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Immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi

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Immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Al fine di proteggere la popolazione e l'ambiente da talune sostanze e preparati pericolosi, garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato comune, l'Unione europea (UE) stabilisce un elenco delle sostanze e dei preparati cui essa applica limiti per l'immissione sul mercato o per l'utilizzazione.

Questa direttiva è abrogata e sostituita, a decorrere dal 31 marzo 2009, dal regolamento REACH adottato alla fine del 2006.

ATTO

Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [Cfr atti modificativi].

SINTESI

A norma della presente direttiva si intendono per:

  • sostanze: gli elementi chimici allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;
  • preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze

La presente direttiva non si applica:

  • al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
  • alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi;
  • alle sostanze e ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale, purché non siano oggetto di alcuna trasformazione.

I limiti stabiliti dalla direttiva non si applicano all'immissione sul mercato o all'uso a fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

L'allegato contiene l'elenco dei prodotti disciplinati dalla direttiva e le condizioni previste per l'immissione nel mercato. . Le direttive seguenti hanno aggiunto ulteriori sostanze e preparati.

Modifiche dell'allegato I (lista delle sostanze e dei preparati):

Fosfato di tri [2,3-dibromopropile] [Direttiva 79/663/CEE]

Restrizione dell'uso della sostanza fosfato di tri [2,3-dibromopropile]

Benzene [Direttiva 82/806/CEE]

Divieto dell'uso del benzene nei giocattoli immessi sul mercato quando la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg del peso del giocattolo o di una parte del giocattolo.

Trifenili policlorurati (PCT) [Direttiva 82/828/CEE]

Autorizzazione dell'uso, fino alla fine del 1984, di materiale di lavorazione termoplastico riutilizzabile, con tenore di PCT non superiore al 50%, impiegato per sostenere, montare e stabilizzare le parti al fine di facilitarne la lavorazione di precisione e la foggiatura nella fabbricazione o nella manutenzione di turbine a gas. L'autorizzazione è concessa fatte salve le altre direttive che limitano l'uso del PCT e l'obiettivo globale di ridurre l'uso di tale sostanza.

Ossido di trisaziridinilfosfina, polibromuro di difenile (PBB), 3,3-dimeossibenzidina, polisolfuri di ammonio ed esteri volatili di acido bromoacetico [Direttiva 83/264/CEE]

Divieto di utilizzare:

  • l'ossido di trisaziridinilfosfina e il polibromuro di difenile nei prodotti destinati ad entrare in contatto con la pelle;
  • il 3,3-dimeossibenzidina, i polisolfuri di ammonio e gli esteri volatili di acido bromoacetico negli oggetti per scherzi, a causa degli effetti nocivi, specialmente per i bambini.

Fibre di amianto [Direttiva 83/478/CEE]

Divieto dell'immissione nel mercato e dell'uso delle fibre di amianto crocidolite, crisotile, amosite, antofillite, actinolite e tremolite e dei prodotti che le contengono.

Difenili policlorurati (PCB)/ trifenili policlorurati (PCT) [Direttiva 85/467/CEE]

Divieto dell'uso e della commercializzazione dei PCB e dei PCT.

Amianto [Direttiva 85/610/CEE]

Divieto di immissione sul mercato e di uso dell'amianto nelle seguenti applicazioni:

  • giocattoli;
  • materiali o preparati destinati ad essere applicati mediante flocculazione;
  • prodotti finiti sotto forma di polvere;
  • articoli per fumatori;
  • vagli catalitici e dispositivi di isolamento destinati ad apparecchi di riscaldamento che utilizzano gas liquefatto;
  • pitture e vernici.

Sostanze cancerogene, carbonati e solfati di piombo, composti del mercurio, dell'arsenico e composti organostannici [Direttiva 89/677/CEE e 2006/139/CE]

Restrizioni all'immissione nel mercato e all'uso di varie sostanze o gruppi di sostanze chimiche, in particolare per quanto riguarda le sostanze seguenti:

  • cinque sostanze cancerogene, la cui immissione nel mercato è rigidamente disciplinata;
  • carbonati e solfati di piombo, il cui uso è vietato nella composizione di vernici;
  • composti del mercurio, dell'arsenico e composti organostannici, che non possono più essere utilizzati tali e quali o come componenti di preparati usati per la protezione delle carene di imbarcazioni o di qualsiasi altra apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.

Pentaclorofenolo e suoi composti [Direttiva 91/173/CEE]

Divieto di utilizzare il pentaclorofenolo e suoi composti in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in massa, salvo per le sostanze e i preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali:

  • per il trattamento del legno;
  • per l'impregnazione di tessuti pesanti;
  • come agente di sintesi e/o di trasformazione in processi industriali.

