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Documento 61996CJ0386
Judgment of the Court of 5 May 1998. # Société Louis Dreyfus & Cie v Commission of the European Communities. # Emergency assistance given by the Community to the States of the former Soviet Union - Loan - Documentary credit - Action for annulment - Admissibility - 'Directly concerned'. # Case C-386/96 P.
Sentenza della Corte del 5 maggio 1998.
Société Louis Dreyfus & Cie contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti urgenti della Comunità agli Stati dell'ex-Unione sovietica - Prestito - Credito documentario - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Incidenza diretta di un provvedimento.
Causa C-386/96 P.
Sentenza della Corte del 5 maggio 1998.
Société Louis Dreyfus & Cie contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti urgenti della Comunità agli Stati dell'ex-Unione sovietica - Prestito - Credito documentario - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Incidenza diretta di un provvedimento.
Causa C-386/96 P.
Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-02309
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1998:193
Sentenza della Corte del 5 maggio 1998. - Société Louis Dreyfus & Cie contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti urgenti della Comunità agli Stati dell'ex-Unione sovietica - Prestito - Credito documentario - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Incidenza diretta di un provvedimento. - Causa C-386/96 P.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02309
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti - Presentazione di argomenti sollevati anche dinanzi al Tribunale - Ininfluenza
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Incidenza diretta - Criteri - Esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche - Decisione della Commissione indirizzata al mutuatario con la quale si rifiuta di riconoscere la conformità, rispetto alle disposizioni comunitarie vigenti, di modifiche apportate ai contratti conclusi tra l'agente incaricato dal mutuatario e un'impresa assegnataria dell'appalto - Incidenza diretta sull'impresa
(Trattato CE, art. 173, quarto comma)
3 Qualora un ricorso proposto contro una sentenza del Tribunale indichi in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica la domanda di annullamento, il fatto che questi argomenti siano stati sollevati anche in primo grado non può giustificare la loro irricevibilità.
4 L'incidenza diretta sul ricorrente, come condizione della ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione diretta ad un'altra persona, presuppone che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio.
Per quanto riguarda l'esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche al fine di consentire l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche, un'impresa assegnataria di un appalto di fornitura di frumento è direttamente interessata, nel senso soprammenzionato, da una decisione della Commissione, diretta all'agente finanziario della repubblica mutuataria e con cui si rifiuta di riconoscere la conformità, rispetto alle disposizioni comunitarie vigenti, delle modifiche apportate ai contratti conclusi tra l'impresa assegnataria e l'agente incaricato a tal fine dalla repubblica mutuataria, in quanto la facoltà che avrebbe avuto l'agente incaricato di dare esecuzione ai contratti di fornitura in conformità delle condizioni contestate dalla Commissione e di rinunciare così al finanziamento comunitario era puramente teorica, di modo che la detta decisione, adottata dalla Commissione nell'esercizio delle proprie competenze specifiche, ha privato l'impresa assegnataria di qualsiasi possibilità effettiva di dare esecuzione al contratto o di ottenere il pagamento delle forniture effettuate secondo le condizioni convenute.
Nel procedimento C-386/96 P,
Société Louis Dreyfus et Cie, società di diritto francese, con sede in Parigi, con l'avv. Robert Saint-Esteben, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 24 settembre 1996, nella causa T-485/93, Dreyfus/Commissione (Racc. pag. II-1101), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, e dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 8 ottobre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 28 novembre 1996, la società Louis Dreyfus et Cie (in prosieguo: la «Dreyfus» o la «ricorrente») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza 24 settembre 1996, causa T-485/93, Dreyfus/Commissione (Racc. pag. II-1101; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il suo ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 1_ aprile 1993 diretta alla Vnesheconombank.
Ambito normativo
2 Il 16 dicembre 1991, il Consiglio ha emanato la decisione 91/658/CEE relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (GU L 362, pag. 89).
3 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, di tale decisione:
«La Comunità concede all'URSS e alle sue Repubbliche un prestito a medio termine di un importo massimo, in capitale, di 1 250 milioni di ecu in tre quote successive, di una durata di 3 anni al massimo, per permettere l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche (...)».
4 L'art. 2 della decisione 91/658 stabilisce che, a tal fine,
«la Commissione è autorizzata ad assumere un prestito, a nome della Comunità economica europea, per raccogliere i fondi necessari, che saranno messi a disposizione dell'URSS e delle sue Repubbliche sotto forma di prestito».
5 Ai sensi dell'art. 3,
«Il prestito di cui all'articolo 2 è gestito dalla Commissione».
