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Documento 61994CJ0056

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 giugno 1995.
SCAC Srl contro Associazione dei Produttori Ortofrutticoli (ASIPO).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Piacenza - Italia.
Organizzazione comune dei mercati - Prodotti trasformati a base di pomodori - Limite alla concessione dell'aiuto alla produzione - Determinazione delle quote - Validità del regolamento (CEE) n. 668/93.
Causa C-56/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-01769

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1995:209

61994J0056

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 29 GIUGNO 1995. - SCAC SRL CONTRO ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE DI PIACENZA - ITALIA. - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI POMODORI - LIMITE ALLA CONCESSIONE DELL'AIUTO ALLA PRODUZIONE - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE - VALIDITA DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 668/93. - CAUSA C-56/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01769


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ° Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori ° Quantitativi massimi che danno diritto a un aiuto, espressi in termini di pomodori freschi e ripartiti per categorie di prodotti trasformati ° Ripartizione tra le imprese di trasformazione ° Trasferimento, da parte di un' impresa, di pomodori freschi dalla categoria "pomodori pelati" a un' altra categoria ° Incidenza sulle quantità prese in considerazione ai fini della ripartizione durante la campagna di commercializzazione successiva

(Regolamento del Consiglio n. 668/93, art. 1, n. 2)

2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Discriminazione fra produttori o consumatori ° Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori ° Ripartizione fra le imprese di trasformazione dei quantitativi massimi che danno diritto a un aiuto, ripartiti per categorie di prodotti trasformati ° Limitazione delle possibilità di trasferimento tra le categorie ° Assenza di discriminazione

Massima


1. L' art. 1, n. 2, del regolamento n. 668/93, relativo all' instaurazione di un limite per la concessione dell' aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori, dev' essere interpretato nel senso che, qualora un' impresa trasformatrice, nel corso di una campagna di commercializzazione, operi un trasferimento di pomodori freschi dalla categoria "pomodori pelati" a quella "concentrati" o "altri prodotti a base di pomodori", solo le quantità realmente prodotte dall' impresa di cui trattasi per ciascuna categoria, tenuto conto del trasferimento così operato, saranno prese in considerazione nel corso della campagna di commercializzazione successiva ai fini della ripartizione dei quantitativi massimi tra le imprese trasformatrici da parte dello Stato membro considerato.

Questa interpretazione, che tiene conto del fatto che la possibilità di operare trasferimenti risponde unicamente a un' esigenza di gestione flessibile sul piano dell' impresa, al fine, in particolare, di consentire a quest' ultima di far fronte alle eventuali modificazioni della domanda, è peraltro la sola compatibile con l' obiettivo principale della normativa, che è quello di evitare una sovrapproduzione nel settore.

2. La circostanza che l' art. 1, n. 2, del regolamento n. 668/93, relativo all' instaurazione di un limite per la concessione dell' aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori, non preveda la possibilità, per le imprese di trasformazione, di trasferire una parte delle quote di "concentrati" o "altri prodotti" alle quote "pomodori pelati", mentre una tale possibilità esiste in senso inverso, non configura una discriminazione tra produttori, vietata dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato.

In primo luogo, infatti, questa restrizione alla possibilità di trasferimento si spiega obiettivamente con la necessità di utilizzare pomodori freschi di alta qualità ed in perfetto stato di conservazione nella fabbricazione dei pomodori pelati, mentre nella fabbricazione del concentrato e degli altri prodotti i pomodori utilizzati possono essere di qualità inferiore. In secondo luogo, le possibilità di trasferimento non creano un vantaggio sproporzionato in capo alle imprese produttrici di pomodori pelati, in quanto le quote di queste ultime dipendono dalle quantità realmente prodotte nel corso del periodo di riferimento e, trasferendo quantità di pomodori verso le categorie "concentrati" o "altri prodotti", esse vedranno diminuire, in corrispondenza, la quota di pomodori pelati loro assegnata per la campagna di commercializzazione successiva, a meno che le istituzioni comunitarie non decidano di aumentare la quota nazionale.

