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Documento 61990CJ0017
Judgment of the Court of 7 November 1991. # Pinaud Wieger Spedition GmbH v Bundesanstalt für den Güterfernverkehr. # Reference for a preliminary ruling: Bundesverwaltungsgericht - Germany. # Freedom to provide services - Cabotage. # Case C-17/90.
Sentenza della Corte del 7 novembre 1991.
Pinaud Wieger GmbH Spedition contro Bundesanstalt für den Güterfernverkehr.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.
Libera prestazione di servizi - Trasporti di cabotaggio.
Causa C-17/90.
Sentenza della Corte del 7 novembre 1991.
Pinaud Wieger GmbH Spedition contro Bundesanstalt für den Güterfernverkehr.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.
Libera prestazione di servizi - Trasporti di cabotaggio.
Causa C-17/90.
Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-05253
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1991:416
SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 NOVEMBRE 1991. - PINAUD WIEGER SPEDITION GMBH CONTRO BUNDESANSTALT FUER DEN GUETERFERNVERKEHR. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESVERWALTUNGSGERICHT - GERMANIA. - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRASPORTI NAZIONALI SU LUNGA DISTANZA. - CAUSA C-17/90.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05253
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Trasporti - Trasporti su strada - Libera prestazione dei servizi - Cabotaggio - Realizzazione subordinata all' intervento del Consiglio
(Trattato CEE, artt. 59-61 e 75)
Allo stato attuale del diritto comunitario, vale a dire prima dell' entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo al cabotaggio stradale, gli artt. 59 e 60 del Trattato non ostano a che sia vietato ad un' impresa avente sede in uno Stato membro di incaricare un vettore di un altro Stato membro di fornire per suo conto prestazioni di trasporto nazionale, alle tariffe generalmente vigenti nel primo Stato, con veicoli autorizzati nel secondo Stato al trasporto merci.
Nel procedimento C-17/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Pinaud Wieger GmbH Spedition
e
Bundesanstalt fuer den Gueterfernverkehr,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 59 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Pinaud Wieger Spedition, dagli avv.ti U. Wiemann e B. Eldering, del foro di Colonia,
- per la Bundesanstalt fuer den Gueterfernverkehr (ente federale per il traffico merci su lunga distanza), dall' avv. R. Wilke, del foro di Berlino,
- per il governo spagnolo, dai sigg. C. Bastarreche Saguees e A. Hierro Hernández-Mora, del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti,
- per la Commissione, dai sigg. R. Waegenbaur, consigliere giuridico, e R. Gosalbo Bono, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali presentate all' udienza del 21 marzo 1991 dalla Pinaud Wieger GmbH Spedition, rappresentata dall' avv. Gert Mejer, del foro di Colonia, dalla Bundesanstalt fuer den Gueterfernverkehr, rappresentata dall' avv. Hans-Joern Niemeyer, del foro di Stoccarda, dal governo spagnolo e dalla Commissione,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 9 novembre 1989, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 1990, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti stradali.
2 La detta questione è stata sollevata nel corso di una controversia tra l' impresa di autotrasporti Pinaud Wieger, ricorrente nella causa principale, la Bundesanstalt fuer den Gueterfernverkehr (ente federale per il trasporto merci su strada su lunga distanza), convenuta nella causa principale.
3 La Pinaud Wieger intendeva affidare alla Transvenlo, impresa di trasporti stabilita nei Paesi Bassi, il compito di effettuare trasporti di merci su lunga distanza all' interno del territorio tedesco. A tal fine, presentava domanda di autorizzazione all' ente suddetto. Quest' ultimo negava l' autorizzazione motivando che i trasporti nazionali di merci possono essere effettuati solo da imprese stabilite in Germania.
4 La Pinaud Wieger proponeva quindi ricorso giurisdizionale per far dichiarare il proprio diritto a rivolgersi alla Transvenlo per l' effettuazione di trasporti di merci all' interno della Germania, nonché a pattuire, nell' ambito del relativo contratto, remunerazioni inferiori alle tariffe fissate dalle autorità tedesche in conformità al Gueterkraftverkehersgesetz (legge sul trasporto merci su strada). A sostegno del proprio ricorso deduceva che le restrizioni previste dalla legge nazionale per quanto riguarda le prestazioni effettuate da parte di imprese di trasporto stabilite in altri Stati membri, in cui abbiano ottenuto un' autorizzazione ai fini del trasporto di merci, sono divenute invalide a causa dell' efficacia diretta dell' art. 59 del Trattato.
