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Documento 61999CJ0403

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2001.
    Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.
    Politica agricola comune - Regime agromonetario dell'euro - Misure transitorie per l'introduzione dell'euro.
    Causa C-403/99.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-06883

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2001:507

    61999J0403

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2001. - Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee. - Politica agricola comune - Regime agromonetario dell'euro - Misure transitorie per l'introduzione dell'euro. - Causa C-403/99.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06883


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Diritto comunitario - Interpretazione - Effetto utile - Interpretazione di una disposizione, nei limiti del possibile, in modo da non rimettere in discussione la sua validità

    2. Agricoltura - Politica agricola comune - Regime agromonetario dell'euro - Misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune - Aiuti compensativi

    [Regolamento (CE) della Commissione n. 2813/98, art. 6]

    3. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Considerazione del contesto e dell'insieme delle norme giuridiche

    (Art. 253 CE)

    Massima


    1. Quando una norma di diritto comunitario è suscettibile di più interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile.

    Inoltre, secondo un principio ermeneutico generale, una disposizione dev'essere interpretata, nei limiti del possibile, in modo da non rimettere in discussione la sua validità.

    ( v. punti 28, 37 )

    2. L'art. 6 del regolamento n. 2813/98, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune - ai sensi del quale l'importo massimo dell'aiuto compensativo agli agricoltori derivante dai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o dai tassi di cambio applicabili, che risulta da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999, è aumentato in proporzione inversa al rapporto esistente fra il tasso di conversione irrevocabilmente fissato dal Consiglio o il tasso di cambio alla data del fatto generatore e il tasso di conversione agricolo congelato - costituisce una norma eccezionale applicabile unicamente agli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato il 1° gennaio 1999.

    ( v. punti 30-31 )

    3. L'osservanza dell'obbligo di motivazione va valutata non solo con riferimento al testo dell'atto incriminato, ma anche al contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi.

    ( v. punto 41 )

    Parti


    Nella causa C-403/99,

    Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 26 luglio 1999, n. 1639, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° luglio 1999 (GU L 194, pag. 33),

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore), S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici,

    avvocato generale: D. Ruíz-Jarabo Colomer

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 5 aprile 2001, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal sig. D. Del Gaizo e la Commissione dal sig. L. Visaggio, in qualità di agente,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 maggio 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 1999, la Repubblica italiana ha proposto, ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 26 luglio 1999, n. 1639, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° luglio 1999 (GU L 194, pag. 33; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

    Contesto giuridico

    2 Il regime agromonetario comunitario ha lo scopo di ridurre l'impatto delle oscillazioni monetarie sul valore delle somme pagate agli agricoltori comunitari in una determinata moneta, ma espresse, negli atti relativi alla politica agricola comune, in una moneta diversa o in un'unità di conto.

    3 Prima dell'introduzione, con effetto dal 1° gennaio 1999, dell'euro come moneta unica in undici Stati membri dell'Unione europea, il regime agromonetario comunitario era basato, essenzialmente, sui quattro regolamenti seguenti:

    - regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3813, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU L 387, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 23 gennaio 1995, n. 150 (GU L 22, pag. 1);

    - regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1527, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete (GU L 148, pag. 1);

    - regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2990, che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 1996 (GU L 312, pag. 7), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1451 (GU L 187, pag. 1);

    - regolamento (CE) del Consiglio 22 aprile 1997, n. 724, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli (GU L 108, pag. 9), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 aprile 1998, n. 942 (GU L 132, pag. 1).

    4 Per quanto riguarda più in particolare gli aiuti calcolati in modo forfettario, in base, ad esempio, al numero di ettari o di capi di bestiame, comunemente denominati gli aiuti diretti, il regolamento n. 1527/95 prevedeva, nell'art. 3, che i tassi di conversione agricoli applicabili alla data del 23 giugno 1995 sarebbero rimasti invariati fino al 1° gennaio 1999. I successivi regolamenti contenevano disposizioni analoghe che congelavano i tassi di conversione agricoli fino al 1° gennaio 1999.