Parti


Nel procedimento C-56/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale di Piacenza (Italia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

SCAC Srl

e

Associazione dei Produttori Ortofrutticoli (ASIPO),

domanda vertente sull' interpretazione e la validità dell' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 marzo 1993, n. 668, relativo all' instaurazione di un limite per la concessione dell' aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (GU L 72, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori F.A. Schockweiler (giudice relatore), presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la SCAC Srl, dall' avv. Fausto Capelli, del foro di Milano, e dall' avv. Luigi Tassi, del foro di Piacenza;

° per l' ASIPO, dall' avv. Francesco Sicilia, del foro di Parma;

° per il Consiglio dell' Unione europea, dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Antonio Lucidi, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della SCAC Srl, con l' avv. Fausto Capelli, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March e dall' avv. Alberto Dal Ferro, all' udienza del 16 marzo 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 aprile 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 5 febbraio 1994, pervenuta alla Corte il 9 febbraio successivo, il Tribunale di Piacenza ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e la validità dell' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 marzo 1993, n. 668, relativo all' instaurazione di un limite per la concessione dell' aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (GU L 72, pag. 1).

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la SCAC Srl (in prosieguo: la "SCAC") e l' Associazione dei Produttori Ortofrutticoli (in prosieguo: l' "ASIPO"), avente ad oggetto l' esecuzione di un contratto, concluso il 31 marzo 1993, con il quale quest' ultima si era impegnata a fornire alla SCAC, per la campagna 1993/1994, un quantitativo di pomodori freschi destinati alla trasformazione in prodotti conservieri differenti da concentrati e pelati, corrispondente alla media matematica dei quantitativi degli stessi prodotti lavorati dalla SCAC nel corso delle campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992.

3 Tale media superava di 622 400 kg la quota attribuita alla SCAC dal ministero italiano dell' Agricoltura e delle Foreste con circolare del 25 marzo 1993, n. E-318, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, nel quadro della ripartizione delle quote tra le imprese italiane di trasformazione, conformemente all' art. 1, n. 2, del regolamento n. 668/93. Nel predetto contratto si precisava espressamente che la SCAC si riteneva ingiustamente penalizzata dal meccanismo di attribuzione delle quote previsto dal regolamento di cui sopra, e che attendeva una pronuncia della Corte di giustizia sulla validità dello stesso regolamento.

4 Al momento dell' esecuzione del contratto, l' ASIPO adempiva il suo obbligo di consegna solo fino a concorrenza della quota fissata dal piano di ripartizione ministeriale.

5 Il 6 dicembre 1993, la SCAC presentava dinanzi al Tribunale di Piacenza una domanda di provvedimenti urgenti nei confronti dell' ASIPO, al fine di ottenere, da un lato, l' esecuzione del contratto concluso con quest' ultima il 31 marzo 1993 e, dall' altro, la proposizione alla Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all' interpretazione della portata e alla verifica della legittimità dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 668/93 alla luce del principio di non discriminazione sancito all' art. 40, n. 3, del Trattato.

6 Accogliendo la richiesta, il Tribunale di Piacenza ha ingiunto all' ASIPO di consegnare 622 400 kg di pomodori freschi alla SCAC e ha sottoposto al tempo stesso alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' art. 1, par. 2, del regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che, quando un' impresa trasformatrice di pomodori, cui era stata assegnata una certa quota per la produzione di pelati, trasferisce di destinazione il 25% del pomodoro fresco dalla quota 'pelati' alla quota 'concentrato' o 'altri prodotti' , gli effetti di questo trasferimento si ripercuotono sulle successive campagne di commercializzazione facendo sì che a questa impresa venga comunque attribuita la quota di pomodori freschi destinata a 'pelati' di cui è stata assegnataria nella campagna precedente, maggiorata però di una quota di pomodori freschi destinati a 'concentrato' o ad 'altri prodotti' in proporzione alla percentuale di pomodori freschi effettivamente trasformati in 'concentrato' o in 'altri prodotti' in virtù del suddetto trasferimento di destinazione del 25% attuato durante la precedente campagna di commercializzazione, comportando una corrispondente diminuzione nella percentuale delle quote di pomodori freschi (con destinazione 'concentrato' o 'altri prodotti' ) attribuite alle altre imprese di trasformazione.

