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Documento 61984CJ0075
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 22 October 1986. # Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities. # Competition - Selective distribution system. # Case 75/84.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 1986.
Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Sistema di distribuzione selettiva.
Causa 75/84.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 1986.
Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Sistema di distribuzione selettiva.
Causa 75/84.
Raccolta della Giurisprudenza 1986 -03021
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1986:399
SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 22 OTTOBRE 1986. - METRO SB-GROSSMAERKTE GMBH UND CO KG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA. - CAUSA 75/84.
raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 03021
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTI CHE LE RIGUARDINO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE - DECISIONE D ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO - IMPRESA TERZA DELLA QUALE SIA STATO AMMESSO L ' INTERESSE LEGITTIMO A PRESENTARE OSSERVAZIONI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO D ' AZIONE
( TRATTATO CEE , ARTT . 85 , N . 3 , E 173 , 2* COMMA ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 19 , N . 3 )
2 . CONCORRENZA - INTESE - NOTIFICA - DECISIONE D ' ESENZIONE - DOMANDA DI RINNOVO - NECESSITA DI UNA NUOVA NOTIFICA UFFICIALE - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 3 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 8 , N . 2 )
3 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - SISTEMI ' SEMPLICI ' - MOLTIPLICAZIONE DI DETTI SISTEMI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA STESSA MERCE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - NECESSITA , IN OCCASIONE DELLA DOMANDA D ' ESENZIONE , DI ESAMINARE LE CONSEGUENZE EFFETTIVE DI DETTI SISTEMI PER LA SITUAZIONE DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO
( TRATTATO CEE , ART . 85 , NN . 1 E 3 )
4 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA MEDIANTE I PREZZI - COMPENSAZIONE CON LA CONCORRENZA MEDIANTE LA QUALITA DELLE PRESTAZIONI FORNITE AI CLIENTI
5 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - ESENZIONE - PRESUPPOSTI - CONSERVAZIONE DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA - FATTORI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 3 )
6 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - RIFIUTO SISTEMATICO DI AMMETTERE DEI DISTRIBUTORI IN POSSESSO DEI REQUISITI QUALITATIVI DEL SISTEMA - INAMMISSIBILITA - EFFETTI
7 . CONCORRENZA - POSIZIONE DOMINANTE - CRITERI DI VALUTAZIONE - ENTITA DELLA QUOTA DI MERCATO
8 . CONCORRENZA - INTESE - SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - ESENZIONE - RINNOVO - FATTORI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE - AUMENTO DEL GRADO DI CONCENTRAZIONE CHE INFLUISCE SULLA STRUTTURA CONCORRENZIALE DEL MERCATO DI CUI TRATTASI
( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 3 )
1 . CHI NON SIA DESTINATARIO DI UNA DECISIONE PUO PRETENDERE DI ESSERE RIGUARDATO AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO UNICAMENTE SE LA DECISIONE LO COLPISCE A CAUSA DI DETERMINATE QUALITA SUE PARTICOLARI O DI UNA SITUAZIONE DI FATTO CHE LO CONTRADDISTINGUA RISPETTO A CHIUNQUE ALTRO E , PER QUESTO MOTIVO , LO INDIVIDUI IN MODO ANALOGO AL DESTINATARIO .
NEL CONTESTO DELLA DECISIONE D ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO RELATIVA AD UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , L ' IMPRESA ALLA QUALE SIA STATO NEGATO L ' ACCESSO A DETTO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E DI CUI LA COMMISSIONE ABBIA AMMESSO L ' INTERESSE LEGITTIMO A PRESENTARE OSSERVAZIONI NEL PROCEDIMENTO D ' ESENZIONE , A NORMA DELL ' ART . 19 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 17 , DEV ' ESSERE CONSIDERATA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE RIGUARDATA DALLA DECISIONE D ' ESENZIONE .
2 . IL RINNOVO DELLA DECISIONE D ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO A FAVORE DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA CHE SIA STATO MODIFICATO PER RENDERLO MENO RESTRITTIVO DI PRIMA , NON PRESUPPONE UNA NUOVA NOTIFICA UFFICIALE DEL SISTEMA MODIFICATO , BENSI UNICAMENTE LA DOMANDA DI RINNOVO E LA COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE AL SISTEMA STESSO , ONDE CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI ADOTTARE UNA DECISIONE A NORMA DELL ' ART . 8 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 17 .
3 . BENCHE I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ' SEMPLICI ' POSSANO COSTITUIRE UN ASPETTO DELLA CONCORRENZA CONFORME ALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , LA RESTRIZIONE O L ' ELIMINAZIONE DELLA CONCORRENZA PUO TUTTAVIA PRODURSI QUALORA L ' ESISTENZA DI UN CERTO NUMERO DI SIFFATTI SISTEMI NON LASCI POSTO AD ALTRE FORME DI DISTRIBUZIONE IMPERNIATE SU UNA POLITICA CONCORRENZIALE DI NATURA DIVERSA O SI RISOLVA NELLA RIGIDITA DELLA STRUTTURA DEI PREZZI NON COMPENSATA DA ALTRI FATTORI CONCORRENZIALI FRA ARTICOLI DELLA STESSA MARCA E DALL ' ESISTENZA DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA TRA MARCHE DIVERSE . DI CONSEGUENZA , L ' ESISTENZA DI UN GRAN NUMERO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA PER UNA DETERMINATA MERCE NON CONSENTE , DI PER SE , DI CONCLUDERE CHE LA CONCORRENZA SIA RISTRETTA O ALTERATA . L ' ESISTENZA DI QUESTI SISTEMI NON E NEMMENO DETER MINANTE PER LA CONCESSIONE O PER IL RIFIUTO DELL ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO , IN QUANTO IL SOLO ASPETTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SOTTO QUESTO PROFILO SONO LE RIPERCUSSIONI EFFETTIVE DELL ' ESISTENZA DI SIFFATTI SISTEMI SULLA SITUAZIONE CONCORRENZIALE .
4 . UNA CERTA LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA MEDIANTE I PREZZI DEVE CONSIDERARSI INERENTE A QUALSIASI SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , DATO CHE I PREZZI PRATICATI DAI COMMERCIANTI SPECIALIZZATI RESTANO NECESSARIAMENTE ENTRO UN BIDENTE MOLTO MENO AMPIO DI QUELLO CHE CI SI POTREBBE ASPETTARE NELL ' IPOTESI DI CONCORRENZA TRA COMMERCIANTI SPECIALIZZATI E COMMERCIANTI NON SPECIALIZZATI . QUESTA LIMITAZIONE E COMPENSATA DALLA CONCORRENZA MEDIANTE LA QUALITA DELLE PRESTAZIONI FORNITE AI CLIENTI , CHE NON SAREBBE NORMALMENTE POSSIBILE SE NON VI FOSSE UN MARGINE DI UTILE ADEGUATO CHE CONSENTISSE DI SOPPORTARE LE MAGGIORI SPESE CAUSATE DA QUESTE PRESTAZIONI .
5 . I POTERI ATTRIBUITI ALLA COMMISSIONE DALL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO DIMOSTRANO CHE LE ESIGENZE INERENTI ALLA CONSERVAZIONE DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA POSSONO ESSERE CONCILIATE CON LA SALVAGUARDIA DI SCOPI DI NATURA DIVERSA E CHE , A QUESTO SCOPO , TALUNE RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA SONO AMMISSIBILI QUALORA SIANO INDISPENSABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI SCOPI E NON SI RISOLVANO NELL ' ELIMINARE LA CONCORRENZA IN UNA PARTE SOSTANZIALE DEL MERCATO COMUNE . SIFFATTA ELIMINAZIONE NON PUO AVVENIRE NEL CASO IN CUI SUL MERCATO COESISTANO PIU FORME DI DISTRIBUZIONE IMPERNIATE CIASCUNA SU UNA POLITICA CONCORRENZIALE DI NATURA DIVERSA .
6 . NEL CONTESTO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , IL RIFIUTO DEL PRODUTTORE DI AMMETTERE DEI DISTRIBUTORI IN POSSESSO DEI REQUISITI QUALITATIVI DEL SISTEMA DEV ' ESSERE CONSIDERATO ILLECITO . L ' ESISTENZA DI CASI SPORADICI DI RIFIUTO , NON COSTITUENDO UNA SISTEMATICA ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA , NON BASTA PER OBBLIGARE LA COMMISSIONE A REVOCARE L ' ESENZIONE GIA CONCESSA O RINUNZIARE AL RINNOVO DELL ' ESENZIONE STESSA .
7 . BENCHE LA QUOTA DI MERCATO DETENUTA DALL ' IMPRESA NON COSTITUISCA NECESSARIAMENTE IL SOLO CRITERIO PER L ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE , SI PUO TUTTAVIA RITENERE CHE , SALVO CIRCOSTANZE PARTICOLARI , QUOTE DI MERCATO INFERIORI AL 10% , IN UN MERCATO DI MERCI ALTAMENTE TECNICHE MA FACILMENTE INTERCAMBIABILI A PARERE DELLA GRANDE MAGGIORANZA DEGLI ACQUIRENTI , ESCLUDANO L ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE .
8 . IN OCCASIONE DELL ' ESAME DELLA DOMANDA DI RINNOVO DI UN ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO , ESENZIONE RELATIVA AD UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , L ' AUMENTO DEL GRADO DI CONCENTRAZIONE SUL MERCATO E UN ASPETTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE QUALORA DETTO AUMENTO INCIDA SULLA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO DI CUI TRATTASI . QUESTO EFFETTO NON SI HA SEMPRE QUANDO IL MOVIMENTO DI CONCENTRAZIONE AVVIENE NELLA FASE DELLA PRODUZIONE , MENTRE GLI ACCORDI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELL ' ESENZIONE RIGUARDANO LA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI . L ' INCIDENZA SULLA STRUTTURA CONCORRENZIALE PUO TUTTAVIA AVERSI , IN PARTICOLARE SE IL MOVIMENTO DI CONCENTRAZIONE CONTRIBUISCE AD ELIMINARE LA CONCORRENZA MEDIANTE I PREZZI O A SOPPRIMERE ALTRI CANALI DI DISTRIBUZIONE .
