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Documento 61985CJ0277
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 5 October 1988. # Canon Inc. and others v Council of the European Communities. # Imposition of an anti-dumping duty on electronic typewriters. # Joined cases 277/85 and 300/85.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 ottobre 1988.
Canon Inc. ed altri contro Consiglio delle Comunità europee.
Dazi antidumping su macchine da scrivere elettroniche.
Cause riunite 277 e 300/85.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 ottobre 1988.
Canon Inc. ed altri contro Consiglio delle Comunità europee.
Dazi antidumping su macchine da scrivere elettroniche.
Cause riunite 277 e 300/85.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -05731
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1988:467
SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 5 OTTOBRE 1988. - CANON INC. ED ALTRI CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DAZI ANTIDUMPING SU MACCHINE DA SCRIVERE ELETTRONICHE. - CAUSE RIUNITE 277/85 E 300/85.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05731
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente ed individualmente - Regolamento che istituisce dei dazi antidumping - Ricorso dell' importatore associato all' esportatore di un paese terzo - Ricevibilità
( Trattato CEE, art . 173, 2° comma; regolamento del Consiglio n . 2176/84 )
2 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo - Prezzo praticato in operazioni commerciali normali - Presa in considerazione delle particolarità dell' organizzazione commerciale del produttore - Legittimità
(( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 3, lett . a ) e b ) ))
3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Applicazione della normativa comunitaria - Obbligo di adeguarsi alla prassi di un' importante controparte commerciale della Comunità - Insussistenza
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84 )
4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale, del prezzo all' esportazione e confronto - Norme distinte
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2 )
5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Fattori da prendere in considerazione - Incidenza del dumping sulla produzione comunitaria - Esame limitato agli aspetti principali - Legittimità
(( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4, n . 2, lett . c ) ))
6 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Determinazione mediante il confronto fra i prezzi all' importazione ed i prezzi dei prodotti comunitari calcolati a prescindere dal loro deprezzamento dovuto al dumping - Legittimità - Presupposto
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4 )
7 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Valutazione degli interessi della Comunità - Istituzione di dazi antidumping che lascino sussistere i problemi dell' industria comunitaria non connessi al dumping - Legittimità
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 12, n . 1 )
1 . Gli importatori associati con esportatori di paesi terzi i cui prodotti siano colpiti da dazi antidumping possono impugnare i regolamenti che istituiscono detti dazi, in particolare nel caso in cui il prezzo d' esportazione sia stato calcolato con riferimento ai loro prezzi di vendita sul mercato comunitario .
2 . Nel contesto del procedimento per determinare i dazi antidumping, il prezzo praticato in operazioni commerciali normali sul mercato interno del paese produttore, qualora possa essere determinato, dev' essere preso in considerazione a preferenza di qualsiasi altro elemento per determinare il valore normale del prodotto .
Le istituzioni comunitarie possono considerare come tale il prezzo di rivendita praticato su detto mercato dalla società di distribuzione controllata dal produttore qualora le siano affidati dei compiti che spettano normalmente all' ufficio vendite dello stesso produttore .
La ripartizione delle attività di produzione e di quelle di vendita nell' ambito di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può infatti far perdere di vista che si tratta di un' unica entità economica la quale esercita in questo modo attività svolte, in altri casi, da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico .
3 . Il comportamento di una controparte commerciale, sia pure importante, della Comunità in fatto di difesa contro le pratiche di dumping non basta per obbligare la Comunità stessa a procedere nello stesso modo quando applica la propria normativa in proposito .
4 . Nel contesto del procedimento per la determinazione di dazi antidumping, il calcolo del valore normale e quello del prezzo all' esportazione sono operazioni distinte, tenuto conto dei diversi metodi di calcolo, contemplati dall' art . 2, nn . da 3 a 7, e, rispettivamente, dall' art . 2, n . 8, del regolamento n . 2176/84 .
La validità del confronto contemplato dall' art . 2, n . 9, che consente di determinare i margini antidumping non può quindi essere subordinata alla condizione che il valore normale e il prezzo all' esportazione siano stati calcolati secondo metodi identici .
5 . Dato che, in occasione della valutazione del danno causato dal dumping, l' elenco degli elementi economici da prendere in considerazione per valutare l' incidenza del dumping sulla produzione comunitaria di cui all' art . 4, n . 2, lett . c ), del regolamento n . 2176/84 è semplicemente indicativo, le istituzioni possono ritenere che gli elementi più importanti ivi nominati costituiscano già una base di giudizio sufficiente .
6 . Nel contesto del procedimento per la determinazione di dazi antidumping, le istituzioni possono valutare il danno subito dall' industria comunitaria servendosi del confronto fra i prezzi dei prodotti importati e quelli dei prodotti comunitari analoghi, non già al loro livello effettivo, bensì a quello che avrebbero raggiunto in mancanza di dumping, qualora, nel momento in cui viene effettuato il confronto, i prezzi dei prodotti comunitari abbiano già subito, per un lungo periodo, una pressione al ribasso, che ha determinato il loro deprezzamento, a causa appunto del dumping .
