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Documento 61991CJ0102
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 8 July 1992. # Doris Knoch v Bundesanstalt für Arbeit. # Reference for a preliminary ruling: Bundessozialgericht - Germany. # Social security - Unemployment benefit. # Case C-102/91.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 luglio 1992.
Doris Knoch contro Bundesanstalt für Arbeit.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht - Germania.
Previdenza sociale - Indennità di disoccupazione.
Causa C-102/91.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 luglio 1992.
Doris Knoch contro Bundesanstalt für Arbeit.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht - Germania.
Previdenza sociale - Indennità di disoccupazione.
Causa C-102/91.
Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-04341
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1992:303
SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DELL'8 LUGLIO 1992. - DORIS KNOCH CONTRO BUNDESANSTALT FUER ARBEIT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESSOZIALGERICHT - GERMANIA. - PREVIDENZA SOCIALE - INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE. - CAUSA C-102/91.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04341
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Lavoratore non frontaliero in disoccupazione completa che ha risieduto, durante il periodo dell' ultima occupazione, in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha lavorato ° Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato nel quale si lavora ° Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 71, n. 1, lett. b), punto ii)]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Lavoratore non frontaliero in disoccupazione completa che ha risieduto, durante il periodo dell' ultima occupazione, in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha lavorato ° Diritto a prestazioni erogate dallo Stato membro di residenza nonostante la precedente fruizione di prestazioni di disoccupazione nello Stato membro dell' ultima occupazione
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 71, n. 1, lett b), punto ii)]
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni ° Norme comunitarie anticumulo ° Applicazione alle prestazioni di disoccupazione
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 12, n. 1, 67 e 71, n. 1, lett. b), punto ii)]
4. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni ° Norme comunitarie anticumulo ° Prestazioni della stessa natura in materia di disoccupazione ° Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 12, n. 1)
5. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Normativa che subordina l' erogazione di prestazioni alla maturazione di periodi di contribuzione ° Somma dei periodi di contribuzione ° Computo da parte dello Stato membro di residenza dei periodi di contribuzione maturati nel regime al quale il disoccupato è stato assoggettato da ultimo ° Scomputo dal periodo durante il quale si è maturato il diritto a prestazioni dei periodi di disoccupazione indennizzati nell' altro Stato membro
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 12, n. 1, 67 e 71, lett. b), punto ii)]
6. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Attestato rilasciato dall' ente competente dello Stato membro alla cui normativa il lavoratore è stato assoggettato per ultimo ° Effetti vincolanti nei confronti delle autorità nazionali di un altro Stato membro ° Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 574/72, art. 84, n. 2)
7. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Lavoratore non frontaliero in disoccupazione completa che ha risieduto, durante il periodo dell' ultima occupazione, in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha lavorato ° Sospensione del diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza durante il periodo di fruizione delle prestazioni dello Stato dell' ultima occupazione ° Presupposti ° Scomputo dal periodo durante il quale si è maturato il diritto a prestazioni dei periodi di disoccupazione indennizzati nell' altro Stato membro
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 69 e 71, n. 1, lett. b), punto ii)]
1. La nozione di Stato membro nel quale risiede il lavoratore, di cui all' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71, si riferisce soltanto allo Stato nel quale il lavoratore, pur essendo occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale si trova anche il centro principale dei suoi interessi. L' aggiunta dell' espressione "o che ritorna in tale territorio" implica semplicemente che la nozione di residenza in uno Stato non esclude necessariamente un soggiorno non abituale in un altro Stato membro.
Ai fini dell' applicazione di questa disposizione, si deve tener conto della durata e della continuità della residenza prima del trasferimento dell' interessato, della durata e della finalità della sua assenza, della natura dell' occupazione accettata nell' altro Stato membro nonché dell' intenzione dell' interessato desumibile da tutte queste circostanze.
Spetta al giudice nazionale applicare questi criteri alla fattispecie concreta della quale deve conoscere, tenendo conto di quanto segue:
° il fatto che un lavoratore abbia svolto per due anni accademici un lavoro subordinato come lettore in un altro Stato membro nell' ambito di scambi universitari e che al termine di detto periodo si sia trovato disoccupato e che siano risultati vani i suoi tentativi di trovare un' occupazione in questo Stato non consente di ritenere che egli svolgesse un lavoro stabile;
° il criterio della durata dell' assenza non risponde ad una definizione precisa e non è esclusivo, poiché nessuna norma nel regolamento n. 1408/71 stabilisce una durata massima oltre la quale diviene inapplicabile l' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e
° il fatto che il lavoratore abbia fruito di prestazioni di disoccupazione ed abbia cercato lavoro nell' altro Stato membro non costituisce elemento determinante ai fini dell' individualizzazione del luogo di residenza ai sensi della menzionata disposizione.