6 Inoltre dall'art. 4 risulta che:
«1. La Commissione è autorizzata a mettere a punto, di concerto con le autorità dell'URSS e delle sue Repubbliche (...) le condizioni economiche e finanziarie relative alla concessione del prestito e le disposizioni concernenti la messa a disposizione dei fondi, nonché le garanzie necessarie per assicurare il rimborso del prestito.
(...)
3. L'importazione dei prodotti il cui finanziamento è assicurato dal prestito dev'essere effettuata ai prezzi del mercato mondiale. Si deve garantire la libertà di concorrenza per l'acquisto e la fornitura dei prodotti, che devono rispondere alle norme di qualità internazionalmente riconosciute».
7 Il 9 luglio 1992 la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) n. 1897/92, recante modalità di esecuzione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche ai sensi della decisione 91/658 (GU L 191, pag. 22).
8 A norma dell'art. 2 di tale regolamento,
«I prestiti sono negoziati sulla base di accordi conclusi tra le Repubbliche e la Commissione, contenenti le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7, relative alle condizioni di erogazione dei prestiti».
9 L'art. 4 del regolamento n. 1897/92 precisa:
«1. I prestiti serviranno a finanziare esclusivamente gli acquisti e le forniture effettuati in forza di contratti di cui la Commissione abbia riconosciuto la conformità con le disposizioni della decisione 91/658/CEE e con le clausole degli accordi di cui all'articolo 2.
2. Le Repubbliche o gli agenti finanziari da queste designati sottopongono tutti i contratti alla Commissione per riconoscimento».
10 L'art. 5 enuncia le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di cui all'art. 4. Tra queste condizioni figurano i due punti seguenti:
«1) Il contratto è stipulato secondo una procedura che garantisca la libera concorrenza (...)
2) Il contratto offre le condizioni di acquisto più favorevoli rispetto al prezzo abitualmente praticato sui mercati internazionali».
11 Il 9 dicembre 1992, la Comunità economica europea, la Federazione di Russia e il suo agente finanziario, la Vnesheconombank (in prosieguo: la «VEB»), hanno sottoscritto, conformemente al regolamento n. 1897/92, un «Memorandum of Understanding» (in prosieguo: l'«accordo quadro»), in base al quale la Comunità avrebbe concesso alla Federazione di Russia il prestito istituito dalla decisione 91/658. Si conveniva così che la Comunità, in quanto mutuante, avrebbe concesso alla VEB, in quanto mutuataria, un prestito a medio termine, garantito dalla Federazione di Russia, di 349 milioni di ECU in capitale per una durata massima di tre anni.
12 Il punto 6 dell'accordo quadro prevede che:
«L'importo del mutuo, diminuito delle commissioni e delle spese sostenute dalla CEE, verrà versato al mutuatario e destinato, conformemente alle clausole e alle condizioni del contratto di mutuo, esclusivamente alla copertura di crediti documentari irrevocabili aperti dal mutuatario, secondo i modelli standard internazionali, in applicazione di contratti di fornitura, a condizione che questi contratti e questi crediti documentari siano stati riconosciuti dalla Commissione delle Comunità europee conformi alla decisione del Consiglio 16 dicembre 1991 e al presente accordo».
13 Il punto 7 indica le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di conformità del contratto. Vi si precisa in particolare che i fornitori vengono scelti dagli organismi russi appositamente designati dal governo della Federazione di Russia.
14 Il 9 dicembre 1992, la Commissione e la VEB hanno firmato il contratto di mutuo previsto dal regolamento n. 1897/92 e dall'accordo quadro (in prosieguo: il «contratto di mutuo»). Tale contratto regola precisamente il meccanismo di erogazione del mutuo. Esso prevede una facilitazione cui è possibile ricorrere durante il periodo di prelievo (15 gennaio 1993 - 15 luglio 1993) e che ha lo scopo di anticipare le somme autorizzate per il pagamento delle forniture.
15 Conformemente all'art. 2 della decisione 91/658, la Commissione, in quanto mutuante, ha concluso il 15 gennaio 1993 un accordo di prestito a nome della Comunità con un gruppo di banche guidate dal Crédit Lyonnais.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
16 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha accertato quanto segue:
«8 La ricorrente, una società di trading internazionale, venne contattata, con altre società, nell'ambito di una gara informale organizzata dalla società Exportkhleb, società di Stato incaricata dalla Federazione russa di negoziare gli acquisti di frumento.
9 Il 28 novembre 1992 la ricorrente sottoscrisse con la Exportkhleb un contratto di vendita di frumento, con cui si impegnava a consegnare 325 000 tonnellate di frumento destinato alla macinazione al prezzo di 140,50 USD la tonnellata, alle condizioni CIF Free Out, in un porto del Baltico. Il contratto prevedeva il carico della merce prima del 28 febbraio 1993.
