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Document 32023R0138
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/138 of 21 December 2022 laying down a list of specific high-value datasets and the arrangements for their publication and re-use (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione del 21 dicembre 2022 che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione del 21 dicembre 2022 che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/9562
GU L 19 del 20.1.2023, p. 43–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32023R0138R(01) | (EL) | |||
Corrected by | 32023R0138R(02) | (ES) |
20.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 19/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/138 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2022
che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Dalla direttiva (UE) 2019/1024 emerge che un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici e che presentano condizioni armonizzate di riutilizzo costituisce un fattore significativo per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. |
(2) |
L'elaborazione dell'elenco delle serie di dati di elevato valore ha come obiettivo principale quello di garantire che i dati pubblici con il massimo potenziale socioeconomico siano messi a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche e tecniche minime e a titolo gratuito. |
(3) |
Al fine di armonizzare l'attuazione delle condizioni di riutilizzo delle serie di dati di elevato valore serve una specifica tecnica per la messa a disposizione delle serie di dati in un formato leggibile meccanicamente e tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API). La messa a disposizione di serie di dati di elevato valore a condizioni ottimali rafforza le politiche relative all'apertura dei dati negli Stati membri, fondandosi sui principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità (principi FAIR — Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability). |
(4) |
L'allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 stabilisce i temi di serie di dati di elevato valore elencando sei categorie tematiche di dati: 1) dati geospaziali; 2) dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente; 3) dati meteorologici; 4) dati statistici; 5) dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese; 6) dati relativi alla mobilità. |
(5) |
A seguito di un'ampia consultazione dei portatori di interessi e in considerazione dei risultati della valutazione d'impatto per il presente regolamento di esecuzione, la Commissione ha individuato, nell'ambito di ciascuna delle sei categorie di dati, diverse serie di dati di valore particolarmente elevato e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo. Le disposizioni della legislazione dell'Unione e degli Stati membri che superano le prescrizioni minime di cui al presente regolamento di esecuzione, soprattutto nel caso della legislazione settoriale, devono continuare a essere applicate. |
(6) |
A norma della direttiva (UE) 2019/1024, l'obbligo di rendere gratuitamente disponibili le serie di dati di elevato valore non si applica alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi. Gli Stati membri possono esentare singoli enti pubblici, su loro richiesta e in linea con i criteri stabiliti nella direttiva, dall'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente le serie di dati di elevato valore per un periodo non superiore ai due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione. |
(7) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1024, il presente regolamento di esecuzione prevede che l'obbligo di messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore non si applichi alle specifiche serie di dati di elevato valore in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Tuttavia i dati detenuti dalle imprese pubbliche non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione. |
(8) |
Qualora la messa a disposizione per il riutilizzo di serie di dati di elevato valore comporti il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e di eventuali disposizioni del diritto nazionale che ne specifichino ulteriormente l'applicazione. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di metodi e tecniche adeguati (quali la generalizzazione, l'aggregazione, la soppressione, l'anonimizzazione, la privacy differenziale o la casualizzazione), rendendo in tal modo disponibili per il riutilizzo quanti più dati possibile. |
(9) |
Oltre alla direttiva (UE) 2019/1024, altri atti giuridici dell'Unione, tra cui la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), possono essere pertinenti per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione, in particolare là dove tali atti dell'Unione stabiliscono prescrizioni comuni per la qualità e l'interoperabilità dei dati. |
(10) |
Per quanto riguarda tutte le categorie tematiche, in particolare la categoria «dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese», gli Stati membri sono incoraggiati ad andare oltre le prescrizioni minime in materia di ambito di applicazione delle serie di dati e delle modalità di riutilizzo di cui al presente regolamento. |
(11) |
Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di integrare le serie di dati elencate nell'allegato del presente regolamento con informazioni del settore pubblico già accessibili, ogniqualvolta tali dati siano tematicamente correlati e considerati di elevato valore sulla base dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1024. Ove ciò comprenda informazioni che costituiscono dati personali, l'aggiunta di tali informazioni alle serie di dati deve essere necessaria, proporzionata e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale. |
(12) |
L'obiettivo della direttiva (UE) 2019/1024 è promuovere l'uso di licenze pubbliche standard disponibili online per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Gli orientamenti della Commissione sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (5) indicano le licenze della Creative Commons («CC») come esempio di licenze pubbliche standard raccomandate. Le licenze CC sono sviluppate da un'organizzazione senza scopo di lucro e sono diventate una delle principali soluzioni per la concessione di licenze per l'informazione del settore pubblico, i risultati di ricerca e il materiale relativo al settore culturale in tutto il mondo. Nel presente regolamento di esecuzione è pertanto necessario fare riferimento alla versione più recente della suite di licenze CC, vale a dire la CC 4.0. Una licenza equivalente alla suite di licenze CC può contenere disposizioni aggiuntive, come l'obbligo per il riutilizzatore di includere gli aggiornamenti forniti dal titolare dei dati e di specificare quando i dati sono stati aggiornati per l'ultima volta, purché tali disposizioni non limitino le possibilità di riutilizzo dei dati. |
(13) |
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 15 luglio 2022. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato relativo all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/1024, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento di esecuzione stabilisce l'elenco di serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie tematiche di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 e detenute dagli enti pubblici tra i documenti esistenti cui si applica tale direttiva.