2. Un lavoratore subordinato che non è lavoratore frontaliero, che si trova in disoccupazione completa e che durante la sua ultima occupazione risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente non perde il diritto alle prestazioni di disoccupazione di cui all' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71, in forza della normativa dello Stato nel quale risiede o nel quale fa ritorno, per il fatto di aver in precedenza percepito prestazioni di disoccupazione dall' ente dello Stato membro alla cui normativa era da ultimo assoggettato.
3. Il divieto di cumulo delle prestazioni sancito dall' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in forza del quale tale regolamento non può conferire né mantenere il diritto a fruire di più prestazioni della stessa natura che si ricollegano allo stesso periodo di assicurazione obbligatoria, è applicabile alle prestazioni di disoccupazione nell' ambito dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), come pure in quello dell' art. 67 dello stesso regolamento.
4. Prestazioni di disoccupazione vanno considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71 allorché sono destinate a sostituire una retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento di una persona, e qualora le differenze che sussistono tra queste prestazioni, in ispecie quelle relative alla base di calcolo ed ai presupposti di concessione, scaturiscano da differenze strutturali tra i regimi nazionali.
5. L' ente competente di uno Stato membro la cui normativa subordini l' acquisto e la durata di un diritto a prestazioni di disoccupazione alla maturazione di periodi di contribuzione deve, nei casi disciplinati dall' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii) e dall' art. 67 del regolamento n. 1408/71, conformemente all' art. 12, n. 1, prima frase, dello stesso regolamento, tener conto per il calcolo del diritto a prestazioni di disoccupazione dei periodi di contribuzione maturati nel regime al quale il disoccupato è stato assoggettato da ultimo. Esso deve tuttavia scomputare dal periodo maturato che conferisce il diritto a prestazioni di disoccupazione i giorni per i quali sono state percepite prestazioni in forza del detto regime.
6. L' attestato rilasciato in caso di disoccupazione, conformemente all' art. 84, n. 2, del regolamento n. 574/72, dall' ente competente dello Stato membro al cui regime è stato soggetto il lavoratore migrante durante l' ultima occupazione non costituisce prova incontrovertibile per l' ente di un altro Stato membro competente in materia di disoccupazione, né nei confronti dei giudici di questo stesso Stato, i quali restano pienamente liberi di verificare il contenuto di questo attestato.
7. Il beneficio di prestazioni erogate in forza della normativa dello Stato nel quale il disoccupato risiede o nel quale fa ritorno, non può venir sospeso, ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento n. 1408/71, se non in quanto siano pienamente soddisfatte le condizioni poste dall' art. 69 del regolamento anzidetto e se l' interessato riceve per questo fatto prestazioni nello Stato membro alla cui normativa è stato assoggettato da ultimo. In caso di sospensione, l' ente competente dello Stato membro nel quale il disoccupato risiede deve detrarre dalle prestazioni che eroga quelle già effettivamente percepite dall' interessato nello Stato membro al cui regime è stato soggetto da ultimo. Il periodo durante il quale il disoccupato ha effettivamente percepito indennità di disoccupazione nel regime di quest' ultimo Stato va scomputato dal periodo maturato per le prestazioni nel regime dello Stato di residenza.
Nel procedimento C-102/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundessozialgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Doris Knoch
e
Bundesanstalt fuer Arbeit,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2)
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo tedesco dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;
° per il governo francese dai signori P. Pouzoulet, vicedirettore della direzione diritti economici presso il ministero degli Affari esteri, e C. Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, assistita dal signor B. Schulte, del Max-Planck-Institut di Monaco, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo tedesco, del governo francese e della Commissione, rappresentata dai signori D. Gouloussis, consigliere giuridico, e B. Schulte, in qualità di agenti, all' udienza del 19 marzo 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 maggio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 21 febbraio 1991, pervenuta in cancelleria il successivo 28 marzo, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 12, n. 1, 67, 69, 71, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e dell' art. 84, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d' applicazione del menzionato regolamento n. 1408/71, nella versione codificata di cui al menzionato regolamento n. 2001/83 (GU L 230, pag. 86).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la signora Doris Knoch e il Bundesanstalt fuer Arbeit (in prosieguo: il "Bundesanstalt") in seguito al rifiuto di quest' ultimo di riconoscere alla signora Knoch un' indennità di disoccupazione.
3 La signora Knoch, cittadina tedesca, prestava attività lavorativa subordinata come lettrice di lingua e letteratura tedesca presso l' università di Bath, in Gran Bretagna, dal 1 ottobre 1982 al 30 giugno 1983 e dal 1 ottobre 1983 al 30 giugno 1984. Tale incarico le era stato affidato tramite il Deutsche Akademische Austauschdienst (in prosieguo: il "DAAD"). Durante il periodo di occupazione in Gran Bretagna, la signora Knoch era iscritta al locale regime previdenziale e versava contributi al sistema assicurativo inglese contro la disoccupazione. Contemporaneamente, il DAAD le versava un' indennità compensativa, che l' interessata riscuoteva anche durante le vacanze estive, dal 1 luglio al 30 settembre 1983 e dal 1 luglio al 30 settembre 1984.