    5 Al momento dell'introduzione dell'euro, il regime agromonetario ha perso la sua ragione d'esistere per quanto riguarda gli Stati membri che hanno adottato tale moneta in conformità al Trattato (in prosieguo: gli «Stati membri partecipanti»). Quanto agli Stati che non hanno adottato l'euro in conformità al Trattato (in prosieguo: gli «Stati membri non partecipanti»), il legislatore comunitario ha deciso di abrogare i tassi di conversione agricoli specifici e di istituire un nuovo regime agromonetario, basato su principi diversi.

    6 A tal fine il regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1998, n. 2799, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (GU L 349, pag. 1), dispone, all'art. 2, nn. 1 e 2:

    «1. I prezzi e gli importi fissati negli atti relativi alla politica agricola comune sono espressi in euro.

    2. Negli Stati membri partecipanti essi sono versati o riscossi in euro. Negli altri Stati membri sono convertiti nella pertinente moneta nazionale mediante il tasso di cambio e, fermo restando l'art. 8, sono versati o riscossi in moneta nazionale».

    7 L'art. 5 dello stesso regolamento dispone, per quanto riguarda gli aiuti diretti:

    «1. Qualora il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore

    - per un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto,

    oppure

    - per un premio compensativo per pecora o per capra,

    oppure

    - per un importo di carattere strutturale o ambientale,

    sia inferiore a quello applicabile precedentemente, lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo per tre periodi successivi di dodici mesi, a decorrere dal giorno in cui interviene il fatto generatore.

    L'aiuto compensativo deve essere concesso sotto forma di integrazione degli aiuti, dei premi e degli importi di cui al primo comma.

    2. L'importo massimo dell'aiuto compensativo concesso per il primo periodo di dodici mesi è stabilito secondo la procedura di cui all'art. 9, per l'intero Stato membro interessato, conformemente al punto 4 dell'allegato. Tuttavia, lo Stato membro può decidere che nessun aiuto viene conceso se l'importo in parola equivale a meno dello 0,5% di riduzione.

    3. L'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo è ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo.

    4. Ove del caso, gli importi di cui al paragrafo 3 sono ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di cambio constatati il primo giorno del secondo e del terzo periodo.

    5. Il presente articolo non si applica con riguardo agli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo».

    8 A termini dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1998, n. 2800, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro (GU L 349, pag. 8):

    «Se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale applicabile il giorno in cui interviene nel 1999 il fatto generatore

    - per un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto, oppure

    - per un premio compensativo per pecora o per capra, oppure

    - per un importo di carattere strutturale o ambientale

    è inferiore al tasso applicabile precedentemente, viene concesso un aiuto compensativo.

    L'importo di tale aiuto è calcolato conformemente all'art. 5 del regolamento (CE) n. 2799/98.

    In deroga all'art. 6, paragrafo 1, secondo trattino di detto regolamento, il contributo della Comunità per il primo anno è pari al 100%».

    9 I regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98 sono stati applicati dai regolamenti (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2808, recante modalità del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (GU L 349, pag. 36), e della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2813, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune (GU L 349, pag. 48).

    10 Gli artt. 4-7 del regolamento n. 2813/98 stabiliscono le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 2800/98.

    11 Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2813/98, gli importi massimi di tale aiuto compensativo sono determinati conformemente all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98.

    12 L'art. 5 del regolamento n. 2813/98 recita:

    «L'importo massimo dell'aiuto è convertito, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, in unità monetarie nazionali con i tassi di conversione ai quali sono irrevocabilmente vincolate, adottati dal Consiglio conformemente all'art. 109 L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato e, per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, in moneta nazionale con il tasso di cambio in vigore alla data del fatto generatore».

    13 L'art. 6 dello stesso regolamento è formulato come segue:

    «L'importo massimo dell'aiuto compensativo di cui all'art. 4, paragrafo 2, che risulta da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999, è aumentato in proporzione inversa al rapporto esistente tra il tasso di cui all'art. 5 e il tasso di conversione agricolo di cui sopra».

