Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 61976CJ0029

Sentenza della Corte del 14 ottobre 1976.
LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG contro Eurocontrol.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Düsseldorf - Germania.
Causa 29-76.

Raccolta della Giurisprudenza 1976 -01541

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1976:137

61976J0029

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 OTTOBRE 1976. - LTU LUFTTRANSPORTUNTERNEHMEN GMBH ET CO KG CONTRO EUROCONTROL. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'OBERLANDESGERICHT DI DUESSELDORF). - CAUSA 29/76.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 01541
edizione speciale greca pagina 00577
edizione speciale portoghese pagina 00629
edizione speciale spagnola pagina 00539
edizione speciale svedese pagina 00195
edizione speciale finlandese pagina 00203


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 - SFERA D ' APPLICAZIONE - MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - INTERPRETAZIONE

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 1 )

2 . CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 - SFERA D ' APPLICAZIONE - CONTROVERSIA FRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED UN PRIVATO - ESERCIZIO DELLA POTESTA D ' IMPERIO - DECISIONE - ESCLUSIONE DALLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

( CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 , ART . 1 )

Massima


1 . PER INTERPRETARE LA NOZIONE DI ' MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ' AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , E IN ISPECIE DEL SUO TITOLO III , SI DEVE AVER RIGUARDO NON GIA AL DIRITTO DELL ' UNO O DELL ' ALTRO DEGLI STATI INTERESSATI , BENSI , DA UN LATO , AGLI OBIETTIVI E AL SISTEMA DELLA CONVENZIONE E , DALL ' ALTRO , AI PRINCIPI GENERALI DESUMIBILI DAL COMPLESSO DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI NAZIONALI .

2 . BENCHE TALUNE DECISIONI EMESSE NELLE CAUSE FRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED UN SOGGETTO DI DIRITTO PRIVATO POSSANO ESSERE COMPRESE NELL ' AMBITO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE , LA SITUAZIONE E DIVERSA QUALORA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ABBIA AGITO NELL ' ESERCIZIO DELLA SUA POTESTA D ' IMPERIO . CIO VALE PER UNA CAUSA AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DOVUTI DA UN SOGGETTO DI DIRITTO PRIVATO AD UN ENTE PUBBLICO , NAZIONALE O INTERNAZIONALE , IN RAGIONE DELL ' USO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI DI TALE ENTE , IN PARTICOLARE QUALORA QUESTO USO SIA OBBLIGATORIO ED ESCLUSIVO . CIO VALE TANTO PIU NEL CASO IN CUI L ' ALIQUOTA DEI CONTRIBUTI , I METODI DI CALCOLO E I PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE SIANO STATI STABILITI UNILATERALMENTE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 29-76

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 1 DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , DALL ' OBERLANDESGERICHT DI DUSSELDORF NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

LTU LUFTTRANSPORTUNTERNEHMEN GMBH & CO . KG , DUSSELDORF ,

E ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER IL CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE AEREA - EUROCONTROL , BRUXELLES ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE ' MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ' DI CUI ALL ' ART . 1 , 1O COMMA , DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 16 FEBBRAIO 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 18 MARZO SUCCESSIVO , L ' OBERLANDESGERICHT DI DUSSELDORF HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DEL PROTOCOLLO 3 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL ' INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ( IN PROSIEGUO , ' LA CONVENZIONE ' ), LA QUESTIONE DEL SE , PER INTERPRETARE LA NOZIONE ' MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ' AI SENSI DELL ' ART . 1 , 1O COMMA , DELLA CONVENZIONE SI DEBBA AVERE RIGUARDO AL DIRITTO DELLO STATO IN CUI LA CAUSA E STATA DECISA OVVERO A QUELLO DELLO STATO IN CUI E STATA CHIESTA L ' APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA .

2 DAL FASCICOLO RISULTA CHE LA QUESTIONE SI PONE NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO AI SENSI DEL TITOLO III , SEZIONE 2 , DELLA CONVENZIONE , PROCEDIMENTO NEL QUALE L ' EUROCONTROL HA CHIESTO AI COMPETENTI ORGANI GIURISDIZIONALI TEDESCHI L ' AUTORIZZAZIONE DELL ' ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CON CUI LA LTU VENIVA CONDANNATA , DAI GIUDICI BELGI , AL PAGAMENTO NEI SUOI CONFRONTI DI DETERMINATE SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ' USO DEI SUOI IMPIANTI E SERVIZI .

3 LA CONVENZIONE , A NORMA DEL SUO ART . 1 , ' SI APPLICA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE E INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELL ' ORGANO GIURISDIZIONALE ' ; IL SECONDO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO ESCLUDE PERO DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ATTO ' 1O ) LO STATO E LA CAPACITA DELLE PERSONE FISICHE , IL REGIME PATRIMONIALE FRA CONIUGI , I TESTAMENTI E LE SUCCESSIONI ; 2O ) I FALLIMENTI , I CONCORDATI ED ALTRE PROCEDURE AFFINI ; 3O ) LA SICUREZZA SOCIALE ; 4O ) L ' ARBITRATO ' .

OLTRE ALL ' INDICAZIONE CHE LA CONVENZIONE SI APPLICA INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELL ' ORGANO GIURISDIZIONALE ADITO ED ALL ' ESCLUSIONE DI TALUNE MATERIE DALLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ATTO , L ' ART . 1 NON CONTIENE QUINDI ALTRE PRECISAZIONI CIRCA IL SIGNIFICATO DELLA NOZIONE DI CUI TRATTASI .

