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Documento 61986CJ0246
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 July 1989. # SC Belasco and others v Commission of the European Communities. # Competition - Application of Article 85 of the EEC Treaty to an agreement concerning roofing felt. # Case 246/86.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1989.
S.C. Belasco e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Applicazione dell'art. 85 del trattato CEE ad un'intesa concernente i rivestimenti bitumati.
Causa 246/86.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1989.
S.C. Belasco e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Applicazione dell'art. 85 del trattato CEE ad un'intesa concernente i rivestimenti bitumati.
Causa 246/86.
Raccolta della Giurisprudenza 1989 -02117
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1989:301
SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DELL'11 LUGLIO 1989. - SC BELASCO ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 85 DEL TRATTADO CEE AD UN'INTESA RELATIVA A RIVESTIMENTI BITUMATI. - CAUSA 246/86.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02117
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Concorrenza - Intese - Lesione per la concorrenza - Criteri di valutazione - Accordo fissante prezzi comuni - Accordo volto a restringere la concorrenza - Accordo non rispettato - Mancanza di pertinenza
( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )
2 . Concorrenza - Intese - Pregiudizio per il commercio tra Stati membri - Accordo avente ad oggetto il mercato di un solo Stato membro - Accordo che organizza una difesa comune contro la concorrenza straniera
( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )
3 . Concorrenza - Norme comunitarie - Infrazioni - Intenzionalità dell' infrazione - Nozione
( Regolamento del Consiglio n . 17, art . 15 )
4 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza
( Trattato CEE, art . 190 )
1 . Nell' ambito di un' intesa l' adozione di prezzi comuni, anche se non rispettati in pratica, costituisce una violazione dell' art . 85, n . 1, del trattato, quando essa miri a restringere la concorrenza .
2 . La circostanza che un accordo abbia per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che gli scambi tra Stati membri possano venire pregiudicati . Ciò si verifica quando, trattandosi di un mercato permeabile alle importazioni, le imprese aderenti all' accordo organizzano, al fine di conservare le loro quote di mercato, una difesa comune contro la concorrenza straniera .
3 . Perché un' infrazione alle norme del trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva come scopo la restrizione della concorrenza .
4 . Se l' art . 190 del trattato obbliga la Commissione, quando adotta una decisione nell' ambito dell' applicazione delle norme sulla concorrenza, a menzionare i dati di fatto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l' hanno indotta ad adottarla, questa disposizione non prescrive che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo .
Nella causa 246/86,
S.C . Belasco, Compagnie générale des asphaltes SA, Antwerpse Teer - en Asphaltbedrijf NV, De Boer en Co . NV, Kempisch Asphaltbedrijf NV, Limburgse Asphaltfabrieken PVBA, Lummerzheim en Co . NV, Vlaams Asphaltbedrijf Huyghe en Co . PVBA, con gli avv.ti André De Bluts, Georges Vandersanden e Lucette Defalque del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Biver, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Claire Durand, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, del pari membro del servizio giuridico della Commissione, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Guido Aerts, in qualità di curatore fallimentare della société usines Pol Madou NV, con l' avv . Michel Waelbroeck del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
interveniente,
causa avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 10 luglio 1986, relativa ad un procedimento di applicazione dell' art . 85 del trattato CEE, IV/31.371 ( GU L 232, pag . 15 ), e, in subordine, all' annullamento o quanto meno alla riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti,
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza, completata a seguito delle trattazioni orali del 21 aprile 1988 e del 14 febbraio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate alle udienze del 5 maggio 1988 e del 28 febbraio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 settembre 1986, la Société coopérative des asphalteurs belges ( in prosieguo : "Belasco "), la Compagnie générale des asphaltes SA ( in prosieguo : "Asphaltco "), la Antwerpse Teer - en Asphaltbedrijf NV ( in prosieguo : "Atab "), la De Boer en Co . NV ( in prosieguo : "De Boer "), la Kempisch Asphaltbedrijf NV ( in prosieguo : "KAB "), la Limburgse Asphaltfabrieken PVBA ( in prosieguo : "LAF "), la Lummerzheim en Co . NV ( in prosieguo : "Lummerzheim ") e la Vlaams Asphaltbedrijf Huyghe en Co . PVBA ( in prosieguo : "Huyghe ") hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto, in via principale, all' annullamento della decisione 86/399 del 10 luglio 1986 ( IV/31 . 371, GU L 232, pag . 15 ) con la quale la Commissione ha dichiarato che dette imprese avevano commesso varie violazioni dell' art . 85 del trattato CEE e, in subordine, all' annullamento o, quanto meno, alla riduzione dell' ammontare delle ammende che sono state irrogate a dette imprese con la decisione di cui trattasi .
