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Documento 61985CJ0331
Judgment of the Court of 25 February 1988. # SA Les Fils de Jules Bianco and J. Girard Fils SA v Directeur Général des douanes et droits indirects. # References for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. # Recovery of undue payment - Evidence that charges on the price of goods have not been passed on to other persons. # Joined cases 331/85, 376/85 and 378/85.
Sentenza della Corte del 25 febbraio 1988.
SA Les Fils de Jules Bianco e SA J. Girard Fils contro Directeur général des douanes et droits indirects.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Ripetizione dell'indebito - Prova della mancata traslazione dei tributi sul prezzo delle merci.
Cause riunite 331, 376 e 378/85.
Sentenza della Corte del 25 febbraio 1988.
SA Les Fils de Jules Bianco e SA J. Girard Fils contro Directeur général des douanes et droits indirects.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Ripetizione dell'indebito - Prova della mancata traslazione dei tributi sul prezzo delle merci.
Cause riunite 331, 376 e 378/85.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -01099
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1988:97
SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 FEBBRAIO 1988. - S. A. LES FILS DE JULES BIANCO E S. A. J. GIRARD FILS CONTRO DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION. - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO - PROVA DELLA MANCATA RIVALSA DEI TRIBUTI SUL PREZZO DELLE MERCI. - CAUSE RIUNITE 331/85, 376/85 E 378/85.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 01099
edizione speciale svedese pagina 00387
edizione speciale finlandese pagina 00393
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
DIRITTO COMUNITARIO - EFFICACIA DIRETTA - TRIBUTI NAZIONALI INCOMPATIBILI CON IL DIRITTO COMUNITARIO - RESTITUZIONE - ONERE DI PROVARE LA MANCATA TRASLAZIONE GRAVANTE UNICAMENTE SUL CONTRIBUENTE - INAMMISSIBILITA
IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA DEV' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO NON PUO ADOTTARE NORME CHE SUBORDINANO IL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN ISPREGIO AL DIRITTO COMUNITARIO ALLA PROVA CHE DETTI TRIBUTI NON SONO STATI TRASFERITI SUGLI ACQUIRENTI DELLE MERCI SU CUI GRAVAVANO, PONENDO L' ONERE DI QUESTA PROVA NEGATIVA A CARICO DELLE SOLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CHIEDONO IL RIMBORSO .
CIO VALE INDIPENDENTEMENTE DALLA RETROATTIVITA O MENO DELLA NORMA NAZIONALE, DALLA NATURA DEL TRIBUTO E DALLE CARATTERISTICHE CONCORRENZIALI, REGOLAMENTATE O MONOPOLISTICHE, IN TUTTO O IN PARTE, DEL MERCATO .
NELLE CAUSE RIUNITE 331, 376 E 378/85,
AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DELLA COUR DE CASSATION DELLA REPUBBLICA FRANCESE NELLA CAUSE DINANZI AD ESSA PENDENTI TRA
LES FILS DE JULES BIANCO SA, CON SEDE IN UGINE ( FRANCIA ), E J . GIRARD FILS SA, CON SEDE IN LIONE ( FRANCIA ),
E
DIRETTORE GENERALE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE, DOMICILIATO IN PARIGI ( FRANCIA ),
DOMANDE VERTENTI SULLA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI GIURIDICI COMUNITARI RELATIVI AL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN TRASGRESSIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO,
LA CORTE,
COMPOSTA DAI SIGNORI : G . BOSCO, PRESIDENTE DI SEZIONE, F.F . DI PRESIDENTE, T . KOOPMANS . U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T.F . O' HIGGINS E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI;
AVVOCATO GENERALE : SIR GORDON SLYNN
CANCELLIERE : D . LOUTERMAN, AMMINISTRATORE
VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :
- PER LA SOCIETE ANONYME LES FILS DE JULES BIANCO E PER LA SOCIETE ANONYME J . GIRARD FILS, RICORRENTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, DALL' AVV . J . IMBACH, DEL FORO DI STRASBURGO, NELLA FASE SCRITTA, E DALL' AVV . C . IMBACH, DEL FORO DI STRASBURGO, NELLE FASI SCRITTA E ORALE,
- PER IL GOVERNO ITALIANO, RAPPRESENTATO DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO, CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, IN QUALITA D' AGENTE, ASSISTITO DAL SIG . S . LAPORTA, AVVOCATO DELLO STATO, NELLA FASE SCRITTA, E DAL SIG . F . FERRARA, AVVOCATO DELLO STATO, NELLA FASE ORALE,
- PER IL GOVERNO BRITANNICO, DAL SIG . R.N . RICKS, DEL TREASURY SOLICITOR' S DEPARTMENT, IN QUALITA DI AGENTE, NELLA FASE SCRITTA E DAL SIG . JACOBS, IN QUALITA DI AGENTE, NELLA FASE ORALE,
- PER IL GOVERNO FRANCESE, DAL SIG . G . GUILLAUME E DALLA SIG.RA S.-C . DE MARGERIE, IN QUALITA DI AGENTI, NELLA FASE SCRITTA,
- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE DAL SIG . G . MARENCO, CONSIGLIERE GIURIDICO, IN QUALITA DI AGENTE, NELLE FASI SCRITTA ED ORALE,
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED IN SEGUITO ALLA TRATTAZIONE ORALE DEL 25 GIUGNO 1987,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 29 SETTEMBRE 1987,
HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON TRE SENTENZE 9 OTTOBRE 1985, PERVENUTE ALLA CORTE L' 8, IL 27 ED IL 28 NOVEMBRE 1985, LA COUR DE CASSATION DELLA REPUBBLICA FRANCESE HA SOLLEVATO, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RELATIVA ALL' INTERPRETAZIONE DI VARIE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE, ONDE ESSERE POSTA IN GRADO DI VALUTARE LA COMPATIBILITA CON IL TRATTATO DI UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE NAZIONALE RELATIVA ALLA RIPETIZIONE DELL' INDEBITO .
2 LA QUESTIONE E INSORTA IN OCCASIONE DI UNA CONTROVERSIA TRA LE SOCIETA "LES FILS DE JULES BIANCO" E "J . GIRARD FILS" ( IN PROSIEGUO : LA "BIANCO" E LA "GIRARD ") ED IL DIRETTORE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, IN MERITO AL RIMBORSO DEI TRIBUTI PARAFISCALI ISTITUITI CON DUE DECRETI DELLA REPUBBLICA FRANCESE ( DECRETI 30 AGOSTO 1978, N . 78-903, JORF DEL 1*.9.1978, PAG . 3167, E 2 NOVEMBRE 1978, N . 78-1043, JORF DEL 3.11.1978, PAG . 3735 ) GRAVANTI SUL CONSUMO DI BENZINA SUPER E NORMALE E DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DOMESTICO .
3 LA BIANCO E LA GIRARD, CHE OPERANO NEL SETTORE DELL' ACQUISTO, DELL' IMPORTAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI, VERSAVANO AL FISCO FRANCESE SVARIATE SOMME PER I TRIBUTI DI CUI E CAUSA; RITENENDO CHE FOSSERO ILLEGITTIMI, IN PARTICOLARE ALLA STREGUA DEL DIRITTO COMUNITARIO, NE CHIEDEVANO IL RIMBORSO CON TRE RICORSI SEPARATI .
4 I TRIBUNAUX D' INSTANCE DI VILLEURBANNE E D' ANNECY ( PER QUANTO RIGUARDA LA BIANCO ), E QUELLO DI ANNECY ( PER LA GIRARD ), E POI, SU APPELLO DELLE MEDESIME, LA COUR D' APPEL DI LIONE E QUELLA DI CHAMBERY DICHIARAVANO INAMMISSIBILI LE TRE AZIONI PRESENTATE DALLA BIANCO E DALLA GIRARD PER OTTENERE IL RIMBORSO IN QUANTO NON ERA STATA FORNITA LA PROVA DELLA MANCATA RIVALSA SUGLI ACQUIRENTI DEI PRODOTTI, PER QUANTO RIGUARDAVA I TRIBUTI, COME PRESCRITTO DALL' ART . 13, V, DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1981 DEL 30 DICEMBRE 1980 ( JORF DEL 31.12.1980, PAG . 3099 ),
5 L' ART . 13, V, DELLA CITATA LEGGE DISPONE CHE :
"CHI ABBIA INDEBITAMENTE CORRISPOSTO IMPOSTE INDIRETTE DISCIPLINATE DAL CODE GENERAL DES IMPOTS O DAZI E TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI SECONDO I PROCEDIMENTI CONTEMPLATI DAL CODE DES DOUANES, PUO OTTENERNE IL RIMBORSO, SALVO IN CASO DI ERRORE MATERIALE, SOLO SE COMPROVA CHE PER TALI TRIBUTI NON VI E STATA RIVALSA SUGLI ACQUIRENTI .
LA PRESENTE NORMA SI APPLICA AI RECLAMI PRESENTATI AI SENSI DEGLI ARTT . 1931 DEL CODE GENERAL DES IMPOTS E 352 DEL CODE DES DOUANES, ANCHE PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE ".
6 DATO CHE LE DUE RICORRENTI HANNO PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE NELLE TRE CAUSE, LA COUR DE CASSATION HA SOSPESO IL PROCEDIMENTO ED HA SOLLEVATO UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE, IDENTICA NELLE TRE SENTENZE, REDATTA IN QUESTI TERMINI :
"SE IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA REPUBBLICA FRANCESE NON POTEVA SUBORDINARE IL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN SPREGIO AL DIRITTO COMUNITARIO ALLA PROVA CHE DETTI TRIBUTI NON SONO STATI TRASFERITI AGLI ACQUIRENTI DEI PRODOTTI SU CUI GRAVAVANO, PONENDO L' ONERE DI QUESTA PROVA NEGATIVA A CARICO DELLE SOLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CHIEDONO IL RIMBORSO; SE LA SOLUZIONE SIA DIVERSA A SECONDA CHE SIA O MENO RETROATTIVA LA LEGGE 30 DICEMBRE 1980, A SECONDA DELLA NATURA DEL TRIBUTO E A SECONDA DEL CARATTERE CONCORRENZIALE, REGOLAMENTATO O MONOPOLISTICO, IN TUTTO O IN PARTE, DEL MERCATO ."
7 PER UNA PIU AMPIA ILLUSTRAZIONE DEGLI ANTEFATTI E DELLO SFONDO NORMATIVO DELLE CAUSE PRINCIPALI, DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
SULLA PRIMA PARTE DELLA QUESTIONE
8 IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE SE IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA REPUBBLICA FRANCESE NON POTEVA SUBORDINARE IL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN SPREGIO AL DIRITTO COMUNITARIO ALLA PROVA CHE TALI TRIBUTI NON SIANO STATI TRASFERITI AGLI ACQUIRENTI DEI PRODOTTI, SU CUI AVREBBERO IN TAL CASO GRAVATO, PONENDO L' ONERE DI QUESTA PROVA NEGATIVA A CARICO DELLE SOLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CHIEDONO IL RIMBORSO .
9 LA BIANCO E LA GIRARD SOSTENGONO CHE L' ART . 13, V, DELLA CITATA LEGGE, LADDOVE SUBORDINA L' AMMISSIBILITA DELL' AZIONE VOLTA AD OTTENERE IL RIMBORSO ALLA PROVA NEGATIVA DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO SULL' ACQUIRENTE IMPONE UNA CONDIZIONE CUI E PRATICAMENTE IMPOSSIBILE CONFORMARSI PER IMPRESE COME LE LORO .
10 IL GOVERNO FRANCESE RITIENE CHE L' ART . 13, V, DELLA CITATA LEGGE RICHIEDA IN REALTA LA PROVA DI UN FATTO POSITIVO, E CIOE CHE IL TRIBUTO SIA VENUTO A GRAVARE IN VIA DEFINITIVA SUL PATRIMONIO DEI RIVENDITORI DI PRODOTTI PETROLIFERI FINITI, SICCHE TALE NORMA NON RENDE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE, NE ESTREMAMENTE DIFFICILE, L' ESERCIZIO DEI DIRITTI ATTRIBUITI DALL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO .
11 L' ARGOMENTO DEL GOVERNO FRANCESE NON PUO ESSERE ACCOLTO . LA NORMA FRANCESE DI CUI E CAUSA PONE INFATTI A CARICO DEGLI OPERATORI L' ONERE DELLA PROVA DI UN FATTO NEGATIVO, IN QUANTO ESSI DEBBONO PROVARE, A FRONTE DELLE SEMPLICI ASSERZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE SULL' EFFETTIVITA DELLA TRASLAZIONE, LA MANCATA RIVALSA SU ALTRI SOGGETTI DEL TRIBUTO PARAFISCALE INDEBITAMENTE CORRISPOSTO . LA CIRCOSTANZA CHE LA NORMA DI CUI E CAUSA POSSA ESSERE FORMULATA IN TERMINI POSITIVI NON COMPORTA ALCUNA CONSEGUENZA QUANTO ALLA PERSONA SU CUI INCOMBE L' ONERE DELLA PROVA .
12 VA RICORDATO, IN PROPOSITO, COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 9 NOVEMBRE 1983 ( CAUSA 199/82, SAN GIORGIO, RACC . PAG . 3595 ), CHE SONO INCOMPATIBILI CON IL DIRITTO COMUNITARIO LE CONDIZIONI DI PROVA CHE ABBIANO L' EFFETTO DI RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE DIFFICILE OTTENERE IL RIMBORSO DEI TRIBUTI RISCOSSI IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO, COME AVVIENE IN PARTICOLARE PER LE PRESUNZIONI O I CRITERI DI PROVA CHE TENDONO A LASCIARE AL CONTRIBUENTE L' ONERE DI DIMOSTRARE CHE I TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI NON SONO STATI TRASFERITI SU ALTRI SOGGETTI .
13 LA PRIMA PARTE DELLA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO NON PUO EMANARE NORME CHE SUBORDININO IL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN SPREGIO AL DIRITTO COMUNITARIO ALLA PROVA CHE DETTI TRIBUTI NON SONO STATI TRASFERITI AGLI ACQUIRENTI DEI PRODOTTI SU CUI GRAVAVANO, PONENDO L' ONERE DI QUESTA PROVA NEGATIVA A CARICO DELLE SOLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CHIEDONO IL RIMBORSO .
SULLA SECONDA PARTE DELLA QUESTIONE
14 IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE POI SE LA SOLUZIONE SIA DIVERSA A SECONDA DELLA NATURA RETROATTIVA O MENO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1980, A SECONDA DELLA NATURA DEL TRIBUTO E A SECONDA DEL CARATTERE CONCORRENZIALE, REGOLAMENTATO O MONOPOLISTICO, IN TUTTO O IN PARTE, DEL MERCATO .
15 VA OSSERVATO, ANZITUTTO, CHE LA CIRCOSTANZA CHE VENGA ATTRIBUITO EFFETTO RETROATTIVO AD UNA NORMA IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO, COME QUELLA CONTROVERSA NELLA CAUSA PRINCIPALE, AGGRAVA TALE CONTRASTO, IN PARTICOLARE PERCHE UNA NORMA DEL GENERE DIVENTA APPLICABILE A SITUAZIONI PRECEDENTI, PER LE QUALI GLI OPERATORI ECONOMICI NON POTEVANO PREVEDERE CHE SAREBBE STATA LORO RICHIESTA UNA SIFFATTA PROVA .
16 QUANTO ALL' INFLUENZA DELLA NATURA DEL TRIBUTO SULLA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE, IL GOVERNO FRANCESE RITIENE CHE, PER QUANTO RIGUARDA LE IMPOSTE INDIRETTE, LA PRESUNZIONE CHE LA TRASLAZIONE SIA AVVENUTA E TANTO PIU GIUSTIFICATA IN QUANTO LE IMPOSTE GRAVANO, PER DEFINIZIONE, IN VIA DEFINITIVA SUI CONSUMATORI, GIACCHE TUTTE LE IMPRESE GESTITE IN MODO SANO LE TRASFERISCONO DI REGOLA NEL PREZZO DEI PRODOTTI VENDUTI .
17 VA OSSERVATO IN PROPOSITO CHE, ANCHE SE LE IMPOSTE INDIRETTE SONO CONCEPITE NELLA NORMATIVA NAZIONALE PER ESSERE TRASFERITE AL CONSUMATORE FINALE E ANCHE SE, DI SOLITO, NEL COMMERCIO, SI VERIFICA UNA TRASLAZIONE PARZIALE O TOTALE DI QUESTE IMPOSTE INDIRETTE, NON E POSSIBILE AFFERMARE IN TERMINI GENERALI CHE IN TUTTI I CASI SI ABBIA EFFETTIVAMENTE UNA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO . L' EFFETTIVA TRASLAZIONE PARZIALE O TOTALE DIPENDE INFATTI DA VARI FATTORI CHE COSTITUISCONO IL CONTORNO DI OGNI OPERAZIONE COMMERCIALE E CHE LA DIFFERENZIANO DA ALTRI CASI SITUATI IN CONTESTI DIVERSI . DI CONSEGUENZA, LA QUESTIONE DELLA TRASLAZIONE O MENO, IN OGNI SINGOLO CASO, DI UN' IMPOSTA INDIRETTA COSTITUISCE UNA QUESTIONE DI FATTO CHE RIENTRA NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE, CHE POTRA FORMARE LIBERAMENTE IL PROPRIO CONVINCIMENTO . NON SI PUO AMMETTERE, PERO, CHE, PER IL CASO DELLE IMPOSTE INDIRETTE, ESISTA UNA PRESUNZIONE SECONDO CUI VI E STATA TRASLAZIONE E CHE SPETTI AL CONTRIBUENTE FORNIRE LA PROVA NEGATIVA DEL CONTRARIO . QUESTA AFFERMAZIONE NON PREGIUDICA AFFATTO LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA PARTICOLARE CHE NASCE, DAL PUNTO DI VISTA DELL' ONERE DELLA PROVA, QUANDO IL CONTRIBUENTE E STATO OBBLIGATO, DALLA STESSA NORMATIVA IN VIGORE, A TRASFERIRE UN' IMPOSTA A VALLE .
18 PER QUANTO ATTIENE ALL' INFLUENZA DELLA NATURA CONCORRENZIALE, REGOLAMENTATA O MONOPOLISTICA, IN TUTTO OD IN PARTE, DEL MERCATO SULLA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE, IL GOVERNO DEL REGNO UNITO RITIENE CHE L' INCOMPATIBILITA ACCERTATA DALLA PRECITATA SENTENZA SAN GIORGIO VALGA SOLO IN UN' ECONOMIA DI MERCATO FONDATA SULLA LIBERA CONCORRENZA; VICEVERSA, IN UN' ECONOMIA DI PREZZI REGOLAMENTATI, GLI OPERATORI ECONOMICI NON HANNO PRATICAMENTE ALCUNA LIBERTA DI TRASFERIRE O MENO IL TRIBUTO AGLI ACQUIRENTI E POSSONO FACILMENTE FORNIRE LA PROVA RICHIESTA DALLA PRECITATA DISPOSIZIONE CONTROVERSA .
19 IN PROPOSITO, VA OSSERVATO ANZITUTTO CHE LA CORTE, NELLA PRECITATA CAUSA 199/82, SAN GIORGIO, SI E PRONUNCIATA SU QUESTIONI CHE POSSONO INSORGERE IN UN' ECONOMIA DI LIBERO MERCATO SENZA PER QUESTO ESCLUDERE L' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO ENUNCIATO AD ALTRI TIPI DI MERCATO .
20 VA POI OSSERVATO CHE E PIU O MENO PROBABILE, A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE DEL MERCATO, CHE SI VERIFICHI UNA TRASLAZIONE . TUTTAVIA, I NUMEROSI FATTORI CHE DETERMINANO LA STRATEGIA COMMERCIALE VARIANO DA UN CASO ALL' ALTRO, SICCHE DIVIENE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE DETERMINARNE L' EFFETTIVA INFLUENZA SULLA TRASLAZIONE .
21 SI DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE LA SOLUZIONE NON MUTA A SECONDA DELLA NATURA RETROATTIVA O MENO DELLA NORMA NAZIONALE, A SECONDA DELLA NATURA DEL TRIBUTO ED A SECONDA DEL CARATTERE CONCORRENZIALE, REGOLAMENTATO O MONOPOLISTICO, IN TUTTO O IN PARTE, DEL MERCATO .
SULLE SPESE
22 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL REGNO UNITO, DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA COUR DE CASSATION DELLA REPUBBLICA FRANCESE CON TRE SENTENZE 9 OTTOBRE 1985, DICHIARA :
1 ) IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO NON PUO EMANARE NORME CHE SUBORDININO IL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN SPREGIO AL DIRITTO COMUNITARIO ALLA PROVA CHE DETTI TRIBUTI NON SONO STATI TRASFERITI AGLI ACQUIRENTI DEI PRODOTTI SU CUI GRAVAVANO, PONENDO L' ONERE DI QUESTA PROVA NEGATIVA A CARICO DELLE SOLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CHIEDONO IL RIMBORSO .
2 ) LA SOLUZIONE NON MUTA A SECONDA DELLA NATURA RETROATTIVA O MENO DELLA NORMA NAZIONALE, A SECONDA DELLA NATURA DEL TRIBUTO E A SECONDA DEL CARATTERE CONCORRENZIALE, REGOLAMENTATO O MONOPOLISTICO, IN TUTTO O IN PARTE, DEL MERCATO .