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Documento 61993CC0341
Opinion of Mr Advocate General Léger delivered on 17 May 1995. # Danværn Production A/S v Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co. # Reference for a preliminary ruling: Vestre Landsret - Denmark. # Brussels Convention - Special jurisdiction - Article 6 (3) - Counterclaim - Set-off. # Case C-341/93.
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 17 maggio 1995.
Danværn Production A/S contro Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret - Danimarca.
Convenzione di Bruxelles - Competenze speciali - Art. 6, punto 3 - Nozione di domanda riconvenzionale - Compensazione.
Causa C-341/93.
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 17 maggio 1995.
Danværn Production A/S contro Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret - Danimarca.
Convenzione di Bruxelles - Competenze speciali - Art. 6, punto 3 - Nozione di domanda riconvenzionale - Compensazione.
Causa C-341/93.
Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-02053
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1995:139
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 17 maggio 1995. - DANVAERN PRODUCTION A/S CONTRO SCHUHFABRIKEN OTTERBECK GMBH & CO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: VESTRE LANDSRET - DANIMARCA. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - COMPETENZE SPECIALI - ART. 6, PUNTO 3 - NOZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE - COMPENSAZIONE. - CAUSA C-341/93.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02053
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1 Questo procedimento è originato da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (giudice d'appello danese) ai sensi dell'art. 3 del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: la «Convenzione»). Con la detta domanda, il Vestre Landsret vi invita a pronunciarvi - per la prima volta, a quanto risulta - sull'interpretazione da dare all'art. 6, punto 3, della Convenzione. In sostanza, i dubbi del giudice di rinvio vertono sul se una domanda di compensazione debba considerarsi «domanda riconvenzionale» ai sensi del detto articolo e sul se il requisito della connessione menzionato nello stesso articolo sia più restrittivo di quello figurante nell'art. 22, terzo comma, della Convenzione.
2 Prima di esaminare la situazione fattuale da cui sono scaturite le questioni sottopostevi, ricorderò brevemente il contesto e il contenuto delle norme di cui trattasi.
L'ambito giuridico
3 La Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione di adesione del 1978 (Regno di Danimarca, Irlanda e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), poi dalla Convenzione di adesione del 1982 (Repubblica ellenica) e dalla Convenzione di adesione del 1989 (Regno di Spagna e Repubblica portoghese) (2), è stata redatta ai sensi dell'art. 220 del Trattato di Roma per la «semplificazione delle formalità cui sono sottoposte il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie (...)». Essa ha lo scopo essenziale di garantire la libera circolazione delle sentenze fra gli Stati contraenti. Il meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie degli Stati contraenti (Titolo III), emesse nelle materie rientranti nel campo di applicazione della Convenzione (Titolo I), è basato su di un sistema unificato di determinazione delle competenze giurisdizionali (Titolo II).
4 Le norme in materia di competenza dettate nel Titolo II consentono di stabilire quale giudice possa essere validamente adito. Sono previsti vari criteri di competenza, ma, ai sensi delle «disposizioni generali» (Sezione 1, artt. 2-4) è attribuita una competenza generale di massima al foro del domicilio del convenuto (art. 2). Come complemento di tale attribuzione di massima, e in via opzionale, la Sezione 2 (artt. 5-6 bis) elenca diverse competenze concorrenti denominate «competenze speciali», a favore dei giudici di uno Stato contraente diverso da quello del domicilio, in ragione del forte nesso che lega un determinato giudice ad una controversia con riguardo alla peculiarità della materia o della specificità di talune situazioni processuali.
5 L'art. 6 figura in quest'ultima Sezione. Esso elenca norme di competenze speciali, che si aggiungono opzionalmente alle norme ordinarie di competenza, nelle ipotesi seguenti: pluralità di convenuti (art. 6, punto 1), preesistenza di un processo in materia di chiamata in garanzia o chiamata di un terzo in causa (art. 6, punto 2), domande riconvenzionali (art. 6, punto 3).
6 L'art. 6, punto 3, che costituisce oggetto della domanda di interpretazione di cui ci occupiamo, è così redatta:
«(Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente) potrà inoltre essere citato:
3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale».
7 Questa disposizione consente quindi al convenuto di proporre una domanda riconvenzionale contro l'attore dinanzi al giudice adito con la domanda principale, quale che sia il fondamento della competenza di tale giudice. Conformemente allo scopo della Convenzione - che mira a determinare un foro accentratore - l'art. 6, punto 3, permette di evitare la scissione dei fori. Questo criterio speciale di competenza è però espressamente subordinato all'esistenza di un nesso contrattuale o fattuale con la domanda attorea.
