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Documento 61988CJ0161

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 1989.
    Friedrich Binder GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Bad Reichenhall.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht München - Germania.
    Validità di una decisione in materia di recupero di dazi all'importazione.
    Causa 161/88.

    Raccolta della Giurisprudenza 1989 -02415

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1989:312

    61988J0161

    SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 12 LUGLIO 1989. - FRIEDRICH BINDER GMBH & CO KG CONTRO HAUPTZOLLAMT BAD REICHENHALL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT MUENCHEN - GERMANIA. - VALIDITA DI UNA DECISIONE IN MATERIA DI RECUPERO A "POSTERIORI" DEI TRIBUTI ALL'IMPORTAZIONE. - CAUSA 161/88.

    raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02415


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione - Errore dell' amministrazione doganale che ha calcolato i dazi sulla base di una tariffa ad uso nazionale, puramente indicativa, la quale aveva riportato in anticipo una riduzione dei dazi successivamente non adottata - Errore che può essere scoperto dall' operatore economico - Recupero - Impossibilità di invocare la tutela del legittimo affidamento

    ( Regolamento del Consiglio n . 1697/79, art . 5, n . 2 )

    Massima


    Un operatore economico non può pretendere che, in applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, non si proceda al recupero dei dazi all' importazione quando l' errore dell' amministrazione doganale, del quale egli ha approfittato, è consistito nell' applicare, invece delle norme tariffarie comunitarie pubblicate sulla Gazzetta fficiale delle Comunità europee, una tariffa d' uso nazionale che anticipava erroneamente una riduzione dei dazi proposta dalla Commissione, ma respinta dal Consiglio, perché si tratta di un errore che, ai sensi del citato regolamento, egli avrebbe potuto ragionevolmente scoprire .

    Infatti, da un lato, le norme tariffarie comunitarie costituiscono, una volta pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l' unico diritto positivo in materia, che si presume noto a tutti, mentre una tariffa d' uso redatta dalle autorità nazionali non è altro che un manuale per le operazioni di sdoganamento, il quale ha valore puramente indicativo e non può in alcun caso rimettere in discussione la preminenza del diritto comunitario; dall' altro lato, un errore di aliquota può essere scoperto da un operatore economico attento grazie alla lettura della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in cui sono pubblicate le disposizioni pertinenti .

    Peraltro, un operatore economico di professione, la cui attività consiste essenzialmente in operazioni di importazione e di esportazione, non può basare un legittimo affidamento circa l' aliquota del dazio vigente su una semplice proposta della Commissione inserita in una tariffa d' uso nazionale, dato che non è sproporzionato esigere che egli consulti le relative Gazzette ufficiali .

    Parti


    Nel procedimento 161/88,

    avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera nella causa dinanzi ad esso pendente fra

    Friedrich Binder GmbH & Co . KG, società di diritto tedesco con sede in Herrenberg,

    e

    Hauptzollamt Bad Reichenhall,

    domanda vertente sulla validità della decisione della Commissione 5 novembre 1985 (( COM ( 85 ) 1732 def .)) nella quale si dichiara che si deve procedere al recupero del dazio d' importazione per un importo di 22 917,83 DM sulle importazioni di visciole surgelate, originarie della Iugoslavia e importate nella Repubblica federale di Germania da tre imprese, fra cui la Binder, tra il 30 gennaio e il 5 marzo 1983,

    LA CORTE ( prima sezione ),

    composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

    avvocato generale : M . Darmon

    cancelliere : Louterman, amministratore principale

    viste le osservazioni presentate, per la Commissione delle Comunità europee, nella fase scritta e nella fase orale del procedimento, dal sig . J . Sack,

    vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 20 aprile 1989,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 maggio 1989,

    ha pronunziato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 3 maggio 1988, pervenuta in cancelleria il 3 giugno seguente, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità di una decisione, indirizzata il 5 novembre 1985 alla Repubblica federale di Germania, nella quale la Commissione ha dichiarato che si doveva procedere al recupero del dazio d' importazione per un importo di 22 917,83 DM su talune importazioni effettuate da tre imprese tedesche .

    2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso proposto da una delle tre imprese suddette, la Friedrich Binder GmbH Co . KG, impresa d' importazione-esportazione, di transito e di commercio all' ingrosso nel settore degli ortofrutticoli ( in prosieguo : "Binder "), la quale chiede l' annullamento di tre provvedimenti di recupero di dazi doganali adottati dallo Hauptzollamt di Bad Reichenhall ( in prosieguo : "Hauptzollamt ").

    3 Detti provvedimenti si riferivano all' importazione e alla messa in libera pratica nella Repubblica federale di Germania, da parte della Binder, di dodici partite di visciole surgelate, originarie della Iugoslavia, nel periodo 30 gennaio - 5 marzo 1983 .

