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Documento 61995CJ0355
Judgment of the Court of 15 May 1997. # Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) v Commission of the European Communities and Federal Republic of Germany. # State aid - Commission decisions suspending payment of certain aids until previous unlawful aid has been repaid. # Case C-355/95 P.
Sentenza della Corte del 15 maggio 1997.
Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania.
Aiuti concessi dagli Stati - Decisioni della Commissione che sospendono il versamento di taluni aiuti sino all'avvenuto recupero di precedenti aiuti illeciti.
Causa C-355/95 P.
Sentenza della Corte del 15 maggio 1997.
Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania.
Aiuti concessi dagli Stati - Decisioni della Commissione che sospendono il versamento di taluni aiuti sino all'avvenuto recupero di precedenti aiuti illeciti.
Causa C-355/95 P.
Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-02549
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1997:241
Sentenza della Corte del 15 maggio 1997. - Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania. - Aiuti concessi dagli Stati - Decisioni della Commissione che sospendono il versamento di taluni aiuti sino all'avvenuto recupero di precedenti aiuti illeciti. - Causa C-355/95 P.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02549
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Diritto comunitario - Interpretazione - Atti delle istituzioni - Motivazione - Presa in considerazione
2 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Potere discrezionale della Commissione - Decisione della Commissione che subordina l'autorizzazione a versare un aiuto alla previa restituzione da parte dell'impresa interessata di un aiuto illecito precedentemente riscosso - Condizione imposta per evitare un cumulo di aiuti che possa alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune - Decisione che rientra nei poteri della Commissione
(Trattato CE, artt. 92, n. 3, e 93, n. 2)
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera riproposizione di motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto
[Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
4 Il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione.
5 L'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato attribuisce alla Commissione la responsabilità di attuare, sotto il controllo della Corte, un procedimento speciale per l'esame permanente e il controllo degli aiuti che gli Stati membri intendono porre in essere. In particolare, nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, la Commissione usufruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. Quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre a uno Stato membro.
La Commissione pertanto non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un'impresa, adotta una decisione la quale, nell'autorizzare detto aiuto, ne sospende però il versamento sinché l'impresa non abbia restituito un precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti di cui trattasi.
6 Dall'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che un ricorso contro una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della pronuncia di cui viene chiesto l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a sostegno della domanda di annullamento della stessa.
Non possiedono tali requisiti quei motivi che si limitano a riproporre argomenti già illustrati dinanzi al Tribunale e che quest'ultimo ha respinto, senza cercare di dimostrare che quest'ultimo ha commesso errori di diritto nell'ambito delle valutazioni in fatto da esso formulate. Infatti, motivi del genere mirano in realtà ad ottenere un mero riesame dei fatti, il che esula dalle competenze della Corte.
Nel procedimento C-355/95 P,
Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD), società di diritto tedesco, con sede in Deggendorf (Germania), con gli avv.ti Walter Forstner, Lutz Radtke e Karl-Heinz Schupp, del foro di Deggendorf, assistiti dal signor Michael Schweitzer, professore presso l'università di Passau, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Stein, Bayerische Landesbank International SA, 7-9, boulevard Royal,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 13 settembre 1995 nelle cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD/Commissione (Racc. pag. II-2265), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Paul F. Nemitz e Anders Jessen, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 dicembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 novembre 1995, la Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) (in prosieguo: la «TWD») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza 13 settembre 1995, cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD/Commissione (Racc. pag. II-2265; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto i suoi ricorsi diretti all'annullamento, da un lato, dell'art. 2 della decisione della Commissione 26 marzo 1991, 91/391/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco alla Textilwerke Deggendorf GmbH impresa produttrice di filo poliammidico e poliestere situata a Deggendorf (Baviera) (GU L 215, pag. 16; in prosieguo: la «decisione TWD II»), e, dall'altro, dell'art. 2 della decisione della Commissione 18 dicembre 1991, 92/330/CEE, riguardante aiuti della Repubblica federale di Germania alla società Textilwerke Deggendorf GmbH (GU L 1992, L 183, pag. 36; in prosieguo: la «decisione TWD III»).
