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Documento 61986CJ0300
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 29 June 1988. # Luc Van Landschoot v NV Mera. # Reference for a preliminary ruling: Vredegerecht Brasschaat - Belgium. # Co-responsibility levy in the cereals sector. # Case 300/86.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 1988.
Luc Van Landschoot contro NV Mera.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Vredegerecht van het kanton Brasschaat - Belgio.
Prelievi di corresponsabilità nel settore dei cereali.
Causa 300/86.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 1988.
Luc Van Landschoot contro NV Mera.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Vredegerecht van het kanton Brasschaat - Belgio.
Prelievi di corresponsabilità nel settore dei cereali.
Causa 300/86.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -03443
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1988:342
SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 29 GIUGNO 1988. - LUC VAN LANDSCHOOT CONTRO NV MERA ED ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL VREDEGERECHT VAN HET KANTON BRASSCHAAT. - PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA'NEL SETTORE DEI CEREALI. - CAUSA 300/86.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03443
edizione speciale svedese pagina 00503
edizione speciale finlandese pagina 00511
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione fra produttori o consumatori - Prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali - Esenzione in caso di uso nell' azienda del produttore previa lavorazione - Attribuzione subordinata alla lavorazione nell' ambito dell' azienda - Illegittimità
( Trattato CEE, art . 40, n . 3, 2° comma; regolamento della Commissione n . 2040/86, art . 1, n . 2, 2° comma, emendato dal regolamento n . 2572/86 )
2 . Questioni pregiudiziali - Sindacato di validità - Dichiarazione d' invalidità di un regolamento - Effetti - Applicazione analogica dell' art . 174, 2° comma, del trattato - Invalidità dovuta ad una discriminazione - Conservazione in vigore provvisoria del regime criticato secondo modalità non discriminatorie
( Trattato CEE, artt . 174, 2° comma, e 177 )
1 . Lo scopo della disciplina comunitaria in fatto di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, che è quello di limitare le eccedenze strutturali sul mercato, giustifica il sottoporre al prelievo solo le lavorazioni di cereali messi sul mercato, dato che le partite di cereali smaltite in circuito chiuso non contribuiscono a costituire eccedenze .
L' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, emendato dal regolamento n . 2572/86, è invalido nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore, mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla l' esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, nemmeno quando il prodotto lavorato viene usato nell' azienda .
2 . Quando la Corte accerta che un regolamento è discriminatorio in quanto l' esenzione da un onere che esso contempla non comprende determinate categorie di operatori economici, la dichiarazione d' invalidità pura e semplice della disposizione di cui trattasi farebbe sì che, in attesa di una nuova normativa, non vi sarebbe più alcuna esenzione . In un caso del genere, l' applicazione analogica dell' art . 174, 2° comma, del trattato, a norma del quale la Corte può indicare quali effetti di un regolamento dichiarato nullo vanno considerati definitivi, è necessaria per gli stessi motivi di certezza del diritto su cui detta disposizione è fondata . Si deve perciò decidere che, in attesa che il legislatore comunitario adotti provvedimenti atti a ristabilire l' uguaglianza fra gli operatori, le competenti autorità devono continuare ad applicare l' esenzione di cui trattasi, estendendola agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione .
Nel procedimento 300/86,
avente ad oggetto la domanda pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Vredegerecht van het kanton Brasschaat ( giudice di pace del cantone di Brasschaat, Belgio ), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Luc Van Landschoot, di Veurne,
e
N.V . Mera, in Veurne,
con l' intervento di :
Fédération européenne des fabricants d' aliments composés ( Fefac ), Bruxelles;
Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten ( Bemefa ), Bruxelles;
Fachverband der Futtermittelindustrie e.V ., Bonn;
Danske Korn - og Foderstof Im - og Eksportoerers Faellesorganisation ( Dakofo ), Copenhagen;
Syndicat national des industriels de l' alimentation animale ( Snia ), Parigi;
Irish Corn and Feed Association, Dublino;
Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici ( Assalzoo ), Roma;
Koninklijke Vereniging Het Comité van graanhandelaren, Rotterdam;
Vereniging van Nederlandse Mengvoederfabrikanten, l' Aia;
Confederación Española de Fabricantes de Piensos Compuestos, Madrid;
Federation of Agricultural Coops, Londra;
United Kingdom Agricultural Supply Trades Association ( Ukasta ), Londra;
Syndicat national du commerce des grains et légumes secs ( Synagra ), Bruxelles;
domanda vertente sulla validità del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, che stabilisce le modalità d' applicazione del prelievo di corresponsabilità dei cereali ( GU L 173, pag . 65 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, U . Everling, Y . Galmot, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : D . Louterman, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per la N.V . Mera e le parti intervenienti, dagli avv.ti I . Van Bael, J.-F . Bellis e J.-P . Spitzer;
- per il governo italiano, dal sig . I . Braguglia;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . R.C . Fischer;
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 17 novembre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, all' udienza del 9 febbraio 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 26 novembre 1986, giunta alla Corte il 1° dicembre successivo, il Vredegerecht van het kanton Brasschaat ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sulla validità della normativa d' attuazione della Commissione in fatto di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali .
2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia tra Luc Van Landschoot, agricoltore, e la società N.V . Mera, produttrice industriale di alimenti zootecnici composti . Questa acquistava dal Landschoot 4 925 kg di grano, al prezzo complessivo di 44 252 BFR; da questa somma essa defalcava l' importo di 1 242 BFR come prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, osservando a questo proposito che, in qualità di primo trasformatore di cereali, doveva rivalersi di questo prelievo sul produttore di cereali .
3 Con la causa intentata dinanzi al Vredegerecht van het kanton Brasschaat, il Van Landschoot chiede che la N.V . Mera sia condannata a versargli la somma di 1 242 BFR, equivalente al prelievo di corresponsabilità trattenuto, con gli interessi . A sostegno della domanda, egli allega che questo prelievo è stato istituito contravvenendo al principio generale di uguaglianza, all' art . 40, n . 3, del trattato e alla disciplina del Consiglio su questa materia .
4 Ritenendo che, così stando le cose, la soluzione della controversia dipendeva dall' accertamento della validità della disciplina della Commissione in fatto di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, il Vredegerecht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione :
"Se sia valido il prelievo di corresponsabilità le cui modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento ( CEE ) del 30 giugno 1986, n . 2040 ".
5 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie di cui trattasi, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo in quanto necessari per il ragionamento della Corte .
Sull' oggetto della questione
6 Emerge dal fascicolo che la critica fatta dinanzi al giudice nazionale del regime del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali verte essenzialmente sulle modalità di esonero da detto prelievo fissate dall' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento della Commissione del 30 giugno 1986, n . 2040, relativo alle modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ( GU L 173, pag . 65 ), emendato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572 ( GU L 229, pag . 25 ). La summenzionata disposizione stabilisce in sostanza che vanno esenti dal prelievo di corresponsabilità le prime lavorazioni effettuate dal produttore nella sua azienda agricola, se il prodotto ottenuto dalla lavorazione viene usato come alimento zootecnico ( nella stessa azienda e, inoltre, l' impianto di lavorazione fa parte dell' attrezzatura agricola dell' azienda . La questione sulla validità sollevata va perciò esaminata alla luce di questa disposizione .
7 La N.V . Mera e gli intervenienti a suo sostegno assumono che la disciplina in questione è invalida . A questo proposito deducono anzitutto che il regime di esenzione è discriminatorio . Infatti il regolamento n . 2040/86, emendato, esenterebbe dal prelievo tutti gli agricoltori che, nella loro azienda, trasformano cereali in alimenti zootecnici e ciò, secondo l' interpretazione data dalla Commissione, non solo allorché detti agricoltori sono produttori di cereali, ma anche se li acquistano da terzi . Viceversa non accorderebbe alcuna esenzione ai produttori industriali di alimenti composti, nemmeno qualora essi lavorino dei cereali forniti da un agricoltore, che usa poi il prodotto nella propria azienda . La N.V . Mera e gli intervenienti sostengono poi che l' assoggettare al prelievo di corresponsabilità i soli produttori industriali è estraneo allo scopo perseguito dalla normativa del Consiglio in proposito, vale a dire il ristabilimento dell' equilibrio sul mercato dei cereali .
