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Documento 62000CJ0142

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2003.
Commissione delle Comunità europee contro Nederlandse Antillen.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia - Regolamenti (CE) nn.2352/97 e 2494/97 - Ricorso di annullamento - Irricevibilità del ricorso.
Causa C-142/00 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-03483

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2003:217

62000J0142

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Nederlandse Antillen. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia - Regolamenti (CE) nn.2352/97 e 2494/97 - Ricorso di annullamento - Irricevibilità del ricorso. - Causa C-142/00 P.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-03483


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamenti che istituiscono misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Ricorso delle Antille olandesi - Irricevibilità

[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamenti (CE) della Commissione n. 2352/97 e n. 2494/97]

Massima


$$Un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e le identifichi in modo analogo al destinatario.

Non riguardano individualmente le Antille olandesi i regolamenti n. 2352/97, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), e n. 2494/97, relativo al rilascio di titoli d'importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento n. 2352/97.

Da un lato, l'interesse generale che un PTOM può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, al fine di ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è, di per sé, sufficiente per considerarlo interessato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto, CE), dalle disposizioni dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, né - a fortiori - come soggetto individualmente interessato dagli stessi.

Dall'altro, l'aver constatato che la Commissione, nell'adottare i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che tali regolamenti potevano provocare sull'economia degli PTOM e delle imprese interessati non esime affatto le Antille olandesi dall'onere di provare che tali regolamenti le riguardano in ragione di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a ogni altro soggetto. Ora, il fatto che le Antille olandesi esportassero verso la Comunità il quantitativo di gran lunga maggiore di riso originario degli PTOM non è tale da distinguerle da qualsiasi altro PTOM. Infatti, anche se risultasse fondata l'affermazione secondo la quale le misure di salvaguardia previste dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 potevano avere ripercussioni socio-economiche importanti sulle Antille olandesi, resta comunque il fatto che tali misure producono ripercussioni analoghe sugli altri PTOM. L'attività economica di trasformazione sul territorio degli PTOM di riso proveniente da paesi terzi è un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può essere esercitata da qualsiasi operatore economico in qualsiasi PTOM. Un'attività economica di questo tipo non può quindi contraddistinguere le Antille olandesi rispetto a qualsiasi altro PTOM.

( v. punti 65, 69, 76-78, 80 )

Parti


Nel procedimento C-142/00 P,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra L. Bernheim, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e da

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J. Huber e G. Houttuin, in qualità di agenti,

intervenienti in sede di impugnazione,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 10 febbraio 2000, nelle cause riunite T-32/98 e T-41/98, Nederlandse Antillen/Commissione (Racc. pag. II-201),

procedimento in cui le altre parti sono:

Nederlandse Antillen, rappresentate dai sigg. M. M. Slotboom e P.V.F. Bos, advocaten, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti in primo grado,

e

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, C. Gulmann e V. Skouris e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 27 giugno 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, Nederlandse Antillen/Commissione (Racc. pag. II-201; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui tale giudice ha annullato i regolamenti (CE) della Commissione 27 novembre 1997, n. 2352, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 326, pag. 21), e della Commissione 12 dicembre 1997, n. 2494, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97 (GU L 343, pag. 17).

2 Le Nederlandse Antillen (Antille olandesi) e il Regno di Spagna, rispettivamente ricorrenti e interveniente in primo grado, hanno presentato memorie.

3 Con ordinanze del presidente della Corte 23 novembre 2000, la Repubblica francese e il Consiglio dell'Unione europea sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione ed hanno presentato memorie.

Contesto normativo

Il Trattato CE

4 Ai sensi dell'art. 3, lett. r), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. s), CE], l'azione della Comunità comporta l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: gli «PTOM») intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.

5 A tenore dell'art. 227, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 299, n. 3, CE), gli PTOM elencati nell'allegato IV del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato II CE) costituiscono oggetto dello speciale regime di associazione definito nella parte quarta del Trattato. Le Antille olandesi compaiono in tale allegato.

6 La parte quarta del Trattato CE, dal titolo «Associazione dei paesi e territori d'oltremare», raggruppa, segnatamente, gli artt. 131 (divenuto, in seguito a modifica, art. 182 CE), 132 (divenuto art. 183 CE), 133 (divenuto, in seguito a modifica, art. 184 CE), 134 (divenuto art. 185 CE) e 136 (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE).

