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Documento 61999CJ0428
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 January 2002. # H. van den Bor BV v Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau. # Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Netherlands. # Agriculture - Combating bovine spongiform encephalopathy - Powers of the Member States - Compensation for farmers following the slaughter of United Kingdom calves ordered during the bovine spongiform encephalopathy crisis in March 1996. # Case C-428/99.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 gennaio 2002.
H. van den Bor BV contro Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Agricoltura - Lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina - Competenza degli Stati membri - Indennizzo degli allevatori per l'abbattimento di vitelli britannici ordinato nel contesto della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel marzo 1996.
Causa C-428/99.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 gennaio 2002.
H. van den Bor BV contro Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Agricoltura - Lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina - Competenza degli Stati membri - Indennizzo degli allevatori per l'abbattimento di vitelli britannici ordinato nel contesto della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel marzo 1996.
Causa C-428/99.
Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-00127
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2002:3
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 gennaio 2002. - H. van den Bor BV contro Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Paesi Bassi. - Agricoltura - Lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina - Competenza degli Stati membri - Indennizzo degli allevatori per l'abbattimento di vitelli britannici ordinato nel contesto della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel marzo 1996. - Causa C-428/99.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00127
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Agricoltura Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria Controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari di animali vivi e di prodotti di origine animale Direttive 89/662 e 90/425 Misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina Competenza degli Stati membri Indennizzo a favore degli allevatori in seguito all'abbattimento di vitelli britannici ordinato nell'ambito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina Determinazione dell'importo dell'indennizzo da versare agli allevatori in base a disposizioni nazionali Limiti
[Direttiva del Consiglio 90/425/CEE, art. 8, n. 1, lett. a)]
2. Agricoltura Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria Controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari di animali vivi e di prodotti di origine animale Direttive 89/662 e 90/425 Misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina Provvedimento nazionale di indennizzo a favore di allevatori strettamente accessorio a un provvedimento che ordina l'abbattimento di vitelli britannici Mancata applicazione delle norme comunitarie relative agli aiuti di Stato
[Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68, art. 24; direttiva del Consiglio 90/425, art. 8, n. 1, lett. a)]
1. Le disposizioni comunitarie applicabili alla politica agricola comune nel settore delle carni bovine devono essere interpretate nel senso che, in seguito a informazioni relative ad una possibile relazione tra l'encefalopatia spongiforme bovina e la malattia che colpisce l'uomo nota come malattia di Creutzfeldt-Jacob e alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito, gli Stati membri erano legittimati, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, come modificata dalla direttiva 92/118, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662, e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425:
a ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito che si trovavano sul loro territorio, nonché
ad adottare un provvedimento di indennizzo accessorio a quello che imponeva l'abbattimento degli animali, qualora esistessero fondate ragioni di ritenere che gli allevatori avrebbero potuto, in mancanza di un equo indennizzo, dissimulare l'origine degli animali posseduti al fine di evitarne l'abbattimento e il danno economico che ne sarebbe derivato.
Anche se uno Stato membro era competente ad adottare misure d'indennizzo in applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425, il diritto comunitario, in particolare il regolamento n. 717/96, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi, come modificato dal regolamento n. 841/96, ostava al fatto che, a partire dalla data in cui questo regolamento è divenuto applicabile, fossero le disposizioni nazionali a determinare l'importo dell'indennizzo da versare agli allevatori.