    14 Con il regolamento impugnato, la Commissione ha stabilito i massimali dell'aiuto compensativo relativo agli aiuti diretti il cui fatto generatore si era verificato il 1° luglio 1999. In tale occasione la Commissione non ha applicato l'aumento di cui all'art. 6 del regolamento n. 2813/98.

    Nel merito

    Sul primo motivo

    Argomenti delle parti

    15 Il governo italiano sostiene che il regolamento impugnato viola l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 che avrebbe stabilito un criterio generale applicabile a tutti gli aiuti diretti che risentivano del congelamento dei tassi di conversione agricoli, a prescindere dal diverso momento in cui si sarebbe verificato il fatto generatore che dava diritto alla percezione degli aiuti. Poiché tale criterio è chiaro ed inequivocabile, non si può far prevalere sul significato proprio dei termini usati un'interpretazione basata sul preteso intento diverso del legislatore comunitario.

    16 Il regolamento impugnato violerebbe altresì il combinato disposto degli artt. 5 del regolamento n. 2799/98, e 3 del regolamento n. 2800/98 perché impedirebbe una compensazione piena della perdita accertata in relazione ad una rivalutazione sensibile dell'unità monetaria nazionale o della moneta nazionale in cui gli aiuti vengono versati.

    17 Il regolamento impugnato sarebbe, peraltro, viziato da una carenza di motivazione e da uno sviamento di potere che devono portare anch'essi al suo annullamento.

    18 La Commissione ribatte a questo primo motivo eccependo che l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 è una norma eccezionale che si applica esclusivamente agli aiuti diretti per i quali esistesse un tasso di conversione agricolo congelato ed il cui fatto generatore si fosse verificato il 1° gennaio 1999.

    19 Infatti, per garantire l'ammontare in moneta nazionale degli aiuti diretti, l'art. 3 del regolamento n. 1527/95 e le disposizioni analoghe dei regolamenti successivi avrebbero previsto il mantenimento dei tassi di conversione agricoli fino al 1° gennaio 1999 incluso.

    20 Poiché l'art. 109 L, n. 4, del Trattato CE (divenuto art. 123, n. 4, CE) prevede che all'inizio della terza fase dell'unione monetaria la moneta unica si sostituisca alle monete degli Stati membri partecipanti, al tasso di conversione irrevocabilmente fissato dal Consiglio, la Commissione sarebbe stata tenuta ad adottare tale tasso di conversione, così come essa ha fatto all'art. 5 del regolamento n. 2813/98. Così, pur essendo stata prevista la concessione di un aiuto compensativo pari alla differenza tra il tasso di conversione agricolo congelato e il nuovo tasso, l'importo dell'aiuto compensativo calcolato in euro sarebbe stato necessariamente convertito utilizzando il nuovo tasso. Questa conversione mediante applicazione del nuovo tasso avrebbe avuto come conseguenza la concessione di un importo dell'aiuto, espresso in unità monetaria nazionale o in valuta nazionale, inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando il tasso di conversione agricolo congelato.

    21 Secondo la Commissione, tale situazione poneva un problema di legittimo affidamento, avendo il Consiglio precedentemente garantito il congelamento dei tassi di conversione fino al 1° gennaio 1999. L'inclusione di tale data sarebbe stata particolarmente importante giacché il 1° gennaio era la data del fatto generatore per molteplici aiuti diretti. Proprio per ovviare a tale problema è stato adottato l'art. 6 del regolamento n. 2813/98. Invece, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, gli operatori non avrebbero potuto avere alcun legittimo affidamento quanto ai tassi che sarebbero stati applicati agli aiuti diretti con fatto generatore successivo al 1° gennaio 1999. Infatti, i tassi non sarebbero stati congelati oltre tale data e nessuno avrebbe potuto prevedere i tassi che sarebbero stati applicati ai suddetti aiuti.

    22 Questa interpretazione sistematica troverebbe conforto in un'interpretazione letterale dell'art. 6 del regolamento n. 2813/98. Infatti, per gli aiuti diretti con fatto generatore successivo al 1° gennaio 1999, non può sostenersi che l'aiuto compensativo risulti da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999. In tal caso, l'aiuto compensativo deriverebbe dal tasso applicabile alla data del fatto generatore, ossia dall'evoluzione di un tasso non più congelato.

