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Documento 61987CJ0142

Sentenza della Corte del 21 marzo 1990.
Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di stato ad un'impresa produttrice di tubi in acciaio - Soppressione mediante recupero.
Causa C-142/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-00959

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1990:125

61987J0142

SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 MARZO 1990. - REGNO DEL BELGIO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTO DEGLI STATI - AIUTI STATALI AD UN'IMPRESA DI TUBI D'ACCIAIO - SOPPRESSIONE MEDIANTE RECUPERO. - CAUSA 142/87.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00959
edizione speciale svedese pagina 00369
edizione speciale finlandese pagina 00387


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Mancata notificazione - Realizzazione prima della decisione finale della Commissione - Potere di ingiunzione della Commissione - Rifiuto di ottemperare all' ingiunzione - Conseguenze

( Trattato CEE, art . 93, nn . 2 e 3 )

2 . Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Contributi finanziari concessi da uno Stato membro ad un' impresa - Criterio di valutazione - Situazione dell' impresa rispetto al mercato dei capitali

( Trattato CEE, art . 92 )

3 . Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Aiuti all' esportazione

( Trattato CEE, artt . da 92 a 94, 112 )

4 . Aiuti concessi dagli Stati - Incidenza sugli scambi tra Stati membri - Aiuti all' esportazione

( Trattato CEE, art . 92 )

5 . Aiuti concessi dagli Stati - Incidenza sugli scambi tra Stati membri - Criteri di valutazione

( Trattato CEE, art . 92 )

6 . Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione - Esame dei progetti di aiuti - Portata

( Trattato CEE, art . 93, n . 2 )

7 . Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che si possono considerare compatibili col mercato comune - Potere discrezionale della Commissione - Riferimento al contesto comunitario

( Trattato CEE, art . 92, n . 3 )

8 . Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza - Applicazione del diritto nazionale - Presupposti e limiti

( Trattato CEE, art . 93, n . 2, primo comma )

Massima


1 . Qualora constati che un aiuto è stato istituito o modificato senza essere stato notificato, come richiesto dall' art . 93, n . 3, del trattato, la Commissione può, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, ingiungergli, per mezzo di una decisione provvisoria, nelle more dell' esame dell' aiuto, di sospenderne immediatamente il versamento e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune . Essa dispone del medesimo potere nel caso in cui l' aiuto le sia stato notificato, ma lo Stato membro, senza attendere l' esito del procedimento ex art . 93, nn . 2 e 3, del trattato, proceda all' erogazione dell' aiuto contrariamente al divieto previsto al n . 3 dell' articolo .

Qualora lo Stato membro si conformi integralmente all' ingiunzione della Commissione di fornirle le informazioni richieste, questa è tenuta ad esaminare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune, conformemente alla procedura prevista dall' art . 93, nn . 2 e 3, del trattato . Per contro, nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le predette informazioni, nonostante l' ingiunzione della Commissione, quest' ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l' incompatibilità dell' aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone . Se del caso, la decisione può esigere il recupero dell' importo dell' aiuto già versato .

Se lo Stato membro non sospende il versamento dell' aiuto, nonostante l' ingiunzione rivoltagli dalla Commissione, quest' ultima ha il diritto, pur proseguendo l' esame quanto al merito, di adire direttamente la Corte allo scopo di far dichiarare la violazione del trattato . Siffatta azione si giustifica, data l' urgenza, poiché si è emanato un provvedimento ingiuntivo dopo che lo Stato membro è stato posto in condizioni di presentare le sue osservazioni e dunque al termine di un procedimento precontenzioso in contraddittorio, come nel caso dell' azione ex art . 93, n . 2, secondo comma, del trattato, la quale è una semplice variante del ricorso per inadempimento, specificamente adattata ai problemi particolari che gli aiuti statali sollevano in relazione alla concorrenza nel mercato comune .

2 . Per stabilire se contributi finanziari concessi ad un' impresa da uno Stato membro costituiscano aiuti di Stato, va applicato il criterio che si fonda sulla possibilità dell' impresa di ottenere le somme di cui trattasi sul mercato dei capitali .

3 . Gli artt . da 92 a 94 del trattato si applicano agli aiuti statali che incidono sugli scambi tra gli Stati membri, anche se questi aiuti possono considerarsi aiuti all' esportazione ai sensi dell' art . 112 del trattato, concernente l' armonizzazione degli aiuti nazionali all' esportazione nell' ambito della politica commerciale comune .

