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Documento 61989CJ0356
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 20 June 1991. # Roger Stanton Newton v Chief Adjudication Officer. # Reference for a preliminary ruling: Social Security Commissioner - United Kingdom. # Social security for migrant workers - Scope ratione materiae of Regulation (EEC) Nº 1408/71 - Residence requirement. # Case C-356/89.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 giugno 1991.
Roger Stanton Newton contro Chief Adjudication Officer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Social Security Commissioner - Regno Unito.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Sfera d'applicazione ratione materiae del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Clausola di residenza.
Causa C-356/89.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 giugno 1991.
Roger Stanton Newton contro Chief Adjudication Officer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Social Security Commissioner - Regno Unito.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Sfera d'applicazione ratione materiae del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Clausola di residenza.
Causa C-356/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-03017
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1991:265
SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 20 GIUGNO 1991. - ROGER STANTON NEWTON CONTRO CHIEF ADJUDICATION OFFICER. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: SOCIAL SECURITY COMMISSIONER - REGNO UNITO. - PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - SFERA D'APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE DEL REGOLAMENTO N. 1408/71 - REQUISITO DELLA RESIDENZA. - CAUSA C-356/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03017
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disciplina comunitaria - Sfera d' applicazione ratione materiae - Assegno per incapacità motoria - Inclusione in quanto prestazione di invalidità nel caso di versamento ad una persona che sia stata soggetta in qualità di lavoratore alla legislazione dello Stato che concede l' assegno
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. b) ))
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Clausole di residenza - Rimozione - Soppressione del diritto ad una prestazione di invalidità a motivo della residenza dell' interessato in un altro Stato membro - Inammissibilità
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 4, n. 1, lett. b), e 10, n. 1))
1. Per quanto riguarda le persone che siano o che siano state soggette, in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, alla normativa di uno Stato membro, un assegno previsto dalla detta normativa del detto Stato membro, concesso, in base a criteri oggettivi, a persone affette da menomazioni fisiche che ne compromettano la capacità motoria e spettante agli interessati in forza di un diritto tutelato dalla legge, dev' essere equiparato ad una prestazione di invalidità ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
2. Qualora un assegno per minorati fisici costituisca una prestazione di invalidità ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, l' art. 10 dello stesso regolamento osta a che il godimento di detta prestazione venga revocato per il solo motivo che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l' ente debitore.
Nella causa C-356/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Social Security Commissioner nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Roger Stanton Newton
e
Chief Adjudication Officer,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 4 e 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. R.S. Newton, dalla sig.ra V. Chapman, solicitor, assistita dal sig. M. Rowland, barrister,
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R.M. Caudwell, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità d' agente, assistita dal sig. D. Pannick, barrister,
- per il governo belga, dal sig. R. Delizee, segretario di Stato per la Sanità pubblica e per la Politica in favore dei minorati, in qualità d' agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. R.S. Newton, del governo del Regno Unito e della Commissione, all' udienza del 16 gennaio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 marzo 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 23 ottobre 1989, pervenuta in cancelleria il 27 novembre successivo, il Social Security Commissioner ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 4 e 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il sig. Roger Stanton Newton ed il Chief Adjudication Officer a seguito del diniego di quest' ultimo di concedere ulteriormente al sig. Newton una prestazione per minorati denominata "assegno per incapacità motoria" ("mobility allowance"), prevista dalla normativa del Regno Unito.
3 Il sig. Newton, cittadino britannico, svolgeva attività lavorativa autonoma in Francia allorché, il 12 dicembre 1980, rimase vittima di un incidente stradale. A seguito di tale incidente, il sig. Newton soffre di tetraplegia completa.
4 Ritornato nel Regno Unito, il sig. Newton chiedeva, il 4 marzo 1981, la concessione dell' assegno per incapacità motoria.
5 Ai sensi dell' art. 37 A, primo comma, della legge in materia di previdenza sociale ("Social Security Act") del 1975 e dell' art. 2, primo comma, del regolamento sull' assegno per incapacità motoria ("Mobility Allowance Regulations") del 1975, l' assegno per incapacità motoria è concesso a tutti coloro che siano affetti da un' invalidità fisica comportante un' effettiva o virtuale incapacità di deambulazione, a condizione che l' interessato sia stato presente nel territorio della Gran Bretagna per un determinato periodo, sia ivi tuttora presente e vi risieda abitualmente. L' assegno per incapacità motoria consiste in una prestazione in denaro corrisposta settimanalmente, di importo fisso e determinato indipendentemente dalla situazione economica del beneficiario.