7 Ai sensi dell'art. 131, secondo e terzo comma, del Trattato, l'associazione tra gli PTOM e la Comunità europea ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli PTOM e di instaurare strette relazioni economiche tra loro e la Comunità nel suo insieme. Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del Trattato CE, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti degli PTOM e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

8 L'art. 132, n. 1, del Trattato dispone che gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con gli PTOM il regime che si accordano tra di loro in virtù del Trattato.

9 L'art. 133, n. 1, del Trattato stabilisce che le importazioni originarie degli PTOM beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del Trattato.

10 In conformità dell'art. 134 del Trattato, se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in uno PTOM, avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 133, n. 1, del Trattato, è tale da provocare deviazione di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

11 Ai sensi dell'art. 136 del Trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra gli PTOM e la Comunità, e basandosi sui principi iscritti nel Trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra gli PTOM e la Comunità.

La decisione 91/482/CEE

12 Il 25 luglio 1991 il Consiglio ha adottato, a norma dell'art. 136 del Trattato, la decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»).

13 Ai sensi dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM, i prodotti originari degli PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

14 L'art. 102 della decisione PTOM prevede che la Comunità non applichi all'importazione dei prodotti originari degli PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

15 Secondo l'art. 6, n. 2, dell'allegato II alla decisione PTOM, quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli PTOM, li si considera come interamente ottenuti negli PTOM.

16 In deroga al principio enunciato all'art. 101, n. 1, l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM autorizza la Commissione ad adottare le misure di salvaguardia che risultino necessarie «[q]ualora l'applicazione della [detta] decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione».

17 Ai sensi dell'art. 109, n. 2, nell'applicare il n. 1 debbono essere scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità, misure la cui portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

Il regolamento n. 2352/97

18 Dal primo, secondo e sesto considerando del regolamento n. 2352/97 risulta che, dato che le misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario degli PTOM istituite dal regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 1997, n. 1036 (GU L 151, pag. 8), scadevano il 30 novembre 1997, la Commissione, al fine di evitare, in particolare, che l'importazione di considerevoli quantitativi di riso originario degli PTOM dal 1° dicembre 1997 compromettesse seriamente il mercato del riso comunitario durante la campagna di commercializzazione 1997/98, ha ritenuto necessario istituire, a decorrere dal 1° dicembre 1997, un regime di sorveglianza delle importazioni originarie degli PTOM.

19 Il settimo e l'ottavo considerando del regolamento n. 2352/97 sono formulati come segue:

«considerando che le autorità olandesi hanno trasmesso alla Commissione una decisione dei Ministeri degli Affari economici e delle Finanze delle Antille olandesi che fissa un prezzo minimo per il riso originario delle Antille olandesi destinato all'esportazione verso la Comunità, conformemente all'allegato II della decisione [PTOM]; che tale misura potrebbe contribuire ad evitare turbative significative del mercato comunitario;

considerando tuttavia che tale misura, peraltro limitata ad un solo PTOM, non ha caratteristiche tali da rendere superflua la misura di sorveglianza del mercato comunitario del riso, per i motivi suesposti».

20 Ai termini dell'art. 1 del regolamento n. 2352/97, «[a] decorrere dal 1° dicembre 1997, ai quantitativi di riso originario degli PTOM di cui al codice NC 1006, importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali, si applicano le disposizioni del presente regolamento».

21 In forza dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 2352/97, «(...) l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è pari al 50% del dazio doganale calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (...), applicabile alla data di presentazione della domanda».

22 L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 2352/97 dispone:

«Qualora i quantitativi oggetto delle domande superino il volume mensile di 13 300 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, e che la valutazione della situazione del mercato comunitario indichi che tale superamento rischia di determinare significative turbative del mercato, entro dieci giorni lavorativi dalla data di superamento la Commissione:

- fissa una percentuale di riduzione da applicare ad ognuna delle domande presentate alla data di superamento,

- respinge le domande presentate in data successiva,

- sospende la presentazione di altre domande per il mese in corso».

23 Il regolamento n. 2352/97, che è entrato in vigore il 1° dicembre 1997, era applicabile fino al 31 gennaio 1998.

Il regolamento n. 2494/97

24 L'art. 2 del regolamento n. 2494/97 dispone che «[p]er le domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1600 presentate a partire dal 3 dicembre 1997 non viene rilasciato alcun titolo di importazione nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2352/97».

25 In forza dell'art. 3 del regolamento n. 2494/97, «[l]a presentazione di domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1600 nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2352/97 è sospesa fino al 31 dicembre 1997».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

26 Con due ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 24 febbraio 1998 (causa T-32/98) e il 6 marzo 1998 (causa T-41/98), le Antille olandesi, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), hanno chiesto l'annullamento dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97.