8 Il governo italiano e la Commissione sostengono invece la validità della disciplina in questione, che negano sia discriminatoria . Anzitutto la situazione dell' agricoltore che lavora i cereali nella propria azienda per usarli come alimenti zootecnici nell' azienda stessa, sarebbe diversa tanto da quella del produttore industriale quanto da quella del produttore che vende cereali destinati alla lavorazione . Attribuire l' esenzione alla prima categoria, negandola alle altre due categorie di operatori, non costituirebbe dunque una discriminazione tra produttori, né tra trasformatori . Nemmeno sarebbe ravvisabile la discriminazione tra consumatori, dato che le aziende agricole consumatrici di cereali potrebbero sempre fruire dell' esonero, vuoi lavorando i loro prodotti, vuoi lavorando dei cereali acquistati da altri agricoltori .
9 A norma dell' art . 40, n . 3, 2° comma, del trattato CEE, l' organizzazione comune di mercato deve evitare qualsiasi discriminazione tra operatori della Comunità . Secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa disposizione, in quanto espressione specifica del principio generale di uguaglianza, osta a che situazioni paragonabili siano trattate in modo diverso, salvoché la differenza sia obiettivamente giustificata . Alla luce delle osservazioni presentate dai partecipanti al procedimento, è opportuno accertare anzitutto se l' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, emendato, effettui una discriminazione fra coloro che lavorano i cereali .
Sulla discriminazione fra coloro che lavorano i cereali
10 L' art . 1, n . 2, 2° comma, già ricordato, esenta dal prelievo di corresponsabilità i produttori che lavorano i cereali nella loro azienda, servendosi degli impianti della stessa, e che usano il prodotto nella stessa azienda . Viceversa non contempla un' analoga esenzione in altri casi e, più particolarmente, nel caso dei produttori industriali .
11 A questo proposito è opportuno ricordare che lo scopo della disciplina comunitaria in fatto di prelievo di corresponsabilità è quello di limitare le eccedenze strutturali di cereali sul mercato . Questo scopo giustifica il sottoporre al prelievo solo la lavorazione di cereali messi sul mercato, dato che solo in questo caso aumentano le eccedenze sul mercato, giacché le partite di cereali smaltite in circuito chiuso non contribuiscono a costituire eccedenze .
12 Ne consegue che il trattamento diverso di coloro che lavorano i cereali si giustifica a seconda che i prodotti lavorati vengano messi sul mercato oppure siano usati nell' azienda di chi li lavora . E quindi lecito, in linea di massima, trattare in modo diverso i produttori industriali e i produttori in proprio poiché i primi, di norma, effettuano la lavorazione per vendere il prodotto sul mercato .
13 Questa differenza di trattamento non è però giustificata qualora il produttore industriale non metta sul mercato il prodotto lavorato, ma lo consegni al produttore di cereali, purché questi lo usi nella propria azienda, giacché in questo caso il prodotto di cui trattasi non contribuisce a costituire eccedenze sul mercato .
14 Emerge dunque che l' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, emendato, discrimina i produttori industriali qualora lavorino cereali forniti da produttori autoconsumatori, rispetto ai produttori in proprio, che lavorano i cereali da loro ottenuti per usare nella loro stessa azienda il prodotto lavorato .
15 Lo stesso vale per i produttori che lavorano la loro produzione di cereali, vuoi fuori dell' azienda, vuoi mediante impianti che non fanno parte dell' azienda stessa, se usano il prodotto lavorato nella loro azienda .
16 A questa conclusione non si possono opporre difficoltà di ordine pratico connesse al controllo delle operazioni effettuate nelle aziende agricole per limitare l' esenzione dal prelievo ai produttori che lavorano i cereali nella loro azienda e mediante impianti della stessa . Una siffatta limitazione si giustifica ancor meno in quanto ha l' effetto di sfavorire particolarmente le piccole aziende agricole, che dispongono di mezzi troppo limitati per finanziare gli impianti necessari per la lavorazione .
17 D' altro canto, per comprovare che vi è discriminazione tra coloro che lavorano i cereali, non si può addurre l' argomento svolto dalla convenuta nella causa principale, secondo il quale, stando all' interpretazione fornita dagli uffici della Commissione in un telex del 5 settembre 1985, inviato agli Stati membri, i produttori in proprio, che acquistano cereali da terzi per lavorarli nella loro azienda e per usare nella stessa il prodotto ottenuto, fruiscono anch' essi dell' esenzione . Questa interpretazione non è infatti consona all' art . 2, n . 1, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, emendato .
