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Documento 61995CJ0254

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 1996.
    Parlamento europeo contro Angelo Innamorati.
    Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Concorso - Rigetto di candidatura - Motivazione di una decisione della commissione giudicatrice di un concorso generale.
    Causa C-254/95 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-03423

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1996:276

    61995J0254

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 1996. - Parlamento europeo contro Angelo Innamorati. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Concorso - Rigetto di candidatura - Motivazione di una decisione della commissione giudicatrice di un concorso generale. - Causa C-254/95 P.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03423


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Dipendenti ° Concorso ° Commissione giudicatrice ° Rigetto di candidatura ° Obbligo di motivazione ° Portata ° Rispetto del segreto dei lavori

    (Statuto del personale, art. 25; allegato III, art. 6)

    Massima


    L' obbligo di motivare una decisione individuale adottata a norma dello Statuto ha lo scopo di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e di rendere possibile il sindacato giurisdizionale su di essa. Per quanto riguarda le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, tale obbligo di motivazione deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione stessa e che vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati.

    Il requisito di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso deve, alla luce di quanto sopra, tener conto della natura dei lavori delle dette commissioni i quali comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l' esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l' esame dell' idoneità dei candidati per il posto da coprire al fine di redigere un elenco degli idonei. La prima fase, soprattutto in un concorso per titoli, consiste nel confronto tra i titoli dichiarati dai candidati ed i requisiti indicati nel bando di concorso.

    Poiché tale confronto si basa su dati obiettivi, peraltro noti a ciascuno dei candidati per la parte che li riguarda direttamente, il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni di concorso non vieta che siano comunicati ai candidati interessati quei dati obiettivi e, in particolare, i criteri di valutazione in base ai quali è stata operata la selezione nel corso delle operazioni preliminari del concorso. Per contro, il segreto dei lavori delle commissioni giudicatrici osta a che vengano comunicati i criteri per la correzione delle prove del concorso, che costituiscono parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione sui rispettivi meriti dei candidati.

    In queste circostanze, la comunicazione agli interessati del punteggio conseguito nelle varie prove, che riflette il giudizio formulato su di essi dalla commissione giudicatrice, costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni di tale commissione.

    Parti


    Nel procedimento C-254/95 P,

    Parlamento europeo, rappresentato dai signori Manfred Peter e José Luis Rufas Quintana, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 30 maggio 1995 nella causa T-289/94, Innamorati/Parlamento (Racc. PI pag. II-393),

    procedimento in cui l' altra parte è:

    Angelo Innamorati, ex dipendente ausiliario della Commissione delle Comunità europee, candidato al concorso generale PE/59/A, residente in Roma, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Véronique Leclercq e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson Sàrl, 1, rue Glesener,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann, giudici,

    avvocato generale: N. Fennelly

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 maggio 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 luglio 1995, il Parlamento europeo, in forza dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 1995, causa T-289/94, Innamorati/Parlamento (Racc. PI pag. II-393; in prosieguo: la "sentenza impugnata"), che annulla la decisione con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale PE/59/A ha attribuito al signor Innamorati un punteggio inferiore al minimo richiesto nella terza prova scritta del detto concorso negandogli l' ammissione alle altre prove di esame (in prosieguo: la "decisione controversa").

    2 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato quanto segue:

    "1 Il ricorrente, agente ausiliario di grado A, gruppo II, classe 2, presso la Commissione delle Comunità europee, partecipava al concorso generale PE/59/A per la costituzione di un elenco di riserva per l' assunzione di amministratori di lingua italiana presso il segretariato generale del Parlamento europeo.

    2 La parte III.B.1 del bando di concorso, pubblicato il 23 ottobre 1992 (GU C 275 A, pag. 8), stabiliva che i candidati sarebbero stati sottoposti a sei prove scritte eliminatorie. Per quanto riguarda la prova di cui al punto 1, lett. c), il bando precisava quanto segue:

    ' c) Sintesi a un decimo della sua lunghezza di un documento di 2-3 pagine con una tolleranza massima del 10%, allo scopo di valutare le capacità di analisi e di sintesi, l' obiettività e la precisione del candidato.

