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Documento 61997CJ0373
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 23 March 2000. # Dionysios Diamantis v Elliniko Dimosio (Greek State) and Organismos Ikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE). # Reference for a preliminary ruling: Polimeles Protodikio Athinon - Greece. # Company law - Second Directive 77/91/EEC - Public limited liability company in financial difficulties - Increase in the capital of the company by administrative decision - Abuse of a right arising from a provision of Community law. # Case C-373/97.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2000.
Dionysios Diamantis contro Elliniko Dimosio e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Polymeles Protodikeio Athinon - Grecia.
Diritto societario - Seconda direttiva 77/91/CEE - Società per azioni in dissesto finanziario - Aumento del capitale sociale disposto in via amministrativa - Esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria.
Causa C-373/97.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2000.
Dionysios Diamantis contro Elliniko Dimosio e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Polymeles Protodikeio Athinon - Grecia.
Diritto societario - Seconda direttiva 77/91/CEE - Società per azioni in dissesto finanziario - Aumento del capitale sociale disposto in via amministrativa - Esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria.
Causa C-373/97.
Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-01705
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2000:150
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2000. - Dionysios Diamantis contro Elliniko Dimosio e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Polymeles Protodikeio Athinon - Grecia. - Diritto societario - Seconda direttiva 77/91/CEE - Società per azioni in dissesto finanziario - Aumento del capitale sociale disposto in via amministrativa - Esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria. - Causa C-373/97.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-01705
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Diritto comunitario - Esercizio abusivo di un diritto derivante da una norma comunitaria - Norma nazionale che vieta l'abuso di diritto - Applicazione da parte dei giudici nazionali
2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 77/91 - Modifica del capitale di una società per azioni - Normativa nazionale che prevede l'aumento disposto in via amministrativa del capitale sociale di una società per azioni in dissesto finanziario - Paralisi dei diritti derivanti dalla direttiva ad opera di una norma nazionale che vieta l'abuso di diritto
(Direttiva del Consiglio 77/91/CEE, art. 25, n. 1)
1 I singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme comunitarie. Di conseguenza, il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali applichino una norma nazionale che consenta loro di valutare se un diritto derivante da una disposizione comunitaria sia esercitato in maniera abusiva. Tuttavia l'applicazione di tale norma nazionale non può pregiudicare la piena efficacia e l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie negli Stati membri. (v. punti 33-34, 44 e dispositivo)
2 Non può essere contestato ad un azionista che si avvalga del disposto dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva 77/91 in materia di diritto societario di aver esercitato abusivamente il diritto derivante da tale norma in base al rilievo che si tratta di un azionista di minoranza, che ha beneficiato del risanamento della società assoggettata ad un regime di risanamento, che non si è avvalso del proprio diritto di prelazione, che figurava tra gli azionisti che avevano chiesto l'assoggettamento della società al regime applicabile alle società in situazione di grave dissesto o che ha lasciato trascorrere un determinato lasso di tempo prima della proposizione dell'azione giudiziaria. Il diritto comunitario non osta tuttavia a che i giudici nazionali applichino una disposizione di diritto interno, che consenta loro di valutare se un diritto derivante da una norma comunitaria sia esercitato abusivamente, nel caso in cui un azionista abbia optato, tra i rimedi giuridici disponibili per ovviare ad una situazione determinata dalla violazione della direttiva, per quello produttivo di un danno talmente grave ai legittimi interessi altrui da risultare manifestamente sproporzionato. (v. punti 36-37, 43-44 e dispositivo)
Nel procedimento C-373/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Polymeles Protodikeio di Atene (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Dionysios Diamantis
e
Elliniko Dimosio,
Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE),
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 25 e 29 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), e sull'esercizio abusivo di un diritto derivante da tali disposizioni,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), G. Hirsch, H. Ragnemalm e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Diamantis, dall'avv. S. Andronikos, del foro di Atene;
- per il governo greco, dai signori P. Mylonopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio giuridico speciale - sezione competente per il diritto europeo comunitario presso il Ministero degli Affari esteri, e V. Kyriazopoulos, procuratore legale presso il Consiglio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;
- per l'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), dagli avv.ti I. Soufleros e S. Felios, del foro di Atene;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;$
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Diamantis, del governo ellenico, dell'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE) e della Commissione all'udienza del 16 settembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 24 giugno 1997, pervenuta alla Corte il 31 ottobre seguente, il Polymeles Protodikeio di Atene (Tribunale di Atene) ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 25 e 29 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), e sull'esercizio abusivo di un diritto derivante da tali disposizioni.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Diamantis, da un lato, e l'Elliniko Dimosio (Stato ellenico) e l'Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (ente per la ristrutturazione delle imprese; in prosieguo: l'«OAE»), dall'altro.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L'art. 25, n. 1, della seconda direttiva così recita:
«Gli aumenti di capitale sono decisi dall'assemblea. Tale decisione nonché attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE».