8 Nel caso di specie la difficoltà sta nel fatto che non sono precisate né la nozione di «domanda riconvenzionale» né quella di connessione ai sensi della citata disposizione. E' vero che la nozione di «domanda riconvenzionale» figura nella Convenzione, nel contesto particolare della competenza in materia di assicurazioni (art. 11, secondo comma) e in materia di contratti stipulati dai consumatori (art. 14, terzo comma): tuttavia, essa non è definita nemmeno in tale contesto. Per contro, la nozione di «connessione» è definita, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, nell'ambito delle norme relative alla competenza determinata dalla «Litispendenza e [dalla] connessione» (Sezione 8 del Titolo II):
«Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».
9 Queste le difficoltà che incontra il giudice di rinvio nella causa principale, il cui ambito fattuale è qui di seguito descritto.
I fatti
10 Il 10 agosto 1979 un calzaturificio tedesco, Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co. (in prosieguo: l'«attrice nella causa principale»), stipulava con la società danese Danvaern Production A/S (in prosieguo: la «convenuta nella causa principale») un contratto di agenzia. Questo contratto attribuiva alla convenuta nella causa principale l'esclusiva per la vendita in Danimarca della gamma di un prodotto fabbricato dall'attrice (calzature di sicurezza). Inizialmente previsto per un anno, il contratto era tacitamente rinnovabile ogni tre anni. Esso era soggetto alla disciplina del diritto tedesco e designava come foro competente Duisbourg.
11 Il 22 marzo 1990 l'attrice nella causa principale recedeva dal contratto con effetto immediato.
12 Poiché la convenuta nella causa principale non aveva pagato talune forniture, l'attrice nella causa principale, nonostante la clausola attributiva di competenza inserita nel contratto, adiva il Byret di Broenderslev (giudice danese) per ottenere il soddisfacimento dei suoi crediti (223 173,39 DKR). La convenuta nella causa principale chiedeva il rigetto della pretesa attorea facendo valere, in via riconvenzionale, vari crediti, uno dei quali, per un ammontare di 909 684 DKR, corrispondeva al danno assertivamente subito per la rescissione del contratto senza giusta causa.
13 Con sentenza 26 marzo 1991, il Byret di Broenderslev accoglieva la domanda attorea e respingeva la pretesa della convenuta, «(...) in quanto diretta sia ad ottenere un provvedimento di condanna distinto sia una compensazione (...)», per il motivo che non sussisteva «(...) fra le domande (l'una relativa al pagamento di merci fornite, l'altra al risarcimento del danno per inadempimento e rescissione del contratto senza giusta causa) un rapporto di connessione tale da consentire di statuire, in base all'art. 6, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, sulla domanda riconvenzionale della convenuta dinanzi al Byret di Broenderslev, o di proporre tale domanda ai fini di una compensazione (...) (3).
14 In sede di appello davanti al Vestre Landsret la convenuta nella causa principale rinunciava alla domanda diretta ad ottenere un provvedimento di condanna distinto e si limitava a far valere un credito di 223 173,39 DKR, corrispondente alla domanda attorea, ai fini della compensazione dei due crediti. Come fondamento della competenza del Vestre Landsret, essa si richiamava all'art. 6, punto 3, della Convenzione, considerando che tale disposizione si applica alle compensazioni. Per dimostrare la sussistenza del presupposto della connessione previsto dal detto articolo, essa si richiamava inoltre all'interpretazione di questa nozione figurante nell'art. 22, terzo comma, della Convenzione.
15 Nutrendo dubbi sulla propria competenza con riguardo alle norme della Convenzione, il Vestre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se l'art. 6, punto 3, si riferisca alle domande riconvenzionali proposte ai fini della compensazione.
2. Se l'espressione, contenuta nell'art. 6, punto 3, "(...) nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale (...)" debba ritenersi più restrittiva dell'espressione "cause connesse" contenuta nell'art. 22, terzo comma».
Soluzione delle questioni
16 Dato il silenzio della Convenzione, il giudice di rinvio vi chiede esattamente, con la prima questione, se una domanda di compensazione debba essere considerata costituire una «domanda riconvenzionale» ai sensi dell'art. 6, punto 3. In caso affermativo, ai sensi dello stesso articolo il giudice adito con la domanda attorea dovrebbe conoscere anche della compensazione opposta dal convenuto, poiché quest'ultima avrebbe il necessario rapporto di connessione con la domanda dell'attore. La definizione della nozione di connessione costituisce oggetto della seconda questione.
