Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 61990CJ0334

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 1992.
Stato belga contro Marichal-Margrève SPRL.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Verviers - Belgio.
Importi compensativi monetari - Versamento - Presupposti - Alimenti composti per animali - Dichiarazione in dogana della composizione del prodotto.
Causa C-334/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-00101

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1992:15

61990J0334

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 16 GENNAIO 1992. - STATO BELGA CONTRO MARICHAL-MARGREVE SPRL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE VERVIERS - BELGIO. - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - PAGAMENTO - PRESUPPOSTI - ALIMENTI COMPOSTI PER ANIMALI - DICHIARAZIONE IN DOGANA DELLA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO. - CAUSA C-334/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00101


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Agricoltura - Importi compensativi monetari - Concessione - Alimenti composti delle sottovoci 23.07 B I a) 1 o 2, 23.07 B I b) 1 o 2, 23.07 B I c) 1 o 2 - Importazione in uno Stato membro a moneta deprezzata - Obbligo di dichiarare, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali, la composizione completa del prodotto - Possibilità di regolarizzazione a posteriori per evitare la perdita del diritto al versamento degli importi compensativi monetari - Insussistenza

((Regolamenti (CEE) della Commissione n. 495/79, art. 1, punto 1, n. 2901/81, n. 1071/82 e n. 1235/82, allegato I, parte 1, nota 9) ))

Massima


Le disposizioni del regolamento n. 495/79, relativo all' applicazione degli importi compensativi monetari per taluni alimenti composti a base di cereali, richiamate nella nota 9) a piè di pagina dell' allegato I, parte 1, dei regolamenti nn. 2901/81, 1071/82 e 1235/82, modificati, che fissano gli importi compensativi monetari nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione, vanno interpretate nel senso che l' operatore economico che ometta, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali relative all' importazione in uno Stato membro a moneta deprezzata di alimenti composti per animali delle sottovoci 23.07 B I a) 1 o 2, 23.07 B I b) 1 o 2 e 23.07 B I c) 1 o 2 della tariffa doganale comune, di dichiarare la composizione completa del prodotto, specificando il tenore in peso, per voce tariffaria, di ciascun prodotto non lattiero incorporato, perde ogni diritto al versamento di importi compensativi monetari e non può regolarizzare in un secondo tempo questa omissione.

In effetti, trattandosi, con riferimento ai prodotti in causa, di prodotti per i quali il versamento degli importi compensativi monetari è sottoposto a regole particolari, miranti a far cessare correnti commerciali fittizie, è particolarmente necessario operare un controllo efficace, il quale, dovendo riguardare l' esatta composizione dei prodotti, può essere utilmente realizzato soltanto al momento stesso del passaggio in dogana, poiché nessuna verifica successiva può permettere di accertare l' attendibilità delle dichiarazioni presentate.

Parti


Nel procedimento C-334/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de première instance di Verviers (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Stato belga

e

Marichal-Margrève SPRL,

domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1979, n. 495, relativo all' applicazione degli importi compensativi monetari per taluni alimenti composti a base di cereali (GU L 65, pag. 14),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora D. Louterman, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per lo Stato belga, dal ministro degli Affari economici, in veste di rappresentante dell' Office central des contingents et licences (OCCL), assistito dagli avvocati Benoît Cambier et Luc Cambier, del foro di Bruxelles,

- per la Commissione, dal sig. Patrick Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali dello Stato belga, della società Marichal-Margrève, rappresentata dall' avv. Alain Houart, del foro di Verviers, e della Commissione delle Comunità europee, presentate all' udienza del 22 ottobre 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 novembre 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 22 ottobre 1990, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre successivo, il Tribunal de première instance di Verviers ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1979, n. 495, relativo all' applicazione degli importi compensativi monetari per taluni alimenti composti a base di cereali (GU L 65, pag. 14).

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra lo Stato belga e la società Marichal-Margrève, circa taluni importi compensativi monetari (in prosieguo: gli "ICM") di cui si chiede il rimborso alla predetta società ed altri di cui essa pretende il versamento.

3 La società Marichal-Margrève (in prosieguo: la "società") ha importato in Belgio, dal 5 marzo 1982 al 17 maggio 1983, dei panelli di granturco, prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 1, (foraggi a base di cereali preparati per l' alimentazione animale, il cui tenore in peso d' amido o di fecola supera il 30% ed il cui tenore in peso di prodotti lattieri è inferiore al 10%) della tariffa doganale comune (in prosieguo: la "TDC").

4 Per le importazioni effettuate fra il 5 marzo 1982 e il 2 febbraio 1983, l' Office central des contingents et licences (CCL) del ministero degli Affari economici (in prosieguo: l' "Office") le ha pagato, dietro sua domanda, e in trentacinque versamenti, la somma di 311 192 BFR a titolo di ICM.