27 Con ordinanze del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 1° e 10 luglio 1998 il Regno di Spagna è stato autorizzato ad intervenire nelle due cause a sostegno delle conclusioni della Commissione.

28 Il Tribunale ha riunito le due cause ai fini della sentenza impugnata.

29 Le Antille olandesi concludevano per l'annullamento dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97. La Commissione e il Regno di Spagna concludevano per una declaratoria di irricevibilità dei ricorsi, dato che le Antille olandesi, secondo la Commissione, non potevano legittimamente fondare i loro ricorsi né sull'art. 173, secondo comma, del Trattato, né sul quarto comma di questa stessa disposizione, o, perlomeno, per il rigetto dei ricorsi stessi.

Sulla ricevibilità dei ricorsi dinanzi al Tribunale

30 Da una parte, nei punti 42 e 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi delle Antille olandesi irricevibili in quanto fondati sull'art. 173, secondo comma, del Trattato.

31 D'altra parte, nei punti 50-62 della sentenza impugnata, esso ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dichiarato i ricorsi ricevibili in quanto fondati sull'art. 173, quarto comma, del Trattato, per i seguenti motivi:

«50 Innanzi tutto, per quanto riguarda il problema se [le Antille olandesi siano] individualmente interessat[e] dai regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97] va ricordato che una persona fisica o giuridica può sostenere che un atto di portata generale adottato da un'istituzione comunitaria la riguarda individualmente soltanto qualora la detta disposizione controversa la tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenze [della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62], Plaumann/Commissione [Racc. pag. 196, in particolare, pag. 220], e [18 maggio 1994, causa C-309/89], Codorniu/Consiglio [Racc. pag. I-1853], punto 20; sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-12/93, CCE de Vittel e a./ Commissione, Racc. pag. II-1247, punto 36, e 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 69, nonché ordinanza del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559, punto 59).

51 In proposito, è importante ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il fatto che la Commissione abbia l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell'atto ch'essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli è tale da identificare questi ultimi (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki/Commissione, Racc. pag. 207; 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477; sentenza del Tribunale [14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93], Antillean Rice Mills e a./Commissione, [Racc. pag. II-2305], punto 67, e sentenza della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. I-769, punti 25-30).

52 Nel caso di specie, il regolamento n. 2352/97 e, in quanto misura di esecuzione di quest'ultimo, il regolamento n. 2494/97 sono stati adottati in base all'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, il quale stabilisce che la Commissione è, a certe condizioni, autorizzata ad adottare misure di salvaguardia.

53 L'art. 109 testé citato stabilisce, al n. 2, che "nell'applicare il paragrafo 1, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. La portata di queste non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi".

54 Da tale disposizione discende che, allorché intend[e] adottare misure di salvaguardia in base all'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione è tenuta a tener conto delle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe avere sull'economia del paese o territorio d'oltremare interessato, nonché sulle imprese interessate (sentenza della Corte 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 28, e sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 70).

55 Ora, [le Antille olandesi sono ricomprese] tra i paesi PTOM specificamente indicati nell'allegato IV del Trattato, ai quali si applicano le disposizioni della parte quarta del Trattato relativa all'associazione degli PTOM. In forza dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, la Commissione era quindi tenuta a tener conto, al momento dell'adozione dei regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97], della particolare situazione [delle Antille olandesi], tanto più che era prevedibile che le ripercussioni negative delle misure adottate sarebbero state avvertite principalmente nel territorio di [queste ultime]. Infatti, come essa ha del resto riconosciuto tanto nelle sue memorie quanto in udienza, al momento dell'adozione dei regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97] la Commissione era a conoscenza del fatto che la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originario degli PTOM proveniva dalle Antille olandesi.

56 Pertanto, avendo fruito di una tutela specifica in forza del diritto comunitario nel momento in cui la Commissione ha adottato i regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97], [le Antille olandesi sono toccate] da questi ultimi a causa di una situazione di fatto che [le] caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenze Plaumann/Commissione, citata, pag. 220, Piraiki-Patraiki [e a./Commissione], citata, punti 28-31, e 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 28). Di conseguenza, [le Antille olandesi sono] individualmente interessat[e] dai regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97] ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

57 Come sottolinea la Commissione, è vero che, per riconoscere che un ente regionale di uno Stato membro viene individualmente interessato da un atto comunitario, non basta che questo invochi il fatto che l'applicazione o l'attuazione dell'atto stesso sia idonea a incidere sulle condizioni socioeconomiche nel suo territorio (v. ordinanze [del Tribunale 16 giugno 1998, causa T-238/97], Comunidad Autónoma de Cantabria/Consiglio [Racc. pag. II-2271], punti 49 e 50, e [23 ottobre 1998, causa T-609/97], Regione Puglia/Commissione e Spagna [Racc. pag. II-4051], punti 21 e 22). Tuttavia, nel caso di specie, [le Antille olandesi sono] individualmente interessat[e] dai regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97] in quanto la Commissione, quando ne progettava l'adozione, era obbligata a tener conto in modo specifico della situazione [delle Antille olandesi], in forza dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM.