POICHE QUEST ' ARTICOLO SERVE A DEFINIRE LA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE , E IMPORTANTE - ALLO SCOPO DI GARANTIRE , PER QUANTO POSSIBILE , L ' UGUAGLIANZA E L ' UNIFORMITA DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DA QUESTA DERIVANTI AGLI STATI CONTRAENTI ED AI SOGGETTI INTERESSATI - NON INTERPRETARE I TERMINI DI TALE DISPOSIZIONE COME UN SEMPLICE RINVIO AL DIRITTO INTERNO DELL ' UNO O DELL ' ALTRO DEGLI STATI IN QUESTIONE .

PRECISANDO CHE LA CONVENZIONE SI APPLICA ' INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELL ' ORGANO GIURISDIZIONALE ' , L ' ART . 1 INDICA CHE LA NOZIONE DI ' MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ' NON PUO ESSERE INTERPRETATA IN FUNZIONE UNICAMENTE DELLA RIPARTIZIONE DI ATTRIBUZIONI FRA LE VARIE GIURISDIZIONI , RIPARTIZIONE ESISTENTE IN TALUNI STATI .

LA NOZIONE DI CUI TRATTASI VA QUINDI CONSIDERATA COME UNA NOZIONE AUTONOMA , DA INTERPRETARE FACENDO RIFERIMENTO , DA UN LATO , AGLI OBIETTIVI E AL SISTEMA DELLA CONVENZIONE E , DALL ' ALTRO , AI PRINCIPI GENERALI DESUMIBILI DAL COMPLESSO DEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI .

4 PROCEDENDO IN TAL MODO ALL ' INTERPRETAZIONE DELLA SUDDETTA NOZIONE , IN PARTICOLARE AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL TITOLO III DELLA CONVENZIONE , TALUNE CATEGORIE DI DECISIONI GIURISDIZIONALI DEVONO CONSIDERARSI ESCLUSE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DI TALE ATTO , IN RAGIONE DEGLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO I RAPPORTI GIURIDICI FRA LE PARTI IN CAUSA O L ' OGGETTO DELLA LITE .

BENCHE TALUNE DECISIONI EMESSE NELLE CAUSE FRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED UN SOGGETTO DI DIRITTO PRIVATO POSSANO ESSERE COMPRESE NELL ' AMBITO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE , LA SITUAZIONE E DIVERSA QUALORA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ABBIA AGITO NELL ' ESERCIZIO DELLA SUA POTESTA D ' IMPERIO .

CIO VALE PER UNA CAUSA AVENTE AD OGGETTO , COME QUELLA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE A QUO , IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DOVUTI DA UN SOGGETTO DI DIRITTO PRIVATO AD UN ENTE PUBBLICO , NAZIONALE O INTERNAZIONALE , IN RAGIONE DELL ' USO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI DI TALE ENTE , IN PARTICOLARE QUALORA QUESTO USO SIA OBBLIGATORIO ED ESCLUSIVO .

CIO VALE TANTO PIU NEL CASO IN CUI L ' ALIQUOTA DEI CONTRIBUTI , I METODI DI CALCOLO E I PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE SIANO STATI STABILITI UNILATERALMENTE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI , COME NELLA FATTISPECIE IN ESAME , IN CUI L ' ENTE HA UNILATERALMENTE FISSATO PRESSO LA PROPRIA SEDE IL LUOGO DI ADEMPIMENTO DELL ' OBBLIGAZIONE , E DETERMINATO IL FORO COMPETENTE IN MATERIA DI INADEMPIMENTO .

5 LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE , PER INTERPRETARE LA NOZIONE DI ' MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ' AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE , E IN ISPECIE DEL SUO TITOLO III , SI DEVE AVERE RIGUARDO NON GIA AL DIRITTO DELL ' UNO O DELL ' ALTRO DEGLI STATI INTERESSATI , BENSI , DA UN LATO , AGLI OBIETTIVI E AL SISTEMA DELLA CONVENZIONE E , DALL ' ALTRO , AI PRINCIPI GENERALI DESUMIBILI DAL COMPLESSO DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI NAZIONALI .

SECONDO TALI CRITERI , VA ESCLUSA DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE LA DECISIONE EMESSA IN UNA CAUSA FRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED UN PRIVATO , QUALORA LA PRIMA ABBIA AGITO NELL ' ESERCIZIO DELLA SUA POTESTA D ' IMPERIO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

6 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI ALL ' OBERLANDESGERICHT DI DUSSELDORF , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE , CON ORDINANZA 16 FEBBRAIO 1976 , DALL ' OBERLANDESGERICHT DI DUSSELDORF , AFFERMA PER DIRITTO :

1O PER INTERPRETARE LA NOZIONE DI ' MATERIA CIVILE E COMMERCIALE ' AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , E IN ISPECIE DEL SUO TITOLO III , SI DEVE AVERE RIGUARDO NON GIA AL DIRITTO DELL ' UNO O DELL ' ALTRO DEGLI STATI INTERESSATI , BENSI , DA UN LATO , AGLI OBIETTIVI E AL SISTEMA DELLA CONVENZIONE E , DALL ' ALTRO , AI PRINCIPI GENERALI DESUMIBILI DAL COMPLESSO DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI NAZIONALI .

2O E ESCLUSA DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE LA DECISIONE EMESSA IN UNA CAUSA FRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED UN PRIVATO , QUALORA LA PRIMA ABBIA AGITO NELL ' ESERCIZIO DELLA SUA POTESTA D ' IMPERIO .

In alto