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Documento 61995CJ0323

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 marzo 1997.
David Charles Hayes e Jeannette Karen Hayes contro Kronenberger GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Saarländisches Oberlandesgericht - Germania.
Parità di trattamento - Discriminazione in base alla cittadinanza - Cautio judicatum solvi.
Causa C-323/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-01711

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1997:169

61995J0323

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 marzo 1997. - David Charles Hayes e Jeannette Karen Hayes contro Kronenberger GmbH. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Saarländisches Oberlandesgericht - Germania. - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla cittadinanza - Cautio judicatum solvi. - Causa C-323/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01711


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla cittadinanza - Divieto - Sfera di applicazione - Norma nazionale che impone il pagamento di una cautio iudicatum solvi agli stranieri che stanno in giudizio - Inclusione - Presupposti

(Trattato CE, art. 6, primo comma)

2 Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla cittadinanza - Divieto - Norma nazionale che impone il pagamento di una cautio iudicatum solvi agli stranieri che stanno in giudizio - Applicazione nell'ambito di un'azione connessa all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato - Inammissibilità

(Trattato CE, art. 6, primo comma)

Massima


3 Una norma processuale civile nazionale di uno Stato membro che obblighi i cittadini e le persone giuridiche di un altro Stato membro a costituire una cautio iudicatum solvi quando intendano agire in giudizio contro un cittadino del primo Stato o una società ivi stabilita rientra nella sfera di applicazione del Trattato CE ai sensi dell'art. 6, primo comma, di quest'ultimo ed è soggetta al generale principio di non discriminazione sancito da tale articolo nella misura in cui essa incide, anche indirettamente, sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi. Il che può avvenire, in particolare, se la norma è applicabile nel caso di un'azione per il pagamento di una fornitura di merci.

4 In una situazione in cui un'azione è connessa all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, l'art. 6, primo comma, del Trattato CE va interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro esiga il deposito di una cautio iudicatum solvi da parte di un cittadino di un altro Stato membro che ha proposto dinanzi a un giudice civile del primo Stato un'azione contro un suo cittadino, qualora una condizione del genere non possa essere imposta ai cittadini di tale Stato che non risiedono e non hanno beni nel suo territorio.

Parti


Nel procedimento C-323/95,

aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberlandesgericht del Land della Saar (Repubblica federale tedesca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

David Charles Hayes,

Jeanette Karen Hayes

e

Kronenberger GmbH, in liquidazione,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, primo comma, del Trattato CE,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, P.J.G. Kapteyn (relatore), G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per i signori Hayes, dall'avv. Peter Dörrenbächer, del foro di St. Ingbert,

- per la Kronenberger GmbH, dall'avv. Peter Schmitt, del foro di Dillingen,

- per il governo svedese, dalle signore Lotty Nordling, rättschef presso il dipartimento del commercio estero del ministero degli Affari esteri, Kristina Holmgren e Cecilia Renfors, hovrättsassessorer presso il servizio giuridico dello stesso ministero, in qualità di agenti,

- per il governo del Regno Unito, dai signori Stephen Braviner, del Treasury Solicitor's Department, e David Lloyd Jones, barrister, in qualità di agenti,

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori John Forman, consigliere giuridico, e Günter Wilms, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 gennaio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 6 ottobre 1995, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre successivo, l'Oberlandesgericht del Land della Saar ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'art. 6, primo comma, dello stesso Trattato.

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di un'azione per il pagamento di una fornitura di merci proposta dai coniugi Hayes, società semplice di diritto britannico, contro la Kronenberger GmbH, società di diritto tedesco in liquidazione (in prosieguo: la «Kronenberger»).

3 La Kronenberger, resistente dinanzi all'Oberlandesgericht del Land della Saar, ha chiesto ai coniugi Hayes di prestare una garanzia per le spese processuali, a norma dell'art. 110, n. 1, della Zivilprozeßordnung (codice di procedura civile tedesco, in prosieguo: la «ZPO»).

4 Secondo tale norma, i cittadini stranieri che agiscono dinanzi ai giudici tedeschi devono, se richiesti dal convenuto, prestare una garanzia per le spese e onorari d'avvocato (cautio iudicatum solvi). L'art. 110, n. 2, 1_, della ZPO prevede però che tale obbligo non si applica quando l'attore è cittadino di uno Stato che non impone la stessa garanzia ai cittadini tedeschi.

5 Al riguardo, l'Oberlandesgericht del Land della Saar osserva che, anche se i tribunali britannici manifestano una certa tendenza a non imporre più la cautio iudicatum solvi ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, non si tratta di una prassi costante, tale da garantire la reciprocità richiesta dall'art. 110, n. 2, 1_, della ZPO.