2 La Belasco è una società cooperativa, costituitasi nel 1955, che raggruppa i produttori belgi di rivestimenti bitumati . Le altre ricorrenti sono membri di questa società, la cui principale attività consiste nel partecipare all' elaborazione di norme dell' Institut belge de normalisation ( in prosieguo : "norme IBN ").
3 I membri della Belasco stipulavano fra loro una convenzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1978, che prevedeva essenzialmente l' adozione di listini prezzi e di condizioni di vendita da applicare ad ogni consegna di rivestimenti bitumati in Belgio, la fissazione di quote di ripartizione che determinavano la parte di mercato assegnata a ciascun membro, l' attuazione di misure collettive di pubblicità, lo studio e la promozione di misure di normalizzazione e di razionalizzazione della produzione e della distribuzione e il divieto di fare regali ai clienti e di vendere sottocosto . Detta convenzione sostituiva un accordo di contenuto analogo stipulato alla fine del 1966 .
4 La convenzione contemplava inoltre l' adozione di misure di protezione per far fronte alla concorrenza esercitata da imprese straniere o risultante dalla creazione di nuove imprese o dall' invenzione di prodotti di sostituzione . Inoltre, i membri della Belasco s' impegnavano a contribuire all' acquisto di ogni impianto di fabbricazione dei prodotti di cui trattasi in caso di fallimento o in caso di vendita di un' impresa in seguito all' esercizio dei diritti di un terzo e a non vendere né dare in locazione impianti di fabbricazione di detti prodotti . L' osservanza dei prezzi, delle quote e degli sconti fissati veniva controllata da un perito contabile ed erano comminate sanzioni per il caso di inosservanza della convenzione o delle decisioni adottate dall' assemblea generale . In tal caso, le imprese erano tenute a versare ad un fondo comune una somma forfettaria e, qualora ciò non avvenisse, questa somma poteva essere prelevata dalla cauzione che ciascuna impresa aveva versato in contanti alla Belasco .
5 Questa convenzione veniva attuata mediante deliberazioni dell' assemblea generale della Belasco e integrata con due accordi stipulati, nel maggio e nell' ottobre 1978, fra i membri della Belasco ed imprese estranee allo scopo di ridurre di concerto gli sconti concessi ai clienti .
6 I prodotti cui si riferivano la convenzione e gli atti summenzionati erano innanzitutto i prodotti "Belasco", che comprendono i prodotti "Benor" omologati dall' IBN e alcuni prodotti analoghi non conformi alle prescrizioni di questo ente, e inoltre i rivestimenti bitumati migliorati mediante aggiunta di materie plastiche, in genere su supporto di poliestere, denominati "prodotti nuovi", nonché altri prodotti, come i mastici e il bitume liquido, usati in gran parte in associazione con i rivestimenti bitumati, designati come "prodotti connessi ".
7 La Commissione riteneva che la convenzione e gli accordi summenzionati nonché le misure adottate per la loro esecuzione fossero in contrasto con l' art . 85, n . 1, del trattato e, di conseguenza, irrogava ammende alla Belasco e ai suoi membri .
8 A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono mezzi relativi, in sostanza, alla mancanza dei presupposti di applicazione dell' art . 85, n . 1, del trattato, alla violazione del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17 ( GU 13, pag . 204 ), alla violazione del principio della parità di trattamento, alla violazione delle forme sostanziali, in quanto la decisione sarebbe viziata da motivazione errata, contradditoria e insufficiente, e all' ingiustificatezza dell' ammontare delle ammende .
