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Documento 61987CJ0343

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 febbraio 1990.
Annibale Culin contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Annullamento di nomina.
Causa C-343/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-00225

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1990:49

61987J0343

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 7 FEBBRAIO 1990. - ANNIBALE CULIN CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - ANNULLAMENTO DI UNA NOMINA. - CAUSA 343/87.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00225


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Decisione recante rigetto del reclamo proposto da un candidato non promosso - Motivazione

( Statuto del personale, art . 90, § 2 )

2 . Dipendenti - Promozione - Esame comparativo dei meriti - Potere discrezionale dell' amministrazione - Limiti - Rispetto delle condizioni enunciate nell' avviso di posto vacante

( Statuto del personale, art . 45 )

3 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento dei danni - Annullamento dell' atto illegittimo impugnato - Riparazione adeguata del danno morale - Insussistenza - Danno distinto da quello che ha causato l' atto annullato

( Statuto del personale, art . 91 )

Massima


1 . Se l' autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi essa deve per contro motivare la decisione con cui respinge un reclamo proposto, ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto, da un candidato non promosso, giacché si ritiene che la motivazione di quest' ultima decisione coincida con la motivazione della decisione contro la quale era diretto il reclamo .

2 . Benché l' autorità che ha il potere di nomina disponga di una grande libertà di valutazione nel raffronto dei meriti e delle qualifiche dei candidati, libertà di cui può valersi con specifico riferimento al posto da assegnare, il suo potere deve essere esercitato entro i limiti che essa stessa si è imposta nell' avviso di posto vacante .

3 . L' annullamento di un atto dell' amministrazione impugnato da un dipendente costituisce di per sé un adeguato risarcimento di qualsiasi danno morale che costui possa aver subito .

Tuttavia l' annullamento delle decisioni con cui è stato nominato un altro dipendente ed è stata respinta la candidatura del ricorrente non può costituire, di per sé, un adeguato risarcimento del danno morale subito da quest' ultimo, se la decisione di rigetto del reclamo proposto dall' interessato conteneva un giudizio negativo inesatto sulle sue capacità, il quale, essendo in sé e per sé offensivo ed avendo ricevuto larga diffusione in seno all' istituzione, gli causa un danno morale certo, indipendentemente dal rigetto della sua candidatura .

Parti


Nella causa C-343/87,

A . Culin, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . Jean Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Yvette Hamilius, 11 Boulevard Royal,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, assistito dall' avv . Claude Verbraeken, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione recante nomina di un altro dipendente a un posto di capodivisione al quale il ricorrente era anch' egli candidato, della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente e della decisione con cui è stato espressamente respinto il reclamo del ricorrente contro gli atti suddetti,

LA CORTE ( quarta sezione ),

composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : J . Mischo

cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore

vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 15 giugno 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 settembre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 novembre 1987, il sig . Annibale Culin, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 24 novembre 1986, recante nomina del sig . Nicolas Argyris a un posto di capodivisione ( grado A3 ), della decisione di rigetto della sua candidatura al detto posto e della decisione 3 agosto 1987 con cui è stato espressamente respinto il reclamo da lui presentato a questo proposito . Il ricorso è inoltre diretto alla condanna della Commissione a pagare al sig . Culin un franco simbolico come risarcimento del danno morale e materiale che egli sostiene di aver subito a seguito delle dette decisioni .

2 Il sig . Culin, entrato in servizio presso la Commissione il 7 settembre 1959, lavora dal 1° ottobre 1984 nella divisione "Tessili, abbigliamento, cuoio, altre industrie manifatturiere" della direzione B della direzione generale "Concorrenza" ( in prosieguo : la "DG IV/B-2 ").

3 Il 26 settembre 1986 la Commissione pubblicava l' avviso di posto vacante COM/1607/86, relativo al posto di capo della divisione suddetta . Il sig . Culin, che allora sostituiva il capo della stessa, e altri diciassette dipendenti presentavano la loro candidatura al posto di cui trattasi .

4 Con parere 27 ottobre 1986 il Comitato consultivo per le nomine ai gradi A2 e A3 redigeva, conformemente alla proposta del dirigente della direzione generale "Concorrenza", l' elenco dei cinque candidati che avrebbero dovuto essere presi particolarmente in considerazione . Nell' elenco non figurava il nome del sig . Culin . Il 24 novembre 1986 la Commissione decideva di coprire il posto considerato nominando il sig . Argyris, che allora prestava servizio al di fuori della direzione generale IV .

5 Nella decisione della Commissione 20 luglio 1987, recante rigetto del reclamo nel frattempo proposto dal sig . Culin, si precisava, fra l' altro, che "l' APN ha tenuto conto (...) in particolare dell' interinato svolto dal ( sig . Culin ) dal 12 novembre 1985, ed è quest' ultimo elemento che non è stato giudicato soddisfacente . Pertanto la Commissione ha deciso, al termine del suddetto interinato, di coprire il posto mediante la nomina di un altro dipendente (...). Avendo così risposto all' argomento principale, la Commissione ritiene che gli altri argomenti presentati dal ( sig . Culin ) relativamente alla nomina del sig . Argyris non siano più pertinenti ".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e delle conclusioni, dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del regolamento della Corte .

