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Documento 61987CJ0235

    Sentenza della Corte del 27 settembre 1988.
    Annunziata Matteucci contro Communauté française de Belgique e Commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'Etat - Belgio.
    Non discriminazione - Insegnamento professionale - Aiuto per la preparazione.
    Causa 235/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1988 -05589

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1988:460

    61987J0235

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 SETTEMBRE 1988. - ANNUNZIATA MATTEUCCI CONTRO COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL CONSEIL D'ETAT. - NON-DISCRIMINAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - AIUTO ALLA FORMAZIONE. - CAUSA 235/87.

    raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05589


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Nozione - Borse di studio all' estero attribuite in forza di un accordo bilaterale fra Stati membri - Inclusione - Borse riservate, a norma dell' accordo, ai cittadini nazionali dei due Stati contraenti - Restrizione inopponibile

    ( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 7, n . 2 )

    2 . Stati membri - Obblighi - Assistenza reciproca per l' applicazione del diritto comunitario

    ( Trattato CEE, art . 5 )

    Massima


    1 . A norma dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, il lavoratore cittadino di uno Stato membro ha diritto, nel territorio degli altri Stati membri, agli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali . Costituisce un vantaggio del genere l' aiuto attribuito per il mantenimento e la preparazione al fine della continuazione di studi nel settore del perfezionamento professionale . Ne consegue che non è consentito alle autorità di uno Stato membro di negare una borsa, per seguire degli studi in un altro Stato membro, al lavoratore che risieda e svolga un' attività dipendente nel territorio del primo Stato membro, ma sia cittadino di un terzo Stato membro, per il motivo che detto lavoratore non possiede la cittadinanza dello Stato membro in cui risiede . L' accordo bilaterale, sia pure concluso fuori del campo d' applicazione del trattato e anteriore a questo, il quale riservi le borse di cui trattasi ai cittadini dei due Stati membri che hanno stipulato l' accordo, non può ostare all' applicazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori nazionali e di quelli comunitari stabiliti nel territorio di uno di questi due Stati membri .

    2 . A norma dell' art . 5 del trattato gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti di carattere generale o particolare atti a garantire l' adempimento degli obblighi derivanti dal trattato . Se quindi l' applicazione di una disposizione di diritto comunitario rischia di essere ostacolata da un provvedimento adottato in occasione dell' attuazione di una convenzione bilaterale, sia pure stipulata fuori del campo d' applicazione del trattato, gli Stati membri sono obbligati ad agevolare l' applicazione di detta disposizione e di assistere a tale scopo ogni altro Stato membro al quale il diritto comunitario imponga un obbligo .

    Parti


    Nel procedimento 235/87,

    avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal conseil d' état du royaume de Belgique, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

    Annunziata Matteucci, residente in Bruxelles,

    e

    Communauté française de Belgique

    e

    Commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique,

    domanda vertente sull' interpretazione del trattato CEE, in particolare degli artt . 7, 48, 59, 60 e 128 dello stesso,

    LA CORTE,

    composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, O . Due e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, C.N . Kakouris, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F.A . Schockweiler, giudici,

    avvocato generale : Sir Gordon Slynn

    cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore

    considerate le osservazioni presentate

    - per la sig.na Matteucci, ricorrente nella causa principale, dal sig . D . Rossini, direttore dell' Ufficio assistenza per lavoratori italiani di Bruxelles,

    - per il commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique, convenuto nella causa principale, nella fase scritta dal sig . P.H . Delvaux, del foro di Bruxelles, e, nella fase orale, dall' avv . G . Tassin, del foro di Bruxelles,

    - per il governo della Repubblica francese, dai sigg . R . de Gouttes e C . Chavance, in qualità di agenti,

    - per il governo della Repubblica italiana, dal sig . L . Ferrari Bravo, in qualità di agente, assistito dal sig . P.G . Ferri, avvocato dello stato,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici, sigg . J . Currall e G . Kremlis, in qualità di agenti,

    vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 17 maggio 1988,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 14 luglio 1988,

    ha pronunziato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 16 luglio 1987, pervenuta alla Corte il 31 dello stesso mese, il conseil d' état del Belgio ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt . 7, 48, 59, 60 e 128 dello stesso trattato, onde valutare la compatibilità con dette disposizioni della decisione delle autorità belghe di riservare determinate borse di studio ai cittadini belgi .

