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Documento 62000CO0116

Ordinanza della Corte del 28 giugno 2000.
Procedimento penale a carico di Claude Laguillaumie.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia.
Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità.
Causa C-116/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-04979

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2000:350

62000O0116

Ordinanza della Corte del 28 giugno 2000. - Procedimento penale a carico di Claude Laguillaumie. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia. - Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità. - Causa C-116/00.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-04979


Massima

Parole chiave


1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Provvedimento di rinvio conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura - Accertamento che non spetta alla Corte

(Art. 234 CE)

2 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti

(Art. 234 CE)

3 Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Questioni sollevate senza fornire sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto - Irricevibilità manifesta

(Art. 234 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 20)

4 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Valutazione da parte del giudice nazionale

(Art. 234 CE)

Massima


1 Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 234 CE, non spetta alla Corte, tenuto conto della ripartizione delle funzioni fra essa e il giudice nazionale proponente, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme del diritto nazionale in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura.

(v. punto 10)

2 La Corte, se nell'ambito dell'applicazione dell'art. 234 CE non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario, può tuttavia ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenendo conto dei dati da questo forniti, gli elementi attinenti all'interpretazione del diritto comunitario onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli.

(v. punti 11-12)

3 L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse.

A tale riguardo le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. Poiché a norma di tale disposizione alle parti interessate vengono notificati solo i provvedimenti di rinvio, il fatto che il giudice nazionale faccia riferimento alle osservazioni delle parti nella causa principale, le quali peraltro possono contenere esposizioni difformi della controversia dinanzi ad esso pendente, non può garantire detta possibilità. E' inoltre indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi che lo hanno indotto a chiedere l'interpretazione di quelle determinate disposizioni comunitarie e sul nesso che intercorre tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia.

Di conseguenza è manifestamente irricevibile, in quanto non contiene sufficienti indicazioni che possano soddisfare tali requisiti, la domanda del giudice nazionale che non chiarisce il nesso che esiste tra ciascuna delle norme di cui chiede l'interpretazione e la situazione di fatto o la normativa nazionale applicabile.

(v. punti 14-19, 25-26)

4 L'art. 234 CE istituisce tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali un procedimento di cooperazione diretta nel corso del quale le parti della causa principale sono solo invitate a presentare osservazioni entro i limiti tracciati dal giudice di rinvio. Nei limiti fissati dall'art. 234 CE, spetta quindi ai soli giudici nazionali decidere del principio e dell'oggetto di un eventuale rinvio alla Corte.

(v. punti 21-22)

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