    Durata massima della prova: 45 minuti

    Punteggio: da 0 a 20

    Un punteggio inferiore a 10 sarà eliminatorio' .

    3 Il 20 aprile 1994 il presidente della commissione giudicatrice informava il ricorrente che, nella prova di sintesi di cui al punto 1. c), gli era stato assegnato un punteggio inferiore al minimo richiesto e che la commissione giudicatrice non poteva quindi procedere alla correzione delle altre sue prove scritte.

    4 Con lettera 25 maggio 1994 il ricorrente chiedeva che la sua prova fosse riesaminata e che gli venisse comunicata la motivazione del voto attribuitogli dalla commissione giudicatrice per la prova 1.c).

    5 In una lettera del 13 giugno 1994 rivolta al presidente della commissione giudicatrice, il legale del ricorrente asseriva che i correttori della prova 1.c) non avevano eliminato i candidati che non avevano rispettato il numero massimo di parole imposto. Egli chiedeva altresì al presidente della commissione giudicatrice di indicargli i criteri adottati dalla stessa per accertare se i candidati soddisfacevano le condizioni imposte dal bando di concorso e per valutare le loro prove, ivi comprese le istruzioni date ai correttori in merito all' osservanza dei requisiti specifici della prova 1.c), nonché i provvedimenti adottati per garantire l' anonimato dei candidati.

    6 Con lettera 14 giugno 1994 il presidente della commissione giudicatrice confermava al ricorrente la decisione di quest' ultima dichiarando quanto segue:

    ' In base ai parametri utilizzati e secondo i criteri rigorosi decisi dalla commissione giudicatrice prima della correzione ° tenendo conto di un insieme di elementi peraltro elencati nel bando di concorso ° mi spiace confermarLe che la votazione che Le è stata attribuita per la prova 1.c) è inferiore al punteggio minimo richiesto per accedere alla fase successiva. Il punteggio da Lei conseguito è infatti di 8,33 punti (minimo richiesto: 10 punti)' .

    7 Con lettera 4 luglio 1994 al presidente della commissione giudicatrice il legale del ricorrente, richiamandosi alla domanda inoltrata il 13 giugno 1994, rilevava che la lettera 14 giugno del presidente della commissione non conteneva alcuna motivazione della decisione della commissione stessa. Egli manifestava altresì l' intenzione di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale qualora le precisazioni da lui richieste non gli venissero fornite.

    8 Con lettera in pari data, il capo dell' unità 'Concorsi' del Parlamento rispondeva alla lettera 13 giugno 1994 del legale del ricorrente precisando che, non appena fosse stata firmata la relazione della commissione giudicatrice, il Parlamento sarebbe stato 'in grado di trasmetter[gli] le informazioni richieste, nei limiti stabiliti dalla Corte di giustizia (...) per quanto riguarda l' obbligo delle commissioni giudicatrici di concorsi di motivare le proprie decisioni tenuto conto del segreto delle deliberazioni' .

    9 Con lettera 19 luglio 1994 il capo dell' unità 'Concorsi' del Parlamento precisava al legale del ricorrente quanto segue:

    ' ° Tutte le correzioni delle prove scritte del concorso in questione sono state effettuate in modo anonimo. Anche se i candidati erano tenuti a indicare il loro nome sui fogli di risposta, l' anonimato delle correzioni è stato garantito dall' attribuzione successiva di un numero di codice segreto e dall' occultamento dei dati personali dell' autore.

    ° Le correzioni delle prove di cui ai punti 1.c) 1) (test oggettivi) e 1.c) 2) (test di cultura generale) sono state effettuate mediante lettore ottico sotto la sorveglianza della commissione giudicatrice. Tutte le altre prove sono state portate a conoscenza dei sette membri della commissione e corrette da almeno tre di essi.

