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Documento 62001CJ0208
Judgment of the Court (First Chamber) of 17 October 2002. # Isabel Parras Medina and Adelina Parras Medina v Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Spain. # Agriculture - Common organisation of markets - Wine sector - Regulation (EC) No 1294/96 - Harvest, production and stock declarations - Failure of a holding to comply with the time-limits for making declarations - Death of the director of the holding - Force majeure. # Case C-208/01.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2002.
Isabel Parras Medina e Adelina Parras Medina contro Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Spagna.
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Settore vitivinicolo - Regolamento (CE) n. 1294/96 - Dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza - Mancato rispetto dei termini di dichiarazione da parte di una azienda - Morte dell'amministratore di una azienda - Forza maggiore.
Causa C-208/01.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2002.
Isabel Parras Medina e Adelina Parras Medina contro Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Spagna.
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Settore vitivinicolo - Regolamento (CE) n. 1294/96 - Dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza - Mancato rispetto dei termini di dichiarazione da parte di una azienda - Morte dell'amministratore di una azienda - Forza maggiore.
Causa C-208/01.
Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-08955
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2002:593
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2002. - Isabel Parras Medina e Adelina Parras Medina contro Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Spagna. - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Settore vitivinicolo - Regolamento (CE) n. 1294/96 - Dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza - Mancato rispetto dei termini di dichiarazione da parte di una azienda - Morte dell'amministratore di una azienda - Forza maggiore. - Causa C-208/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08955
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza - Mancato rispetto del termine di presentazione - Forza maggiore - Nozione - Onere della prova - Valutazione del giudice nazionale - Decesso dell'amministratore unico di un'azienda familiare
[Regolamento (CE) della Commissione n. 1294/96, art. 12]
$$L'art. 12 del regolamento n. 1294/96, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 822/87 relativo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, deve essere così interpretato:
- la nozione di forza maggiore ivi contemplata non è limitata all'impossibilità assoluta, ma va intesa nel senso che si applica anche a circostanze indipendenti dall'operatore, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà;
- spetta all'operatore dimostrare che sussistono le condizioni di forza maggiore e al giudice nazionale verificare l'esattezza dei fatti allegati e valutare se, alla luce delle circostanze, l'operatore abbia dimostrato tutta la diligenza che era lecito attendersi da lui al fine di rispettare i termini di dichiarazione previsti dai regolamenti comunitari;
- il decesso improvviso dell'amministratore unico di un'azienda familiare costituita sotto la forma di comunità di beni («comunidad de bienes»), che era legato ai membri della detta comunità da stretti vincoli familiari, può, in linea di principio, essere considerato un caso di forza maggiore.
( v. punto 23 e dispositivo )
Nel procedimento C-208/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Isabel Parras Medina,
Adelina Parras Medina
e
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12 del regolamento (CE) della Commissione 4 luglio 1996, n. 1294, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87 relativo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (GU L 166, pag. 14),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per le sig.re Isabel e Adelina Parras Medina, dalla sig.ra M.C. Díez Valero, mandataire ad litem;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 maggio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 3 aprile 2001, pervenuta in cancelleria il 18 maggio successivo, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali di interpretazione dell'art. 12 del regolamento (CE) della Commissione 4 luglio 1996, n. 1294, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (GU L 166, pag. 14).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversa tra le sig.re Isabel e Adelina Parras Medina e la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (in prosieguo: la «Consejería de Agricultura») in merito alla decisione di quest'ultima di ridurre gli importi da versare all'impresa vitivinicola Herederos de Damián Parras CB in ragione del superamento del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di giacenza fissato dal regolamento n. 1294/96.
Contesto giuridico
3 L'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), prevede che ogni anno i produttori di mosto e di vino dichiarano i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto. Inoltre, ogni anno i produttori di mosti e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti al termine del raccolto dell'annata.
4 L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1294/96 fa obbligo agli operatori interessati ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 882/87, di presentare ogni anno alle autorità nazionali competenti «una dichiarazione delle giacenze di mosto, di uve concentrate e di vino da essi detenuti alla data del 31 agosto».
5 L'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1294/96 prevede che tale dichiarazione è effettuata «entro il 7 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 agosto».
6 L'art. 12 del regolamento n. 1294/96 precisa le conseguenze giuridiche che si producono in caso di mancata osservanza del termine di presentazione della detta dichiarazione. Esso così dispone:
«Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolto, di produzione, di commercializzazione, di trattamento o di giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni alle date di cui all'articolo 11 sono escluse, salvo i casi di forza maggiore, dal beneficio delle misure previste agli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna di cui trattasi e per quella successiva.