5 Da alcuni controlli amministrativi, effettuati dopo questi versamenti, è emerso che, contrariamente alle disposizioni della nota 9, a piè di pagina, figurante nell' allegato I, parte 1, ("Settore dei cereali"), dei regolamenti della Commissione che fissavano gli ICM applicabili, durante il periodo considerato, ai prodotti della sottovoce 23.07.B I, la società non aveva fornito, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali, la dichiarazione relativa alla composizione completa dei prodotti importati, nella quale avrebbe dovuto specificare il tenore in peso, per voce tariffaria, di ciascun prodotto lattiero incorporato (in prosieguo: la "dichiarazione della composizione"). L' Office ha, da un lato, invitato la società a rimborsare la somma sopra indicata, che, viste le circostanze, le sarebbe stata indebitamente versata, ed ha, dall' altro, rifiutato il pagamento degli ICM che essa chiedeva per le importazioni effettuate fra l' 8 febbraio e il 17 maggio 1983.

6 Sebbene la società avesse presentato una copia della domanda d' informazioni che era stata indirizzata dal suo fornitore francese alle autorità doganali francesi nell' intento di determinare la voce tariffaria del prodotto importato, e nella quale era dettagliatamente specificata la composizione del prodotto, l' Office ha mantenuto la sua richiesta di rimborso degli ICM, insistendo sul fatto che le informazioni richieste non erano state fornite all' atto stesso dell' espletamento delle formalità doganali, e che pertanto la società aveva perduto ogni diritto agli ICM, dato che non poteva regolarizzare "a posteriori" la sua domanda.

7 Visto il rifiuto della società di procedere al rimborso, nonostante diverse ingiunzioni, lo Stato belga, in rappresentanza dell' Office, si è rivolto al Tribunal de première instance di Verviers, chiedendo che la società venga condannata a rimborsare la somma reclamata. Da parte sua, la società ha proposto una domanda riconvenzionale in cui ha chiesto che lo Stato belga sia condannato a versarle un anticipo di 150 000 BFR sull' ammontare degli ICM che essa ritiene esserle dovuto per le importazioni effettuate tra l' 8 febbraio e il 17 maggio 1983.

8 Il Tribunal de première instance di Verviers, ritenendo che la soluzione della controversia fosse legata all' interpretazione della regolamentazione comunitaria in materia, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

"1) Se dalle norme del diritto comunitario, e in particolare dal regolamento (CEE) della Commissione delle Comunità europee 14 marzo 1979, n. 495, risulti che un operatore economico perde irremediabilmente ogni diritto agli ICM se, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' importazione in uno Stato membro a moneta deprezzata di alimenti composti compresi nelle sottovoci 23.07 B I a) 1 o 2, 23.07 B I b) 1 o 2, o 23.07 B I c) 1 o 2 della tariffa doganale comune, non ha adeguatamente compilato la dichiarazione doganale richiesta per la concessione degli ICM, omettendo le indicazioni prescritte dal citato regolamento (CEE) n. 495/79, vale a dire la composizione completa del prodotto, con specificazione del tenore in peso, per voce tariffaria, di ciascun prodotto non lattiero incorporato.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se le norme del diritto comunitario ammettano che detto operatore possa regolarizzare in un secondo tempo la sua situazione, fornendo alle autorità nazionali competenti le indicazioni prescritte per il calcolo e la concessione degli ICM in questione.

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

10 Con le due questioni sottoposte alla Corte, che richiedono, data la stretta connessione esistente tra loro, un esame congiunto, il giudice nazionale domanda, in sostanza, se il fatto di non dichiarare, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' importazione, la composizione completa dei prodotti delle sottovoci 23.07 B I a) 1 o 2, 23.07 B I b) 1 o 2 o 23.07 B I c) 1 o 2 della TDC, specificando il tenore in peso, per voce tariffaria, di ciascun prodotto non lattiero incorporato, privi definitivamente l' operatore economico dei suoi diritti agli ICM, o se, al contrario, siffatta omissione possa venir regolarizzata in un secondo tempo.

11 Lo Stato belga e la Commissione sostengono che l' operatore che ometta, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' importazione, di dichiarare la composizione completa del prodotto, specificando il tenore in peso, per voce tariffaria, di ciascun prodotto non lattiero incorporato, perde irrimediabilmente, cioè senza possibilità di regolarizzazione successiva, ogni diritto alla concessione degli ICM.