    ° Il signor Innamorati ha chiesto un riesame delle proprie prove. La commissione giudicatrice ha proceduto a questo secondo esame verificando che nella votazione non fosse stato commesso alcun errore. Essa ha quindi confermato la decisione iniziale. I criteri usati nella correzione dai membri della commissione giudicatrice erano stati definiti prima della correzione stessa e rispettati secondo le disposizioni del bando di concorso' ".

    3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 1994, il signor Innamorati presentava un ricorso diretto all' annullamento della decisione controversa.

    4 A sostegno di tale ricorso il signor Innamorati ha dedotto due motivi. Il primo era relativo all' inosservanza del principio di parità di trattamento, alla violazione del bando di concorso e alla mancanza di motivazione della decisione controversa. Con il secondo motivo egli ha contestato un errore di valutazione, la mancanza d' imparzialità della commissione giudicatrice e la violazione dei principi che disciplinano i lavori delle commissioni giudicatrici (punto 17 della sentenza impugnata).

    5 Il ricorrente ha tuttavia rinunciato al secondo motivo nel corso dell' udienza dinanzi al Tribunale. Quest' ultimo ha quindi considerato che non occorreva più pronunciarsi al riguardo (punto 18).

    6 Il Tribunale ha considerato che il primo motivo andava suddiviso in due parti: la prima, relativa alla violazione del principio della parità di trattamento e del bando di concorso, e la seconda attinente alla mancanza di motivazione della decisione controversa (punto 19).

    7 Quanto alla prima parte, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento di fatto a sostegno della sua asserzione secondo cui la commissione giudicatrice non avrebbe eliminato altri candidati che non avevano rispettato i limiti di lunghezza previsti per la terza prova scritta. Poiché nessun elemento del fascicolo consentiva di concludere in tal senso, il Tribunale ha respinto questa parte del motivo (punti 22 e 23).

    8 Quanto alla seconda parte del primo motivo, il Tribunale ha anzitutto ricordato che l' obbligo di motivazione ha lo scopo, da un lato, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o meno fondata e, dall' altro, di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Esso ha altresì ricordato che, nel caso di un concorso con numerosi candidati, la commissione giudicatrice può, in una prima fase, comunicare ai candidati soltanto i criteri e il risultato della selezione, salvo fornire successivamente chiarimenti individuali ai candidati che ne facciano espressa richiesta (punti 26 e 27).

    9 Il Tribunale ha poi rilevato che, benché il signor Innamorati avesse più volte espressamente richiesto che gli venissero comunicati i motivi della decisione controversa nonché i criteri adottati dalla commissione giudicatrice per la valutazione della terza prova, le risposte del Parlamento non contenevano alcuna motivazione in ordine al punteggio attribuitogli né precisavano i criteri adottati dalla commissione stessa. Esso ha quindi ritenuto che il Parlamento non aveva in alcun modo fornito una motivazione che consentisse al ricorrente di valutare la fondatezza della decisione controversa e al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (punti da 28 a 30).

    10 Il Tribunale ha infine considerato che questa totale mancanza di motivazione non poteva essere sanata dalle spiegazioni fornite dal Parlamento nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale giacché, in tale fase, siffatte spiegazioni non potevano più assolvere la funzione riconosciuta alla motivazione. Esso ha rilevato, ad abundantiam, che le spiegazioni fornite dal Parlamento dinanzi al Tribunale, sia nella fase scritta del procedimento sia in quella orale, non costituivano, per il loro carattere troppo impreciso, una motivazione sufficiente della decisione controversa (punti 31 e 32).

    11 Il Tribunale ha quindi accolto la seconda parte del primo motivo ed ha annullato, di conseguenza, la decisione controversa (punto 33).

    12 Il ricorso del Parlamento è diretto, da un lato, all' annullamento della sentenza impugnata e, dall' altro, al rigetto delle conclusioni formulate dal signor Innamorati dinanzi al Tribunale.

    13 Il signor Innamorati chiede che il ricorso venga respinto, in via principale, per manifesta irricevibilità e, in subordine, nel merito.

    14 Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 24 luglio 1995, il Parlamento ha presentato, ai sensi dell' art. 53 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, nonché ai sensi degli artt. 83 e 118 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata. La detta domanda è stata respinta con ordinanza del Presidente della Corte 15 settembre 1995, causa C-254/95 P-R, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I-2707).