18 E vero che le versioni tedesca e inglese di questa disposizione usano i termini generali di "Landwirt" e di "farmer" e creano quindi ambiguità sul punto se questa disposizione riguarda altresì l' agricoltore che non produce direttamente dei cereali . Tutte le altre versioni linguistiche facenti fede di questa disposizione mettono però chiaramente in evidenza che solo la prima lavorazione di cereali effettuata dallo stesso produttore dei cereali può fruire dell' esenzione dal prelievo . Quest' interpretazione è conforme allo scopo perseguito dalla disciplina sui prelievi di corresponsabilità, cioè quello di limitare la produzione di eccedenze di cereali che entrano nel circuito economico e perciò deve prevalere . La disposizione così interpretata non è dunque discriminatoria sotto questo profilo .
Sulla discriminazione tra produttori e tra consumatori di cereali
19 In forza dell' art . 4, n . 6, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, emendato dal regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579 ( GU L 139, pag . 29 ) in relazione agli artt . 2, n . 1 e 5, n . 1, del regolamento n . 2040/86, del prelievo, dovuto dagli operatori che effettuano la lavorazione, viene fatta rivalsa sui produttori .
20 Ne consegue che vi è discriminazione tra produttori di cereali solo qualora vi sia discriminazione tra coloro che lavorano i cereali . Pertanto, perché la censura di discriminazione tra produttori coincide con quella di discriminazione tra coloro che lavorano i cereali, non è necessario esaminarla separatamente .
21 Quanto alla censura relativa alla discriminazione tra consumatori di cereali, è sufficiente rilevare che, tramite la rivalsa, l' onere del prelievo viene a gravare sui soli produttori di cereali . I consumatori non possono perciò dolersi di una discriminazione a loro danno a motivo delle modalità di esenzione da quest' onere .
Sulla portata della sentenza pregiudiziale
22 Dalle considerazioni che precedono emerge che l' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, provoca una discriminazione parziale tra coloro che lavorano e tra coloro che producono cereali nelle ipotesi sopra precisate . Questa disposizione va quindi dichiarata invalida in questa parte . Spetta al legislatore comunitario trarre le conseguenze dalla presente sentenza, adottando i provvedimenti appropriati per ottenere l' uguaglianza tra gli operatori per quanto riguarda il regime d' esenzione di cui è causa .
23 Si deve però osservare che, nelle circostanze particolari della fattispecie, nella quale la discriminazione è dovuta più al silenzio della legge che al suo enunciato, la dichiarazione di invalidità pura e semplice della disposizione di cui trattasi farebbe sì che, in attesa di una nuova normativa, non vi sarebbe più alcuna esenzione .
24 Così stando le cose, l' applicazione analogica dell' art . 174, 2° comma, del trattato, a norma del quale la Corte può indicare quali effetti di un regolamento dichiarato nullo vanno considerati definitivi, è necessaria per gli stessi motivi di certezza del diritto su cui detta disposizione è fondata . Si deve perciò precisare che, in attesa della nuova disciplina, le competenti autorità devono continuare a praticare l' esenzione contemplata dalla disposizione dichiarata invalida, estendendo l' esenzione agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione .
25 La questione pregiudiziale va quindi risolta come segue :
- l' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, emendato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572, è invalido nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla la medesima esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nell' azienda;
- spetta al legislatore comunitario trarre le conseguenze dalla presente sentenza, adottando i provvedimenti adeguati per ottenere l' uguaglianza tra gli operatori per quel che riguarda il regime di esenzioni di cui è causa;
- nel frattempo le competenti autorità devono continuare ad applicare l' esenzione contemplata dalla disposizione di cui trattasi, estendendo l' esenzione agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione .
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti della causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del merito, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione ),
pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Vredegerecht van het kanton Brasschaat, con sentenza 26 novembre 1986, dichiara :
1 ) L' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, emendato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572, è invalido nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla la medesima esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nell' azienda .
2 ) Spetta al legislatore comunitario trarre le conseguenze dalla presente sentenza, adottando i provvedimenti adeguati per ottenere l' uguaglianza tra gli operatori per quel che riguarda il regime di esenzioni di cui è causa .
3 ) Nel frattempo le competenti autorità devono continuare ad applicare l' esenzione contemplata dalla disposizione di cui trattasi, estendendo l' esenzione agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione .