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Documento 61982CJ0286
Judgment of the Court of 31 January 1984. # Graziana Luisi and Giuseppe Carbone v Ministero del Tesoro. # References for a preliminary ruling: Tribunale civile e penale di Genova - Italy. # Invisible transactions - National control requirements. # Joined cases 286/82 and 26/83.
Sentenza della Corte del 31 gennaio 1984.
Graziana Luisi e Giuseppe Carbone contro Ministero del tesoro.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Genova - Italia.
Transazioni invisibili - Esigenze nazionali di controllo.
Cause riunite 286/82 e 26/83.
Sentenza della Corte del 31 gennaio 1984.
Graziana Luisi e Giuseppe Carbone contro Ministero del tesoro.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Genova - Italia.
Transazioni invisibili - Esigenze nazionali di controllo.
Cause riunite 286/82 e 26/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1984 -00377
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1984:35
SENTENZA DELLA CORTE DEL 31 GENNAIO 1984. - GRAZIANA LUISI E GIUSEPPE CARBONE CONTRO MINISTERO DEL TESORO. - (DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTE DAL TRIBUNALE DI GENOVA). - TRANSAZIONI INVISIBILI - ESIGENZE NAZIONALI DI CONTROLLO. - CAUSE RIUNITE 286/82 E 26/83.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 00377
edizione speciale spagnola pagina 00113
edizione speciale svedese pagina 00473
edizione speciale finlandese pagina 00455
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - DISPOSIZIONI DEL TRATTATO - CAMPO D ' APPLICAZIONE - DESTINATARI DI SERVIZI
( TRATTATO CEE , ARTT . 59 E 60 )
2.BILANCIA DEI PAGAMENTI - LIBERALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI - PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI - NOZIONE - TRASFERIMENTO MATERIALE DI BIGLIETTI DI BANCA - DEFINIZIONE
( TRATTATO CEE , ARTT . 67 E 106 )
3.BILANCIA DEI PAGAMENTI - LIBERALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI - MONETA DI CUI TRATTASI
( TRATTATO CEE , ART . 106 )
4.BILANCIA DEI PAGAMENTI - LIBERALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI - TRASFERIMENTI DI DIVISE RIGUARDANTI PRESTAZIONI DI SERVIZI - RESTRIZIONI - SOPPRESSIONE - PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO DEGLI STATI MEMBRI - AMMISSIBILITA - LIMITI
( TRATTATO CEE , ART . 106 )
1 . LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI COMPRENDE LA LIBERTA , PER I DESTINATARI DEI SERVIZI , DI RECARSI IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER FRUIRE IVI DI UN SERVIZIO , SENZA ESSERE IMPEDITI DA RESTRIZIONI , ANCHE IN MATERIA DI PAGAMENTI . I TURI STI , I FRUITORI DI CURE MEDICHE E COLORO CHE EFFETTUANO VIAGGI DI STUDIO O D ' AFFARI VANNO CONSIDERATI DESTINATARI DI SERVIZI .
2.IL SISTEMA GENERALE DEL TRATTATO MOSTRA , E IL RAFFRONTO FRA GLI ARTT . 67 E 106 CONFERMA , CHE I PAGAMENTI CORRENTI DI CUI ALL ' ART . 106 SONO TRASFERIMENTI DI VALUTA CHE COSTITUISCONO UNA CONTROPRESTAZIONE NELL ' AMBITO DI UN NEGOZIO SOTTOSTANTE , MENTRE I MOVIMENTI DI CAPITALI DI CUI ALL ' ART . 67 SONO OPERAZIONI FINANZIARIE CHE RIGUARDANO ESSENZIALMENTE IL COLLOCAMENTO O L ' INVESTIMENTO DELL ' IMPORTO DI CUI TRATTASI , NON GIA IL CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE . E QUESTO IL MOTIVO PER CUI I MOVIMENTI DI CAPITALI POSSONO COSTITUIRE ESSI STESSI LA CAUSA DI PAGAMENTI CORRENTI , COME IMPLICANO GLI ARTT . 67 , N . 2 E 106 , N . 1 .
IL TRASFERIMENTO MATERIALE DI BIGLIETTI DI BANCA NON PUO QUINDI ESSERE DEFINITO UN MOVIMENTO DI CAPITALE QUALORA IL TRASFERIMENTO DI CUI TRATTASI CORRISPONDA AD UN OBBLIGO DI PAGAMENTO DERIVANTE DA UN NEGOZIO NEL CAMPO DEGLI SCAMBI DI MERCI O DI SERVIZI .
3.L ' ART . 106 OBLIGA GLI STATI MEMBRI AD AUTORIZZARE I PAGAMENTI IVI CONTEMPLATI NELLA MONETA DELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDE IL CREDITORE O IL BENEFICIARIO . I PAGAMENTI EFFETTUATI NELLA MONETA DI UN PAESE TERZO NON RIENTRANO QUINDI IN DETTA DISPOSIZIONE .