    23 La Commissione aggiunge che è palese che il regolamento n. 2813/98 si applica solo agli aiuti diretti con fatto generatore nell'anno 1999. Ove, come sostenuto dal governo italiano, l'art. 6 di tale regolamento fosse applicabile a tutti gli aiuti diretti il cui fatto generatore dovesse verificarsi in tale anno, sarebbe stato inutile precisare che tale disposizione riguardava l'aiuto «che risulta da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999».

    24 Ne consegue, secondo la Commissione, che, nell'adottare il regolamento impugnato, non occorreva applicare l'art. 6 del regolamento n. 2813/98. Essa non avrebbe quindi violato tale norma.

    Giudizio della Corte

    25 Si deve constatare che il testo dell'art. 6 del regolamento n. 2813/98 solleva difficoltà d'interpretazione.

    26 Infatti, in primo luogo, è vero, come rilevato dal governo italiano, che tale disposizione non si riferisce, per determinare la sua portata, alla data del fatto generatore, il che milita a favore della sua applicazione a tutti gli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato nel 1999.

    27 In secondo luogo, è altrettanto esatto, come fa valere la Commissione, che una siffatta applicazione generale renderebbe superflua la precisazione secondo cui l'aiuto compensativo deve risultare da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato fino al 1° gennaio 1999.

    28 Di conseguenza, si deve rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, quando una norma di diritto comunitario è suscettibile di più interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (v., in particolare, sentenza 24 febbraio 2000, causa C-434/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1129, punto 21).

    29 A questo proposito, la Commissione ha sostenuto in modo convincente che l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 mira a tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici nel congelamento dei tassi di conversione agricoli che era stato previsto fino al 1° gennaio 1999. Il governo italiano non ha rimesso in discussione tale obiettivo, ma ha sostenuto che un siffatto legittimo affidamento esisteva anche per quanto riguarda gli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato in data successiva.

    30 Ora, quest'ultimo argomento non può essere accolto. Infatti, la normativa che prevede il congelamento dei tassi di conversione agricoli fino al 1° gennaio 1999 non dava agli operatori alcuna garanzia tale da ingenerare un legittimo affidamento quanto al successivo andamento dell'importo degli aiuti diretti.

    31 Ne consegue che l'interpretazione proposta dalla Commissione, secondo la quale l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 costituisce una norma eccezionale applicabile unicamente agli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato il 1° gennaio 1999, è quella che corrisponde alla finalità di tale norma.

    32 Poiché questa interpretazione dell'art. 6 del regolamento n. 2813/98 non è in contrasto con la lettera di questo, essa dev'essere ammessa in quanto sia compatibile con il contesto normativo nel quale si inserisce la suddetta norma.

    33 A questo proposito, occorre rilevare che, in conformità dell'art. 4 del regolamento n. 2813/98, l'art. 6 di tale regolamento fa parte delle modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'art. 3 del regolamento n. 2800/98. Quest'ultima norma rinvia, quanto al calcolo dell'importo dell'aiuto, all'art. 5 del regolamento n. 2799/98.

    34 Ora, tali articoli dei regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98, adottati dal Consiglio, non conferiscono in linea di principio alla Commissione il potere di scostarsi dai metodi applicabili al calcolo dell'importo degli aiuti.

    35 Tuttavia, il principio generale della tutela del legittimo affidamento si imponeva sia al Consiglio quando ha adottato i regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98, sia alla Commissione quando ha applicato tali regolamenti.

    36 Pertanto, in primo luogo, il principio della tutela del legittimo affidamento costringeva la Commissione a concedere, per quanto riguarda gli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato il 1° gennaio 1999, l'aumento previsto dall'art. 6 del regolamento n. 2813/98. In secondo luogo, la Commissione non poteva, senza violare le disposizioni dei regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98, concedere tale aumento per quanto riguarda gli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato in data successiva.

    37 Ora, secondo un principio ermeneutico generale, una disposizione dev'essere interpretata, nei limiti del possibile, in modo da non rimettere in discussione la sua validità.