    2 La questione è stata sollevata in occasione di una lite fra la sig.na Annunziata Matteucci e il commissariat général aux relations internationales de la communauté française de Belgique ( in prosieguo : "CGRI ") a proposito del rifiuto di questo di proporla per una borsa di studio, chiesta per seguire un corso di specializzazione presso la "Hochschule der Kuenste" di Berlino, rifiuto dovuto al fatto che le borse attribuite a norma dell' accordo culturale fra questi due paesi sarebbero riservate esclusivamente a candidati cittadini belgi .

    3 L' art . 4 dell' accordo culturale stipulato il 24 settembre 1956 dal Regno del Belgio con la Repubblica federale di Germania ( Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite 263, n . 3766 ) stabilisce che ciascuna delle parti contraenti "concederà a cittadini dell' altra parte borse destinate a consentire loro di iniziare o di continuare nell' altro paese studi o ricerche o anche di perfezionare la loro preparazione scientifica, culturale, artistica o tecnica ".

    4 Dal fascicolo emerge che la ricorrente nella causa principale, cittadina italiana, è nata nel Belgio dove il padre è stabilito e svolge un' attività dipendente . Essa ha compiuto tutti gli studi nel Belgio, ove insegna ritmica dal 1983 . Essa ha chiesto una borsa per effettuare degli studi a Berlino onde perfezionare la propria preparazione come insegnante praticando il canto e l' espressione vocale . Nella domanda relativa alla borsa essa ha precisato che, una volta tornata nel Belgio, intendeva lavorare come insegnante di ritmica e di espressione corporea .

    5 Il conseil d' état ha ritenuto che, escludendo la domanda della ricorrente nella causa principale dal novero di quelle da trasmettere alle autorità tedesche, il CGRI ha adottato una decisione impugnabile . Esso ha considerato inoltre che, benché il soprammenzionato accordo culturale tedesco-belga riservi le borse ai cittadini dei due paesi, sorgeva cionondimeno la questione se il trattato CEE, nonché il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ), non obblighino gli Stati membri a trattare nello stesso modo i loro cittadini ed i figli dei lavoratori migranti stabiliti nel loro territorio .

    6 E' questa la situazione in cui il conseil d' état ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

    "Se le disposizioni del trattato di Roma 25 marzo 1957, ed in particolare gli artt . 7, 48, 59, 60 e 128, debbano interpretarsi nel senso che le borse di studio concesse da uno Stato membro non possono essere riservate ai cittadini di un altro Stato membro, a differenza di quanto stabilisce l' art . 4 dell' accordo culturale stipulato il 24 settembre 1956 dalla Repubblica federale di Germania col Belgio ".

    7 Per una più ampia esposizione del contesto giuridico e dei fatti della causa principale, nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .

    8 Va rilevato, in via preliminare, che il figlio del cittadino di uno Stato membro che svolga un' attività dipendente nel territorio di un altro Stato membro ha il diritto di accedere a sua volta a qualsiasi attività dipendente in detto territorio, a norma dell' art . 11 del regolamento n . 1612/68 . Dopo aver acceduto a dette attività dipendenti, il figlio del lavoratore migrante può valersi, in quanto lavoratore comunitario, del trattato e del regolamento n . 1612/68 in fatto di parità di trattamento dei lavoratori nazionali e dei lavoratori cittadini di altri Stati membri .