4.L ' ART . 106 DEL TRATTATO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE :
- I TRASFERIMENTI A SCOPI DI TURISMO , PER VIAGGI D ' AFFARI O DI STUDI E PER CURE MEDICHE COSTITUISCONO PAGAMENTI E NON MOVIMENTI DI CAPITALI , ANCHE QUANDO VENGONO EFFETTUATI MEDIANTE TRASFERIMENTO MATERIALE DI BIGLIETTI DI BANCA ;
-LE RESTRIZIONI DI TALI PAGAMENTI SONO SOPPRESSE A PARTIRE DALLA FINE DEL PERIDODO TRANSITORIO ;
-GLI STATI MEMBRI CONSERVANO IL POTERE DI CONTROLLARE CHE I TRASFERIMENTI DI VALUTA CHE SI ASSERISCONO DESTINATI A PAGAMENTI LIBERALIZZATI NON SIANO IN REALTA USATI PER MOVIMENTI DI CAPITALE NON AUTORIZZATI ;
-TALI CONTROLLI NON POSSONO AVERE L ' EFFETTO DI LIMITARE I PAGAMENTI ED I TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD UN CERTO IMPORTO PER OPERAZIONE O PER PERIODO , NE DI VANIFICARE LE LIBERTA STABILITE DAL TRATTATO , NE DI ASSOGGETTARE L ' ESERCIZIO DI QUESTE ALLA DISCREZIONALITA DELL ' AMMINISTRAZIONE ;
-TALI CONTROLLI POSSONO COMPORTARE LA DETERMINAZIONE DI LIMITI FORFETTARI ENTRO I QUALI NON VENGA EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO MENTRE , PER LE SPESE DI IMPORTO SUPERIORE , DEBBA ESSERE PROVATA L ' EFFETTIVA DESTINAZIONE AGLI SCAMBI DI SERVIZI , A CONDIZIONE PERO CHE L ' IMPORTO FORFETTARIO NON SIA FISSATO IN MANIERA TALE DA COMPROMETTERE IL FLUSSO NORMALE DEGLI SCAMBI DI SERVIZI .
NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 286/82 E 26/83 ,
AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNALE DI GENOVA NELLE CAUSE DINANZI AD ESSO PENDENTI FRA
GRAZIANA LUISI
E
MINISTERO DEL TESORO ( CAUSA 286/82 ),
E FRA
GIUSEPPE CARBONE
E
MINISTERO DEL TESORO ( CAUSA 26/83 ),
DOMANDE VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 67 , 68 E 106 DEL TRATTATO CEE ONDE CONSENTIRE AL GIUDICE DI RINVIO DI PRONUNCIARSI SULLA COMPATIBILITA DEI SUDDETTI ARTICOLI CON TALUNE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI VALUTE ESTERE ,
1 CON ORDINANZE 12 LUGLIO E 22 NOVEMBRE 1982 , PERVENUTE ALLA CORTE RISPETTIVAMENTE IL 27 OTTOBRE 1982 E IL 21 FEBBRAIO 1983 , IL TRIBUNALE DI GENOVA HA SOLLEVATO , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , SVARIATE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 106 DEL TRATTATO AL FINE DI POTER VALUTARE LA COMPATIBILITA CON TALE NORMA DELLA LEGGE ITALIANA IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI VALUTA .
2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE INTENTATI DA DUE CITTADINI ITALIANI CONTRO I DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO CON CUI VENIVANO LORO INFLITTE PENE PECUNIARIE PER AVERE ESSI ACQUISTATO VARIE DIVISE ESTERE , AL FINE DI UTILIZZARLE FUORI DALL ' ITALIA , PER UN CONTROVALORE IN LIRE SUPERIORE ALL ' IMPORTO MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE ITALIANA CHE , ALL ' EPOCA , AM MONTAVA A LIT 500 000 ANNUE PER L ' ESPORTAZIONE DI VALUTE DA PARTE DI RESIDENTI PER SCOPI DI TURISMO , AFFARI , STUDIO E CURA .
3 DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , I DUE OPPONENTI CONTESTAVANO LA VALIDITA DELLE NORME DI LEGGE ITALIANE SU CUI SI BASAVANO LE PENE PECUNIARIE SOSTENENDO LA LORO INCOMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO . NELLA CAUSA 286/82 , L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SIG.RA LUISI , AFFERMAVA DI AVER ESPORTATO LA VALUTA DI CUI E CAUSA AL FINE DI EFFETTUARE ALCUNI SOGGIORNI TURISTICI IN FRANCIA E NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E ONDE SOTTOPORSI A CURE IN QUEST ' ULTIMO PAESE . NELLA CAUSA 26/83 , L ' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SIG . CARBONE , PRECISAVA CHE LA VALUTA ESTERA DA LUI ACQUISTATA ERA STATA UTILIZZATA PER UN SOGGIORNO TURISTICO DI TRE MESI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA . LE DUE PARTI FACEVANO VALERE CHE LE RESTRIZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO IN VALUTA ESTERA A SCOPI DI TURISMO O DI CURA ERANO CONTRARIE ALLE NORME DEL TRATTATO CEE IN MATERIA DI PAGAMENTI CORRENTI E DI CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI .
4 NELLA SUA PRIMA ORDINANZA , IN DATA 12 LUGLIO 1982 ( CAUSA 286/82 ), IL TRIBUNALE DI GENOVA CONSTATA CHE LE OPERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE ITALIANA CONTEMPLA UN MASSIMALE PER I TRASFERIMENTI DI VALUTA , E CIOE I VIAGGI A SCOPO DI TURISMO , AFFARI , STUDIO E CURA FANNO PARTE DELLE TRANSAZIONI INVISIBILI DI CUI ALL ' ALLEGATO III DEL TRATTATO . I PAGAMENTI AD ESSE RELATIVI RIENTREREBBERO QUINDI NELLA DISCIPLINA DI CUI ALL ' ART . 106 , N . 3 , 1* COMMA , DEL TRATTATO , CHE IMPONE AGLI STATI MEMBRI DI NON INTRODURRE NUOVE RESTRIZIONI MENTRE LA NORMATIVA ITALIANA CONTESTATA E STATA ADOTTATA NEL 1974 . SAREBBE TUTTAVIA OPPORTUNO DETERMINARE LA PORTATA ESATTA DI TALI NORME NEI CONFRONTI DI QUELLE CHE REGOLANO I MOVIMENTI DI CAPITALI IN QUANTO , IN PARTICOLARE , QUESTE ULTIME SI RIFERISCONO AI TRASFERIMENTI MATERIALI DI BIGLIETTI DI BANCA .
5 ONDE OTTENERE CHIARIMENTI SU QUESTO PUNTO , IL TRIBUNALE HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :
' SE NEL CASO DI ESPORTAZIONE DA PARTE DI VIAGGIATORI RESIDENTI CHE SI RECANO ALL ' ESTERO A SCOPO DI TURISMO , AFFARI , STUDIO E CURA , DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI NONCHE DI TITOLI DI CREDITO IN VALUTA ESTERA I SOGGETTI DELL ' ORDINAMENTO COMUNITARIO USUFRUISCANO DI DIRITTI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A RISPETTARE IN FORZA DELLE NORME DI ' ' STANDSTILL ' ' DI CUI ALL ' ART . 106 , N . 3 , 1* COMMA , DEL TRATTATO , RIENTRANDO DETTA OPERAZIONE TRA LE TRANSAZIONI INVISIBILI ELENCATE NELL ' ALLEGATO III DEL TRATTATO MEDESIMO ,
OVVERO , SE PER EFFETTO DEL RINVIO OPERATO DALL ' ART . 106 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , IL PREDETTO CASO , CONCRETANDO DAL PUNTO DI VISTA OBIETTIVO UN TRASFERIMENTO DI VALUTA IN CONTANTI , RIENTRI TRA I MOVIMENTI DI CAPITALI CHE , A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT . 67 E 68 DEL TRATTATO E DELLE RELATIVE DIRETTIVE ADOTTATE DAL CONSIGLIO L ' 11 MAGGIO 1960 ED IL 18 DICEMBRE 1962 , NON DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE LIBERALIZZATI , DONDE LA LEGITTIMITA IN TALI SETTORI DI MISURE DI CONTROLLO E DI SANZIONI , NELLA SPECIE AMMINISTRATIVE , DA PARTE DELLO STATO MEMBRO . '
6 NELLA SUA SECONDA ORDINANZA , IN DATA 22 NOVEMBRE 1982 ( CAUSA 26/83 ), IL TRIBUNALE LIMITA IL SUO ESAME AI TRASFERIMENTI DI VALUTA A SCOPI DI TURISMO . ESSO SI CHIEDE SE IL TURISMO , PUR COSTITUENDO UNA TRANSAZIONE INVISIBILE AI SENSI DELL ' ART . 106 , N . 3 , DEL TRATTATO , NON DEBBA ESSERE CONSIDERATO NEL CONTEMPO RIENTRANTE FRA GLI SCAMBI DI SERVIZI E QUINDI ESSERE DISCIPLINATO DALL ' ART . 106 , N . 1 , CONCERNENTE LA LIBERALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI .
7 PER QUESTO MOTIVO , IL TRIBUNALE HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE UNA NUOVA QUESTIONE PREGIUDIZIALE COSI FORMULATA :
' SE NEL CASO DI ESPORTAZIONE DA PARTE DI VIAGGIATORI RESIDENTI CHE SI RECANO ALL ' ESTERO A SCOPO DI TURISMO , DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI , NONCHE DI TITOLI DI CREDITO IN VALUTA ESTERA , I SOGGETTI DELL ' ORDINAMENTO COMUNITARIO FRUISCANO DI DIRITTI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A RISPETTARE IN FORZA DELLA NORMA DIRETTAMENTE APPLICABILE DI CUI ALL ' ART . 106 , N . 1 , DEL TRATTATO , OVE SI REPUTI CONSIDERARE I VIAGGI PER TURISMO NELL ' AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI ED I TRASFERIMENTI DI VALUTA PER SOSTENERE LE SPESE ALLA STREGUA DI PAGAMENTI CORRENTI DA RITENERSI PERTANTO LIBERALIZZATI COME I SERVIZI CUI ACCEDONO ;
OPPURE SE , RIENTRANDO L ' OPERAZIONE DE QUA TRA LE TRANSAZIONI INVISIBILI ELENCATE NELL ' ALLEGATO III DEL TRATTATO MEDESIMO , E PER EFFETTO DEL RINVIO OPERATO DALL ' ART . 106 , N . 3 , 2* COMMA , CONCRETANDO L ' OPERAZIONE STESSA UN OBIETTIVO TRASFERIMENTO DI VALUTA IN CONTANTI , ESSA RIENTRI TRA I MOVIMENTI DI CAPITALI CHE , A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT . 67 E 68 DEL TRATTATO E DELLE RELATIVE DIRETTIVE ADOTTATE DAL CONSIGLIO L ' 11 MAGGIO 1960 ED IL 18 DICEMBRE 1962 , NON DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE LIBERALIZZATI , DONDE LA LEGITTIMITA IN TALI SETTORI DI MISURE DI CONTROLLO E SANZIONI , NELLA SPECIE AMMINISTRATIVE , DA PARTE DELLO STATO MEMBRO . '
8 DAL TENORE DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI E DALLA MOTIVAZIONE DELLE DUE ORDINANZE DI RINVIO RISULTA CHE I PROBLEMI DI INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO SOLLEVATI DALLE PRESENTI CONTROVERSIE CONSISTONO NELLO STABILIRE :