Sulla prima questione
17 A prima vista, tale questione può sembrare sorprendente. L'art. 6, punto 3, menziona solo la «domanda riconvenzionale», senza alcun riferimento alla «compensazione». Orbene, queste due nozioni risultano, a priori, del tutto diverse: la prima mira ad un provvedimento di condanna distinto, mentre la seconda, dal punto di vista processuale, è generalmente considerata come una semplice eccezione. Tuttavia, la lettera dell'ordinanza di rinvio consente di capire i dubbi del giudice danese. Quest'ultimo osserva infatti che in danese non esistono parole diverse per designare, da un lato, la domanda riconvenzionale diretta ad una condanna distinta e, dall'altro, la domanda riconvenzionale ai fini della compensazione: la parola «modfordringer» è usata indifferentemente nei due casi ed è questo, per l'appunto, il tenore usato nella versione danese della Convenzione.
18 Le norme processuali danesi relative alla proposizione della domanda riconvenzionale, contenute nell'art. 249, n. 2, della «retsplejelov» (codice di procedura) possono sembrare poco familiari e aumentare la confusione nella mente dei giuristi di altri paesi. L'articolo suddetto recita:
«Il convenuto può proporre in corso di causa una domanda riconvenzionale "modkrav" (4) diretta al rigetto totale o parziale delle pretese dell'attore o diretta ad una condanna conforme alla domanda riconvenzionale o a una parte di questa se la domanda riconvenzionale può essere esaminata in base alle stesse norme di procedura che si applicano alla domanda dell'attore. Tuttavia può essere emesso un provvedimento di condanna distinto conformemente alla domanda riconvenzionale solo se i giudici danesi sono competenti a conoscere della domanda o se la domanda nasce dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda dell'attore».
In diritto francese, ad esempio, delle conclusioni «dirette al rigetto totale o parziale delle pretese dell'attore» sarebbero qualificate «conclusioni di risposta», mentre la denominazione «domanda riconvenzionale» è riservata alla seconda categoria di conclusioni, «dirette ad una condanna conforme alla domanda riconvenzionale o a una parte di questa».
19 Date queste difficoltà, compete a voi interpretare l'art. 6, punto 3, della Convenzione per stabilire se tale disposizione si applichi anche alla compensazione.
20 Il primo punto da risolvere è la scelta del metodo d'interpretazione: la detta disposizione dev'essere definita con riguardo al diritto nazionale (qualificazione «nazionale»; in tal caso il giudice danese ammetterà la propria competenza in materia di compensazione), oppure alla luce della sola Convenzione (qualificazione «autonoma»? La Convenzione tace su questo punto, e voi avete già fatto ricorso ad entrambe le qualificazioni (5). Voi rilevate però che «(...) la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della Convenzione, in modo tale tuttavia da garantire la piena efficacia di quest'ultima nella prospettiva delle realizzazioni volute dall'art. 220 del Trattato» (6), pur privilegiando in misura molto più ampia l'interpretazione «autonoma».
21 Il criterio per la scelta di un'interpretazione «autonoma» è esposto, in termini generali, nella vostra sentenza Shearson Lehman Hutton Inc. (7): «(...) è opportuno ricordare il principio, consacrato dalla giurisprudenza (v., in particolare, sentenza 21 giugno 1978, causa 150/77, Bertrand, Racc. pag. 1431, punti da 14 a 16 e 19 della motivazione; sentenza 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte, Racc. pag. I-3967, punto 10 della motivazione), secondo cui, per garantire un'applicazione uniforme della Convenzione in tutti gli Stati contraenti, le nozioni da essa impiegate, che possono assumere significati diversi da un ordinamento all'altro degli Stati contraenti, vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità della Convenzione».
22 Più precisamente, voi considerate che «(...) differenze terminologiche fra le versioni linguistiche della Convenzione» - come quelle riscontrate nel caso di specie - giustificano la scelta di una qualificazione «autonoma» delle norme della Convenzione allo scopo di «garantire nei limiti del possibile l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e per gli interessati (...)» (8). Questa è quindi la strada che seguirò.
23 Poiché, come ho detto (9), la Convenzione non definisce la «domanda riconvenzionale» né tampoco la «compensazione» - di cui non v'è menzione in nessuna disposizione -, è necessario accertare il significato di tali termini per stabilire se essi si distinguono fra loro. Pertanto, li esaminerò uno alla volta.
a) La nozione di domanda riconvenzionale
24 La Relazione Jenard (10) tace anch'essa sul punto. Vi si rileva però che il testo dell'art. 6, punto 3, è ispirato al progetto del Code judiciaire belga (11). E' quindi opportuno rifarsi a tale testo.
25 L'art. 15 del progetto del Code judiciaire belga (12) definisce la domanda riconvenzionale come «(...) la domanda incidentale proposta dal convenuto e che mira alla pronuncia di una condanna nei confronti dell'attore (13).