58 Inoltre, quanto all'interesse [delle Antille olandesi] ad agire per ottenere l'annullamento dei regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97], non può essere escluso per il solo fatto che il Regno dei Paesi Bassi dispone di un diritto di ricorso autonomo in forza dell'art. 173, secondo comma, del Trattato. Al riguardo, va sottolineato come, in altri settori, il fatto che coesistessero, contro un medesimo atto, l'interesse ad agire di uno Stato membro e quello di uno dei suoi enti territoriali non abbia indotto il Tribunale a ritenere che l'interesse ad agire dell'ente non bastasse a giustificare la ricevibilità di un ricorso d'annullamento proposto a norma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (v. sentenze del Tribunale [30 aprile 1998, causa T-214/95], Vlaams Gewest/Commissione [Racc. pag. II-717], punto 30, e 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II-3663, punto 92). Neppure il fatto che il Regno dei Paesi Bassi avrebbe potuto dare impulso, in forza dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV alla decisione PTOM, allo speciale procedimento di ricorso presso il Consiglio contro i regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97] può pregiudicare l'interesse ad agire [delle Antille olandesi] nel caso di specie.

59 (...)

60 Per quanto riguarda, infine, il problema se [le Antille olandesi siano] direttamente interessat[e] dai regolamenti [nn. 2352/97 e 2494/97], va constatato che il regolamento n. 2352/97 contiene una disciplina completa, che non lascia spazio alle valutazioni discrezionali delle autorità degli Stati membri. Infatti, per il riso originario degli PTOM esso disciplina, in modo vincolante, il meccanismo della domanda e del rilascio dei titoli di importazione, autorizzando inoltre la Commissione a sospendere tale rilascio in caso di superamento di una quota dallo stesso determinata e di turbative significative del mercato. [Le Antille olandesi sono] quindi direttamente interessat[e] dal regolamento n. 2352/97 (v. sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411, punti 23-28, e 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 31).

61 [Le Antille olandesi sono] inoltre direttamente interessat[e] dal regolamento n. 2494/97, in quanto quest'ultimo esclude il rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario degli PTOM per le domande presentate dal 3 dicembre 1997, e sospende sino al 31 dicembre 1997 il deposito di nuove domande di titoli di importazione per il riso avente una tale origine.

62 Da quanto precede risulta che i presenti ricorsi vanno dichiarati ricevibili».

Sulla fondatezza del ricorso dinanzi al Tribunale

32 Nella causa T-32/98 le Antille olandesi deducevano dieci motivi a sostegno della loro domanda di annullamento del regolamento n. 2352/97. Nella causa T-41/98 esse chiedevano l'annullamento del regolamento n. 2494/97 eccependo l'illegittimità del regolamento n. 2352/97 in base ai medesimi motivi dedotti nell'ambito della causa T-32/98.

33 Ai punti 73-87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto fondato il settimo motivo della Antille olandesi, attinente alla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Esso ha, infatti, considerato che contravvenendo alle prescrizioni poste da tale disposizione, la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra il volume delle importazioni provenienti dagli PTOM, derivante dall'applicazione della decisione PTOM, ed eventuali turbative gravi constatate sul mercato comunitario del riso.

34 Il Tribunale ha rilevato che tale omissione derivava da un errore di diritto ed ha, quindi, annullato il regolamento n. 2352/97 e, di conseguenza, il regolamento n. 2494/97.

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

35 Nella sua impugnazione, a sostegno della quale essa deduce quattro motivi, la Commissione, sostenuta dal Repubblica francese e dal Consiglio, conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;

- in via principale, pronunciandosi direttamente nella presente causa, dichiarare irricevibili i ricorsi d'annullamento dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97;

- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

- condannare le Antille olandesi alle spese tanto del procedimento di primo grado quanto di impugnazione.

36 Le Antille olandesi chiedono alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile o, perlomeno, infondato e di condannare la Commissione alle spese.