A ) SE IL TURISMO , IL VIAGGIO D ' AFFARI , IL VIAGGIO DI STUDI E LE CURE MEDICHE APPARTENGANO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI OPPURE ALLE TRANSAZIONI INVISIBILI AI SENSI DELL ' ART . 106 , N . 3 , DEL TRATTATO O CONTEMPORANEAMENTE AD ENTRAMBE LE CATEGORIE ;
B)SE IL TRASFERIMENTO DI VALUTA PER QUESTE QUATTRO VOCI DEBBA ESSERE CONSIDERATO QUALE PAGAMENTO CORRENTE OVVERO QUALE MOVIMENTO DI CAPITALE , IN PARTICOLARE QUALORA VENGA EFFETTUATO ATTRAVERSO UN TRASFERIMENTO MATERIALE DI BIGLIETTI DI BANCA ;
C)QUALE SIA IL GRADO DI LIBERALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI A QUESTE QUATTRO VOCI COME PREVISTO DALL ' ART . 106 DEL TRATTATO ;
D)QUALI PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI DI VALUTA GLI STATI MEMBRI ABBIANO EVENTUALMENTE IL DIRITTO DI ADOTTARE NEI CONFRONTI DEI PAGAMENTI COSI LIBERALIZZATI .
A ) SULLE NOZIONI DI ' PRESTAZIONI DI SERVIZI ' E ' TRANSAZIONI INVISIBILI '
9 SECONDO L ' ART . 60 DEL TRATTATO , VANNO CONSIDERATE COME ' SERVIZI ' AI SENSI DEL TRATTATO LE PRESTAZIONI FORNITE NORMALMENTE DIETRO RETRIBUZIONE , IN QUANTO NON SIANO REGOLATE DALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DEI CAPITALI E DELLE PERSONE . NELL ' AMBITO DEL TITOLO III DELLA PARTE SECONDA DEL TRATTATO ( ' LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE , DEI SERVIZI E DEI CAPITALI ' ), LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE COMPRENDE LA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA E LA LIBERTA DI STABILIMENTO SUL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI .
10 IN BASE ALL ' ART . 59 DEL TRATTATO , LE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI QUESTI SERVIZI SONO SOPPRESSE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI STABILITI IN UN PAESE DELLA COMUNITA CHE NON SIA QUELLO DEL DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE . PER CONSENTIRE L ' ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI , PUO AVERSI UNO SPOSTAMENTO SIA DEL PRESTATORE CHE SI RECA NELLO STATO MEMBRO IN CUI IL DESTINATARIO E STABILITO , SIA DEL DESTINATARIO CHE SI RECA NELLO STATO DI STABILIMENTO DEL PRESTATORE . MENTRE IL PRIMO CASO E ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELL ' ART . 60 , 3* COMMA , CHE AMMETTE L ' ESERCIZIO , A TITOLO TEMPORANEO , DELL ' ATTIVITA DI PRESTATORE DI SERVIZI NELLO STATO MEMBRO IN CUI LA PRESTAZIONE VIENE EROGATA , IL SECONDO NE COSTITUISCE IL NECESSARIO COMPLEMENTO CHE RISPONDE ALLO SCOPO DI LIBERALIZZARE OGNI ATTIVITA RETRIBUITA E NON REGOLATA DALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DELLE PERSONE E DEI CAPITALI .
11 AI FINI DELL ' ATTUAZIONE DI QUESTE NORME , IL TITOLO II DEL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI STABILITO DAL CONSIGLIO , IL 18 DICEMBRE 1961 , IN FORZA DELL ' ART . 63 DEL TRATTATO ( GU 1962 , PAG . 32 ), CONTEMPLA , FRA L ' ALTRO , LA SOPPRESSIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE CHE DISCIPLINANO , A FINI ECONOMICI , IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI , L ' INGRESSO , L ' USCITA ED IL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI , NELLA MISURA IN CUI ESSE NON SIANO GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA E POSSANO OSTACOLARE LA PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI QUESTI CITTADINI .
12 LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221 , ' PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO ED IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ' ( GU 1964 , PAG . 850 ), RIGUARDA FRA L ' ALTRO , A NORMA DEL SUO ART . 1 , I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO CHE SI RECANO IN UN ALTRO STATO MEMBRO ' IN QUALITA DI DESTINATARI DI SERVIZI ' . LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 21 MAGGIO 1973 , N . 73/148 , ' RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA IN MATERIA DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ' ( GU L 172 , PAG . 14 ), GARANTISCE UN DIRITTO DI SOGGIORNO CORRISPONDENTE ALLA DURATA DELLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO TANTO AL PRESTATORE QUANTO AL DESTINATARIO DEL SERVIZIO .
13 BASANDO IL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI ANCHE SULL ' ART . 106 DEL TRATTATO , GLI ESTENSORI DEL PROGRAMMA GENERALE SI SONO DIMOSTRATI CONSAPEVOLI DELL ' EFFETTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI SU QUELLA DEI PAGAMENTI . INFATTI , LA NORMA SUDDETTA , AL N . 1 , STABILISCE CHE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI DI MERCI E DI SERVIZI SIANO LIBERALIZZATI NELLA MISURA IN CUI LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E DEI SERVIZI E LIBERALIZZATA TRA GLI STATI MEMBRI .