( v. punti 40-41, 49, 57, dispositivo 1-2 )
2. Se un provvedimento nazionale di indennizzo a favore di allevatori, finanziato con risorse statali, è tale da favorire le imprese indennizzate evitando loro di subire una perdita che sarebbe altrimenti inevitabile e, dunque, da falsare la concorrenza, esso tuttavia non può sottostare al divieto di principio degli aiuti di Stato nel settore delle carni bovine, previsto dall'art. 24 del regolamento n. 805/68, né all'obbligo corrispondente di notifica preliminare previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE), dal momento che si tratta di una misura strettamente accessoria a quella che ordina l'abbattimento di animali, adottata, nell'ambito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
( v. punti 43-44 )
Nel procedimento C-428/99,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
H. van den Bor BV
e
Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau,
domanda vertente sulla competenza degli Stati membri ad indennizzare gli allevatori di bovini e a determinare l'importo dell'indennizzo dovuto per l'abbattimento di vitelli britannici, ordinato nel contesto della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel marzo 1996, nonchè sull'interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 1996, n. 717, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi (GU L 99, pag. 16), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 1996, n. 841 (GU L 114, pag. 18),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Berscheid e C. van der Hauwaert, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo olandese, rappresentato dalla sig.ra J.G. van Bakel, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai sigg. G. Berscheid e T. van Rijn, in qualità di agenti, all'udienza del 4 ottobre 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 novembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con decisione del 27 ottobre 1999, pervenuta alla Corte l'8 novembre seguente, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d'appello commerciale) ha proposto tre questioni pregiudiziali a norma dell'art. 234 CE, riguardanti la competenza degli Stati membri ad indennizzare gli allevatori di bovini e a determinare l'importo dell'indennizzo dovuto per l'abbattimento di vitelli britannici, ordinato nel contesto della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: «BSE») nel marzo 1996 nonchè l'interpretazione del regolamento(CE) della Commissione 19 aprile 1996, n. 717, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi (GU L 99 pag. 16), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 1996, n. 841 (GU L 114, pag. 18, in prosieguo: «il regolamento n. 717/96 modificato»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la H. van den Bor BV (in prosieguo: la «Van den Bor») e il Voedselvoorzieningsin-en verkoopbureau (Ufficio di acquisto e di vendita di prodotti alimentari, in prosieguo: il «VVB») in merito alla determinazione dell'importo dovuto alla Van den Bor a titolo di indennizzo del danno derivante dall'obbligo di abbattere i vitelli britannici.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) dispone quanto segue:
«1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
(...)
b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
(...)
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
(...)
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (...)
(...)».
4 L'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) stabilisce quanto segue:
«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
5 Il quindicesimo `considerando' del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 1995, n. 2417 (GU L 248, pag. 39, in prosieguo: il «regolamento n. 805/68») recita quanto segue:
«Considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del Trattato, che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili al settore delle carni bovine».
6 L'art. 23 del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1971, n. 1261, relativo a provvedimenti di carattere eccezionale che possono essere adottati in vari settori agricoli in seguito a talune difficoltà di carattere sanitario (GU L 132, pag. 1) così dispone:
«Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono venire adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 27, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire adottati soltano nella misura e per la durata strettamente necessarie al sostegno di tale mercato».
7 L'art. 24 del regolamento n. 805/68 così prevede:
«Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1».
8 L'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1982, 82/894/CEE, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378, pag. 58), come modificata dalla decisione della Commissione 6 marzo 1990, 90/134/CEE (GU L 76, pag. 23, in prosieguo: la «direttiva 82/894»), dispone che la suddetta direttiva riguarda la notifica della comparsa di una delle malattie elencate all'allegato 1. Questo allegato menziona, tra le altre malattie, anche la BSE.
9 L'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 1993, pag. 49, in prosieguo: la «direttiva 90/425») dispone quanto segue:
«Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata:
a) la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dalla direttiva 82/894/CEE (...), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione, 90/134/CEE (...), di una zoonosi o malattia o di qualsiasi fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo o la provenienza dei prodotti in questione da una regione contaminata da una malattia epizootica, essa ordina di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più vicino o di abbatterli e/o di distruggerli.
Le spese relative alle misure previste al primo comma sono a carico dello speditore, del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali.
La competente autorità dello Stato membro destinatario comunica immediatamente per iscritto con il mezzo più idoneo alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni.
Possono essere applicate le misure di salvaguardia previste all'articolo 10.
(...)».
10 Ai sensi dell'art. 10, nn. 1 e 4, della direttiva 90/425:
«1. Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione, oltre all'insorgere nel suo territorio delle malattie contemplate dalla direttiva 82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.
Lo Stato membro di spedizione mette immediatamente in vigore le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, segnatamente la determinazione delle zone di protezione ivi previste, o adotta qualsiasi altra misura che ritenga appropriata.
Lo Stato membro destinatario o di transito che, al momento di un controllo ai sensi dell'articolo 5, abbia constatato una delle malattie o fenomeni di cui al primo comma può, se del caso, prendere misure di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, compresa la messa in quarantena degli animali.
In attesa delle misure che dovranno essere prese in conformità del paragrafo 4, lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria.