2. Il presente regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, in particolare le condizioni applicabili al riutilizzo e le prescrizioni minime per la diffusione dei dati tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:
1) |
si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1024; |
2) |
si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nelle categorie di dati geospaziali, relativi all'osservazione della terra e all'ambiente e meteorologici di cui alla direttiva 2007/2/CE; |
3) |
si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nella categoria di dati relativi alla mobilità di cui alla direttiva 2007/2/CE e alla direttiva 2005/44/CE; |
4) |
«attributo chiave»: una caratteristica di un oggetto o di un'entità in una serie di dati, come un codice di identificazione nazionale o un nome; |
5) |
«granularità»: il livello di dettaglio della serie di dati; |
6) |
«interfaccia di programmazione delle applicazioni (API)»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati; |
7) |
«download in blocco»: una funzione che consente di scaricare un'intera serie di dati in uno o più pacchetti. |
Articolo 3
Modalità di pubblicazione applicabili a tutte le categorie di serie di dati di elevato valore
1. Gli enti pubblici che detengono serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato garantiscono che le serie di dati descritte o cui si fa riferimento nell'allegato siano messe a disposizione in formati leggibili meccanicamente tramite API corrispondenti alle ragionevoli esigenze dei riutilizzatori. Se indicato nell'allegato, le serie di dati sono rese disponibili anche come download in blocco.
2. Gli enti pubblici di cui al paragrafo 1 definiscono e pubblicano le condizioni d'uso dell'API e i criteri di qualità del servizio in relazione alle sue prestazioni e alla sua capacità e disponibilità. Le condizioni d'uso sono disponibili in un formato leggibile dall'uomo e leggibile meccanicamente. Sia le condizioni d'uso sia i criteri di qualità del servizio sono compatibili con le modalità di riutilizzo delle serie di dati di elevato valore stabilite a norma dell'articolo 4.
3. Le condizioni d'uso dell'API sono accompagnate dalla documentazione dell'API in un formato aperto, leggibile dall'uomo e leggibile meccanicamente, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.
4. Gli enti pubblici di cui al paragrafo 1 designano un punto di contatto per le domande e i problemi relativi all'API al fine di garantire la disponibilità e il mantenimento dell'API e, in ultima analisi, la pubblicazione agevole ed efficace delle serie di dati di elevato valore.
5. Gli enti pubblici che detengono serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato garantiscono che queste siano indicate come serie di dati di elevato valore nella loro descrizione dei metadati.
Articolo 4
Modalità di riutilizzo applicabili a tutte le categorie di serie di dati di elevato valore
1. L'esenzione concessa da uno Stato membro in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024 è pubblicata online, allo stesso modo dell'elenco degli enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva.
2. Al fine di agevolare la disponibilità di serie di dati per il riutilizzo su periodi di tempo prolungati, gli obblighi imposti dal presente regolamento si applicano anche alle serie di dati di elevato valore esistenti, leggibili meccanicamente, che sono state create prima della data di applicazione del presente regolamento.
3. Le serie di dati di elevato valore sono rese disponibili per il riutilizzo alle condizioni della licenza Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) o, in alternativa, della licenza Creative Commons BY 4.0, o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva, come stabilito nell'allegato, che consente un riutilizzo senza restrizioni. Il licenziante può inoltre imporre un obbligo di attribuzione affinché gli sia riconosciuto il merito.
4. Le serie di dati di elevato valore sono messe a disposizione secondo le modalità di pubblicazione e riutilizzo stabilite nell'allegato.
Articolo 5
Presentazione di relazioni
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per attuare il presente regolamento di esecuzione. Ove opportuno, le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere fornite mediante riferimenti ai metadati pertinenti.
2. Ciascuno Stato membro fornisce una versione aggiornata della relazione, su richiesta della Commissione che dovrebbe essere formulata ogni due anni.
3. La relazione contiene le informazioni seguenti:
a) |
un elenco di specifiche serie di dati a livello di Stato membro (e, se del caso, a livello subnazionale) corrispondenti alla descrizione di ciascuna serie di dati di elevato valore di cui all'allegato del presente regolamento e con riferimento online a metadati che rispettano le norme esistenti, come un registro unico o un catalogo dei dati aperti; |
b) |
un collegamento permanente alle condizioni di licenza applicabili al riutilizzo di serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato del presente regolamento, per ciascuna serie di dati di cui alla lettera a); |
c) |
un collegamento permanente alle API che garantiscono l'accesso alle serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato del presente regolamento, per ciascuna serie di dati di cui alla lettera a); |
d) |
se disponibili, i documenti di orientamento emanati dallo Stato membro sulla pubblicazione e il riutilizzo delle pertinenti serie di dati di elevato valore; |
e) |
se disponibili, le eventuali valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati effettuate conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679; |
f) |
il numero di enti pubblici esentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024. |
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere da 16 mesi dopo la sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56.