    15 A sostegno del ricorso, il Parlamento fa valere i seguenti tre motivi:

    ° la sentenza impugnata disconosce la portata e i limiti dell' obbligo di motivazione per quanto riguarda le decisioni delle commissioni giudicatrici;

    ° l' insufficienza della motivazione della decisione controversa poteva, in ogni caso, essere sanata nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale;

    ° l' assenza o l' insufficienza della motivazione della decisione controversa non poteva, da sola, giustificare l' annullamento della detta decisione.

    16 Il signor Innamorati sostiene, in via principale, che l' impugnazione non è fondata su motivi di diritto. A suo parere il Parlamento contesta le valutazioni di fatto formulate dal Tribunale in ordine alla motivazione della decisione controversa e alle conseguenze da trarre, nel caso di specie, dall' insufficienza di tale motivazione. In subordine, egli fa valere che, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la commissione giudicatrice è tenuta a rendere noti i criteri obiettivi sui quali essa si è basata nonché le modalità di applicazione degli stessi al fine, in particolare, di consentire ai candidati e, eventualmente, al giudice comunitario, di accertare la regolarità dello svolgimento delle prove del concorso.

    Sulla ricevibilità dell' impugnazione

    17 Per giurisprudenza costante della Corte, un ricorso contro una sentenza del Tribunale può, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato e dell' art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, essere fondato solo su motivi inerenti alla trasgressione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti (v., in particolare, sentenza 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione Racc. pag. I-743, punto 67).

    18 Con i tre motivi dedotti a sostegno del ricorso, il Parlamento contesta l' interpretazione che il Tribunale ha dato alla giurisprudenza della Corte, nonché alla propria, in ordine, in primo luogo, alla motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice, in secondo luogo, alla possibilità di sanare, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la mancanza o l' insufficienza della motivazione, in terzo luogo, alle conseguenze della mancanza o dell' insufficienza della motivazione sulla regolarità della decisione in argomento. Contrariamente a quanto sostiene il signor Innamorati, il Parlamento non intende rimettere in discussione le valutazioni compiute, nel caso di specie, dal Tribunale in base alla giurisprudenza, come da esso interpretata.

    19 I motivi dedotti dal Parlamento riguardano quindi la trasgressione di norme di diritto cui sono soggette le istituzioni della Comunità, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. Essi sono pertanto ricevibili.

    20 Ne consegue che l' eccezione d' irricevibilità sollevata dal signor Innamorati dev' essere respinta.

    Sul motivo attinente alla portata e ai limiti dell' obbligo di motivazione

    21 Secondo il Parlamento, se è vero che la giurisprudenza della Corte impone che vengano resi noti i criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice prima della selezione dei candidati ammessi alle prove, nonché le corrispondenti valutazioni individuali, essa non impone invece, né potrebbe farlo, che vengano comunicati i criteri di cui si è avvalsa la commissione giudicatrice per procedere alla correzione delle prove. Infatti, questi ultimi rientrano nell' ambito del potere sovrano di valutazione spettante alla commissione giudicatrice e sono coperti dal segreto delle deliberazioni. Il Parlamento sostiene che la comunicazione del risultato della prova espresso in termini di punteggio costituisce, quando il candidato ne fa richiesta, una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice.

    22 Il signor Innamorati sostiene invece che l' amministrazione, per conseguire il fine cui tende, che è quello di consentire al candidato di valutare la fondatezza della decisione della commissione giudicatrice e al giudice comunitario di accertare la regolarità dei lavori della medesima commissione, è tenuta a rendere noti al candidato i criteri generali di cui si è avvalsa la commissione giudicatrice nelle sue valutazioni nonché le modalità con le quali tali criteri sono stati applicati.

    23 Come ha rilevato il Tribunale al punto 26 della sentenza impugnata, l' obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall' altro, di rendere possibile il sindacato giurisdizionale su di essa (v., in particolare, sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22).