7 Si deve rilevare in via preliminare, a proposito della domanda del ricorrente diretta all' annullamento della decisione recante espresso rigetto del suo reclamo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorso presentato dinanzi alla Corte ha l' effetto di sottoporre alla stessa l' atto arrecante pregiudizio impugnato col reclamo ( si veda, da ultimo, la sentenza 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker / Parlamento, Racc . pag . 0000 ). Si deve pertanto considerare che nella fattispecie il ricorso mira all' annullamento delle decisioni recanti nomina del sig . Argyris al posto controverso e rigetto della candidatura del ricorrente .

Sul mezzo relativo alla violazione dell' art . 45 dello statuto

8 Il ricorrente deduce la violazione dell' art . 45 dello statuto, a tenore del quale "la promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto ".

9 Il sig . Culin sostiene che il giudizio, sopra citato, formulato dalla Commissione nella risposta al reclamo e riguardante il modo in cui egli ha svolto l' interinato non corrisponde affatto ai giudizi espressi in proposito dai suoi superiori gerarchici e contenuti nel suo fascicolo personale .

10 A suo avviso, poiché la sua candidatura è stata respinta per il motivo indicato nella risposta al reclamo, nella fattispecie l' esame comparativo dei meriti dei candidati è stato viziato da un errore manifesto, che ha inficiato l' intero procedimento conclusosi con la nomina del sig . Argyris al posto controverso .

11 La Commissione, dal canto suo, qualifica "semplice malinteso" il riferimento al giudizio suddetto, contenuto nella risposta al reclamo del sig . Culin, la quale è di molto posteriore alla decisione impugnata e quindi non può comprometterne la validità . La convenuta avrebbe adottato il 24 maggio 1988, dopo la proposizione del ricorso in esame, un addendum alla risposta fornita al reclamo del ricorrente; questo atto rettificherebbe il citato giudizio e indicherebbe il vero motivo del rigetto della candidatura del sig . Culin, vale a dire che egli non possiederebbe "tutti i requisiti necessari per farlo figurare tra i candidati più idonei (...)".

12 Considerato quel che precede è opportuno accertare, prima di esaminare il mezzo d' annullamento relativo alla violazione dell' art . 45 dello statuto, quale sia la motivazione degli atti impugnati .

13 A questo proposito si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi; per contro essa deve motivare la decisione con cui respinge un reclamo proposto, ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto, da un candidato non promosso ( sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi / Consiglio, Racc . pag . 1099 ); la motivazione di quest' ultima decisione deve coincidere con la motivazione della decisione contro la quale era diretto il reclamo ( si vedano le sentenze 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli / Commissione, Racc . pag . 1971, e 13 aprile 1978, causa 75/77, Mollet / Commissione, Racc . pag . 897 ). Questa giurisprudenza si applica anche in casi come quello di specie .

14 Di conseguenza si dovrebbe considerare la motivazione fornita nella risposta al reclamo del sig . Culin come motivazione degli atti impugnati, giacché questi non menzionano le ragioni per le quali la candidatura del ricorrente non è stata accolta . Tuttavia la Commissione ha successivamente ritirato detta motivazione, qualificandola "malinteso", nel citato addendum alla risposta fornita al reclamo del sig . Culin .

15 Per quanto riguarda la motivazione rettificativa contenuta nell' addendum, essa non può essere presa in considerazione poiché è stata formulata dopo che è stato proposto il ricorso in esame .

16 Si deve pertanto constatare che gli atti impugnati sono privi di motivazione e quindi devono essere annullati .

Sul mezzo relativo alla violazione dell' avviso di posto vacante COM/1607/86

17 Il sig . Culin sostiene che fra i requisiti prescritti dal suddetto avviso di posto vacante per l' accesso al posto di cui trattasi figurava, nel punto 3 dello stesso, la "conoscenza di uno o più dei settori considerati ".

18 Orbene, il candidato prescelto non si sarebbe mai occupato di nessuno dei settori considerati e non conoscerebbe affatto i problemi ad essi relativi . Questo, peraltro, risulterebbe chiaramente dalla nota inviata il 28 ottobre 1986 dal dirigente della direzione generale "Concorrenza" all' amministrazione per il tramite di un membro della Commissione, nella quale lo scrivente esprimeva la sua preferenza per il candidato suddetto e considerava che "non questa o quella conoscenza specifica, ma le qualità di apertura mentale e di capacità di organizzazione devono essere considerate criteri determinanti nella selezione dei candidati ai fini della copertura del posto di cui trattasi ".