Tuttavia un superamento dei termini di cui al primo comma comporta solamente una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso se non eccede cinque giorni lavorativi, e del 30% se non eccede dieci giorni lavorativi».
La controversia di cui alla causa a qua e le questioni pregiudiziali
7 Il giudice a quo nella sua ordinanza ha precisato che sollevava le sue questioni partendo dall'ipotesi che i fatti esposti dalle attrici nella causa a qua fossero esatti. Tali fatti sono i seguenti.
8 L'impresa Herederos de Damián Parras CB è un'impresa famigliare di produzione di vino costituita sotto la forma di comunione di beni («comunidad de bienes»), il cui amministratore era il sig. Antonio Moreno López, marito della sig.ra Adelina Parras Medina.
9 Il 28 luglio 1997, il sig. Moreno López decedeva improvvisamente.
10 La dichiarazione di giacenza che, conformemente all'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1294/96 doveva essere effettuata il 7 settembre 1997, veniva fatta il 17 settembre successivo.
11 Con decisione 27 ottobre 1997, la Delegación Provincial de Ciudad Real, sulla base dell'art. 12 del regolamento n. 1294/96 infliggeva alla Herederos de Damián Parras CB una riduzione del 30% degli importi ai quali la detta azienda poteva aver diritto per la campagna in considerazione.
12 Con decisione 17 dicembre 1997, la Consejería de Agricultura respingeva il ricorso amministrativo proposto dalle sig.re Parras Medina.
13 Adito con un ricorso proposto dalle sig.re Parras Medina, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, nutrendo dubbi circa l'interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario applicabili, ha deciso di sospendere il procedimento di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il concetto di forza maggiore utilizzato ai fini dell'art. 12 del regolamento (CE) 4 luglio 1996, n. 1294, debba essere mitigato, equiparandolo a quello di circostanze impreviste e ineluttabili idonee ad escludere la negligenza nella scadenza del termine di cui trattasi, quali descritte nella presente ordinanza.
2) Qualora dovesse risultare necessario ai fini della soluzione della questione di cui sopra, se le conseguenze previste nel menzionato art. 12 abbiano natura di sanzione o pena e se, in tal caso, ciò deponga a favore della necessità di mitigare il menzionato concetto di forza maggiore di cui è stata fatta applicazione».
Sulla prima questione
14 Con questa questione, il giudice a quo si interroga sulle caratteristiche che una situazione deve presentare perché possa essere considerata un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1294/96 che produce l'effetto di sottrarre l'operatore interessato alle conseguenze giuridiche che tale articolo ricollega alla mancata esecuzione degli obblighi di dichiarazione previsti dal detto regolamento.
15 Citando in particolare le sentenze 7 dicembre 1993, causa C-12/92, Huygen e a. (Racc. pag. I-6381, punto 30), e 29 settembre 1998, causa C-263/97, First City Trading e a. (Racc. pag. I-5537, punto 41), le sig.re Parras Medina e la Commissione ricordano che secondo la costante giurisprudenza, la nozione di forza maggiore, non assume identico contenuto nei vari settori di applicazione del diritto comunitario, e che il suo significato dev'essere determinato in considerazione del contesto giuridico nell'ambito del quale è destinata a produrre i suoi effetti.
16 Le sig.re Parras Medina sostengono, che tenuto conto del contesto normativo nel quale si situa la causa a qua, la nozione di forza maggiore deve essere intesa in modo più flessibile e assimilata a circostanze impreviste ineluttabili, come la morte improvvisa di una persona, che sono tali da escludere la negligenza nell'osservanza di un obbligo puramente formale.
17 La Commissione sostiene che la nozione di forza maggiore deve essere interpretata nell'ottica del buon funzionamento del meccanismo di cui trattasi. Si dovrebbe tener conto di un elemento obiettivo, l'evento invocato, e di un elemento soggettivo, il comportamento dell'operatore interessato. Sotto questo doppio aspetto l'improvviso decesso dell'amministratore unico di un'impresa famigliare sarebbe idoneo a costituire un caso di forza maggiore.
18 Si deve a questo proposito ricordare che la nozione di forza maggiore nel settore dei regolamenti agricoli tiene conto della particolare natura dei rapporti di diritto pubblico intercorrenti tra gli operatori economici e l'amministrazione nazionale, come pure delle finalità dei regolamenti stessi (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1968, causa 4/68, Schwarzwaldmilch, Racc. pagg. 549, 562; 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Racc. pag. 1125, punto 23, e causa 25/70, Köster, Racc. pag. 1161, punto 38, nonché 13 ottobre 1993, causa C-124/92, An Bord Bainne Co-operative e Compagnie Inter-Agra, Racc. pag. I-5061, punto 11).