4 . Considerata l' interdipendenza tra i mercati in cui operano le imprese comunitarie, non è escluso che un aiuto concesso dallo Stato ad un' impresa che esporta quasi tutta la sua produzione fuori della Comunità possa alterare la concorrenza intracomunitaria . Infatti, l' esportazione verso paesi terzi di una parte della produzione dell' impresa considerata rappresenta soltanto una delle varie circostanze da valutare a tal fine .

5 . L' entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell' impresa beneficiaria non escludono a priori l' eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri .

6 . Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e deve essere garantito anche se non vi è una normativa specifica . Applicato all' esame dei progetti di aiuti effettuato dalla Commissione, questo principio esige che lo Stato membro sia posto in grado di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista sulle osservazioni presentate dai terzi interessati a norma dell' art . 93, n . 2, del trattato, osservazioni sulle quali la Commissione intende fondare la propria decisione . Qualora lo Stato membro non sia stato posto in grado di commentare tali osservazioni, la Commissione non può prenderle in considerazione nella sua decisione contro detto Stato senza violare i diritti della difesa . Affinché un' infrazione del genere comporti un annullamento è tuttavia necessario stabilire che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso .

7 . Nella sfera di applicazione dell' art . 92, n . 3, del trattato, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni d' ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario .

8 . Il recupero di un aiuto illegittimamente concesso - recupero che non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del trattato in materia di aiuti di stato - deve avvenire nel rispetto delle pertinenti norme procedurali dell' ordinamento nazionale, a patto però che dette norme vengano applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario .

Parti


Nella causa C-142/87,

Regno del Belgio, rappresentato dal sig . Robert Hoebaer, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Lambert Matray e Charly Hanot, del foro di Liegi, e Gerald Schubert, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata, 4, rue des Girondins,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal consigliere giuridico sig . Antonino Abate e dal sig . Hendrick van Lier, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione 4 febbraio 1987, 87/507/CEE, con cui la Commissione ha accertato che gli aiuti concessi, sotto diverse forme, dallo Stato belga ad un' impresa produttrice di tubi d' acciaio sono illegittimi ed incompatibili col mercato comune e ne ha ordinato la soppressione mediante recupero,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale : G . Tesauro,

cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale,

vista la relazione d' udienza,

sentiti i rappresentanti delle parti all' udienza dell' 11 maggio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 8 maggio 1987, il regno del Belgio ha chiesto, in forza dell' art . 173, primo comma, del trattato CEE, l' annullamento della decisione 4 febbraio 1987, 87/507/CEE, con cui la Commissione ha accertato che il contributo finanziario accordato sotto diverse forme dallo Stato belga all' impresa SA des Usines à tubes de la Meuse-Tubemeuse ( in prosieguo : la "Tubemeuse ") costituiva un aiuto illegittimo a causa dell' inosservanza della procedura di cui all' art . 93, n . 3, del trattato CEE e della sua incompatibilità col mercato comune ai sensi dell' art . 92 del trattato CEE e doveva pertanto essere soppresso mediante recupero .

2 Secondo l' atto impugnato, l' impresa Tubemeuse, fondata nel 1911 nella regione di Liegi, si è orientata verso la costruzione di tubi d' acciaio non saldati destinati all' industria petrolifera . Dopo aver già incontrato difficoltà durante gli anni 70, la Tubemeuse si è trovata verso il 1979 in una situazione critica che ha provocato il disimpegno di taluni azionisti privati, sostituiti dallo Stato belga fino al 72% del capitale sociale .

3 Poiché i nuovi azionisti della Tubemeuse avevano optato per la ristrutturazione industriale dell' impresa e per il rinnovamento degli impianti produttivi, la Commissione ha autorizzato nel 1982 un complesso di aiuti concessi dallo Stato belga per la realizzazione di un programma d' investimenti inteso a garantire il futuro dell' impresa nell' ambito di due contratti a medio e lungo termine conclusi con l' Unione Sovietica .

4 I risultati sperati grazie allo sforzo di modernizzazione della Tubemeuse non si sono realizzati e l' evoluzione della situazione ha determinato il definitivo disimpegno degli azionisti privati e la quasi totale acquisizione delle azioni della Tubemeuse da parte dello Stato belga .