(2) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(3) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(4) Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).
(5) GU C 240 del 24.7.2014, pag. 1.
(6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
1. DATI GEOSPAZIALI
1.1. Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione
La categoria tematica «dati geospaziali» comprende serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire «Unità amministrative», «Nomi geografici», «Indirizzi», «Edifici» e «Parcelle catastali» quali definite negli allegati I e III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Comprende inoltre le parcelle di riferimento e le parcelle agricole quali definite nel regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nel regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e nei relativi atti delegati e di esecuzione (4). La loro granularità, la loro copertura geografica e i loro attributi chiave sono elencati nella tabella seguente. Se non sono disponibili nella scala indicata nella tabella seguente, ma sono disponibili a una risoluzione spaziale più elevata (5), le serie di dati sono fornite alla risoluzione spaziale disponibile.
Serie di dati |
Unità amministrative |
Nomi geografici |
Indirizzi |
Edifici |
Parcelle catastali |
Parcelle di riferimento |
Parcelle agricole |
Granularità |
Tutti i livelli di generalizzazione disponibili con una granularità fino alla scala 1:5 000 . Dai comuni ai paesi; unità marittime. |
n.p. |
n.p. |
Tutti i livelli di generalizzazione disponibili con una granularità fino alla scala 1:5 000 . |
Tutti i livelli di generalizzazione disponibili con una granularità fino alla scala 1:5 000 . |
Grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5 000 , come stabilito dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
Grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5 000 , come stabilito dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
Copertura geografica |
Una o più serie di dati che coprono l'intero Stato membro se combinate. |
||||||
Attributi chiave |
Identificatore unico; tipo di unità (unità amministrativa o marittima); geometria (6); stato dei confini; codice di identificazione nazionale; codice di identificazione del livello amministrativo superiore; denominazione ufficiale; codice paese; nome in più lingue (solo per i paesi con più di una lingua ufficiale), compresa, se possibile, una lingua con caratteri latini. |
Identificatore unico; geometria; nome in più lingue (solo per i paesi con più di una lingua ufficiale), compresa, se possibile, una lingua con caratteri latini; tipo. |
Identificatore unico; geometria; localizzatore di indirizzo (ad esempio numero civico); passaggio (via); nome; unità amministrative (ad esempio comune, provincia, paese); descrittore postale (ad esempio codice postale); data dell'ultimo aggiornamento. |
Identificatore unico; geometria (impronta dell'edificio); numero di piani; tipo di uso. |
Identificatore unico; geometria (confine delle parcelle catastali o delle unità fondiarie di base (7)); codice della parcella o dell'unità fondiaria di base; riferimento all'unità amministrativa del livello amministrativo più basso cui appartiene la parcella o l'unità fondiaria di base. |
Identificatore unico; geometria (confine e superficie); copertura del suolo (8); biologico (9); elementi paesaggistici stabili (10) («livello per le AIE»); zone soggette a vincoli naturali/specifici. |
Identificatore unico; geometria (confine e superficie di ciascuna parcella agricola); utilizzi del territorio (colture o gruppi di colture); biologico; singolo elemento paesaggistico; prati permanenti. |
1.2. Modalità di pubblicazione e riutilizzo
a) |
Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:
|
b) |
I metadati che descrivono le serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire contengono almeno gli elementi di metadati di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (12). |
c) |
Per l'attuazione delle serie di dati sulle parcelle di riferimento e sulle parcelle agricole, gli Stati membri tengono conto dell'attuazione in corso della direttiva 2007/2/CE nonché degli obblighi di cui all'articolo 67, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/2116. |
2. DATI RELATIVI ALL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA E ALL'AMBIENTE
2.1. Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione
La categoria «dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente» comprende l'osservazione della terra, compresi i dati spaziali o di telerilevamento, nonché i dati rilevati a terra o in situ, le serie di dati ambientali e climatici rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire elencate nella prima tabella e definite negli allegati I-III della direttiva 2007/2/CE e le serie di dati prodotte o generate nel contesto degli atti giuridici elencati nella seconda tabella in appresso. Sono incluse le serie di dati più aggiornate e le versioni storiche delle serie di dati disponibili in formato leggibile meccanicamente, a tutti i livelli di generalizzazione fino alla scala 1:5 000, che coprono l'intero Stato membro se combinate. Se non sono disponibili in questa scala, ma sono disponibili a una risoluzione spaziale più elevata (13), le serie di dati sono fornite alla risoluzione spaziale disponibile.
Inoltre, coerentemente con i pertinenti regimi di accesso quali definiti nella direttiva 2003/4/CE e senza incidere su di essi, la categoria tematica «dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente» comprende ogni tipo di «informazione ambientale» quale definita all'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché l'informazione ambientale di cui all'articolo 7 «Diffusione dell'informazione ambientale» della medesima direttiva.
CATEGORIE TEMATICHE DI DATI INSPIRE (quali definite negli allegati della direttiva 2007/2/CE) |
Idrografia (I) |
Siti protetti (I) |
Elevazione (II) |
Geologia (II) |
Copertura del suolo (II) |
Orto immagini (II) |
Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati (III) |
Regioni biogeografiche (III) |
Risorse energetiche (III) |
Impianti di monitoraggio ambientale (III) |
Habitat e biotopi (III) |
Utilizzo del territorio (III) |
Risorse minerarie (III) |
Zone a rischio naturale (III) |
Elementi geografici oceanografici (III) |
Produzione e impianti industriali (III) |
Regioni marine (III) |
Suolo (III) |
Distribuzione delle specie (III) |
COMPARTO AMBIENTALE |
Atti giuridici che stabiliscono le variabili principali |
Aria |
Articoli da 6 a 14 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) Articolo 7 della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) |
Clima |
Articolo 18, paragrafo 1, articolo 19, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) |
Emissioni |
Articoli 24, 32, 55 e 72 della direttiva 2010/75/UE Articolo 21 della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) Articolo 10 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (20) Articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) Articolo 10 della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) |
Conservazione della natura e biodiversità |
Articoli 4, 9 e 12 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) Articoli 4, 6, 16 e 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (25) Articolo 24 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) Dati per l'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (Common Database on Designated Areas, CDDA), regioni biogeografiche nazionali |
Rumore |
Articoli 4, 5, 7 e 10 della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) |
Rifiuti |
Articolo 15 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (28) Articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) Articolo 10 della direttiva 86/278/CEE del Consiglio (30) Articoli da 15 a 17 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (31) Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) Articolo 15 della raccomandazione 2014/70/UE della Commissione (33) |
Acqua |
Articoli da 15 a 17 della direttiva 91/271/CEE Articolo 13 della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34) Articoli 5, 8, 11, 13 e 15 della direttiva 2000/60/CE Articoli da 3 a 6 della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35) Articolo 5 della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36) Articoli 17 e 18 della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) Articoli da 3 a 8 e 10 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38) Articoli da 6 a 11, 13, 14, da 17 a 19, 26 e 27 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39) |
Legislazione orizzontale |
Articoli 15 e 18 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40) Articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) |
2.2. Modalità di pubblicazione e riutilizzo
a) |
Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:
|
b) |
I metadati che descrivono i dati rientranti nell'ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati Inspire contengono almeno gli elementi di metadati di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008. |
c) |
Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati. |
d) |
Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili. |
3. DATI METEOROLOGICI
3.1. Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione
La categoria tematica «dati meteorologici» comprende serie di dati riguardanti i dati di osservazione misurati dalle stazioni meteorologiche, osservazioni convalidate (dati climatici), allerte meteorologiche, dati radar e dati dei modelli numerici di previsione meteorologica (Numerical Weather Prediction, NWP) con la granularità e gli attributi chiave elencati nella tabella seguente.
Serie di dati |
Dati di osservazione misurati dalle stazioni meteorologiche |
Dati climatici: osservazioni convalidate |
Allerte meteorologiche |
Dati radar |
Dati dei modelli NWP |
Granularità |
Per stazione meteorologica, risoluzione temporale completa |
Per stazione meteorologica, risoluzione temporale completa |
Allerte, con almeno 48 ore di anticipo |
Per stazione radar nello Stato membro e combinati a livello nazionale |
Con almeno 48 ore di anticipo a intervalli di 1 ora, a livello nazionale, su una griglia da 2,5 km/sulla migliore griglia disponibile |
Attributi chiave |
Tutte le variabili di osservazione misurate |
Tutte le variabili di osservazione misurate convalidate; media giornaliera per variabile |
|
Riflettività, retrodiffusione, polarizzazione. Precipitazioni, vento ed eco di ritorno |
Deterministici e/o insiemi, se disponibili, per parametri e livelli pertinenti dal punto di vista meteorologico |
3.2. Modalità di pubblicazione e riutilizzo
a) |
Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:
|
b) |
I metadati che descrivono la serie di dati sono completi e disponibili sul web in un formato aperto e ampiamente utilizzato, leggibile meccanicamente. |
c) |
Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati (43).
|
4. DATI STATISTICI
4.1. Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione
La categoria tematica «dati statistici» comprende serie di dati statistici, ad eccezione dei microdati relativi agli obblighi di comunicazione definiti negli atti giuridici elencati nella tabella seguente.