4 In Bath, la signora Knoch aveva preso in locazione una casa, senza dichiarare alcun cambiamento di residenza al comune di Bruchsal, ove era registrata come residente presso i genitori. Durante le vacanze estive del 1983 e anche nel luglio 1984, essa dimorava a Bruchsal. All' inizio di agosto del 1984, lasciava Bruchsal e si trasferiva per tre mesi in Gran Bretagna al fine di cercarvi lavoro, ma invano. Nel novembre o nel dicembre 1984 faceva ritorno in Germania.
5 Al termine del suo incarico universitario, la signora Knoch si faceva registrare come disoccupata a Bath. Dall' inizio di luglio al 21 agosto 1984 percepiva un' indennità di disoccupazione. Allorquando rientrava a Bruchsal, il 19 dicembre 1984 si faceva registrare presso l' ufficio di collocamento di Kalsruhe e chiedeva di fruire dell' indennità di disoccupazione. Il Bundesanstalt respingeva la richiesta, in quanto non era stato maturato il periodo minimo di contribuzione e il diritto comunitario non consentiva di tener conto del periodo trascorso in Gran Bretagna.
6 Con sentenza 28 gennaio 1987 il Sozialgericht annullava questa decisione e condannava il Bundesanstalt a corrispondere alla signora Knoch, con decorrenza dal 19 dicembre 1984, l' indennità di disoccupazione alle condizioni stabilite dalla legge. Con sentenza 16 agosto 1988 il Landessozialgericht respingeva poi l' appello interposto del Bundesanstalt, rilevando al riguardo che le condizioni di tirocinio erano soddisfatte in quanto la signora Knoch aveva lavorato in Gran Bretagna. Il Bundesanstalt avrebbe dovuto tener conto di questo periodo lavorativo, in forza dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71.
7 Nel ricorso per cassazione (Revision), il Bundesanstalt deduce la violazione degli artt. 12 e 71 del regolamento n. 1408/71. Esso argomenta che l' art. 71, n. 1, lett. b) conferisce al lavoratore dipendente, non frontaliero, la possibilità di fruire delle prestazioni di disoccupazione vuoi nello Stato dell' ultima occupazione vuoi nello Stato di residenza. Il divieto di cumulo delle prestazioni contemplato all' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71 avrebbe la conseguenza di precludere alla signora Knoch ogni diritto alle prestazioni di disoccupazione in quanto essa ha fruito di prestazioni di disoccupazione in forza della normativa inglese. La signora Knoch avrebbe potuto rivendicare i suoi diritti solo in forza della normativa inglese, ai sensi dell' art. 69 del regolamento n. 1408/71. La signora Knoch invoca però l' art. 67 dello stesso regolamento, osservando che il Bundesanstalt deve tener conto dei periodi di contribuzione maturati dall' interessata come lavoratore subordinato nel regime inglese, equiparandoli ai periodi di contribuzione maturati nel regime tedesco.
8 Stando così le cose, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) Se un lavoratore subordinato in disoccupazione completa che, senza essere frontaliero, nel periodo della sua ultima occupazione abbia risieduto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente fruisca, a norma dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e dell' art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, di prestazioni secondo la normativa dello Stato membro nel cui territorio risiede o nel quale ritorna, anche qualora abbia precedentemente percepito prestazioni di disoccupazione dall' ente competente dello Stato membro.
2) a) Se, nell' ambito dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e dell' art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, trovi applicazione l' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, a norma del quale il detto regolamento non può conferire né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di contribuzione obbligatoria.
b) Quando prestazioni di disoccupazione siano da considerare della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
c) Se l' ente competente di uno Stato membro, la cui normativa subordini l' acquisizione e la durata del diritto alle prestazioni di disoccupazione al compimento di periodi di contribuzione, nelle ipotesi di cui l' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), ed all' art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e ai sensi dell' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71:
non debba tener conto, per l' acquisizione e la durata del diritto, dei periodi di contribuzione maturati da un lavoratore subordinato in forza della normativa di un altro Stato membro, in quanto tali periodi abbiano già dato luogo ad una prestazione della stessa natura da parte dell' altro Stato membro,
ovvero
se l' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 vada applicato, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, prendendo in considerazione, ai fini del calcolo del diritto acquisito successivamente, i periodi di contribuzione, senza tener conto del primo diritto, detraendo tuttavia dal periodo maturato in forza del diritto acquisito successivamente i giorni per i quali sono state percepite prestazioni in forza del diritto sorto precedentemente.