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
I - Sulla violazione dell' articolo 85, n . 1, del trattato
A - Sull' alterazione del gioco della concorrenza all' interno del mercato comune
1 . Per quanto riguarda l' adozione di un listino prezzi comune per i prodotti Belasco e l' adozione di prezzi comuni per i prodotti connessi e per i prodotti nuovi
10 Le ricorrenti sostengono che l' adozione di un listino prezzi comune per i prodotti Belasco mirava non a falsare la concorrenza, ma soltanto a presentare, come raccomandato dalla stessa amministrazione, domande collettive di aumento dei prezzi allo scopo di ottenere le autorizzazioni necessarie più rapidamente che in caso di domande individuali . Esse fanno valere che, in ogni caso, l' adozione del listino prezzi comune non aveva l' effetto di falsare la concorrenza poiché i prezzi praticati sul mercato variavano in realtà da un' impresa ad un' altra e poiché, inoltre, i listini prezzi di cui trattasi venivano comunicati alle imprese estranee alla Belasco, che potevano adattare i loro prezzi in modo da migliorare la loro posizione sul mercato rispetto a quella dei membri della Belasco .
11 Per quanto riguarda la fissazione in comune di prezzi per i prodotti connessi le ricorrenti deducono che la stessa Commissione ha ammesso nella decisione che in realtà detti prezzi non vennero rispettati . Esse sottolineano che non è mai esistito un listino prezzi comune per i prodotti connessi, anche se l' assemblea generale si pronunciò dieci volte al riguardo . Per quanto concerne i prodotti nuovi, esse deducono che la Commissione ha del pari ammesso nella decisione che l' applicazione di prezzi comuni non era provata .
12 Tenuto conto degli atti del fascicolo si deve rilevare anzitutto che le ricorrenti non si limitarono a presentare domande collettive di aumento dei prezzi, ma si concertarono anche sulla ripartizione fra i vari prodotti degli aumenti autorizzati e sul momento più opportuno per la loro applicazione . Dal canto suo, il listino prezzi comune venne integrato con misure relative alle aliquote degli sconti da praticare sul mercato . Si deve pertanto ammettere che l' adozione del listino prezzi comune aveva lo scopo di restringere la concorrenza in materia di prezzi .
13 Si deve poi osservare che la comunicazione ad imprese estranee alla Belasco dei progetti di domande di aumenti dei prezzi presentate alle autorità amministrative nonché dei progetti di listini prezzi concretizzanti gli aumenti concessi mirava ad indurre dette imprese ad allineare i loro prezzi a quelli dei membri in modo da rafforzare gli effetti dell' accordo all' esterno del gruppo dei membri . E' assodato, infatti, che la comunicazione dei progetti di cui trattasi rientrava nell' ambito di una concertazione con le imprese estranee alla Belasco avente lo scopo di associare queste imprese alle pratiche di prezzi, di sconti di prezzo e alle altre misure stabilite dai membri della Belasco e di indurle ad adottare un identico comportamento sul mercato .
14 Inoltre, per quanto riguarda l' adozione di prezzi comuni per i prodotti nuovi, si deve rilevare che questi prezzi vennero fissati più volte dall' assemblea generale, anche se, come ha ammesso la Commissione ( punto 107 della decisione impugnata ), il regime applicato a questi prodotti era meno rigoroso di quello istituito per gli altri prodotti .
15 Infine, per quanto riguarda l' adozione dei prezzi comuni per i prodotti connessi, occorre sottolineare che, anche se è vero che i prezzi fissati non vennero rispettati in pratica, le decisioni dell' assemblea generale che li fissavano avevano lo scopo di restringere la concorrenza .
16 Di conseguenza, gli argomenti relativi allo scopo del listino prezzi comune adottato nonché alla non applicazione dei prezzi comuni ai prodotti connessi e ai prodotti nuovi non possono essere accolti .
2 . Divieto di fare regali e di vendere sottocosto
17 Secondo le ricorrenti, il divieto di fare regali e di vendere sottocosto non è altro che la trasposizione delle norme del diritto belga sulla concorrenza sleale .
18 Questo argomento non può essere accolto . Infatti, si deve rilevare che la legge belga 14 luglio 1971 sulle pratiche commerciali ( Moniteur belge del 30.7.1971, pag . 9087 ), invocata dalle ricorrenti, riguarda solo la vendita ai consumatori finali e non si può pertanto applicare ai rapporti fra operatori economici come quelli di cui trattasi . Nella fattispecie, il divieto di fare regali e di vendere sottocosto poteva pertanto avere soltanto lo scopo di evitare che la disciplina convenuta in materia di prezzi fosse elusa mediante dette pratiche e che le imprese interessate si facessero così concorrenza .