Al fine di individuare in modo completo i riferimenti pertinenti contenuti negli atti giuridici, per alcune serie di dati è necessario fare riferimento a concetti tratti da una serie di disposizioni e allegati, come illustrato di seguito nelle tabelle da 1 a 18. Per tali serie di dati si applicano le definizioni degli atti giuridici di cui alla tabella seguente. Gli atti giuridici sono applicabili anche quando indicato nelle note a piè di pagina delle tabelle da 1 a 18.
Le serie storiche iniziano al più tardi alla data di applicazione del rispettivo atto giuridico elencato nella tabella che segue.
Serie di dati |
Atti giuridici che stabiliscono le variabili principali delle serie di dati nell'ambito di applicazione e le relative disaggregazioni |
Produzione industriale |
Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) |
Tabella 26 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione (45) |
|
Disaggregazioni dell'indice dei prezzi alla produzione di prodotti industriali per attività |
Allegato I, tabella 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 |
Volume delle vendite per attività |
Allegato I, tabella 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 |
Statistiche sugli scambi internazionali di beni dell'UE — disaggregazioni di esportazioni e importazioni simultaneamente per partner, prodotto e flusso |
Regolamento (UE) 2019/2152 |
Flussi turistici in Europa (cfr. le tabelle 1 e 2 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Allegato I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) |
|
Articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione (47) |
Indici dei prezzi al consumo armonizzati |
Articolo 3 del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (48) |
Conti nazionali — principali aggregati del PIL (cfr. le tabelle 6 e 7 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (49), in particolare l'allegato B |
Conti nazionali — indicatori chiave sulle società (cfr. la tabella 8 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) n. 549/2013, in particolare l'allegato B |
Conti nazionali — indicatori chiave sulle famiglie (cfr. la tabella 9 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) n. 549/2013, in particolare l'allegato B |
Spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche (cfr. la tabella 10 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) n. 549/2013, in particolare l'allegato B |
Debito pubblico lordo consolidato (cfr. le tabelle 11 e 12 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Capo I del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (50) |
Regolamento (UE) n. 549/2013 |
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Conti e statistiche ambientali |
Allegato I del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (51) Allegati I e II del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (52) |
Popolazione, fertilità, mortalità |
Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (53) |
|
Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione (54) |
Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (55) |
|
Regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione (56) |
|
Regolamento (UE) n. 1260/2013 |
|
Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 |
|
Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio (57) |
|
Popolazione (cfr. la tabella 3 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) n. 1260/2013 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 |
|
Regolamento (CE) n. 862/2007 |
|
Regolamento (UE) n. 351/2010 |
|
Fertilità (cfr. la tabella 4 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) n. 1260/2013 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 |
|
Mortalità (cfr. la tabella 5 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) n. 1260/2013 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 |
|
Regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione (58) |
|
Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione (59) |
|
Decisione 93/704/CE del Consiglio (60) |
|
Spesa corrente per l'assistenza sanitaria |
Allegato II del regolamento (CE) n. 1338/2008 |
Allegato II del regolamento (UE) 2015/359 della Commissione (61) |
|
Povertà (cfr. la tabella 13 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (62) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione (63) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione (64) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242 della Commissione (65) |
Disuguaglianza (cfr. la tabella 14 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) 2019/1700 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242 |
Occupazione (cfr. le tabelle 15 e 16 per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) 2019/1700 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione (66) |
Disoccupazione (cfr. la tabella 17 in appresso per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) 2019/1700 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 |
Forza lavoro potenziale (cfr. la tabella 18 per le variabili rientranti nell'ambito di applicazione) |
Regolamento (UE) 2019/1700 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 |
Tabella 1
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui flussi turistici in Europa
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ●= richiesta per gli Stati membri che presentano una dimensione del campione sufficientemente ampia da consentire stime precise, come stabilito nel regolamento pertinente; ⇓ = le disaggregazioni a livello NUTS 2 devono essere offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3
Variabili principali Disaggregazioni |
Pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche |
Partecipazione al turismo per motivi personali |
Viaggi turistici effettuati da residenti dell'UE |
Pernottamenti turistici di residenti dell'UE |
Spesa turistica sostenuta da residenti dell'UE |
|||||||
Informazioni dal lato dell'offerta sul turismo domestico e dall'esterno |
Percentuale della popolazione (15+) che effettua viaggi turistici con pernottamenti per motivi personali durante un determinato anno di riferimento |
Informazioni dal lato della domanda sui viaggi per turismo domestico e verso l'estero |
Informazioni dal lato della domanda sui pernottamenti per turismo domestico e verso l'estero |