3) a) Se l' attestato, rilasciato in caso di disoccupazione dall' ente competente dello Stato membro alla cui normativa il lavoratore migrante è stato assoggettato da ultimo, ai sensi dell' art. 84, n. 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, sia vincolante per l' ente competente e per i giudici di un altro Stato membro in quanto l' attestato stesso rechi menzione del fatto che il lavoratore migrante non ha diritto a prestazioni a norma dell' art. 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71.
b) In forza dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase del regolamento stesso (CEE) n. 1408/71, in quali ipotesi il lavoratore disoccupato possa richiedere, conformemente all' art. 69 dello stesso regolamento, prestazioni secondo la normativa alla quale è stato assoggettato da ultimo, con conseguente sospensione temporanea delle prestazioni secondo la normativa dello Stato in cui risiede.
c) Se il fatto che le prestazioni erogate al lavoratore disoccupato in forza della normativa dello Stato membro di sua residenza o nel quale fa ritorno, ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase del regolamento (CEE) n. 1408/71, siano sospese per il periodo durante il quale l' interessato ha diritto a prestazioni erogate in forza della normativa alla quale è stato assoggettato da ultimo, significhi solo che il disoccupato non percepisce durante questo periodo le prestazioni erogate dall' ente competente dello Stato di residenza, potendo però fruirne successivamente per la durata completa, ovvero se la sospensione della prestazione comporti altresì che la durata del relativo diritto viene diminuita dei giorni di sospensione".
9 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Osservazioni generali
10 Per risolvere le dette questioni, è d' uopo ricordare anzitutto alcuni fondamenti della giurisprudenza sulle disposizioni del regolamento n. 1408/71 in materia di disoccupazione.
11 L' art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 impone agli Stati membri la cui normativa subordina l' acquisto, la conservazione o il ricupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione alla maturazione di periodi di contribuzione, l' obbligo di tener conto, nei limiti del necessario, dei periodi di contribuzione o lavorativi maturati come lavoratore subordinato nel regime di qualsiasi altro Stato membro, equiparandoli ai periodi di contribuzione maturati nel regime nazionale vigente, a condizione tuttavia che i periodi lavorativi avessero potuto essere considerati periodi di contribuzione, ove fossero stati maturati in forza di questa normativa.
12 Tuttavia l' art. 67, n. 3, stabilisce che tale obbligo vale solo per lo Stato membro nel cui regime l' interessato ha maturato da ultimo periodi di contribuzione secondo le disposizioni della normativa in forza della quale le prestazioni vengono richieste, salvo nei casi contemplati dall' art. 71, n. 1, lett. a), punto ii) e lett. b), punto ii).
13 L' art. 71 del regolamento n. 1408/71 detta specifiche disposizioni a favore dei lavoratori subordinati disoccupati che, nel corso della loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato nel quale lavoravano.
14 Come ricorda la sentenza 22 settembre 1988, causa 236/87, Bergemann (Racc. pag. 5121, punto 18 della motivazione), queste disposizioni mirano, secondo il nono 'considerando' del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, a garantire al lavoratore migrante il beneficio delle prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli per la ricerca di un nuovo lavoro.
15 Il n. 1, lett. b), punto ii) dell' art. 71 del regolamento n. 1408/71 recita:
"Un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall' istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima (...)".
16 Come la Corte ha già precisato nella sentenza 12 giugno 1986, causa 1/85, Miethe (Racc. pag. 1837), in forza di questa disposizione, i lavoratori in disoccupazione totale dispongono di un' opzione tra le prestazioni dello Stato in cui lavorano e quelle dello Stato in cui risiedono. Essi esercitano tale facoltà di opzione mettendosi a disposizione o degli uffici di collocamento dello Stato in cui hanno svolto l' ultimo lavoro oppure degli uffici di collocamento dello Stato di residenza [art. 71, n. 1, lett. b), punto ii)].
17 Il governo francese contesta l' interpretazione del Bundessozialgericht secondo la quale la signora Knoch soddisfa le condizioni dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), soprattutto nella parte in cui questo ritiene che l' interessata abbia continuato a risiedere in Germania durante il suo soggiorno in Gran Bretagna. A suo giudizio, la fattispecie su cui verte la causa principale mette in luce un certo numero di elementi dai quali si deve dedurre che la signora Knoch non dimorava stabilmente in Germania. Anzitutto, essa avrebbe soggiornato solo quattro mesi in Germania ed il centro dei suoi interessi non sarebbe situato esclusivamente in questo Stato membro, avendo essa cercato un lavoro in Gran Bretagna, In secondo luogo l' interpretazione secondo la quale, nella fattispecie, la Germania sarebbe lo Stato di residenza ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii) sarebbe inconciliabile con il diritto comunitario vigente in campo fiscale, specie con l' art. 7 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, n. 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59).
18 A questo proposito, è opportuno ricordare che la Corte, pur essendo incompetente, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato CEE, ad applicare le disposizioni di diritto comunitario a fattispecie concrete, può nondimeno fornire al giudice nazionale i criteri interpretativi necessari per consentirgli di risolvere la controversia.