37 Il Regno di Spagna conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;

- in via principale, pronunciandosi direttamente nella presente controversia, dichiarare irricevibili i ricorsi di annullamento dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 e, in subordine, dichiarare che i suddetti regolamenti sono conformi al diritto;

- in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

- condannare le Antille olandesi alle spese.

Sulla domanda di riapertura della fase orale

38 La fase orale del procedimento è stata chiusa il 12 settembre 2002, in seguito alla presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale.

39 Con lettera 25 settembre 2002, il governo delle Antille olandesi ha chiesto la riapertura della fase orale. A sostegno della domanda esso fa valere che nei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 le Antille olandesi vengono specificamente menzionate, contrariamente agli atti che costituivano oggetto della sentenza 22 novembre 2001, causa C-452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio (Racc. pag. I-8973), sulla quale l'avvocato generale basa le sue conclusioni. Secondo il governo delle Antille olandesi, tale circostanza, che l'avvocato generale non avrebbe preso in considerazione nelle conclusioni da lui presentate nella causa in esame, dimostra che le Antille olandesi si distinguono chiaramente dagli altri PTOM ed assume rilevanza per determinare se esse siano individualmente interessate dai suddetti regolamenti.

40 In proposito, va ricordato che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell'art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v. sentenze 10 febbraio 2000, cause riunite C-270/97 e C-271/97, Deutsche Post, Racc. pag. I-929, punto 30, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag I-5475, punto 20).

41 Dopo aver ricevuto da parte del governo delle Antille olandesi la domanda di riapertura della fase orale e la risposta della Commissione in proposito, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di respingere tale domanda.

42 Questa decisione della Corte di non dar seguito alla domanda del governo delle Antille olandesi è stata notificata a quest'ultimo con lettera 22 gennaio 2003.

43 La Corte ha considerato, infatti, che la questione se le Antille olandesi fossero o no individualmente interessate dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 era stata ampiamente dibattuta dalle parti tanto nelle loro memorie scritte quanto nel corso della fase orale, e che essa disponeva di tutti gli elementi necessari per decidere sul ricorso in esame.

Sul motivo relativo ad una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale in quanto ha considerato le Antille olandesi individualmente interessate dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97

Argomenti delle parti

44 Con il primo motivo la Commissione fa valere che il Tribunale ha a torto ritenuto che dall'art. 109, n. 2, della decisione PTOM derivasse che, nell'adottare i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, essa aveva l'obbligo di tener conto della particolare situazione delle Antille olandesi.

45 Certo, nella citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, la Corte ha affermato che, nell'adottare misure di salvaguardia, la Commissione deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongano, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia dello Stato membro interessato. Tuttavia, a differenza di tale causa, nella quale le misure di salvaguardia riguardavano le importazioni provenienti da un solo Stato membro, il caso in esame sarebbe caratterizzato dal fatto che i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 si applicano alle importazioni provenienti da tutti gli PTOM, e non unicamente a quelle provenienti dalle sole Antille olandesi, di guisa che, secondo la Commissione, essa avrebbe potuto informarsi sulle eventuali ripercussioni delle misure previste solo in modo globale, per tutti gli PTOM considerati nel loro complesso e per il funzionamento dell'associazione tra gli PTOM e la Comunità in generale.

46 La Commissione sostiene, comunque, che i termini di cui all'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, secondo i quali essa deve tener conto delle eventuali ripercussioni sul funzionamento della Comunità, dimostrano che essa è tenuta ad estendere il suo esame alle conseguenze del provvedimento sul funzionamento dell'associazione tra gli PTOM e la Comunità in quanto tale e su quello della Comunità.

47 La Commissione aggiunge che la citata sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, non infirma affatto questa analisi, giacché tale causa riguardava una decisione che verteva espressamente solo sulle importazioni di riso originario delle Antille olandesi.

48 La Commissione fa valere che, ove la Corte dovesse ritenere che l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM vada interpretato nel senso che ogni PTOM è individualmente interessato da un regolamento applicabile all'insieme degli PTOM, questi potrebbero avvalersi di un diritto di ricorso analogo a quello conferito agli Stati membri ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato. Un'interpretazione del genere sarebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale non basta appartenere ad una cerchia ristretta di soggetti di diritto per essere considerati individualmente interessati da un atto.

49 Secondo la Commissione, il fatto che la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originario degli PTOM provenga da un solo PTOM non basta per concludere che l'economia di tale PTOM sia più gravemente pregiudicata di quella di un altro PTOM. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di ragionamento adottando tale criterio per valutare se le ripercussioni negative dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 siano avvertite principalmente nel territorio delle Antille olandesi.