L'autore del progetto così illustra questa norma:
«Questa disposizione rispecchia la concezione che la Corte di cassazione francese aveva proposto al Governo nel suo progetto di Codice di procedura civile nel 1806: quella di una controdomanda (14) ammissibile in tutti i casi in cui non è vietata dalla legge. Del resto, essa concorda con la dottrina e con la giurisprudenza che, in mancanza di definizione della domanda riconvenzionale nel Codice, ne hanno isolato gli elementi fondamentali che si possono così riassumere: 1_ la domanda riconvenzionale è incidentale, ossia si inserisce in un processo in corso anche se avrebbe potuto dar luogo ad un processo autonomo e distinto; 2_ essa va oltre la richiesta di rigetto della domanda attorea e di vittoria di spese: il convenuto, facendosi attore a sua volta, mira ad ottenere un provvedimento di condanna nei confronti dell'attore. Ad esempio, la Corte di cassazione, in una sentenza del 4 novembre 1949, attribuisce natura riconvenzionale, e non quella di semplice eccezione, ad una domanda "diretta al risarcimento di un danno indipendente dalla prestazione sulla quale era basata l'azione dell'attore". Tale domanda dev'essere senza dubbio proposta nel corso del processo principale, il che è sensato e implica che le parti siano le stesse. Tuttavia, il suo corso e la sua sorte sono indipendenti dalla domanda attorea; la rinuncia dell'attore agli atti non estingue la domanda riconvenzionale (15)».
26 A questo punto risulta quindi che la domanda riconvenzionale possiede i tratti caratteristici seguenti:
- si tratta di una domanda nuova, presentata in corso di causa dal convenuto, che diventa a sua volta attore,
- essa si riferisce ad un diritto di qualsiasi natura,
- e mira ad un provvedimento di condanna distinto, non limitato al rigetto delle pretese dell'attore.
b) La nozione di compensazione
27 Come si è detto, nessun riferimento alla «compensazione» figura nella Relazione Jenard e nel progetto del Code judiciaire belga che l'ha ispirata. Il motivo è semplice: si tratta di una nozione non già di diritto processuale, ma di diritto civile, e più precisamente di diritto delle obbligazioni.
28 I diritti nazionali di tutti gli Stati firmatari della Convenzione conoscono tale meccanismo. Si possono citare alcuni esempi:
- In diritto belga, gli articoli seguenti del Code civil:
Art. 1289: «Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, si verifica fra di esse una compensazione che estingue i due debiti nel modo e nei casi qui di seguito indicati».
Art. 1290: «La compensazione si verifica di diritto in virtù della sola legge, anche senza saputa dei debitori; i due debiti si estinguono reciprocamente, nel momento in cui si trovano a coesistere per le quantità corrispondenti».
Art. 1291: «La compensazione si verifica solo fra due debiti aventi entrambi ad oggetto una somma di denaro, o una certa quantità di cose fungibili dello stesso genere, e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
(...)».
- In diritto francese gli artt. 1289-1291 del Code civil sono redatti esattamente negli stessi termini.
- In diritto tedesco la compensazione, che richiede sempre una dichiarazione di volontà di uno dei due creditori nei confronti dell'altro, è disciplinata dagli artt. 387-396 del Codice civile tedesco. L'art. 387 la subordina al sussistere dei seguenti presupposti: similarità dell'oggetto dei crediti (per lo più si tratta di debiti di una somma di denaro); esigibilità («Faelligkeit») del credito vantato da colui che prende l'iniziativa di fare la dichiarazione di compensazione («Gegenforderung» o «Aktivforderung»).
29 In generale, si può considerare che la compensazione si configura come un modo di estinzione contemporanea di due distinte obbligazioni (generalmente pecuniarie) che esistono allo stesso tempo fra due persone reciprocamente debitrici, fino alla concorrenza del debito meno elevato.
30 Come si può vedere attraverso i pochi esempi sopra citati, la nozione di «compensazione» esiste nei vari diritti nazionali, ma può ricomprendere realtà differenti quanto alle modalità di applicazione e di procedura e quanto ai suoi effetti (del resto, l'esempio del diritto danese lo illustra perfettamente).