2 Per quanto concerne i fatti all'origine della controversia, dalla sentenza impugnata si evince quanto segue:
«1 Durante il periodo 1981-1983, la ricorrente, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH (in prosieguo: la "TWD"), società che svolge la sua attività nel settore delle fibre sintetiche, riceveva aiuti di Stato, inizialmente non notificati alla Commissione, consistenti in una sovvenzione pari a 6,12 milioni di marchi tedeschi (DM) da parte del governo federale tedesco e in un prestito agevolato pari a 11 milioni di DM da parte del Land della Baviera (in prosieguo: gli "aiuti TWD I"). In seguito a una notificazione tardiva, compiuta nei mesi di marzo e luglio del 1985 dalle autorità tedesche, dopo ripetute richieste della Commissione, quest'ultima adottava la decisione 21 maggio 1986, 86/509/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania e dal Land della Baviera ad un produttore di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf (GU L 300, pag. 34; in prosieguo: la «decisione TWD I»), mediante la quale si accertava che gli aiuti di cui trattasi erano, da un lato, illegali, non essendo stati notificati alla Commissione, in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE, e, dall'altro, incompatibili con il mercato comune, in quanto non soddisfacevano nessuno dei requisiti di cui all'art. 92, nn. 2 e 3, del Trattato CEE, essendo segnatamente in contrasto con il codice degli aiuti che possono essere destinati al settore delle fibre e dei fili sintetici (in prosieguo: il "codice settoriale"). La decisione ordinava la restituzione dei suddetti aiuti. In mancanza di una qualsiasi azione di impugnazione, la decisione TWD I diventava definitiva.
2 Il 19 marzo 1987 il ministero federale tedesco dell'Economia revocava i certificati concernenti la sovvenzione di 6,12 milioni di DM concessa dal governo federale tedesco, al fine di recuperare quest'ultima, in osservanza della decisione TWD I. La ricorrente impugnava tuttavia detta revoca innanzi ai giudici amministrativi nazionali, proponendo ricorso al Verwaltungsgericht di Colonia e interponendo successivamente appello avverso la sentenza di quest'ultimo innanzi all'Oberverwaltungsgericht del Land della Renania Settentrionale - Vestfalia.
3 Il 31 ottobre 1989 la Repubblica federale di Germania notificava alla Commissione un secondo progetto di aiuti a favore della ricorrente, comprendenti una nuova sovvenzione, di 4,52 milioni di DM, e la concessione di due prestiti agevolati, rispettivamente di 6 e 14 milioni di DM (in prosieguo: gli "aiuti TWD II"). Il 26 marzo 1991 la Commissione adottava la decisione 91/391/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco alla Textilwerke Deggendorf GmbH impresa produttrice di filo poliammidico e poliestere situata a Deggendorf (Baviera) (GU L 215, pag. 16; in prosieguo: la "decisione TWD II"). Gli artt. 1 e 2 di detta decisione hanno il seguente tenore:
"Articolo 1
Gli aiuti sotto forma di una sovvenzione di 4 520 000 DM e di due prestiti agevolati di 6 e 14 milioni di DM, della durata rispettiva di dodici e otto anni a un tasso di interesse del 5% con un periodo di grazia di due anni, destinati alla società Textilwerke Deggendorf GmbH, e notificati dalle autorità tedesche alla Commissione con lettera del 31 ottobre 1989 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato CEE.
Articolo 2
Le autorità tedesche sono tenute a sospendere il versamento alla società Deggendorf degli aiuti di cui all'articolo 1 fintantoché non avranno ottenuto la restituzione degli aiuti che l'articolo 1 della decisione [TWD I] dichiara incompatibili col mercato comune".
(...)
5 Nel frattempo, il 25 febbraio 1991, le autorità tedesche notificavano alla Commissione un terzo progetto di aiuti a favore della ricorrente, sotto forma di prestiti agevolati (in prosieguo: gli "aiuti TWD III"). Detti aiuti riguardavano alcuni investimenti da realizzare nell'impresa Pietsch, specializzata nella fabbricazione di tendaggi in tessuto, acquistata dalla ricorrente. Il 18 dicembre 1991 la Commissione adottava la decisione 92/330/CEE, riguardante aiuti della Repubblica federale di Germania alla società Textilwerke Deggendorf GmbH (GU 1992, L 183, pag. 36; in prosieguo: la «decisione TWD III»), il cui dispositivo, redatto in termini analoghi a quelli del dispositivo della decisione TWD II, è del seguente tenore:
"Articolo 1
Gli aiuti in forma di prestiti agevolati di 2,8 milioni e di 3 milioni di marchi tedeschi, accordati rispettivamente per la durata di quindici e otto anni a un tasso d'interesse del 4,5% con preammortamento di tre anni, destinati alla società Textilwerke Deggendorf GmbH e notificati alla Commissione con lettera delle autorità tedesche del 25 febbraio 1991, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato CEE.
Articolo 2
Le autorità tedesche sono tenute a sospendere il versamento alla società Deggendorf degli aiuti di cui all'articolo 1 della presente decisione, finché non avranno proceduto al recupero degli aiuti incompatibili di cui all'articolo 1 della decisione 86/509/CEE.
Articolo 3
Il governo tedesco informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, delle misure prese per conformarvisi.
(...)"».
La sentenza impugnata
3 Il Tribunale ha, in primo luogo, esaminato i motivi fondati sull'incompetenza della Commissione nonché sulla violazione dei principi in materia di ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri.
4 Per quanto concerne la censura relativa alla competenza della Commissione ad adottare l'art. 2 delle decisioni TWD II e TWD III, il Tribunale ha anzitutto ricordato (punto 46) che il dispositivo di un atto va interpretato tenendo conto della motivazione che ha condotto alla sua adozione. Dopo avere esaminato la motivazione delle decisioni TWD II e TWD III, in particolare la parte V, settimo `considerando' della decisione TWD II, dove è scritto che: «L'effetto cumulato dell'aiuto illegale che [la TWD] si rifiuta di rimborsare dal 1986 e del (...) nuovo aiuto (...) conferirebbe all'impresa un vantaggio indebito ed eccessivo che potrebbe alterare le condizioni degli scambi intracomunitari in misura contraria all'interesse comune», il Tribunale ha ritenuto (punto 51) che queste due decisioni dovevano essere interpretate nel senso che i nuovi aiuti, se valutati autonomamente, potevano essere compatibili con il mercato comune, ma che essi non potevano essere autorizzati ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato se non si fosse prima provveduto all'eliminazione dell'effetto cumulato dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti.
5 Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto (punto 52) che le decisioni contestate non potevano essere interpretate come una dichiarazione incondizionata di compatibilità con il mercato comune (art. 1), cui sarebbe stata aggiunta una condizione sospensiva illecita (art. 2). Al contrario, esso ha ritenuto che dalla lettura stessa di queste decisioni poteva desumersi che la Commissione non avrebbe constatato la compatibilità dei nuovi aiuti TWD II e TWD III senza la condizione di cui all'art. 2, ma che lo scopo dell'art. 2 dei dispositivi di cui trattasi era proprio quello di consentire la dichiarazione di compatibilità contenuta nell'art. 1.
6 Pertanto il Tribunale ha esaminato se la Commissione fosse competente ad adottare decisioni contenenti condizioni in merito alla concessione di aiuti in forza dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.
7 A tal proposito il Tribunale ha ritenuto (punto 55) che la competenza conferita alla Commissione dall'art. 93, n. 2, del Trattato, concernente la decisione in merito alla doverosità di una «modifica», implicava necessariamente che una decisione della Commissione con la quale si autorizza un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato possa contenere condizioni miranti a garantire che determinati aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Inoltre il Tribunale ha ricordato (punto 56) la giurisprudenza della Corte secondo la quale, quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto, essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione ha potuto imporre ad uno Stato membro.
8 Il Tribunale ne ha dedotto (punto 56) che la Commissione era competente a prendere in considerazione, da un lato, l'eventuale effetto cumulato dei precedenti aiuti TWD I e dei nuovi aiuti TWD II e TWD III nonché dall'altro, il fatto che gli aiuti TWD I, dichiarati illeciti nella decisione TWD I, non erano stati restituiti.
9 Il Tribunale ha infine esaminato (punti 58 e 59) la censura secondo la quale la Commissione avrebbe seguito un procedimento non disciplinato dal Trattato invece dei ricorsi per inadempimento di cui artt. 169 o 93, n. 2, secondo comma, del Trattato.