4 L'art. 29, n. 1, della seconda direttiva prevede che, nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.
5 Si deve ricordare che la seconda direttiva non prevede alcuna sanzione in caso di violazione di una delle proprie disposizioni. Inoltre, non impone agli Stati membri l'introduzione di sanzioni di tal genere nella normativa di attuazione.
La normativa nazionale
6 La legge 5 agosto 1983, n. 1386/1983 (FEK A' 107/8.8.1983, pag. 14), si applica alle società in situazione di grave dissesto ed ha istituito l'OAE, il cui oggetto consiste nel contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese (art. 2, secondo comma). A tal fine, l'OAE può, segnatamente, assumere l'amministrazione e la gestione corrente di imprese in via di risanamento o nazionalizzate, acquisire partecipazioni nel capitale di imprese, concedere prestiti ed emettere o contrarre prestiti, acquistare obbligazioni nonché trasferire azioni, in particolare ai lavoratori o ai loro organismi rappresentativi, agli enti locali o ad altre persone giuridiche di diritto pubblico, agli istituti di beneficenza, agli enti sociali o ai privati (art. 2, terzo comma).
7 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della legge n. 1386/1983, il Ministro dell'Economia nazionale può decidere di assoggettare al regime istituito da tale legge le imprese che versino in situazione di grave dissesto finanziario.
8 Ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, il Ministro competente può decidere di trasferire all'OAE l'amministrazione dell'impresa assoggettata alla suddetta disciplina legislativa, di dare un assetto alla situazione debitoria al fine di garantirne la sopravvivenza mediante aumento forzato del capitale sociale per mezzo di nuovi apporti o per mezzo della capitalizzazione di passività esistenti ovvero mediante ristrutturazione dell'impresa stessa o di procedere alla sua liquidazione conformemente all'art. 9.
9 Ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della stessa legge, l'OAE può procedere, durante l'amministrazione provvisoria, all'aumento del capitale sociale della società in deroga alle disposizioni vigenti per le società per azioni, che riservano tale potere esclusivamente all'assemblea generale degli azionisti. L'aumento deve essere approvato dal Ministro competente. I vecchi azionisti conservano tuttavia un diritto di opzione, che possono esercitare entro il termine fissato nell'approvazione ministeriale.
10 Il 7 marzo 1989, vale a dire successivamente ai fatti della causa principale ma anteriormente all'ordinanza di rinvio, la Commissione avviava un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) per violazione da parte della Repubblica ellenica degli obblighi ad essa incombenti in forza della seconda direttiva. Il 10 marzo 1990 il Parlamento ellenico emanava la legge n. 1882/1990 (FEK A' 43/23.3.1990). D'allora, anche in caso di amministrazione provvisoria di una società ai sensi della legge n. 1386/1983, qualsiasi modifica del capitale sociale dev'essere decisa dall'assemblea generale degli azionisti.