14 FRA LE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CHE DEVONO ESSERE SOPPRESSE , IL PROGRAMMA GENERALE MENZIONA , AL TITOLO III , LETT . C , ANCHE GLI IMPEDIMENTI AI PAGAMENTI DELLA PRESTAZIONE E CIO IN PARTICOLARE , A NORMA DEL TITOLO III , LETT . D , ED IN CONFORMITA ALL ' ART . 106 , N . 2 , QUALORA GLI SCAMBI DI SERVIZI SIANO LIMITATI SOLTANTO DA RESTRIZIONI AI PAGAMENTI RELATIVI . DETTE RESTRIZIONI DOVEVANO ESSERE SOPPRESSE , IN BASE AL TITOLO V , LETT . B , DEL PROGRAMMA GENERALE , PRIMA DELLO SCADERE DELLA PRIMA TAPPA DEL PERIODO TRANSITORIO , FATTE SALVE , EVENTUALMENTE , DURANTE TALE PERIODO , LE ' ASSEGNAZIONI DI VALUTA AI TURISTI ' . TALI DISPOSIZIONI SONO STATE ATTUATE DALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 31 MAGGIO 1963 , N . 63/340 , ' VOLTA A SOPPRIMERE OGNI DIVIETO OD IMPEDIMENTO AL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE QUALORA GLI SCAMBI DI SERVIZI SIANO LIMITATI SOLTANTO DA RESTRIZIONI AI PAGAMENTI RELATIVI ( GU 1963 , PAG . 1609 ), IL CUI ART . 3 FA PURE RIFERIMENTO ALLE ASSEGNAZIONI DI VALUTA AI TURISTI .
15 TUTTAVIA , IL PROGRAMMA GENERALE E LA DIRETTIVA PRECITATA RISERVANO AGLI STATI MEMBRI IL DIRITTO DI VERIFICARE LA NATURA E L ' AUTENTICITA DEI TRASFERIMENTI DI MEZZI FINANZIARI E DEI PAGAMENTI NONCHE DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI INDISPENSABILI PER IMPEDIRE INFRAZIONI ALLE PROPRIE LEGGI E AI PROPRI REGOLAMENTI , ' IN PARTICOLARE IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI VALUTA AI TURISTI ' .
16 NE CONSEGUE CHE LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI COMPRENDE LA LIBERTA , DA PARTE DEI DESTINATARI DEI SERVIZI , DI RECARSI IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER FRUIRE IVI DI UN SERVIZIO , SENZA ESSERE IMPEDITI DA RESTRIZIONI , ANCHE IN MATERIA DI PAGAMENTI , E CHE I TURISTI , I FRUITORI DI CURE MEDICHE E COLORO CHE EFFETTUANO VIAGGI DI STUDI O D ' AFFARI DEVONO ESSERE CONSIDERATI DESTINATARI DI SERVIZI .
17 L ' ART . 106 , N . 3 , RIGUARDA LA SOPPRESSIONE PROGRESSIVA DELLE RESTRIZIONI AI TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE ' TRANSAZIONI INVISIBILI ' FIGURANTI NELL ' ELENCO CHE FORMA OGGETTO DELL ' ALLEGATO III AL TRATTATO . COME GIUSTAMENTE RILEVATO DAL GIUDICE NAZIONALE , DETTO ELENCO COMPRENDE , FRA L ' ALTRO , I VIAGGI PER AFFARI , IL TURISMO , I VIAGGI E SOGGIORNI DI CARATTERE PERSONALE PER MOTIVI DI STUDIO ED I VIAGGI E SOGGIORNI DI CARATTERE PERSONALE DOVUTI A MOTIVI DI SALUTE .
18 TUTTAVIA , DATO CHE TALE DISPOSIZIONE , COME RISULTA DAL SUO 2* COMMA , HA CARATTERE PURAMENTE ACCESSORIO RISPETTO AI NN . 1 E 2 DELL ' ART . 106 , NON PUO ESSERE APPLICATA ALLE QUATTRO OPERAZIONI DI CUI TRATTASI .
B ) SULLE NOZIONI DI ' PAGAMENTI CORRENTI ' E ' MOVIMENTI DI CAPITALI '
19 IL GIUDICE NAZIONALE HA MESSO IN RILIEVO CHE IL TRASFERIMENTO MATERIALE DI BIGLIETTI DI BANCA FIGURA ALL ' ELENCO D DEGLI ALLEGATI ALLE DUE DIRETTIVE ADOTTATE DAL CONSIGLIO IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 69 DEL TRATTATO IN MATERIA DI MOVIMENTI DI CAPITALI ( GU 1960 , PAG . 921 , E 1963 , PAG . 62 ). TALE ELENCO D SPECIFICA I MOVIMENTI DI CAPITALI PER I QUALI LE DIRETTIVE NON IMPONGONO AGLI STATI MEMBRI ALCUN PROVVEDIMENTO DI LIBERALIZZAZIONE . SI PONE PERTANTO IL PROBLEMA DI STABILIRE SE IL RIFERIMENTO , SU DETTO ELENCO , AI TRASFERIMENTI MATERIALI DI BIGLIETTI DI BANCA IMPLICA CHE QUESTI ULTIMI COSTITUISCANO DI PER SE STESSI UN MOVIMENTO DI CAPITALI .
20 IL TRATTATO NON DEFINISCE LA NOZIONE DI MOVIMENTO DI CAPITALI . TUTTAVIA , LE DUE DIRETTIVE SUMMENZIONATE CONTENGONO , IN ALLEGATO , UN ' ELENCAZIONE DEI VARI MOVIMENTI DI CAPITALI ACCOMPAGNATA DA UNA NOMENCLATURA . NON NE RISULTA CHE IL TRASFERIMENTO MATERIALE DI VALORI , IN PARTICOLARE DEI BIGLIETTI DI BANCA , PUR FACENDO PARTE DI TALE ENUMERAZIONE , VADA IN OGNI CASO CONSIDERATO UN MOVIMENTO DI CAPITALE .
21 DAL SISTEMA GENERALE DEL TRATTATO SI DESUME INFATTI , COME CONFERMA UN RAFFRONTO FRA GLI ARTT . 67 E 106 , CHE I PAGAMENTI CORRENTI SONO TRASFERIMENTI DI VALUTA CHE COSTITUISCONO UNA CONTROPRESTAZIONE NELL ' AMBITO DI UN NEGOZIO SOTTOSTANTE MENTRE I MOVIMENTI DI CAPITALI SONO OPERAZIONI FINANZIARIE CHE RIGUARDANO ESSENZIALMENTE LA COLLOCAZIONE O L ' INVESTIMENTO DELL ' IMPORTO DI CUI TRATTASI E NON IL CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE . PER QUESTO MOTIVO I MOVIMENTI DI CAPITALI POSSONO COSTITUIRE ESSI STESSI LA CAUSA DI PAGAMENTI CORRENTI , COME IMPLICANO GLI ARTT . 67 , N . 2 , E 106 , N . 1 .
22 IL TRASFERIMENTO MATERIALE DI BIGLIETTI DI BANCA NON PUO PERTANTO DEFINIRSI UN MOVIMENTO DI CAPITALE QUALORA IL TRASFERIMENTO DI CUI TRATTASI CORRISPONDA AD UN OBBLIGO DI PAGAMENTO DERIVANTE DA UN ' OPERAZIONE NELL ' AMBITO DEGLI SCAMBI DI MERCI O DI SERVIZI .
23 NE DISCENDE CHE I PAGAMENTI A SCOPI DI TURISMO , PER VIAGGI D ' AFFARI O DI STUDI E PER CURE MEDICHE NON POSSONO QUALIFICARSI MOVIMENTI DI CAPITALI ANCHE OVE SIANO EFFETTUATI MEDIANTE IL TRASFERIMENTO MATERIALE DI BIGLIETTI DI BANCA .
C ) SUL GRADO DI LIBERALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI CONTEMPLATI DALL ' ART . 106 DEL TRATTATO
24 PER QUANTO CONCERNE GLI SCAMBI DI SERVIZI , L ' ART . 106 , N . 1 , STABILISCE CHE I PAGAMENTI AD ESSI RELATIVI DEBBONO ESSERE LIBERALIZZATI NELLA MISURA IN CUI LA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI E ESSA STESSA LIBERALIZZATA FRA GLI STATI MEMBRI IN APPLICAZIONE DEL TRATTATO . A NORMA DELL ' ART . 59 DEL TRATTATO , LE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEL SERVIZI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA SONO SOPPRESSE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO . ALLO SCADERE DI DETTO PERIODO , LE RESTRIZIONI AI PAGAMENTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEBBONO QUINDI RISULTARE SOPPRESSE .
25 NE RISULTA CHE I PAGAMENTI RELATIVI AL TURISMO , AI VIAGGI D ' AFFARI O DI STUDI ED ALLE CURE MEDICHE SONO LIBERALIZZATI A PARTIRE DALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO .
26 TALE INTERPRETAZIONE TROVA CONFERMA NELL ' ART . 54 DELL ' ATTO DEL 1979 RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA , IN BASE AL QUALE QUEST ' ULTIMA E AUTORIZZATA A MANTENERE RESTRIZIONI AI TRASFERIMENTI AL TURISMO , MA SOLO ENTRO CERTI LIMITI E PER UN PERIODO CHE NON VA OLTRE IL 31 DICEMBRE 1985 . TALE NORMA IMPLICA CHE , SENZA TALE DEROGA , QUESTI TRASFERIMENTI AVREBBERO DOVUTO ESSERE IMMEDIATAMENTE LIBERALIZZATI .
D ) SULLE MISURE DI CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI DI VALUTA
27 L ' ULTIMO ASPETTO DEL PROBLEMA SOLLEVATO DALLE PRESENTI CONTROVERSIE E QUELLO DI STABILIRE SE , ED EVENTUALMENTE IN QUALE MISURA , GLI STATI MEMBRI ABBIANO MANTENUTO IL POTERE DI SOTTOPORRE I TRASFERIMENTI E PAGAMENTI LIBERALIZZATI A MISURE DI CONTROLLO DA APPLICARE AI TRASFERIMENTI DI VALUTA .