Informazioni dal lato della domanda sulla spesa per turismo domestico e verso l'estero |
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Paese d'origine |
|
● |
● |
|
|
|
|
|
||||
Durata del viaggio |
|
|
|
● |
|
● (67) |
● (67) |
● (67) |
||||
Destinazione |
|
|
|
|
● |
● (67) |
● (67) |
● (67) |
||||
Mezzi di trasporto |
7 categorie (68) |
|
|
|
|
● (67) |
● (67) |
● (67) |
||||
Tipi di sistemazione |
7 categorie (68) |
|
|
|
|
● (67) |
● (67) |
● (67) |
||||
Modalità di prenotazione (69) |
Attributi vari (68) |
|
|
|
|
|||||||
Geografica |
Regione NUTS 2 |
⇓ |
● |
|
|
|
|
|
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|
Regione NUTS 3 |
● |
|
|
|
|
|
|
||||
Zone costiere/non costiere |
|
● |
|
|
|
|
|
|||||
|
Grado di urbanizzazione (3 categorie) |
|
● |
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|
|
|
|
||||
Città (solo città selezionate) (70) |
● |
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|
|
|
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Tabella 2
Specifiche per la serie di dati mensile di elevato valore sui flussi turistici in Europa
Variabili principali Disaggregazioni |
Pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche |
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Informazioni dal lato dell'offerta sul turismo domestico e dall'esterno |
||||||
Paese d'origine |
|
● |
||||
Geografica |
NUTS 2 |
● |
Tabella 3
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla popolazione
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ●= richiesta per gli Stati membri che soddisfano le condizioni stabilite nel pertinente regolamento; ○ = volontaria
Variabili principali Disaggregazioni |
Popolazione al 1o gennaio |
Età mediana |
Indice di dipendenza degli anziani |
|||||
|
|
Percentuale di persone di età superiore a 65 anni rispetto alle persone di età compresa tra 20 e 64 anni |
||||||
Sesso |
|
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
Età |
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
Livello di istruzione conseguito |
ISCED 2011 (71) |
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○ |
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Stato civile |
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○ |
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Cittadinanza |
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● |
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Paese di nascita |
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|
● |
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Indice di sviluppo umano |
L'ISU è un raggruppamento del paese di nascita e del paese di cittadinanza |
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● |
● |
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|
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|
Regione |
NUTS 3 |
● |
|
|
|
|
● |
● |
Tabella 4
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla fertilità
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ⇓ = le disaggregazioni a livello NUTS 2 sono offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3
Variabili principali Disaggregazioni |
Tasso grezzo di natalità |
Tassi di fecondità per età della madre |
Tasso di fecondità totale |
|
Proporzione tra il numero di nati vivi e la popolazione media durante l'anno in esame. Il valore è espresso per 1 000 abitanti. |
Proporzione tra il numero di nati vivi da madri di età x e la popolazione femminile media di età x. |
Numero medio di figli che nascerebbero vivi da una donna nel corso della sua vita se attraversasse e superasse gli anni fertili in linea con i tassi di fecondità per età di un determinato anno. |
||
Età |
|
|
● |
|
Regione |
NUTS 2 |
⇓ |
● |
⇓ |
NUTS 3 |
● |
|
● |
Tabella 5
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla mortalità
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ⇓ = disaggregazioni a livello NUTS 2 offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3
Variabili principali Disaggregazioni |
Tasso grezzo di mortalità |
Tasso di mortalità infantile |
Aspettativa di vita |
|
Proporzione tra il numero di decessi e la popolazione media durante l'anno in esame. Il valore è espresso per 1 000 abitanti. |
Proporzione tra il numero di bambini morti a un'età inferiore a un anno e il numero di nati vivi durante l'anno in esame. Il valore è espresso per 1 000 nati vivi. |
|
||
Età |
|
|
|
● |
Sesso |
|
|
|
● |
Regione |
NUTS 2 |
⇓ |
● |
● |
|
NUTS 3 |
● |
|
|
Tabella 6
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui conti nazionali — principali aggregati del PIL
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ⇓ = le disaggregazioni a livello NUTS 2 devono essere offerte a seguito dell'offerta di disaggregazioni a livello NUTS 3
Variabili principali Disaggregazioni (72) |
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato |
Valore aggiunto lordo |
Spesa per consumi finali delle famiglie |
Investimenti fissi lordi |
Redditi da lavoro dipendente |
Occupazione |
Reddito nazionale lordo |
Accreditamento/indebitamento del totale dell'economia |
|||||
Variabile B.5g_S.1 (73) |
Variabile B.9_S.1 (73) |
||||||||||||
Prezzi correnti e volumi, tassi di crescita derivati e pro capite |
Prezzi correnti |
Volumi |
Prezzi correnti e volumi |
Prezzi correnti |
Volumi |
Prezzi correnti |
Persone |
Ore lavorate |
Prezzi correnti, livelli e pro capite |
Saldo contabile |
|||
Industria |
NACE Rev. 2 |
|
● |
● |
(Nessuna disaggregazione) |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
(Nessuna disaggregazione) |
(Nessuna disaggregazione) |
Tipo di attività |
AN_F6 |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
|
|||
Regione |
NUTS 2 |
⇓ (75) |
⇓ |
|
|
● |
|
|
● |
⇓ |
● |
|
|
|
NUTS 3 |
● (75) |
● |
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
|
Tabella 7
Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sui conti nazionali — principali aggregati del PIL
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Variabili principali Disaggregazioni (72) |
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato |
Valore aggiunto lordo |
Spesa per consumi finali delle famiglie |
Investimenti fissi lordi |
Redditi da lavoro dipendente |
Occupazione |
|
Prezzi correnti e volumi, tassi di crescita derivati |
Prezzi correnti e volumi |