2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, considerando quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia 21 febbraio 1991, in cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik, dovendosi ritenere che sussistono seri dubbi sulla validità dell' art. 1, n. 2, del regolamento CEE n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, e che il ricorrente appare minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile, se l' art. 1, n. 2, del regolamento CEE n. 668/93, comportando un progressivo aumento della quota di trasformazione di pomodoro fresco attribuita alle società produttrici di 'pelati' a discapito delle società produttrici di 'concentrato' o di 'altri prodotti' secondo il meccanismo di cui al precedente quesito, sia illegittimo per contrasto con il principio di non discriminazione così come accolto nell' ordinamento comunitario, e in particolare con l' art. 40, n. 3, del Trattato CEE".

7 In via preliminare, è opportuno rammentare che il regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 1), come modificato, e il regolamento (CEE) del Consiglio 24 febbraio 1986, n. 426 (GU L 49, pag. 1), che ha sostituito il regolamento n. 516/77, hanno istituito un regime di aiuti alla produzione al fine di compensare la differenza tra il prezzo di alcuni prodotti trasformati ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità e il prezzo degli stessi prodotti importati dai paesi terzi.

8 Il quarto 'considerando' del regolamento n. 426/86 sottolinea, al riguardo, la duplice esigenza di rendere i prodotti comunitari più competitivi, in modo tale da permettere la loro fabbricazione a un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dal pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di prodotti freschi, e di garantire il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione grazie a un prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori.

9 Tuttavia, al fine di evitare un rilevante aumento della produzione, e, di conseguenza, difficoltà di smaltimento dei prodotti trasformati, l' art. 2, n. 3, del regolamento n. 426/86 prevede la facoltà, per il Consiglio, di limitare la concessione dell' aiuto alla produzione a un quantitativo determinato.

10 Tale limitazione è stata applicata, a partire dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, con il citato regolamento n. 668/93.

11 Essa si fonda su una duplice operazione.

12 In primo luogo, l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 668/93 fissa, per ciascuno Stato membro produttore, le quantità, espresse in tonnellate di pomodori freschi, ammesse a beneficiare dell' aiuto per categoria di prodotti trasformati a base di pomodori, vale a dire i "concentrati", i "pomodori pelati" e gli "altri prodotti". Per quanto riguarda l' Italia, tali quantità sono divise come segue: "concentrati di pomodori": 1 655 000 tonnellate; "pomodori pelati interi in conserve": 1 185 000 tonnellate; e "altri prodotti a base di pomodori": 453 998 tonnellate.

13 In secondo luogo, ai sensi dell' art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 668/93, le quantità sopra considerate "sono ripartite dagli Stati membri fra le imprese di trasformazione proporzionalmente alla media delle quantità realmente prodotte da ciascuna di esse nelle tre campagne di commercializzazione precedenti quella per la quale è fissato l' aiuto".

14 Il regolamento n. 668/93 introduce una certa flessibilità nella gestione delle quote, nei limiti in cui prevede la possibilità per le imprese interessate di richiedere allo Stato l' autorizzazione ad operare trasferimenti da una quota all' altra per le tre predette categorie di prodotti trasformati a base di pomodori.

15 A tal fine, l' art. 1, n. 2, secondo comma, di tale regolamento dispone:

"Su richiesta dell' impresa interessata, le competenti autorità dello Stato membro autorizzano una sola delle tre possibilità di trasferimento seguenti:

° un trasferimento, nei limiti del 25%, delle quantità di pomodori pelati, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per i concentrati di pomodori e altri prodotti a base di pomodori;

° un trasferimento, nei limiti del 5%, delle quantità di concentrati di pomodori, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per gli altri prodotti;

° un trasferimento, nei limiti del 5%, delle quantità previste per gli altri prodotti a base di pomodori, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per i concentrati".

