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Documento 61994CJ0129

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 marzo 1996.
Procedimento penale a carico di Rafael Ruiz Bernáldez.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Audiencia Provincial de Sevilla - Spagna.
Assicurazione obbligatoria degli autoveicoli - Esclusione dei danni causati dai conducenti in stato di ebrietà.
Causa C-129/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-01829

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1996:143

61994J0129

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 marzo 1996. - Procedimento penale a carico di Rafael Ruiz Bernáldez. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Audiencia Provincial de Sevilla - Spagna. - Assicurazione obbligatoria degli autoveicoli - Esclusione dei danni causati dai conducenti in stato di ebrietà. - Causa C-129/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01829


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questione manifestamente priva di pertinenza

(Trattato CE, art. 177)

2. Ravvicinamento delle legislazioni ° Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ° Direttiva 72/166 ° Portata della garanzia a favore dei terzi apprestata dall' assicurazione obbligatoria ° Esclusione dei danni cagionati da un conducente in stato di ebrietà ° Inammissibilità ° Possibilità dell' assicuratore di esperire un' azione di regresso contro l' assicurato ° Ammissibilità

(Direttive del Consiglio 72/166/CEE, art. 3, n. 1, e 84/5/CEE, art. 2, n. 1)

Massima


1. Nell' ambito del procedimento pregiudiziale di cui all' art. 177 del Trattato, spetta unicamente ai giudici nazionali, che sono stati investiti della controversia e che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della controversia nella causa principale.

2. L' art. 3, n. 1, della direttiva 72/166, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell' obbligo di assicurare tale responsabilità, dev' essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni dell' art. 2, n. 1, della direttiva 84/5, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il contratto di assicurazione obbligatoria non può disporre che, in determinati casi, e in particolare qualora il conducente del veicolo fosse in stato di ebrietà, l' assicuratore non ha l' obbligo di indennizzare i danni alle persone ed alle cose causati a terzi dal veicolo assicurato.

Infatti, tenuto conto dell' obiettivo di protezione costantemente riaffermato in tutte le direttive adottate in materia, il citato art. 3, n. 1, quale precisato e integrato dalle direttive successive, va interpretato nel senso che l' assicurazione obbligatoria degli autoveicoli deve consentire ai terzi vittime di un sinistro causato da un veicolo di essere indennizzati per tutti i danni alle persone ed alle cose che gli stessi abbiano subito, senza che l' assicuratore possa avvalersi di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di rifiutare tale indennizzo. Qualunque altra interpretazione priverebbe questa disposizione del suo effetto utile, in quanto si risolverebbe nel permettere agli Stati membri di limitare l' indennizzo dei terzi vittime di un incidente automobilistico a determinati tipi di danni, causando quindi disparità di trattamento tra le vittime a seconda del luogo ove è avvenuto il sinistro, il che è proprio quanto le direttive intendono evitare.

Il contratto di assicurazione obbligatoria può invece prevedere la possibilità per l' assicuratore di rivalersi in determinati casi contro l' assicurato.

Parti


Nel procedimento C-129/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Audiencia Provincial di Siviglia (Spagna) nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro

Rafael Ruiz Bernáldez,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell' obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE (GU 1984, L 8, pag. 17), e della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE (GU L 129, pag. 33), concernenti entrambe il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il Pubblico ministero spagnolo, dal signor Alfredo Flores Pérez, Fiscal Jefe dell' Audiencia Provincial di Siviglia;

° per il governo spagnolo, dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;

° per il governo ellenico, dal signor Panagiotis Kamarineas, avvocato dello Stato, e dalla signora Christina Sitara, procuratore ad lites, in qualità di agenti;

° per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, e dal signor Rhodri Thompson, barrister, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Gloria Calvo Díaz, del governo ellenico, rappresentato dal signor Panagiotis Kamarineas e dalla signora Christina Sitara, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Rhodri Thompson, e della Commissione, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis e dalla signora Blanca Vilá Costa, membro del servizio giuridico, all' udienza del 7 dicembre 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 gennaio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 4 aprile 1994, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 maggio successivo, l' Audiencia Provincial di Siviglia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell' obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la "prima direttiva"), della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE (GU 1984, L 8, pag. 17; in prosieguo: la "seconda direttiva") e della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE (GU L 129, pag. 33; in prosieguo: la "terza direttiva"), concernenti entrambe il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di procedimenti penali intentati contro il signor Ruiz Bernáldez, che ha causato un incidente automobilistico mentre conduceva in stato di ebrietà.