5 Il Bundesverwaltungsgericht, adito in ultimo grado, ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:
"Se, per effetto della perdurante carenza del Consiglio delle Comunità europee, che non ha sinora provveduto a garantire la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti internazionali ed a fissare le condizioni relative all' ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro, gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE debbano ritenersi direttamente efficaci, perlomeno nel senso che non possa vietarsi ad un' impresa con sede nella Repubblica federale di Germania di commissionare ad un' impresa di trasporti olandese l' effettuazione - per mezzo di veicoli autorizzati al trasporto merci nei Paesi Bassi - di servizi di trasporto nazionale di merci su lunga distanza nel territorio della Repubblica federale di Germania alle tariffe generali ivi vigenti".
6 Per una più ampia illustrazione della normativa vigente in materia, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Occorre anzitutto ricordare che, a norma dell' art. 61, n. 1, del Trattato, la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è disciplinata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti. Come la Corte ha precisato nella sentenza 22 maggio 1985, Parlamento / Consiglio, punto 62 della motivazione (causa 13/83, Racc. pag. 1513), l' attuazione dei principi riguardanti la libera prestazione dei servizi, sanciti in particolare dagli artt. 59 e 60 del Trattato CEE, deve avvenire, secondo il Trattato, attraverso l' instaurazione della politica comune dei trasporti.
8 Si deve rilevare in secondo luogo che, sebbene nella motivazione dell' ordinanza si faccia riferimento agli obblighi imposti al Consiglio dall' art. 75, n. 1, lett. a) e b), del Trattato, ed in particolare a quello di stabilire le norme comuni da applicare ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, e a quello di fissare le condizioni per l' ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro, il problema giuridico sul quale il giudice a quo deve pronunciarsi nell' ambito della controversia dinanzi ad esso pendente è se, e, in caso affermativo, a quali condizioni, un vettore non residente possa effettuare servizi di trasporto sul mercato nazionale di uno Stato membro.
9 Si deve inoltre precisare che la questione formulata dal giudice a quo riguarda solo l' ipotesi in cui il vettore non residente rispetti le tariffe vigenti nello Stato ospitante.
10 Per quanto riguarda, innanzitutto, il problema della "persistente carenza" del Consiglio, cui fa riferimento la questione pregiudiziale, occorre ricordare che la Corte, nella citata sentenza 22 maggio 1985, ha tra l' altro dichiarato che il Consiglio, in violazione del Trattato, aveva omesso di stabilire - nell' ambito della libera prestazione dei servizi nel settore ai sensi dell' art. 75, n. 1, lett. b), e n. 2, del Trattato - le condizioni per l' ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. Nella stessa sentenza, la Corte ha affermato che il Consiglio disponeva di un termine ragionevole per adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza comportava.
11 Data la complessità del settore del cabotaggio stradale, rilevanti difficoltà ostano ancora alla realizzazione della libera prestazione dei servizi in questo campo. Invero, tale libera prestazione dei servizi può essere ordinatamente realizzata solo nell' ambito di una politica comune dei trasporti che prenda in considerazione i problemi economici, sociali ed ecologici e garantisca la parità di condizioni nella concorrenza.
12 Di conseguenza, il Consiglio aveva il potere di dare inizio all' attuazione della liberalizzazione delle attività di cabotaggio stradale in modo graduale. Orbene, successivamente alla proposizione della questione pregiudiziale il Consiglio ha emanato, il 21 dicembre 1989, il regolamento (CEE) n. 4059, che fissa, a titolo transitorio, le condizioni per l' ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 390, pag. 3), entrato in vigore il 1 luglio 1990.
13 Occorre inoltre rilevare che, ai sensi dell' art. 9 del citato regolamento, il Consiglio si è impegnato ad adottare un regolamento che stabilisca il regime definitivo del cabotaggio stradale al massimo entro il 1 gennaio 1993.
14 Alla luce di quanto sopra e considerato che, come è precisato nell' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale deve statuire a norma del diritto vigente al momento della pronuncia della sentenza, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che allo stato attuale del diritto comunitario gli artt. 59 e 60 non ostano a che sia vietato ad un' impresa avente sede in uno Stato membro di incaricare un vettore di un altro Stato membro di fornire per suo conto prestazioni di trasporto nazionale, alle tariffe generalmente vigenti nel primo Stato, con veicoli autorizzati nel secondo Stato al trasporto merci.
Sulle spese
15 Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 9 novembre 1989, dichiara:
Allo stato attuale del diritto comunitario gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE non ostano a che sia vietato ad un' impresa avente sede in uno Stato membro di incaricare un vettore di un altro Stato membro di fornire per suo conto prestazioni di trasporto nazionale, alle tariffe generalmente vigenti nel primo Stato, con veicoli autorizzati nel secondo Stato al trasporto merci.