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Documento 61987CJ0224

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 gennaio 1989.
Jean Koutchoumoff contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Tutela di cui all'art. 24 dello statuto - Risarcimento dei danni.
Causa 224/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -00099

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1989:38

61987J0224

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 26 GENNAIO 1989. - JEAN KOUTCHOUMOFF CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTE - PROTEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLO STATUTO - RISARCIMENTO DANNI. - CAUSA 224/87.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00099


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo - Ricevibilità

( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )

2 . Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Identità di oggetto e di causa - Mezzi ed argomenti che non figurano nel reclamo ma ad esso strettamente connessi - Ammissibilità - Domanda di risarcimento formulata per la prima volta dinanzi alla Corte - Estensione dell' oggetto della lite - Insussistenza

( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )

3 . Dipendenti - Obbligo di assistenza dell' amministrazione - Portata

( Statuto del personale, art . 24 )

Massima


1 . Nel sistema dello statuto il dipendente può proporre ricorso contro una decisione adottata a suo carico dall' autorità che ha il potere di nomina solo dopo aver previamente proposto a questa autorità un reclamo e solo dopo che il reclamo stesso sia stato respinto espressamente o tacitamente . A queste condizioni il ricorso è ricevibile, tanto se è diretto contro il solo provvedimento inizialmente impugnato, quanto se riguarda il provvedimento di rigetto del reclamo ovvero entrambi gli atti, purché tuttavia il reclamo e il ricorso siano stati proposti entro i termini stabiliti dagli artt . 90 e 91 dello statuto .

2 . Le conclusioni formulate da un dipendente dinanzi alla Corte devono avere lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo amministrativo previo e contenere unicamente censure basate sulla stessa causa di quelle dedotte nel reclamo . Dinanzi alla Corte, dette censure possono essere ampliate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, siano ad essi strettamente connessi . Ne consegue che gli artt . 90 e 91 dello statuto, benché abbiano lo scopo di consentire, mediante la proposizione del reclamo amministrativo previo, la composizione amichevole della lite tra il dipendente e l' amministrazione, non hanno lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, la fase contenziosa, purché il ricorso giurisdizionale non modifichi la causa né l' oggetto del reclamo .

E' in particolare ricevibile la domanda di risarcimento formulata per la prima volta dinanzi alla Corte, mentre il reclamo amministrativo riguardava solo l' annullamento del provvedimento assertivamente lesivo, dato che una siffatta domanda d' annullamento può implicare una domanda di risarcimento del danno causato dal provvedimento stesso .

3 . L' obbligo di proteggere i dipendenti dalle minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni o attentati di cui possano costituire oggetto, obbligo che incombe alle istituzioni comunitarie in forza dell' art . 24 dello statuto e che riguarda del pari il caso in cui essi subiscono aggressioni da parte di altri dipendenti, sussiste unicamente se i fatti di cui trattasi sono provati .

L' amministrazione, benché in caso di un incidente incompatibile con l' ordine e la sicurezza del servizio debba intervenire con tutta l' energia necessaria per accertare i fatti e trarne, con cognizione di causa, le opportune conseguenze, non deve adottare provvedimenti istruttori in seguito a semplici affermazioni di un dipendente . Spetta infatti a colui che chiede la protezione spettantegli a norma dell' art . 24 dello statuto il fornire almeno un principio di prova della realtà delle aggressioni assertivamente subite . Solo di fronte ad elementi del genere, l' istituzione deve adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un' indagine, onde accertare i fatti cui le doglianze si riferiscono, in collaborazione con l' autore delle stesse .

Parti


Nella causa 224/87,

Jean Koutchoumoff, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, 52, avenue de la Renaissance, con l' avv . Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e successivamente con gli avv.ti D . Lagasse e P . Delvaux, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall' avv . Benoît Cambier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, Centre Wagner, plateau du Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto :

- l' annullamento del rifiuto opposto alla domanda del ricorrente intesa a che fosse avviato un procedimento disciplinare contro il suo capodivisione;

- la condanna della Commissione a prestare al ricorrente l' assistenza di cui all' art . 24 dello statuto del personale;

- il risarcimento del danno causato dall' atteggiamento della Commissione;

- la condanna della Commissione a versare al ricorrente 6 050 ecu come risarcimento del danno subito, nonché a sopportare le spese di causa,

LA CORTE ( terza sezione ),

composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,

avvocato generale : G . Tesauro

cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 19 ottobre 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 30 novembre 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 20 luglio 1987, il sig . Koutchoumoff, assistente presso la direzione generale XIII, "Strategia delle tecnologie dell' informazione e delle telecomunicazioni", della Commissione, ha chiesto l' annullamento della decisione, scaturita dal silenzio mantenuto da quest' ultima sul suo reclamo, in data 27 novembre 1986, registrato il 22 dicembre 1986, inteso a che fosse avviato, nei confronti del suo superiore gerarchico, sig . Wilkinson, un procedimento disciplinare . Il Koutchoumoff chiede altresì che la Corte dichiari che egli aveva diritto alla tutela di cui all' art . 24 dello statuto del personale e che la Commissione sia condannata a versargli un indennizzo di 6 050 ecu .