31 Globalmente, si possono distinguere fra loro tre «famiglie» di diritti nazionali per quanto riguarda questa nozione:
- i diritti che adottano una concezione basata sulla compensazione legale (diritti belga, francese, italiano e portoghese). Per essi la compensazione avviene ipso iure col sussistere di vari presupposti: reciprocità, fungibilità, esigibilità e liquidità dei debiti. Se manca uno dei presupposti della compensazione legale, la compensazione può ugualmente avvenire se le parti si sono accordate o l'hanno prevista (compensazione volontaria), oppure ope indicis (compensazione giudiziale);
- i diritti che conoscono la compensazione per dichiarazione di una delle parti interessate (diritti danese, finlandese, norvegese, olandese, svedese e tedesco). Secondo questi diritti, la compensazione dei debiti è effettuata mediante una dichiarazione di volontà di uno dei debitori nei confronti dell'altro, sempreché sussistano (con quale lieve variante fra i diritti considerati) i seguenti presupposti: reciprocità della liquidità prescritto in materia di compensazione «legale»);
- i diritti che prevedono una compensazione disposta dal giudice (diritti inglese, irlandese e scozzese). In essi, oltre a tale forma di compensazione vera e propria (estinzione dei debiti reciproci fino alla concorrenza dello stesso valore), vige anche il principio secondo cui il convenuto può differire, in tutto o in parte, il pagamento del suo debito fino a che il suo credito abbia costituito oggetto di una decisione giurisdizionale.
32 Dal punto di vista processuale, l'ambiguità è dovuta al fatto che, a seconda della «famiglia» di diritti - o addirittura all'interno di ciascuna di esse - la compensazione può essere considerata come una semplice eccezione o come una domanda riconvenzionale.
Questo punto è già stato esaminato dall'avvocato generale Capotorti nelle sue conclusioni per la causa Meeth (16):
«Sul piano del processo, tuttavia, possono verificarsi due situazioni: che la parte convenuta faccia valere il suo credito verso l'attore a semplice titolo di eccezione, o che essa proponga una domanda riconvenzionale. La differenza sta in questo, che l'eccezione mira soltanto ad ottenere il rigetto della domanda dell'attore, mentre l'azione riconvenzionale tende al riconoscimento di un diritto del convenuto e quindi alla condanna dell'attore. Nel caso della compensazione, il convenuto può servirsi dell'eccezione per giustificare il mancato pagamento del debito vantato dalla controparte; ma deve introdurre un'azione riconvenzionale se vuole che il proprio credito sia riconosciuto per intero e che la sentenza obblighi l'attore al pagamento (totale, se l'azione principale è dichiarata infondata; parziale se tale azione viene accolta ma la somma a cui ha diritto il convenuto sia superiore a quella spettante all'attore)» (17).
33 Parallelamente all'analisi della domanda riconvenzionale sopra effettuata, risulta quindi, quanto alla compensazione, che questa è caratterizzata dai seguenti punti essenziali:
- si può trattare, secondo i casi, o di un mezzo di difesa, opposto in via di semplice eccezione dal convenuto per giustificare l'inadempimento della propria obbligazione dedotta dall'attore, nell'ambito dello stesso processo da questo instaurato, o di un'azione riconvenzionale proposta dal convenuto e diretta ad un provvedimento di condanna distinto nei confronti dell'attore,
- vertente su un'obbligazione, per lo più di natura pecuniaria,
- e diretto o al rigetto totale o parziale della domanda dell'attore (quando si tratta di un'eccezione), o ad un provvedimento di condanna distinto (quando si tratta di una domanda riconvenzionale.
34 Si possono dedurre dall'esame delle due nozioni che sono al centro della domanda pregiudiziale del Vestre Landsret analogie tali da determinare, nella mente degli autori della Convenzione, un'equiparazione fra di esse? Come ho appena dimostrato, vi sono due tipi di compensazione: quella fatta valere nell'ambito di una domanda riconvenzionale e quella dedotta in via di eccezione. Per quanto riguarda la prima, è evidente che essa rientra fra le ipotesi contemplate dall'art. 6, punto 3, poiché nasce «dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale». E' invece dubbio se il secondo tipo di compensazione - al quale, a quanto sembra, fa riferimento il giudice di rinvio - rientri nel disposto dell'art. 6, punto 3.
35 Lo scopo perseguito con il criterio di competenza previsto dall'art. 6, punto 3, è chiaro. Consentendo la proposizione della domanda riconvenzionale davanti allo stesso giudice adito con la domanda principale, gli autori della Convenzione hanno voluto evitare procedimenti superflui e molteplici e permettere alle parti di ottenere una pronuncia dello stesso giudice e nel corso dello stesso processo su tutte le loro pretese reciproche. L'ammettere lo stesso criterio di competenza in materia di compensazione potrebbe forse consentire di raggiungere lo stesso scopo? Non lo credo, per i seguenti motivi.