3 . Attuazione delle quote
19 Le ricorrenti sostengono che, sebbene sia esatto che la convenzione stabiliva delle quote di ripartizione soggette a controllo e integrate con un sistema di penalità a titolo di risarcimento, questo sistema non è mai stato applicato .
20 A questo proposito, è sufficiente rilevare che il controllo dell' osservanza delle quote era effettivamente esercitato, come è dimostrato dal fatto che le imprese che avevano superato le quote accettarono di versare a titolo di penale somme talvolta notevoli alle imprese che non avevano realizzato la loro quota . L' argomento surriferito è pertanto contraddetto dai fatti .
4 . Sconti
21 Secondo le ricorrenti, l' entità degli sconti non ha mai costituito oggetto di un accordo . Al contrario, ciascun membro della Belasco praticava autonomamente sconti che dipendevano dall' importanza del cliente e dal volume dell' ordinazione, come sarebbe dimostrato dall' analisi delle fatture fornite alla Commissione come esempi .
22 A questo proposito, si deve rilevare innanzitutto che, come ha provato la Commissione, l' accordo stipulato il 30 ottobre 1978 contemplava una disciplina in materia di sconti che venne effettivamente applicata fino al luglio-agosto 1980 . E' vero che questa disciplina non fu sempre rispettata, ma, quando veniva violata, i membri che si consideravano danneggiati presentavano reclami all' assemblea generale .
23 Va rilevato inoltre che l' argomento secondo cui l' analisi delle fatture fornite alla Commissione dimostra la generale inosservanza della disciplina degli sconti non può essere accolto . Infatti, come la Commissione ha giustamente sostenuto, dette fatture attestano unicamente che, durante l' applicazione dell' accordo del 1978, soltanto tre clienti dei membri della Belasco ottennero sconti .
5 . Principio della cristallizzazione della clientela
24 Le ricorrenti deducono che il principio secondo il quale ciascuno deve operare esclusivamente con la propria clientela - il cosiddetto principio della cristallizzazione della clientela - non fu mai rispettato . L' elenco dei clienti acquisiti e perduti durante il periodo di riferimento corroborerebbe manifestamente questo assunto .
25 A questo proposito si deve constatare che vari membri chiesero, in occasione delle assemblee generali, che non fossero presentate a taluni clienti offerte più vantaggiose . Inoltre, taluni membri lamentarono la perdita di clienti, rivoltisi ad altri membri . Questi reclami furono esaminati dall' assemblea generale e, talvolta, vennero aperte inchieste per accertarne la fondatezza . Inoltre, nel gennaio 1978, in occasione di una campagna di prezzi svolta dall' International Roofing Company SA, impresa estranea alla Belasco, l' assemblea generale incitò i membri a conservare la loro clientela . Infine, il principio della cristallizzazione della clientela fu riaffermato dal presidente dell' assemblea generale nel 1981 .
26 Da queste constatazioni emerge che il principio della cristallizzazione della clientela fu applicato dalle ricorrenti anche se, come ha ammesso la Commissione (( punto 74, vi ), della decisione )), in misura limitata . Di conseguenza, l' argomento presentato a questo proposito dev' essere respinto .
6 . Azioni concertate avverso imprese concorrenti
27 Le ricorrenti escludono che sia stata effettuata un' azione concertata intesa ad impedire l' acquisto dell' impresa Usines Pol Madou ( in prosieguo : "UPM "), ex membro della Belasco, da parte di concorrenti, e in particolare da parte di una ditta straniera . Il fallimento della Usines Pol Madou sarebbe stato la conseguenza di una gestione sconsiderata e non di un' azione concertata dei membri della Belasco .