6 Inoltre, l'art. 14 della convenzione giudiziaria germano-britannica del 20 marzo 1928, entrata nuovamente in vigore il 1º gennaio 1953 (BGBl. 1953, II, pag. 116), esonera i cittadini degli Stati contraenti dall'obbligo della cautio iudicatum solvi solo se risiedono nel paese in cui propongono l'azione.

7 Infine, la convenzione europea di stabilimento delle persone del 13 dicembre 1955 (BGBl 1959, II, pag. 997) esonera da tale obbligo tutti i cittadini degli Stati contraenti, a condizione che abbiano la residenza o la dimora abituale in uno degli Stati contraenti. Tale regola non si applica però ai cittadini britannici a causa di una riserva formulata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 27 della convenzione.

8 I coniugi Hayes, cittadini britannici, privi sia di residenza sia di beni in Germania, non godono degli esoneri disposti da tali convenzioni.

9 Conseguentemente, l'Oberlandesgericht del Land della Saar ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se alcuni cittadini britannici, i quali hanno citato in giudizio innanzi a un giudice civile tedesco una società a responsabilità limitata con sede in Germania per il pagamento del prezzo di una fornitura di merci e non hanno in Germania né una residenza né beni, siano vittime di una discriminazione in violazione dell'art. 7, primo comma, del Trattato CEE, qualora il giudice tedesco competente, su domanda del convenuto ex art. 110 del codice di procedura civile tedesco, imponga loro la prestazione di una cautio iudicatum solvi».

10 Con tale questione, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se l'art. 6, primo comma, del Trattato CE (già art. 7 del Trattato CEE) osti a che uno Stato membro imponga il pagamento di una cautio iudicatum solvi da parte di un cittadino di un altro Stato membro che non risiede né ha beni nel primo Stato e che ha citato dinanzi a un tribunale civile di tale Stato un suo cittadino, salvo il caso in cui lo Stato membro dell'attore non imponga la stessa garanzia ai cittadini dello Stato di cui trattasi, allorché quest'ultimo non può imporre lo stesso adempimento ai propri cittadini che non risiedono e non hanno beni nel suo territorio.

Sull'ambito di applicazione dell'art. 6, primo comma, del Trattato

11 Occorre ricordare in via preliminare che l'art. 6, n. 1, prevede che «nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

12 Occorre quindi verificare dapprima se rientri nel campo di applicazione del Trattato CE una disposizione di uno Stato membro che obblighi i cittadini di un altro Stato membro a costituire una cautio iudicatum solvi quando intendano agire in giudizio contro un cittadino del primo Stato o una società ivi stabilita, mentre i cittadini di tale Stato non sono soggetti a tale condizione.

13 E' giurisprudenza costante che, anche se in mancanza di una disciplina comunitaria spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario, quest'ultimo pone tuttavia dei limiti a tale competenza (sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 42). Le norme considerate non possono infatti porre in essere discriminazioni nei confronti di soggetti cui il diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento né limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 19).

14 E' giocoforza rilevare che una norma processuale nazionale come quella descritta sopra può incidere sull'attività economica degli operatori di altri Stati membri sul mercato dello Stato di cui trattasi. Pur non essendo destinata di per sé a disciplinare un'attività commerciale, essa sortisce l'effetto di porre tali operatori in una situazione deteriore rispetto a quella dei cittadini di tale Stato per quanto riguarda l'accesso ai suoi organi giurisdizionali. Infatti, giacché il diritto comunitario garantisce loro la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato comune, la possibilità per tali operatori di adire i giudici di uno Stato membro alla pari dei suoi cittadini per risolvere le controversie che possono essere originate dalle loro attività economiche costituisce il corollario di tali libertà (sentenza 26 settembre 1996, causa C-43/95, Data Delecta e Forsberg, Racc. pag. I-4661, punto 13).

15 Nella sentenza 1º luglio 1993, causa C-20/92, Hubbard (Racc. pag. I-3777), la Corte ha dichiarato che gli artt. 59 e 60 del Trattato ostano a che uno Stato membro imponga, con una norma come quella dell'art. 110 della ZPO, il versamento di una cautio iudicatum solvi ad un libero professionista, stabilito in un altro Stato membro, che promuove un'azione giudiziaria dinanzi ad uno dei suoi organi giurisdizionali, per il solo motivo che tale professionista è cittadino di un altro Stato membro.

16 Va ricordato, tuttavia, che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins (Racc. pag. I-5145, punto 27), e, più recentemente, nella citata sentenza Data Delecta e Forsberg, al punto 14, delle disposizioni legislative nazionali che rientrano nella sfera di applicazione del Trattato a causa dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi sono inevitabilmente soggette al generale principio di non discriminazione sancito dall'art. 6, primo comma, del Trattato, senza che sia necessario collegarli alle disposizioni specifiche degli artt. 30, 36, 59 e 66 del Trattato stesso.