19 Secondo la giurisprudenza della Corte, benché l' autorità che ha il potere di nomina disponga di una grande libertà di valutazione nel raffronto dei meriti e delle qualifiche dei candidati, libertà di cui essa può valersi con specifico riferimento al posto da assegnare, il suo potere deve comunque essere esercitato entro i limiti ch' essa stessa si è imposta nell' avviso di posto vacante ( si veda la citata sentenza 30 ottobre 1974 ).

20 Nella fattispecie, fra i requisiti prescritti per l' accesso al posto da coprire figurava, nel punto 3 dell' avviso di posto vacante, la "conoscenza di uno o più dei settori considerati", i quali non potevano essere altro che i settori di competenza della divisione DG IV/B-2, vale a dire le intese e gli abusi di posizione dominante nel campo dei tessili, dell' abbigliamento, del cuoio e delle altre industrie manifatturiere .

21 Emerge però dal fascicolo che l' autorità che ha il potere di nomina ha considerato criterio determinante nella selezione dei candidati ai fini della copertura del posto considerato non quello prescritto dall' avviso di posto vacante, ma "(...) le qualità di apertura mentale e di capacità di organizzazione ".

22 In tal modo l' autorità che ha il potere di nomina , non avendo osservato le condizioni stabilite dall' avviso di posto vacante COM/1607/86, ha esorbitato dall' ambito legale che essa stessa si era tracciata con il suddetto avvviso .

23 Di conseguenza questo mezzo dev' essere accolto .

24 In base alle considerazioni che precedono si deve concludere che la decisione della Commissione 24 novembre 1986, recante nomina del sig . Argyris al posto di capo della divisione "Tessili, abbigliamento, cuoio, altre industrie manifatturiere" presso la direzione generale "Concorrenza", e la decisione della Commissione recante rigetto della candidatura del sig . Culin al posto suddetto vanno annullate, senza che occorra esaminare gli altri mezzi dedotti nell' atto introduttivo .

Sulla domanda di risarcimento dei danni

25 Il ricorrente chiede che la Commissione sia condannata a versargli "un franco come risarcimento del danno materiale e morale da lui subito ". Poiché il danno materiale che il sig . Culin avrebbe subito, anche ammesso che sia assodato, non può ragionevolmente corrispondere alla somma da lui chiesta, si deve considerare che la domanda suddetta mira al risarcimento del danno morale lamentato dal ricorrente .

26 Si deve rilevare a questo proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' annullamento di un atto dell' amministrazione impugnato da un dipendente costituisce di per sé un adeguato risarcimento di qualsiasi danno morale che il dipendente possa aver subito e la domanda di risarcimento è priva d' oggetto ( si vedano le sentenze 7 ottobre 1985, causa 128/84, Van der Stijl / Commissione, Racc . pag . 3281, e 9 luglio 1987, cause riunite 44, 77, 294 e 295/85, Hochbaum e Rawes / Commissione, Racc . pag . 3259 ).

27 Va però sottolineato che nella fattispecie la citata motivazione fornita nella risposta della Commissione al reclamo del sig . Culin conteneva un giudizio negativo sulle sue capacità direttive che è poi risultato inesatto . Tale giudizio, che era in sé e per sé offensivo ed aveva ricevuto una notevole diffusione nell' ambito della Commissione, ha causato al ricorrente un danno morale certo, indipendentemente dal rigetto della sua candidatura .

28 Questo danno morale subito dal sig . Culin non può considerarsi integralmente riparato dalla rettifica contenuta nell' addendum alla risposta al suo reclamo, pubblicato dalla Commissione e datato 24 maggio 1988 . Infatti non è certo che la pubblicazione dell' addendum abbia raggiunto tutte le persone che possono essere venute a conoscenza del menzionato giudizio offensivo, soprattutto se si considera che tale rettifica è stata effettuata oltre nove mesi e mezzo dopo la risposta al reclamo del ricorrente .

29 Si deve pertanto concludere che l' annullamento delle decisioni di nomina del sig . Argyris e di rigetto della candidatura del ricorrente non può costituire, di per sé, adeguato risarcimento del danno morale subito dal ricorrente . La Commissione dev' essere quindi condannata a versare al sig . Culin un franco simbolico come risarcimento del danno morale da lui subito .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 A tenore dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese . La Commissione, essendo rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( quarta sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) E annullata la decisione della Commissione 24 novembre 1986, recante nomina del sig . Argyris al posto di capo della divisione "Tessili, abbigliamento, cuoio, altre industrie manifatturiere" presso la direzione generale "Concorrenza ".

2 ) E del pari annullata la decisione della Commissione recante rigetto della candidatura del sig . A . Culin al posto suddetto .

3 ) La Commissione è condannata a versare al sig . Culin un franco simbolico come risarcimento del danno morale da lui subito .

4 ) Per il resto, il ricorso è respinto .

5 ) La Commissione è condannata alle spese .

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