36 Anzitutto, come si è visto, le norme nazionali relative alla compensazione variano da uno Stato all'altro e il nesso che deve sussistere fra la domanda principale e la domanda di compensazione può non essere identico allo stretto legame prescritto per le domande riconvenzionali dall'art. 6, punto 3, della Convenzione (mi soffermerò su questo nesso nell'ambito dell'esame della seconda questione). Ad esempio, come rileva il Regno Unito, l'applicazione della detta disposizione alla compensazione potrebbe comportare una notevole riduzione del numero delle ipotesi nelle quali la compensazione può validamente essere fatta valere nell'ambito di azioni contemplate dalla Convenzione e determinare quindi una molteplicità di azioni distinte in più di uno Stato . Verrebbe così frustrato uno degli scopi essenziali della Convenzione.
37 Ho già ricordato come l'art. 6, punto 3, della Convenzione sia ispirato al progetto del Code judiciaire belga, il quale si riferisce alla domanda riconvenzionale «che mira alla pronuncia di una condanna nei confronti dell'attore». La frase iniziale dell'art. 6, punto 3, che recita: «Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato», dev'essere letta nello stesso senso: questa disposizione della Convenzione si applica soltanto alla domanda mirante ad un provvedimento di condanna distinto. Orbene, una compensazione dedotta come eccezione mira solo al rigetto delle pretese attoree e non ad un provvedimento di condanna distinto.
38 Inoltre, ho sottolineato l'ambiguità del termine danese usato per designare una «domanda riconvenzionale» ai sensi dell'art. 6, punto 3, della Convenzione. Infatti, da questo termine («modfordringer») non si può desumere con precisione che esso designi una domanda proposta in via di eccezione o una domanda diretta ad ottenere un provvedimento di condanna distinto oppure entrambe (purtuttavia in danese esistono due espressioni diverse e una di esse avrebbe potuto essere riprodotta nell'art. 6, punto 3: si tratta delle parole «modkrav til kompensation» e «modkrav til selvstaendig dom», che potrebbero tradursi rispettivamente con «domanda di compensazione» e «provvedimento di condanna distinto»). Anche negli altri diritti nazionali esistono espressioni diverse per designare ciascuna delle due nozioni: così, in diritto francese: «demande à titre d'exception» e «demande reconventionnelle»; in diritto inglese: «set-off as a defence» e «counter-claim»; in diritto tedesco: «verteidigungsweise Geltendmachung einer Forderung» e «Widerklage»; in diritto italiano «eccezione di compensazione» e «domanda riconvenzionale». Orbene, contrariamente alla versione danese, nelle corrispondenti versioni linguistiche dell'art. 6, punto 3, della Convenzione sono per l'appunto riprodotte le espressioni «demande reconventionnelle», «counter-claim», «Widerklage» e «domanda riconvenzionale». Anche dal raffronto fra le versioni linguistiche pertinenti risulta quindi che la nozione di «domanda riconvenzionale» ai sensi della Convenzione è intesa nel senso di domanda diretta ad ottenere un provvedimento di condanna distinto.
39 Infine, e da un punto di vista più generale, ricordo che il criterio di competenza previsto dall'art. 6, punto 3, si configura come una deroga al principio enunciato nell'art. 2. Proponendo una domanda riconvenzionale, il convenuto originario diventa attore: orbene, mentre in via di principio l'attore deve esperire la sua azione dinanzi al giudice del domicilio del convenuto (attore originario nell'ipotesi qui prospettata), la disposizione suddetta gli consente di proporre l'azione dinanzi al giudice adito originariamente, vale a dire, per lo più, il giudice del proprio domicilio, ossia il giudice del domicilio dell'attore. L'art. 6, punto 3, rende così possibile il forum actoris. E' senz'altro vero che, come si è visto, questa disposizione è conforme ad uno scopo ben preciso della Convenzione. Tuttavia, l'art. 6, punto 3, deve conservare, secondo come, la sua natura derogatoria e quindi non dev'essere interpretato in senso troppo ampio. La soluzione contraria si risolverebbe, in definitiva, nel moltiplicare un criterio di competenza basato sul domicilio dell'attore (anche se riconvenzionale), a facilitare quindi il forum actoris, mentre l'intero sistema di competenza istituito dalla Convenzione attribuisce un posto preminente al domicilio del convenuto. Orbene, voi considerate che «(...) al di fuori dei casi espressamente contemplati, la Convenzione ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell'attore (v. sentenza 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punti 16 e 19 della motivazione)» (18).
40 Inoltre, avete già rilevato che è conforme allo scopo della Convenzione «l'evitare l'interpretazione estensiva e polivalente delle deroghe al criterio generale di competenza sancito dall'art. 2» (19), in una sentenza emessa a proposito dell'art. 5, il quale, come l'art. 6, tratta delle «competenze speciali». Anzi, considerate, più in generale, che le norme che prevedono competenze speciali (20) o competenze esclusive (21) devono essere interpretate restrittivamente. Per questo, voi avete enunciato il seguente principio:
«Solo come eccezione a questo principio (sancito dell'art. 2, primo comma) la Convenzione prevede i casi, enumerati tassativamente nelle sezioni da 2 a 6, Titolo II, nei quali il convenuto, domiciliato o stabilito sul territorio di uno Stato contraente, può, se si tratta di casi che ricadono sotto norme di competenza speciale, o deve, se si tratta di casi disciplinati da norme di competenza esclusiva o quando v'è proroga di competenza, essere citato in giudizio in un altro Stato contraente.