Prezzi correnti e volumi |
Prezzi correnti e volumi |
Prezzi correnti |
Persone e ore lavorate |
||
Industria |
NACE Rev. 2 (76) |
(Nessuna disaggregazione) |
● |
(Nessuna disaggregazione) |
|
● |
● |
Tipo di attività |
AN_F6 |
|
● |
|
|
Tabella 8
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui conti nazionali — indicatori chiave sulle società
Variabili principali |
Investimenti fissi lordi delle società non finanziarie |
Risultato lordo di gestione e reddito misto delle società non finanziarie |
Totale delle attività del settore finanziario |
Totale delle passività del settore finanziario |
Accreditamento/indebitamento delle società non finanziarie e finanziarie |
Variabile P.51g_S.11 (77) |
Variabile 9B.2g & B3g)_S.11 (77) |
Variabile F.A_S.12 (77) |
Variabile F.L_S.12 (77) |
||
Prezzi correnti |
Prezzi correnti |
Prezzi correnti, non consolidati |
Prezzi correnti, non consolidati |
Saldo contabile |
|
Disaggregazioni |
(Nessuna disaggregazione per questa serie di dati di elevato valore) |
Tabella 9
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sui conti nazionali — indicatori chiave sulle famiglie
Variabili principali Disaggregazioni |
Reddito disponibile delle famiglie — lordo e netto |
Investimenti fissi lordi delle famiglie |
Risparmi delle famiglie, lordi |
Totale delle attività del settore delle famiglie |
Totale delle passività del settore delle famiglie |
Accreditamento/indebitamento delle famiglie |
||
Variabile P.51g_S.14 (78) |
Variabile B.8g_S.14 (78) |
Variabile F.A_S.14 (78) |
Variabile F.L_S14 (78) |
Variabile B.9_S.14 (78) |
||||
Prezzi correnti, calcolati in termini pro capite e reali pro capite |
Prezzi correnti |
Prezzi correnti |
Prezzi correnti, non consolidati |
Prezzi correnti, non consolidati |
Saldo contabile. Prezzi correnti. |
|||
Reddito disponibile lordo |
Reddito disponibile netto |
|
|
|
|
|
||
Regione |
NUTS 2 |
(Nessuna disaggregazione) |
● |
(Nessuna disaggregazione) |
Tabella 10
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulle spese ed entrate delle amministrazioni pubbliche
Variabili principali Disaggregazioni |
Totale delle entrate delle amministrazioni pubbliche |
Totale delle spese |
Accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche (B.9) |
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Definite nel regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, 8.100, e capitolo 20 con riferimento a un elenco di categorie |
Definite nel regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, 8.100, e capitolo 20 con riferimento a un elenco di categorie |
Saldo contabile delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche |
|||||||||||||||||||||||||
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Categorie (79) |
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Categoria delle entrate |
|
● |
|
(Nessuna disaggregazione per questa variabile principale) |
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Categoria delle spese |
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● |
Tabella 11
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sul debito pubblico lordo consolidato
Variabile principale Disaggregazione |
Debito pubblico lordo |
|||||||
Il debito pubblico è definito come il debito lordo consolidato totale al valore nominale nelle seguenti categorie di passività delle amministrazioni pubbliche (secondo la definizione del SEC 2010): biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di credito (AF.3) e prestiti (AF.4). |
||||||||
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Categorie (80) |
|||||||
Categoria delle passività delle amministrazioni pubbliche |
|
● |
Tabella 12
Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sul debito pubblico lordo consolidato
Variabile principale Disaggregazione |
Debito pubblico lordo |
|||||||
Il debito pubblico è definito come il debito lordo consolidato totale al valore nominale nelle seguenti categorie di passività delle amministrazioni pubbliche (secondo la definizione del SEC 2010): biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di credito (AF.3) e prestiti (AF.4). |
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Categorie (80) |
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Categoria delle passività delle amministrazioni pubbliche |
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● |
Tabella 13
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sul tasso di povertà
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ○ = richiesta per gli Stati membri che soddisfano le condizioni stabilite nel pertinente regolamento
Variabili principali Disaggregazioni |
Tasso di persone a rischio di povertà o esclusione sociale |
Tasso di rischio di povertà |
Tasso di deprivazione materiale e sociale grave |
Tasso di deprivazione materiale e sociale |
Persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa |
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Percentuale di persone a rischio di povertà o in grave deprivazione materiale e sociale o che vivono in una famiglia con un'intensità di lavoro molto bassa |
Percentuale di persone che vivono in una famiglia il cui reddito disponibile equivalente è inferiore al 60 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale |
Percentuale di persone che vivono in una famiglia che non può permettersi almeno 7 dei 13 beni considerati auspicabili o addirittura necessari per condurre una vita dignitosa |
Percentuale di persone a rischio di povertà o in grave deprivazione materiale e sociale o che vivono in una famiglia con un'intensità di lavoro molto bassa |
Percentuale di persone che vivono in una famiglia in cui i membri in età lavorativa hanno lavorato meno del 20 % del loro potenziale totale nel corso dell'anno precedente |
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Sesso |
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Maschio/femmina |
● |
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● |
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● |
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● |
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● |
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||||||||||||||
Età |
|
0-17 18-64 64+ |
● |
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|
● |