Le misure prese dagli Stati membri sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.
(...)
4. In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio ad un esame della situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per gli animali e prodotti di cui all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti derivati da tali animali. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate».
11 In seguito all'adozione della decisione della Commissione 27 marzo 1996, 96/239/CE, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (GU L 78, pag. 47), la Commissione ha adottato il regolamento n. 717/96.
12 Come risulta dallo stesso regolamento, esso si fonda sul regolamento n. 805/68 e, in particolare, sull'art. 23 di quest'ultimo.
13 L'art. 7 del regolamento n. 717/96, prevede che quest'ultimo entri in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
e che sia applicabile a partire dall'11 aprile 1996.
14 Ai sensi del primo `considerando' del regolamento n. 717/96, l'eventualità che vitelli nati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e esportati verso altri Stati membri a fini d'ingrasso prima dell'introduzione del divieto di esportazione, possano essere immessi nella catena alimentare umana o animale ha suscitato la diffidenza dei consumatori nei confronti delle carni bovine, con conseguenti perturbazioni dei mercati in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi. Lo stesso `considerando' indica che è pertanto necessario adottare misure eccezionali a sostegno di questi mercati.
15 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 717/96, nella sua versione iniziale, prevedeva quanto segue:
«Le autorità competenti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi sono autorizzate ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina di età pari o inferiore a 6 mesi al 20 marzo 1996, il quale si trovi in tale data presso un'azienda situata nel territorio del Belgio, della Francia o dei Paesi Bassi e che venga offerto da un produttore, il quale sia in grado di dimostrare che l'animale stesso è nato nel Regno Unito».
16 Il regolamento n. 841/96 ha sostituito questa disposizione con effetto dalla data di applicazione del regolamento n. 717/96. L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 717/96 modificato prevede quanto segue:
«Le autorità competenti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi sono autorizzate ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina nato il 1_ settembre 1995 o dopo tale data, il quale si trovi il 20 marzo 1996 presso un'azienda situata nel territorio del Belgio, della Francia o dei Paesi Bassi e che venga offerto da un produttore in grado di dimostrare che l'animale stesso è nato nel Regno Unito».
17 Secondo l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 717/96 modificato, il prezzo che l'autorità competente dello Stato membro interessato paga per l'acquisto degli animali in forza dell'art. 1 dello stesso regolamento è di 2,8 ECU/kg di peso vivo. L'art. 2, n. 2, del medesimo regolamento prevede che la Comunità cofinanzia in ragione del 70% il prezzo di acquisto pagato dallo Stato membro per ogni animale acquistato e distrutto conformemente al disposto dell'art. 1 del detto regolamento.
18 L'art. 6 del regolamento n. 717/96 modificato precisa che «le misure di cui al presente regolamento sono considerate come misure d'intervento ai sensi dell'art. 1, n. 2 del regolamento (CEE) n. 729/70».
La normativa nazionale
19 A seguito delle informazioni relative ad una possibile relazione tra la BSE e la malattia che colpisce l'uomo nota come malattia di Creutzfeldt-Jacob, e alla crisi della BSE nel Regno Unito, il Regno dei Paesi Bassi ha adottato, fin dal 23 marzo 1996, misure più severe relativamente ai bovini, alla carne bovina e ad altri prodotti bovini provenienti dal Regno Unito. In particolare ha disposto l'isolamento dei suddetti bovini.
20 Un decreto adottato il 3 aprile 1996 dal ministero dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Pesca, di concerto con il segretario di Stato per la Salute pubblica, il Benessere e lo Sport, ha previsto, tra l'altro, l'abbattimento dei vitelli importati dal Regno Unito.
21 La Regeling tegemoetkoming schade kalvereigenaren BSE (decreto sull'indennizzo parziale di danni causati a proprietari di bovini BSE 1996, in prosieguo: il «decreto d'indennizzo») è stata anch'essa adottata il 3 aprile 1996 ed è entrata in vigore il 9 aprile 1996. Ai sensi dell'art. 4 del decreto d'indennizzo:
«L'importo dell'indennizzo corrisponde al valore che il vitello aveva nel circuito economico, prima di essere trasportato fuori dall'azienda nella quale i bovini erano allevati».