10 A tal riguardo il Tribunale ha rilevato (punto 59) che la procedura era regolare dal momento che lo scopo dell'art. 2 dei dispositivi delle decisioni TWD II e TWD III non era di constatare la violazione della decisione TWD I, bensì di impedire il versamento di nuovi aiuti che falsassero la concorrenza in misura contraria all'interesse comune.
11 Il Tribunale ha di conseguenza dichiarato (punto 63) che la Commissione era competente ad adottare l'art. 2 dei dispositivi delle decisioni TWD II e TWD III.
12 Quanto alla censura relativa all'asserita violazione della ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri, la ricorrente contestava alla Commissione di avere, da un lato, ignorato l'esistenza di un giudizio pendente dinanzi a un giudice nazionale, vertente sul medesimo oggetto, e, dall'altro, di aver violato il principio del legittimo affidamento.
13 A tal proposito il Tribunale ha constatato (punto 66) che la pendenza di un giudizio a livello nazionale vertente sulla restituzione dell'aiuto TWD I non incideva sulla competenza della Commissione ad adottare qualsiasi misura necessaria al fine di garantire che non venisse falsata la concorrenza all'interno della Comunità, di modo che la Commissione non aveva invaso le competenze degli Stati membri.
14 Il Tribunale ha pertanto dichiarato (punto 71) che l'ordinamento giuridico comunitario non obbligava la Commissione ad attendere l'esito della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale prima di adottare l'art. 2 dei dispositivi di cui trattavasi e che qualsiasi diversa interpretazione avrebbe privato della loro efficacia pratica gli artt. 92 e 93 del Trattato.
15 Il Tribunale ha pertanto respinto detti motivi.
16 Quanto ai motivi della ricorrente fondati sulla mancanza di vantaggi concorrenziali derivanti dalla concessione degli aiuti TWD I, originata dal fatto che i fondi erano stati utilizzati e i prestiti rimborsati e dalla circostanza che la Commissione non avrebbe indicato con dati numerici il vantaggio concorrenziale che essa aveva giudicato esistente, in modo che non sarebbe stato possibile verificare l'affermazione, contenuta nella decisione TWD II, secondo la quale il cumulo degli aiuti TWD I e TWD II avrebbe comportato un'equivalente sovvenzione pari al 29%, il Tribunale ha rilevato (punto 83) che la ricorrente non aveva fornito la prova di un errore manifesto di valutazione della Commissione e ha quindi respinto anche questo motivo.
17 Per quanto concerne i motivi fondati sulla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale li ha parimenti respinti (punto 97) in quanto la ricorrente non aveva dimostrato la fondatezza della premessa su cui si basava la sua argomentazione, vale a dire che il totale degli aiuti TWD II e TWD III fosse superiore al valore degli aiuti TWD I.
18 Il Tribunale ha anche respinto (punto 103) i motivi fondati sulla liceità degli aiuti TWD I, in quanto nessun ricorso era stato proposto avverso tale decisione nei termini di legge.
Il ricorso dinanzi alla Corte
19 A sostegno del suo ricorso mirante all'annullamento della sentenza impugnata, la TWD deduce sei motivi:
- in primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto interpretando il contenuto e la portata delle decisioni controverse senza tener conto dei termini utilizzati dalla Commissione;
- in secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione aveva agito entro i limiti delle sue competenze, mentre, in realtà, essa non era competente ad assoggettare gli aiuti TWD II e TWD III a un divieto di versamento, poiché tale criterio non è previsto dalla legge;
- in terzo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che la Commissione, così facendo, avrebbe violato il principio della ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri in materia di aiuti statali, ripartizione che sarebbe infatti caratterizzata dalla circostanza che le decisioni sono adottate a livello comunitario, mentre la loro applicazione è garantita dalle autorità nazionali che applicano il loro specifico diritto amministrativo;
- in quarto luogo, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il fatto che la Commissione avrebbe operato uno sviamento di potere tentando di esercitare pressioni sulla TWD mediante il divieto di versamento dei nuovi aiuti fintantoché gli aiuti precedenti non fossero stati restituiti;
- in quinto luogo, il Tribunale avrebbe a torto considerati validi gli accertamenti della Commissione secondo i quali i nuovi aiuti, cumulati con i precedenti, avrebbero falsato la concorrenza in misura contraria all'interesse comunitario;
- in ultimo, il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità basandosi sull'importo degli aiuti invece che sul loro valore effettivo.