2 Il Koutchoumoff, che era stato convocato dal suo superiore gerarchico, sig . Wilkinson, il 2 giugno 1986, sostiene di aver costituito oggetto, da parte di quest' ultimo, di atti di violenza ai quali egli aveva potuto sottrarsi solo fuggendo nella sua autovettura .

3 Con una nota in data 4 giugno 1986, il Koutchoumoff chiedeva che "l' autorità che ha il potere di nomina sottoponesse tale questione alla commissione di disciplina ". Poiché l' amministrazione non si era pronunciata, il 27 novembre successivo egli presentava alla Commissione un reclamo ribadendo i termini della sua nota del 4 giugno precedente . Poiché la Commissione manteneva il silenzio anche su tale reclamo, ne è scaturita una decisione implicita di rigetto che il ricorrente impugna dinanzi alla Corte, chiedendo anche il risarcimento del danno subito .

4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, della normativa comunitaria nonché delle osservazioni presentate dinanzi alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla ricevibilità del ricorso

5 La Commissione solleva tre eccezioni d' irricevibilità in ordine al ricorso .

6 Essa sostiene anzitutto che il rigetto implicito del reclamo del 27 novembre 1986, impugnato dal Koutchoumoff, ha un carattere meramente confermativo del rigetto implicito della sua domanda iniziale in data 4 giugno 1986, intesa a che fosse avviato un procedimento disciplinare nei confronti del Wilkinson e non costituisce quindi un atto impugnabile .

7 Bisogna tuttavia rilevare che a norma degli artt . 90 e 91 dello statuto del personale delle Comunità europee un dipendente può presentare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro una decisione adottata nei suoi confronti dall' autorità che ha il potere di nomina solo dopo aver presentato in via preliminare a tale autorità un reclamo e solo dopo che tale reclamo sia stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto . Pertanto, nel sistema dello statuto, il dipendente deve presentare un reclamo contro la decisione che egli contesta e proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione che respinge il reclamo . A queste condizioni, il ricorso è ricevibile indipendentemente dal fatto che esso sia diretto contro la sola decisione inizialmente contestata, contro la decisione con cui è stato respinto il reclamo o, congiuntamente, contro questi due atti ( sentenza 19 gennaio 1984, causa 260/80, Andersen / Consiglio, Racc . pag . 177, in particolare punti 3 e 4 della motivazione ), purché tuttavia il reclamo ed il ricorso siano stati presentati nei termini contemplati degli artt . 90 e 91 dello statuto, come nella fattispecie . La prima eccezione sollevata dalla Commissione deve quindi essere respinta .

8 La Commissione sostiene poi che il Koutchoumoff non ha mai chiesto, nei suoi ricorsi amministrativi, l' applicazione a suo favore dell' art . 24 dello statuto, né la liquidazione di un risarcimento danni .

9 Sul primo punto, bisogna rilevare che, a quanto risulta dagli atti, chiedendo l' avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Wilkinson il ricorrente ha inteso reclamare, sotto tale forma, la tutela contemplata dall' art . 24 dello statuto .

10 Per quanto riguarda il secondo punto, in base alla giurisprudenza costante della Corte, nei ricorsi del personale le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e, in secondo luogo, contenere soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo . Tali censure possono, dinanzi alla Corte, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente ( sentenza 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist / Commissione, Racc . pag . 2181 ). Ne deriva che le disposizioni degli artt . 90 e 91 dello statuto del personale, anche se si propongono di consentire e di favorire la composizione amichevole della lite fra il dipendente e l' amministrazione, non hanno lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l' eventuale fase contenziosa, purché le pretese fatte valere in tale fase non modifichino la causa né l' oggetto del reclamo ( sentenza 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a . / Commissione, Racc . pag . 1555 ). Questo vale in particolare quando, come nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto, col suo reclamo, l' annullamento di una decisione adottata nei suoi confronti, dato che una tale domanda di annullamento può, nelle circostanze in cui essa viene presentata, comportare una domanda di risarcimento del danno eventualmente causatogli da detta decisione . Anche l' eccezione d' irricevibilità sollevata su tale punto dalla Commissione nei confronti del ricorso del Koutchoumoff deve quindi essere respinta .

11 Infine, se la Commissione sostiene che il ricorrente ha chiesto, nel corso del procedimento, il risarcimento di danni diversi da quelli menzionati nel suo reclamo, i diversi danni fatti valere si ricollegano tutti al rifiuto della Commissione di assicurargli la tutela reclamata sulla base dell' art . 24 dello statuto . Ne deriva che l' oggetto della domanda dinanzi alla Corte non è stato modificato .