12 Essi precisano che la dichiarazione della composizione costituisce un elemento essenziale del sistema creato nel 1976 e rafforzato nel 1979 allo scopo di eliminare le correnti commerciali provocate artificialmente dalla concessione di ICM per gli alimenti a base di manioca e di farina di manioca. La dichiarazione equivarrebbe, secondo la Commissione, ad un impegno assunto dall' operatore economico sulla composizione del prodotto: il che, viste le probabilità di controllo durante il passaggio in dogana, scoraggerebbe eventuali frodi. Lo Stato belga e la Commissione sostengono inoltre che un controllo, dopo il passaggio in dogana, sarebbe molto difficile, se non impossibile, per cui una regolarizzazione "a posteriori" sarebbe, in questo caso, da escludersi. La dichiarazione della composizione costituirebbe una formalità essenziale del regime di concessione degli ICM per i prodotti in questione e l' inosservanza di questa formalità comporterebbe, come è risaputo dagli operatori economici, la perdita irrimediabile del diritto agli ICM.

13 Per risolvere le due questioni proposte, occorre, anzitutto, ricordare l' evoluzione subita dalla normativa comunitaria in materia di ICM applicabili ai prodotti di cui si tratta.

14 Prima del 1976, gli ICM accordati per i foraggi a base di cereali, preparati per l' alimentazione animale, della sottovoce 23.07 B I c), cioè a forte tenore di amido, erano determinati senza tener conto dei componenti dai quali era ottenuto l' amido ivi contenuto.

15 La differenza positiva esistente, all' epoca, tra gli ICM concessi per le preparazioni contenenti amido ottenuto da prodotti delle voci tariffarie 07.06 e 11.06 e, più tardi, della sottovoce 11.04 c) della TDC, vale a dire praticamente per le preparazioni a base di manioca e farina di manioca, da una parte, e gli ICM concessi per questi due componenti, che, in fatto, erano utilizzati in modo analogo, dall' altra, aveva creato correnti commerciali fittizie di preparazioni a base di manioca.

16 Volendo porre fine a queste correnti commerciali fittizie, sorte unicamente per consentire la percezione di ICM più elevati, la Commissione ha, col regolamento (CEE) 23 giugno 1976, n. 1497, relativo all' applicazione degli ICM "adesione" e degli ICM per taluni alimenti composti a base di cereali (GU L 167, pag. 27), applicato ai prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 1 o 2 della TDC, aventi un tenore in peso superiore a 50% di prodotti delle voci 07.06 e 11.06, gli stessi importi compensativi di quelli applicati ai prodotti della sottovoce 07.06 A. Per rendere queste disposizioni più efficaci, l' art. 2, n. 1, del regolamento ha disposto che l' operatore economico deve presentare alle autorità competenti una dichiarazione della composizione.

17 Le disposizioni del regolamento in parola sono state riprese in una nota a piè di pagina, figurante nell' allegato I, parte 1 ("Settore dei cereali"), dei regolamenti della Commissione che fissavano gli ICM e, in ultimo luogo, nella nota 5, a piè di pagina, dell' allegato I, parte 1, del regolamento (CEE) 19 maggio 1978, n. 1036 (GU L 133, pag. 1), modificato recentemente dal regolamento (CEE) 8 marzo 1979, n. 468 (GU L 61, pag. 1).

18 Poiché queste disposizioni si sono rivelate insufficienti per conseguire lo scopo previsto, la Commissione ha, col citato regolamento n. 495/79, modificato il testo della nota suddetta in modo da escludere dalla concessione degli ICM le preparazioni delle sottovoci 23.07 B I a) 1 e 2, 23.07 B I b) 1 e 2, 23.07 B I c) 1 e 2 della TDC, contenenti prodotti della voce 07.06 o della sottovoce 11.04. Secondo la motivazione del regolamento, l' efficacia del sistema doveva, come in precedenza, essere garantita dalla dichiarazione della composizione ad opera dell' operatore economico.

19 L' art. 1, punto 1, del regolamento recitava quindi nel secondo comma come segue:

"All' atto dell' espletamento delle formalità doganali

- (...)

- d' importazione, effettuate in uno Stato membro a moneta deprezzata,

- (...)

l' interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all' uopo prevista la composizione completa del prodotto specificando il tenore in peso per voce tariffaria di ciascun prodotto non lattiero incorporato".