5 Nella decisione impugnata la Commissione afferma che il 19 luglio 1984 il governo belga le ha notificato, a norma dell' art . 93, n . 3, l' intenzione di procedere ad un aumento del capitale della Tubemeuse ed alla sottoscrizione di un' emissione di obbligazioni convertibili il cui valore nominale è in funzione degli utili societari . Il governo belga avrebbe dato corso alla realizzazione del menzionato intervento finanziario, notificato allo stadio di progetto, prima che la procedura di cui all' art . 93, n . 2, nel frattempo avviata dalla Commissione, sfociasse in una decisione finale . D' altro canto, con lettera 29 luglio 1985, il governo belga avrebbe confermato che la Tubemeuse aveva in precedenza fruito di altri contributi pubblici senza che fossero notificati alla Commissione . Detti interventi ammonterebbero complessivamente a 9,085 miliardi di franchi belgi ( BFR ).

6 Inoltre, con lettera 6 giugno 1986, il governo belga avrebbe notificato alla Commissione un progetto di conversione in capitale di BFR 3,010 miliardi di prestiti garantiti, sempre a favore della Tubemeuse, e avrebbe infine realizzato tale operazione per un importo di BFR 2,510 miliardi, mentre il progetto era oggetto di una procedura avviata dalla Commissione in base al citato art . 93, n . 2 .

7 L' importo complessivo degli interventi di cui trattasi sarebbe stato pari a circa BFR 12 miliardi .

8 Nell' atto impugnato la Commissione conclude che gli aiuti sono illegittimi per inosservanza della procedura di cui all' art . 93, n . 3 . Nel merito, essi sarebbero poi incompatibili col mercato comune ex art . 92, n . 1, e non potrebbero fruire di nessuna delle deroghe previste dal n . 3 dello stesso articolo . In base a tale duplice motivazione la Commissione ha ordinato allo Stato belga di sopprimere gli aiuti mediante recupero e gli ha assegnato un termine di due mesi per informarla dei provvedimenti adottati .

9 Con i motivi del ricorso il governo belga :

a ) contesta che il concorso finanziario di cui è causa rappresenti un aiuto;

b ) sostiene che, se v' è aiuto, si tratta di un aiuto all' esportazione, disciplinato quindi dall' art . 112 del trattato CEE, escludendosi l' applicazione degli artt . da 92 a 94;

c ) contesta che gli scambi tra Stati membri abbiano subito un pregiudizio ai sensi dell' art . 92, n . 1;

d ) sostiene che v' è stata violazione dei suoi diritti di difesa nella fase della valutazione in contraddittorio dell' aiuto ai sensi dell' art . 93, n . 2;

e ) fa valere che l' atto impugnato è privo di oggetto poiché, al momento della sua adozione, la Tubemeuse si trovava in situazione di concordato fallimentare;

f ) fa valere che il concorso finanziario di cui trattasi trovava giustificazione nell' art . 92, n . 3, lettere a ) e c );

g ) sostiene che il recupero dell' aiuto era impossibile data la procedura di concordato cui era assoggettata la Tubemeuse .

10 La Commissione conclude per l' irricevibilità dei mezzi dedotti nel ricorso, secondo i quali il concorso finanziario di cui trattasi si giustificava sulla base dell' art . 92, n . 3, lettere a ) e c ).

11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sull' eccezione di irricevibilità

12 L' eccezione di irricevibilità di cui trattasi veniva sollevata, in un primo tempo, nei confronti del ricorso nel suo complesso; in fase di controreplica ed all' udienza dinanzi alla Corte, la Commissione ne limitava pero' la portata ai soli mezzi diretti avverso le constatazioni di cui all' atto impugnato per le quali l' aiuto in questione non potrebbe considerarsi compatibile col mercato comune a norma dell' art . 92, n . 3, lettere a ) e c ).

13 La Commissione sostiene che dette constatazioni rappresentano unicamente una motivazione complementare e "ad abundantiam" dell' atto impugnato, giacché la motivazione principale e sufficiente è che l' aiuto era illegittimo in quanto attuato, in spregio del divieto sancito dall' art . 93, n . 3, prima che si concludesse la procedura avviata in base a detta disposizione . Anche qualora l' aiuto di cui trattasi fosse nel merito compatibile col mercato comune ex art . 92, n . 3, lett . a o lett . c ), ciò non ne sanerebbe l' illegittimità derivante dalla violazione dell' art . 93, n . 3 .