11 Al pari della seconda direttiva, la legge n. 1882/1990 non prevede alcuna sanzione specifica in caso di violazione di una delle sue disposizioni, ragion per cui potrebbero trovare applicazione le sanzioni ordinarie previste dal diritto privato.
12 Tuttavia, la legge 11 gennaio 1999, n. 2685/1999 (FEK A' 35/18.2.1999), entrata in vigore alla data della sua pubblicazione, prevede un unico rimedio giuridico in caso di aumento del capitale deciso in violazione delle disposizioni della seconda direttiva, in particolare dell'art. 25, n. 1, della medesima, vale a dire il diritto al pieno ed intero risarcimento del danno subìto per effetto dell'aumento operato. Ai termini dell'art. 28, n. 2, della detta legge, l'azione di risarcimento del danno è diretta esclusivamente nei confronti dello Stato ellenico, e non nei confronti della società interessata.
13 Occorre infine menzionare l'art. 281 del codice civile ellenico ai termini del quale «l'esercizio di un diritto è vietato, se eccede manifestamente i limiti imposti dalla buona fede o dal buon costume o dalla finalità economica o sociale di tale diritto».
I fatti e la causa principale
14 Il signor Diamantis era azionista della società per azioni Plastika Kavalas AE (in prosieguo: la «Plastika Kavalas») e possedeva 1 000 azioni del valore nominale di GRD 1 000 ciascuna del capitale sociale iniziale pari a GRD 87 000 000, ripartito in 87 000 azioni (vale a dire una quota pari all'1,15%).
15 Agli inizi degli anni '80 detta società, costituita nel 1973, ha dovuto far fronte a gravi problemi di ordine finanziario. Nel settembre del 1982 le attività della fabbrica venivano sospese e nel 1983 la società, a causa del sovraindebitamento, si trovava prossima al fallimento. In data 24 agosto 1983 trentadue azionisti della Plastika Kavalas chiedevano l'ammissione della società al regime previsto dalla legge n. 1386/1983. La domanda veniva reiterata il 20 dicembre successivo.
16 In esito a tale domanda e dopo aver accertato la situazione di estrema difficoltà in cui si trovava la Plastika Kavalas, la commissione consultiva prevista dall'art. 11 della legge n. 1386/1983 emetteva, il 22 dicembre 1983, un parere con cui raccomandava l'ammissione della società medesima al regime di liquidazione speciale di cui agli artt. 7 e 9 della detta legge.
17 Da tale regime sarebbe derivata l'immediata liquidazione degli attivi della Plastika Kavalas ed il pagamento dei suoi debiti, come avvenuto per una serie di imprese in situazione di dissesto e di sovraindebitamento.
18 Nonostante il parere, così motivato, che raccomandava la liquidazione, il Ministro dell'Economica nazionale disponeva, con decisione 3 febbraio 1984, n. 212 (FEK B' 60/8.2.1984), l'assoggettamento della Plastika Kavalas al regime di amministrazione provvisoria da parte dell'OAE, previsto dall'art. 7 della legge n. 1386/1983. Tale regime veniva mantenuto sino agli inizi del mese di gennaio dell'anno 1987.
19 Il 28 maggio 1986, nel corso di tale amministrazione provvisoria, l'OAE decideva di procedere all'aumento di capitale della Plastika Kavalas in ragione dell'importo di GRD 177 000 000, da effettuarsi mediante emissione di 1 770 000 nuove azioni del valore nominale di GRD 100. Il capitale sociale veniva così portato a GRD 264 000 000. Tale decisione veniva approvata dal Ministro dell'Industria con decisione 6 giugno 1986, n. 155 (FEK B' 414/11.6.1986).
20 Non avendo gli ex azionisti esercitato il proprio diritto di opzione entro il termine di 45 giorni previsto a decorrere dalla pubblicazione della detta decisione ministeriale, tutte le nuove azioni venivano messe a disposizione dell'OAE, il quale, in tal modo, deteneva il 67% circa del capitale sociale della Plastika Kavalas.