    9 Nell' ordinanza di rinvio il giudice nazionale non ha precisato se l' insegnamento della ritmica impartito dalla ricorrente nella causa principale costituisse un' attività reale ed effettiva ai sensi della giurisprudenza della Corte ( in particolare, sentenza 23 marzo 1982, Levin, causa 53/81, Racc . pag . 1035 ). Spetta al giudice nazionale effettuare gli accertamenti di fatto necessari per stabilire se la ricorrente nella causa principale possa essere considerata un lavoratore ai sensi di detta giurisprudenza e se, di conseguenza, le disposizioni relative ai lavoratori comunitari valgano nei suoi confronti .

    10 La Corte si pone in questa prospettiva e considera quindi la questione pregiudiziale come vertente sul punto se il diritto comunitario consenta alle autorità di uno Stato membro di negare una borsa, destinata a studi in un altro Stato membro, al lavoratore comunitario che risieda e svolga un' attività dipendente nel primo Stato membro, per il semplice motivo che egli non è cittadino dello stesso Stato membro .

    11 Va ricordato che, a norma dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce, nel territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali . Questa disposizione implica in particolare che egli ha diritto, nello stesso modo dei lavoratori nazionali, a tutti i vantaggi che agevolano l' acquisto di una preparazione professionale e l' ascesa sociale . Nella sentenza 21 giugno 1988 ( Lair, causa 39/86, Racc . 1988, pag . 0000 ) la Corte ne ha desunto che un sussidio attribuito per il mantenimento e per le spese scolastiche, per il proseguimento di studi nel settore del perfezionamento professionale, costituisce un vantaggio sociale ai sensi del soprammenzionato art . 7, n . 2 .

    12 Vista in questa prospettiva, la questione pregiudiziale solleva il problema se il diritto alla parità di trattamento possa del pari esser fatto valere dal lavoratore comunitario nel contesto dell' attribuzione di borse a norma di un accordo bilaterale fra due Stati membri il quale limiti le borse stesse ai cittadini di questi due Stati .

    13 In proposito il governo francese ha sostenuto che gli accordi culturali bilaterali, come l' accordo tedesco-belga di cui trattasi nella causa principale, hanno lo scopo di sviluppare gli scambi culturali fra i due Stati contraenti e che questi scambi rientrano nel campo culturale che esula dal trattato . In particolare, il perseguimento di scopi legittimi di collaborazione bilaterale in questo campo non potrebbe essere compromesso dallo sviluppo del diritto comunitario .

    14 E opportuno osservare su questo punto che, come è detto nell' ordinanza di rinvio, l' accordo bilaterale in oggetto istituisce un sistema di borse che consentono a cittadini di uno dei due paesi di effettuare degli studi nell' altro paese . Orbene, qualora il rifiuto di accesso a dette borse possa ledere il diritto dei lavoratori comunitari alla parità di trattamento, l' applicazione del diritto comunitario non può essere compressa per il fatto che potrebbe incidere sull' attuazione di un accordo culturale fra due Stati membri .

    15 Nelle loro osservazioni, il CGRI, convenuto nella causa principale, e il governo francese hanno dedotto che l' art . 7 del regolamento n . 1612/68 impone obblighi allo Stato membro ospitante unicamente per quanto riguarda l' insegnamento fornito nel suo territorio . Questa disposizione non vincolerebbe affatto questo Stato membro nel caso in cui l' insegnamento venga impartito nel territorio di un altro Stato membro .

    16 Questo argomento non può essere accolto . Stabilendo che il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce, nel territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali, l' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 pone una norma generale la quale attribuisce, nel settore sociale, a tutti gli Stati membri una responsabilità nei confronti dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro stabiliti nel loro territorio, per quanto riguarda la parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali . Di conseguenza, se uno Stato membro offre ai propri lavoratori nazionali la possibilità di seguire un insegnamento impartito in un altro Stato membro, questa possibilità dev' essere estesa ai lavoratori comunitari stabiliti nel suo territorio .

    17 Il CGRI pone in rilievo il fatto che, nel presente caso, le borse non sono attribuite dalle autorità belghe, bensì da quelle della Repubblica federale di Germania, in base ad un elenco di candidati che esso stende . L' imporre degli obblighi allo Stato membro ospitante - nel presente caso, il Belgio - non avrebbe quindi alcun effetto, giacché le autorità del paese dell' insegnamento - nel presente caso, la Repubblica federale - sono comunque vincolate dall' accordo bilaterale il quale ammette alle borse unicamente i cittadini dei due paesi, dei quali l' interessata non ha la cittadinanza .

    18 Questa tesi è stata contrastata dal governo italiano, il quale sostiene che le autorità del paese dell' insegnamento non possono rifiutare di attenersi alla scelta dell' autorità del paese ospitante qualora la scelta stessa, effettuata a norma dell' art . 7 del regolamento n . 1612/68, riguardi un lavoratore comunitario non nazionale . Dato infatti che questa disposizione obbliga lo Stato membro ospitante ad attribuire gli stessi vantaggi sociali ai lavoratori comunitari ed ai propri cittadini, un altro Stato membro non potrebbe impedire allo Stato membro ospitante di adempiere gli obblighi impostigli dal diritto comunitario .

    19 Questo assunto del governo italiano dev' essere accolto . A norma dell' art . 5 del trattato, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti di carattere generale o particolare atti a garantire l' adempimento degli obblighi derivanti dal trattato . Se quindi l' applicazione di una disposizione di diritto comunitario rischia di essere ostacolata da un provvedimento adottato in occasione dell' attuazione di una convenzione bilaterale, sia pure stipulata fuori del campo d' applicazione del trattato, gli Stati membri sono obbligati ad agevolare l' applicazione di detta disposizione e di assistere a tale scopo ogni altro Stato membro al quale il diritto comunitario imponga un obbligo .

    20 Il governo francese ha poi sostenuto che l' accordo bilaterale di cui trattasi è anteriore all' entrata in vigore del trattato CEE e che gli Stati membri non sono obbligati a modificare l' accordo stesso in forza dell' art . 234 del trattato, dato che il campo d' applicazione dell' accordo esula dalla competenza della Comunità .

    21 Si deve ricordare in proposito che l' art . 234 del trattato riguarda le convenzioni concluse da uno o più Stati membri con uno o più Stati terzi; esso non riguarda quindi le convenzioni stipulate unicamente tra Stati membri .

    22 A parte ciò, dalla costante giurisprudenza ( si veda in particolare la sentenza 27 febbraio 1962, Italia, causa 10/61, Racc . pag . 5 ) si desume che il trattato CEE, nelle materie che disciplina, prevale sulle convenzioni concluse fra Stati membri prima della sua entrata in vigore .

    23 Si deve quindi risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale dichiarando che l' art . 7 del regolamento n . 1612/68 dev' essere interpretato nel senso che non consente alle autorità di uno Stato membro di negare una borsa, per seguire degli studi in un altro Stato membro, al lavoratore che risieda e svolga un' attività dipendente nel territorio del primo Stato membro, ma che sia cittadino di un terzo Stato membro, per il motivo che il lavoratore stesso non è cittadino dello Stato membro in cui risiede . L' accordo bilaterale che riservi le borse di studio ai cittadini dei due Stati membri, parti dell' accordo, non può ostare all' applicazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori nazionali e di quelli comunitari stabiliti nel territorio di uno di detti due Stati membri .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    24 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il procedimento ha la natura di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi provvedere sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    statuendo sulla questione sottopostale dal conseil d' état del Belgio, con ordinanza 16 luglio 1987, dichiara :

    L' art . 7 del regolamento n . 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell' ambito della Comunità, dev' essere interpretato nel senso che non consente alle autorità di uno Stato membro di negare una borsa, per seguire degli studi in un altro Stato membro, al lavoratore che risieda e svolga un' attività dipendente nel territorio del primo Stato membro, ma che sia cittadino di un terzo Stato membro, per il motivo che il lavoratore stesso non è cittadino dello Stato membro in cui risiede . L' accordo bilaterale che riservi le borse di studio ai cittadini dei due Stati membri, parti dell' accordo, non può ostare all' applicazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori nazionali e di quelli comunitari stabiliti nel territorio di uno di detti due Stati membri .

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