NELLA CAUSA 75/84 ,
METRO SB-GROSSMARKTE GMBH & CO . KG , CON SEDE IN LEVERKUSEN ( REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ), CON GLI AVVOCATI RICHARD J . J . TAYLOR E DAVID R . MARCKS , SOLICITORS , DELLO STUDIO MCKENNA & CO ., LONDRA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DEGLI AVVOCATI ELVINGER E HOSS , DEL FORO DI LUSSEMBURGO ,
RICORRENTE ,
SOSTENUTA DAL
REGNO UNITO , RAPPRESENTATO DALL ' AVVOCATO STEPHEN RICHARDS , DEL FORO DI LONDRA , ASSISTITO DAL SIG . R . N . RICKS DEL TREASURY SOLICITOR ' S DEPARTEMENT DI LONDRA , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DEL REGNO UNITO , 28 , BOULEVARD ROYAL ,
INTERVENIENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . N . KOCH E DALLA SIG.NA KAREN BANKS , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . G . KREMLIS , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
SOSTENUTA DA
SABA GMBH , CON SEDE IN VILLINGEN-SCHWENNINGEN ( REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ) CON GLI AVVOCATI GLEIS , LUTZ , HOOTZ , HIRSCH E SOCI , DEL FORO DI STOCCARDA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVVOCATO A . ARENDT , 34 , RUE PHILIPPE-II ,
NONCHE DALLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RAPPRESENTATA DAL SIG . M . SEIDEL , MINISTERIALRAT PRESSO IL MINISTERO FEDERALE DELL ' ECONOMIA , BONN , IN QUALITA DI AGENTE E DALL ' AVVOCATO O . LIEBERKNECHT , DEL FORO DI DUSSELDORF , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , 20-22 , AV . EMILE-REUTER ,
INTERVENIENTI ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO UN RICORSO PROPOSTO A NORMA DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO , MIRANTE ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE 21 DICEMBRE 1983 , N . 83/672/CEE RELATIVA AD UNA PROCEDURA A NORMA DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( PRATICA N . IV/29.598 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SABA PER LA CEE ( GU L 376 , PAG . 41 ),
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 19 MARZO 1984 , LA METRO SB-GROSSMARKTE GMBH & CO . KG ( IN PROSIEGUO : ' METRO ' ) CON SEDE IN LEVERKUSEN ( REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ) HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO MIRANTE ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE 21 DICEMBRE 1983 , N . 83/672 , RELATIVA AD UNA PROCEDURA A NORMA DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( IV/29.598 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SABA PER LA CEE , GU L 376 , PAG . 41 ).
2 CON QUESTA DECISIONE LA COMMISSIONE HA CONCESSO , A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 DEL TRATTATO , UN ' ESENZIONE DEL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 1 , PER DETERMINATI ACCORDI CHE FACEVANO PARTE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA CREATO DALLA SABA GMBH ( IN PROSIEGUO : ' SABA ' ) PER LA VENDITA NEL MERCATO COMUNE DEGLI APPARECCHI DI ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO RECANTI IL SUO MARCHIO .
3 LA RICORRENTE E UN ' IMPRESA PER IL COMMERCIO ALL ' INGROSSO , DETTO SELF SERVICE , LA CUI ATTIVITA SI SVOLGE NELL ' INTERA COMUNITA . ESSA DISPONE DI UNA QUARANTINA DI SUCCURSALI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , NONCHE DI UN CERTO NUMERO DI CENTRI DI VENDITA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI . LA SUA ATTIVITA CONSISTE NELLA VENDITA PREVIO ACQUISTO DIRETTO PRESSO I PRODUTTORI , DI UN ' AMPIA GAMMA DI PRODOTTI , TRA I QUALI I PRODOTTI DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO VUOI A DETTAGLIANTI , VUOI AD IMPRESE COMMERCIALI , ARTIGIANI O INDUSTRIALI CHE SE NE SERVONO A SCOPI PROFESSIONALI . LA METRO VENDE PURE A CONSUMATORI FINALI PRIVATI , DEFINITI ' CONSUMATORI ENTI ' , COME OSPEDALI ED ALBERGHI .
4 IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELLA METRO , DETTO ' CASH AND CARRY ' ( PAGATE E PORTATE VIA ) CONSENTE AGLI ACQUIRENTI DI RIFORNIRSI NEI LUOGHI DI VENDITA DI MERCI CHE SONO IMMAGAZZINATE IN MODO DA POTER ESSERE RITIRATE RAPIDAMENTE DALLO STESSO CLIENTE , MERCI PRESENTATE IN MODO RUDIMENTALE E PAGATE IN CONTANTI . QUESTO SISTEMA SI RISOLVE NELLA RIDUZIONE DEI COSTI E NELLA POSSIBILITA PER LA METRO DI ACCONTENTARSI DI MARGINI DI UTILE INFERIORI A QUELLI DEL COMMERCIO ALL ' INGROSSO TRADIZIONALE .
5 LA SABA , CHE HA SEDE IN VILLINGEN-SCHWENNINGEN , NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , PRODUCE ARTICOLI DI ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO COME RADIO-RICEVITORI , TELE-RICEVITORI , MAGNETOSCOPI , APPARECCHI AD ALTA FEDELTA E MAGNETOFONI . ESSA METTE QUESTI ARTICOLI SUL MERCATO TRAMITE UNA RETE DI CONTRATTI E DI ACCORDI CON CONCESSIONARI ESCLUSIVI , GROSSISTI E DETTAGLIANTI AUTORIZZATI , COMPLESSO CHE COSTITUISCE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ( IN PROSIEGUO : ' SISTEMA SABA ' ).
6 DAL 1980 LA SABA E UN ' AFFILIATA AL 100% DELLA SOCIETA THOMSON-BRANDT , CHE HA SEDE IN FRANCIA E CHE HA PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE TEDESCHE DEL SETTORE DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO , FRA CUI DUAL , NORDMENDE E TELEFUNKEN FERNSEH UND RUNDFUNK GMBH .
SULL ' OGGETTO DEL CONTENDERE 7 IL SISTEMA SABA APPARE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE UNIFORME PER L ' INTERO TERRITORIO DELLA COMUNITA . ESSO COMPRENDE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , CON BERLINO-OVEST , UNA RETE DI GROSSISTI E DI DETTAGLIANTI SPECIALIZZATI , GLI UNI E GLI ALTRI AUTORIZZATI DALLA SABA , E NEGLI ALTRI STATI MEMBRI ( SALVO L ' IRLANDA ), DEI CONCESSIONARI ESCLUSIVI E DETTAGLIANTI SPECIALIZZATI , MENTRE I CONCESSIONARI ESCLUSIVI PER L ' ITALIA E PER IL REGNO UNITO SONO AFFILIATE ALLA SABA .
8 QUESTO SISTEMA CONSTA DI UNA SERIE DI CONTRATTI E DI ACCORDI FRA LA SABA E I VARI DISTRIBUTORI DELLA RETE , CHE CORRISPONDONO AI SEGUENTI ACCORDI-TIPO :
- IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DEI GROSSISTI SPECIALIZZATI SABA PER LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ( SABA-EG-VERTRIEBSBINDUNGSVERTRAG SABA-FACHGROSSHANDLER ) ( IN PROSIEGUO : ' CONTRATTO GROSSISTI ' );
- L ' ACCORDO DI COLLABORAZIONE SABA ( SABA-KOOPERATIONSVERTRAG ) ( IN PROSIEGUO : ' ACCORDO DI COLLABORAZIONE ' ) CHE HA AD OGGETTO IN PARTICOLARE GLI OBBLIGHI IN FATTO DI PROMOZIONE DEI GROSSISTI SABA IN GERMANIA CHE SI RIFORNISCONO DIRETTAMENTE PRESSO LA SABA ;
- IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DEI DETTAGLIANTI SPECIALIZZATI SABA PER LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ( SABA-EG-VERTRIEBSBINDUNGSVERTRAG SABA-FACHEINZELHANDLER ) ( IN PROSIEGUO : ' CONTRATTO DETTAGLIANTI SPECIALIZZATI ' );
- L ' ACCORDO SABA ' FAIR SERVICE ' CHE DISCIPLINA LA SABA E I DETTAGLIANTI AUTORIZZATI AL SERVIZIO RIPARAZIONI IN GARANZIA PER I PRODOTTI SABA .
9 PER QUEL CHE RIGUARDA GLI OBBLIGHI DI PROMOZIONE SUMMENZIONATI , L ' ACCORDO DI COLLABORAZIONE OBBLIGA I GROSSISTI SPECIALIZZATI IN GERMANIA , CHE SI RIFORNISCONO DIRETTAMENTE PRESSO LA SABA AD OFFRIRE LA GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI SABA ED A CONCORDARE CON LA SABA , ALL ' INIZIO DI OGNI ANNO , IL FATTURATO ANNUO , CHE IMPLICA L ' IMPEGNO A RISPETTARE LE PREVISIONI DI VENDITA , TANTO QUALITATIVE QUANTO QUANTITATIVE .
10 IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SABA HA PROVOCATO LE RIMOSTRANZE DELLA METRO DA QUANDO QUESTA , CHE AVEVA CHIESTO ALLA SABA L ' AMMISSIONE COME GROSSISTA PER LA DISTRIBUZIONE DELL ' ELETRONICA DA TRATTENIMENTO , E STATA ESCLUSA PER IL MOTIVO CHE NON POSSEDEVA I REQUISITI DEL GROSSISTA AUTORIZZATO SABA .
11 CON DECISIONE 15 DICEMBRE 1975 ( GU L 28 , PAG . 19 ), LA COMMISSIONE SI E PRONUNZIATA SU UNA PRECEDENTE VERSIONE DEI CONTRATTI CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA SABA . CON QUESTA DECISIONE ESSA AMMETTEVA CHE TALUNE CLAUSOLE DI DETTI CONTRATTI NON RICADEVANO SOTTO IL DIVIETO DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , MENTRE ALTRE DISPOSIZIONI DI DETTI CONTRATTI FRUIVANO DELL ' ESENZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 . IL RICORSO DELLA METRO CONTRO DETTA DECISIONE VENIVA RESPINTO CON SENTENZA 25 OTTOBRE 1977 ( METRO , 26/76 , RACC . PAG . 1875 , IN PROSIEGUO : ' METRO I ' ).