20 Queste disposizioni sono state infine riprese, per il periodo considerato, dalla nota 9, a piè di pagina, dell' allegato I, parte 1, ("Settore dei cereali"), dei regolamenti (CEE) della Commissione 7 ottobre 1981, n. 2901 (GU L 288, pag. 1), 5 maggio 1982, n. 1071 (GU L 124, pag. 1) e 19 maggio 1982, n. 1235 (GU L 142, pag. 1), in seguito modificati, che hanno fissato gli ICM nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

21 Esse devono venir poste in relazione con quelle del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (GU L 138, pag. 1), modificato dal regolamento della Commissione 7 ottobre 1981, n. 2898 (GU L 287, pag. 1), il quale, da una parte, dispone, nell' art. 6, che "all' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' importazione, l' interessato è tenuto a fornire nel documento all' uopo prescritto tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell' importo compensativo monetario, e più particolarmente: (...) d) se necessario per il calcolo dell' importo compensativo monetario, la composizione dei prodotti", e, dall' altra, precisa, nell' art. 16, n. 1, che "l' importo compensativo monetario da concedere all' importazione è pagato soltanto su presentazione della dichiarazione d' importazione e, se del caso, dei relativi documenti allegati contenente le informazioni di cui all' articolo 6 e indicante che i prodotti sono stati importati (...)".

22 La Corte ha già affermato (v., soprattutto sentenza 9 novembre 1983, Germania / Commissione, causa 46/82, Racc. pag. 3549, punto 10 della motivazione) che il buon funzionamento del sistema degli ICM riposava su un controllo efficace delle operazioni di transito. La necessità di siffatto controllo è maggiore nei casi in cui, come in quello in esame, il pagamento degli ICM è sottoposto a regole particolari, miranti a far cessare correnti commerciali fittizie, create dalla concessione degli ICM stessi.

23 Nel sistema instaurato per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 1 o 2, dal regolamento n. 1497/76, e più tardi, per i prodotti delle sottovoci 23.07 B I a) 1 o 2, 23.07 B I b) 1 o 2, e 23.07 B I c) 1 o 2, dal regolamento n. 495/79, sopra citati, la dichiarazione della composizione è precisamente destinata, come risulta chiaramente dal preambolo di questi regolamenti, a permettere detto controllo.

24 La veracità della dichiarazione della composizione, le cui indicazioni sono necessarie per la determinazione dei diritti agli ICM, non può tuttavia essere efficacemente accertata che al momento del passaggio in dogana, poiché solo un controllo della composizione della merce effettuato in quel momento permette di verificarne l' esattezza. Un controllo successivo, infatti, non sarebbe in grado di garantire che la merce controllata sia quella stessa per cui gli ICM sono stati concessi, e non potrebbe di conseguenza garantire l' attendibilità della dichiarazione.

25 Ne risulta pertanto che la dichiarazione della composizione fatta all' ufficio doganale dello Stato d' importazione svolge un ruolo essenziale nel meccanismo di concessione degli ICM per i prodotti della sottovoce 23.07 B I, e non può essere presentata "a posteriori". L' omissione di una tale formalità non può essere considerata un semplice vizio di procedura, suscettibile di essere successivamente sanato.

26 Alla luce di quanto precede, si deve quindi dichiarare, con riferimento alle questioni pregiudiziali sottoposte a questa Corte, che le disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1979, n. 495, relativo all' applicazione degli importi compensativi monetari per taluni alimenti composti a base di cereali, richiamate nella nota 9 a piè di pagina dell' allegato I, parte 1, dei regolamenti (CEE) della Commissione 7 ottobre 1981, n. 2901, 5 maggio 1982, n. 1071, e 19 maggio 1982, n. 1235, modificati, vanno interpretate nel senso che l' operatore economico che ometta, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali relative all' importazione in uno Stato membro a moneta deprezzata di alimenti composti per animali delle sottovoci 23.07 B I a) 1 o 2, 23.07 B I b) 1 o 2, 23.07 B I c) 1 o 2 della tariffa doganale comune, di dichiarare la composizione completa del prodotto, specificando il tenore in peso, per voce tariffaria, di ciascun prodotto non lattiero incorporato, perde ogni diritto al versamento di importi compensativi monetari e non può regolarizzare in un secondo tempo questa omissione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de première instance di Verviers con sentenza 22 ottobre 1990, dichiara:

Le disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1979, n. 495, relativo all' applicazione degli importi compensativi monetari per taluni alimenti composti a base di cereali, richiamate nella nota 9 a piè di pagina dell' allegato I, parte 1, dei regolamenti (CEE) della Commissione 7 ottobre 1981, n. 2901, 5 maggio 1982, n. 1071, e 19 maggio 1982, n. 1235, modificati, vanno interpretate nel senso che l' operatore economico che ometta, all' atto dell' espletamenmto delle formalità doganali relative all' importazione in uno Stato membro a moneta deprezzata di alimenti composti per animali delle sottovoci 23.07 B I a) 1 o 2, 23.07 B I b) 1 o 2, 23.07 B I c) 1 o 2 della tariffa doganale comune, di dichiarare la composizione completa del prodotto, specificando il tenore in peso, per voce tariffaria, di ciascun prodotto non lattiero incorporato, perde ogni diritto al versamento di importi compensativi monetari e non può regolarizzare in un secondo tempo questa omissione.

In alto