Cadmio [Direttiva 91/338/CEE]

La direttiva vieta l'uso del cadmio e dei suoi composti in tre applicazioni: i pigmenti, gli stabilizzanti e i rivestimenti di superficie. Prevede inoltre una clausola generale di deroga quando esistano ragioni di sicurezza ed affidabilità e qualora l'uso del cadmio risulti indispensabile. Si rilevi che alla luce dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, il Consiglio riesaminerà la situazione tre anni dopo l'adozione della direttiva.

Ugilec 141, Ugilec 121, DBBT [Direttiva 91/339/CEE]

Divieto di usare le seguenti sostanze:

  • Ugilec 141, salvo negli impianti o nei macchinari già in servizio e nella manutenzione di essi, fino a quando l'impianto o il macchinario sia messo in disuso o fino al termine della durata di vita prevista.
  • Ugilec 121 e DBBT

Nickel [Direttiva 94/27/CE]

Limiti nell'uso del nickel nei gioielli e negli oggetti personali che entrano in contatto con l'epidermide.

Sostanze infiammabili [direttiva 94/48/CE]

Il testo elenca le sostanze infiammabili di cui è vietato l'uso, specialmente negli aerosol utilizzati a scopo di scherzo e di decorazione.

Creosoto, solventi clorurati, sostanze e preparati cancerogeni, mutageni e teratogeni (CMT) [Direttiva 94/60/CE]

Restrizioni nell'uso dei prodotti precedentemente menzionati, a causa degli effetti nocivi, e segnatamente cancerogeni.

Esacloroetano [Direttiva 97/16/CE]

Divieto di usare l'esacloroetano nella fabbricazione e nella trasformazione dei metalli non ferrosi, con riserva di alcune deroghe:

  • nelle fonderie non integrate che producono colate di alluminio per usi che impongono norme elevate di sicurezza e di qualità e che in media consumano meno di 1,5 kg al giorno di esacloroetano;
  • per l'affinazione del grano nella produzione nelle leghe di magnesio AZ 81, AZ 91 e AZ 92.

Sostanze cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo - CMR [Direttive 97/56/CE, 1999/43/CE, 2001/41/CE, 2003/34/CE, 2003/36/CE, 2005/90/CE].

Divieto dell'immissione nel mercato, a disposizione del pubblico, delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo e dei preparati che le contengono.

La direttiva 2005/90/CE aggiunge all'elenco della direttiva 76/769/CEE 346 voci relative a sostanze nuove o riclassificate o che possono provocare cancro, alterazioni genetiche ereditarie, malformazioni congenite o alterare la fertilità.

Pile e accumulatori contenenti mercurio, cadmio e piombo [Direttiva 91/157/CE]

Restrizione e divieto dell'immissione nel mercato di alcune pile ed accumulatori che contengono le sostanze pericolose precedentemente citate. La direttiva ravvicina inoltre le legislazioni esistenti negli Stati membri in materia di recupero e smaltimento controllato delle pile e degli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

Paraffine clorurate a catena breve (PCCC) [Direttiva 2002/45/CE]

Divieto di uso e immissione nel mercato di sostanze o preparati che contengono un tasso di PCCC superiore all'1% nella lavorazione dei metalli e la lubrificazione di cuoio. Prima del 1° gennaio 2003 saranno riesaminati tutti gli usi restanti dei PCCC per valutare i rischi.

Coloranti azoici [Direttiva 2002/61/CE]

Divieto di usare coloranti azoici pericolosi e di immettere sul mercato determinati prodotti tessili e in cuoio tinti con queste sostanze e che vengono a contatto con la pelle, a causa del rischio cancerogeno. Per gli articoli in tessuto, fabbricati con fibre riciclate, il tasso massimo di concentrazione applicabile alle amine elencate al punto 43 in appendice alla direttiva 76/769/CEE deve essere di 70 ppm. Questo limite si applicherà a titolo transitorio fino al 1° gennaio 2005 se le amine in questione sono rilasciate dai residui derivanti dalla tintura preventiva delle stesse fibre.

Pentabromodifenil etere (PentaBDE), ottabromodifenil etere (OctaBDE) [Direttiva 2003/11/CE]

Divieto di immissione sul mercato e di uso di pentaBDE e octaBDE e di immissione sul mercato di articoli contenenti concentrazioni superiori a 0,1 % in massa di pentaBDE e octaBDE.

Nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento [direttiva 2003/53/CE]

Armonizzazione delle disposizioni concernenti l'immissione sul mercato e l'uso di nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento (sostanze pericolose utilizzate nella produzione di resine, plastiche, stabilizzatori nell'industria dei polimeri, ma anche

nella fabbricazione degli ossimi fenolici e in alcune tinture speciali).

Toluene e triclorobenzene [direttiva 2005/59/CE]

La direttiva fissa un valore limite di 0,1 % della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico (toluene) e di 0,1 % della massa per tutti gli altri usi, eccetto come prodotti intermedi (triclorobenzene).

Taluni idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e nei pneumatici [direttiva 2005/69/CE]

La direttiva concerne le restrizioni in materia di commercializzazione sul mercato e di uso di oli diluenti con alto contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (PAH). Essa limita la produzione di pneumatici fabbricati a partire da tali oli e gli scarti di pneumatici che contengono sostanze cancerogene. Lo scopo è di controllare i rischi possibili per la salute e l'ambiente.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 76/769/CEE

03.08.1976

03.02.1978

GU L 262 del 27.09.1976

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 1989/678/CE

04.01.1990

-

GU L 398 del 30.12.1989

Direttiva 91/157/CEE

25.03.1991

17.09.1992

GU L 78 del 26.03.1991

Modifica degli allegati

Allegato 1 - Elenco delle sostanze e dei preparati:

direttiva 79/663/CEE, del 24 luglio 1979 [Gazzetta ufficiale L 179 del 03.08.1979];

direttiva 82/806/CEE, del 22 novembre 1982 [Gazzetta ufficiale L 339 del 01.12.1982];

direttiva 82/828/CEE, del 3 dicembre 1982 [Gazzetta ufficiale L 350 del 10.12.1982];

direttiva 83/264/CEE, del 16 maggio 1983 [Gazzetta ufficiale L 147 del 06.06.1983];

direttiva 83/478/CEE, del 19 settembre 1983 [Gazzetta ufficiale L 263 del 24.09.1983];

direttiva 85/467/CEE, del 1° ottobre 1985 [Gazzetta ufficiale L 269 dell'11.10.1985];

direttiva 85/610/CEE, del 20 dicembre 1985 [Gazzetta ufficiale L 375 del 31.12.1985];

direttiva 89/677/CEE, del 21 dicembre 1989 [Gazzetta ufficiale L 398 del 30.12.1989];

direttiva 91/157/CEE, del 18 marzo 1991 [Gazzetta ufficiale L 78 del 26.03.1991];

direttiva 91/173/CEE, del 21 marzo 1991 [Gazzetta ufficiale L 85 del 05.04.1991];

direttiva 91/338/CEE, del 18 giugno 1991 [Gazzetta ufficiale L 186 del 12.07.1991];

direttiva 91/339/CEE, del 18 giugno 1991 [Gazzetta ufficiale L 186 del 12.07.1991];

direttiva 91/659/CEE, del 3 dicembre 1991 [Gazzetta ufficiale L 363 del 31.12.1991];

direttiva 94/27/CEE, del 30 giugno 1994 [Gazzetta ufficiale L 188 del 22.07.1994];

direttiva 94/48/CE, del 7 dicembre 1994 [Gazzetta ufficiale L 331 del 21.12.1994];

direttiva 94/60/CE, del 20 dicembre 1994 [Gazzetta ufficiale L 365 del 31.12.1994];

direttiva 96/55/CE, del 4 settembre 1996 [Gazzetta ufficiale L 231 del 12.09.1996];

direttiva 97/10/CE, del 26 febbraio 1997 [Gazzetta ufficiale L 68 del 08.03.1997];

direttiva 97/16/CE, del 10 aprile 1997 [Gazzetta ufficiale L 116 del 06.05.1997];

direttiva 97/56/CE, del 20 ottobre 1997 [Gazzetta ufficiale L 333 del 04.12.1997];

direttiva 97/64/CE, del 10 novembre 1997 [Gazzetta ufficiale L 315 del 19.11.1997];

direttiva 1999/43/CE, del 25 maggio 1997 [Gazzetta ufficiale L 333 del 04.12.1997];

direttiva 1999/51/CE, del 26 maggio 1999 [Gazzetta ufficiale L 142 del 05.06.1999];

direttiva 1999/77/CE, del 26 luglio 1999 [Gazzetta ufficiale L 207 del 06.08.1999];

direttiva 2001/41/CE, del 19 giugno 2001 [Gazzetta ufficiale L 194 del 18.07.2001];

direttiva 2001/90/CE, del 26 ottobre 2001 [Gazzetta ufficiale L 283 del 27.10.2001];