E' ovvio che norme sulla competenza che deroghino al principio generale sopra ricordato non possano essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (v. le succitate sentenze Bertrand, punto 17 della motivazione, e Handte, punto 14 della motivazione)» (22).
41 Analogamente, voi non potete quindi dare all'art. 6, punto 3, un'interpretazione estensiva che ricomprenda la nozione di «compensazione», in quanto essa può inglobare due nozioni distinte.
42 Per tutti questi motivi, giungo alla conclusione che l'art. 6, punto 3, dev'essere interpretato nel senso che esso si riferisce solo alla domanda proposta per ottenere un provvedimento di condanna distinto. Se la domanda viene presentata ai fini di una compensazione che determina il semplice rigetto della pretesa attorea la Convenzione non è applicabile. Non vi è pertanto motivo di limitare la ricevibilità e occorre far rinvio in tal caso alle norme del diritto nazionale per stabilire se tale mezzo difensivo possa essere dedotto. Peraltro, ciò è quanto la vostra giurisprudenza sottintende nel ritenere irrilevante il fatto «che la domanda di compensazione proposta dal convenuto è basata su un contratto o su una situazione di fatto diverse da quello o da quella su cui la domanda principale si basa. Questa circostanza, infatti, riguarda i casi in cui la domanda di compensazione è ricevibile e che dipendono dalle disposizioni legislative in vigore nello Stato del giudice adito» (23).
43 Passiamo ora ad esaminare la seconda questione.
Sulla seconda questione
44 Il giudice nazionale vi chiede di interpretare la nozione di connessione figurante nell'art. 6, punto 3, solo se «(...) l'art. 6, punto 3, comprende anche la domanda riconvenzionale» (24). Poiché ritengo che l'art. 6, punto 3, della Convenzione non si applichi alla compensazione fatta valere in via di eccezione, l'esame della seconda questione diviene ipso facto privo d'oggetto in tale ipotesi. Tuttavia la questione resta pertinente quando la compensazione è dedotta nell'ambito di una domanda riconvenzionale. Quindi, solo in considerazione di quest'ultima ipotesi presento le mie osservazioni sulla seconda questione.
45 Il rapporto di connessione prescritto dall'art. 6, punto 3, è precisato con l'espressione «(...) nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale (...)».
La Relazione Jenard così spiega questa formulazione:
«E' stato precisato che per fondare la competenza deve sussistere la connessione della domanda riconvenzionale con la domanda principale. Poiché la connessione non è ammessa in tutte le legislazioni, il testo, che si rifà al nuovo "code judiciaire" belga, dispone che la domanda riconvenzionale deve avere il suo titolo nel contratto ovvero nel fatto che serve da fondamento alla domanda originaria» (25).
46 Nella parte introduttiva di queste conclusioni ho detto che nell'art. 22, terzo comma, si fa riferimento in maniera più esplicita alla nozione di «connessione». Va però ricordato che il detto articolo, se figura tra le disposizioni della Convenzione relativa alla «competenza» (Titolo II), non riguarda, come l'art. 6, le «competenze speciali» (Sezione 2), ma fa parte delle disposizioni relative alla «litispendenza e (alla) connessione» (Sezione 8).
47 Pertanto, si deve rilevare subito che le due disposizioni trattano di situazioni processuali diverse.
48 La Relazione Jenard sottolinea nei seguenti termini lo scopo perseguito dall'art. 22 della Convenzione: si tratta di «evitare le sentenze contraddittorie, consentendo così la regolare amministrazione della giustizia nella Comunità». Tuttavia, le «sentenze» cui si allude sono quelle che possono essere emerse da due giudici di due diversi Stati contraenti, non già le sentenze pronunciate da un giudice di un solo Stato, ipotesi contemplata dall'art. 6, punto 3.
49 Di conseguenza, dalla lettera dell'art. 22, terzo comma, ispirato dal preciso intento di evitare i conflitti di sentenze fra Stati contraenti, non può desumersi alcun significato generale da attribuire alla nozione di «connessione» ai sensi della Convenzione. Peraltro, nella detta disposizione la connessione è intesa solo «ai sensi del presente articolo».