10 Dopo la firma del contratto di mutuo (...), la VEB chiese alla Commissione di approvare i contratti conclusi dalla Exportkhleb con le società esportatrici, tra cui quello firmato dalla ricorrente.
11 La Commissione, dopo avere ricevuto dalla ricorrente talune necessarie informazioni complementari, relative in particolare al tasso di cambio ECU/USD, che non era stato stabilito nel contratto, diede infine il proprio assenso il 27 gennaio 1993, in forma di una nota di conferma alla VEB. Secondo la ricorrente, tale nota di conferma avrebbe modificato il contratto in due punti, ossia i termini di carico, che la Commissione avrebbe prorogato d'ufficio sino al 31 marzo 1993, e la ragione di cambio ECU/USD, che non sarebbe quella che la ricorrente propose alla Exportkhleb il 25 gennaio 1993 (pari a 1,1711), né quella convenuta tra loro il 28 gennaio 1993 (pari a 1,1714, che portava il prezzo concordato a 119,94 ECU la tonnellata).
12 Secondo la ricorrente, la VEB mise in atto il credito documentario il 4 febbraio 1993, ma la lettera di credito divenne efficace solo il 16 febbraio 1993, ossia una quindicina di giorni prima della scadenza del termine del 28 febbraio 1993 previsto per il carico dai contratti.
13 Secondo la ricorrente, era quindi evidente che, anche se una parte rilevante della merce era stata consegnata o era in corso di caricazione, tutta la merce non poteva essere consegnata prima del 28 febbraio 1993.
14 Il 19 febbraio 1993 la società Exportkhleb convocò tutti gli esportatori a una riunione a Bruxelles tenutasi il 22 e il 23 febbraio 1993. In tale riunione, la Exportkhleb chiese agli esportatori di formulare nuove offerte di prezzo per la consegna di quello che essa chiamava "saldo prevedibile", ossia i quantitativi per i quali non si poteva ragionevolmente prevedere la consegna prima del 28 febbraio 1993. Secondo la ricorrente, il prezzo del frumento sul mercato mondiale era notevolmente salito tra il novembre 1992, data in cui aveva concluso la compravendita, e il febbraio 1993, data della nuova trattativa, passando da 132 USD (novembre 1992) a 149,5 USD (febbraio 1993).
15 La Exportkhleb e gli altri contraenti si accordarono sulla ripartizione dei nuovi quantitativi che ciascuna società avrebbe consegnato, al termine di una trattativa nel corso della quale le società dovettero allinearsi all'offerta più bassa, ossia 155 USD la tonnellata. La società Louis Dreyfus ricevette una quota di 185 000 tonnellate di frumento destinato alla macinazione. Il medesimo accordo informale prevedeva che il periodo di caricazione terminasse il 30 aprile 1993.
16 Data l'urgenza provocata dalla gravità della situazione alimentare in Russia, si decise di formalizzare le modifiche attraverso una semplice postilla al contratto originario datata, secondo la ricorrente per comodità, 23 febbraio 1993, data della riunione di Bruxelles, anche se la firma, per ammissione della ricorrente, venne apposta solo nella terza settimana di marzo.
17 La ricorrente, forte delle nuove condizioni convenute con la Exportkhleb e date, a suo dire, le assicurazioni verbali fornite dall'organismo russo, secondo le quali la Commissione avrebbe accettato le modifiche, riprese il 4 marzo 1993 le consegne di frumento destinato alla Russia.
18 Il 9 marzo 1993 la Exportkhleb informò la Commissione del fatto che i contratti sottoscritti con cinque dei fornitori erano stati modificati e che le consegne successive sarebbero state effettuate al prezzo di 155 USD la tonnellata (CIF Free Out - porti del Baltico), da convertirsi in ECU al tasso di 1,17418 (ossia 132 ECU la tonnellata).
19 Il 12 marzo 1993 il signor Legras, direttore generale della Direzione generale «Agricoltura» (DG VI), rispose alla Exportkhleb che, dato che il valore massimo dei contratti era già stato fissato dalla nota di conferma della Commissione e che tutti i crediti disponibili per il frumento erano già stati impegnati, la Commissione avrebbe potuto accettare una simile domanda solo se fosse stato mantenuto il valore complessivo dei contratti, cosa che poteva essere ottenuta attraverso una riduzione corrispondente dei quantitativi da consegnare. Egli aggiungeva che la Commissione avrebbe potuto prendere in considerazione la domanda di approvazione delle modifiche solo se presentata ufficialmente dalla VEB.
20 Secondo la ricorrente, queste informazioni vennero interpretate nel senso di una conferma dell'accordo di principio della Commissione, con riserva di esame per l'approvazione formale, una volta che la pratica fosse stata trasmessa dalla VEB. Per questo motivo, la ricorrente continuò a imbarcare carichi di frumento per la Russia.
21 Secondo la ricorrente, la VEB trasmise ufficialmente alla Commissione le pratiche contenenti le nuove offerte e le modifiche al contratto il 22 e il 26 marzo 1993. La ricorrente sostiene di essere stata informata il 5 aprile 1993 dalla Exportkhleb che la Commissione negava l'approvazione delle modifiche al contratto originario, e tale rifiuto si esplicitava in una lettera 1º aprile 1993 del membro della Commissione incaricato delle questioni agricole alla VEB. Lo stesso 5 aprile 1993, la ricorrente decise di cessare le forniture di frumento.
22 Il contenuto della lettera 1º aprile 1993 può riassumersi come segue. Il membro della Commissione, signor R. Steichen, comunicava che la Commissione, esaminate le modifiche apportate ai contratti conclusi tra la Exportkhleb e taluni fornitori, poteva accettare quelle relative alla proroga delle scadenze di consegna e di pagamento. Egli affermava, però, che "l'entità degli aumenti di prezzo è tale che non possiamo ritenerli un adattamento necessario, ma una modifica sostanziale dei contratti originari". Egli continuava: "L'attuale livello dei prezzi sul mercato mondiale (fine marzo 1993) non è infatti differente in misura significativa da quello prevalente alla data in cui i prezzi furono concordati inizialmente (fine novembre 1992)". Il membro della Commissione ricordava che uno dei principali fattori per l'approvazione dei contratti da parte della Commissione era la necessità di garantire, da una parte, una libera concorrenza tra potenziali fornitori e, dall'altra, le migliori condizioni di acquisto. Constatando che nel caso di specie le modifiche erano state concordate direttamente con le imprese interessate, senza metterle in concorrenza con altri fornitori, egli concludeva: "La Commissione non può approvare innovazioni di tale rilievo attraverso semplici modifiche ai contratti esistenti". Il membro della Commissione si diceva pronto ad autorizzare le modifiche relative alla proroga delle scadenze di consegna e di pagamento, salvo il rispetto della procedura ordinaria. Egli indicava, d'altro canto, che "se si fosse ritenuto necessario modificare i prezzi o i quantitativi, si sarebbero dovuti negoziare nuovi contratti da sottoporre alla Commissione per approvazione, nel rispetto della procedura completa abituale (compresa la presentazione di almeno tre offerte)".
(...)
23 In tale situazione, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 giugno 1993, la ricorrente ha presentato il presente ricorso (...).
24 Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte ha rinviato la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, a norma della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21).
25 (...) Con atto depositato in cancelleria il 15 settembre 1993, la Commissione ha sollevato una eccezione di irricevibilità».
17 Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione 1_ aprile 1993 con cui la Commissione ha negato l'approvazione delle modifiche al contratto di fornitura concluso con la Exportkhleb (in prosieguo: la «decisione controversa») e di condannare la Commissione a versarle, come risarcimento del danno materiale subito, le somme di 253 991,98 ECU per interessi perduti, 1 347 831,56 ECU per la differenza di prezzo tra il contratto originario e quello modificato, 229 969,58 USD, per perdita sul cambio ECU/USD, e la somma di 1 ECU come risarcimento del danno morale (punto 28 della sentenza impugnata).
18 La Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità nella quale ha chiesto
«- di dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile, perché l'atto non riguarda direttamente la ricorrente;
- di dichiarare che la decisione litigiosa non può implicare la responsabilità della Commissione, o che il ricorso è irricevibile, in quanto non viene messa in questione la responsabilità extracontrattuale della Commissione» (punto 29 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata
Sulla ricevibilità del ricorso di annullamento
19 Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento presentato contro la decisione controversa per i seguenti motivi:
«46 A norma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
47 Occorre quindi stabilire se la lettera che la Commissione ha inviato alla VEB il 1º aprile 1993 riguarda direttamente e individualmente la ricorrente.
48 Il Tribunale rileva, in limine, che la Commissione non ha contestato che l'atto riguarda individualmente la ricorrente. Date le circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che occorra verificare solo se la decisione litigiosa riguardi direttamente la ricorrente.
49 Va rilevato al riguardo che gli atti regolamentari comunitari e gli accordi tra la Comunità e la Federazione russa creano una ripartizione di competenze tra la Commissione e l'agente incaricato dalla Federazione russa per l'acquisto del frumento. Tocca infatti a tale agente, nel caso la Exportkhleb, scegliere il contraente attraverso una gara, condurre la trattativa sul contratto e concluderlo. Il ruolo della Commissione consiste solo nel verificare l'esistenza delle condizioni per il finanziamento comunitario e, eventualmente, nel dichiarare i contratti conformi alle disposizioni della decisione 91/658 e degli accordi conclusi con la Federazione russa, per l'erogazione del prestito. Non compete quindi alla Commissione valutare il contratto commerciale alla luce di criteri diversi da questi.