6 Il sig. Newton otteneva l' assegno per incapacità motoria. Il 4 aprile 1984 egli si trasferiva stabilmente in Francia. Successivamente veniva informato dall' Adjudication Officer che il diritto all' assegno per incapacità motoria era venuto meno in quanto non sussistevano più i requisiti della residenza e della presenza in Gran Bretagna, imposti dalla normativa nazionale.
7 Avverso tale decisione il sig. Newton proponeva ricorso. Dinanzi al Social Security Commissioner egli faceva valere, in particolare, che l' assegno per incapacità motoria costituisce una prestazione di invalidità ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b), del citato regolamento n. 1408/71, e che, ai sensi dell' art. 10, n. 1, del regolamento medesimo, egli non poteva essere privato del diritto a tale prestazione per il fatto di aver trasferito la propria residenza in Francia.
8 Il giudice nazionale ha deciso, pertanto, di sospendere il procedimento finché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"Se, nel caso di un lavoratore subordinato o autonomo che abbia acquisito, sulla base della sola legislazione vigente nel Regno Unito, il diritto all' assegno per incapacità motoria ai sensi dell' art. 37 A del 'Social Security Act' , ma non possa fruire di altra prestazione in base a detta legislazione,
a) l' assegno per incapacità motoria costituisca una prestazione rientrante nel campo di applicazione dell' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 senza esserne esclusa per effetto dell' art. 4, n. 4;
b) in caso di soluzione affermativa, se detto soggetto, pur risiedendo in un altro Stato membro, possa continuare a percepire l' assegno per incapacità motoria in virtù dell' art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
10 Occorre anzitutto ricordare che, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato CEE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto comunitario ad una fattispecie determinata e, di conseguenza, a qualificare disposizioni di diritto nazionale con riguardo a tali norme. La Corte può, tuttavia, fornire al giudice nazionale, basandosi sugli elementi del fascicolo, gli elementi d' interpretazione del diritto comunitario che possono essere utili ai fini della valutazione degli effetti delle disposizioni nazionali.
11 Il regolamento n. 1408/71 si applica, ai sensi del suo art. 4, n. 1, lett. b), a tutte le legislazioni relative ai settori di previdenza sociale riguardanti le prestazioni di invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno. Il detto articolo, dispone, invece, nel n. 4, che il regolamento medesimo non si applica all' assistenza sociale e medica.
12 Come la Corte ha più volte dichiarato, mentre può sembrare auspicabile, sul piano dell' attuazione della normativa comunitaria in materia di previdenza sociale, lo stabilire una netta distinzione fra i regimi legislativi che riguardano, rispettivamente, la previdenza e l' assistenza sociale, non si può escludere l' eventualità che, in ragione del campo d' applicazione soggettivo, degli scopi perseguiti e delle modalità d' attuazione, talune legislazioni nazionali possano rientrare al tempo stesso nell' una e nell' altra categoria (v., in particolare, sentenza 24 febbraio 1987, Giletti, punto 9 della motivazione, cause riunite 379/85, 380/85, 381/85 e 93/86, Racc. pag. 955).
13 Si deve rilevare al riguardo che una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale, anche se, in considerazione di talune sue caratteristiche, ha natura assistenziale, soprattutto per il fatto che la concessione della prestazione prevista prescinde dal compimento di periodi di attività lavorativa, di iscrizione o di contribuzione assicurativa, si avvicina tuttavia sotto altri aspetti al settore della previdenza sociale.
14 In considerazione dell' ampia definizione della cerchia dei beneficiari della prestazione de qua, una siffatta normativa assolve, in realtà, ad una duplice funzione. Da un lato, essa mira a garantire un reddito minimo ai minorati privi di qualsiasi copertura da parte del sistema di previdenza sociale. Dall' altro, costituisce un' integrazione del reddito per i beneficiari di prestazioni previdenziali affetti da un' infermità fisica che incida sulla capacità motoria.
15 Conseguentemente, nel caso di un lavoratore subordinato o autonomo che sia già coperto, in ragione di una precedente attività lavorativa, dal sistema previdenziale dello Stato membro in cui vige una siffatta normativa, da lui invocata, questa deve considerarsi compresa nel settore della previdenza sociale, ai sensi dell' art. 51 del Trattato e delle norme adottate per dargli applicazione, anche se può essere qualificata diversamente in relazione ad altre categorie di beneficiari.