12 I VARI ACCORDI CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA SABA ATTUALE CORRISPONDONO ESSENZIALMENTE A QUELLI DEL VECCHIO SISTEMA SABA , ECCEZION FATTA PER TALUNE MODIFICHE CHE RIGUARDANO IN PARTICOLARE IL PROCEDIMENTO PER L ' AUTORIZZAZIONE DI DISTRIBUTORI QUALIFICATI . MENTRE IL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO NELL ' AMBITO DEL VECCHIO SISTEMA ERA CARATTERIZZATO DALLA FACOLTA PER LA SABA DI DECIDERE SE UN COMMERCIANTE POSSEDESSE I REQUISITI PER ESSERE AUTORIZZATO , IL NUOVO PROCEDIMENTO CONSENTE A TUTTI I GROSSISTI SPECIALIZZATI SABA DI AUTORIZZARE DIRETTAMENTE COME DETTAGLIANTI SPECIALIZZATI SABA , I COMMERCIANTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI , E DI RIFORNIRLI DI MERCI . INOLTRE I GROSSISTI , ANCHE SE NON HANNO CONCLUSO L ' ACCORDO DI COLLABORAZIONE E QUINDI NON SONO RIFORNITI DIRETTAMENTE DALLA SABA , POSSONO FARSI RIFORNIRE DA ALTRI GROSSISTI AUTORIZZATI DOPO ESSERSI UNIFORMATI AI CRITERI DEL ' CONTRATTO GROSSISTI ' .
13 CON LETTERA 2 LUGLIO 1979 , LA SABA CHIEDEVA ALLA COMMISSIONE DI ESENTARE I CONTRATTI CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SABA DALL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , PROROGANDO L ' ESENZIONE CONCESSA CON LA DECISIONE DEL 1975 , LA CUI VALIDITA SCADEVA IL 21 LUGLIO 1980 . DOPO DUE COMUNICAZIONI DI ADDEBITI , CHE INDUCEVANO LA SABA A MODIFICARE COME SI E DETTO IL PROPRIO SISTEMA DI ACCORDI , IL 21 DICEMBRE 1983 LA COMMISSIONE ADOTTAVA LA DECISIONE DI CUI E CAUSA .
14 CON QUESTA DECISIONE , LA COMMISSIONE DICHIARAVA NON APPLICABILI , AI SENSI DEL N . 3 , DELL ' ART . 85 , N . 1 DI DETTO ARTICOLO AL ' CONTRATTO GROSSISTI ' , ALL ' ACCORDO DI COLLABORAZIONE SABA E AL ' CONTRATTO DETTAGLIANTI SPECIALIZZATI ' , MENTRE DECIDEVA DI NON INTERVENIRE , A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 1 , NEI CONFRONTI DELL ' ACCORDO SABA ' FAIR SERVICE ' . ESSA OBBLIGAVA INOLTRE LA SABA A FARLE ANNUALMENTE , A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 1984 , UNA RELAZIONE SUI CASI IN CUI AVESSE RIFIUTATO O REVOCATO A UN GROSSISTA O A UN DETTAGLIANTE IN QUALIFICA DI ' DISTRIBUTORE SABA ' , ED HA ORDINATO NEI SUOI CONFRONTI LA SOSPENSIONE DELLE CONSEGNE , OPPURE IN CUI AVESSE CHIESTO DI CONTROLLARE I REGISTRI DI VENDITA DI UN DISTRIBUTORE SABA .
15 LA METRO CHIEDE , A NORMA DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO , L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI QUESTA CONCEDE , AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , L ' ESENZIONE AGLI ACCORDI CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA SABA .
16 NELLA PRESENTE CAUSA , IL GOVERNO DEL REGNO UNITO E INTERVENUTO A SOSTEGNO DELLA METRO , MENTRE LA SABA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SONO INTERVENUTI A SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE .
17 PER QUEL CHE RIGUARDA I PARTICOLARI DEL SISTEMA SABA E DELLA DECISIONE IMPUGNATA DALLA COMMISSIONE NONCHE I FATTI , I MEZZI E GLI ARGOMENTI DELLE PARTI , SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D ' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO MENZIONATI IN PROSIEGUO SOLO NEI LIMITI NECESSARI PER L ' ITER LOGICO DELLA CORTE .
SULLA RICEVIBILITA 18 SOLO LA SABA SOSTIENE CHE IL RICORSO E IRRICEVIBILE . ESSA DEDUCE CHE LA METRO NON E RIGUARDATA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE DALLA DECISIONE CH ' ESSA IMPUGNA , POICHE QUESTA NON E STATA EMANATA SU DOMANDA DELLA METRO AI SENSI DELL ' ART . 3 , N . 2 , LETT . B ) DEL REGOLAMENTO N . 17 .
19 E OPPORTUNO RICORDARE CHE , SECONDO L ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE POSSONO PROPORRE RICORSO D ' ANNULLAMENTO AVVERSO LE DECISIONI DI CUI SIANO DESTINATARIE O AVVERSO LE DECISIONI CHE , PUR APPARENDO COME UN REGOLAMENTO O UNA DECISIONE ADOTTATA NEI CONFRONTI DI UN TERZO , LA RIGUARDANO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE . POICHE LA METRO NON E DESTINATARIA DELLA DECISIONE IMPUGNATA , SI DEVE ACCERTARE SE QUESTA RIGUARDI LA METRO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE .
20 DALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA EMERGE CHE I SOGGETTI DIVERSI DAI DESTINATARI DI UNA DECISIONE POSSONO SOSTENERE DI ESSERE RIGUARDATI AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , SOLO SE LA DECISIONE LI COLPISCE A MOTIVO DI DETERMINATE QUALITA LORO PARTICOLARI O DI UNA SITUAZIONE DI FATTO CHE LI CONTRADDISTINGUA RISPETTO A CHIUNQUE ALTRO E , PER QUESTO MOTIVO , LI INDIVIDUI IN MODO ANOLOGO AL DESTINATARIO ( SENTENZA 28 GENNAIO 1986 COFAZ , 169/84 , RACC . 1986 , PAG . 391 ).
21 IN PROPOSITO SI DEVE RICORDARE ANZITUTTO CHE LE DOMANDE DELLA METRO DI ESSERE AMMESSA COME GROSSISTA NEL SISTEMA SABA SONO STATE RESPINTE .
22 E D ' UOPO RILEVARE INOLTRE CHE LA METRO , IN DIVERSE LETTERE , DAL FEBBRAIO DEL 1983 E , IN SEGUITO IN ESITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL ' AVVISO NEL QUALE LA COMMISSIONE MANIFESTAVA L ' INTENZIONE DI CONCEDERE ALLA SABA L ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 19 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 17 ( GU C 140 DEL 28.5.1983 , PAG . 3 ) HA SOLLEVATO OBIEZIONI . LA COMMISSIONE HA AMMESSO IL LEGITTIMO INTERESSE DELLA METRO A PRESENTARE OSSERVAZIONI , AI SENSI DELL ' ART . 19 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO SUMMENZIONATO ED HA DICHIARATO CHE SONO APPUNTO LE OBIEZIONI DELLA METRO QUELLE CHE VENGONO DISATTESE NELLA PARTE I . C DELLA DECISIONE IMPUGNATA . QUESTA TIENE FERME , NONOSTANTE TALUNE MODIFICHE DELLA VERSIONE ORIGINALE DEGLI ACCORDI SABA , LE PARTICOLARITA DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CRITICATE DALLA METRO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .
23 STANDO COSI LE COSE , LA METRO VA CONSIDERATA DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE RIGUARDATA AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , DALLA DECISIONE IMPUGNATA . IL RICORSO E QUINDI RICEVIBILE .
NEL MERITO 24 A SOSTEGNO DELLA DOMANDA , LA METRO DEDUCE SEI MEZZI . I CINQUE PRIMI MEZZI RIGUARDANO LO SVIAMENTO DI POTERE CHE SAREBBE STATO COMMESSO DALLA COMMISSIONE PER AVERE :
- OMESSO DI TENER CONTO DELLE CONDIZIONI FISSATE DALLA CORTE NELLA SENTENZA ME- TRO I ;
- TRASGREDITO LE CONDIZIONI POSTE DALL ' ART . 85 , N . 3 , PER LA CONCESSIONE DELL ' ESENZIONE ;
- OMESSO DI TENER CONTO DELL ' APPLICAZIONE PRATICA DEGLI ACCORDI SABA ;
- PRESO IN CONSIDERAZIONE , AI FINI DELL ' ESENZIONE , DATI LIMITATI , INCOMPLETI E SUPERATI ;
- AUTORIZZATO LO SFRUTTAMENTO ABUSIVO , DA PARTE DELLA SABA E DEL GRUPPO DI CUI ESSA FA PARTE , DI UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO DELL ' ELETTRONICA .
25 IL SESTO MEZZO , CHE E OPPORTUNO ESAMINARE PER PRIMO , RIGUARDA L ' INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE , CHE AVREBBE CONCESSO L ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , SENZA LA NOTIFICA PRESCRITTA DELLA DISCIPLINA VIGENTE .
1 . LA MANCATA NOTIFICA ( SESTO MEZZO ) 26 LA METRO DEDUCE CHE , TENUTO CONTO DELLE RILEVANTI MODIFICHE APPORTATE DALLA SABA AL SISTEMA ORIGINALE , LA DECISIONE IMPUGNATA NON COSTITUISCE UNA SEMPLICE PROROGA DELL ' ESENZIONE INIZIALE , BENSI UN ' ESENZIONE NUOVA . IN ASSENZA DI NOTIFICA UFFICIALE DEL SISTEMA MODIFICATO , A NORMA DELL ' ART . 4 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 17 , LA COMMISSIONE NON SAREBBE STATA COMPETENTE A CONCEDERE ALLA SABA L ' ESENZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO . IN OGNI CASO L ' APPLICAZIONE PRATICA DEL SISTEMA SABA SI DISCOSTEREBBE NOTEVOLMENTE DALLE CLAUSOLE NOTIFICATE INIZIALMENTE E DALLE CLAUSOLE DEI NUOVI ACCORDI TIPO .
27 LA COMMISSIONE CONTESTA CHE UNA NUOVA NOTIFICA UFFICIALE FOSSE NECESSARIA NELLA FATTISPECIE , PERCHE NON SI TRATTAVA DI UN ' ESENZIONE NUOVA , MA SOLO DEL RINNOVO , CON TALUNI EMENDAMENTI E MODIFICHE , DI UN ' ESENZIONE ORA EMENDATO E MODIFICATO . IN QUESTO CASO LA NOTIFICA PRIMITIVA DEL SISTEMA SABA VARREBBE ANCHE PER LE MODIFICHE E GLI EMENDAMENTI SUCCESSIVI , CHE LE SAREBBERO STATI COMUNICATI UFFICIOSAMENTE .
28 L ' ART . 4 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 17 DISPONE :
' 1 . GLI ACCORDI , LE DECISIONI E LE PRATICHE CONCORDATE , DI CUI ALL ' ART . 85 , PAR 1 DEL TRATTATO , INTERVENUTI DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO , E PER I QUALI LE IMPRESE INTERESSATE INTENDONO AVVALERSI DELL ' ART . 85 , PAR 3 , DEVONO ESSER NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE . FINO A QUANDO NON SIANO STATI NOTIFICATI , LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL ' ART . 85 , PAR 3 , NON PUO ESSER RILASCIATA . '
29 VICEVERSA L ' ART . 8 , N . 2 , STABILISCE CHE :
' LA DICHIARAZIONE PUO ESSERE RINNOVATA SU DOMANDA , QUALORA CONTINUINO A SUSSISTERE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL ' ART . 85 , PAR 3 DEL TRATTATO ' .
IN QUESTO CASO , BASTA LA COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE NONCHE LA SEMPLICE DOMANDA DI RINNOVO .
30 E QUINDI OPPORTUNO ACCERTARE SE LA DOMANDA DI ESENZIONE DELLA SABA IN DATA 2 LUGLIO 1979 , INVIATA MEDIANTE UNA SEMPLICE LETTERA , RIGUARDI UN ' ESENZIONE DEL TUTTO NUOVA OPPURE IL SEMPLICE RINNOVO DELL ' ESENZIONE CHE LE ERA STATA CONCESSA CON DECISIONE 15 DICEMBRE 1975 , N . 76/159 .
31 COME SI E DETTO SOPRA , LA NUOVA VERSIONE DEGLI ACCORDI SABA NON SI DIFFERENZIA IN LINEA DI MASSIMA DALLA VERSIONE PRECEDENTE , DEBITAMENTE NOTIFICATA NEL 1972 E NEL 1974 , ECCEZION FATTA PER QUALCHE MODIFICA CHE HA IMPLICATO IN PARTICOLARE LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER L ' AUTORIZZAZIONE DEI DISTRIBUTORI SABA , RISPETTO A QUELLO CHE LA PRESENTAZIONE DI UNA SEMPLICE DOMANDA ACCOMPAGNATA DALLE MODIFICHE PROGETTATE DALLA SABA ERA SUFFICIENTE PER PORRE LA COMMISSIONE IN GRADO DI ADOTTARE UNA DECISIONE CIRCA LA PROROGA DELL ' ESENZIONE DEL SISTEMA SABA , AI SENSI DELL ' ART . 8 , N . 2 DEL REGOLAMENTO N . 17 .
32 LA CENSURA DELLA METRO SECONDO LA QUALE L ' APPLICAZIONE PRATICA DEL SISTEMA SABA SI SCOSTEREBBE MOLTO DALLE CLAUSOLE INIZIALMENTE NOTIFICATE NONCHE DALLE CLAUSOLE DEI NUOVI ACCORDI TIPO NON E PERTINENTE . LA TESI DELLA METRO INFATTI , SE RISULTASSE FONDATA , POTREBBE GIUSTIFICARE IL RIFIUTO O LA REVOCA DELL ' ESENZIONE ; ESSA NON PUO TUTTAVIA RENDERE NECESSARIA UNA NUOVA NOTIFICA .
33 CIO PREMESSO , IL MEZZO VA DISATTESO .
2 . LE CONDIZIONI FISSATE NELLA SENTENZA METRO I ( PRIMO MEZZO ) 34 LE CONSIDERAZIONI DELLA CORTE INVOCATE DALLA METRO SONO LE SEGUENTI . IN PRIMO LUOGO , RILEVANDO LA REGOLARITA DELL ' ESENZIONE INIZIALMENTE CONCESSA ALLA RETE SABA , LA CORTE HA PRECISATO
' LA SITUAZIONE POTREBBE ESSERE DIVERSA SE , SPECIE CON IL MOLTIPLICARSI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DI CONTENUTO ANALOGO A QUELLO DELLA SABA , I GROSSISTI CON ' SELF SERVICE ' VENISSERO EFFETTIVAMENTE ELIMINATI COME DISTRIBUTORI NEL SETTORE DELL ' ELETTRONICA PER DILETTANTI ' ( N . 50 ),
ED HA INOLTRE DICHIARATO ESPRESSAMENTE
' SPETTERA PERO ALLA COMMISSIONE VEGLIARE A CHE LA RIGIDITA DI QUESTA STRUTTURA ' ( LA STRUTTURA DEI PREZZI ) ' NON VENGA ACCRESCIUTA , FENOMENO POSSIBILE SE SI MOLTIPLICASSERO LE RETI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA PER LA DISTRIBUZIONE DELLO STESSO PRODOTTO ' ( N . 22 ).
35 ORBENE , SECONDO LA METRO , LA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO DEI PRODOTTI ELETTRONICI DESTINATI AL CONSUMO SI SAREBBE PROFONDAMENTE MODIFICATA DAL 1975 . IN PARTICOLARE , IL NUMERO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ATTUATI DAI PRINCIPALI PRODUTTORI TANTO SUL MERCATO TEDESCO QUANTO SUL MERCATO COMUNITARIO SAREBBE NOTEVOLMENTE AUMENTATO . ATTUALMENTE , ACCANTO AI SISTEMI DEBITAMENTE NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE ED A QUELLI PER I QUALI E STATA PRESENTATA DOMANDA D ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , ESISTEREBBERO NUMEROSE ALTRE RETI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ANALOGHE NON NOTIFICATE , CHE OSTACOLEREBBERO DEL PARI IL RIFORNIMENTO DIRETTO DEI GROSSISTI ' SELF SERVICE ' COME LA METRO .
36 LA METRO SOSTIENE CHE , CONCEDENDO UNA NUOVA ESENZIONE CON LA DECISIONE IMPUGNATA , LA COMMISSIONE HA OMESSO DI TENER CONTO DI QUESTI MUTAMENTI , BENCHE LA SENTENZA METRO I LE AVESSE IMPOSTO L ' OBBLIGO DI FARLO . LA COMMISSIONE AVREBBE IN PARTICOLARE DOVUTO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE TUTTI I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , COMPRESI I SISTEMI DETTI ' SEMPLICI ' , CHE NON HANNO ALTRO SCOPO DI QUELLO DI RISERVARE LA CONSEGNA DELLE MERCI AI COMMERCIANTI SPECIALIZZATI O AI COMMERCIANTI CHE DISPONGONO DI REPARTI SPECIALIZZATI .
37 LA COMMISSIONE RICORDA ANZITUTTO CHE , SECONDO LA SENTENZA METRO I , I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA RAPPRESENTANO ' UNO DEGLI ELEMENTI DI CONCORRENZA CONFORMI ALL ' ART . 85 , N . 1 , PURCHE LA SCELTA DEI RIVENDITORI AVVENGA SECONDO CRITERI OGGETTIVI DI INDOLE QUALITATIVA , RIGUARDANTI LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RIVENDITORE , DEL SUO PERSONALE , DEI SUOI IMPIANTI , QUESTI REQUISITI SIANO RICHIESTI INDISTINTAMENTE PER TUTTI I RIVENDITORI POTENZIALI E VENGANO VALUTATI IN MODO NON DISCRIMINATORIO ' . DI CONSEGUENZA , LA COMMISSIONE NON AVREBBE ALCUN POTERE PER IMPEDIRE L ' INSTAURAZIONE DI QUESTI SISTEMI ' SEMPLICI ' DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA . L ' AUMENTO DEL NUMERO DI SIFFATTI SISTEMI SAREBBE QUINDI IRRILEVANTE NEL CONTESTO DELL ' ART . 85 , N . 1 . AL CONTRARIO , L ' ESISTENZA DI QUESTI SISTEMI DOVREBBE VENIRE PRESA IN CONSIDERAZIONE NEL VALUTARE LA POSSIBILITA DI APPLICARE L ' ART . 85 , N . 3 .
38 SU QUESTO PUNTO LA COMMISSIONE DEDUCE CHE , NEL RINNOVARE L ' ESENZIONE DEL SISTEMA SABA , ESSA ERA CERTA CHE SU QUEL MERCATO NON ESISTEVA ALCUNA RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DI CONTENUTO ANOLOGO A QUELLO DELLA SABA ; IN PARTICOLARE , L ' ACCORDO DI COLLABORAZIONE CHE OBBLIGA I GROSSISTI A CONCORDARE PROGRAMMI DI VENDITA VINCOLANTI COSTITUIREBBE UN ASPETTO UNICO DEL SISTEMA SABA . SU UN TOTALE DI TREDICI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA FUNZIONANTI NELLA COMUNITA IN QUESTO SETTORE , E NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE , QUATTRO IMPLICHEREBBERO UNICAMENTE L ' OBBLIGO DI RIFORNIRE I RIVENDITORI SPECIALIZZATI , OBBLIGO CHE NON RICADREBBE SOTTO L ' ART . 85 , N . 1 . PER I NOVE ALTRI SISTEMI SAREBBE STATA NECESSARIA L ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , MA NESSUNO DI ESSI IMPLICHEREBBE OBBLIGHI DI PROMUOVERE LA DISTRIBUZIONE O DI COLLABORARE PARAGONABILI A QUELLI DEL SISTEMA SABA .
39 E OPPORTUNO PRECISARE CHE , COME LA METRO SOSTIENE E LA COMMISSIONE AMMETTE , LA SECONDA , NELL ' ESAMINARE LA DOMANDA DELLA SABA DI RINNOVO DELL ' ESENZIONE CONCESSA NEL 1975 , DOVREBBE CONTROLLARE SE LA SITUAZIONE CONCORRENZIALE SU QUEL MERCATO NON FOSSE MUTATA IN MODO TALE CHE LE CONDIZIONI POSTE PER LA CONCESSIONE DELL ' ESENZIONE NON ERANO PIU SODDISFATTE .
40 E OPPORTUNO RICORDARE CHE , BENCHE I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ' SEMPLICI ' POSSONO COSTITUIRE , SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , UN ASPETTO DELLA CONCORRENZA CONFORME ALL ' ART . 85 , N . 1 DEL TRATTATO , LA RESTRIZIONE O L ' ELIMINAZIONE DELLA CONCORRENZA PUO TUTTAVIA PRODURSI QUALORA L ' ESISTENZA DI UN CERTO NUMERO DI SIFFATTI SISTEMI NON LASCI POSTO AD ALTRE FORME DI DISTRIBUZIONE IMPERNIATE SU UNA POLITICA CONCORRENZIALE DI NATURA DIVERSA O SI RISOLVE NELLA RIGIDITA DELLA STRUTTURA DEI PREZZI NON COMPENSATA DA ALTRI FATTORI CONCORRENZIALI FRA ARTICOLI DELLA STESSA MARCA E DALL ' ESISTENZA DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA TRA MARCHE DIVERSE .
41 DI CONSEGUENZA , L ' ESISTENZA DI UN GRAN NUMERO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA PER UN DETERMINATO PRODOTTO NON CONSENTE , DI PER SE , DI CONCLUDERE CHE LA CONCORRENZA E RISTRETTA O ALTERATA . L ' ESISTENZA DI QUESTI SISTEMI NON E NEMMENO DETERMINANTE PER LA CONCESSIONE O PER IL RIFIUTO DELL ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , IN QUANTO IL SOLO ASPETTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SOTTO QUESTO PROFILO SONO LE RIPERCUSSIONI EFFETTIVE DELL ' ESISTENZA DI SIFFATTI SISTEMI SULLA SITUAZIONE CONCORRENZIALE . PERCIO , LA QUOTA DI MERCATO DETEMINATA DAI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA NEL SETTORE DEI TELEVISORI A COLORI , CUI LA METRO SI RICHIAMA , NON PUO DI PER SE ESSERE CONSIDERATA ELEMENTO CHE OSTI ALLA CONCESSIONE DELL ' ESENZIONE .
42 NE CONSEGUE CHE L ' AUMENTO DEL NUMERO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ' SEMPLICI ' SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DELL ' ESENZIONE , NON DEV ' ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE NELL ' ESAMINARE LA DOMANDA DI RINNOVO DELL ' ESENZIONE STESSA , SALVO IL CASO PARTICOLARE IN CUI IL MERCATO RILEVANTE FOSSE GIA TALMENTE RIGIDO E STRUTTURATO CHE L ' ELEMENTO DI CONCORRENZA INERENTE AI SISTEMI ' SEMPLICI ' NON SIA SUFFICIENTE PER CONSERVARE UNA CONCORRENZA EFFICACE . LA METRO NON E RIUSCITA A DIMOSTRARE L ' ESISTENZA DI UNA SIFFATTA SITUAZIONE PARTICOLARE NEL CASO CONCRETO .
43 PER QUEL CHE RIGUARDA LE RIPERCUSSIONI SUL MERCATO DELL ' ESISTENZA DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DIVERSI DAI SISTEMI SEMPLICI , LA COMMISSIONE SI E BASATA , PER PROROGARE L ' ESENZIONE , SULLA QUOTA DI MERCATO RELATIVAMENTE MODESTA DETERMINATA DAL SISTEMA SABA , NONCHE SULLA CIRCOSTANZA CHE QUESTO DIFFERISCE DAI SISTEMI SEMPLICI SOLO NEGLI OBBLIGHI DI PROMOZIONE . COSI FACENDO ESSA NON HA ESERCITATO ERRONEAMENTE IL POTERE DISCREZIONALE DI CUI DISPONE PER VALUTARE , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 85 , N . 3 , IL CONTESTO NEL QUALE SI COLLOCA IL SISTEMA SABA .
44 E VERO CHE LA METRO HA INOLTRE SOSTENUTO CHE , PER EFFETTO DELLA PROLIFERAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , LA CONCORRENZA MEDIANTE I PREZZI E DIMINUITA MOLTO RISPETTO AL 1975 , TUTTAVIA QUESTO ASSUNTO NON TROVA CONFERMA NEL FASCICOLO . EMERGE INFATTI DAGLI STUDI E DALLE INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE E DALLA SABA CHE SUL MERCATO TEDESCO SI REGISTRANO DIFFERENZE DI PREZZO NOTEVOLI , NON SOLO TRA LE MARCHE DI DIVERSI PRODOTTI , MA ANCHE NELL ' AMBITO DELLA STESSA MARCA . NE RISULTA , A TUTTI GLI EFFETTI , CHE PER IL MOMENTO NON SI PUO PARLARE AFFATTO DI ACCRESCIUTA RIGIDITA DELLA STRUTTURA DEI PREZZI .
45 LA CORTE HA POI AMMESSO A QUESTO PROPOSITO NELLA SENTENZA METRO I CHE UNA CERTA LIMITAZIONE DELLA CONCORRENZA MEDIANTE I PREZZI DEVE CONSIDERARSI INERENTE A QUALSIASI SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , DATO CHE I PREZZI PRATICATI DAI COMMERCIANTI SPECIALIZZATI RESTANO NECESSARIAMENTE ENTRO UN BIDENTE MENO LARGO DI QUELLO CHE CI SI POTREBBE ASPETTARE NELL ' IPOTESI DI CONCORRENZA TRA COMMERCIANTI SPECIALIZZATI E COMMERCIANTI NON SPECIALIZZATI . ESSA HA DICHIARATO CHE QUESTA LIMITAZIONE E COMPENSATA DA UNA CONCORRENZA FONDATA SULLA QUALITA DELLE PRESTAZIONI FORNITE AI CLIENTI , CHE NON SAREBBE NORMALMENTE POSSIBILE SE NON VI FOSSE UN MARGINE DI UTILE ADEGUATO CHE CONSENTISSE DI SOPPORTARE LE MAGGIORI SPESE CAUSATE DA QUESTE PRESTAZIONI .
46 PERTANTO , IL MEZZO DELLA METRO RELATIVO ALL ' ANDAMENTO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA NEL SETTORE DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO VA RESPINTO .
47 LA CENSURA RELATIVA ALLA SCOMPARSA DI ALTRI CANALI DI DISTRIBUZIONE SARA ESAMINATA NEL CONTESTO DEL SECONDO MEZZO .
3 . I PRESUPPOSTI PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 ( SECONDO MEZZO ) 48 LE CENSURE FORMULATE DALLA METRO VERTONO PIU PRECISAMENTE SUI SEGUENTI PUNTI :
- IL SISTEMA SABA NON SAREBBE INDISPENSABILE , TENUTO CONTO DELLA NATURA DEI PRODOTTI ;
- IL CONSUMATORE NON NE TRARREBBE ALCUN VANTAGGIO ;
- IL SISTEMA FORNIREBBE ALLA SABA LA POSSIBILITA DI ELIMINARE LA CONCORRENZA PER UNA PARTE SOSTANZIALE DEI PRODOTTI .
49 LA COMMISSIONE RIBATTE CHE GLI ELEMENTI DEL SISTEMA SABA CHE RICADONO SOTTO L ' ART . 85 , N . 1 , CIOE GLI OBBLIGHI PER I RIVENDITORI DI PROMUOVERE LA VENDITA DEI PRODOTTI SABA , SODDISFANO APPIENO LE CONDIZIONI PER L ' ESENZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , GIACCHE GLI EFFETTI VANTAGGIOSI DEL SISTEMA NEI CONFRONTI DELLA CONCORRENZA SONO PIU RILEVANTI DEGLI EFFETTI NEGATIVI .
50 LA SABA DEDUCE CHE I VARI ELEMENTI DEL SUO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SI GIUSTIFICANO COL PROGRESSO TECNICO NEL SETTORE DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO E GIOVANO AGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI . VI SAREBBE POI UNA CONCORRENZA PIUTTOSTO VIVACE FRA I PRODUTTORI EUROPEI E TRA QUESTI E I PRODUTTORI GIAPPONESI . LA SABA NON SAREBBE QUINDI IN GRADO DI CONDURRE UNA POLITICA DI PREZZI ELEVATI O DI IMPEDIRE DI PROPOSITO LE IMPORTAZIONI PARALLELE .
51 SECONDO IL GOVERNO TEDESCO , IL DISTRIBUTORE NON DEVE POTER IMPORRE AL PRODUTTORE LA PROPRIA STRATEGIA DI VENDITA . SPETTEREBBE INVECE AL SECONDO LA SCELTA DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE ADATTI PER IL CONSUMATORE . LA LIBERTA DI SCELTA DI QUESTO SAREBBE ATTUALMENTE GARANTITA DALLA MOLTEPLICITA DEI FORNITORI EUROPEI E GIAPPONESI CHE SI SERVONO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DIVERSI . NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , IL COMMERCIO ALL ' INGROSSO ' SELF SERVICE ' NON SAREBBE ESCLUSO , IN MODO GENERALE , DALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI IN ESAME .
52 E OPPORTUNO RICORDARE ANZITUTTO CHE IL SISTEMA SABA CHE HA DATO ORIGINE AL PRESENTE RICORSO CORRISPONDE IN SOSTANZA AL SISTEMA SU CUI VERTEVA LA SENTENZA METRO I , SALVO PER QUANTO RIGUARDA DETERMINATE MODIFICHE CHE HANNO RESO IL SISTEMA MENO RESTRITTIVO DI PRIMA . LA COMMISSIONE AVEVA QUINDI BUONE RAGIONI PER PARTIRE DAL PRESUPPOSTO CHE , A PRIMA VISTA E SALVO PROVA CONTRARIA , IL SISTEMA SABA ATTUALE ERA IDONEO NON MENO DEL PRECEDENTE A FRUIRE DELL ' ESENZIONE .
53 PER QUEL CHE RIGUARDA LA NATURA DEI PRODOTTI , LA METRO SOSTIENE CHE , MENTRE PER DETERMINATI PRODOTTI COMPLICATI COME I SISTEMI HI-FI , TALUNI CONSUMATORI POSSONO AVER BISOGNO D ' INFORMAZIONI , L ' ACQUISTO DI TELEVISORI NON RICHIEDE AFFATTO IL PARERE DI SPECIALISTI , DATO L ' ALTO LIVELLO DI QUALITA , DI AFFIDABILITA E DI STANDARDIZZAZIONE DI QUESTI APPARECCHI . ORBENE , QUESTI COSTITUIREBBERO PIU DI DUE TERZI DELLA PRODUZIONE TOTALE DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO NELLA COMUNITA .
54 E OPPORTUNO OSSERVARE CHE , COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA METRO I , L ' ESISTENZA DI CANALI DI DISTRIBUZIONE DIFFERENZIATI ADATTATI ALLE CARATTERISTICHE PROPRIE DEI VARI PRODUTTORI E ALLE ESIGENZE DELLE VARIE CATEGORIE DI CONSUMATORI E IN PARTICOLARE INDICATA NEL SETTORE DEI BENI DI CONSUMO DUREVOLI , DI ALTA QUALITA E TECNICITA , NEL QUALE UN NUMERO RELATIVAMENTE RISTRETTO DI PRODUTTORI , GRANDI E MEDI , OFFRE UNA GAMMA VARIATA DI APPARECCHI FACILMENTE INTERCAMBIABILI . SIFFATTI PRODOTTI POSSONO EFFETTIVAMENTE AVER BISOGNO DI UN SERVIZIO DI VENDITA E POST-VENDITA SPECIALMENTE ADEGUATO ALLE LORO CARATTERISTICHE E CONNESSO ALLA DISTRIBUZIONE .
55 PER QUEL CHE RIGUARDA I TELEVISORI A COLORI , LA COMMISSIONE , LA SABA E IL GOVERNO TEDESCO HANNO ADDOTTO IN MODO CONVINCENTE CHE LA COMPLESSITA DELLA TECNICA IN ESAME E ATTUALMENTE TALE DA GIUSTIFICARE UNA RETE DI DISTRIBUZIONE FORMATA DA GROSSISTI E DETTAGLIANTI SPECIALIZZATI . CON RAGIONE , QUESTE PARTI HANNO RICORDATO LE VARIE POSSIBILITA D ' USO DEI TELEVISORI GRAZIE ALLE INNOVAZIONI TECNICHE PER QUANTO RIGUARDA LA COMBINAZIONE DEI TELEVISORI CON ALTRI APPARECCHI , COMPLEMENTARI O ACCESSORI .
56 DI CONSEGUENZA , LA CENSURA DELLA METRO RELATIVA ALL ' INUTILITA DELLE RESTRIZIONI CONTEMPLATE DAL SISTEMA SABA , TENUTO CONTO DELLA NATURA DEI PRODOTTI , VA DISATTESA .
57 LA METRO SOSTIENE POI CHE , IN CONTRASTO CON LE CONDIZIONI DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 3 , I CONSUMATORI NON POTRANNO TRARRE ALCUN VANTAGGIO O UTILE DAL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SABA . AL CONTRARIO , QUESTO AVREBBE L ' EFFETTO DI LIMITARE LA SCELTA DEL CONSUMATORE . SAREBBE UNA CARATTERISTICA DEL MERCATO DELL ' ELETTRONICA DI TRATTENIMENTO IL FATTO CHE LA DOMANDA DEL CONSUMATORE SIA ATTIRATA DAI DISTRIBUTORI ' CASH AND CARRY ' ( PAGATE E PORTATE VIA ) COME LA METRO E TENDA AD ABBANDONARE I NEGOZI CLASSICI CHE VENDONO A PREZZI UNIFORMEMENTE ALTI E CHE TENGONO SOLO UNA GAMMA LIMITATA DI PRODOTTI .
58 LA METRO DEDUCE CHE LA TENDENZA DEI CONSUMATORI A RIFORNIRSI PRESSO DISTRIBUTORI ' CASH AND CARRY ' NON PUO TUTTAVIA CONTINUARE A MANIFESTARSI SUL MERCATO IN ESAME DATO L ' EFFETTO COMBINATO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DI CUI SI VALGONO I PRINCIPALI PRODUTTORI DI ARTICOLI ELETTRONICI , EFFETTO RESO RILEVANTE DALLA CONCENTRAZIONE SUL MERCATO DI DETTI ARTICOLI CHE SAREBBE AUMENTATA NOTEVOLMENTE DAL 1975 .
59 E OPPORTUNO TRATTARE DI QUESTA CENSURA , CHE SI BASA ESSENZIALMENTE SUL FENOMENO DELLA CONCENTRAZIONE SUL MERCATO IN ESAME , IN OCCASIONE DELL ' ESAME DEL QUINTO MEZZO RELATIVO ALL ' ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE .
60 LA METRO SOSTIENE PURE CHE LA DECISIONE IMPUGNATA CONTRIBUISCE AD ELIMINARE INTERAMENTE LA CONCORRENZA PER UNA PARTE SOSTANZIALE DEI PRODOTTI IN ESAME . I GROSSISTI ' SELF SERVICE ' NON SAREBBERO IN GRADO DI RIFORNIRSI DI PRODOTTI DELLE PRINCIPALI MARCHE DEI PRODOTTI DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO DI PRIMA QUALITA , IN PARTICOLARE DI MATERIALE VIDEO E DI TELEVISORI , A CAUSA DEL RIFIUTO DI FORNIRLI DEI PRINCIPALI PRODUTTORI , RIFIUTO MOTIVATO DALLE CONSIDERAZIONI CHE ESSI NON POSSIEDEREBBERO I REQUISITI DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL SINGOLO PRODUTTORE .
61 LA METRO AMMETTE CHE IN TEORIA ESSA POTREBBE ADEGUARSI ALLE ESIGENZE DEI VARI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA . TUTTAVIA QUESTO ADEGUAMENTO LA OBBLIGHEREBBE AD ABBANDONARE LA SUA POLITICA COMMERCIALE , ED A TRASFORMARSI IN UNA CATENA DI NEGOZI DI NATURA COMPLETAMENTE DIVERSA .
62 LA COMMISSIONE RICORDA DI NON AVERE ALCUN POTERE PER INTERVENIRE NEI CONFRONTI DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SEMPLICI CHE SIANO CONFORMI AI CRITERI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA . TENUTO CONTO DELLA GRANDE VARIETA DI FORME DI DISTRIBUZIONE SUL MERCATO IN ESAME , LA CONSERVAZIONE O ANCHE LA PROLIFERAZIONE DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE ANALOGHI A QUELLO DELLA SABA NON POTREBBE FAR SI CHE I GROSSISTI ' SELF SERVICE ' SIANO ESCLUSI DALLA CONCORRENZA SU DETTO MERCATO .
63 SOTTO IL PROFILO PRATICO , LA COMMISSIONE SEGNALA INOLTRE CHE LA METRO E ESCLUSA SOLO DALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI TRE SISTEMI SEMPLICI E DI QUATTRO SISTEMI CHE IMPLICANO ALTRI OBBLIGHI . D ' ALTRO CANTO , ESISTEREBBERO IMPORTANTI PRODUTTORI CHE DISTRIBUISCONO I LORO ARTICOLI SENZA EFFETTUARE ALCUNA SELEZIONE .
64 SI DEVE ANZITUTTO DIRE CHE LA CIRCOSTANZA CHE LA METRO NON POSSA RIFORNIRSI DIRETTAMENTE DI PRODOTTI SABA NON COSTITUISCE UN ' ELIMINAZIONE DELLA CONCORRENZA AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 , SE LA METRO OD ALTRI GROSSISTI ' SELF SERVICE ' SONO IN GRADO DI VENDERE ARTICOLI DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO , COME - IN PARTICOLARE - I TELEVISORI A COLORI , FORNITI DA ALTRI PRODUTTORI .
65 COME LA CORTE HA RICORDATO NELLA SENTENZA METRO I , I POTERI ATTRIBUITI ALLA COMMISSIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , DIMOSTRANO CHE LE ESIGENZE INERENTI ALLA CONSERVAZIONE DI UNA CONCORRENZA EFFICACE POSSONO CONCILIARSI CON LA SALVAGUARDIA DI SCOPI DI NATURA DIVERSA E CHE , A QUESTO SCOPO , TALUNE RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA SONO AMMISSIBILI QUALORA SIANO INDISPENSABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI SCOPI E NON SI RISOLVANO NELL ' ELIMINARE LA CONCORRENZA IN UNA PARTE SOSTANZIALE DEL MERCATO COMUNE . SIFFATTA ELIMINAZIONE NON PUO AVVENIRE SE IL CANALE DI DISTRIBUZIONE IN ESAME SUSSISTE ACCANTO A FORME DI DISTRIBUZIONE IMPERNIATE SU UNA POLITICA CONCORRENZIALE DI NATURA DIVERSA .
66 LA METRO NON HA TUTTAVIA DIMOSTRATO CHE NON ESISTANO PIU SUL MERCATO IN ESAME ALTRE FORME DI DISTRIBUZIONE DI NATURA DIVERSA , COME I GROSSISTI ' SELF SERVICE ' . COSI STANDO LE COSE , LA CENSURA RELATIVA ALL ' ELIMINAZIONE DELLA CONCORRENZA NON PUO ESSERE ACCOLTA .