14 Occorre rilevare che, per quanto riguarda le conseguenze delle violazioni di detta norma, la Corte, nella sentenza 14 febbraio 1990, Francia / Commissione ( causa C-301/87, Racc . pag . 0000 ), ha precisato quanto segue .

15 La Commissione, qualora accerti che un aiuto è stato istituito o modificato senza previa notifica, ha il potere, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizione di esprimersi al riguardo, di ingiungere a detto Stato, con decisione provvisoria in attesa degli esiti della valutazione dell' aiuto, di sospenderne immediatamente l' erogazione e di fornire alla Commissione, nei termini da essa stabiliti, tutti i documenti, le informazioni ed i dati necessari alla valutazione della compatibilità dell' aiuto col mercato comune .

16 Identico potere d' ingiunzione compete alla Commissione nell' ipotesi in cui lo Stato membro interessato, pur avendo notificato l' aiuto, vi dia esecuzione senza aspettare gli esiti della procedura di cui all' art . 93, nn . 2 e 3, in spregio del divieto sancito dal n . 3 di detto articolo .

17 Qualora lo Stato membro ottemperi pienamente all' ingiunzione della Commissione, questa deve valutare la compatibilità dell' aiuto col mercato comune, secondo la procedura di cui all' art . 93, nn . 2 e 3 .

18 Se lo Stato membro, nonostante l' ingiunzione della Commissione, non fornisce le informazioni richieste, essa può por fine alla procedura ed adottare la decisione che accerta la compatibilità o l' incompatibilità dell' aiuto col mercato comune in base agli elementi in suo possesso . Se del caso, la decisione può disporre il recupero dell' importo dell' aiuto già versato .

19 Qualora lo Stato membro non sospenda l' erogazione dell' aiuto, va riconosciuto alla Commissione il diritto di adire direttamente la Corte denunciando una simile violazione del trattato, pur proseguendo la valutazione dell' aiuto nel merito . La possibilità di adire la Corte trova giustificazione, data l' urgenza, in quanto v' è stata una decisione d' ingiunzione presa dopo che allo Stato membro interessato è stato dato modo di presentare le proprie osservazioni e quindi al termine di un procedimento precontenzioso in contraddittorio, come nel caso del ricorso ex art . 93, n . 2, secondo comma . Detto ricorso infatti è solo una variante del ricorso per inadempimento, specificamente adeguato ai particolari problemi che gli aiuti di stato determinano per la concorrenza nel mercato comune .

20 Alla luce di quanto precede, non si può accogliere la tesi della Commissione secondo la quale l' irregolarità cagionata dall' esecuzione dell' aiuto prima della conclusione della procedura ex art . 93, n . 3, determina l' illegittimità dell' aiuto di cui trattasi e rende quindi superflua la valutazione della compatibilità dell' aiuto in base all' art . 92, n . 3 .

21 Ne discende che l' eccezione d' irricevibilità quanto ai mezzi relativi all' applicazione dell' art . 92, n . 3, dev' essere respinta e che pertanto vanno esaminati tutti i mezzi dedotti nel ricorso .

Sulla natura di aiuto del concorso finanziario di cui è causa

22 Nell' atto impugnato si rileva che la situazione finanziaria dell' impresa era aleatoria, che il settore d' attività dell' impresa era caratterizzato da capacità strutturali fortemente eccedentarie e che la situazione del mercato petrolifero determinava un calo delle attività di trivellazione e la caduta della domanda di tubi non saldati . Così stando le cose, nessun investitore privato avrebbe effettuato un apporto di capitali . Pertanto, i menzionati interventi dello Stato belga sarebbero aiuti di stato da valutare in base all' art . 92 .

23 Col primo motivo lo Stato belga deduce l' errata applicazione dell' art . 92, n . 1, in quanto il controverso concorso finanziario non costituisce aiuto ai sensi di detta norma bensì un normale apporto di un azionista alla società .

24 A sostegno di questo motivo il governo belga sostiene che gli interventi a favore della Tubemeuse non rappresentano veri e propri aiuti ma sono la logica prosecuzione dell' ampio programma di ristrutturazione e rinnovamento dell' impresa nonché il completamento dell' investimento autorizzato dalla stessa Commissione nel 1982 . Il progetto d' investimento era stato allora notificato alla Commissione benché il governo belga non vi fosse tenuto, non trattandosi di un aiuto di stato . Il censurato intervento a favore della Tubemeuse sarebbe quindi la normale reazione di qualsiasi investitore il cui investimento iniziale sia in pericolo .