3 Con sentenza 7 settembre 1993, il Juzgado de lo Penal n. 3 di Siviglia ha condannato il signor Ruiz Bernáldez a risarcire i danni alle cose da lui causati, liberando invece da qualsiasi obbligo di versare un indennizzo la compagnia di assicurazioni presso la quale il signor Ruiz Bernáldez aveva sottoscritto una polizza che copriva i danni causati dal suo veicolo. Esso si è basato, a tal fine, sull' art. 12, n. 3, del regolamento sull' assicurazione obbligatoria, approvato con regio decreto 30 dicembre 1986, n. 2641, secondo cui:

"Per quanto riguarda i danni alle cose l' assicuratore deve (...) risarcire il danno causato quando il conducente del veicolo indicato nella polizza di assicurazione è civilmente responsabile (...)

Sono esclusi da tale copertura i danni alle cose causati:

(...)

b) quando il conducente è in stato di ebrietà;

(...)".

4 L' Audiencia Provincial di Siviglia, adita in appello dal Pubblico ministero avverso quest' ultima parte della sentenza, si è chiesta se, tenuto conto delle direttive comunitarie in materia di assicurazione della responsabilità civile che scaturisce dalla circolazione degli autoveicoli, l' art. 12, n. 3, lett. b), del regolamento sull' assicurazione obbligatoria potesse interpretarsi nel senso che l' assicuratore non aveva l' obbligo di indennizzare la vittima di un incidente automobilistico provocato da un conducente in stato di ebrietà.

5 Non essendo certo della risposta da fornire, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se il tenore dell' art. 3, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, consenta che la disciplina nazionale, vigente in ciascuno Stato membro, del sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli fissi liberamente le esclusioni dalla copertura che ritenga opportune o se invece tali eventuali esclusioni debbano limitarsi a quelle espressamente previste dalla seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE.

2) Se sia conforme alle norme summenzionate l' esclusione dalla copertura dell' assicurazione obbligatoria nell' ipotesi di danni alle cose provocati da un veicolo condotto da una persona sotto l' influenza di bevande alcooliche.

3) Se le ipotesi di cui all' art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 84/5/CEE debbano ritenersi un' enumerazione tassativa ed esaustiva di possibili disposizioni legali o clausole contrattuali escludenti il beneficio dell' assicurazione, ma non opponibili alla vittima, cosicché potrebbe invece esserlo qualsiasi altra norma di esclusione, legale o contrattuale.

4) Se possa considerarsi conforme al sistema delineato dalle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE che una disposizione legale o una clausola contrattuale con cui si escluda la copertura dell' assicurazione nel caso di ebrietà del conducente che ha arrecato il danno sia opponibile a terzi vittime del sinistro, qualora la detta disposizione o clausola sia valida nei rapporti tra assicuratore e assicurato.

5) Se, qualora le disposizioni delle citate direttive, ed in particolare l' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 72/166/CEE, consentissero di escludere la guida in stato di ebrietà dal beneficio dell' assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e siffatta esclusione fosse opponibile alla vittima, possa ritenersi che si è in presenza di un' ipotesi di inesistenza di assicurazione, analoga a quelle di cui all' art. 1, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 84/5/CEE, con i conseguenti intervento e copertura da parte dell' organismo ivi previsto".

Sulla ricevibilità

6 Secondo il Pubblico ministero spagnolo non occorre risolvere le questioni pregiudiziali, in quanto non sono pertinenti alla decisione della causa principale.

7 Si deve ricordare, al riguardo, che, secondo costante giurisprudenza, spetta unicamente ai giudici nazionali, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario chiesta da detto giudice non ha alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della controversia nella causa principale (v. da ultimo, sentenza 26 ottobre 1995, causa C-143/94, Furlanis costruzioni generali, Racc. pag. I-3633, punto 12). Ma tale ipotesi non ricorre nella fattispecie di cui alla causa principale.