28 AL RIGUARDO , VA INNANZITUTTO PRECISATO CHE LA LIBERALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI STABILITA DALL ' ART . 106 OBBLIGA GLI STATI MEMBRI AD AUTORIZZARE I PAGAMENTI A CUI LA NORMA STESSA SI RIFERISCE NELLA MONETA DELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDE IL CREDITORE OVVERO IL BENEFICIARIO . I PAGAMENTI EFFETTUATI NELLA MONETA DI UN PAESE TERZO NON RIENTRANO QUINDI NELLA PREVISIONE DI TALE NORMA .
29 VA POI RILEVATO CHE LA PRECITATA DIRETTIVA N . 63/340 PRECISA ALL ' ART . 2 CHE I PROVVEDIMENTI DI LIBERALIZZAZIONE DA ESSA DISPOSTI NON LIMITANO IL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI DI ' VERIFICARE LA NATURA E L ' AUTENTICITA DEI PAGAMENTI ' . TALE RISERVA SEMBRA ISPIRATA DALLA CIRCOSTANZA CHE , ALL ' EPOCA , I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI DI MERCI E SERVIZI E I MOVIMENTI DI CAPITALI NON ERANO ANCORA INTERAMENTE LIBERALIZZATI .
30 TUTTAVIA , ANCHE DOPO LA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO , TALE LIBERALIZZAZIONE NON E STATA ANCORA REALIZZATA INTEGRALMENTE . LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO CONTEMPLATE DALL ' ART . 69 DEL TRATTATO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI NON HANNO INFATTI ANCORA ELIMINATO TUTTE LE RESTRIZIONI IN QUESTO SETTORE MENTRE L ' ART . 67 CHE STABILISCE TALE LIBERALIZZAZIONE VA INTERPRETATO , COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 11 NOVEMBRE 1981 ( CAUSA 203/80 , CASATI , RACC . PAG . 2595 ), NEL SENSO CHE LE RESTRIZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DI BANCONOTE NON POSSONO INTENDERSI SOPPRESSE ANCHE DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO , INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO DISPOSTO DALLE DIRETTIVE EMANATE IN APPLICAZIONE DELL ' ART . 69 .
31 STANDO COSI LE COSE , GLI STATI MEMBRI HANNO MANTENUTO IL POTERE DI SOTTOPORRE I TRASFERIMENTI DI VALUTA A CONTROLLI DIRETTI A VERIFICARE SE NON SI TRATTI IN REALTA DI MOVIMENTI DI CAPITALI NON LIBERALIZZATI . TALE POTERE E TANTO PIU IMPORTANTE IN QUANTO LEGATO ALLE RESPONSABILITA CHE GLI STATI MEMBRI , A NORMA DEGLI ARTT . 104 E 107 DEL TRATTATO , HANNO NEL SETTORE MONETARIO E CHE IMPLICA LA FACOLTA DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI IDONEI AD IMPEDIRE FUGHE DI CAPITALI O ALTRE ANALOGHE SPECULAZIONI CONTRO LA LORO MONETA .
32 IN CASO DI DIFFICOLTA O DI GRAVE MINACCIA DI DIFFICOLTA NELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI DI UNO STATO MEMBRO , IL TRATTATO CONTEMPLA , AGLI ARTT . 108 E 109 , LE MISURE DA ADOTTARE E LE PROCEDURE DA SEGUIRE . TALI NORME , CHE MANTENGONO LA LORO FUNZIONE ANCHE DOPO LA LIBERALIZZAZIONE COMPLETA DEI MOVIMENTI DI CAPITALI , SI RIFERISCONO PERO SOLTANTO A PERIODI DI CRISI .
33 AL DI FUORI DEI PERIODI DI CRISI E FINO ALLA REALIZZAZIONE TOTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI , VA PERTANTO RICONOSCIUTO AGLI STATI MEMBRI IL POTERE DI CONTROLLARE CHE TRASFERIMENTI DI VALUTA CHE SI ASSERISCONO DESTINATI A PAGAMENTI LIBERALIZZATI NON VENGANO DEVIATI DA TALE SCOPO PER ESSERE UTILIZZATI IN FUNZIONE DI MOVIMENTI DI CAPITALI NON AUTORIZZATI . A TAL FINE , GLI STATI MEMBRI HANNO IL DIRITTO DI VERIFICARE LA NATURA E L ' AUTENTICITA DELLE OPERAZIONI O DEI MOVIMENTI DI CUI TRATTASI .
34 DETTI CONTROLLI DEBBONO TUTTAVIA RISPETTARE I LIMITI POSTI DAL DIRITTO COMUNITARIO ED IN PARTICOLARE QUELLI CHE DERIVANO DALLA LIBERALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DEI RELATIVI PAGAMENTI . ESSI NON POSSONO QUINDI AVERE L ' EFFETTO DI LIMITARE I PAGAMENTI ED I TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD UN CERTO IMPORTO PER OPERAZIONE O PER PERIODO DATO CHE COSTITUIREBBERO IN TAL CASO UN INTRALCIO ALLE LIBERTA DISPOSTE DAL TRATTATO . TALI CONTROLLI NON POSSONO NEPPURE , E PER LO STESSO MOTIVO , ESSERE EFFETTUATI IN MANIERA TALE CHE , IN PRATICA , QUESTE LIBERTA SIANO VANIFICATE OVVERO CHE IL LORO ESERCIZIO VENGA ASSOGGETTATO ALLA DISCREZIONALITA DELL ' AMMINISTRAZIONE .