19 Si deve ricordare che la Corte ha già fissato i criteri generali di applicazione delle disposizioni dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), nella sua sentenza 17 febbraio 1977, causa 76/76, Di Paolo (Racc. pag. 315).
20 Da tale sentenza discende, in primo luogo, che le norme in parola vanno interpretate restrittivamente, poiché derogano alla norma generale sancita dell' art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, secondo la quale un disoccupato può richiedere prestazioni di disoccupazione solo se ha maturato ultimamente periodi di contribuzione o lavorativi in base alla normativa in forza della quale le prestazioni sono richieste.
21 In secondo luogo, la Corte ha ritenuto, nella stessa sentenza, che la nozione di "Stato membro nel quale risiede" va limitata allo Stato nel quale il lavoratore, pur essendo occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale si trova anche il centro principale dei suoi interessi.
22 Tuttavia la Corte ha osservato, da un lato, che dal momento che un lavoratore ha un' occupazione stabile in uno Stato membro sussiste la presunzione che vi risieda e, dall' altro, che si deve considerare non solo la situazione familiare del lavoratore, ma anche i motivi che lo hanno indotto a trasferirsi e la natura del lavoro. La Corte ha constatato infine che l' aggiunta dell' espressione "o che ritorna in tale territorio" implica semplicemente che la nozione di residenza, come definita in precedenza, non esclude necessariamente un soggiorno non abituale in un altro Stato membro.
23 La Corte ne ha dedotto che, ai fini dell' applicazione dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), vanno considerate la durata e la continuità della residenza prima che l' interessato si sia trasferito, la durata e la finalità della sua assenza, la natura dell' occupazione accettata nell' altro Stato membro, nonché l' intenzione dell' interessato quale si può desumere da tutte queste circostanze.
24 Spetta al giudice nazionale applicare questi criteri alla fattispecie oggetto della controversia nella causa principale. Nell' ambito della funzione conferitale dall' art. 177 del Trattato, spetta alla Corte indicare al giudice nazionale le condizioni alle quali le circostanze di fatto menzionate nella questione pregiudiziale possono essere prese in considerazione per l' applicazione dei criteri definiti più sopra.
25 A questo proposito, il fatto che l' interessata abbia svolto durante due anni accademici un lavoro subordinato come lettrice in un altro Stato membro nell' ambito di scambi universitari, che al termine di detto periodo si sia trovata senza lavoro e che siano risultati vani i tentativi di trovare un' occupazione in questo Stato non consente di ritenere che essa svolgesse in tale Stato un lavoro stabile.
26 Quanto poi alla circostanza che il lavoratore ha prestato lavoro per 21 mesi nel territorio di un altro Stato membro, si deve ricordare, come ha già precisato la Corte nella sentenza 17 febbraio 1977, Di Paolo, già ricordata, che il criterio della durata dell' assenza non risponde ad una definizione precisa e non è esclusivo.
27 Non vi è infatti alcuna norma del regolamento n. 1408/71 che stabilisca un termine oltre il quale si disapplica automaticamente l' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), è automaticamente inapplicabile. Un' interpretazione in senso contrario sarebbe incompatibile con la finalità perseguita dalle norme del regolamento, che è quella di garantire al lavoratore le migliori possibilità di reinserimento.
28 Quanto, infine, al fatto che il lavoratore ha fruito di prestazioni di disoccupazione ed ha cercato lavoro nell' altro Stato membro, ciò non costituisce elemento determinante ai fini dell' individuazione del luogo di residenza, ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b, punto ii), in questo Stato. Questi elementi indicano al massimo che il lavoratore avrebbe eventualmente trasferito la sua residenza in questo Stato, se vi avesse trovato lavoro.
29 Quanto all' argomento relativo alla nozione di dimora abituale di cui all' art. 7 della direttiva 83/182, già ricordato, basti osservare che si tratta di una definizione specifica in materia fiscale, la cui interpretazione deve tenere conto dello scopo e della struttura della disciplina comunitaria considerata.
Sulla prima questione
30 Emerge dall' ordinanza di rinvio che, con la prima questione, il giudice nazionale vuol sapere se un lavoratore indipendente in disoccupazione completa conservi, in forza del regolamento n. 1408/71, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro nel quale risiede o nel quale fa ritorno, qualora in precedenza abbia percepito prestazioni di disoccupazione dall' ente previdenziale dello Stato membro competente.
31 Secondo il giudice a quo, il governo tedesco e la Commissione, la soluzione da dare a questo quesito è affermativa. Il governo francese ritiene per contro che l' art. 67 del regolamento n. 1408/71 non consenta di fruire di prestazioni successive. A questo proposito, esso richiama la regola dell' unicità della normativa applicabile, stabilita dall' art. 13, n. 1, e la norma generale anticumulo dell' art. 12 del regolamento n. 1408/71.