19 Secondo la costante giurisprudenza la nozione di «forza maggiore» nel settore dei regolamenti agricoli non si limita all'impossibilità assoluta ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, indipendenti dall'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà (v., in particolare, sentenze Schwarzwaldmilch, già citata, pag. 563; Internationale Handelsgesellschaft, già citata, punto 23; Köster, già citata, punto 38; An Bord Bainne Co-operative e Compagnie Inter-Agra, già citata, punto 11; Huygen e a., già citata, punto 31, e 9 agosto 1994, causa C-347/93, Boterlux, Racc. pag. I-3933, punto 34).
20 Alla luce di questa analisi, il decesso improvviso dell'amministratore unico di un'azienda familiare costituita sotto la forma di comunione di beni («comunidad de bienes»), che era legato ai membri della detta comunità da stretti vincoli famigliari, può, in linea di principio, essere considerato una circostanza estranea all'operatore, anormale e imprevedibile, le cui conseguenze non potevano essere evitate dai membri della comunione di beni, considerato il loro sgomento personale e la complessità della situazione giuridica nella quale sono venuti a trovarsi in conseguenza della necessaria riorganizzazione della gestione dell'azienda.
21 Spetta comunque all'operatore dimostrare che sussistono le condizioni necessarie per l'esistenza di un caso di forza maggiore (v., in questo senso, la citata sentenza Schwarzwaldmilch, già citata, pag. 563).
22 Rientra pertanto nella competenza del giudice a quo verificare l'esattezza dei fatti allegati dalle sig.re Parras Medina e valutare se, alla luce delle circostanze, esse hanno dimostrato tutta la diligenza che era possibile attendersi da loro al fine di rispettare il termine di presentazione della dichiarazione di giacenza previsto dal regolamento n. 1294/96.
23 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l'art. 12 del regolamento n. 1294/96 deve essere così interpretato:
- la nozione di forza maggiore ivi contemplata non è limitata l'impossibilità assoluta, ma va intesa nel senso che si applica anche a circostanze indipendenti dall'operatore, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà;
- spetta all'operatore dimostrare che sussistono le condizioni di forza maggiore e al giudice nazionale verificare l'esattezza dei fatti allegati e valutare se, alla luce delle circostanze, l'operatore ha dimostrato tutta la diligenza che si poteva da lui attendere al fine di rispettare i termini di dichiarazione previste dai regolamenti comunitari;
- il decesso improvviso dell'amministratore unico di un'azienda famigliare costituita sotto la forma di comunità di beni («comunidad de bienes»), che era legato ai membri della detta comunità da stretti vincoli famigliari può, in linea di principio, essere considerato un caso di forza maggiore.
Sulla seconda questione
24 Tale questione è stata sollevata solo per il caso in cui, al fine di stabilire le circostanze che possono essere costitutive di un caso di forza maggiore fosse necessario pronunciarsi sulla qualifica giuridica della misura di riduzione del contributo finanziario previsto dall'art. 12 del regolamento n. 1294/96.
25 Da quanto sopra considerato risulta che tale qualifica giuridica è priva d'influenza circa l'esistenza o no di un caso di forza maggiore.
26 Alla seconda questione non va pertanto dato soluzione.
Sulle spese
27 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con ordinanza 3 aprile 2001, dichiara:
L'art. 12 del regolamento (CE) della Commissione 4 luglio 1996, n. 1294, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, deve essere così interpretato:
- la nozione di forza maggiore ivi contemplata non è limitata all'impossibilità assoluta ma va intesa nel senso che si applica anche a circostanze indipendenti dall'operatore, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà;
- spetta all'operatore dimostrare che sussistono le condizioni di forza maggiore e al giudice nazionale verificare l'esattezza dei fatti allegati e valutare se, alla luce delle circostanze, l'operatore ha dimostrato tutta la diligenza che ci si poteva da lui attendere al fine di rispettare i termini di dichiarazione previsti dai regolamenti comunitari;
- il decesso improvviso dell'amministratore unico di un'azienda famigliare costituita sotto la forma di comunità di beni («comunidad de bienes»), che era legato ai membri della detta comunità da stretti vincoli famigliari, può, in linea di principio, essere considerato un caso di forza maggiore.