28 A questo proposito va rilevato che, come ha dimostrato la Commissione, le ricorrenti tentarono di ostacolare l' acquisto della UPM, allora fallita, da parte di una o più imprese straniere in quanto queste non aderivano all' accordo . Si deve ammettere che quest' azione concertata, che rientra nell' ambito di azioni dirette contro altri produttori e importatori, mirava a restringere la concorrenza o a rafforzare la posizione delle ricorrenti sul mercato . Gli argomenti presentati a questo proposito dalle ricorrenti sono pertanto infondati e devono essere respinti . Si deve rilevare inoltre che, come le ricorrenti hanno ammesso all' udienza, l' azione concertata contro l' IKO, un produttore estraneo alla Belasco, mirante ad indurlo a rinunciare ad una politica di prezzi bassi, ebbe risultati positivi .
7 . Adozione di misure di normalizzazione e di razionalizzazione
29 Le ricorrenti deducono che l' applicazione di un programma comune per i prodotti Belasco, le decisioni relative al coordinamento delle caratteristiche dei prodotti nuovi, l' uso della denominazione Belasco e le misure di pubblicità collettiva a favore di questa denominazione non erano atti ad alterare il gioco della concorrenza, ma costituivano misure intese a migliorare la qualità dei prodotti, a razionalizzare la produzione e la distribuzione e a normalizzare la gamma dei prodotti offerti agli architetti .
30 A questo proposito, si deve rilevare che queste misure si inserivano nell' ambito della convenzione del 1978 e contribuivano ad accentuarne lo scopo restrittivo . Le misure di normalizzazione erano infatti volte ad impedire ai membri di differenziare i loro prodotti e ad evitare che essi si facessero concorrenza . Inoltre, le misure di pubblicità in comune, al pari dell' uso del marchio Belasco, limitavano la concorrenza in quanto uniformavano l' immagine di prodotti appartenenti ad un settore in cui la pubblicità individuale può costituire un mezzo di differenziazione e quindi di concorrenza . Gli argomenti presentati a questo riguardo devono essere pertanto respinti .
31 Da tutte le considerazioni che precedono deriva che il mezzo relativo all' insussistenza di alterazione del gioco della concorrenza dev' essere respinto .
B - Sul pregiudizio per gli scambi fra Stati membri
32 Le ricorrenti sostengono che l' accordo censurato vincola soltanto imprese belghe, riguarda soltanto prodotti fabbricati da queste imprese e si applica soltanto al mercato belga . Esse aggiungono che la realizzazione di azioni collettive contro produttori stranieri non è stata dimostrata e che la Commissione ha ammesso di non aver trovato alcun elemento relativo all' attuazione delle azioni proposte o decise . Da ciò esse concludono che l' accordo censurato non ha pregiudicato gli scambi fra gli Stati membri .
33 Si deve ricordare in primo luogo come, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la circostanza che un accordo abbia per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che gli scambi tra Stati membri possano essere pregiudicati .
34 Occorre sottolineare inoltre che, qualora si tratti di un mercato permeabile alle importazioni, le imprese aderenti ad un accordo nazionale in materia di prezzi possono conservare la loro quota di mercato soltanto se si tutelano contro la concorrenza straniera .
35 Si deve rilevare a questo proposito che nella fattispecie la convenzione contemplava misure di protezione e di difesa, in particolare in caso di inasprimento della concorrenza da parte di imprese straniere . I membri si impegnavano inoltre, allo scopo di impedire alle imprese estranee, e in particolare a quelle straniere, di migliorare la loro capacità concorrenziale, a non cedere strumenti di produzione ad estranei, a non fabbricare per conto di estranei ed a rilevare gli strumenti di produzione di uno di essi in caso di fallimento .
36 Così, nel febbraio 1984 l' assemblea generale decise che i membri avrebbero concesso sconti supplementari concordati alla clientela di un importatore di rivestimenti bitumati ( Canam Sales ) e nel luglio 1980 i membri sollecitarono le autorità regionali competenti perché impedissero che l' impresa UPM, già aderente all' accordo, che era fallita, venisse acquistata da un' impresa straniera . Nella medesima occasione essi manifestarono il loro interesse all' acquisto dell' UPM .
37 L' entità della quota di mercato detenuta dai membri della Belasco consentiva non solo di applicare le misure previste, ma anche di renderle efficaci . Infatti, le ricorrenti detenevano il 57%-60% del mercato dei rivestimenti bitumati, mentre il resto era diviso fra i loro concorrenti ( 20% circa ) e gli importatori . La Commissione ha giustamente escluso da questo mercato i prodotti di sintesi il cui prezzo è molto più elevato di quello dei rivestimenti bitumati e la cui posa richiede personale altamente qualificato . Siffatti prodotti sono destinati ad usi specifici e non si possono quindi sostituire ai prodotti che costituiscono oggetto degli accordi e delle pratiche di cui trattasi .