32 Come la Corte ha ricordato nella sentenza 29 giugno 1988, causa 58/87, Rebmann (Racc. pag. 3467), l' art. 71 contempla una deroga alla norma generale di collegamento dell' art. 13 del regolamento n. 1408/71, secondo la quale il lavoratore subordinato è soggetto al regime dello Stato nel cui territorio svolge un' attività subordinata.
33 Come si è rilevato nel precedente punto 14, scopo dell' art. 71 è quello di garantire al lavoratore migrante di fruire delle prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli per la ricerca di una nuova occupazione. Questa finalità non sarebbe conseguita se, per aver optato inizialmente per prestazioni nello Stato membro alla cui normativa era assoggettato da ultimo, l' interessato fosse privato del diritto alle prestazioni in forza del regime dello Stato membro nel quale risiede.
34 Inoltre, risulta dall' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, in virtù del quale il beneficio delle prestazioni viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell' art. 69, alle prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo, che non è escluso che il disoccupato possa rivendicare anzitutto le prestazioni dello Stato in cui è stato occupato da ultimo e poi quelle dello Stato nel quale risiede.
35 Di conseguenza si deve risolvere la prima questione dichiarando che un lavoratore subordinato che non è lavoratore frontaliero, che si trova in disoccupazione completa e che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro competente, non perde il diritto alle prestazioni di disoccupazione di cui all' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71, in forza della normativa dello Stato membro nel quale risiede o nel quale fa ritorno, per il fatto di avere in precedenza percepito prestazioni di disoccupazione dall' ente dello Stato membro alla cui normativa era da ultimo assoggettato.
Sulla seconda questione
36 La prima parte della seconda questione prospetta il quesito se l' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71 sia applicabile nell' ambito dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), nonché in quello dell' art. 67 dello stesso regolamento.
37 A questo proposito, si deve ricordare che l' art. 12, n. 1, prima frase, contempla un divieto di cumulo. Secondo l' art. 12, n. 1, seconda frase, tale divieto non è applicabile alle prestazioni di invalidità, vecchiaia, decesso e malattia professionale. Ne consegue che l' art. 12, n. 1, prima frase, è applicabile nell' ambito dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), nonché in quello dell' art. 67 dello stesso regolamento n. 1408/71.
38 Di conseguenza, si deve dichiarare che il divieto di cumulo di prestazioni sancito dall' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71 si applica nell' ambito dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), nonché in quello dell' art. 67 del regolamento n. 1408/71.
39 Con la seconda parte della seconda questione il giudice a quo chiede quali siano i criteri che consentono di ritenere che prestazioni di disoccupazione siano "prestazioni della stessa natura" ai sensi dell' art. 12, n. 1, prima frase.
40 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le prestazioni previdenziali debbono considerarsi della stessa natura, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche delle diverse normative nazionali, allorché il loro oggetto e la loro finalità, nonché la loro base di calcolo e i loro presupposti di concessione sono identici. Caratteristiche meramente formali non vanno per contro considerate elementi pertinenti ai fini della classificazione delle prestazioni.
41 Emerge dal fascicolo che il giudice di rinvio desidera chiarimenti circa la condizione dell' identità di base di calcolo e di presupposti di concessione allorché tra due prestazioni vi sono differenze dovute alla durata ed all' importo nonché al periodo minimo di contribuzione prescritto.
42 A questo proposito si deve osservare che, tenuto conto delle numerose differenze tra i regimi nazionali di previdenza sociale, la prescrizione di una perfetta corrispondenza tra le basi di calcolo e i presupposti di concessione implicherebbe che l' applicazione del divieto di cumulo di cui all' art. 12 risulterebbe notevolmente attenuata. Un effetto di questo genere sarebbe in contrasto con la finalità del divieto in parola, che è quella di evitare cumuli non giustificati di prestazioni previdenziali.
43 Come emerge dalla sentenza 5 luglio 1983, causa 171/82, Valentini (Racc. pag. 2157) il fatto che la base di calcolo e i presupposti di concessione delle prestazioni di disoccupazione non siano identici non fa ostacolo all' applicazione dell' art. 12, n. 1, nei limiti in cui tali differenze siano dovute a caratteristiche specifiche dei vari regimi nazionali. Di conseguenza, l' esame delle caratteristiche specifiche va effettuato nell' ambito del regime complessivo di previdenza sociale vigente in uno Stato membro.
44 Ne consegue che le prestazioni di disoccupazione vanno considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71 ove siano destinate a sostituire una retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento di una persona, e se le differenze che sussistono tra queste prestazioni, in ispecie quelle relative alla base di calcolo ed ai presupposti di concessione, scaturiscano da differenze strutturali tra i regimi nazionali.
45 Di conseguenza, la questione va risolta nel senso che prestazioni di disoccupazione vanno considerate prestazioni della stessa natura, ai sensi dell' art. 12, n. 1, prima frase del regolamento n. 1408/71, allorché sono destinate a sostituire una retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento di una persona, e se le differenze che sussistono tra queste prestazioni, in ispecie quelle relative alla base di calcolo ed ai presupposti di concessione, scaturiscano da differenze strutturali tra i regimi nazionali.