    38 Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto asserito dal governo italiano, l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 non può interpretarsi nel senso che costituisca una norma generale, applicabile a tutti gli aiuti diretti il cui fatto generatore si sia verificato nel 1999 e quindi applicabile anche alla situazione disciplinata dal regolamento impugnato.

    39 Del resto, il governo italiano non ha fornito alcun elemento al fine di dimostrare che il regolamento impugnato fosse in contrasto con gli artt. 5 del regolamento n. 2799/98 e 3 del regolamento n. 2800/98.

    40 D'altro canto, dato che non è stato provato alcun errore per quanto riguarda il calcolo del massimale dell'aiuto compensativo da esso fissato, il regolamento impugnato non può, a maggior ragione, considerarsi viziato da sviamento di potere.

    41 Il regolamento impugnato non è nemmeno inficiato da carenza di motivazione. L'osservanza dell'obbligo di motivazione va infatti valutata non solo con riferimento al testo dell'atto incriminato, ma anche al contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-881, punto 29).

    42 Nel caso di specie, in quanto semplice provvedimento d'applicazione dei regolamenti nn. 2799/98, 2800/98 e 2813/98 nonché del regolamento n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1999, n. 1410 (GU L 164, pag. 53), il regolamento impugnato è sufficientemente motivato, per quanto riguarda il calcolo del massimale dell'aiuto compensativo, con il rinvio alle diverse disposizioni di tali regolamenti che prevedono le modalità del detto calcolo.

    43 Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo dev'essere respinto.

    Sul secondo motivo

    Argomenti delle parti

    44 Con il secondo motivio, il governo italiano fa carico alla Commissione di aver violato il principio di non discriminazione sancito dall'art. 34 CE. Infatti, in contrasto con la scelta da essa operata al momento dell'adozione del regolamento impugnato, la Commissione avrebbe applicato l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 nell'adottare il regolamento (CE) 12 aprile 1999, n. 755, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° e il 3 gennaio 1999 (GU L 98, pag. 8). Tale diverso trattamento riservato agli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato il 1° gennaio 1999 non sarebbe giustificato.

    45 Il fatto che l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 non sia stato nemmeno applicato nei confronti degli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato il 3 gennaio 1999 sarebbe irrilevante. Infatti, la Repubblica italiana non ha impugnato il regolamento n. 755/99, in quanto gli aiuti con fatto generatore del 3 gennaio 1999 non hanno riguardato operatori italiani.

    46 La Commissione sostiene che il suo modo di procedere nell'adottare il regolamento n. 755/99 è in perfetta coerenza con l'interpretazione sistematica da essa proposta. Infatti, essa avrebbe applicato l'aumento previsto dall'art. 6 del regolamento n. 2813/98 solo nei confronti degli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato il 1° gennaio 1999 ed esclusi quelli il cui fatto generatore si è verificato il 3 gennaio 1999. Dato che la situazione sarebbe particolare per quanto riguarda gli aiuti il cui fatto generatore si è verificato il 1° gennaio 1999, non sarebbe in contrasto con il principio di non discriminazione concedere loro un trattamento diverso. Del resto, il secondo motivo coinciderebbe perfettamente con il primo e non dovrebbe essere esaminato separatamente.

    Giudizio della Corte

    47 Con il secondo motivo, il governo italiano addebita in sostanza alla Commissione il fatto di aver trattato in modo diverso, nel regolamento n. 755/99, gli aiuti diretti il cui fatto generatore si è verificato il 1° gennaio 1999 e, nel regolamento impugnato, quelli il cui fatto generatore si è verificato il 1° luglio 1999.

    48 Ora, è stato accertato nel corso dell'esame del primo motivo che questo diverso trattamento si rendeva necessario per motivi attinenti alla tutela del legittimo affidamento degli operatori.

    49 Ne consegue che il regolamento impugnato non viola il principio di non discriminazione sancito dall'art. 34 CE.

    50 Di conseguenza, anche il secondo motivo dev'essere disatteso.

    51 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    52 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana che è rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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