25 Si deve ricordare che, per costante giurisprudenza, l' intervento dei pubblici poteri nel capitale di imprese, in qualunque forma sia attuato, può rappresentare un aiuto di stato qualora ricorrano le condizioni di cui all' art . 92 del trattato ( vedasi sentenze 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills, Racc . pag . 3809, e 13 marzo 1985, cause riunite 296 e 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek, Racc . pag . 809 ).

26 Per stabilire se misure del genere abbiano natura di aiuti di stato, va applicato il criterio, indicato nella decisione della Commissione e d' altronde non contestato dal governo belga, che si fonda sulla possibilità dell' impresa di ottenere le somme di cui trattasi sul mercato dei capitali .

27 Nel caso di specie, dalla combinata lettura dell' atto impugnato e del fascicolo risulta che la Tubemeuse, oltre all' inadeguatezza tecnica degli impianti produttivi che ha reso necessario il vasto programma di rinnovamento del 1982 - realizzato grazie all' intervento pubblico allora autorizzato dalla Commissione -, doveva affrontare dal 1979 difficoltà finanziarie strutturali; costi di produzione troppo alti, una successione di esercizi in passivo con accumulazione di continue perdite di gestione, una situazione di cassa precaria ed un pesante indebitamento hanno indotto ad un disimpegno quasi completo gli azionisti privati dell' impresa .

28 Inoltre, è risultato pacifico che il settore dei tubi d' acciaio non saldati, destinati principalmente alla prospezione petrolifera, era in situazione di crisi caratterizzata da capacità produttive fortemente eccedentarie nei paesi produttori e da nuove capacità produttive create nei paesi in via di sviluppo ed in quelli a commercio di stato . D' altronde, le restrizioni alle importazioni di tubi d' acciaio imposte dagli Stati Uniti nel loro territorio ed il crollo dei prezzi del petrolio a livello mondiale, che ha contribuito a rallentare le attività di trivellazione, hanno determinato la caduta della domanda di detti tubi e quindi il calo sostanziale dei loro prezzi e la riduzione della produzione mondiale . Di qui gli sforzi degli altri Stati membri per ridurre le capacità produttive in questo settore .

29 Ciò considerato, non sussistono elementi da cui possa dedursi l' erroneità della valutazione della Commissione secondo la quale le prospettive di redditività della Tubemeuse non erano tali da indurre un investitore privato, che operasse nelle normali condizioni di un' economia di mercato, ad effettuare le operazioni finanziarie in questione, era poco probabile che l' impresa potesse reperire sul mercato dei capitali le somme indispensabili alla sua sopravvivenza e quindi i censurati interventi del Goveno belga a favore della Tubemeuse avevano natura di un aiuto di Stato .

30 Il primo motivo va pertanto respinto .

Sull' art . 92, n . 1, del trattato

31 Lo Stato ricorrente sostiene che, anche se gli interventi in causa fossero effettivamente degli aiuti, si tratterebbe di aiuti all' esportazione in quanto la Tubemeuse esportava il 90% della produzione verso i paesi terzi . Essi sarebbero pertanto disciplinati dall' art . 112, restando preclusa l' applicazione degli artt . da 92 a 94 .

32 A tale proposito si deve rilevare che, a prescindere dalla questione se gli aiuti controversi possano considerarsi aiuti all' esportazione, l' art . 122 - in materia di armonizzazione degli aiuti nazionali all' esportazione nell' ambito della politica commerciale comune - non preclude l' applicazione degli artt . da 92 a 94 . Può darsi infatti il caso che un aiuto all' esportazione incida sugli scambi tra gli Stati membri .

33 A parere del governo belga, il concorso finanziario controverso non può incidere sugli scambi tra Stati membri né alterare la concorrenza nel mercato comune, giacché il 90% della produzione della Tubemeuse viene esportato fuori della Comunità, pur supponendo che, come si sostiene nell' atto impugnato, la sua produzione di tubi non saldati sia pari al 17% della produzione comunitaria .