50 Ne discende che l'impresa appaltatrice ha rapporti giuridici solo con la sua controparte contrattuale, la Exportkhleb, incaricata dalla Federazione russa della conclusione dei contratti di acquisto del frumento. La Commissione, per parte sua, ha rapporti giuridici solo con il mutuatario, ossia la VEB, agente finanziario della Federazione russa, che le notifica i contratti commerciali ai fini del riconoscimento della conformità ed è destinataria della decisione della Commissione in merito.
51 Conseguentemente, occorre sottolineare che l'intervento della Commissione non incide sulla validità in senso tecnico giuridico del contratto commerciale concluso tra la ricorrente e la Exportkhleb, né ne modifica i termini, in particolare per quanto riguarda i prezzi concordati dalle parti. Quindi la modifica al contratto del 28 novembre 1992, introdotta dalle parti il 23 febbraio 1993, resta validamente sottoscritta nei termini da esse convenuti, a prescindere dalla decisione della Commissione di non riconoscere le pattuizioni come conformi alle disposizioni applicabili.
52 Il fatto che la Commissione abbia avuto contatti con la ricorrente o con la Exportkhleb non può modificare tale giudizio in merito ai diritti e agli obblighi che per ciascuna delle parti coinvolte derivano dagli atti regolamentari e convenzionali applicabili. In merito alla ricevibilità del ricorso di annullamento, il Tribunale rileva, per di più, che i contatti di cui parla la ricorrente non dimostrano che la Commissione abbia travalicato il proprio ruolo. La lettera che la Commissione ha inviato alla Exportkhleb il 12 marzo 1993, infatti, indica esplicitamente che le modifiche devono essere oggetto di una domanda ufficiale della VEB. Ugualmente, i dedotti contatti tra la Commissione e la ricorrente nel gennaio 1993 avevano il solo scopo di far sì che le parti inserissero nel contratto una condizione necessaria per il riconoscimento di conformità, ma lasciavano alle parti il compito di modificare i loro contratti se desideravano godere del finanziamento previsto. Infine, il fatto che la Commissione abbia organizzato una riunione con la ricorrente a Bruxelles, diverse settimane dopo l'adozione della sua decisione, per spiegare la propria posizione, non può costituire una prova che tale decisione riguardasse direttamente la ricorrente.
53 Il Tribunale ritiene inoltre che, anche se, ricevendo dalla Commissione una decisione che dichiara un contratto non conforme alle disposizioni applicabili, la VEB non può emettere un credito documentario atto a fruire della garanzia comunitaria, cionondimeno, la decisione non incide, come precisato sopra, né sulla validità né sui termini del contratto tra la ricorrente e la Exportkhleb. Al riguardo, occorre sottolineare che la decisione della Commissione non si sostituisce a una decisione delle autorità nazionali russe, giacché la Commissione è la sola competente a verificare la conformità dei contratti ai fini del finanziamento comunitario.
54 Va infine aggiunto che, per dimostrare che la decisione litigiosa la riguarda, la ricorrente non può fondarsi sul fatto che i contratti commerciali contengono una clausola sospensiva che condiziona l'esecuzione del contratto e il pagamento del prezzo al fatto che la Commissione riconosca l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario. Infatti, una tale clausola è un nesso che i contraenti decidono di stabilire tra il contratto che sottoscrivono e un evento futuro e incerto, che solo verificandosi darà all'accordo valore vincolante. Il Tribunale ritiene però che la ricevibilità di un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato non può dipendere dalla volontà delle parti. L'argomento della ricorrente va quindi respinto.
55 Per questi motivi, il Tribunale ritiene che la decisione della Commissione 1º aprile 1993, rivolta alla VEB, non riguarda direttamente la ricorrente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Il ricorso di annullamento contro tale decisione deve quindi essere dichiarato irricevibile».
20 Per il resto il Tribunale ha dichiarato ricevibili le domande dirette al risarcimento del preteso danno materiale e morale subito dalla ricorrente per motivi che non sono contestati nell'ambito del presente ricorso.
21 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ha dichiarato e statuito:
«1) Il ricorso di annullamento è irricevibile.
2) L'eccezione di irricevibilità è respinta per quanto attiene alle domande di risarcimento del danno materiale e morale lamentato dalla ricorrente.
3) Il procedimento proseguirà nel merito in relazione a queste domande di risarcimento.