Sul primo motivo
20 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver commesso un errore di diritto determinando, di sua iniziativa, il contenuto e la portata delle decisioni controverse, senza tener conto dei termini utilizzati dalla Commissione. Quest'ultima, nell'art. 1 delle decisioni TWD II e TWD III, avrebbe espressamente riconosciuto, senza limitazione alcuna, la compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune e avrebbe poi, nell'art. 2, vietato il versamento dei medesimi per ragioni diverse dalla loro liceità intrinseca. Nei punti 51 e 52 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe a torto stabilito un legame tra gli artt. 1 e 2 di queste due decisioni, facendo riferimento a tal fine ai loro `considerando', affermando che il dispositivo delle decisioni doveva essere interpretato nel suo insieme, con la conseguenza che la compatibilità risultava subordinata a una condizione. Il Tribunale avrebbe pertanto operato una reinterpretazione inammissibile in quanto, secondo la ricorrente, la motivazione di una decisione deve avere mera funzione di ausilio e non può pertanto portare al capovolgimento del contenuto giuridico di una decisione.
21 In proposito occorre constatare che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione.
22 Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto. Infatti, dai passi della decisione TWD II, citati dal Tribunale nei punti 47-50 della sentenza impugnata, passi che compaiono parimenti in termini praticamente identici nella decisione TWD III, risulta con chiarezza che la Commissione, con queste due decisioni, intendeva trarre le necessarie conseguenze dal duplice effetto distorsivo della concorrenza derivante, da un lato, dagli aiuti TWD I e, dall'altro, dagli aiuti TWD II e TWD III. Alla luce della motivazione chiara e scevra di qualsiasi ambiguità, è irrilevante, al riguardo, il fatto che il dispositivo delle due decisioni sia scisso in due articoli, l'uno dei quali constata la compatibilità degli aiuti TWD II e TWD III con il mercato comune e l'altro ne sospende il versamento sino alla restituzione degli aiuti TWD I.
23 Il primo motivo dev'essere pertanto respinto.
Sui motivi secondo, terzo e quarto
24 I motivi secondo, terzo e quarto equivalgono a un'unica censura, secondo la quale il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione aveva agito nei limiti delle sue competenze e senza sviamenti di potere, sospendendo il versamento dei nuovi aiuti sino alla restituzione dei precedenti aiuti TWD I. Occorre quindi esaminare insieme questi tre motivi.
25 In via preliminare, dalle rilevazioni effettuate nell'ambito del primo motivo discende che il Tribunale ha correttamente interpretato le decisioni TWD II e TWD III nel senso che i nuovi aiuti non potevano essere compatibili con il mercato comune fintantoché i precedenti aiuti illegittimi non fossero stati restituiti, poiché l'effetto cumulato degli aiuti avrebbe prodotto distorsioni notevoli della concorrenza nel mercato comune. Alla luce di ciò, l'omessa restituzione degli aiuti illegittimi costituiva un elemento basilare, legittimamente preso in considerazione in sede di esame della compatibilità dei nuovi aiuti, di modo che la sospensione del versamento di questi ultimi non poteva essere assimilata a un mero ordine di riscossione.
26 In proposito, occorre rilevare che l'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato attribuisce alla Commissione la responsabilità di attuare, sotto il controllo della Corte, un procedimento speciale per l'esame permanente e il controllo degli aiuti che gli Stati membri intendono porre in essere (sentenze 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, e 4 febbraio 1992, causa C-294/90, British Aerospace e Rover/Commissione, Racc. pag. I-493, punto 10). In particolare, nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, applicabile alle decisioni controverse, la Commissione usufruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenza Francia/Commissione, citata, punto 49). Quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro (sentenza 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437, punto 20).