50 Tale è comunque l'interpretazione che avete adottato:
«L'art. 22 della Convenzione contempla l'ipotesi in cui cause connesse siano promosse dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti. Esso non attribuisce competenza; in particolare, esso non determina la competenza d'un giudice di uno Stato contraente a statuire su una domanda connessa a un'altra domanda dinanzi ad esso proposta a norma della Convenzione»,
e ne concludete
«(...) che l'art. 22 della Convenzione si applica solo quando azioni connesse siano esperite dinanzi ai giudici di due o più Stati contraenti» (26).
51 ??????
52 Alla luce delle considerazioni che precedono, vi suggerisco pertanto di risolvere le questioni nel modo seguente:
«- L'art. 6, punto 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto alle domande riconvenzionali dirette ad ottenere un provvedimento di condanna distinto, ad esclusione delle domande di compensazione proposte come semplici difese.
- La nozione di connessione ai sensi dell'art. 22, terzo comma, della detta Convenzione si applica solo quando delle domande connesse siano proposte dinanzi ai giudici di due o più Stati contraenti; essa si distingue dalla nozione di connessione ai sensi dell'art. 6, punto 3, che si riferisce soltanto alle domande riconvenzionali proposte dinanzi allo stesso giudice di uno Stato contraente».
(1) - GU 1975, L 204, pag. 28.
(2) - Versione coordinata delle quattro Convenzioni (GU 1990, C 189, pag. 2).
(3) - Punto 3 dell'ordinanza di rinvio. Il corsivo è mio.
(4) - Il termine «modkrav», qui tradotto con «domanda riconvenzionale», potrebbe essere tradotto anche con «controdomanda» per sottolineare la distinzione che va fatta tra le terminologie danese e francese.
(5) - V., ad esempio, per una qualificazione «nazionale» dell'espressione «luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita» ai sensi dell'art. 5, punto 1, la sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Industrie Tessili Italiana Como (Racc. pag. 1473); per un'interpretazione «autonoma» dell'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» - in materia di diffamazione a mezzo stampa - figurante nell'art. 5, punto 3, della Convenzione, la sentenza 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a. (Racc. pag. I-0000).
(6) - Sentenza Industrie Tessili Italiana Como, citata nella nota precedente, punto 11.
(7) - Sentenza 19 gennaio 1993, causa C-89/91 (Racc. pag. I-139, punto 13).
(8) - Sentenza 26 maggio 1981, causa 157/80, Rinkau (Racc. pag. 1391, punto 11).
(9) - Paragrafi 8 e 16 di queste conclusioni.
(10) - Relazione sulla Convenzione, detta «Relazione Jenard» (GU 1979, C 59, pag. 1).
(11) - Relazione Jenard, pag. 28.
(12) - Questo progetto di articolo è riprodotto nell'opera di Charles Van Reepinghen: «Rapport sur la réforme judiciaire», vol. II, Moniteur belge, 1964, pag. 6. Esso corrisponde all'attuale art. 14 del Code judiciarie belga.
(13) - A tenore dell'art. 13 dello stesso Codice, «La domanda incidentale consiste in qualsiasi domanda proposta nel corso del processo e che mira a modificare la domanda originaria o ad introdurre domande nuove fra le parti, oppure a far intervenire nella causa persone che non vi erano state chiamate». Nel progetto di Codice la stessa disposizione figura nell'art. 13, terzo comma (pag. 5 della Relazione del signor Charles Van Reepinghen, op. cit.).
(14) - Il corsivo è mio.
(15) - Relazione del signor Charles Van Reepinghen, op. cit., vol. I, pag. 33.
(16) - Sentenza 9 novembre 1979, causa 23/78 (Racc. pag. 2133).
(17) - Paragrafo 3 delle conclusioni (Racc. pagg. 2146 e 2147). Il corsivo è mio.
(18) - Sentenza Shearson Lehmann Hutton Inc., già citata, punto 17.
(19) - Sentenza 22 novembre 1978, causa 33/78, Somafer (Racc. pag. 2183, punto 7).
(20) - V., ad esempio, per quanto riguarda l'art. 14, secondo comma, della Convenzione, la citata sentenza Bertrand.
(21) - V., ad esempio, sull'art. 16, punto 1, sentenza 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders (Racc. pag. 2383).
(22) - Sentenza Shearson Lehman Hutton Inc., già citata, punti 15 e 16.
(23) - Sentenza 7 marzo 1985, causa 48/84, Spitzley (Racc. pag. 787, punto 22). Il corsivo è mio.
(24) - Punto 5.2 dell'ordinanza di rinvio.
(25) - Pag. 28.
(26) - Sentenza 24 giugno 1981, causa 150/80, Elefanten Schuh (Racc. pag. 1671, punti 19 e 20).