21 L'11 dicembre 1986, con decisione dell'assemblea generale degli azionisti la cui maggioranza era costituita dall'OAE, il capitale sociale veniva ridotto al minimo obbligatorio consentito dalla legge, vale a dire GRD 5 000 000. Tale riduzione era determinata da una situazione netta della Plastika Kavalas negativa e veniva operata mediante annullamento di tutte le vecchie azioni ed emissioni di 5 000 nuove azioni, del valore nominale di GRD 1 000 ciascuna, distribuite tra gli azionisti della società sino a tale data in proporzione della loro partecipazione al capitale sociale. Tale decisione dell'assemblea generale veniva approvata dal prefetto di Kavala con decisione 4 marzo 1987, n. 882 (FEK 262/19.3.1987).
22 Con decisione 9 gennaio 1987, n. 14, il Ministro aggiunto dell'Industria, dell'Energia e della Tecnologia (FEK B' 25/16.1.1987) approvava un nuovo aumento del capitale sociale. Tale aumento era pari a GRD 1 262 200 000 e risultava, da un lato, dalla conversione forzata di passività ammontanti a GRD 972 000 000 e, dall'altro, dal conferimento in contanti, da parte dell'OAE, dell'importo di GRD 290 000 000 destinato a tacitare i creditori.
23 A seguito di tali modifiche il capitale sociale della Plastika Kavalas ammontava a GRD 1 267 200 000, suddiviso in 1 267 2000 azioni. D'allora e per più di quattro anni la Plastika Kavalas operava normalmente. Con la decisione ministeriale n. 14 cessava l'applicazione delle disposizioni della legge n. 1386/1983. L'amministrazione ed il funzionamento della Plastika Kavalas erano ormai disciplinati dalle decisione dell'assemblea generale degli azionisti e del proprio consiglio di amministrazione.
24 Nel 1991 il pacchetto di maggioranza delle azioni della Plastika Kavalas veniva ceduto alla società Plastika Makedonias AE, al prezzo di GRD 860 000 000. Infine, nel febbraio 1994 la Plastika Kavalas veniva incorporata nel gruppo Petzetakis.
25 Il 22 febbraio 1991 il signor Diamantis adiva il giudice di rinvio affinché venisse accertata l'invalidità delle modifiche del capitale sociale (due aumenti e una riduzione), in quanto contrarie all'art. 25 della seconda direttiva. Il governo ellenico e l'OAE sollevavano un'eccezione relativa all'abuso di diritto da parte del signor Diamantis e chiedevano il rigetto della domanda.
26 Nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo ricorda, in primo luogo, la precedente giurisprudenza della Corte sugli effetti diretti dell'art. 25 della seconda direttiva (sentenze 30 maggio 1991, cause riunite C-19/90, C-20/90, Karella e Karellas, Racc. pag. I-2691, e 24 marzo 1992, causa C-381/89, Syndesmos Melon tis Eleftheras Evangelikis Ekklisias e a., Racc. pag. I-2111), ritenendo in conclusione che, alla luce di tale giurisprudenza, gli artt. 8 e 10 della legge n. 1386/1983 erano in contrasto con le disposizioni della seconda direttiva.
27 Il giudice di rinvio riteneva quindi il ricorso fondato in diritto, ritenendo peraltro parimenti fondata, in fatto e in diritto, l'eccezione relativa all'esercizio abusivo del diritto di agire in giudizio di cui all'art. 281 del codice civile.
28 Le circostanze addotte a sostegno della detta eccezione erano le seguenti:
- il signor Diamantis nonché altri 32 azionisti avevano chiesto l'assoggettamento della Plastika Kavalas al regime previsto dalla legge n. 1386/1983;
- in considerazione della cattiva situazione finanziaria della Plastika Kavalas, il ricorrente nella causa principale non ha mai voluto l'aumento del capitale sociale, ragion per cui non ha nemmeno fatto uso del diritto di prelazione spettantegli in occasione del primo aumento;
- la Plastika Kavalas è stata risanata grazie alla capitalizzazione dei suoi debiti ed alla tacitazione dei creditori, il che ha determinato conseguenze sostanziali ed irreversibili sulla ripartizione del capitale sociale con riguardo all'assetto azionario, essendo trascorsi, rispettivamente, cinque e quattro anni dai menzionati aumenti e dalla riduzione del capitale medio tempore operata.