38 Stando così le cose, e benché l' accordo censurato avesse ad oggetto la distribuzione dei prodotti in un solo Stato membro, si deve constatare che esso poteva incidere sugli scambi intracomunitari .
II - Sulla violazione dell' articolo 15 del regolamento n . 17
39 Le ricorrenti deducono che la decisione impugnata ha infranto l' art . 15 del regolamento n . 17 . A sostegno di questo mezzo svolgono argomenti relativi alla non intenzionalità delle infrazioni commesse e agli effetti di queste sul mercato .
1 . Non intenzionalità delle infrazioni
40 Le ricorrenti deducono che, come avrebbe ammesso la stessa Commissione, esse non erano consapevoli del fatto che il loro accordo era vietato dall' art . 85, n . 1, del trattato . Esse avrebbero rinnovato l' accordo del 1966 in completa buona fede . La mera negligenza non potrebbe giustificare le ammende irrogate alle ricorrenti in quanto nessuna sanzione è stata inflitta alle imprese estranee alla Belasco, la cui negligenza è stata pur tuttavia ammessa dalla Commissione .
41 A questo proposito si deve rilevare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( vedasi, fra l' altro, la sentenza 1° febbraio 1978, causa 19/77, Miller, Racc . pag . 131 ), perché un' infrazione si possa considerare intenzionale non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire il divieto di cui all' art . 85; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva come scopo la restrizione della concorrenza .
42 E' questo il caso della fattispecie, considerata la natura delle clausole della convenzione e degli accordi censurati e le misure adottate allo scopo di garantirne l' attuazione .
2 . Effetti delle infrazioni sul mercato
43 Le ricorrenti deducono che la Commissione non ha precisato in quale modo ha tenuto conto degli effetti delle infrazioni sul mercato nel determinare l' ammontare delle ammende . Poiché questi effetti erano stati contestati nella risposta alla comunicazione degli addebiti, siffatta precisazione sarebbe stata necessaria . La sua mancanza costituirebbe una violazione dell' art . 15, n . 2, del regolamento n . 17 .
44 A questo proposito è sufficiente constatare che, nei punti da 76 a 82 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato le restrizioni della concorrenza causate da ciascuna delle pratiche concordate e la loro ripercussione sul mercato .
45 Da quanto precede emerge che il mezzo relativo alla violazione dell' art . 15 del regolamento n . 17 è infondato e dev' essere quindi respinto .
III - Sulla violazione del principio della parità di trattamento
46 Le ricorrenti deducono che, infliggendo loro un trattamento diverso da quello riservato alle imprese estranee alla Belasco, la Commissione ha infranto il principio della parità di trattamento .
47 A questo proposito è sufficiente osservare che le situazioni rispettive dei membri della Belasco e delle imprese estranee non erano analoghe . Le imprese estranee non hanno aderito alla convenzione censurata e le uniche infrazioni rilevate nei loro confronti concernevano soltanto gli accordi sugli sconti, stipulati nell' ottobre 1978, i quali, del resto, non riguardavano i prodotti nuovi .
48 Ne consegue che il mezzo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento dev' essere respinto .
IV - Sulla motivazione erronea, contraddittoria e insufficiente
1 . Erroneità e contraddittorietà della motivazione
49 Le ricorrenti sostengono che la Commissione si è contraddetta in quanto ha addebitato loro di aver provveduto a definire in comune le principali caratteristiche dei loro prodotti, ma in un altro punto della decisione ha precisato che tale censura non riguardava la partecipazione dei membri della Belasco alla fissazione di norme IBN, la quale presuppone la messa sul mercato di prodotti normalizzati durante dieci anni . A questo riguardo si deve osservare che, come si è già rilevato, le misure intese all' uniformazione dei prodotti rientravano nell' ambito della convenzione del 1978 e contribuivano a rafforzarne lo scopo restrittivo . Esse non miravano pertanto a consentire la fissazione di norme IBN .