7 . L' istituzione di dazi antidumping non può essere contestata per il motivo che questi lasciano sussistere i problemi creati per l' industria comunitaria dalla concorrenza di prodotti importati da paesi terzi senza dar luogo a dumping o che si risolvono nel proteggere dei produttori non efficienti giacché il fatto che un produttore comunitario incontri delle difficoltà dovute del pari a cause diverse dal dumping non è un motivo per togliergli qualsiasi protezione contro il danno causato dal dumping . Il dazio antidumping
deve del resto essere pari unicamente al danno recato dal dumping all' industria comunitaria .
Nelle cause riunite 277 e 300/85,
Canon Inc ., con sede sociale in Tokyo, Giappone,
Canon France SA, con sede sociale in Le Blanc Mesnil, Francia,
Canon Rechner Deutschland GmbH, con sede sociale in Monaco-Martinsried, Repubblica federale di Germania,
e
Canon ( UK ) Ltd, con sede sociale in Wellington, Surrey, Regno Unito,
con gli avvocati I.S . Forrester, del foro scozzese, dello studio Forrester & Norall, M . Van Empel, del foro di Amsterdam, dello studio Stibbe, Blaisse & De Jong, e R . Burke, del foro irlandese, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato J.C . Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . H.J . Lambers, direttore presso il servizio giuridico, e dal sig . E.H . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dal sig . F . Jacobs, QC,
e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . J . Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, Boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . J . Temple Lang, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
e dal
Committee of European Typewriter Manufacturers ( Cetma ), con l' avv . D . Ehle, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti E . Arendt e G . Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
intervenienti,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985 n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ), per quanto riguarda le ricorrenti,
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, U . Everling, Y . Galmot e R . Joliet, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 22 settembre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 9 settembre e il 4 ottobre 1985, le società Canon France SA, Canon Rechner Deutschland GmbH e Canon ( UK ) Ltd, da un lato, e la società Canon Inc ., con sede in Tokyo, dall' altro, hanno presentato, a norma dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, due ricorsi diretti all' annullamento del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163 pag . 1 ), nei limiti in cui riguarda le società ricorrenti . Questi due ricorsi sono stati registrati con i nn . 277/85 e 300/85 .
2 La Canon Inc . è una società di materiale ottico ed elettronico che a partire dagli anni 1982/1983 produce e smercia anche macchine da scrivere elettroniche ( in prosieguo : "MSE ") sia all' estero, in particolare nella Comunità economica europea in cui essa opera attraverso le sue affiliate Canon France SA, Canon Rechner Deutschland GmbH e Canon ( UK ) Ltd che, in misura molto più ridotta, in Giappone in cui essa opera attraverso un distributore esclusivo affiliato, la Canon Sales . Nel 1984, nei confronti della Canon Inc . veniva presentata una denuncia antidumping presso la Commissione da parte di un' associazione di fabbricanti europei, il Committee of European Typewriter Manufacturers ( in prosieguo : "Cetma ") che l' accusava di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping .
3 Il procedimento antidumping avviato dalla Commissione sulla base del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ), portava in un primo momento ad imporre alla Canon un dazio antidumping provvisorio del 33,3 %. Il Consiglio, su proposta della Commissione, fissava poi il dazio antidumping definitivo al 35% con il suo regolamento n . 1698/85 contro cui la Canon Inc . e le sue affiliate europee hanno proposto il presente ricorso .
4 Con atti depositati il 7 ottobre 1985, le ricorrenti hanno presentato domande di provvedimenti urgenti dirette ad ottenere la sospensione dell' esecuzione, nei loro confronti, del regolamento n . 1698/85, fino alla pronuncia della Corte sui ricorsi . Le domande di provvedimenti urgenti sono state respinte con ordinanze del presidente della Corte del 18 ottobre 1985, in cui sono state riservate le spese .
5 Con ordinanza 11 novembre 1985, le cause 277/85 e 300/85 sono state riunite ai fini del procedimento e della sentenza .
6 La Commissione e il Cetma sono stati ammessi a intervenire nelle due cause a sostegno delle conclusioni del convenuto .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonchè dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Essendo stati sollevati dubbi da parte del Consiglio quanto alla ricevibilità del ricorso nella causa 300/85 in quanto proposto da importatori, va constatato che, in conformità alla giurisprudenza della Corte quale risulta da ultimo dalla sentenza 21 febbraio 1984 ( cause riunite 239 e 275/82, Allied Corporation e altri / Consiglio e Commissione, Racc . pag . 1005 ), importatori associati ad esportatori possono impugnare un regolamento che istituisce un dazio antidumping, in particolare nel caso in cui, come nelle cause presenti, il prezzo all' esportazione sia stato calcolato sulla base dei loro prezzi di vendita sul mercato comunitario .
9 Le ricorrenti ( in prosieguo designate con la denominazione collettiva di Canon ) deducono, a sostegno del loro ricorso, i cinque seguenti mezzi :
- calcolo erroneo del valore normale,
- calcolo erroneo del prezzo all' esportazione,
- confronto non corretto tra il valore normale e il prezzo all' esportazione,
- valutazione non corretta del pregiudizio,
- inosservanza delle norme procedurali .
Sul mezzo fondato sul calcolo erroneo del valore normale
10 La Canon sostiene, in primo luogo, che in quanto le istituzioni hanno rifiutato di considerare come valore normale i prezzi delle operazioni commerciali intervenute, in Giappone, tra la Canon Inc . e il suo distributore associato, la Canon Sales Ltd, esse avrebbero dovuto, in conformità all' art . 2, n . 3, lett . a ) e b ), del regolamento n . 2176/84, costruire il valore normale sulla base dei costi di produzione e non fondarsi sui prezzi fatturati dalla Canon Sales Ltd in occasione della prima vendita del prodotto ad un acquirente indipendente .
11 Occorre constatare che in forza dell' art . 2, n . 3, lett . a ), del regolamento n . 2176/84, si intende innanzitutto come valore normale "il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d' esportazione o di origine ". Altri elementi indicati alla lett . b ), sub i ) e ii ), possono essere utilizzati come valore normale "quando nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d' esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto ". Risulta chiaramente dal testo e dall' economia delle summenzionate disposizioni che va prima preso in considerazione il prezzo realmente pagato o da pagare nel corso di operazioni commerciali normali per stabilire il valore normale, mentre le altre soluzioni sono semplicemente subordinate .
12 Nella fattispecie, i prezzi pagati dal primo acquirente indipendente del prodotto possono legittimamente essere considerati come i prezzi realmente pagati per il prodotto nel suo paese d' esportazione o d' origine nel corso di operazioni commerciali normali e devono pertanto essere utilizzati in via preferenziale rispetto a qualsiasi altro elemento .
13 La Canon sostiene, in secondo luogo, che i prezzi praticati sul mercato giapponese non erano rappresentativi, alla luce del numero di MSE che essa vendeva su tale mercato . Infatti, tale numero non avrebbe superato il limite del 5% delle esportazioni effettuate verso la Comunità, al di sotto del quale le istituzioni avevano deciso di considerare trascurabili le vendite sul mercato giapponese . Essa ritiene altresì che il terzo punto della motivazione del regolamento n . 2176/84 imponga di tener conto delle prassi delle principali controparti commerciali della Comunità . Tale limite del 5% avrebbe quindi dovuto essere calcolato conformemente alla prassi seguita dagli Stati Uniti d' America, ossia in relazione alle esportazioni effettuate verso tutti gli altri paesi terzi .
14 Al riguardo, va osservato che non si può tuttavia accogliere l' argomento della Canon secondo cui il limite di irrilevanza dev' essere calcolato in relazione al volume totale delle esportazioni dell' insieme dei modelli di MSE, dato che le notevoli differenze esistenti tra le caratteristiche dei diversi modelli comportano che ciascun modello abbia il proprio valore normale . Le vendite interne di ciascuno dei due modelli prodotti dalla Canon, di cui sono stati presi in considerazione i prezzi interni, superano il 5% delle esportazioni della ricorrente verso la Comunità se si procede ad un esame modello per modello, mentre esse raggiungono appena l' 1,4% del volume totale delle esportazioni della Canon verso la Comunità .
15 Infine, per quanto riguarda l' argomento fondato sul riferimento alla prassi seguita dagli Stati Uniti d' America, occorre rilevare che l' atteggiamento di una delle sue controparti commerciali, anche se importante, non basta ad obbligare la Comunità a procedere nella stessa maniera . Tale riferimento non può quindi guidare l' interpretazione della normativa comunitaria .
16 La Canon fa valere in terzo luogo che, se i prezzi interni non sono rappresentativi, le istituzioni sono tenute, in forza dell' art . 2, n . 3, lett . b ), a basarsi sul prezzo di un prodotto simile all' esportazione verso un paese terzo .
17 Non risulta dalla precitata disposizione che la stessa dia la precedenza all' utilizzazione del prezzo all' esportazione verso un paese terzo rispetto alla costruzione del valore normale . Le istituzioni dispongono quindi al riguardo di un margine discrezionale e la Canon non è riuscita a dimostrare che esso sia stato utilizzato non correttamente .
18 In quarto luogo, la Canon contesta alle istituzioni il fatto di non aver dedotto dal valore normale le spese particolarmente elevate che la Canon Sales Ltd ha dovuto sostenere per provvedere alla pubblicità delle MSE in Giappone, a causa delle caratteristiche del tutto particolari del mercato giapponese .
19 In quanto tale argomento si basa sul fatto che dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità sono dedotte le spese di pubblicità onde stabilire il prezzo all' esportazione, va ricordato che il requisito di comparabilità posto dall' art . 2, n . 3, lett . a ), è soddisfatto qualora il valore normale e il prezzo all' esportazione siano stabiliti entrambi a partire dalla prima vendita ad un acquirente indipendente . Tali elementi vanno allora confrontati così come sono stati stabiliti, salvo applicazione degli adeguamenti e delle detrazioni espressamente contemplati ai nn . 9 e 10 del precitato art . 2 . Orbene, risulta dall' art . 2, n . 10, lett . c ) del regolamento n . 2176/84, che nessun adeguamento viene effettuato "per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali, ivi comprese quelle relative alla pubblicità ". Tale argomento non può quindi essere accolto .
20 La Canon adduce, in quinto luogo, diversi argomenti riguardanti i quattro modelli di MSE per i quali il valore normale è stato costruito .
21 Al riguardo la Canon fa valere innanzitutto che l' art . 2, n . 3, lett . b, sub ii ), del regolamento n . 2176/84 non autorizzava le istituzioni a costruire un valore normale utilizzando, a titolo di orientamento, elementi - cioè i margini di profitto - del prezzo interno reale ottenuto per altri modelli . Essa asserisce, inoltre, che dai suoi conti di gestione risultava un profitto del 7,2% sulle MSE nel corso del periodo di riferimento, il che proverebbe che il margine di utile estremamente più elevato ad essa attribuito dalle istituzioni non è "equo ".
22 Va rilevato, su questo punto , che il margine di profitto impiegato per costruire il valore normale coincide con il margine di profitto ottenuto dalla Canon per i due modelli i cui prezzi realizzati sul mercato interno sono stati presi in considerazione . Tenuto conto del potere di valutazione di cui dispongono le istituzioni, tale margine può quindi essere considerato equo, ai sensi della precitata disposizione del regolamento n . 2176/84, nella costruzione del valore normale, in assenza di ogni prova contraria fornita dalla Canon che non ha prodotto i conti di gestione menzionati a sostegno delle sue asserzioni .
23 La Canon fa valere ancora che non tenendo conto delle spese reali di pubblicità per le MSE, che in Giappone sarebbero molto più elevate delle spese di pubblicità per gli altri prodotti, le istituzioni hanno sopravvalutato il margine di profitto della società interessata e avrebbero di conseguenza ottenuto un valore costruito troppo elevato .
24 Risulta tuttavia dal fascicolo che la Canon non ha provato la fondatezza della sua asserzione secondo cui le istituzioni non hanno debitamente tenuto conto, in conformità all' art . 2, n . 3, lett . b ), sub ii ), del regolamento n . 2176/84, delle spese pubblicitarie e di promozione da essa effettivamente sostenute . Inoltre, risulta dagli atti che la Canon ha accettato il tasso di spesa contestato quando tale tasso è stato utilizzato dalle istituzioni per determinare l' elemento "spese amministrative, generali e altre" da includere nei costi di produzione nella prima fase del procedimento di costruzione del valore normale . Alla luce di tali considerazioni, l' argomento addotto dalla Canon non può dunque essere accolto .
25 La Canon sostiene anche che le spese amministrative, generali e altre, incluse nel valore normale costruito, avrebbero dovuto essere stabilite in relazione alle spese attinenti all' esportazione del prodotto .
26 Al riguardo, occorre ricordare che, in base all' economia del regolamento n . 2176/84, il calcolo del valore normale è diretto a determinare il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se il prodotto stesso fosse venduto nel suo paese d' origine o di esportazione . Di conseguenza, sono le spese relative alle vendite sul mercato interno che vanno prese in considerazione .
27 Facendo valere l' art . 2, n . 3, lett . b ), sub ii ), del regolamento n . 2176/84, che stabilisce la fissazione del margine di profitto normale con riferimento al profitto "di regola realizzato dalla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d' origine", la Canon sostiene d' altro canto che le istituzioni avrebbero dovuto tener conto dei margini di profitto del settore dell' attrezzatura d' ufficio, preso globalmente, in Giappone .
28 In realtà, se è chiaro che per "prodotto simile" ai sensi dell' art . 2, nn . 2 e 12, si intende un prodotto che presenta le stesse caratteristiche, per "prodotti della stessa categoria generale" ai sensi del precitato n . 3, si devono allora intendere solo i prodotti rientranti nella categoria delle MSE aventi tra loro un' omogeneità che consenta di ottenere indicazioni affidabili, mentre la "burotica" raggruppa prodotti estremamente vari, ciascuno dei quali può dar luogo ad un profitto diverso, in relazione alle sue utilizzazioni particolari e alla sua clientela specifica . Le istituzioni non hanno quindi agito in maniera errata determinando il profitto normale sulla base dei dati relativi agli altri modelli di MSE .
29 Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo mezzo deve essere respinto .
Sul mezzo fondato sul calcolo erroneo del prezzo all' esportazione
30 Con il primo degli argomenti addotti a sostegno di questo mezzo, la Canon sostiene che il prezzo all' esportazione avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei prezzi che essa praticava nei confronti delle sue affiliate europee .
31 Come risulta dagli atti, le affiliate europee sono al 100% di proprietà della società madre . Ne consegue che tra esse e la Canon esiste un' associazione ai sensi dell' art . 2, n . 8, lett . b ) del regolamento n . 2176/84, e che le istituzioni avevano di conseguenza il diritto di calcolare il prezzo all' esportazione sulla base del prezzo di vendita al primo acquirente indipendente nella Comunità .
32 Al secondo argomento fatto valere dalla Canon secondo cui il margine di profitto da detrarre corrispondeva al 3% e non al 5%, le istituzioni hanno giustamente obiettato che, in primo luogo, tale ultima percentuale è stata tratta dai margini degli importatori indipendenti, che costituiscono così la base più obiettiva a disposizione che consenta di ottenere una valutazione adeguata del prezzo all' esportazione, e che, in secondo luogo, la Canon non ha fornito alcun elemento che possa giustificare il tasso da essa proposto .
33 In terzo luogo, la Canon sostiene che le spese sostenute per la promozione di taluni modelli in Germania, in Francia e nel Regno Unito avrebbero dovuto essere ripartite su un maggior numero di modelli, nonché su una zona geografica più ampia, e avrebbero dovuto essere ammortizzate su un periodo più ampio .
34 Anche se non è escluso che una campagna pubblicitaria incentrata su alcuni modelli e condotta in taluni paesi possa giovare anche ad altri modelli e avere ripercussioni in altri paesi, tale circostanza non è di per sè sufficiente, se la ricorrente non ha fornito prove circostanziate di tali effetti secondari, per ripartire i costi di una campagna del genere sull' insieme delle MSE messe in commercio nella Comunità . Non si deve quindi derogare alla norma generale contenuta all' art . 2, n . 11, del regolamento n . 2176/84, che stabilisce per i costi una ripartizione proporzionale "alla cifra d' affari per ciascun prodotto e ciascun mercato in questione ". Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda il periodo per il quale tali costi sono stati presi in considerazione . Trattandosi di spese intervenute durante il periodo di inchiesta, le istituzioni non hanno ecceduto il loro margine di valutazione considerandole come spese relative a tale periodo .
35 Il secondo mezzo deve quindi essere respinto .
Sul mezzo fondato sul non corretto confronto tra il valore normale e il prezzo all' esportazione
36 La Canon fa valere, in primo luogo, che utilizzando un metodo di calcolo che avrebbe gonfiato il valore normale e diminuito il prezzo all' esportazione, le istituzioni comunitarie hanno violato l' obbligo, contemplato all' art . 2, n . 9, del regolamento n . 2176/84, di stabilire un valido confronto tra questi due elementi . Non si può infatti considerare valido un confronto nell' ambito del quale i due elementi precitati non siano determinati secondo modalità analoghe e in maniera simmetrica .
37 Al riguardo, è importante osservare che, conformemente alle sentenze della Corte 7 maggio 1987 ( cause 240, 255, 256, 258 e 260/84, "dazio antidumping sulle importazioni di cuscinetti a sfera", Racc . pagg . 1809, 1861, 1899, 1923 e 1975 ) il calcolo del valore normale e il calcolo del prezzo all' esportazione costituiscono operazioni distinte, tenuto conto dei loro metodi di calcolo differenti, di cui rispettivamente all' art . 2, nn . da 3 a 7, e all' art . 2, n . 8, del regolamento n . 2176/84 . Il carattere di validità del confronto contemplato all' art . 2, n . 9, non può quindi essere subordinato alla condizione che il valore normale e il prezzo all' esportazione siano stati calcolati secondo metodi identici .
38 La Canon sostiene, in secondo luogo, che le istituzioni hanno anche violato l' art . 2, n . 9, in quanto, contrariamente a quanto richiesto da tale disposizione, non avrebbero effettuato un confronto allo stesso stadio commerciale, che dovrebbe normalmente essere quello dell' uscita dalla fabbrica, ma hanno confrontato un prezzo all' esportazione stabilito all' uscita dalla fabbrica con un valore normale stabilito al momento della vendita del prodotto da parte del distributore esclusivo della Canon in Giappone .
39 Al riguardo, va constatato che, come risulta dagli atti, la Canon vende i suoi prodotti sul mercato giapponese tramite una società di distribuzione che controlla economicamente ed alla quale essa affida compiti che spettano normalmente ad un settore di vendita inserito nell' organizzazione di un produttore .
40 La suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all' interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratta di un' entità economica unica, la quale esercita in questo modo attività normalmente svolte da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico .
41 Alla luce di queste constatazioni, l' argomento della Canon non può essere accolto, dato che proprio attraverso la presa in considerazione della prima vendita ad un acquirente indipendente si può stabilire correttamente il valore normale allo stadio dell' "uscita dalla fabbrica" a fronte di un' organizzazione di produzione e di vendita come quella messa in atto dalla Canon sul mercato giapponese .
42 Tenuto conto di quanto precede, non vanno esaminati gli argomenti relativi al rifiuto delle istituzioni di accordare alla Canon adeguamenti ai sensi dell' art . 2, n . 10, del regolamento n . 2176/84, fatti valere, in via subordinata, per il caso in cui sia dimostrato che il valore normale e il prezzo all' esportazione sono stati confrontati a stadi commerciali diversi .
43 Il terzo mezzo deve pertanto essere respinto .
Sul mezzo fondato sulla non corretta valutazione del pregiudizio
44 La Canon ritiene che la determinazione del pregiudizio richiedesse un esame completo del mercato globalmente considerato e critica il diverso modo di procedere delle istituzioni che ribattono giustamente che l' art . 4 del regolamento n . 2176/84, lungi dal richiedere un esame del genere, impone semplicemente alle autorità comunitarie di verificare se le importazioni oggetto di dumping abbiano provocato un pregiudizio .
45 In questo contesto, la Canon aveva sostenuto, in un primo tempo, che la determinazione del pregiudizio era inficiata dal fatto che le "importazioni OEM", vale a dire le importazioni di macchine di origine giapponese acquistate dai produttori comunitari e vendute da questi ultimi con il proprio marchio, sono state prese in considerazione dalle istituzioni in quanto importazioni provenienti dal Giappone .
46 Al riguardo, occorre osservare che la Canon ha finito per ammettere che le "importazioni OEM" sono state considerate a ragione come importazioni giapponesi . Stando così le cose, il suo argomento si riduce quindi all' asserzione secondo cui tali importazioni non sono menzionate nei considerandi del regolamento n . 1698/85 . Tenuto conto, in primo luogo, del fatto che la presa in considerazione delle importazioni OEM non è mai stata negata dalle istituzioni ed era del resto ben nota alla Canon, e, in secondo luogo, dell' impossibilità di far figurare tutti i particolari di un' inchiesta antidumping nella motivazione di un regolamento, tale argomento non può essere accolto .
47 La Canon asserisce poi che le vendite dell' industria comunitaria avrebbero progredito lentamente in quanto l' insufficiente capacità di produzione di quest' ultima le avrebbe impedito di far fronte all' aumento della domanda . Tuttavia risulta dagli elementi forniti dal Consiglio che mai, tra il 1980 e la fine del 1983, i produttori comunitari hanno operato sfruttando in pieno la loro capacità . Anche tale argomento deve quindi essere respinto .
48 La Canon contesta altresì alle istituzioni il fatto di aver trascurato a torto taluni fattori che lasciavano supporre che il dumping non provocasse alcun pregiudizio e di essersi basate quasi esclusivamente sui prezzi, sulla quota di mercato e su fattori finanziari che sarebbero senza valore in assenza di ogni distinzione tra le perdite causate dal dumping e quelle dovute ai problemi strutturali dei fabbricanti comunitari, ignorando invece completamente il miglioramento della produzione, delle vendite, del fatturato, dell' utilizzazione delle capacità dei produttori comunitari .
49 Per valutare la fondatezza di tale argomento occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano le modalità di determinazione di un pregiudizio, in particolare all' art . 4 del regolamento n . 2176/84, che riprende l' art . 3 del codice antidumping del GATT . Tale disposizione stabilisce che sussiste un pregiudizio solo se le importazioni oggetto di dumping arrecano o minacciano di arrecare, "per via degli effetti del dumping", un pregiudizio notevole ad un' industria stabilita nella Comunità, e che i pregiudizi causati da altri fattori non devono essere attribuiti alle importazioni oggetto di dumping .
50 Ora, secondo la Canon, le istituzioni avrebbero ingiustamente attribuito al dumping pregiudizi che scaturivano in realtà da altre ragioni, soprattutto dal fatto che le imprese comunitarie non sarebbero state capaci di adattarsi alla nuova tecnologia .
51 Risulta dagli atti che in realtà sono le industrie europee che per prime hanno elaborato la nuova tecnologia nel settore delle macchine per scrivere e che hanno venduto le MSE già alla fine degli anni '70, vale a dire prima dell' ingresso sul mercato dei produttori giapponesi . Così stando le cose, è inesatta l' affermazione, fatta dalla Canon, secondo cui le difficoltà dell' industria europea delle MSE derivano da un ritardo tecnologico rispetto all' industria giapponese .
52 Sebbene il passaggio alla produzione delle MSE sia avvenuto per talune imprese comunitarie con minor facilità che per altre, e benché abbia richiesto investimenti molto ingenti, le perdite imputabili a questi investimenti non possono in alcun caso essere confuse con quelle imputabili al dumping . Infatti, poiché le imprese comunitarie erano manifestamente in grado, durante il periodo sul quale si è estesa l' inchiesta, di offrire una vasta gamma di MSE, la diminuzione della loro quota di mercato non può spiegarsi con difficoltà di riconversione, ma principalmente con il dumping dei produttori giapponesi .
53 Quanto all' argomento della Canon secondo cui il calo di reddittività subito dall' industria comunitaria era dovuto alla natura del mercato delle MSE, bisogna constatare che tale argomento è contraddetto dall' atteggiamento delle stesse imprese giapponesi che si sono lanciate sul mercato comunitario proprio nel momento in cui, a dire della Canon, la redditività delle MSE stava per crollare .
54 Il metodo di valutazione del pregiudizio utilizzato dalle istituzioni appare, contrariamente all' opinione della Canon, atto a distinguere tra gli effetti di un dumping e quelli delle difficoltà strutturali dell' industria comunitaria . Il pregiudizio è stato infatti stabilito con riferimento ai ribassi sui prezzi dei prodotti importati rispetto ai prezzi che le imprese comunitarie avrebbero potuto realizzare in assenza di dumping .
55 Dalle considerazioni che precedono consegue che le istituzioni hanno correttamente identificato il pregiudizio specifico causato dal dumping . Infatti non è stata fornita alcuna prova per dimostrare che i fattori già menzionati o altri, quali i prezzi di altre importazioni non oggetto di dumping, o una contrazione della domanda, abbiano contribuito al pregiudizio accertato .
56 Per quanto riguarda la censura che la Canon fonda sul fatto che i fattori indicati all' art . 4, n . 2, lett . a ), b ) e c ), del regolamento n . 2176/84 ( volume delle importazioni che costituiscono oggetto di dumping, prezzi di queste importazioni, impatto di queste importazioni sulla produzione comunitaria ), non sarebbero stati esaminati correttamente, il preambolo del regolamento n . 1698/85 dimostra che le istituzioni hanno effettuato l' esame di tali fattori . Se nella valutazione dell' impatto del dumping sulla produzione comunitaria esse non hanno esaminato tutti gli elementi economici pertinenti inclusi nell' elenco di cui al n . 2, lett . c ), è opportuno ricordare che, come appare dal tenore di questa disposizione, questa lista è puramente indicativa e le istituzioni avevano perciò ragione di ritenere che gli elementi più pertinenti ivi compresi costituissero già una base di giudizio sufficiente .
57 La Canon contesta che si possa stabilire l' esistenza di un pregiudizio con riferimento ad un periodo in cui le vendite dei produttori comunitari hanno progredito in assoluto .
58 Come risulta dalle statistiche che figurano agli atti, queste vendite, pur aumentando in assoluto, non hanno mantenuto la loro percentuale nell' ambito di un mercato in notevolissima espansione . Le istituzioni erano quindi legittimate a concludere che il dumping dei produttori giapponesi aveva impedito un' andamento molto più favorevole delle vendite delle imprese europee .
59 La Canon sostiene ancora che le istituzioni non hanno esaminato a sufficienza le riduzioni dei prezzi dei prodotti importati rispetto ai prezzi reali dei prodotti comunitari .
60 A questo proposito, va osservato, in primo luogo, che i prezzi dei prodotti comunitari nel corso del 1984 non erano più prezzi utilizzabili per la determinazione del pregiudizio ai sensi del precitato art . 4 in quanto essi avevano già subito riduzioni, da un certo periodo di tempo, al fine di poter resistere alla pressione sempre crescente delle importazioni giapponesi che hanno successivamente formato oggetto della procedura antidumping, e, in secondo luogo, che l' esame di numerosi altri fattori consentiva già di valutare le ripercussioni del dumping sulla produzione comunitaria . Un esame più dettagliato delle riduzioni dei prezzi reali nel regolamento che ha istituito il dazio provvisorio non era quindi né necessario né utile . Il regolamento che ha istituito il dazio definitivo ha potuto accertare in maniera adeguata i ribassi rispetto ai prezzi "ideali", ossia ai prezzi che sarebbero stati realizzati per i prodotti comunitari in assenza di dumping .
61 Inoltre, secondo la Canon, da parte delle istituzioni non sarebbe stata fatta alcuna distinzione tra produttori efficienti e produttori non efficienti, il che le avrebbe condotte a imputare al dumping le perdite di due produttori comunitari le cui difficoltà sarebbero state in realtà dovute ad una mancanza di efficienza .
62 Come è stato osservato in precedenza, il metodo utilizzato dalle istituzioni consentiva di rilevare con sufficiente precisione il pregiudizio causato all' industria comunitaria dal dumping e di imporre un dazio antidumping unicamente fino al limite di tale pregiudizio . D' altro canto, a differenza della normativa precedente, l' art . 4 del regolamento n . 2176/84 non dispone che un pregiudizio possa essere constatato esclusivamente se il dumping ne è la causa principale . Si può pertanto attribuire ad un importatore la responsabilità di un pregiudizio causato dal dumping, anche se le perdite dovute al dumping sono soltanto una parte di un pregiudizio più ampio imputabile ad altri fattori .