8 La Corte deve esaminare pertanto le questioni sollevate dal giudice a quo.

Sulle quattro prime questioni

9 Con le quattro prime questioni, che vanno esaminate insieme, il giudice nazionale si chiede se l' art. 3, n. 1, della prima direttiva vada interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni dell' art. 2, n. 1, della seconda direttiva, il contratto di assicurazione obbligatoria possa prevedere che, in determinati casi, e in particolare qualora il conducente del veicolo sia in stato di ebrietà, l' assicuratore non ha l' obbligo di risarcire i danni alle persone ed alle cose causati a terzi dal veicolo assicurato o se, in tali ipotesi, il contratto di assicurazione obbligatoria possa prevedere soltanto che l' assicuratore disporrà di un' azione di regresso contro l' assicurato.

10 I governi spagnolo, ellenico e del Regno Unito nonché la Commissione ritengono che le direttive lascino agli Stati membri un ampio potere discrezionale quanto alle modalità dell' assicurazione obbligatoria, ma che essi devono garantire comunque che la vittima sia indennizzata, se non in ogni caso, quanto meno nei settori più importanti della responsabilità civile, in particolare quando il danno è causato da un veicolo condotto da una persona in stato di ebrietà.

11 Secondo gli stessi governi, le direttive autorizzano le clausole di esclusione dovute allo stato fisico del conducente del veicolo, a condizione che le stesse siano limitate alle relazioni tra l' assicuratore e l' assicurato.

12 Invece, secondo la Commissione, le direttive autorizzano siffatte clausole di esclusione, anche per quanto attiene ai rapporti tra l' assicuratore e la vittima, a condizione che il veicolo in questione sia allora equiparato ad un veicolo non assicurato e che l' organismo previsto all' art. 1, n. 4, della seconda direttiva provveda all' indennizzo della vittima.

13 Dal preambolo delle direttive controverse emerge che queste sono dirette a garantire, da un lato, la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Comunità, sia delle persone che si trovano a bordo e, dall' altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficieranno di un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità dove il sinistro è avvenuto (v., più particolarmente, il quinto 'considerando' della seconda direttiva ed il quarto 'considerando' della terza direttiva).

14 A tale scopo la prima direttiva, ispirandosi all' accordo concluso tra gli uffici nazionali di assicurazione, ha istituito un sistema basato sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunità sono coperti da un' assicurazione (ottavo 'considerando' ). L' art. 3, n. 1, della direttiva prevede quindi che gli Stati membri debbano adottare, fatte salve le deroghe previste all' art. 4 della stessa direttiva, tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli in parola sia coperta da un' assicurazione.

15 Tuttavia, nel testo iniziale, tale articolo lasciava agli Stati membri il compito di determinare i danni coperti nonché le modalità dell' assicurazione obbligatoria.

16 Proprio al fine di ridurre le disparità sussistenti quanto alla portata dell' obbligo di assicurazione tra le legislazioni degli Stati membri (terzo 'considerando' della seconda direttiva), l' art. 1 della seconda direttiva ha imposto, in materia di responsabilità civile, la copertura obbligatoria dei danni alle cose e dei danni alle persone, sino a concorrenza di determinati importi. L' art. 1 della terza direttiva ha esteso tale obbligo di copertura ai danni alla persona di qualsiasi passeggero diverso dal conducente.

17 L' art. 1, n. 4, della seconda direttiva ha poi rafforzato la protezione delle vittime imponendo agli Stati membri di creare o autorizzare organismi con il compito di risarcire i danni alle cose o alle persone causati dai veicoli non identificati o non assicurati.

18 Se si tiene conto dell' obiettivo della protezione, costantemente riaffermato nelle direttive, l' art. 3, n. 1, della prima direttiva, come precisato ed integrato dalla seconda e dalla terza direttiva, va interpretato nel senso che l' assicurazione obbligatoria degli autoveicoli deve consentire ai terzi vittime di un sinistro causato da un veicolo di essere indennizzati per tutti i danni alle persone ed alle cose che gli stessi abbiano subito, sino a concorrenza degli importi fissati all' art. 1, n. 2, della seconda direttiva.