50 Il governo spagnolo fa valere che, contrariamente alla citata sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, che aveva ad oggetto misure di salvaguardia riguardanti le importazioni di riso originario delle Antille olandesi, queste ultime, alla luce dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, non sono individuate rispetto agli altri PTOM. Secondo tale governo le Antille olandesi non hanno dimostrato che esse fossero diverse dagli altri PTOM, ai quali pure si rivolgevano i suddetti regolamenti. Il fatto che le Antille olandesi esportassero nella Comunità quantitativi di riso più rilevanti degli altri PTOM non sarebbe sufficiente per individuarle rispetto a questi ultimi.

51 Il governo francese fa valere che, anche se il Tribunale poteva legittimamente basare la sua decisione sulle citate sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione e 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, esso non poteva dedurne che l'obbligo, a carico delle istituzioni comunitarie, di tener conto dell'impatto che le misure di salvaguardia progettate avrebbero potuto avere sull'economia di uno PTOM costituiva una condizione sufficiente per consentire a tale PTOM di essere considerato come «persona interessata» da un atto nel senso di tale giurisprudenza. Occorreva, comunque, che le Antille olandesi fornissero la prova di qualità particolari o di una situazione di fatto che le caratterizzasse rispetto a qualsiasi altro PTOM.

52 Il fatto che la maggioranza delle importazioni nella Comunità di riso originario degli PTOM provenisse dalle Antille olandesi non basterebbe nemmeno ad individuarle rispetto agli altri PTOM produttori di riso come Montserrat e le isole Turks e Caicos. Tale circostanza non avrebbe necessariamente l'effetto che la loro economia venga più gravemente colpita di quella di un altro PTOM.

53 Il governo francese fa valere, in definitiva, che, anche se nell'esame della ricevibilità dei ricorsi proposti da singoli nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale le conseguente economiche vengono prese in considerazione, non è sufficiente che taluni operatori, sotto il profilo economico, siano maggiormente colpiti da un atto rispetto ai loro concorrenti per essere considerati individualmente interessati da tale atto. Il fatto che un atto possa riguardare anche un numero limitato di persone, se non una sola persona a causa della sua qualificazione oggettiva, come quella, ad esempio, di principale esportatore di riso originario degli PTOM, non è quindi sufficiente per considerare che tale atto riguardi individualmente tale persona o tali persone.

54 Il Consiglio rileva che, riguardo al problema se il governo delle Antille olandesi sia individualmente interessato dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, il Tribunale ha a torto ritenuto che dall'art. 109, n. 2, della decisione PTOM derivasse l'obbligo per la Commissione di tener conto della peculiare situazione delle Antille olandesi. Un siffatto obbligo non può infatti ricavarsi dalla giurisprudenza comunitaria.

55 Secondo il Consiglio, la circostanza che la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originario degli PTOM provenisse dalle Antille olandesi, circostanza anch'essa invocata dal Tribunale per considerare le Antille olandesi individualmente interessate dai detti regolamenti, non consente di operare tra queste ultime e gli altri PTOM una distinzione tale che le Antille olandesi possano essere considerate individualmente interessate da tali atti. Il fatto che la maggior parte delle importazioni provenga da un PTOM non ha necessariamente, secondo il Consiglio, l'effetto che la sua economia sarà più pesantemente colpita di quella di un altro PTOM. Sarebbe infatti perfettamente possibile che, nel caso di specie, le ripercussioni negative si facciano sentire in modo più acuto su un piccolo territorio come Montserrat o le isole Turks e Caicos.

56 Il governo delle Antille olandesi conclude per il rigetto di tale motivo.

57 Secondo tale governo, dalla giurisprudenza della Corte deriva che, quando adotta misure di salvaguardia, la Commissione deve informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia del PTOM interessato (v. sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, cit., punti 25 e 26). Quindi, tale giurisprudenza imporrebbe alla Commissione di tener conto dell'economia degli PTOM colpiti dalla misura di salvaguardia progettata, senza che occorra distinguere a seconda che tale misura colpisca uno solo o più PTOM.

58 La posizione della Commissione secondo la quale essa dovrebbe esaminare solo «in modo globale, per tutti gli PTOM presi nel loro insieme», le eventuali ripercussioni di una misura che essa intende adottare porterebbe a situazioni inaccettabili. La Commissione potrebbe quindi rovinare completamente l'economia di un solo PTOM con una misura di salvaguardia le cui ripercussioni risultassero tuttavia minime «in modo globale, per tutti gli PTOM presi nel loro insieme» in quanto gli altri PTOM non esporterebbero nella Comunità i prodotti interessati dalla detta misura.