29 Il giudice di rinvio ha pertanto riconosciuto che l'art. 281 del codice civile poteva trovare applicazione al fine di opporsi anche all'esercizio di diritti riconosciuti dalla normativa comunitaria quando tali diritti vengano esercitati in modo abusivo ai sensi della detta disposizione. Tuttavia, in considerazione della posizione espressa dalla Corte nella sentenza 12 marzo 1996, causa C-441/93, Pafitis e a. (Racc. pag. I-1347, punti 68-70), in merito alla medesima eccezione sollevata ai sensi dell'art. 281 del codice civile, il giudice a quo ha ravvisato un problema di interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 25, n. 1, e 29, n. 1, della seconda direttiva con riguardo all'eccezione di abuso di diritto.
30 Ciò premesso, il Polymeles Protodikeio di Atene disponeva la sospensione del giudizio e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in considerazione di quanto esposto nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio sui fatti che hanno dato origine alla causa, insorga il problema dell'applicazione, sotto il profilo formale e sostanziale, dell'art. 281 del codice civile ellenico in materia di esercizio abusivo di un diritto da parte del ricorrente, in relazione agli artt. 25, n. 1, e 29, n. 1, della seconda direttiva.
2) Qualora la Corte ritenga fondata tale eccezione sia in punto di fatto che in in diritto, quali conseguenze ne derivino con riguardo alla validità delle decisioni ministeriali sull'aumento e sulla riduzione di capitale della società, della quale sia azionista il ricorrente e, quindi, se le disposizioni degli artt. 8, n. 8, e 10, n. 1, della legge 1386/1993 siano compatibili con il diritto comunitario, tenuto conto del fatto che, senza riferimento alle disposizioni dell'art. 281 del codice civile ellenico, la Corte ha affermato - come precedentemente esposto - la loro incompatibilità con la disciplina della direttiva 77/91/CEE».
Sulla prima questione
31 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se, in considerazione delle circostanze della causa principale, una disposizione nazionale diretta a reprimere l'esercizio abusivo di un diritto possa validamente essere invocata al fine di opporsi ad un'azione di accertamento dell'invalidità di atti sociali, proposta da un azionista per violazione di un diritto riconosciuto dall'art. 25 della seconda direttiva.
32 Si deve ricordare, in limine, che la Corte ha già affermato nella sentenza 12 maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas e a. (Racc. pag. I-2843, punto 28), che l'obiettivo dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva consiste nel garantire agli azionisti che la decisione di aumentare il capitale sociale e, di conseguenza, di alterare le quote degli azionisti non sia presa senza la loro partecipazione all'esercizio del potere decisionale della società. Secondo la giurisprudenza, tale obiettivo sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero derogare alle disposizioni della seconda direttiva, mantenendo in vigore normative, anche definite speciali o eccezionali, che consentano di decidere, mediante provvedimento amministrativo e indipendentemente da qualsiasi decisione dell'assemblea generale degli azionisti, un aumento del capitale sociale (v. sentenza Karella e Karellas, menzionata supra, punto 26).
33 Tuttavia, i singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme comunitarie (v. la menzionata sentenza Kefalas e a., punto 26, nonché la giurisprudenza citata), ipotesi che ricorrerebbe se l'azionista, avvalendosi dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva, intentasse un'azione al fine di ottenere, a danno della società, vantaggi illeciti e palesemente estranei all'obiettivo di tale disposizione (v. sentenza Kefalas e a., menzionata supra, punto 28).