    4 In quel periodo l' aliquota vigente per l' importazione nella Comunità delle visciole originarie della Iugoslavia, nella fattispecie il 13%, era stata stabilita dall' art . 8 dell' accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, approvato in nome della Comunità col regolamento del Consiglio 22 maggio 1980, n . 1272 ( GU L 130, pag . 1 ). Una proposta di regolamento presentata il 16 luglio 1982 dalla Commissione al Consiglio mirava a ridurre detta aliquota dal 13 al 10,4 %.

    5 La proposta veniva recepita nella tariffa d' uso (" Deutscher Gebrauchszolltarif ") stabilita dalle autorità tedesche con effetto dal 1° gennaio 1983 . Lo Hauptzollamt applicava pertanto alle importazioni di cui trattasi l' aliquota doganale del 10,4 %.

    6 Poiché la proposta della Commissione non veniva adottata dal Consiglio, il Ministero federale delle finanze rettificava il 9 marzo 1983 l' aliquota doganale menzionata nella tariffa d' uso, con effetto dal 1° gennaio 1983, portandola nuovamente al 13 %.

    7 Con tre provvedimenti d' accertamento definitivo emessi il 28 e il 29 marzo nonché il 13 giugno 1983 lo Hauptzollamt ingiungeva alla Binder il versamento dell' importo pari alla differenza rispetto al dazio doganale effettivamente dovuto, vale a dire 7 992,39 DM, in base all' art . 2 del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al recupero dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 197, pag . 1 ). La Binder proponeva quindi opposizione avverso detti provvedimenti per ottenere la rinuncia al recupero del dazio di cui trattasi .

    8 A tenore dell' art . 5, n . 2, del suddetto regolamento del Consiglio n . 1697/79 :

    "Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente ".

    9 Poiché l' importo del dazio era superiore a 2 000 ecu, la Repubblica federale di Germania chiedeva alla Commissione il 5 luglio 1985, a norma dell' art . 4 del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573, che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 1697 ( GU L 161, pag . 1 ), di decidere se fosse lecito, nel caso di specie, rinunciare al recupero del dazio d' importazione in base all' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 1697/79 .

    10 Il 5 novembre 1985 la Commissione inviava alla Repubblica federale di Germania una decisione negativa . Essa motivava la decisione rilevando che non ricorrevano i presupposti di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 . L' errore commesso dall' ufficio doganale circa l' aliquota doganale vigente poteva infatti essere ragionevolmente scoperto dal debitore, poiché l' aliquota esatta del 13% emergeva dall' art . 8 dell' accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, approvato in nome della Comunità col summenzionato regolamento n . 1272/80 . Gli importatori sarebbero stati pertanto in grado di conoscere l' aliquota da applicare e di rendersi conto senza difficoltà che era errata l' aliquota menzionata nella tariffa d' uso tedesca, documento esclusivamente indicativo che non si potrebbe opporre alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    11 In base a detta decisione l' opposizione della Binder veniva respinta il 27 gennaio 1986 . Questa società adiva quindi il Finanzgericht di Monaco di Baviera chiedendo l' annullamento degli impugnati provvedimenti di recupero . A sostegno del ricorso essa deduceva che aveva fatto affidamento su quanto pubblicato nella tariffa d' uso tedesca, documento ufficiale; che, essendosi basata nei suoi calcoli sul dazio doganale del 10,4% le sarebbe stato impossibile ripercuotere sui suoi clienti il dazio richiesto "a posteriori"; infine che non si poteva pretendere che essa fosse meglio informata sulle aliquote del dazio doganale vigente delle autorità doganali competenti .

    12 Ritenendo dubbia la validità della decisione della Commissione 5 novembre 1985, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento e ha sollevato la seguente questione pregiudiziale :

    "Se sia valida la decisione della Commissione 5 novembre 1985 (( COM ( 85 ) 1732 def .))."

    13 Dall' ordinanza di rinvio emerge che i dubbi formulati sulla validità della decisione della Commissione riguardano soprattutto l' esattezza del giudizio della Commissione secondo il quale la Binder poteva accertare senza difficoltà che l' aliquota doganale riportata nella tariffa doganale tedesca era errata . A questo proposito il Finanzgericht rileva in particolare che è difficile consultare la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nella circoscrizione dell' ufficio doganale interessato poiché essa non è ivi disponibile . Esso fa riferimento anche alla prassi di tutti gli interessati consistente nel basarsi sulla tariffa d' uso tedesca, documento particolarmente attendibile in quanto edito dal Ministero federale delle finanze che partecipa all' attività normativa della Comunità in materia doganale . Da ciò il giudice a quo conclude che il Ministero federale delle finanze ha suscitato negli importatori delle merci considerate un affidamento particolare di cui la Commissione non ha tenuto conto nella decisione 5 novembre 1985 .

    14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, della pertinente normativa comunitaria, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    15 In via preliminare si deve ricordare che l' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 subordina la rinuncia al recupero da parte delle autorità competenti alle tre seguenti condizioni cumulative :

    - innanzitutto, che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle stesse autorità competenti;

    - inoltre, che l' errore non potesse ragionevolmente essere scoperto dal debitore e che questi abbia agito in buona fede;

    - infine, che il debitore abbia osservato tutte le disposizioni della normativa vigente per quanto riguarda la dichiarazione in dogana .