67 PERTANTO , IL MEZZO RELATIVO ALLO SVIAMENTO DI POTERE NELL ' APPLICARE L ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO VA DISATTESO , NELLA PARTE IN CUI E BASATO SULLA NATURA DEI PRODOTTI IN ESAME E SULL ' ELIMINAZIONE DELLA CONCORRENZA .
4 . L ' ATTUAZIONE PRATICA DEGLI ACCORDI SABA ( TERZO MEZZO ) 68 LA METRO SOSTIENE CHE LA SABA HA ABUSATO DELL ' ESENZIONE CHE LE ERA STATA CONCESSA NEL 1975 . IN EFFETTI , LE MODALITA DELL ' ATTUAZIONE PRATICA DEL SISTEMA SABA SI SCOSTEREBBERO NOTEVOLMENTE DALLE CONDIZIONI POSTE DAGLI ACCORDI SABA , COSICCHE IL SISTEMA SAREBBE DIVENUTO PURAMENTE FITTIZIO E I CRITERI CHE ESSO CONTIENE SAREBBERO STATI APPLICATI IN MODO DISCRIMINATORIO . D ' ALTRO CANTO , LA COMMISSIONE NON AVREBBE FORNITO ALCUNA INDICAZIONE CIRCA I RECLAMI PERVENUTI A PROPOSITO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SABA , NE CIRCA L ' INDAGINE DA ESSA EFFETTUATA SUL MODO IN CUI IL SISTEMA SABA ERA STATO ATTUATO .
69 IL GOVERNO BRITANNICO , IL QUALE CONDIVIDE IL PARERE DELLA METRO SU QUESTO PUNTO , SOSTIENE CHE , ONDE EVITARE LA POSSIBILITA DI ABUSI NEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AL SISTEMA SABA , IL DIRITTO DI AUTORIZZARE I RIVENDITORI DOVREBBE VENIR ATTRIBUITO NON SOLO AI GROSSISTI , MA ANCHE AI DETTAGLIANTI SABA .
70 LA SABA CONTESTA LA TESI DELLA METRO SU QUESTO PUNTO , PUR AMMETTENDO CHE L ' OBBLIGO IMPOSTO DAGLI ACCORDI SABA DI TENER L ' INTERA GAMMA SAREBBE SUBORDINATO ALLA POSSIBILITA DI IMMAGAZZINARE E DI ESPORRE I PRODOTTI SABA DI CUI DISPONE IL DETTAGLIANTE SPECIALIZZATO .
71 LA COMMISSIONE CONTESTA CHE I CRITERI DI AMMISSIONE ALLA RETE SABA SIANO STATI APPLICATI IN MODO ARBITRARIO . ESSA DICHIARA DI AVER CONDOTTO DELLE INDAGINI TANTO SULLA PRASSI SEGUITA DALLA SABA , QUANTO SULLA CONDOTTA DI DETERMINATI GROSSISTI E DETTAGLIANTI DELLA STESSA . BENCHE LE INDAGINI ABBIANO RIVELATO TALUNI CASI ISOLATI NEI QUALI LA PRASSI NON CORRISPONDEVA ALL ' APPLICAZIONE CORRETTA DEL SISTEMA NOTIFICATO , NULLA AVREBBE CONSENTITO DI SUPPORRE CHE IL SISTEMA SIA STATO SISTEMATICAMENTE APPLICATO IN MODO DISCRIMINATORIO .
72 SI DEVE RICORDARE ANZITUTTO CHE , COME LA CORTE HA DECISO NELLA SENTENZA 25 OTTOBRE 1983 ( AEG , 107/82 , RACC . PAG . 3151 ), LA PRASSI DEL PRODUTTORE CONSISTENTE NEL RIFIUTARE DI AUTORIZZARE DEI DISTRIBUTORI CHE RISPONDONO AI CRITERI QUALITATIVI DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DEVE CONSIDERARSI ILLECITA . SIFFATTA PRASSI COSTITUISCE QUINDI LA PROVA DELL ' ILLECITA APPLICAZIONE DEL SISTEMA , QUALORA LA FREQUENZA DEI RIFIUTI ILLECITI SIA SUFFICIENTE PER ESCLUDERE CHE SI TRATTI DI CASI ISOLATI , NON COSTITUTIVI DI UN COMPORTAMENTO SISTEMATICO .
73 NELLA FATTISPECIE , LE INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE CIRCA IL RISULTATO DELLE INDAGINI CHE ESSA HA CONDOTTO NON SONO STATE CONTRADDETTE CON SUFFICIENTE PRECISIONE PER DIMOSTRARE CHE IL RIFIUTO DI AMMETTERE DISTRIBUTORI NONOSTANTE I CRITERI DEL SISTEMA SABA NON SAREBBE UN FENOMENO LIMITATO A CASI SPORADICI . IL SUSSISTERE DI DETTI RIFIUTI NON BASTA QUINDI PER OBBLIGARE LA COMMISSIONE A REVOCARE L ' ESENZIONE GIA CONCESSA O DESISTERE DALLA PROROGA DELL ' ESENZIONE STESSA .
74 SI DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE LE ASSERZIONI DELLA METRO SU QUESTO PUNTO SONO INFONDATE E CHE IL MEZZO VA PERTANTO DISATTESO .
5 . IL RIFERIMENTO A DATI LIMITATI , INCOMPLETI E SUPERATI ( QUARTO MEZZO ) 75 A SOSTEGNO DI QUESTO MEZZO , LA METRO DEDUCE CHE LA COMMISSIONE NON HA TENUTO CONTO DELLE EFFETTIVE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELL ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA SABA NELL ' INTERO MERCATO COMUNE . IN PARTICOLARE ESSA NON AVREBBE ADEGUATAMENTE ACCERTATO I FATTI . LA RELAZIONE MACKINTOSH , AL QUALE SI E RICHIAMATA DINANZI ALLA CORTE , NON POTREBBE COSTITUIRE UNA BASE ADEGUATA PER LA DECISIONE LITIGIOSA , GIACCHE QUESTA E STATA ADOTTATA PRIMA CHE LA RELAZIONE FOSSE STESA .
76 ANCHE IL GOVERNO BRITANNICO SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE NON HA SUFFICIENTEMENTE STUDIATO LA SITUAZIONE DEL MERCATO . PER QUESTO MOTIVO ESSA NON AVREBBE POTUTO TENER CONTO DELLE MODIFICHE DELLA STRUTTURA GENERALE DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI IN ESAME , MODIFICHE CHE EMERGEREBBERO TRA L ' ALTRO DA UNA RELAZIONE NELL ' ESISTENZA E SULL ' APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA NEL REGNO UNITO , CHE IL GOVERNO BRITANNICO HA PRODOTTO DINANZI ALLA CORTE .
77 A QUESTO PROPOSITO E OPPORTUNO OSSERVARE CHE LA DECISIONE IMPUGNATA SI BASA SU DATI PRECISI PER QUANTO RIGUARDA TANTO LA POSIZIONE DELLA SABA SUL MERCATO , QUANTO LA STRUTTURA DELLA DISTRIBUZIONE IN GENERALE . SE CIO NON BASTASSE , LA COMMISSIONE HA SPIEGATO IN MODO CONVINCENTE CHE DISPONEVA ALLORA DI ELEMENTI DI FATTO SUFFICIENTI PER VALUTARE IL CONTESTO ECONOMICO DEL SISTEMA SABA , IN PARTICOLARE IN ESITO AD UN ' INDAGINE CONDOTTA DAI SUOI UFFICI SULLE PRATICHE RESTRITTIVE NEL MERCATO IN ESAME .
78 ALLA LUCE DI QUESTE CIRCOSTANZE , LA COMMISSIONE POTEVA RIFARSI , DINANZI ALLA CORTE , AI DATI DELLA RELAZIONE MACKINTOSH , STESA NEL FEBBRAIO DEL 1984 , PER QUANTO RIGUARDA LA SITUAZIONE DELLA CONCORRENZA NELL ' INDUSTRIA DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO NELLA CEE . VA PRECISATO IN PROPOSITO CHE LA METRO NON ASSUME CHE LA DECISIONE IMPUGNATA SIA INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATA , BENSI CHE ESSA SI BASA SU ELEMENTI DI FATTO INSUFFICIENTI . L ' ESAME CONDOTTO DALLA CORTE SUI FATTI ADDOTTI DALLE PARTI E CITATI NELLE RELAZIONI CHE ESSE HANNO PRODOTTO , NON HA TUTTAVIA PORTATO ALLA CONCLUSIONE CHE COSI STIANO LE COSE . IL MEZZO VA QUINDI DISATTESO .
6 . L ' ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE AD OPERA DI UN GRUPPO D ' IMPRESE ( QUINTO MEZZO ) 79 A SOSTEGNO DI QUESTO MEZZO , LA METRO DEDUCE CHE LE IMPRESE DEL GRUPPO THOMSON-BRANDT , DI CUI FA PARTE LA SABA , COSTITUISCONO UN ' ENTITA ECONOMICA UNICA CHE DETIENE UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO IN GENERALE E SU QUELLO DEI TELEVISORI A COLORI E DEI MAGNETOSCOPI IN PARTICOLARE , E CIO IN UNA PARTE SOSTANZIALE DEL MERCATO COMUNE . ORGANIZZANDO IL SUO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E RIFIUTANDO DI RIFORNIRE LA METRO , LA SABA AVREBBE SFRUTTATO QUESTA POSIZIONE IN MODO ABUSIVO .