34 L' impresa sarebbe stata ristrutturata col fine di servire innanzitutto il mercato dell' Unione Sovietica; le nuove capacità produttive così create non potrebbero quindi inondare il mercato comune né i censurati interventi dello Stato belga potrebbero incidere sugli scambi intracomunitari . Sotto questo profilo, la motivazione giuridica della decisione impugnata non sarebbe quindi sufficiente .

35 Va subito osservato che, considerata l' interdipendenza tra i mercati in cui operano le imprese comunitarie, non è escluso che un aiuto possa alterare la concorrenza intracomunitaria, anche se l' impresa beneficiaria esporta la quasi totalità della produzione fuori della Comunità . Infatti, l' esportazione verso paesi terzi di una parte della produzione dell' impresa considerata rappresenta una soltanto delle varie circostanze da valutare a tal fine .

36 Nel caso di specie, la Commissione ha rilevato nell' atto impugnato che l' attività dei produttori comunitari di tubi non saldati si orientava prevalentemente alla grande esportazione, pur sottolineando che il mercato comunitario continua ad offrire sbocchi .

37 Peraltro, la Commissione ha sostenuto che il settore dei tubi non saldati attraversava, a livello mondiale, una situazione di crisi, di recessione e di acuita concorrenza, caratterizzata da notevoli eccedenze di capacità nei paesi produttori con conseguente instabilità dei prezzi, ed aggravata dalle restrizioni alle importazioni imposte dagli Stati Uniti nonché dalle nuove capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi a commercio di stato . Qualsiasi vantaggio concesso ad un' impresa del settore avrebbe quindi potuto favorirne la posizione concorrenziale nei confronti delle altre .

38 Stando all' atto impugnato, nel contesto generale così delineato, il nuovo dichiarato obiettivo della Tubemeuse, la cui produzione di tubi non saldati corrispondeva ad una parte ingente della produzione comunitaria e le cui esportazioni costituivano il 90% circa del fatturato, era quello di ritirarsi dal mercato sovietico, ritenuto insufficientemente redditizio, per orientarsi, grazie agli aiuti concessile, verso altri mercati . Sarebbe stato quindi ragionevole prevedere un nuovo orientamento delle attività della Tubemeuse verso il mercato interno comunitario .

39 A tale proposito, la Commissione ha aggiunto in udienza, senza essere contraddetta dal governo belga, che nel primo semestre del 1988 le esportazioni della Tubemeuse verso l' Unione Sovietica erano scese al 33,3% della produzione globale, mentre le esportazioni verso i paesi comunitari ne rappresentavano il 31,8 %.

40 In considerazione di tali elementi, la valutazione effettuata dalla Commissione nell' atto impugnato, e cioè che gli aiuti concessi alla Tubemeuse potevano influenzare la posizione concorrenziale delle imprese comunitarie del settore incidendo quindi sugli scambi ed alterando la concorrenza ai sensi dell' art . 92, n . 1, è sufficientemente motivata e non risulta errata .

41 Quanto all' argomento dello Stato ricorrente secondo il quale la Tubemeuse detiene molto meno del 17% della produzione comunitaria di tubi non saldati, si deve rilevare che l' affermazione, anche se è esatta, non infirma affatto la valutazione appena ricordata circa l' incidenza dei controversi aiuti sulla posizione concorrenziale delle imprese comunitarie del settore .

42 Lo Stato ricorrente sostiene altresì che, non essendovi norme che definiscano, in materia di aiuti di stato, la soglia d' incidenza sugli scambi intracomunitari, è possibile far riferimento alla quota del 5% del mercato generalmente adottata dalla Commissione in materia di concorrenza .

43 L' argomento non può essere accolto . Si deve infatti ricordare che, secondo le sentenze 17 settembre 1980, Philip Morris ( causa 730/79, Racc . pag . 2671 ), e 11 novembre 1987, Francia / Commissione ( causa 259/85, Racc . pag . 4393 ), l' entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell' impresa beneficiaria non escludono a priori l' eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri .

44 Dal complesso delle considerazioni svolte emerge che il motivo è infondato e va quindi disatteso .

Sul motivo della violazione dei diritti della difesa

45 Lo Stato ricorrente sostiene che nella decisione impugnata la Commissione fa riferimento alle osservazioni presentate da "altri tre Stati membri e da quattro associazioni professionali di produttori di tubi d' acciaio", senza aver depositato i relativi documenti e senza aver dato modo al ricorrente di commentare dette osservazioni . Pertanto non si conoscerebbe l' influenza che queste hanno potuto avere sulla decisione della Commissione . Di conseguenza, vi sarebbe stata violazione dei diritti di difesa e del principio di un "equo processo ".