34 I giudici nazionali possono quindi tener conto, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo dell'interessato per negargli eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di diritto comunitario invocate. Al riguardo, essi debbono tuttavia tener presenti le finalità perseguite dalle disposizioni di cui trattasi (v. sentenza 2 maggio 1996, causa C-206/94, Paletta, Racc. pag. I-2357, punto 25). L'applicazione di una norma nazionale quale l'art. 281 del codice civile non può pertanto pregiudicare la piena efficacia e l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie negli Stati membri (sentenza Pafitis e a., citata supra, punto 68).
35 Spetta quindi al giudice di rinvio stabilire se, nella causa dinanzi ad esso pendente, l'applicazione dell'art. 281 del codice sia compatibile con tale esigenza. Spetta tuttavia alla Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi utili ai fini della valutazione di tale compatibilità.
36 A tale riguardo, come emerge dalle menzionate sentenze Pafitis e a. (punto 70) e Kefalas e a. (punto 29), non si può ritenere che un azionista che si avvalga dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva abusi del proprio diritto per il solo fatto di essere azionista di minoranza di una società assoggettata ad una disciplina di risanamento, di aver beneficiato del risanamento della società stessa ovvero di non avere esercitato il proprio diritto di prelazione. Parimenti, il fatto che il ricorrente nella causa principale abbia chiesto l'assoggettamento della Plastika Kavalas al regime previsto dalla legge 1386/1983 non può essere qualificato come abuso di diritto.
37 Come ricordato dall'avvocato generale al punto 29 delle sue conclusioni, l'assoggettamento di una società al regime previsto dalla legge offre un ampio ventaglio di soluzioni quanto ai destini della società, ragion per cui la richiesta di applicazione della legge medesima non può essere assimilata all'approvazione del trasferimento del potere di decidere in materia di aumento del capitale ad un organismo esterno all'assemblea generale. Non può essere pertanto contestato ad un azionista che si avvalga del disposto dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva l'esercizio abusivo del diritto derivante da tale disposizione per il fatto che rientrava nel novero degli azionisti che avevano chiesto l'assoggettamento della società al regime istituito dalla legge n. 1386/1983.
38 Occorre inoltre accertare se il diritto comunitario impedisca al giudice di rinvio di verificare se il ricorrente nella causa principale proponendo un'azione di declaratoria dell'invalidità delle modifiche del capitale a distanza, rispettivamente, di cinque e quattro anni intendesse ottenere, a danno della Plastika Kavalas, vantaggi illeciti e palesemente estranei alla finalità dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva, rendendo in tal modo abusivo l'esercizio del diritto riconosciuto dalla detta disposizione.
39 Si deve rilevare, al riguardo, che la circostanza di aver avviato un'azione giudiziaria dopo un certo lasso di tempo, ma pur sempre entro i termini di prescrizione previsti dalla legge nazionale per la proposizione di azioni di tal genere, non può essere di per sé considerata quale indizio serio e sufficiente di un abuso di diritto.
40 Dall'ordinanza di rinvio emerge tuttavia che, in caso di accoglimento della domanda proposta dal ricorrente nella causa principale diretta a far dichiarare l'invalidità delle modifiche del capitale sociale della Plastika Kavalas compiute nel corso del regime di amministrazione provvisoria, potrebbe essere rimessa in discussione una serie di operazioni effettuate durante tale periodo, in particolare acquisti, vendite, esecuzioni forzate, acquisizioni di attività nonché la fusione della Plastika Kavalas con un'altra società. Inoltre è incontestabile che l'invalidità di tali modificazioni inciderebbe inevitabilmente sui diritti dei terzi di buona fede.