    24 Per quanto riguarda le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, tale obbligo di motivazione deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell' art. 6 dell' allegato III dello Statuto del personale. Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, il vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l' indipendenza delle commissioni di concorso e l' obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione comunitaria quanto dei candidati interessati o di terzi. Di conseguenza, il vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (sentenza 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu/Consiglio, Racc. pag. 553, punto 5).

    25 Il requisito di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso deve, alla luce di quanto sopra, tener conto della natura dei lavori considerati.

    26 Come la Corte ha già rilevato, i lavori di una commissione di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l' esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l' esame dell' idoneità dei candidati per il posto da coprire al fine di redigere un elenco degli idonei (v., in particolare, sentenze 14 giugno 1972, causa 44/71, Marcato/Commissione, Racc. pag. 427, punto 19; 15 marzo 1973, causa 37/72, Marcato/Commissione, Racc. pag. 361, punto 18; e 4 dicembre 1975, causa 31/75, Costacurta/Commissione, Racc. pag. 1563, punto 10).

    27 La prima fase, soprattutto in un concorso per titoli, consiste nel confronto tra i titoli dichiarati dai candidati ed i requisiti indicati nel bando di concorso (sentenze 14 giugno 1972, Marcato/Commissione, punto 20, 15 marzo 1973, Marcato/Commissione, punto 19, e Costacurta/Commissione, punto 11, sopra citate). Poiché tale confronto si basa su dati obiettivi, peraltro noti a ciascuno dei candidati per la parte che li riguarda direttamente, il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni di concorso non vieta che siano comunicati quei dati obiettivi e, in particolare, i criteri di valutazione in base ai quali è stata operata la selezione nel corso delle operazioni preliminari del concorso, onde consentire a coloro che non sono stati ammessi alle prove d' esame di rendersi conto dei possibili motivi che hanno determinato la loro eliminazione (sentenza Bonu/Consiglio, citata, punto 5).

    28 Per contro, la seconda fase dei lavori di una commissione giudicatrice è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori (v., in particolare, sentenze 14 giugno 1972, Marcato/Commissione, punto 20; 15 marzo 1973, Marcato/Commissione, punto 19, e Costacurta/Commissione, punto 11, sopra citate).

    29 I criteri per la correzione, adottati dalla commissione giudicatrice prima dello svolgimento delle prove, costituiscono parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione sui rispettivi meriti dei candidati. Infatti, essi sono volti a garantire, nell' interesse di questi ultimi, una certa omogeneità delle valutazioni della commissione, soprattutto quando il numero dei candidati è elevato. I detti criteri sono quindi soggetti ad un vincolo di segretezza allo stesso titolo delle valutazioni della commissione giudicatrice.

    30 Le valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione giudicatrice si riflettono nel punteggio che quest' ultima attribuisce ai candidati. Tale punteggio è quindi l' espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi.

    31 Tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni giudicatrici, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni di tali commissioni.

    32 Una motivazione siffatta non lede i diritti dei candidati. Essa consente loro di conoscere il giudizio di valore assegnato alle loro prestazioni e dà loro modo di accertare, se del caso, che non hanno effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per l' ammissione a determinate prove o al complesso delle prove d' esame.

    33 Occorre tuttavia precisare che, per tener conto delle difficoltà di ordine pratico alle quali deve far fronte la commissione giudicatrice di un concorso con numerosi candidati, si può ammettere che questa commissione comunichi ai candidati, in un primo tempo, soltanto il risultato complessivo delle prove e, solo in un secondo tempo, i risultati relativi a ciascun candidato espressi in punteggio, qualora essi ne facciano richiesta.

    34 Dall' insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale, dichiarando al punto 28 della sentenza impugnata che il Parlamento era tenuto a fornire al signor Innamorati la motivazione della decisione controversa nonché i criteri di cui si era avvalsa la commissione giudicatrice per la valutazione della terza prova scritta, ha commesso un errore di diritto.