80 NELL ' AMBITO DI QUESTO MEZZO , SI DEVE PURE ESAMINARE LA CENSURA DELLA METRO SECONDO LA QUALE LA CONCENTRAZIONE SUL MERCATO IN ESAME SAREBBE AUMENTATA CONSIDEREVOLMENTE DAL 1975 . QUESTO AUMENTO SAREBBE STATO DETERMINATO IN PARTICOLARE DALLO SVILUPPO SUL MERCATO TEDESCO DEL GRUPPO THOMSON-BRANDT . LE IMPRESE TEDESCHE DI QUESTO GRUPPO , CIOE LA SABA , LA TELEFUNKEN , LA NORDMENDE E LA DUAL , NON POTREBBERO PIU CONSIDERARSI IN CONCORRENZA FRA LORO , DATA LA LORO COLLABORAZIONE SUL PIANO DELLA PRODUZIONE E L ' ACCENTRAMENTO DELLA LORO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE . A CAUSA DELLE SUE PARTECIPAZIONI , LA THOMSON-BRANDT OCCUPEREBBE OGGI IL PRIMO POSTO SUL MERCATO TEDESCO DEI TELEVISORI A COLORI ( CIRCA IL 27% NEL 1983 ), NONCHE SUI MERCATI FRANCESE ED ITALIANO IN QUESTO SETTORE ( 34% E 27% , RISPETTIVAMENTE ). IL MOVIMENTO DI CONCENTRAZIONE DI QUESTO SETTORE SI SAREBBE QUINDI RISOLTO NELLA PREPONDERANZA DI DUE GRANDI GRUPPI , THOMSON-BRANDT E PHILIPS-GRUNDIG .
81 IL GOVERNO BRITANNICO SI ASSOCIA A QUESTE ULTIME CONSIDERAZIONI . ESSO SOSTIENE CHE LE CONSEGUENZE DELL ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA SABA PER LA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA NON SONO LE STESSE DEL 1975 , DATO LO SVILUPPO DEL GRUPPO THOMSON-BRANDT .
82 LA COMMISSIONE RIBATTE CHE LE VARIE IMPRESE DEL GRUPPO THOMSON-BRANDT DISPONGONO DI RETI SEPARATE PER LA DISTRIBUZIONE DEI LORO PRODOTTI E SONO INDIPENDENTI SOTTO IL PROFILO DELLA POLITICA COMMERCIALE . DI CONSEGUENZA , SI DOVREBBE CONSIDERARE ISOLATAMENTE LA POSIZIONE DELLA SABA SUL MERCATO PER ACCERTARE SE VI SIA UNA POSIZIONE DOMINANTE . ORBENE , LA SABA NON DETERREBBE , PER QUEL CHE RIGUARDA I TELEVISORI A COLORI , CHE IL 3% DEL MERCATO COMUNITARIO E IL 7,5% DEL MERCATO TEDESCO . ESSA NON DISPORREBBE QUINDI DI UNA POSIZIONE DOMINANTE .
83 PUR AMMETTENDO CHE CONCENTRAZIONE ORIZZONTALE SUL MERCATO IN ESAME SIA RECENTEMENTE AUMENTATA , LA COMMISSIONE CONTESTA CHE QUESTA ABBIA INCISO SULLA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA . LE VARIE IMPRESE DEL GRUPPO THOMSON-BRANDT CONTINUEREBBERO INFATTI AD ESSERE IN CONCORRENZA FRA LORO , QUANTO MENO PER QUEL CHE RIGUARDA LA DISTRIBUZIONE DEI LORO PRODOTTI . SU NESSUNO DEI MERCATI DEI PRODOTTI DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO , LA POSIZIONE DELLA SABA O DEL GRUPPO THOMSON-BRANDT SAREBBE TALE DA PORLI IN GRADO DI ELIMINARE LA CONCORRENZA .
84 DI FRONTE AI DATI PRECISI FORNITI DALLA COMMISSIONE , SI DEVE OSSERVARE ANZITUTTO CHE LA METRO NON HA FORNITO ELEMENTI TALI DA CONSENTIRE ALLA CORTE DI CONCLUDERE CHE LE IMPRESE DEL GRUPPO THOMSON-BRANDT NON SOLO SONO COLLEGATE SOTTO IL PROFILO DEL CAPITALE , MA SEGUONO INOLTRE UNA POLITICA DI MERCATO COORDINATA SECONDO LE DIRETTIVE DELLA CAPO GRUPPO O SECONDO UNO SCHEMA CONCORDATO FRA DI ESSE . IN MANCANZA DI QUESTA PROVA , LA CORTE DEVE PARTIRE DAL PRINCIPIO CHE LA SABA GODE , NEL CAMPO DELLA DISTRIBUZIONE DEI SUOI PRODOTTI , DI AUTONOMIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA-MADRE E DELLE ALTRE IMPRESE DEL GRUPPO .
85 PER QUANTO RIGUARDA LA POSIZIONE DELLA SABA SUL MERCATO TEDESCO , SI DEVE RIBADIRE , IN BASE AGLI ELEMENTI FORNITI DALLE PARTI , CHE ALMENO 18 PRODUTTORI SONO PRESENTI SUL MERCATO DEI TELEVISORI A COLORI , PRINCIPALE PRODOTTO IN QUESTIONE NELLA FATTISPECIE , MENTRE LA QUOTA DELLA SABA NON RAGGIUNGE IL 10% . QUINDI , ANCHE PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE IL SETTORE NEL QUALE LA QUOTA DI MERCATO DELLA SABA E MAGGIORE , VALE A DIRE CONSIDERANDO COME MERCATO RILEVANTE IL MERCATO TEDESCO DEI TELEVISORI A COLORI , QUESTA QUOTA DI MERCATO E TROPPO MODESTA PER POTERSI CONSIDERARE UN INDIZIO DI POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO .
86 LA CORTE HA GIA RILEVATO NELLA SENTENZA METRO I CHE SE LA QUOTA DI MERCATO DETENUTA DA UN ' IMPRESA NON COSTITUISCE NECESSARIAMENTE IL SOLO CRITERIO PER L ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE , SI PUO TUTTAVIA GIUSTAMENTE CONCLUDERE CHE QUOTE DI MERCATO COSI ESIGUE COME QUELLA DETENUTA DALLA SABA ESCLUDONO , IN UN MERCATO DI PRODOTTI ALTAMENTE TECNICI MA FACILMENTE INTERCAMBIABILI , A PARERE DELLA GRANDE MAGGIORANZA DEGLI ACQUIRENTI , L ' ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE , SALVO CIRCOSTANZE PARTICOLARI LA CUI ESISTENZA NON E TUTTAVIA STATA PROVATA .
87 RESTA DA ACCERTARE SE , COME SOSTENGONO LA METRO E IL GOVERNO BRITANNICO , LO SVILUPPO DEL GRUPPO THOMSON-BRANDT ABBIA PROVOCATO UN TAL GRADO DI CONCENTRAZIONE SUL MERCATO DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO CHE NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL ' ESENZIONE , A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , AD UNA DELLE IMPRESE DI QUESTO GRUPPO , NELLA FATTISPECIE LA SABA .
88 SU QUESTO PUNTO VA DETTO ANZITUTTO CHE L ' AUMENTO DEL GRADO DI CONCENTRAZIONE SUL MERCATO E UN FATTORE DI CUI SI DEVE TENER CONTO NELL ' ESAMINARE LA DOMANDA DI RINNOVO DELL ' ESENZIONE AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 3 DEL TRATTATO , QUALORA DETTO AUMENTO INCIDA SULLA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO DI CUI TRATTASI . QUESTO EFFETTO NON SI HA SEMPRE QUANDO , COME NELLA FATTISPECIE , IL MOVIMENTO DI CONCENTRAZIONE AVVIENE NELLA FASE DELLA PRODUZIONE , MENTRE GLI ACCORDI CHE LA COMMISSIONE DEVE ESAMINARE RIGUARDANO LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI . DETTA INCIDENZA PUO TUTTAVIA PRODURSI , IN PARTICOLARE SE IL MOVIMENTO DI CONCENTRAZIONE CONTRIBUISCE AD ELIMINARE LA CONCORRENZA SUI PREZZI O A SOPPRIMERE ALTRI CANALI DI DISTRIBUZIONE .
89 SPETTAVA ALLA METRO FORNIRE GLI ELEMENTI DI FATTO ATTI A DIMOSTRARE L ' ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE DEL GENERE . E TUTTAVIA INEVITABILE CONSTATARE CHE , VISTE LE INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE E DALLA SABA , DALLE QUALI EMERGE CHE I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DELLE VARIE IMPRESE DEL GRUPPO THOMSON-BRANDT ED HANNO CARATTERISTICHE MOLTO DIVERSE L ' UNO DALL ' ALTRO , LA METRO NON E RIUSCITA A PROVARE CHE ESISTA UN PARALLELISMO NELL ' APPLICAZIONE DI QUESTI SISTEMI CHE SI RIPERCUOTE SULLA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO .
90 A PARTE CIO , LA COMMISSIONE POTEVA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL FATTO CHE , SUL MERCATO DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO LE IMPRESE DEL GRUPPO THOMSON-BRANDT DEVONO NON SOLO FAR FRONTE ALLA CONCORRENZA DEL GRUPPO PHILIPS-GRUNDIG , MA ANCHE A QUELLA DI ALTRI PRODUTTORI COME ITT , BLAUPUNKT , LOEWE-OPTA , SONY ED ALTRI .
91 LA METRO NON E QUINDI RIUSCITA A DIMOSTRARE CHE L ' ASSERITO AUMENTO DELLA CONCENTRAZIONE A PARTIRE DAL 1975 ABBIA INCISO SULLA CONCORRENZA NELLA FASE DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DELL ' ELETTRONICA DA TRATTENIMENTO .
92 DA TUTTO QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE IL RICORSO VA RESPINTO NEL SUO COMPLESSO .
SULLE SPESE
93 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE SE NE E STATA FATTA DOMANDA . LA METRO E RIMASTA SOCCOMBENTE E QUINDI LE SPESE VANNO POSTE A SUO CARICO , IVI COMPRESE LE SPESE DELLA SABA E DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , CHE SONO INTERVENUTE A SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE ; IL REGNO UNITO , INTERVENUTO A SOSTEGNO DELLA METRO , SOPPORTERA LE SPESE CAUSATE DAL SUO INTERVENTO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( QUARTA SEZIONE ),
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) SONO A CARICO DEL REGNO UNITO LE SPESE CAUSATE DAL SUO INTERVENTO .
3 ) LA METRO SOPPORTERA TUTTE LE ALTRE SPESE .