41 Si deve ricordare, al riguardo, che la seconda direttiva non prevede alcuna sanzione specifica in caso di violazione delle proprie disposizioni, ragion per cui possono trovare applicazione le sanzioni ordinarie previste dal diritto privato. All'atto della proposizione della propria azione giudiziaria, il ricorrente nella causa principale poteva quindi legittimamente optare - come in effetti ha fatto -, tra i rimedi giuridici contemplati dalla legge nazionale diretti a sanzionare la violazione dell'art. 25 della seconda direttiva, per un'azione di declaratoria dell'invalidità delle modifiche del capitale sociale operate.
42 Occorre quindi stabilire se il diritto comunitario osti a che il giudice di rinvio verifichi se, alla luce degli elementi di fatto e di diritto sopravvenuti successivamente alle modificazioni del capitale sociale, il rimedio richiesto rappresenti un indizio serio e sufficiente nel senso precedentemente indicato, al fine di poter contestare all'azionista l'esercizio abusivo del diritto riconosciuto dall'art. 25, n. 1, della seconda direttiva.
43 Nella specie, non sembra che l'applicazione uniforme del diritto comunitario e la sua piena efficacia risulterebbero pregiudicate ove si ritenesse che un azionista che si avvalga del disposto dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva abbia fatto esercizio abusivo del proprio diritto per aver scelto - tra i rimedi giuridici disponibili per ovviare ad una situazione determinata da una violazione della detta disposizione - quello produttivo di un danno talmente grave ai legittimi interessi altrui da risultare manifestamente sproporzionato. Infatti, una valutazione di tal genere non altererebbe la ratio della detta disposizione e non ne pregiudicherebbe le finalità.
44 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali applichino una disposizione di diritto interno che consenta loro di valutare se un diritto derivante da una norma comunitaria venga esercitato in modo abusivo. Nell'ambito di tale valutazione non può essere tuttavia contestato ad un azionista che si avvalga del disposto dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva di aver esercitato abusivamente il diritto derivante da tale norma in base al rilievo che si tratta di un azionista di minoranza, che ha beneficiato del risanamento della società assoggettata ad un regime di risanamento, che non si è avvalso del proprio diritto di prelazione, che figurava tra gli azionisti che avevano chiesto l'assoggettamento della società al regime applicabile alle società in situazione di grave dissesto o che ha lasciato trascorrere un determinato lasso di tempo prima della proposizione dell'azione giudiziaria. Per contro, il diritto comunitario non osta a che i detti giudici applichino la detta disposizione del diritto interno nel caso in cui un azionista abbia optato, tra i rimedi giuridici disponibili per ovviare ad una situazione determinata dalla violazione della direttiva, per quello produttivo di un danno talmente grave ai legittimi interessi altrui da risultare manifestamente sproporzionato.
Sulla seconda questione
45 Alla luce delle suesposte considerazioni, non occorre procedere alla soluzione della seconda questione.
Sulle spese
46 Le spese sostenute dal governo ellenico nonché Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Polymeles Protodikeio di Atene con ordinanza 24 giugno 1997, dichiara:
Il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali applichino una disposizione di diritto interno che consenta loro di valutare se un diritto riconosciuto da una norma comunitaria venga esercitato in modo abusivo. Nell'ambito di tale valutazione non può essere tuttavia contestato ad un azionista che si avvalga del disposto dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio, 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, di aver esercitato abusivamente il diritto derivante da tale norma in base al rilievo che si tratta di un azionista di minoranza, che ha beneficiato del risanamento della società assoggettata ad un regime di risanamento, che non si è avvalso del proprio diritto di prelazione, che figurava tra gli azionisti che avevano chiesto l'assoggettamento della società al regime applicabile alle società in situazione di grave dissesto o che ha lasciato trascorrere un determinato lasso di tempo prima della proposizione dell'azione giudiziaria. Per contro, il diritto comunitario non osta a che i detti giudici applichino la detta disposizione del diritto interno nel caso in cui un azionista abbia optato, tra i rimedi giuridici disponibili per ovviare ad una situazione determinata dalla violazione della direttiva, per quello produttivo di un danno talmente grave ai legittimi interessi altrui da risultare manifestamente sproporzionato.