direttiva 2001/91/CE, del 29 ottobre 2001 [Gazzetta ufficiale L 286 del 30.10.2001];

direttiva 2002/45/CE, del 25 giugno 2002 [Gazzetta ufficiale L 177 del 06.07.2002];

direttiva 2002/61/CE, del 19 luglio 2002 [Gazzetta ufficiale L 243 dell'11.09.2002];

direttiva 2002/62/CE, del 9 luglio 2002 [Gazzetta ufficiale L 183 del 12.07.2002];

direttiva 2003/2/CE, del 6 gennaio 2003 [Gazzetta ufficiale L 004 del 09.01.2003];

direttiva 2003/3/CE, del 6 gennaio 2003 [Gazzetta ufficiale L 004 del 09.01.2003];

direttiva 2003/11/CE, del 6 febbraio 2003 [Gazzetta ufficiale L 42 del 15.02.2003];

direttiva 2003/34/CE, del 26 maggio 2003 [Gazzetta ufficiale L 156 del 25.06.2003];

direttiva 2003/36/CE, del 26 maggio 2003 [Gazzetta ufficiale L 156 del 25.06.2003];

direttiva 2003/53/CE, del 18 giugno 2003 [Gazzetta ufficiale L 178 del 17.07.2003];

direttiva 2004/21/CE, del 24 febbraio 2004 [Gazzetta ufficiale L 57 del 25.02.2004];

direttiva 2004/96/CE, del 27 settembre 2004 [Gazzetta ufficiale L 301 del 28.09.2004];

direttiva 2004/98/CE, del 30 settembre 2004 [Gazzetta ufficiale L 305 del 01.10.2004].

direttiva 2005/59/CE, del 26 ottobre 2005 [Gazzetta ufficiale L 309 del 25.11.2005] ;

direttiva 2005/69/CE, del 16 novembre 2005 [Gazzetta ufficiale L 323 del 09.12.2005] ;

direttiva 2005/90/CE, del 18 gennaio 2006 [Gazzetta ufficiale L 33 del 04.02.2006

direttiva 2006/122/CE, del 12 dicembre 2006 [Gazzetta ufficiale L 372 del 27.12.2006];

direttiva 2007/51/CE, del 25 settembre 2007 [Gazzetta ufficiale L 257 del 3.10.2007].

Allegato II - Disposizioni particolari riguardanti l'etichettatura dei prodotti contenenti amianto, PCB o PCT: direttiva 1985/467/CEE, del 1° ottobre 1985 [Gazzetta ufficiale L 269 dell'11.10.1985].

direttiva 2001/51/CE, del 25 settembre 2007 [Gazzetta ufficiale L 257 del 3.10.2007];

ATTI COLLEGATI

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CE e del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (diclorometano) [COM (2008) 80 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE [Gazzetta ufficiale L 396 del 30.12.2006]. L'UE modernizza la legislazione europea in materia di sostanze chimiche e mette in opera il sistema REACH, un sistema integrato unico di registrazione, di valutazione e di autorizzazione delle sostanze chimiche. Il suo obiettivo consiste nel migliorare la protezione della sanità umana e ambientale pur mantenendo la competitività e potenziando lo spirito innovativo dell'industria chimica europea. Un'agenzia europea dei prodotti chimici è stata ugualmente istituita con il compito di gestire quotidianamente le esigenze relative a REACH.

Questo regolamento abroga la direttiva 76/769/CEE a decorrere dal 31 maggio 2009.

Direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle retrizioni in materia di immissione sul mercato di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericoltura). Modificato da: Addendum [Gazzetta ufficiale L 344 del 27.12.2005]. La presente direttiva proibisce:

  • l'uso di alcuni ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, destinati ad essere messi in bocca da bambini di età inferiore ai tre anni;
  • la commercializzazione di prodotti contenenti alcuni ftalati; impone inoltre l'obbligo di apporre un'avvertenza sui giocattoli in PVC morbidi destinati ai bambini di meno di tre anni e che possono essere introdotti in bocca. Secondo l'addendum a tale direttiva la Commissione ha previsto di elaborare un documento di orientamento dove saranno spiegate le condizioni secondo cui taluni ftalati possono essere presenti negli articoli di puericoltura che possono essere messi in bocca da bambini di età inferiore ai tre anni.

Tali misure sar anno riesaminate entro il 2010.

Si osservi che la direttiva modifica anche la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli e la decisione 1999/815/CE (es de en fr) della Commissione, che è ancora prorogata, che vieta l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini di età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido, contenenti alcuni ftalati.

Ultima modifica: 15.05.2008

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