19 Qualunque altra interpretazione si risolverebbe nel permettere agli Stati membri di limitare l' indennizzo dei terzi vittime di un incidente automobilistico a determinati tipi di danni, causando quindi disparità di trattamento tra le vittime a seconda del luogo ove è avvenuto il sinistro, il che è proprio quanto le direttive intendono evitare. L' art. 3, n. 1, della prima direttiva sarebbe così privato del suo effetto utile.

20 Alla luce di quanto precede, l' art. 3, n. 1, della prima direttiva osta a che l' assicuratore possa valersi di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di rifiutare l' indennizzo dei terzi vittime di un sinistro causato dal veicolo assicurato.

21 In tale contesto l' art. 2, n. 1, primo comma, della seconda direttiva si limita a ricordare tale obbligo quanto alle disposizioni o alle clausole di una polizza che escludano dall' assicurazione l' utilizzo o la guida di autoveicoli in casi particolari (persone non autorizzate alla guida del veicolo, persone non titolari di una patente di guida o persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo). Tuttavia, in deroga a tale obbligo, l' art. 2, n. 1, secondo e terzo comma, prevede che talune vittime potranno non essere indennizzate dall' assicuratore, tenuto conto della situazione da esse stesse creata (persone che hanno preso posto nel veicolo essendo a conoscenza del fatto che era stato rubato) o dell' indennizzo ch' esse possono ottenere per altra via (vittime che possono ottenere il risarcimento del loro danno da un istituto di previdenza sociale).

22 Invece l' art. 3, n. 1, della prima direttiva non osta a che disposizioni legali o clausole contrattuali prevedano la possibilità per l' assicuratore di rivalersi in determinati casi contro l' assicurato.

23 E' questo, in particolare, il caso delle disposizioni o delle clausole che permettono all' assicuratore di rivalersi contro l' assicurato al fine di recuperare le somme che sono state versate alla vittima di un incidente automobilistico provocato da un conducente in stato di ebrietà.

24 Le quattro prime questioni vanno risolte pertanto dichiarando che l' art. 3, n. 1, della prima direttiva, dev' essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni dell' art. 2, n. 1, della seconda direttiva, il contratto di assicurazione obbligatoria non può disporre che, in determinati casi, e in particolare qualora il conducente del veicolo fosse in stato di ebrietà, l' assicuratore non ha l' obbligo di indennizzare i danni alle persone ed alle cose causati a terzi dal veicolo assicurato. Invece il contratto di assicurazione obbligatoria può prevedere che, in tali ipotesi, l' assicuratore disporrà di un' azione di regresso contro l' assicurato.

Sulla quinta questione

25 La quinta questione è sottoposta alla Corte solo nell' ipotesi in cui essa abbia risolto le questioni precedenti dichiarando che l' art. 3, n. 1, della prima direttiva va interpretato nel senso che il contratto di assicurazione obbligatoria può disporre che, in determinati casi, e in particolare qualora il conducente del veicolo fosse in stato di ebrietà, l' assicuratore non ha l' obbligo di indennizzare i danni alle persone ed alle cose causati a terzi dal veicolo assicurato.

26 Data la soluzione delle quattro prime questioni, non occorre risolvere la quinta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dai governi spagnolo, ellenico e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Audiencia Provincial di Siviglia con ordinanza 4 aprile 1994, dichiara:

L' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell' obbligo di assicurare tale responsabilità, dev' essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni dell' art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il contratto di assicurazione obbligatoria non può disporre che, in determinati casi, e in particolare qualora il conducente del veicolo fosse in stato di ebrietà, l' assicuratore non ha l' obbligo di indennizzare i danni alle persone ed alle cose causati a terzi dal veicolo assicurato. Invece il contratto di assicurazione obbligatoria può prevedere che, in tali ipotesi, l' assicuratore disporrà di un' azione di regresso contro l' assicurato.

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