27 Ne discende che il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando che (punti 56 e 59 della sentenza impugnata) la Commissione aveva agito nei limiti delle sue competenze prendendo in considerazione, da un lato, l'eventuale effetto cumulato dei precedenti aiuti TWD I e dei nuovi aiuti TWD II e TWD III nonché, dall'altro, il fatto che i precedenti aiuti TWD I non erano stati restituiti.
28 Se le decisioni della Commissione rispettavano pertanto i limiti del potere discrezionale di cui essa dispone, esse non possono divenire illegittime per il semplice fatto che la ricorrente le ha ritenute uno strumento di pressione per ottenere la restituzione delle somme da essa detenute illegittimamente. Come il Tribunale ha giustamente rilevato, da ciò non si può evincere alcuno sviamento di potere da parte della Commissione.
29 Poiché la Commissione ha agito nei limiti delle sue competenze, è parimenti escluso che essa abbia contemporaneamente usurpato quelle degli Stati membri.
30 Ne discende che i motivi secondo, terzo e quarto devono essere respinti.
Sul quinto motivo
31 Con il suo quinto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere confermato a torto (punto 83 della sentenza impugnata) le decisioni della Commissione con le quali quest'ultima ha accertato che gli aiuti TWD II e TWD III, cumulati con gli aiuti TWD I, falsavano la concorrenza in misura contraria all'interesse comunitario. Essa allega al riguardo di non aver beneficiato, in conseguenza degli aiuti TWD I, di nessun vantaggio concorrenziale, dato che i fondi erano stati utilizzati e i prestiti restituiti. Sarebbe impossibile un danno per la concorrenza in quanto essa non avrebbe potuto, in nessun modo, godere di un vantaggio concorrenziale in contrasto col diritto comunitario: infatti, in caso di conferma della restituzione dei precedenti aiuti da parte del giudice nazionale, tutti i vantaggi dovrebbero essere restituiti in un secondo tempo; in caso contrario, vale a dire se il giudice nazionale dovesse riconoscere che essa nutriva un legittimo affidamento, i vantaggi non sarebbero incompatibili col diritto comunitario, poiché la tutela del legittimo affidamento dovrebbe essere parimenti riconosciuta dal diritto comunitario.
32 A tal proposito occorre ricordare che dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che un ricorso contro una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della pronuncia di cui viene chiesto l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a sostegno della domanda di annullamento della stessa (v. ordinanza 24 aprile 1996, causa C-87/95, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 29, e sentenza 17 aprile 1997, causa C-138/95 P, Campo Ebro e a./Consiglio, Racc. pag. I-2027, punto 60).
33 Ebbene, occorre constatare che, nel caso di specie, la ricorrente si limita a riproporre argomenti da essa già illustrati dinanzi al Tribunale e che quest'ultimo ha respinto nei punti 82-85 della sentenza impugnata, senza cercare di dimostrare che quest'ultimo ha commesso errori di diritto nell'ambito delle valutazioni in fatto da esso formulate. Pertanto, il motivo mira in realtà ad ottenere un mero riesame dei fatti, il che esula dalle competenze della Corte.
34 Questo motivo deve quindi essere dichiarato irricevibile.
Sul sesto motivo
35 Con il suo sesto motivo, la ricorrente lamenta una violazione del principio di proporzionalità in quanto il valore degli aiuti TWD II e TWD III supera di gran lunga quello degli aiuti TWD I. Il Tribunale avrebbe avuto torto a basarsi sull'ammontare degli aiuti piuttosto che sul loro effettivo valore economico. Il metodo di calcolo della Commissione sarebbe pertanto errato.
36 Con questo motivo la ricorrente si limita parimenti a ribadire gli argomenti da essa già illustrati dinanzi al Tribunale e che quest'ultimo ha respinto (punti 94-97 della sentenza impugnata), avendo accertato l'erroneità dei calcoli sui quali la ricorrente fonda la sua argomentazione. Tale motivo mira pertanto, come il precedente, a un mero riesame dei dati di fatto, senza addurre argomenti giuridici.
37 Il motivo è pertanto irricevibile per le stesse ragioni già esposte nel punto 33 della presente sentenza.
38 Alla luce di quanto precede, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Sulle spese
39 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e deve essere quindi condannata alle spese del presente grado di giudizio.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.