Giudizio della Corte

59 Occorre ricordare che, nei limiti in cui le Antille olandesi godono della personalità giuridica in base all'ordinamento interno olandese, esse possono, in via di principio, proporre un ricorso di annullamento in forza dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, ai sensi del quale qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

60 Nel caso di specie, con l'adozione dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, la Commissione ha adottato misure di portata generale, applicabili indistintamente all'importazione nella Comunità di riso originario di tutti gli PTOM.

61 Pur se le Antille olandesi vengono menzionate nel settimo considerando del regolamento n. 2352/97, risulta chiaramente dall'art. 1 di tale regolamento che questo si applica alle importazioni nella Comunità di riso originario degli PTOM nel loro insieme.

62 D'altro canto, dal settimo e dall'ottavo considerando del regolamento n. 2352/97 risulta che la menzione espressa della decisione delle Antille olandesi di introdurre un prezzo minimo all'esportazione del riso originario di tale PTOM verso la Comunità mirava nel contempo a sottolineare che tale decisione era limitata ad un solo PTOM e ad indicare che essa non era tale da rendere superflua l'adozione delle misure di salvaguardia controverse oggetto del suddetto regolamento.

63 Di conseguenza, i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, per loro natura, hanno una portata generale e non costituiscono decisioni ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE).

64 Occorre peraltro accertare se, malgrado la portata generale di tali regolamenti, le Antille olandesi possano comunque essere considerate direttamente e individualmente interessate dagli stessi. Infatti, la portata generale di un atto non esclude, di per sé, che esso possa riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenza Codorniu/Consiglio, cit., punto 19).

65 Secondo una costante giurisprudenza, un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e le identifichi in modo analogo al destinatario (v., in particolare, sentenze 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punto 49; 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 36, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 73).

66 Per quanto riguarda, in primo luogo, le qualità che sarebbero peculiari alle Antille olandesi rispetto agli altri PTOM, le prime fanno valere che le misure di salvaguardia istituite dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 hanno sottoposto il riso originario degli PTOM a drastiche restrizioni all'importazione nella Comunità e rilevano che la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originario degli PTOM proveniva dalle Antille olandesi.

67 Se è vero che l'imposizione delle misure di salvaguardia colpisce il settore delle riserie nelle Antille olandesi e che, al momento dell'adozione dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originario degli PTOM proveniva dalle Antille olandesi, non è men vero che il suddetto settore rappresentava nel 1996, cioè l'anno di riferimento per decidere se adottare o no le misure di salvaguardia in questione nel caso di specie, soltanto lo 0,9% del prodotto nazionale lordo delle Antille olandesi. Inoltre, è pacifico che le Antille olandesi non erano, almeno al momento dell'adozione dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, il solo PTOM produttore di riso.

68 Di conseguenza, non è dimostrato né che i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 abbiano provocato gravi ripercussioni in un settore importante dell'economia delle Antille olandesi, a differenza di ogni altro PTOM, né che le Antille olandesi siano state pregiudicate dalle misure di salvaguardia controverse a motivo di qualità che le distinguono rispetto ad altri PTOM, ai quali, ugualmente, si applicano i suddetti regolamenti.

69 In ogni caso, l'interesse generale che un PTOM può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, al fine di ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è, di per sé, sufficiente per considerarlo interessato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalle disposizioni dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, né - a fortiori - come soggetto individualmente interessato dagli stessi (v. sentenza Nederlandse Antillen/Consiglio, cit., punto 64).

70 Le Antille olandesi non hanno pertanto dimostrato di essere, a motivo di loro qualità peculiari, individualmente interessate dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97.

71 Quanto poi, in secondo luogo, alla questione se le Antille olandesi si trovassero in una situazione di fatto che le distinguesse rispetto ad ogni altro soggetto e le identificasse in modo analogo al destinatario, esse affermano di esportare verso la Comunità il quantitativo di gran lunga più ingente di riso originario degli PTOM e che, al momento dell'adozione dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, la Commissione era a conoscenza di tale situazione particolare e doveva quindi tenerne conto al fine di valutare l'impatto delle previste misure di salvaguardia sull'economia delle Antille olandesi.