    16 Come la Corte ha statuito nella sentenza 22 ottobre 1987 ( Foto-Frost, causa 314/85, Racc . pag . 4199 ), detta norma va interpretata nel senso che, ove siano soddisfatte tutte queste condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero .

    17 Poiché la Commissione ha ritenuto nella decisione 5 novembre 1985 che non fosse soddisfatta la seconda condizione, si deve stabilire se giustamente la Commissione abbia considerato che l' errore commesso dall' ufficio doganale poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 .

    18 Al riguardo la Commissione ha osservato che la tariffa d' uso tedesca ha valore puramente indicativo . Essa non potrebbe pertanto essere opposta alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, che contiene la normativa comunitaria vigente, perché altrimenti sarebbero compromesse l' efficacia diretta della tariffa doganale comune e l' applicazione uniforme della stessa e si attribuirebbe ad una tariffa d' uso nazionale la preminenza sulle vigenti norme doganali comunitarie . L' operatore economico che si basi su siffatto testo dichiarativo dovrebbe di conseguenza sopportare il rischio che può risultare dalla difformità fra questo testo e la disciplina comunitaria da applicare .

    19 A questo proposito si deve ricordare in via preliminare che le vigenti norme tariffarie comunitarie costituiscono obbligatoriamente oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esse costituiscono, in seguito a questa pubblicazione, l' unico diritto positivo in materia, diritto di cui si presume la conoscenza da parte di ciascuno . Una tariffa d' uso come la tariffa tedesca, redatta dalle autorità nazionali, costituisce quindi, come emerge dal tenore stesso del suo sommario, un manuale per le operazioni di sdoganamento . Questo manuale raggruppa, per agevolare tutti i partecipanti alle operazioni doganali, le norme nazionali e le norme comunitarie, fra le quali la tariffa doganale comune è citata come una delle normative fondamentali . Le menzioni contenute in questa tariffa d' uso evidenziano quindi chiaramente che il manuale è soltanto una compilazione di norme, fra cui quelle di diritto comunitario sono già state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Un testo del genere ha, di conseguenza, valore semplicemente indicativo e non può in alcun caso portare a mettere in discussione la preminenza del diritto comunitario .

    20 Peraltro un errore di aliquota come quello di cui trattasi avrebbe potuto essere scoperto da un operatore economico attento grazie alla lettura della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nella quale è stato pubblicato il regolamento del Consiglio n . 1272/80 . Si deve sottolineare inoltre che l' aliquota del 13% è quella che vige sin dall' adozione di detto regolamento e che un aumento o una riduzione di questa aliquota sarebbero stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    21 Si deve inoltre esaminare la censura della Binder, riferita dal giudice a quo, secondo cui l' esistenza di una proposta della Commissione mirante a ridurre dal 13 al 10,4% l' aliquota del dazio vigente per le importazioni nella Comunità di visciole originarie della Iugoslavia e l' inserimento di quest' ultima aliquota nella tariffa d' uso nazionale da parte delle autorità tedesche che partecipano all' attività normativa della Comunità in materia doganale avrebbero suscitato nella Binder un legittimo affidamento sull' esattezza dell' aliquota del 10,4%, elemento di cui la Commissione non avrebbe tenuto conto nel suo giudizio .

    22 A questo proposito si deve ricordare che la Binder è un operatore economico di professione, la cui attività consiste essenzialmente in operazioni d' importazione e d' esportazione . Tale società non può basare un legittimo affidamento, circa l' aliquota del dazio vigente, sull' esistenza di una proposta della Commissione in cui figura detta aliquota e sull' inserimento di questa in una tariffa d' uso nazionale . Non risulta pertanto sproporzionato esigere che questo operatore economico si accerti, mediante la lettura delle Gazzette ufficiali pertinenti, del diritto comunitario che si applica alle operazioni da esso effettuate, anche se, nella fattispecie, l' aliquota di cui trattasi riguardava soltanto le merci originarie della Iugoslavia ed era stata stabilita con un accordo commerciale internazionale stipulato dalla Comunità con la Iugoslavia .

    23 Da quanto precede emerge che a buon diritto la Commissione ha ritenuto che la seconda condizione enunciata dall' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 non fosse soddisfatta nella fattispecie della causa principale . Infatti si poteva considerare che l' errore di cui sopra poteva ragionevolmente essere scoperto dalla Binder .

    24 La questione sollevata dal giudice nazionale dev' essere pertanto risolta nel senso che l' esame della questione pregiudiziale non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione della Commissione 5 novembre 1985 (( COM(85 ) 1732 def .)), indirizzata alla Repubblica federale di Germania .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( prima sezione ),

    pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 3 maggio 1988, dichiara :

    L' esame della questione pregiudiziale non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione della Commissione 5 novembre 1985, (( COM ( 85 ) 1732 def .)), indirizzata alla Repubblica federale di Germania .

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