46 Va sottolineato al riguardo che, come già risulta da giurisprudenza costante - in particolare dalle sentenze 10 luglio 1986, Belgio / Commissione ( causa 234/84, Racc . pag . 2263 ) ed 11 novembre 1987, già citata -, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento instaurato a carico di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e va garantito anche se non v' è una normativa specifica .

47 Nelle citate sentenze la Corte ha dichiarato che questo principio esige che lo Stato membro di cui trattasi sia posto in grado di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista sulle osservazioni presentate da terzi interessati ai sensi dell' art . 93, n . 2, e sulle quali la Commissione intenda basare la propria decisione, ed ha precisato che, qualora lo Stato membro non sia stato posto in grado di commentare tali osservazioni, la Commissione non può prenderle in considerazione nella sua decisione contro tale Stato .

48 Perché una tale violazione dei diritti della difesa comporti un annullamento, occorre tuttavia che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento potesse condurre ad un risultato differente . In proposito, va constatato che le osservazioni di cui trattasi, esibite alla Corte su sua richiesta, non contengono alcun elemento d' informazione supplementare rispetto a quelli già in possesso della Commissione e noti al governo belga . Ciò considerato, la circostanza che quest' ultimo non abbia potuto commentare dette osservazioni non ha potuto incidere sul risultato del procedimento amministrativo . Anche questa censura va pertanto disattesa .

Sul motivo dedotto dal fatto che, al momento dell' emanazione della decisione impugnata, la Tubemeuse si trovava in situazione di concordato fallimentare

49 Lo Stato ricorrente sostiene in subordine che, pur ammettendo che l' intervento in favore della Tubemeuse fosse un aiuto vietato dall' art . 92, n . 1, la decisione della Commissione era priva d' oggetto poiché all' atto della sua emanazione l' impresa era in situazione di concordato fallimentare ed aveva quindi cessato di esistere dal punto di vista economico . Pertanto, gli scambi tra Stati membri non potevano più essere pregiudicati né la concorrenza falsata .

50 Lo Stato ricorrente sostiene poi che, al momento dell' emanazione della decisione impugnata, l' aiuto incriminato era cessato con il deposito del bilancio dell' impresa beneficiaria e la soppressione dell' aiuto si realizzava con la liquidazione dell' attivo dell' impresa . Ignorando questa situazione, la decisione impugnata si baserebbe quindi su fatti inesatti e, ordinando il recupero dell' aiuto, sarebbe priva di oggetto .

51 Si deve osservare al riguardo che in diritto belga il tribunale fallimentare può autorizzare il curatore alla continuazione dell' esercizio dell' impresa . Nel caso di specie, è pacifico che la Tubemeuse ha proseguito l' attività produttiva, pur se ridotta, durante l' intera procedura di concordato, che non ha cessato di esistere né nel senso economico né in quello giuridico del termine e che è stata infine ceduta ad un' altra impresa . Non si può quindi sostenere che la decisione impugnata fosse priva d' oggetto .

52 Pertanto questo motivo non può essere accolto .

Sull' art . 92, n . 3

53 Per quel che riguarda l' applicazione dell' art . 92, n . 3, lett . a ), la Commissione fa rinvio nell' atto impugnato ad un' approfondita analisi socioeconomica delle regioni belghe da essa effettuata ( decisione 22 luglio 1982, 82/740/CEE, GU L 312, pag . 18, modificata con decisione 31 luglio 1985, 85/544/CEE, GU L 341, pag . 19 ) e nell' ambito della quale aveva considerato che la regione di Liegi non soffriva di un tenore di vita eccezionalmente basso o di grave sottoccupazione; il governo belga non avrebbe contestato detta analisi né prodotto da allora nuovi elementi atti a modificarla .

54 Quanto all' applicazione dell' art . 92, n . 3, lett . c ), la Commissione sostiene nell' atto impugnato che i controversi interventi dello Stato belga a favore della Tubemeuse non erano idonei ad agevolare lo sviluppo della regione menzionata, poiché l' impresa beneficiaria non era in grado di garantire la propria vitalità .