4) Le spese sono riservate». L'impugnazione
22 A sostegno del suo ricorso avverso la sentenza del Tribunale la Dreyfus deduce due motivi relativi, da un lato, alla violazione dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, e, dall'altro, alla contraddizione che vizia la motivazione della sentenza impugnata.
Sul primo motivo
23 Il primo motivo si suddivide in tre parti.
24 Innanzi tutto la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver affermato che, in mancanza di rapporti giuridici diretti con la Commissione, essa non poteva essere direttamente interessata dalla decisione poiché né la «validità del contratto» né «i termini» dello stesso sarebbero stati da essa intaccati (punti 49-51 della sentenza impugnata). Ora, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale stesso, un privato potrebbe essere direttamente interessato da una decisione, anche se non intrattiene rapporti giuridici con la Commissione, dal momento in cui la detta decisione incida direttamente sulla sua «situazione giuridica o materiale» (sentenze 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411; 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885, e 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. II-1169).
25 Ciò avverrebbe nell'ambito di operazioni triangolari qualora l'autorità nazionale incaricata di dare applicazione alla decisione comunitaria non disponga, come nella fattispecie, di alcun margine discrezionale.
26 La Dreyfus aggiunge che le parti avevano previsto nel loro contratto che quest'ultimo era sottoposto all'approvazione della Commissione e che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto mediante il mutuo comunitario. Pertanto, questo mutuo e l'accordo di mutuo concluso a tal fine tra la Commissione e la Federazione di Russia erano al tempo stesso la condizione per l'esecuzione del contratto e l'unico mezzo di pagamento, non solo de facto, ma anche de jure.
27 In conclusione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la decisione controversa avrebbe inciso direttamente sulla situazione giuridica e materiale della ricorrente poiché le autorità russe erano tenute a pagare il nuovo prezzo previsto nella clausola addizionale solo se e in quanto il mutuo comunitario fosse applicabile.
28 Inoltre la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver ritenuto che «la decisione della Commissione non si sostituisce a una decisione delle autorità nazionali russe, giacché la Commissione è la sola competente a verificare la conformità dei contratti ai fini del finanziamento comunitario (...)» (punto 53). Facendo riferimento alla sentenza International Fruit Company e a./Commissione, soprammenzionata, essa sostiene per contro che, in mancanza di potere discrezionale delle autorità russe nell'applicazione della decisione della Commissione, questa decisione ha inciso direttamente e automaticamente sulla situazione giuridica della Dreyfus, quale derivante dal contratto. Inoltre le autorità russe potevano solo constatare l'assenza di approvazione della Commissione e quindi pagare le forniture di grano al prezzo precedente in conformità al contratto iniziale e non al nuovo prezzo convenuto nella clausola addizionale.
29 Infine la ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui la «clausola sospensiva che condiziona l'esecuzione del contratto e il pagamento del prezzo al fatto che la Commissione riconosca l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario (...) è un nesso che i contraenti decidono di stabilire tra il contratto che sottoscrivono e un evento futuro e incerto, che solo verificandosi darà all'accordo valore vincolante», nonché la conclusione che il Tribunale ne trae, cioè «che la ricevibilità di un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato non può dipendere dalla volontà delle parti (...)» (punto 54 della sentenza impugnata).
30 La ricorrente sostiene che secondo la giurisprudenza della Corte, è importante unicamente l'effetto della decisione controversa sulla «situazione giuridica o materiale» della ricorrente per determinare se quest'ultima sia direttamente interessata dalla detta decisione, anche se questo effetto è collegato a un atto di volontà delle parti precedente la decisione controversa.
31 La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso in esame in quanto la quasi totalità degli argomenti addotti sarebbe la mera riproduzione degli argomenti svolti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. Ora, per giurisprudenza costante, non risponderebbe ai requisiti di cui all'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.
32 Sul merito, la Commissione osserva in via preliminare che le clausole contrattuali sulle quali si basa la ricorrente sono lungi dall'essere chiare e contesta l'argomento secondo cui, in mancanza di approvazione da parte della Commissione, l'obbligo contrattuale di pagamento veniva meno. Il contratto di cui trattasi potrebbe essere interpretato solo dall'organismo competente, cioè quello scelto dai contraenti nel contratto stesso, ossia la camera di commercio e dell'industria di Mosca. Ora, la Dreyfus non avrebbe mai presentato un reclamo a questo organismo.
33 La Commissione fa valere anche l'allegato 25 del ricorso presentato dinanzi al Tribunale nel quale la Dreyfus ha prodotto una lettera da essa inviata per fax il 6 aprile 1993 all'Exportkhleb e nella quale sollecitava quest'ultima a versarle quanto dovuto nonostante la decisione controversa:
«Speriamo che comprenderete che riteniamo di avere stipulato con Voi un contratto vincolante (...) e che dobbiamo insistere sull'esecuzione dei Vostri obblighi derivanti dal contratto».