    35 Per questo motivo, la sentenza impugnata dev' essere annullata.

    Sulle conclusioni formulate dal signor Innamorati dinanzi al Tribunale

    36 Ai sensi dell' art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte, "quando l' impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest' ultimo".

    37 Il signor Innamorati ha dedotto due motivi a sostegno del suo ricorso: il primo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento dei candidati, alla violazione del bando di concorso e alla mancanza di motivazione della decisione contestata, il secondo, relativo ad un errore di valutazione, alla mancanza d' imparzialità e alla violazione dei principi che disciplinano i lavori della commissione giudicatrice.

    38 A sostegno del primo motivo il signor Innamorati dichiara, anzitutto, di aver osservato scrupolosamente i limiti di lunghezza prescritti dal bando di concorso per la terza prova scritta ma che la commissione giudicatrice, non avendo effettuato una verifica sistematica della lunghezza dei sunti, non ha eliminato altri candidati che non avevano rispettato i detti limiti. La commissione giudicatrice avrebbe quindi trasgredito il principio che sancisce la parità di trattamento dei candidati nonché i termini del bando di concorso.

    39 Il Parlamento, pur riconoscendo che la lunghezza del sunto del signor Innamorati era conforme ai requisiti del bando di concorso, nega che la lunghezza di tali testi non sia stata controllata per il complesso dei candidati. Esso rileva inoltre che spetta al signor Innamorati fornire gli elementi di prova in tal senso.

    40 Come ha sostenuto il Parlamento, il signor Innamorati non ha fornito, come gli incombe in via principio, alcun elemento di fatto che possa corroborare la sua affermazione secondo cui la commissione giudicatrice non ha eliminato altri candidati al concorso controverso che non avevano rispettato i limiti di lunghezza prescritti per la sintesi prevista nell' ambito della terza prova. Non vi sono, neppure nel fascicolo di causa, elementi che consentano di concludere che la commissione giudicatrice abbia trasgredito il principio della parità di trattamento o le disposizioni del bando di concorso. Questa parte del motivo dedotto dal ricorrente dev' essere quindi disattesa.

    41 Il signor Innamorati sostiene ancora che la decisione controversa non era sufficientemente motivata. Egli fa valere, in particolare, che non gli sono stati comunicati i criteri di cui si è avvalsa la commissione giudicatrice per la correzione della terza prova scritta.

    42 E' pacifico che il signor Innamorati, pur avendo ricevuto in un primo tempo soltanto i risultati complessivi del concorso, ha ottenuto dietro sua richiesta il risultato, espresso in punteggio, della sua terza prova scritta.

    43 Emerge dal punto 31 della presente sentenza che una comunicazione siffatta costituiva una motivazione sufficiente della decisione controversa e che il Parlamento poteva, legittimamente, rifiutarsi di comunicare al ricorrente i criteri di correzione di cui si era avvalsa la commissione giudicatrice nonché, in generale, gli elementi di giudizio della commissione nei suoi confronti. Questa parte del motivo di ricorso del ricorrente dev' essere quindi anch' essa disattesa.

    44 Il primo motivo dedotto dal signor Innamorati è quindi infondato.

    45 Poiché il signor Innamorati ha rinunciato al secondo motivo di ricorso, non occorre pronunciarsi al riguardo.

    46 Risulta da quanto precede che il ricorso proposto dal signor Innamorati dev' essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    47 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne ha fatto domanda. Tuttavia, in base al combinato disposto degli artt. 122 e 70 del medesimo regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico qualora queste ultime siano all' origine dell' impugnazione. Di conseguenza, vanno poste a carico di ciascuna parte le rispettive spese relative al presente grado di giudizio nonché al procedimento dinanzi al Tribunale.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 1995, causa T-289/94, Innamorati/Parlamento, è annullata.

    2) Il ricorso del signor Innamorati, diretto all' annullamento della decisione con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale PE/59/A gli ha attribuito un punteggio inferiore al minimo richiesto nella terza prova scritta del detto concorso negandogli l' ammissione alle altre prove di esame, è respinto.

    3) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese relative al presente grado di giudizio ed al procedimento dinanzi al Tribunale.

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