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Documento 61994CJ0029

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 1995.
Procedimenti penali contro Jean-Louis Aubertin e altri.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières - Francia.
Parrucchieri - Direttiva del Consiglio 82/489/CEE.
Cause riunite C-29/94, C-30/94, C-31/94, C-32/94, C-33/94, C-34/94 e C-35/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-00301

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1995:39

61994J0029

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 16 FEBBRAIO 1995. - PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI JEAN-LOUIS AUBERTIN, BERNARD COLLIGNON, GUY CREUSOT, ISABELLE DIBLANC, GILLES JOSSE, JACQUELINE MARTIN E CLAUDIE NORMAND. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES - FRANCIA. - PARRUCCHIERI - DIRETTIVA 82/489/CEE DEL CONSIGLIO. - CAUSE RIUNITE C-29/94, C-30/94, C-31/94, C-32/94, C-33/94, C-34/94 E C-35/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00301


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Libera prestazione dei servizi ° Parrucchieri ° Stato membro che impone per l' esercizio della professione ai suoi cittadini che hanno acquisito la loro formazione sul territorio nazionale presupposti più restrittivi di quelli che si applicano ai cittadini degli altri Stati membri ° Ammissibilità

(Trattato CEE, artt. 52 e 59; direttiva del Consiglio 82/489/CEE)

Massima


Dato che le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non possono essere applicate alle attività in cui tutti gli elementi siano circoscritti all' interno di un unico Stato membro, e dato che la direttiva 82/489, comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri, non mira ad armonizzare i presupposti di accesso e di esercizio della professione fissati dalle normative nazionali, il diritto comunitario non si oppone ad una normativa nazionale con la quale uno Stato membro richiede, per la gestione di un salone di parrucchiere, ai propri cittadini che hanno acquisito la loro formazione sul territorio nazionale il possesso di un diploma, mentre consente ai parrucchieri cittadini degli altri Stati membri, mediante taluni presupposti di esercizio precedente delle professione, di gestire un salone di parrucchiere senza essere titolari di detto diploma e senza essere tenuti ad affidare l' esercizio del salone ad un gestore tecnico diplomato.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-29/94, C-30/94, C-31/94, C-32/94, C-33/94, C-34/94 e C-35/94,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Charleville-Mézières (Francia), nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti contro

Jean-Louis Aubertin,

Bernard Collignon,

Guy Creusot,

Isabelle Diblanc,

Gilles Josse,

Jacqueline Martin,

Claudie Normand,

domande vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 luglio 1982, 82/489/CEE comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU L 218, pag. 24),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris (relatore) e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il governo francese dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Ph. Martinet, segretario degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti,

° per la Commissione delle Comunità europee dalla signora M.-J. Jonczy, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 dicembre 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sette sentenze in data 4 ottobre 1993, pervenute alla Corte il 26 gennaio 1994, il Tribunal de grande instance di Charleville-Mézières (Francia), statuendo in materia penale, ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 luglio 1982, 82/489/CEE, comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU L 218, pag. 24).

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di procedimenti penali avviati dal pubblico ministero ai sensi dell' art. 5 della legge 23 maggio 1946, n. 46-1173, recante disciplina delle condizioni di accesso alla professione di parrucchiere (JORF del 24 maggio 1946, pag. 4539), a carico dei signori Aubertin, Collignon, Creusot, della signora Diblanc, del signor Josse, della signora Martin e del signor Normand, imputati cittadini francesi residenti in Francia, i quali hanno gestito nel territorio francese saloni di parrucchiere senza essere in possesso di un diploma di una scuola professionale per parrucchieri o di un diploma di maestro e senza la presenza di un gestore tecnico, come richiede l' art. 3 di detta legge, in base al quale "la gestione di un salone di parrucchiere dà luogo a gestione tecnica con contratto registrato quando il proprietario di detto salone non è titolare di un diploma di una scuola professionale per parrucchieri o di un diploma di maestro".

3 Ai fini della trasposizione della direttiva 82/489, soprammenzionata, la legge n. 46-1173 è stata modificata dalla legge 22 maggio 1987, n. 87-343, che completa la legge n. 46-1173 per quanto riguarda i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (JORF del 23 maggio 1987, pag. 5650).

4 Quest' ultima legge ha inserito dopo l' art. 3 della legge 46-1173 un art. 3-1, così formulato:

"Sono esonerati dai requisiti di diploma di cui all' art. 3 i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea che hanno svolto la professione di parrucchiere in uno Stato della Comunità diverso dalla Francia, se tale attività soddisfa le seguenti condizioni:

1. L' esercizio di tale attività deve essere stato effettivo e lecito in relazione alle disposizioni che disciplinano l' attività di parrucchiere nello Stato di esercizio dell' attività.