50 La Commissione si sarebbe contraddetta anche affermando che gli effetti di un accordo devono essere presi in considerazione quando si tratta di valutare delle infrazioni, mentre non ha mai tenuto conto degli effetti dell' accordo sul mercato di cui si discute . A questo proposito, si deve osservare che, come si è già rilevato, la Commissione ha puntualmente analizzato gli effetti dell' accordo sul mercato .
51 Nella decisione impugnata figurerebbe un' altra contraddizione in quanto si afferma, da un lato, che le consegne dei partecipanti all' accordo rappresentavano il 57-60% del consumo dei prodotti di cui trattasi ( punto 88 ) e, dall' altro, che queste consegne costituivano almeno il 70% di detto consumo ( punto 91 ). Questo argomento non può essere accolto . Infatti, come ha sostenuto la Commissione, la percentuale menzionata nel punto 88 riguarda le consegne dei soli membri, mentre quella indicata nel punto 91 riguarda la quota di mercato detenuta dai membri e dagli estranei .
52 La decisione sarebbe ulteriormente viziata da contraddizione in quanto nel punto 88 si rileva che le azioni collettive contro i concorrenti non erano affatto teoriche, mentre, secondo il punto 61, la Commissione non ha trovato alcuna indicazione circa il seguito dato alle due azioni proposte da un membro della Belasco . Questo argomento non può essere accolto . Infatti, le ricorrenti hanno ammesso all' udienza che l' azione effettuata contro l' IKO produsse effetti e, anche se la Commissione non ha potuto precisare gli effetti che ebbero le altre azioni concertate, la natura delle stesse e i mezzi di cui disponevano i partecipanti dell' accordo grazie alla loro quota di mercato consentono di considerare che non si trattava di azioni puramente teoriche .
53 Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione si è contraddetta quando ha loro addebitato di aver stipulato un accordo avente ad oggetto anche i nuovi rivestimenti, mentre ha escluso la Derbit, impresa produttrice di rivestimenti bitumati estranea alla Belasco, dai destinatari della decisione in quanto detta impresa fabbricava soltanto prodotti nuovi; in tal modo essa avrebbe ammesso che l' accordo non riguardava questi prodotti . Neanche questo argomento può essere accolto . Infatti, la Derbit non è stata esclusa dai destinatari della decisione poiché fabbricava soltanto prodotti nuovi, ma poiché non figurava fra le imprese estranee che avevano stipulato degli accordi con i membri della Belasco .
2 . Motivazione insufficiente
54 Le ricorrenti deducono che la Commissione non ha sufficientemente motivato le censure relative alle quote e agli sconti, non ha esaminato le relazioni compilate da un revisore di imprese, da cui emergerebbe che nessuno degli impegni sottoscritti dai firmatari della convenzione è stato rispettato, e non ha replicato agli argomenti da esse presentati circa gli effetti dell' accordo sul mercato .
55 A questo riguardo si deve osservare, innanzitutto, che, come si è già rilevato, la Commissione ha puntualmente analizzato gli effetti dell' accordo sul mercato e l' applicazione dello stesso da parte dei membri della Belasco per quanto attiene all' osservanza delle quote e degli sconti . Inoltre, per quanto riguarda la censura relativa all' omessa risposta agli argomenti delle ricorrenti, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi, fra l' altro, la sentenza 17 novembre 1987, cause riunite 142 e 156/84, British-American Tobacco Company, Racc . pag . 4469 ), anche se, a norma dell' art . 190 del trattato, la Commissione deve menzionare i dati di fatto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l' hanno indotta ad adottarla, questa disposizione non prescrive che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo .
56 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve constatare che la Commissione ha indicato i dati di fatto e le considerazioni giuridiche in base ai quali ha rilevato la violazione delle norme sulla concorrenza e ha irrogato ammende alle ricorrenti . La decisione impugnata non può pertanto considerarsi insufficientemente motivata .
57 Il mezzo relativo all' erroneità, alla contraddittorietà e alla insufficienza della motivazione deve, pertanto, essere respinto .
V - Sull' ammontare delle ammende
58 Si deve rilevare anzitutto che taluni argomenti presentati dalle ricorrenti allo scopo di ottenere una riduzione delle ammende sono identici a quelli fatti valere per concludere che la decisione impugnata viola l' art . 15 del regolamento n . 17 e pertanto sono già stati sopra respinti .