34 Sulla prima parte del primo motivo la Commissione ritiene che sia necessario, perché un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione sia ricevibile, che quest'ultima produca effetti di diritto comunitario nei confronti della ricorrente, altrimenti quest'ultima non sarebbe direttamente interessata dalla decisione. A tal riguardo essa osserva che l'effetto fatto valere dalla ricorrente proviene dalle sole clausole del contratto sulle quali essa si basa.
35 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo e, in particolare, il riferimento alla sentenza International Fruit Company e a./Commissione, soprammenzionata, la Commissione osserva che, in quest'ultima causa, il suo rifiuto di rilasciare le licenze per l'importazione di mele da tavola provenienti da paesi terzi era stato notificato alle ricorrenti per il tramite della Produktschap voor Groenten en Fruit dell'Aia. In tal senso, l'effetto giuridico della decisione della Commissione sulle ricorrenti derivava direttamente da tale decisione, anche se essa era stata formalmente diretta all'ente olandese.
36 Nella fattispecie e a differenza della causa International Fruit Company e a./Commissione, soprammenzionata, la domanda di anticipi sulla base del mutuo concesso alla Federazione di Russia sarebbe stata presentata alla Commissione dalla VEB a nome della Russia (e non della Dreyfus) e l'effetto asserito deriverebbe solo da una combinazione della decisione controversa e dei termini del contratto, del quale la Commissione non è parte.
37 Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo, la Commissione ritiene che l'argomento secondo cui la clausola del contratto sarebbe preesistente alla decisione controversa sia totalmente priva di pertinenza. Inoltre, il sindacato giurisdizionale sulle sue decisioni non potrebbe dipendere da accordi di diritto privato ai quali la Commissione non è parte.
38 Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre constatare che il ricorso in esame indica in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica la domanda di annullamento (v., in particolare, ordinanza della Corte 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/Comitato economico e sociale, Racc. pag. I-2041, punto 9). Di conseguenza, il fatto che questi argomenti siano stati sollevati anche in primo grado non può giustificare la loro irricevibilità.
39 L'eccezione di irricevibilità deve quindi essere respinta.
40 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, ogni persona fisica o giuridica può proporre un ricorso di annullamento contro le decisioni di cui è destinataria e contro quelle che, benché adottate sotto forma di una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardano direttamente e individualmente.
41 Nella fattispecie, la decisione controversa è stata formalmente adottata nei confronti della VEB.
42 Il Tribunale ha affrontato solo la questione se la ricorrente fosse direttamente interessata dalla decisione controversa, in quanto la Commissione non ha contestato che la ricorrente fosse individualmente interessata dalla decisione stessa.
43 Dalla giurisprudenza della Corte deriva che perché incida direttamente su un singolo occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v., in tal senso, sentenze International Fruit Company e a./Commissione, già citata, punti 23-29; 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, punti 25 e 26; 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing Company e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, punti 11 e 12; causa 118/77, ISO/Consiglio, Racc. pag. 1277, punto 26; causa 119/77, Nippon Seiko e a./Consiglio, Racc. pag. 1303, punto 14; causa 120/77, Koyo Seiko e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1337, punto 25; causa 121/77, Nachi Fujikoshi e a./Consiglio, Racc. pag. 1363, punto 11; 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 23/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523, punto 31; 17 marzo 1987, causa 333/85, Mannesmann-Röhrenwerke e Benteler/Consiglio, Racc. pag. 1381, punto 14; 14 gennaio 1988, causa 55/86, Arposol/Consiglio, Racc. pag. 13, punti 11-13; 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 12, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 9).
44 Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio (v., in tal senso, sentenze 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione, Racc. pag. 897, punti 6-8; 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 8-10, e 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 51).
45 In considerazione di quanto precede spettava nella fattispecie al Tribunale verificare se la decisione controversa avesse avuto di per sé sola effetti sulla situazione giuridica della Dreyfus, e ciò a causa della mancanza di potere discrezionale da parte delle autorità competenti russe circa la possibilità di dare esecuzione al contratto in conformità alle condizioni convenute tra le parti nella clausola addizionale, ma contestate dalla Commissione, rinunciando al finanziamento comunitario.