2. Essa deve inoltre essere stata esercitata a titolo autonomo o come dirigente incaricato della gestione dell' impresa durante un periodo continuativo di sei anni. Questo periodo è ridotto a tre anni se l' interessato prova dinanzi alle autorità francesi incaricate di verificarne l' autenticità:

° sia che ha avuto precedentemente una formazione di almeno tre anni conclusa da un diploma riconosciuto dallo Stato o da un organismo professionale competente, secondo le disposizioni che disciplinano l' accesso alla professione nello Stato di svolgimento dell' attività;

° sia che ha esercitato la professione come dipendente per almeno cinque anni.

(...)"

5 La circolare 27 luglio 1988, n. 88010, relativa all' applicazione della legge 22 maggio 1987, n. 87-343, precisa che "le disposizioni della legge 22 maggio 1987 si applicano anche ai parrucchieri aventi la cittadinanza francese, laddove essi ne hanno soddisfatto i presupposti in uno Stato membro della CEE diverso dalla Francia".

6 Dinanzi al giudice nazionale gli imputati hanno sostenuto che l' art. 3 della legge n. 46-1173 soprammenzionata, che è stato fatto valere nei loro confronti, è incompatibile con gli artt. 52 e 59 del Trattato. Esso creerebbe una discriminazione alla rovescia per i cittadini francesi, poiché l' art. 3-1, della legge n. 87-343 consentirebbe ai parrucchieri cittadini degli altri Stati membri della Comunità di gestire un salone di parrucchiere senza possedere il diploma richiesto ai francesi, e ciò senza obbligo di assumere un gestore tecnico titolare di un tale diploma.

7 Il Tribunal de grande instance di Charleville-Mézières, ritenendo che l' esito dei procedimenti penali dipendesse dall' interpretazione della direttiva 82/489 soprammenzionata, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se gli artt. 3 e 3-1, della legge 23 maggio 1946, n. 46-1173, pongano in essere una discriminazione tra i cittadini comunitari ed i cittadini francesi con riguardo alla legge 22 maggio 1987, n. 87-343, emanata per l' attuazione della direttiva comunitaria 19 luglio 1982, 82/489/CEE".

8 Tale questione deve essere intesa nel senso che il giudice nazionale chiede se il diritto comunitario, in particolare la direttiva 82/489, debba essere interpretato nel senso che si oppone ad una normativa di uno Stato membro, la quale, per la gestione di un salone di parrucchiere, richieda ai cittadini di tale Stato il possesso di un diploma, mentre consente ai parrucchieri cittadini degli altri Stati membri di gestire un salone di parrucchiere senza essere titolari di diploma e senza essere tenuti ad affidare l' esercizio del salone ad un gestore tecnico diplomato.

9 Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non possono essere applicate alle attività in cui tutti gli elementi siano circoscritti all' interno di un unico Stato membro (v., ad esempio, sentenza 28 gennaio 1992, cause C-330/90 e C-331/90, López Brea e Hidalgo Palacios, Racc. pag. I-323, punto 7).

10 Ora, dai provvedimenti di rinvio, risulta che i procedimenti penali oggetto delle cause principali riguardano cittadini francesi che esercitano in Francia attività di parrucchiere e che non sostengono di aver conseguito in un altro Stato membro le qualifiche professionali richieste per l' esercizio di tale attività.

11 Queste situazioni non presentano pertanto alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario, di modo che le norme del Trattato sulla libertà di stabilimento non trovano applicazione.

12 Per quanto riguarda la direttiva 82/489, dal suo quarto e quinto "considerando" risulta che essa non mira ad armonizzare i presupposti fissati dalle normative nazionali per l' accesso alla professione di parrucchiere e l' esercizio di quest' ultima.

13 Occorre quindi risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che il diritto comunitario, in particolare la direttiva 82/489, deve essere interpretato nel senso che esso non si oppone ad una normativa di uno Stato membro la quale, per la gestione di un salone di parrucchiere, richieda ai cittadini di tale Stato il possesso di un diploma, mentre consente ai parrucchieri cittadini degli altri Stati membri di gestire un salone di parrucchiere senza essere titolari di diploma e senza essere tenuti ad affidare l' esercizio del salone ad un gestore tecnico diplomato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

14 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo francese, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Charleville-Mézières con sentenze del 4 ottobre 1993, dichiara:

Il diritto comunitario, in particolare la direttiva del Consiglio 19 luglio 1982, 82/489/CEE, comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri, deve essere interpretato nel senso che non si oppone ad una normativa di uno Stato membro la quale, per la gestione di un salone di parrucchiere, richieda ai cittadini di tale Stato il possesso di un diploma, mentre consente ai parrucchieri cittadini degli altri Stati membri di gestire un salone di parrucchiere senza essere titolari di diploma e senza essere tenuti ad affidare l' esercizio del salone ad un gestore tecnico diplomato.

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