46 Infine, il giudice proponente vorrebbe sapere come l' ente competente di uno Stato membro la cui normativa subordini l' acquisto e la durata di un diritto alle prestazioni di disoccupazione alla maturazione di periodi di contribuzione debba, nei casi disciplinati dagli art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e 67 del regolamento n. 1408/71, applicare la norma anticumulo di cui all' art. 12, n. 1, dello stesso regolamento.
47 A questo proposito, il giudice a quo ha prospettato due possibilità. O l' ente competente non tiene conto, per l' acquisto e la durata del diritto a prestazioni, dei periodi di contribuzione maturati da un dipendente in forza della normativa di un altro Stato membro, qualora per effetto di tali prestazioni sia già stata erogata una prestazione della stessa natura in un altro Stato membro, oppure l' ente competente tiene conto, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione, dei periodi di contribuzione maturati nel regime al quale il disoccupato era assoggettato da ultimo. In quest' ultimo caso esso deve tuttavia scomputare dal periodo maturato per il diritto a prestazioni di disoccupazione i giorni per i quali sono state percepite prestazioni in forza del detto regime.
48 E' sufficiente rilevare che questo secondo metodo di calcolo comporta che il disoccupato non ha, oppure ha in minor misura, un obbligo di compiere un periodo minimo di contribuzione nello Stato membro di residenza, il che, conformemente alla finalità dell' art. 71, n. 1, lett. b), facilita la ricerca di un lavoro al suo ritorno.
49 Di conseguenza, si deve dichiarare che l' ente competente di uno Stato membro la cui normativa subordini l' acquisto e la durata di un diritto a prestazioni di disoccupazione alla maturazione di periodi di contribuzione deve, nei casi disciplinati dagli artt. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e 67 del regolamento n. 1408/71, conformemente all' art. 12, n. 1, prima frase, dello stesso regolamento, tener conto per il calcolo del diritto a prestazioni di disoccupazione dei periodi di contribuzione maturati nel regime al quale il disoccupato è stato assoggettato da ultimo. Esso deve tuttavia scomputare dal periodo maturato che conferisce il diritto a prestazioni di disoccupazione i giorni per i quali sono state percepite prestazioni in forza del detto regime.
Sulla terza questione
50 Con la prima parte della terza questione, il giudice a quo chiede se l' attestato contemplato all' art. 84, n. 2, del regolamento n. 574/72 sia vincolante per l' ente di un altro Stato membro e per i giudici di quest' ultimo Stato.
51 A questo proposito, si deve ricordare che l' attestato in parola è un modulo uniforme predisposto dalla commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti, di cui agli artt. 80 e 81 del regolamento n. 1408/71.
52 Come la Corte ha ricordato nella sentenza 14 maggio 1981, causa 98/80, Romano (Racc. pag. 1241) un organismo come la commissione amministrativa non può essere autorizzato dal Consiglio ad adottare atti aventi carattere normativo. Una decisione della commissione amministrativa, pur potendo risultare utile agli enti previdenziali che devono applicare il diritto comunitario in questo settore, non è tale da vincolare i detti enti a seguire determinati metodi o ad adottare determinate interpretazioni allorché procedono all' applicazione delle norme comunitarie.
53 Di conseguenza, l' ente competente dello Stato membro nel quale risiede l' interessato, o il giudice nazionale nell' ambito di un procedimento giudiziario, restano pienamente liberi di verificare il contenuto di questo attestato.
54 La questione dev' essere quindi risolta dichiarando che l' attestato rilasciato conformemente all' art. 84, n. 2, del regolamento n. 574/72 non costituisce prova incontrovertibile per l' ente di un altro Stato membro competente in materia di disoccupazione né nei confronti dei giudici di questo stesso Stato.
55 Con la seconda e la terza parte della terza questione, il giudice nazionale chiede lumi sugli effetti dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase,del regolamento n. 1408/71.
56 A norma di questa disposizione, la fruizione delle prestazioni in forza della normativa dello Stato di residenza è sospesa nel periodo durante il quale il disoccupato può rivendicare, ai sensi dell' art. 69, le prestazioni in forza della normativa alla quale è stato soggetto da ultimo.
57 Anzitutto, il giudice di rinvio si chiede se la sospensione operi solo allorché sussistono tutte le condizioni enunciate dall' art. 69 oppure se sia sufficiente che il lavoratore subordinato fosse in grado di soddisfare tali condizioni, pur non avendolo fatto.
58 Come la Corte ha ricordato nella sentenza 10 luglio 1975, causa 27/75, Bonaffini (Racc. pag. 971) l' art. 69 mira solo a garantire al lavoratore migrante la conservazione limitata e condizionata delle prestazioni di disoccupazione dello Stato competente, anche se si sposta in un altro Stato membro, talché il secondo Stato membro non può opporre la mera inosservanza delle condizioni enunciate da tale articolo per negare al lavoratore le prestazioni che gli spettano in forza della normativa nazionale di tale Stato.