16 L' art. 1, n. 4, del regolamento n. 668/93 aggiunge:

"Qualora la totalità dei quantitativi di cui al paragrafo 1 non sia stata assegnata, la quantità residua viene equamente ripartita fra le imprese di trasformazione di cui al paragrafo 2, tenuto conto, in particolare, delle imprese che utilizzano nuove tecnologie di produzione".

17 Infine, l' art. 2 del regolamento n. 668/93 prevede che nelle prime tre campagne di applicazione del detto regolamento le quantità prodotte per la campagna 1992/1993 non sono prese in considerazione per il calcolo della media delle quantità prodotte.

18 Le modalità d' applicazione del regolamento n. 668/93 sono state fissate dal regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1993, n. 1794 (GU L 163, pag. 23).

Sulla prima questione

19 Con la prima questione, il giudice a quo domanda, in sostanza, se le disposizioni di cui all' art. 1, n. 2, del regolamento n. 668/93 vadano interpretate nel senso che, qualora un' impresa di trasformazione, nel corso di una campagna di commercializzazione, operi un trasferimento di pomodori freschi dalla categoria "pomodori pelati" alla categoria "concentrati" o "altri prodotti a base di pomodori", l' impresa in questione beneficia, nel corso della campagna successiva, della quota di "pomodori pelati" attribuita nella campagna precedente, oltre ad una quota di "concentrati" o "altri prodotti", proporzionale alle quantità di "concentrati" o "altri prodotti" effettivamente fabbricate.

20 La SCAC condivide questa interpretazione, ma per affermare poi che essa porta ad avvantaggiare l' impresa sopra considerata a detrimento delle imprese di trasformazione, che, producendo solamente "concentrati" o "altri prodotti", vedrebbero diminuire progressivamente, per ogni campagna, la quota di pomodori freschi loro attribuita.

21 La premessa dalla quale il giudice a quo deduce la prima questione si dimostra inesatta. L' interpretazione dell' art. 1, n. 2, secondo comma, suggerita dalla SCAC, nonché le conseguenze che questa ne trae, sono infatti manifestamente erronee.

22 L' art. 1, n. 2, secondo comma, dev' essere letto in connessione con il precedente primo comma. Orbene, da quest' ultima disposizione risulta che le quote attribuite agli Stati membri sono ripartite tra le imprese trasformatrici in modo proporzionale alla media delle quantità realmente prodotte da ciascuna di esse nel periodo di riferimento.

23 Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni particolari di cui all' art. 1, n. 3, del regolamento n. 668/93 per le imprese di nuova costituzione, e all' art. 1, n. 4, in caso di non esaurimento del quantitativo massimo attribuito allo Stato membro considerato, solo le quantità realmente prodotte possono servire come riferimento per l' attribuzione di quote in una determinata categoria di prodotti. Ne consegue che le possibilità di trasferimento tra le categorie "concentrati", "pomodori pelati" e "altri prodotti" non possono avere l' effetto di consentire alle imprese trasformatrici di richiedere un aiuto alla produzione per quantità superiori a quelle realmente trasformate in passato. Ogni altra interpretazione, del resto, renderebbe vano l' obiettivo principale della normativa, che è quello di evitare una sovrapproduzione nel settore.

24 Come giustamente rilevato dal Consiglio e dalla Commissione, le possibilità di operare trasferimenti rispondono unicamente a un' esigenza di gestione flessibile sul piano dell' impresa, al fine, in particolare, di consentire a quest' ultima di far fronte alle eventuali modificazioni della domanda.