16 In particolare, una normativa di uno Stato membro come quella oggetto della causa principale non può considerarsi rientrare nella sfera della previdenza sociale, ai sensi dell' art. 51 del Trattato e del regolamento n. 1408/71, con riguardo a persone che siano state soggette, in quanto lavoratori dipendenti o autonomi, esclusivamente alla normativa di altri Stati membri.
17 Infatti, qualora una siffatta normativa venisse considerata, con riguardo alle dette persone, come compresa nella sfera della previdenza sociale ai sensi dell' art. 51 del Trattato e del regolamento n. 1408/71, l' equilibrio del sistema istituito dalle normative nazionali, che costituiscono espressione dell' attenzione degli Stati membri nei confronti delle persone minorate residenti nei rispettivi territori nazionali, potrebbe risultare gravemente compromesso.
18 Orbene, il regolamento n. 1408/71 non ha istituito un regime comune di previdenza sociale, bensì stabilisce norme di coordinamento dei vari regimi previdenziali nazionali al fine di garantire la libera circolazione dei lavoratori. Conseguentemente, se, da un lato, le disposizioni contenute nel detto regolamento devono essere interpretate in modo da garantire il conseguimento di tale obiettivo, dall' altro, la loro interpretazione non può essere tale da sconvolgere il sistema istituito dalle normative nazionali del genere di cui trattasi nella causa principale.
19 Si deve pertanto risolvere la prima questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che, per quanto riguarda le persone che siano o siano state soggette, in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, alla normativa di uno Stato membro, un assegno previsto dalla detta normativa del detto Stato membro, concesso, in base a criteri oggettivi, a persone affette da menomazioni fisiche che ne compromettano la capacità motoria e spettante agli interessati in forza di un diritto tutelato dalla legge, dev' essere equiparato ad una prestazione di invalidità ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
Sulla seconda questione
20 L' art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, prevede che
"Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità (...) acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' istituzione debitrice".
21 Si deve rilevare che il regolamento n. 1408/71 non contiene alcuna norma che consenta la revoca del beneficio di prestazioni d' invalidità in denaro per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l' ente debitore.
22 Il governo del Regno Unito ha fatto valere che i requisiti di residenza ai quali la normativa nazionale subordina la corresponsione dell' assegno de quo costituiscono presupposti per l' acquisto del diritto all' assegno stesso che devono sussistere giornalmente per tutto il periodo per il quale la prestazione è richiesta. Orbene, la revoca delle clausole di residenza prevista dall' art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 non riguarda, ad avviso del detto governo, i requisiti di residenza imposti ai fini dell' acquisto del diritto ad una prestazione.
23 E' sufficiente ricordare, in proposito, che, come la Corte ha affermato nella citata sentenza 24 febbraio 1987, Giletti, l' art. 10 del regolamento n. 1408/71 osta a che tanto l' acquisto quanto la conservazione del diritto alle prestazioni contemplate dalla detta disposizione vengano negati per l' unico motivo che l' interessato non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l' ente debitore.
24 Conseguentemente, la seconda questione sollevata dal giudice a quo dev' essere risolta nel senso che, qualora un assegno per minorati costituisca una prestazione d' invalidità ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, l' art. 10 dello stesso regolamento osta a che il beneficio di detta prestazione venga revocato per il solo motivo che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale ha sede l' ente debitore.
Sulle spese
25 Le spese sostenute dai governi del Regno del Belgio e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta, quindi, statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Social Security Commissioner con ordinanza 23 ottobre 1989, dichiara:
1) Per quanto riguarda le persone che siano o siano state soggette, in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, alla normativa di uno Stato membro, un assegno previsto dalla detta normativa del detto Stato membro, concesso, in base a criteri oggettivi, a persone affette da menomazioni fisiche che ne compromettano la capacità motoria e spettante agli interessati in forza di un diritto tutelato dalla legge, dev' essere equiparato ad una prestazione di invalidità ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001.
2) Qualora un assegno per minorati costituisca una prestazione d' invalidità ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, l' art. 10 dello stesso regolamento osta a che il beneficio di detta prestazione venga revocato per il solo motivo che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale ha sede l' ente debitore.