72 Al riguardo, occorre ricordare che la sussistenza dell'obbligo, per il Consiglio o la Commissione, in virtù di specifiche disposizioni, di tener conto delle ripercussioni dell'atto che si accingono ad adottare sulla situazione di alcuni soggetti può contribuire all'individuazione di questi ultimi (v., citate sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione, punti 28 e 31; 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, punto 25, e Nederlandse Antillen/Consiglio, punto 67).

73 Quindi, allorché intende adottare misure di salvaguardia a norma dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongono, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia degli PTOM e delle imprese interessati (v. citate sentenze 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, punto 26, e Nederlandse Antillen/Consiglio, punto 68).

74 Tuttavia, dalla citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione si evince che l'accertamento della sussistenza di suddetto obbligo non basta a stabilire che tali PTOM e tali imprese sono individualmente interessati dalle misure in oggetto ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (v. sentenza Nederlandse Antillen/Consiglio, cit., punto 70).

75 Ora, la Corte dopo aver rilevato, al punto 28 della citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, che la Commissione era tenuta ad informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione poteva provocare sull'economia dello Stato membro e nei confronti delle imprese interessate, non ha affatto dedotto da questa sola constatazione che tutte le imprese coinvolte fossero individualmente interessate dal provvedimento ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Al contrario, essa ha giudicato che solo le imprese in possesso di contratti già stipulati ed il cui adempimento, che era previsto durante il periodo di applicazione della decisione controversa, era stato compromesso in tutto o in parte a causa di quest'ultima erano individualmente interessate ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (v. sentenze citate Piraiki-Patraiki e a./Commissione, punti 28, 31 e 32, e Nederlandse Antillen/Consiglio, punto 71).

76 Di conseguenza, l'aver constatato che la Commissione, nell'adottare i regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che tali regolamenti potevano provocare sull'economia degli PTOM e delle imprese interessati non esime affatto le Antille olandesi dall'onere di provare che tali regolamenti le riguardano in ragione di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a ogni altro soggetto.

77 Ora, il fatto che le Antille olandesi esportassero verso la Comunità il quantitativo di gran lunga maggiore di riso originario degli PTOM non è tale da distinguerle da qualsiasi altro PTOM. Infatti, anche se risultasse fondata l'affermazione secondo la quale le misure di salvaguardia previste dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 potevano avere ripercussioni socio-economiche importanti sulle Antille olandesi, resta comunque il fatto che tali misure producono ripercussioni analoghe sugli altri PTOM.

78 L'attività economica in discussione nel caso di specie, vale a dire l'attività che consiste nella trasformazione sul territorio degli PTOM di riso proveniente da paesi terzi, è un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può essere esercitata da qualsiasi operatore economico in qualsiasi PTOM. Alcuni stabilimenti di trasformazione del riso esistono anche in PTOM diversi dalle Antille olandesi, ad esempio a Montserrat e nelle isole Turks e Caicos. Un'attività economica di questo tipo non può quindi contraddistinguere le Antille olandesi rispetto a qualsiasi altro PTOM.

79 In considerazione di quanto precede, le Antille olandesi non possono essere considerate colpite per determinate qualità che siano loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua rispetto a chiunque altro e quindi le identifichi.

80 E' quindi a torto che il Tribunale ha ritenuto che esse fossero individualmente interessate dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97.

81 Ne consegue che la sentenza impugnata dev'essere annullata.

Sui ricorsi proposti in primo grado

82 Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta e la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

83 In proposito, occorre, da una parte, ricordare che le Antille olandesi non sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato (v. sentenza Nederlandse Antillen/Consiglio, cit., punto 50).

84 D'altra parte, risulta dai punti 50-80 della presente sentenza che le Antille olandesi non sono nemmeno legittimate ad agire ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

85 Occorre quindi dichiarare i ricorsi proposti in primo grado irricevibili.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

86 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.

87 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

88 La Commissione ha concluso per la condanna alle spese del giudizio, compreso il procedimento dinanzi al Tribunale, delle Antille olandesi. Poiché queste ultime sono rimaste soccombenti nel procedimento di impugnazione, occorre condannarle a sopportare le spese sostenute da esse stesse e dalla Commissione sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.

89 L'art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento dispone che gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella controversia sopportano le proprie spese. La Repubblica francese, il Regno di Spagna e il Consiglio sopportano ciascuno le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, Nederlandse Antillen/Commissione, è annullata.

2) I ricorsi di annullamento proposti dalle Antille olandesi sono irricevibili.

3) Le Antille olandesi sono condannate alle spese sia del procedimento di primo grado sia di impugnazione.

4) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

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