59 Ne consegue che il beneficio delle prestazioni erogate in forza della normativa dello Stato nel quale il disoccupato risiede o fa ritorno non può venir sospeso, ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento n. 1408/71 se non in quanto siano effettivamente soddisfatte le condizioni poste dall' art. 69 del regolamento anzidetto e l' interessato riceva per questo fatto prestazioni nello Stato membro alla cui normativa è stato soggetto da ultimo.
60 Infine, il giudice nazionale chiede se una tale sospensione implichi soltanto che il disoccupato non percepisce, durante questo periodo, le prestazioni dello Stato membro nel quale risiede, ma può poi rivendicare tutte le prestazioni erogate dall' ente competente del detto Stato, o se la durata del diritto a prestazioni di disoccupazione sia inoltre ridotta dei giorni durante i quali il versamento è stato sospeso.
61 Al riguardo è sufficiente richiamare quanto ha osservato la Corte al precedente punto 48 in ordine all' applicazione dell' art. 12 del regolamento n. 1408/71 nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e 67 dello stesso regolamento.
62 Di conseguenza, si deve dichiarare che, in caso di sospensione, ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento n. 1408/71, delle prestazioni erogate in forza della normativa dello Stato nel quale il disoccupato risiede, l' ente competente di questo Stato membro deve detrarre dalle prestazioni che eroga quelle già effettivamente percepite dal disoccupato nello Stato membro al cui regime è stato soggetto da ultimo. Il periodo durante il quale il disoccupato ha effettivamente percepito indennità di disoccupazione nel regime di quest' ultimo Stato va scomputato dal periodo maturato per le prestazioni nel regime dello Stato di residenza.
Sulle spese
63 Le spese sostenute dal governo tedesco e da quello francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht, con ordinanza 21 febbraio 1991, dichiara:
1) Un lavoratore subordinato che non è lavoratore frontaliero, che si trova in disoccupazione completa e che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro competente, non perde il diritto alle prestazioni di disoccupazione di cui all' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, in forza della normativa dello Stato membro nel quale risiede o nel quale fa ritorno, per il fatto di avere in precedenza percepito prestazioni di disoccupazione dall' ente dello Stato membro alla cui normativa era da ultimo assoggettato.
2) Il divieto di cumulo di prestazioni sancito dall' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71 si applica nell' ambito dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), nonché in quello dell' art. 67 del regolamento n. 1408/71.
3) Prestazioni di disoccupazione vanno considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71 allorché sono destinate a sostituire una retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento di una persona, e qualora le differenze che sussistono tra queste prestazioni, in ispecie quelle relative alla base di calcolo ed ai presupposti di concessione, scaturiscano da differenze strutturali tra i regimi nazionali.
4) L' ente competente di uno Stato membro la cui normativa subordina l' acquisto e la durata di un diritto a prestazioni di disoccupazione alla maturazione di periodi di contribuzione deve, nei casi disciplinati dagli artt. 71, n. 1, lett. b, punto ii), e 67 del regolamento n. 1408/71, conformemente all' art. 12, n. 1, prima frase, dello stesso regolamento, tener conto per il calcolo del diritto a prestazioni di disoccupazione dei periodi di contribuzione maturati nel regime al quale il disoccupato è stato assoggettato da ultimo. Esso deve tuttavia scomputare dal periodo maturato che conferisce il diritto a prestazioni di disoccupazione i giorni per i quali sono state percepite prestazioni in forza del detto regime.
5) L' attestato rilasciato conformemente all' art. 84, n. 2, del regolamento n. 574/72 non costituisce prova incontrovertibile per l' ente di un altro Stato membro competente in materia di disoccupazione né nei confronti dei giudici di questo stesso Stato.
6) Il beneficio delle prestazioni erogate in forza della normativa dello Stato nel quale il disoccupato risiede o fa ritorno non può venir sospeso, ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento n. 1408/71 se non in quanto siano effettivamente soddisfatte le condizioni poste dall' art. 69 del regolamento anzidetto e l' interessato riceva per questo fatto prestazioni nello Stato membro alla cui normativa è stato soggetto da ultimo.
7) In caso di sospensione, ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento n. 1408/71, delle prestazioni erogate in forza della normativa dello Stato nel quale il disoccupato risiede, l' ente competente di questo Stato membro deve detrarre dalle prestazioni che eroga quelle già effettivamente percepite dal disoccupato nello Stato membro al cui regime è stato soggetto da ultimo. Il periodo durante il quale il disoccupato ha effettivamente percepito indennità di disoccupazione nel regime di quest' ultimo Stato va scomputato dal periodo maturato per le prestazioni nel regime dello Stato di residenza.