12 Per contro, la Commissione può legittimamente sostenere che non spetta alla Corte ingiungere all' amministrazione di assicurare al Koutchoumoff la tutela alla quale egli ritiene di aver diritto . Le domande formulate a tale titolo sono quindi irricevibili .

Sulla domanda di annullamento del rifiuto opposto dalla Commissione di concedere al Koutchoumoff la tutela di cui all' art . 24 dello statuto

13 Il Koutchoumoff sostiene che la Commissione ha trasgredito il dovere di assistenza omettendo di far luce sugli avvenimenti del 2 giugno 1986 nonché l' art . 24 dello statuto non avviando, nei confronti del Wilkinson, un procedimento disciplinare per l' aggressione da lui commessa contro il ricorrente .

14 Bisogna anzitutto notare che l' obbligo di tutelare i dipendenti contro le minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni o attentati di cui possono costituire oggetto, che incombe alle istituzioni comunitarie a norma dell' art . 24 dello statuto e che comprende anche il caso in cui questi ultimi siano vittime di aggressioni provenienti da altri dipendenti, esiste solo laddove i fatti di cui trattasi siano accertati .

15 Anche se, come la Corte ha dichiarato ( sentenza 14 giugno 1979, causa 18/78, sig.ra V . / Commissione, Racc . pag . 2093 ), l' amministrazione, di fronte ad un incidente incompatibile con l' ordine e la serenità del servizio, è tenuta ad intervenire con tutta la necessaria energia, per accertare i fatti e poter quindi trarre con cognizione di causa, le opportune conclusioni, essa non è tenuta ad adottare provvedimenti istruttori basandosi sulle semplici affermazioni di un dipendente .

16 Spetta infatti al dipendente che chiede la tutela alla quale egli ha diritto a norma dell' art . 24 dello statuto fornire almeno un principio di prova del carattere reale delle aggressioni assertivamente subite . Solo in presenza di tali elementi la Commissione è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un' indagine, al fine di accertare i fatti all' origine delle doglianze, in collaborazione con l' autore di queste ultime .

17 Ora, dai documenti agli atti risulta, in primo luogo, che i rispettivi resoconti dei fatti del 2 giugno 1986 del Koutchoumoff e del Wilkinson divergevano considerevolmente, in quanto quest' ultimo sosteneva che egli aveva semplicemente tentato di far sottoscrivere dal Koutchoumoff un documento di ricevuta del suo rapporto informativo e aveva preso l' iniziativa di seguirlo in quanto quest' ultimo sosteneva di doversi recare al servizio medico, al fine di verificare se egli non tentasse di sfuggire in tal modo alla consegna del suo rapporto informativo e, in secondo luogo, che il Koutchoumoff non ha mai fornito elementi di prova precisi a sostegno della sua versione dei fatti, in particolare all' atto del colloquio da lui avuto il 12 maggio 1987 con il direttore del personale, rifiutandosi anche di fornire il nome di testimoni, con il pretesto che questi ultimi avrebbero potuto subire pressioni .

18 E' vero che il ricorrente ha proposto, nel corso della fase scritta del procedimento, l' audizione da parte della Corte di due testimoni e, durante la fase orale, quella di ulteriori testimoni .

19 Senza che sia necessario pronunciarsi sulla regolarità di queste richieste di audizione di testimoni, bisogna rilevare che la Corte è tenuta solo a valutare la legittimità, alla luce dell' art . 24 dello statuto, del rifiuto della Commissione di concedere la tutela contemplata da tale norma, senza avere il potere di sostituirsi a questa né di ingiungerle di conceerla .

20 La legittimità del rifiuto della Commissione di adottare provvedimenti sulla base dell' art . 24 deve quindi essere valutata in relazione agli elementi di cui quest' ultima disponeva al momento in cui ha adottato la decisione impugnata .

21 E' giocoforza constatare che fino a questo momento il ricorrente ha manifestamente mancato di fornire la benché minima prova delle sue affermazioni .

22 Stando così le cose, e senza che per essa occorra sentire le testimonianze proposte, la Corte può solo riconoscere che la Commissione, nelle circostanze del caso di specie, ha potuto legittamente ritenere che i fatti, quali riferiti dal Koutchoumoff, non fossero sufficientemente provati e rifiutare, di conseguenza, all' interessato di adottare qualsiasi provvedimento in applicazione dell' art . 24 dello statuto .

23 Da quanto precede risulta che la Commissione non ha commesso alcun illecito tale da dar diritto al Koutchoumoff di ottenere una riparazione e che le sue domande di annullamento così come quelle intese alla concessione di un indennizzo devono essere respinte .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse da dipendenti della Comunità restano a loro carico .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( terza sezione ),

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

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