55 A tale proposito, il governo belga sostiene che i dati socioeconomici sono mutati dopo la citata analisi della Commissione e che gli aiuti in causa avrebbero dovuto fruire delle deroghe di cui all' art . 92, n . 3, lettere a ) e c ), in quanto intesi a favorire lo sviluppo economico della regione di Liegi, duramente colpita negli ultimi tempi dalla chiusura di fabbriche e dalla soppressione di posti di lavoro .

56 Gli argomenti del ricorrente non possono essere accolti . Si deve ricordare che, nell' ambito dell' art . 92, n . 3, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario .

57 Considerato questo potere attribuito alla Commissione, va disatteso il motivo d' annullamento con il quale il governo ricorrente si è limitato a contestare in modo generico le valutazioni contenute nella motivazione dell' atto impugnato, senza aver prodotto elementi che possano far dubitare di dette valutazioni .

Sul motivo dedotto dall' impossibilità di esecuzione immediata della decisione impugnata

58 Lo Stato ricorrente sostiene l' impossibilità dell' esecuzione immediata della decisione della Commissione, in quanto essa ordina il recupero del controverso aiuto . Infatti, il recupero degli aiuti concessi in violazione del trattato potrebbe avvenire solo in conformità alle norme nazionali in materia . Nel caso di specie, la procedura di concordato cui è soggetta la Tubemeuse potrebbe essere opposta ad ogni pretesa dello Stato belga . L' attivo dell' impresa sarebbe ceduto ai creditori e lo Stato non avrebbe quindi nessun potere di ordinare la restituzione dell' aiuto di cui trattasi .

59 Inoltre, secondo lo Stato ricorrente la decisione della Commissione, esattamente come una sentenza della Corte, non potrebbe avere l' effetto di creare, a vantaggio dello Stato, un qualsiasi privilegio che gli consentirebbe di derogare alle norme che disciplinano la materia, a danno dei creditori della Tubemeuse . Nell' ambito della procedura di concordato, lo Stato belga potrebbe unicamente iscrivere il proprio credito al passivo dell' impresa come creditore chirografario . Ordinando l' immediato recupero dell' asserito aiuto, la decisione impugnata costituirebbe pertanto una violazione dei principi generali comuni agli Stati membri in materia di diritto delle società e di diritto fallimentare .

60 A tale proposito si deve osservare che la tesi del governo belga muove dall' idea che la decisione impugnata ordini il recupero dell' aiuto in via privilegiata . Ebbene, l' atto censurato si limita a disporre il recupero dell' aiuto senza stabilirne le modalità .

61 Va rilevato al riguardo che, in linea di principio, il recupero di un aiuto illegittimamente concesso deve avvenire nel rispetto delle pertinenti norme procedurali dell' ordinamento nazionale, a patto però che dette norme vengano applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario ( vedasi sentenza 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione / RF di Germania, Racc . pag . 0000 ).

62 E del resto per questa ragione che la Commissione ha dichiarato in udienza che il governo belga aveva adempiuto agli obblighi, impostigli dall' atto impugnato, in ordine al recupero dell' aiuto, considerato che, dopo il rigetto della sua domanda di provvedimenti urgenti da parte del presidente della Corte, aveva chiesto l' ammissione del suo credito al passivo chirografario della Tubemeuse ed aveva interposto appello avverso la decisione di rigetto della relativa domanda .

63 Si aggiunga che eventuali difficoltà, procedurali o di altro tipo, nell' esecuzione dell' atto impugnato non possono incidere sulla legittimità di quest' ultimo .

64 Pertanto il motivo esaminato va disatteso .

65 Lo Stato ricorrente sostiene poi che l' obbligo imposto dalla decisione impugnata, la quale ordina la soppressione del censurato aiuto mediante recupero, è sproporzionato rispetto agli scopi degli artt . 92 e 93, in quanto la dichiarazione di credito da parte dello Stato belga nella procedura di concordato arrecherebbe un grave pregiudizio ai terzi creditori .

66 Va rilevato al riguardo che dalla giurisprudenza della Corte ( vedasi ad esempio sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil / Commissione, Racc . pag . 901 ) discende che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell' accertamento della sua illegittimità . Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del trattato in materia di aiuti di stato .

67 Il motivo va pertanto respinto .

68 Non essendo stato accolto alcuno dei motivi dedotti dal governo belga, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

69 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Il regno del Belgio è condannato alle spese .

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