59 Le ricorrenti hanno sostenuto inoltre che i prodotti nuovi non rientravano nella sfera d' applicazione della convenzione e che i membri della Belasco seguirono, per quanto attiene a questi prodotti, politiche commerciali autonome .
60 Si deve rilevare anzitutto che, secondo i termini stessi della convenzione, questa si applicava ai "feltri di tutti i tipi (...) impregnati di bitume, tanto a quelli attualmente noti in commercio col nome di 'feltri bitumati' (...) quanto ai materiali dello stesso tipo che siano fabbricati in futuro per soddisfare le stesse esigenze" ( punto 1, lett . b ), del capitolo "Oggetto della convenzione "), e pertanto ai prodotti nuovi .
61 Come emerge dal fascicolo, talune misure d' attuazione della convenzione riguardavano i prodotti nuovi . Questi vennero inclusi nel calcolo delle quote, costituirono oggetto di accordi in materia di prezzi e furono soggetti ai limiti stabiliti per gli sconti . Inoltre, nei loro confronti vennero decise misure di uniformazione .
62 Si deve pertanto ammettere che la convenzione riguardava i prodotti nuovi anche se, a tenore dei punti 4, lett . c ), e 74, xi ), della decisione impugnata, venne applicata gradualmente nei loro confronti .
63 Le ricorrenti sostengono inoltre che l' accordo rimase in vigore soltanto dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1983 e sottolineano che, qualora vi fossero stati contatti fra i membri dopo questa data, essi avrebbero avuto effetti ancora più trascurabili di quelli verificatisi nel corso del periodo durante il quale la convenzione era in vigore .
64 Questo argomento non può essere accolto . Si deve infatti rilevare che, a tenore della convenzione, questa sarebbe stata rinnovata automaticamente per un periodo di cinque anni in mancanza di disdetta entro il 31 dicembre 1983 . Orbene, le ricorrenti non solo non disdissero la convenzione, ma adottarono misure di attuazione della stessa fino al 9 aprile 1984 ( fissazione di quote a valere dal 1° gennaio 1984, organizzazione delle visite del perito contabile presso taluni membri ) e discussero delle modifiche da apportarvi dopo questa data .
65 L' ammontare delle ammende irrogate è il seguente : 420 000 ecu per l' Atab, 150 000 ecu per l' Asphaltco, 200 000 ecu per la Lummerzheim, 30 000 ecu per la LAF, 75 000 ecu per la KAB, 75 000 ecu per la De Boer, 50 000 ecu per la Huyghe e 15 000 per la Belasco . Queste ammende sono comprese fra lo 0,75 e il 2,5% della cifra d' affari complessiva realizzata nel 1983 dalle imprese interessate, cioè sono di livello notevolmente inferiore al limite del 10% stabilito dall' art . 15, n . 2, del regolamento n . 17 .
66 Si deve constatare che, nel fissare l' ammontare delle ammende, la Commissione ha tenuto conto, per ciascuna impresa, della cifra d' affari complessiva nonché della cifra d' affari ottenuta mediante la fornitura di rivestimenti bitumati in Belgio e, nel caso della Belasco, delle spese annuali . La Commissione ha inoltre considerato che, fra gli elementi dell' accordo, le restrizioni relative ai prezzi e la ripartizione del mercato nonché le pratiche concertate ai danni dei concorrenti possono classificarsi fra le più gravi violazioni della libera concorrenza .
67 La Commissione ha anche tenuto conto del regime meno rigoroso applicato dai membri della Belasco ai prodotti nuovi, nonché della durata dell' accordo e del fatto che il principio della cristallizzazione della clientela fu rispettato, di fatto, solo in misura limitata .
68 Dall' esame degli argomenti delle parti e dal ragionamento della Commissione non sono emersi motivi che giustifichino la riduzione delle ammende . Pertanto il mezzo dedotto a questo scopo va disatteso .
69 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev' essere respinto per intero .
Sulle spese
70 Ai termini dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Le ricorrenti sono risultate soccombenti e devono esser quindi condannate in solido alle spese, comprese quelle dell' interveniente .
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, comprese quelle dell' interveniente .