17 Occorre quindi dichiarare che una norma processuale civile nazionale come quella controversa nel procedimento a quo rientra nella sfera di applicazione del Trattato ai sensi dell'art. 6, n. 1, ed è soggetta al generale principio di non discriminazione sancito da tale articolo nella misura in cui essa incide, anche indirettamente, sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi. Tale incidenza va paventata in particolare se la cautio iudicatum solvi viene richiesta in un'azione per il pagamento di una fornitura di merci (sentenza Data Delecta e Forsberg, citata, punto 15).

Sulla discriminazione ex art. 6, n. 1, del Trattato

18 L'art. 6 del Trattato, vietando «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità», richiede la perfetta parità di trattamento, negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione.

19 E' evidente che una norma come quella controversa nel procedimento a quo costituisce una discriminazione diretta in base alla nazionalità. Secondo tale norma, infatti, uno Stato membro non impone nessuna cautio ai propri cittadini, anche se non risiedono e non hanno beni nel suo territorio.

20 La Kronenberger e il governo svedese obiettano che il principio di non discriminazione non osta all'imposizione di una garanzia all'attore straniero quando la sua eventuale condanna alle spese di giudizio non possa essere eseguita nel paese dove risiede. In tale ipotesi, la garanzia avrebbe lo scopo di evitare che un attore straniero possa proporre un'azione senza correre rischi finanziari in caso di soccombenza.

21 Il governo svedese aggiunge che, anche se le convenzioni 27 settembre 1968 (GU L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») e 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9; in prosieguo: la «convenzione di Lugano») sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale rendono, nel loro ambito di applicazione, meno necessarie regole che impongano la prestazione di una garanzia per le spese di giudizio, tuttavia l'interesse generale impone di conservare tali regole, poiché non esiste a tutt'oggi un sistema generale di esecuzione delle decisioni giudiziarie di uno Stato membro in un altro Stato membro.

22 Questi argomenti non possono essere accolti.

23 Occorre certo ammettere che, a tutt'oggi, alcuni Stati membri non hanno ancora aderito alla Convenzione di Bruxelles (la Repubblica austriaca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia) o a quella di Lugano (il Regno del Belgio e la Repubblica ellenica) e che l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale non è garantita in tutta la Comunità, in attesa dell'adesione di tutti gli Stati membri all'una o all'altra convenzione. Sussiste, pertanto, tra taluni Stati membri, il rischio reale che l'esecuzione di una condanna alle spese emessa in uno Stato membro contro un non residente sia impossibile o almeno notevolmente più difficile e più onerosa (v., per l'esecuzione delle pronunce penali, sentenza 23 gennaio 1997, causa C-29/95, Pastoors e Trans-Cap, Racc. pag. I-285, punto 21)

24 Tuttavia, e senza che occorra esaminare se tale situazione possa quindi giustificare l'imposizione ai non residenti di una cautio iudicatum solvi, basta osservare che la norma controversa, imponendo un trattamento diverso a seconda della cittadinanza dell'attore, non rispetta il principio di proporzionalità. Da un lato, essa non è idonea a garantire il recupero delle spese processuali in ogni causa transfrontaliera, in quanto la prestazione di garanzia non potrebbe essere imposta all'attore tedesco non residente in Germania e privo di beni nel paese. D'altro lato, la norma è sproporzionata rispetto all'obbiettivo perseguito, in quanto anche un attore non tedesco, residente in Germania e avente ivi dei beni, potrebbe essere obbligato a prestare una garanzia.

25 Occorre quindi risolvere la questione posta dichiarando che, in una situazione in cui l'esercizio di un'azione è connesso all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, l'art. 6, n. 1, del Trattato va interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro esiga il deposito di una cautio iudicatum solvi da parte di un cittadino di un altro Stato membro che ha proposto dinanzi a un giudice civile del primo Stato un'azione contro un suo cittadino, qualora una condizione del genere non possa essere imposta ai cittadini di tale Stato che non risiedono e non hanno beni nel suo territorio.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

26 Le spese sostenute dai governi svedese e britannico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberlandesgericht del Land della Saar con ordinanza 6 ottobre 1995, dichiara:

In una situazione in cui l'azione è connessa all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, l'art. 6, n. 1, del Trattato CE va interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro esiga il deposito di una cautio iudicatum solvi da parte di un cittadino di un altro Stato membro che ha proposto dinanzi a un giudice civile del primo Stato un'azione contro un suo cittadino, qualora una condizione del genere non possa essere imposta ai cittadini di tale Stato che non risiedono e non hanno beni nel suo territorio.

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