35 TALI CONSTATAZIONI NON OSTANO ALLA DETERMINAZIONE , DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO , DI LIMITI FORFETTARI ENTRO I QUALI NON VENGA EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO MENTRE , PER LE SPESE D ' IMPORTO SUPERIORE , DEBBA ESSERE PROVATA L ' EFFETTIVA DESTINAZIONE AGLI SCAMBI DI SERVIZI , A CONDIZIONE PERO CHE L ' IMPORTO FORFETTARIO NON SIA FISSATO IN MANIERA TALE DA COMPROMETTERE IL FLUSSO NORMALE DEGLI SCAMBI DI SERVIZI .
36 SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE DETERMINARE , NELLE SINGOLE FATTISPECIE , SE I CONTROLLI SUI TRASFERIMENTI DI VALUTA ALL ' ESAME IN UNA CONTROVERSIA DI CUI ESSO SIA INVESTITO RISPETTINO I LIMITI COSI PRECISATI .
37 ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI PRECEDENTEMENTE SVOLTE , LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI POSSONO ESSERE RISOLTE NEL SENSO CHE ALL ' ART . 106 DEL TRATTATO VA DATA LA SEGUENTE INTERPRETAZIONE :
- I TRASFERIMENTI A SCOPI DI TURISMO , PER VIAGGI D ' AFFARI O DI STUDI E PER CURE MEDICHE COSTITUISCONO PAGAMENTI E NON MOVIMENTI DI CAPITALI , ANCHE QUANDO SONO EFFETTUATI MEDIANTE TRASFERIMENTO MATERIALE DI BIGLIETTI DI BANCA ;
- LE RESTRIZIONI A TALI PAGAMENTI SONO SOPPRESSE A PARTIRE DALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO ;
- GLI STATI MEMBRI MANTENGONO IL POTERE DI CONTROLLARE CHE I TRASFERIMENTI DI VALUTA CHE SI ASSERISCONO DESTINATI A PAGAMENTI LIBERALIZZATI NON SIANO IN REALTA UTILIZZATI IN FUNZIONE DI MOVIMENTI DI CAPITALE NON AUTORIZZATI ;
- TALI CONTROLLI NON POSSONO AVERE L ' EFFETTO DI LIMITARE I PAGAMENTI ED I TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD UN CERTO IMPORTO PER OPERAZIONE O PER PERIODO , NE DI VANIFICARE LE LIBERTA STABILITE DAL TRATTATO , NE DI ASSOGGETTARE L ' ESERCIZIO DI QUESTE ALLA DISCREZIONALITA DELL ' AMMINISTRAZIONE ;
- TALI CONTROLLI POSSONO COMPORTARE LA DETERMINAZIONE DI LIMITI FORFETTARI ENTRO I QUALI NON VENGANO EFFETTUATI CONTROLLI MENTRE , PER LE SOMME DI IMPORTO SUPERIORE , DEBBA ESSERE PROVATA L ' EFFETTIVA DESTINAZIONE AGLI SCAMBI DI SERVIZI , A CONDIZIONE PERO CHE L ' IMPORTO FORFETTARIO NON SIA FISSATO IN MANIERA TALE DA COMPROMETTERE IL FLUSSO NORMALE DEGLI SCAMBI DI SERVIZI .
SULLE SPESE
38 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO BELGA , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO FRANCESE , DAL GOVERNO ITALIANO , DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ; NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNALE DI GENOVA CON ORDINANZE 12 LUGLIO E 22 NOVEMBRE 1982 , DICHIARA :
L ' ART . 106 DEL TRATTATO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE
- I TRASFERIMENTI A SCOPI DI TURISMO , PER VIAGGI D ' AFFARI O DI STUDI E PER CURE MEDICHE COSTITUISCONO PAGAMENTI E NON MOVIMENTI DI CAPITALI , ANCHE QUANDO VENGONO EFFETTUATI MEDIANTE TRASFERIMENTO MATERIALE DI BIGLIETTI DI BANCA ;
-LE RESTRIZIONI A TALI PAGAMENTI SONO SOPPRESSE A PARTIRE DALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO ;
-GLI STATI MEMBRI MANTENGONO IL POTERE DI CONTROLLARE CHE I TRASFERIMENTI DI VALUTA CHE SI ASSERISCONO DESTINATI A PAGAMENTI LIBERALIZZATI NON SIANO IN REALTA UTILIZZATI IN FUNZIONE DI MOVIMENTI DI CAPITALE NON AUTORIZZATI ;
-TALI CONTROLLI NON POSSONO AVERE L ' EFFETTO DI LIMITARE I PAGAMENTI ED I TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD UN CERTO IMPORTO PER OPERAZIONE O PER PERIODO , NE DI VANIFICARE LE LIBERTA STABILITE DAL TRATTATO , NE DI ASSOGGETTARE L ' ESERCIZIO DI QUESTE ALLA DISCREZIONALITA DELL ' AMMINISTRAZIONE ;
-TALI CONTROLLI POSSONO COMPORTARE LA DETERMINAZIONE DI LIMITI FORFETTARI ENTRO I QUALI NON VENGA EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO MENTRE , PER LE SPESE DI IMPORTO SUPERIORE , DEBBA ESSERE PROVATA L ' EFFETTIVA DESTINAZIONE AGLI SCAMBI DI SERVIZI , A CONDIZIONE PERO CHE L ' IMPORTO FORFETTARIO NON SIA FISSATO IN MANIERA TALE DA COMPROMETTERE IL FLUSSO NORMALE DEGLI SCAMBI DI SERVIZI .