22 Secondo il decreto d'indennizzo, il valore dei bovini in questione doveva essere determinato da un esperto.
23 L'art. 4 del decreto d'indennizzo è stato così modificato da un decreto del 16 aprile 1996, con effetto a partire dal 17 aprile:
«L'importo dell'indennizzo corrisponde al valore che il vitello aveva nel circuito economico, prima di essere trasportato fuori dall'azienda in cui i bovini erano allevati. Tuttavia, dal momento in cui l'importo dell'indennizzo sarà fissato da una normativa europea, sarà applicabile quest'ultimo importo».
24 Il 26 aprile 1996, il ministro dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Pesca ha ancora una volta modificato il decreto d'indennizzo con effetto retroattivo a partire dalla data di applicazione del regolamento n. 717/96, e cioè dall'11 aprile 1996. Cosí modificato, questo provvedimento, il cui titolo è diventato «Regeling vergoeding kalvereigenaren BSE 1996» (decreto d'indennizzo di proprietari di bovini BSE 1996), prevede al suo art. 4:
«L'indennizzo ammonta a 2,8 ECU/kilo di peso vivo ed è calcolato in conformità con quanto previsto all'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione delle Comunità europee, n. 717/96 che stabilisce misure eccezionali di sostegno a favore del mercato della carne bovina in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi (GU L 99)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
25 Il 19 aprile 1996, il direttore di distretto del Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees( Ufficio di controllo del bestiame e della carne) ha emesso una dichiarazione che fissava a NLG 619 001,25 il valore dei vitelli appartenenti alla Van den Bor e che dovevano essere abbuttuti (in prosieguo: la «dichiarazione»). Questa dicharazione è stata firmata congiuntamente dall'esperto incaricato della stima e dal rappresentante della Van den Bor.
26 Il 4 giugno 1996, il VVB ha inviato alla Van den Bor una conferma d'aquisto. Con questo documento, quest'ultimo confermava di aver ritirato, il 25 aprile 1996, 554 esemplari di vitelli per un peso vivo di 96 020 chilogrammi, al prezzo di NLG 5,99 per kilo di peso vivo, IVA esclusa.
27 La Van den Bor ha formulato, sull'esemplare della conferma di acquisto da essa riviato al mittente, una serie di riserve circa l'indennizzo così determinato.
28 Il 3 febbraio 1997, il VVB ha adottato una decisione con la quale respinge il reclamo inoltrato dalla Van den Bor contro l'importo dell'indennizzo determinato il 4 giugno 1996. Esso espone, in particolare, quanto segue:
- al momento dell'emissione della dichiarazione, già si parlava di una modifica del sistema di indennizzo;
- l'indennizzo è conforme alla normativa vigente, in quanto non si basa sul valore stimato dall'esperto, bensì sul prodotto del numero di chilogrammi di peso vivo registrato moltiplicato per il prezzo al chilo per peso vivo, ovvero ECU 2,8 o NLG 5,99;
- la dichiarazione non ha ormai più rilevanza, tenuto conto della normativa europea e nazionale, nel suo testo modificato.
29 La Van den Bor ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven contro questa decisione del VVB del 3 febbraio 1997.
30 Tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il ministro dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Pesca fosse legittimato ad adottare, in attesa dell'adozione della normativa comunitaria in materia, una normativa nazionale che rendesse possibile pagare indennizzi per i danni subiti da un interessato come conseguenza dell'abbattimento di vitelli di origine britannica, come è avvenuto per le decisioni del menzionato ministro del 3 aprile 1996.
2) In caso di soluzione negativa alla prima questione, se il diritto comunitario osti al rispetto dell'affidamento, suscitato da una decisione basata sulla normativa nazionale summenzionata, sul fatto che sarà pagato un determinato indennizzo - affidamento che dovrebbe essere considerato giustificato qualora si applicasse esclusivamente il diritto nazionale.
3) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1), se il diritto comunitario, ed in particolare il regolamento n. 717/96, ostino a che l'indennizzo dell'appellante venga determinato in conformità alla normativa nazionale summenzionata».
Sulla prima questione
31 Con la prima questione, il College van Beroep voor het bedrijfsleven chiede, in sostanza, se le disposizioni di diritto comunitario applicabili alla politica agricola comune nel settore delle carni bovine debbano essere interpretate nel senso che, in seguito alle informazioni ottenute su una possibile relazione tra la BSE e la malattia che colpisce l'uomo nota come malattia di Creuzfeldt-Jacob e alla crisi della BSE nel Regno Unito, gli Stati membri avessero il diritto di ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito che si trovassero sul loro territorio e di prevedere l'indennizzo degli allevatori che avessero subito un danno a seguito di questa misura.
Osservazioni presentate alla Corte
32 Il governo olandese considera che il Regno dei Paesi Bassi avesse il diritto, sulla base dell'art. 10 della direttiva 90/425, si adottare l'insieme delle disposizioni di diritto nazionale in discussione nella causa principale, comprese quelle relative all'indennizzo. Queste ultime sarebbero state necessarie ad evitare che gli allevatori fossero tentati di sottrarre i loro animali all'obbligo dell'abbattimento. Precisa inoltre che le disposizioni relative all'indennizzo sono state comunicate alla Commissione con lettera del 9 aprile 1996 e che, dall'assenza di reazione di quest'ultima, aveva dedotto che essa non avesse obiezioni da formulare circa la fondatezza delle regole di acquisto e circa il loro contenuto, nella versione applicabile prima dell'adozione del regolamento n. 717/96.
33 La Commissione sostiene, al contrario, che le autorità olandesi non erano competenti ad adottare quelle che essa considera misure nazionali d'intervento volte a sostenere il livello dei prezzi sul mercato nazionale delle carini bovine, attraverso la concessione di un aiuto finanziario ai proprietari olandesi di bovini. La facoltà di adottare una simile misura sarebbe, infatti, una competenza specifica conferita alla Commissione dall'art. 23 del regolamento n. 805/68.
34 La Commissione ricorda inoltre che, secondo l'art. 24 di tale regolamento, le regole relative agli aiuti di stato, sono, in linea di massima, applicabili al settore delle carni bovine. Le somme versate ai proprietari di bovini, secondo quanto disposto dal decreto d'indennizzo, come modificato il 16 aprile 1996, dovrebbero essere considerate un aiuto di stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Orbene, dal momento che questa regolamentazione nazionale non è stata notificata alla Commissione, secondo quanto previsto dall'art. 93, n. 3 del Trattato, essa dovrebbe essere considerata invalida, alla luce della giurisprudenza della Corte.
Giudizio della Corte
35 In via preliminare, va osservato che, in presenza di un regolamento recante organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa derogarvi o costituirne una violazione. Sono parimenti incompatibili con un'organizzazione comune dei mercati le disposizioni che ostano al suo buon funzionamento, anche se la materia in esame non è stata disciplinata esaustivamente dall'organizzazione comune di mercato (sentenza 19 marzo 1998, causa C-1/96, Compassion in World Farming, Racc. pag. I-1251, punto 41).
36 I vitelli sono compresi nel settore delle carni bovine, la cui organizzazione comune dei mercati è disciplinata dal regolamento n. 805/68. Ai sensi dell'art. 1 e dell'allegato A della direttiva 90/425, sono compresi nell'ambito di applicazione di quest'ultima.
37 L'art. 8, n. 1, lett. a), della menzionata direttiva autorizza le autorità competenti dello Stato membro di destinazione di una spedizione di animali vivi ad ordinare, in particolare, l'abbattimento di un animale, quando constatino la presenza di agenti generatori di una malattia di cui è prevista la notificazione ai sensi della direttiva 82/894, di una zoonosi o malattia o di qualsiasi altra fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo.
38 Questa disposizione dev'essere interpretata alla luce della sua finalità, che è di assicurare la protezione della salute umana e animale, e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
39 A questo proposito si deve ricordare che, con l'ordinanza 12 luglio 1996, causa C-180/96 R, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. I-3903), la Corte ha ammesso il divieto di esportazione, nel marzo 1996, di bovini provenienti dal Regno Unito, a titolo di misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 10 della direttiva 90/425. La Corte ha preso in considerazione, ai punti 8 e 67-72 della suddetta ordinanza, il numero di casi di BSE verificatisi nel Regno Unito, il periodo di incubazione di diversi anni, durante il quale la BSE non può essere individuata, l'incertezza esistente nel mondo scientifico quanto ai modi di trasmissione di questa malattia e l'assenza di tracciabilità degli animali nel Regno Unito.
40 Le stesse considerazioni fanno ritenere che gli Stati membri fossero legittimati, all'epoca dei fatti, ad ordinare l'abbattimento dei vitelli originari del Regno Unito presenti sul loro territorio, in conformità con l'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425.
41 Il fatto che gli Stati membri fossero competenti ad ordinare l'abbattimento degli animali implica, come indicato dall'avvocato generale ai paragrafi 29-35 delle sue conclusioni, che fossero anche competenti ad organizzare l'indennizzo degli allevatori danneggiati da questa misura, poichè vi erano ragioni serie di ritenere che questi allevatori avrebbero potuto, in mancanza di un equo indennizzo, dissimulare l'origine degli animali in loro possesso, per evitare il loro abbattimento e il danno economico che ne sarebbe derivato.
42 La competenza della Commissione ad adottare misure eccezionali di sostegno dei mercati in difficoltà, di cui all'art. 23 del regolamento 805/68, non interferisce con questa competenza degli Stati membri in materia di indennizzo degli allevatori. Se Se la Comunità adotta simili misure, è compito degli Stati membri modificare, se del caso, il provvedimento da essi adottato per garantire che non pregiudichino il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.
43 Vero è che un indennizzo come quello previsto dalla normativa olandese in discussione nella causa principale, finanziato con risorse statali, è tale da favorire le imprese indennizzate, evitando loro di subire una perdita che sarebbe altrimenti inevitabile, e dunque, da falsare la concorrenza.
44 Tuttavia, tale indennizzo non è soggetto al divieto di principio di aiuti di stato nel settore delle carni bovine, previsto dall'art. 24 del regolamento n. 805/68 né all'obbligo corrispondente di notifica preliminare previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato, dal momento che si tratta di una misura strettamente accessoria a quella che ordina l'abbattimento di animali, adottata ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett.a), della direttiva 90/425.
45 E' necessario ricordare, a questo proposito, che, secondo l'art. 8, n. 1, lett. a), terzo comma, della direttiva in questione, le autorità competenti dello Stato membro interessato sono tenute a comunicare immediatamente per iscritto con il mezzo più idoneo alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione le constatazioni fatte, le decisioni prese nonchè le relative motivazioni.
46 Tale comunicazione deve permettere alla Commissione di verificare la compatibilità di una misura nazionale di indennizzo con le disposizioni che regolano l'organizazione comune dei mercati nel settore considerato e con le disposizioni applicabili in materia di aiuti di stato. Questo esame dovrebbe permetterle, se del caso, di ricercare una soluzione appropriata con lo Stato membro interessato.
47 In un caso del genere, la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione - norma che informa in particolare l'art. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE) - devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato e delle altre norme comunitarie, soprattutto di quelle che regolano l'organizzazione comune dei mercati del settore in questione e di quelle relative agli aiuti di Stato.
48 A tal proposito, risulta dai documenti prodotti dal governo olandese che, nellla fattispecie, è con lettera datata 15 aprile 1996, proveniente dalla rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi presso l'Unione europea e inviata su richiesta del ministero olandese dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Pesca, che la Commissione è stata informata dell'adozione delle misure di abbattimento e di indennizzo di cui si discute nella causa principale. Se il termine di comunicazione di questa informazione è difficilmente compatibile con gli obblighi di uno Stato membro, quali indicati dall'art. 8, n. 1, lett. a), terzo comma, della direttiva 90/425, si deve tuttavia considerare che questo termine non rimette in questione la competenza dello Stato membro ad adottare tali misure.
49 Pertanto, alla prima questione si deve rispondere che le disposizioni comunitarie applicabili alla politica agricola comune nel settore delle carni bovine, devono essere interpretate nel senso che, in seguito alle informazioni sulla possibile relazione tra la BSE e la malattia che colpisce l'uomo nota come malattia di Creutzfeldt-Jacob, e alla crisi della BSE nel Regno Unito, gli Stati membri erano legittimati, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425:
- a ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito e che si trovassero sul loro territorio e
- ad adottare un provvedimento di indennizzo accessorio alla misura che imponeva l'abbattimento degli animali, qualora esistessero fondate ragioni di ritenere che gli allevatori avrebbero potuto, in mancanza di un equo indennizzo, dissimulare l'origine degli animali posseduti al fine di evitare il loro abbattimento e il danno economico che ne sarebbe derivato.
Sulla seconda questione
50 Dal momento che la soluzione della prima questione è affermativa, non occorre risolvere la seconda.
Sulla terza questione
51 Con la sua terza questione, proposta per il caso in cui dalla soluzione della prima questione dovesse emergere che lo Stato membro era competente ad adottare le misure d'indennizzo, il College van Beroep voor het bedrijfsleven chiede in sostanza se il diritto comunitario e, in particolare, il regolamento n. 717/96 modificato, si oppongano al fatto che sia la normativa nazionale a determinare l'importo dell'indennizzo da versare agli allevatori.
52 A questo proposito, si deve considerare che il regolamento n. 717/96 modificato, adottato sulla base dell'art. 23 del regolamento n. 805/68, determina il contributo della Comunità al finanziamento della distruzione dei vitelli provenienti dal Regno Unito e che sono stati acquistati e distrutti nel rispetto di talune condizioni.
53 Secondo l'art. 1, n. 1, regolamento n. 717/96 modificato, le autorità competenti di certi Stati membri, tra cui il Regno dei Paesi Bassi, «sono autorizzate» ad acquistare i vitelli provenienti dal Regno Unito che saranno presentati per il loro abbattimento, secondo quanto previsto dal regolamento stesso.
54 Risulta, a contrario, dalla lettera di questa disposizione che queste stesse autorità non erano più autorizzate ad aquistare quei vitelli in esecuzione delle misure nazionali di indennizzo a partire dalla data in cui il regolamento n. 717/96 è diventato applicabile.
55 Si deve infatti rilevare che, a partire dal momento in cui la Comunità ha adottato misure eccezionali di sostegno dei mercati delle carni bovine, secondo quanto disposto dall'art. 23 del regolamento n. 805/68, le misure d'indennizzo inizialmente adottate dallo Stato membro in base all'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425 rischiavano di entrare in conflitto con la normativa comunitaria e il loro mantenimento avrebbe potuto pregiudicare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine.
56 Nella fattispecie, risulta che le autorità olandesi hanno stimato l'importo dell'indennizzo dovuto alla Van den Bor il 19 aprile 1996. Questa stima è stata compiuta prima dell'entrata in vigore, il 20 aprile 1996, del regolamento n. 717/96, e cioè, secondo quanto previsto dal suo art. 7, il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, questo regolamento è divenuto applicabile, tanto nella sua versione iniziale che in quella modificata, retroattivamente a partire dall'11 aprile 1996, applicandosi in tal modo alla determinazione dell'indennizzo da corrispondere alla Van den Bor.
57 La terza questione dev'essere pertanto risolta nel senso che, anche se uno Stato membro era competente ad adottare misure d'indennizzo ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425, il diritto comunitario e, in particolare, il regolamento n. 717/96 modificato, ostavano al fatto che, a partire dalla data in cui questo regolamento è divenuto applicabile, fossero le disposizioni nazionali a determinare l'importo dell'indennizzo dovuto agli allevatori.
Sulle spese
58 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 27 ottobre 1999, dichiara:
1) Le disposizioni comunitarie applicabili alla politica agricola comune nel settore delle carni bovine devono essere interpretate nel senso che, in seguito alle informazioni relative ad una possibile relazione tra l'encefalopatia spongiforme bovina e la malattia che colpisce l'uomo, nota come malattia di Cretzfeldt-Jacob, e alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito, gli Stati membri erano legittimati, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE,
- a ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito e che si trovassero sul loro territorio, nonchè
- ad adottare un provvedimento di indennizzo accessorio alla misura che imponeva l'abbattimento degli animali, qualora esistessero fondate ragioni di ritenere che gli allevatori avrebbero potuto, in mancanza di un equo indennizzo, dissimulare l'origine degli animali posseduti al fine di evitare il loro abbattimento e il danno economico che ne sarebbe derivato.
2) Anche se uno Stato membro era competente ad adottare misure d'indennizzo in applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425, come modificata dalla direttiva 92/118, il diritto comunitario e, in particolare, il regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 1996, n. 717, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 1996, n. 841, ostavano al fatto che, a partire dalla data in cui questo regolamento è divenuto applicabile, fossero le disposizioni nazionali a determinare l'importo dell'indennizzo da versare agli allevatori.