25 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 1, n. 2, del regolamento n. 668/93 dev' essere interpretato nel senso che, qualora un' impresa trasformatrice, nel corso di una campagna di commercializzazione, operi un trasferimento di pomodori freschi dalla categoria "pomodori pelati" a quella "concentrati" o "altri prodotti a base di pomodori", solo le quantità realmente prodotte dall' impresa di cui trattasi per ciascuna categoria, tenuto conto del trasferimento così operato, saranno prese in considerazione nel corso della campagna di commercializzazione successiva ai fini della ripartizione dei quantitativi massimi tra le imprese trasformatrici da parte dello Stato membro considerato.

Sulla seconda questione

26 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre, in linea di principio, che la seconda questione, così come formulata dal giudice proponente, venga risolta. Tuttavia, al fine di fornire una soluzione utile al Tribunale di Piacenza occorre ancora verificare se l' art. 1, n. 2, del regolamento n. 668/93, così come sopra interpretato, sia conforme al divieto di discriminazioni sancito all' art. 40, n. 3, del Trattato.

27 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, tale divieto di discriminazioni non è che un' espressione specifica del principio generale di eguaglianza in diritto comunitario che impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differenziata e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 26).

28 A questo proposito, il fatto che una misura applicata nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato possa avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda dell' orientamento individuale della loro produzione, non costituisce una discriminazione, dal momento che la determinazione del prelievo si fonda su criteri obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell' organizzazione comune di mercato (v. sentenza 19 marzo 1992, causa C-311/90, Hierl, Racc. pag. I-2061, punto 19).

29 Nel caso di specie, come si è in precedenza rilevato, la limitazione dell' aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori, in quanto tende ad evitare le distorsioni sui mercati, persegue uno degli obiettivi della politica agricola comune, previsto all' art. 39, n. 1, lett. c), del Trattato. Le possibilità di trasferimento ammesse dall' art. 1, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 668/93, introducono, a tale riguardo, una flessibilità nella gestione delle quote dell' organizzazione comune dei mercati.

30 La circostanza che il regolamento n. 668/93 non preveda la possibilità, per le imprese, di trasferire una parte delle quote di "concentrati" o "altri prodotti" alle quote "pomodori pelati", mentre una tale possibilità esiste in senso inverso, si spiega obiettivamente con la necessità di utilizzare pomodori freschi di alta qualità ed in perfetto stato di conservazione nella fabbricazione dei pomodori pelati. Orbene, come sottolinea la Commissione, i pomodori utilizzati nella fabbricazione del concentrato e degli altri prodotti possono essere di qualità inferiore.

31 Inoltre, come rileva l' avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, le possibilità di trasferimento non creano un vantaggio sproporzionato in capo alle imprese produttrici di pomodori pelati, in quanto la quota di queste dipende dalle quantità realmente prodotte nel corso del periodo di riferimento e, trasferendo sottoquantità di pomodori verso i "concentrati" e "altri prodotti", esse vedranno diminuire, in corrispondenza, la quota di pomodori pelati loro assegnata per la campagna di commercializzazione successiva, a meno che le istituzioni comunitarie non decidano di aumentare la quota nazionale.

32 Per le ragioni sopra esposte, occorre risolvere la seconda questione nel senso che dall' esame dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 668/93 non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità di tale disposizione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Piacenza con ordinanza 5 febbraio 1994, dichiara:

1) L' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 marzo 1993, n. 668, relativo all' instaurazione di un limite per la concessione dell' aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori, dev' essere interpretato nel senso che, qualora un' impresa trasformatrice, nel corso di una campagna di commercializzazione, operi un trasferimento di pomodori freschi dalla categoria "pomodori pelati" a quella "concentrati" o "altri prodotti a base di pomodori", solo le quantità realmente prodotte dall' impresa di cui trattasi per ciascuna categoria, tenuto conto del trasferimento così operato, saranno prese in considerazione nel corso della campagna di commercializzazione successiva ai fini della ripartizione dei quantitativi massimi tra le imprese trasformatrici da parte dello Stato membro considerato.

2) Dall' esame dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 668/93 non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità di tale disposizione.

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