63 La Canon ha fatto valere che non è nell' interesse della Comunità proteggere i produttori non efficienti . Come hanno giustamente ricordato le istituzioni, spetta ad esse, in conformità all' art . 12, n . 1, del regolamento n . 2176/84, valutare, in presenza di un dumping e di un pregiudizio, se "gli interessi della Comunità esigono un' azione comunitaria ". Il fatto che un produttore comunitario sopporti difficoltà dovute anche a cause diverse dal dumping non è un motivo per togliere a tale produttore ogni protezione contro il pregiudizio causato dal dumping .
64 La Canon sostiene anche che nessuna impresa comunitaria ha mai raggiunto il margine di profitto del 10% utilizzato dalle istituzioni per il calcolo del prezzo ideale . Tale affermazione, che si basa su considerazioni molto generali relative al ciclo di vita delle MSE, non è corroborata da alcun elemento di prova e deve pertanto essere respinta .
65 Le modalità di calcolo del pregiudizio sono contestate dalla Canon in quanto le riduzioni di prezzo sono state calcolate sulla base di un confronto tra modelli giapponesi e modelli comunitari il cui valore commerciale è stato valutato in base a considerazioni soggettive, mentre l' unico indice obiettivamente verificabile sarebbe stato il costo di produzione degli elementi che formavano la differenza tra questi modelli .
66 Va sottolineato al riguardo che, come riconosce la Canon, un confronto diretto tra i modelli importati e i modelli comunitari più simili era impossibile a causa della grande varietà di modelli e delle loro caratteristiche tecniche . Essendo pertanto necessario un adeguamento per tener conto di tali differenze, le istituzioni hanno chiesto agli esportatori giapponesi e ai produttori comunitari di valutare in buona fede il valore commerciale di ciascun modello, in relazione alle sue caratteristiche tecniche, e hanno calcolato la media delle due valutazioni .
67 Tenuto conto del fatto che un congegno tecnico il cui costo di produzione non sia molto elevato può presentare un grande interesse agli occhi di un acquirente potenziale, in quanto permetta un' utilizzazione particolare della macchina, va constatato che il valore commerciale di una macchina non varia necessariamente in relazione al costo di produzione dei suoi elementi . In assenza di qualsiasi metodo obiettivo per valutare il valore commerciale delle MSE, occorre quindi ritenere che il metodo seguito dalle istituzioni, fondato sulla media delle diverse valutazioni soggettive, fosse ragionevole .
68 I processi verbali delle riunioni intervenute tra la Canon e le istituzioni nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti mostrano infine che la Canon non poteva contestare alle istituzioni il fatto di non averle fornito tutte le informazioni da essa richieste, salvo, beninteso, le informazioni di natura riservata .
69 Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il quarto mezzo dedotto dalla Canon dev' essere respinto .
Sul mezzo fondato sull' inosservanza delle norme procedurali
70 La Canon osserva che, nei limiti in cui il pubblico non ha accesso ai dati ed agli orientamenti su cui le istituzioni si sono basate, è necessario che queste ultime muniscano i loro regolamenti di una motivazione completa e convincente . Ciò sarebbe tanto più importante in quanto la natura inedita e straordinaria dei metodi utilizzati dalle istituzioni nel calcolo del dumping richiedono che si possa controllare nei particolari se le procedure seguite sono state eque e precise . Orbene, le istituzioni non avrebbero tenuto conto di taluni fattori pertinenti, non avrebbero accordato agli argomenti addotti dalla Canon l' attenzione appropriata e non avrebbero motivato la loro azione in maniera adeguata, al punto che il regolamento n . 1698/85 dovrebbe essere annullato per motivi di ordine procedurale .
71 Alla luce delle considerazioni svolte in occasione dell' esame dei mezzi precedenti, non vi è motivo di ritenere che i metodi di calcolo non fossero appropriati o che fattori pertinenti non siano stati presi in considerazione . Le motivazioni dei regolamenti adottati dalla Commissione e dal Consiglio forniscono del resto una spiegazione chiara e circostanziata dei metodi seguiti dalle istituzioni .
72 Stando così le cose, anche il quinto mezzo dev' essere respinto .
73 Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno integralmente respinti .
Sulle spese
74 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate, in solido nella causa 277/85, alle spese, sia del procedimento principale che del procedimento sommario, ivi comprese quelle sostenute dagli intervenienti che ne hanno fatto domanda .
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) Le ricorrenti sono condannate, in solido nella causa 277/85, alle spese, sia del procedimento principale che del procedimento sommario, ivi comprese quelle sostenute dagli intervenienti che ne hanno fatto domanda .