46 Al riguardo, il Tribunale si è limitato a constatare che la decisione della Commissione, la quale era «la sola competente a verificare la conformità dei contratti ai fini del finanziamento comunitario», non aveva inciso «sulla validità in senso tecnico giuridico del contratto commerciale concluso tra la ricorrente e la Exportkhleb» né ne aveva modificato «i termini, in particolare per quanto riguarda i prezzi concordati dalle parti» e che «la modifica al contratto del 28 novembre 1992, introdotta dalle parti il 23 febbraio 1993, [resterebbe pertanto] validamente sottoscritta nei termini da esse convenuti» (punti 51 e 53). Esso ha aggiunto che la presenza nel contratto di una «clausola sospensiva che condiziona l'esecuzione del contratto e il pagamento del prezzo al fatto che la Commissione riconosca l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario» derivava dalla volontà delle parti stesse da cui non poteva dipendere la ricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 173, quarto comma (punto 54).
47 Ora, diversi elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, constatati dal Tribunale, rivelano che la ricorrente era direttamente interessata dalla decisione controversa.
48 Infatti risulta dalla sentenza impugnata che la VEB, in qualità di agente finanziario della Federazione di Russia, ha partecipato, in conformità all'accordo quadro e al contratto di mutuo che la vincola alla Commissione, all'attuazione del finanziamento comunitario delle importazioni nella Federazione di Russia di prodotti agricoli ed alimentari e di forniture mediche, quale previsto dalla decisione 91/658.
49 Inoltre è chiaro che l'efficacia del contratto di fornitura di cui trattasi era subordinata alla condizione sospensiva del riconoscimento da parte della Commissione della conformità del contratto alle condizioni di erogazione del mutuo comunitario e che nessun pagamento poteva essere eseguito ove la banca indicata nel contratto non ricevesse un impegno regolare di rimborso emesso dalla Commissione.
50 Un tale elemento trova conferma nel contesto socio economico in cui si inserisce la conclusione del contratto di fornitura, caratterizzato, come risulta dal terzo e dal quarto `considerando' della decisione del Consiglio 91/658, dalla grave situazione economica e finanziaria alla quale doveva far fronte la repubblica beneficiaria nonché dall'aggravarsi della sua situazione alimentare e sanitaria. Era pertanto legittimo ritenere che il contratto di fornitura fosse stato concluso solo in funzione degli obblighi assunti dalla Comunità, nella sua qualità di mutuante, nei confronti della VEB, non appena i contratti commerciali fossero stati riconosciuti conformi alla normativa comunitaria.
51 In tale contesto, l'inserimento della condizione sospensiva nel contratto, certo voluta dalle parti, non ha fatto altro che riflettere, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, la subordinazione economica obiettiva del contratto di fornitura all'accordo di mutuo concluso tra la Comunità e la repubblica interessata, dato che il pagamento della fornitura di cereali poteva essere effettuato solo mediante risorse finanziarie messe a disposizione degli acquirenti dalla Comunità attraverso il meccanismo dell'apertura di crediti documentari irrevocabili.
52 La facoltà che avrebbe avuto la Exportkhleb di dare esecuzione ai contratti di fornitura in conformità alle condizioni di prezzo contestate dalla Commissione e di rinunciare così al finanziamento comunitario era puramente teorica e non poteva quindi essere sufficiente, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale, ad escludere che la ricorrente fosse stata direttamente interessata dalla decisione controversa.
53 Risulta quindi che la decisione controversa, con la quale la Commissione ha rifiutato di approvare la clausola addizionale del contratto di fornitura concluso tra la Exportkhleb e la Dreyfus, esercitando così le proprie competenze specifiche, ha privato quest'ultima di qualsiasi possibilità effettiva di dare esecuzione al contratto che le era stato assegnato o di ottenere il pagamento delle forniture effettuate secondo le condizioni convenute.
54 Di conseguenza, la decisione controversa, benché diretta alla VEB in qualità di agente finanziario della Federazione di Russia, ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente.
55 Da quanto precede deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, alla luce delle circostanze di fatto da esso accertate, che la ricorrente non fosse direttamente interessata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalla decisione controversa.
56 L'impugnazione, in quanto riguarda la declaratoria di irricevibilità del ricorso di annullamento contenuta nella sentenza impugnata, è pertanto fondata.
Sul secondo motivo
57 Tenuto conto di quanto precede non occorre statuire sul secondo motivo.
Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale
58 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, «quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo».
59 Nella fattispecie, la Corte ritiene di non essere in grado di pronunciarsi sulla controversia allo stato e che occorra quindi rinviare quest'ultima al Tribunale affinché esso statuisca sul merito.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
60 La sentenza del Tribunale di primo grado 24 settembre 1996, nella causa T-485/93, Dreyfus/Commissione, è annullata in quanto dichiara irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla società Louis Dreyfus e Cie.
61 La causa è rinviata al Tribunale di primo grado affinché esso statuisca sul merito.
62 Le spese sono riservate.