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● |
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● |
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|
● |
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|
|
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||||||||||||||
Livello di istruzione conseguito |
ISCED 2011 |
|
|
● |
|
|
|
|
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|
● |
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|
|
|
● |
|
|
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● |
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● |
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Cittadinanza |
|
Nazionale/UE/non UE |
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● |
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● |
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● |
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|
● |
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● |
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Paese di nascita |
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Nazionale/UE/non UE |
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● |
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● |
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● |
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|
|
|
|
● |
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
|
||||||||||||||
Condizione lavorativa più frequente |
|
|
|
|
|
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● |
|
|
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|
|
|
● |
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|
● |
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|
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|
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|
● |
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|
|
|
|
● |
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|
||||||||||||||
Quintile di reddito |
|
1,2,3,4,5 |
|
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|
● |
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|
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|
|
● |
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|
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|
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|
● |
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|
|
● |
|
|
|
|
|
|
● |
|
||||||||||||||
NUTS 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
Tabella 14
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sul tasso di disuguaglianza
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Legenda per le disaggregazioni: ●= obbligatoria; ○ = richiesta per gli Stati membri, se possibile, in base a quanto stabilito nel pertinente regolamento
Variabili principali Disaggregazioni |
Rapporto tra quintili di reddito S80/S20 |
Coefficiente di Gini del reddito disponibile equivalente |
||
Rapporto fra l'ammontare complessivo del reddito percepito dal 20 % della popolazione con i redditi più elevati (primo quintile) e quello percepito dal 20 % della popolazione con i redditi più bassi (ultimo quintile) |
Questa variabile misura il grado di scostamento della distribuzione del reddito disponibile equivalente dopo i trasferimenti sociali rispetto a una distribuzione perfettamente equa. Si tratta di una misura sintetica della quota cumulativa del reddito equivalente rappresentata dalle percentuali cumulative del numero di persone fisiche. Il suo valore varia da 0 (completa uguaglianza) a 100 (completa disuguaglianza). |
|||
Sesso |
Maschio/femmina |
● |
|
|
Età |
Meno di 65/Più di 65 |
● |
|
(Non sono disponibili disaggregazioni per questa variabile principale) |
Regione |
NUTS 2 |
|
○ |
|
Tabella 15
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sull'occupazione
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Variabili principali Disaggregazioni |
Tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni |
Percentuale di lavoratori a tempo parziale tra le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni |
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Sesso |
|
Maschio/femmina |
● |
● |
|
● |
|
|
● |
● |
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||||||||
Età |
|
20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni, ..., 55-64 anni |
● |
|
● |
|
● |
|
|
|
|
||||||||
|
|
20-24 anni, 25-54 anni, 55-64 anni |
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|
|
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● |
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● |
||||||||
Livello di istruzione conseguito |
ISCED 2011 |
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● |
● |
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● |
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● |
● |
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Regione |
NUTS 2 |
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● |
● |
● |
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Tabella 16
Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sull'occupazione
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Variabili principali Disaggregazioni |
Tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni |
||||||||||||
Sesso |
|
Maschio/femmina |
● |
● |
|
||||||||
Età |
|
20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni, ..., 55-64 anni |
● |
|
● |
||||||||
Livello di istruzione conseguito |
ISCED 2011 |
|
|
● |
● |
Tabella 17
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla disoccupazione
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Variabili principali Disaggregazioni |
Tasso di disoccupazione delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni |
Tasso di disoccupazione di lunga durata delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni |
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Sesso |
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Maschio/femmina |
● |
● |
|
● |
|
|
● |
● |
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Età |
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15-24 anni, 25-54 anni, 55-74 anni |
● |
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● |
|
● |
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● |
|
● |
||||||||
Livello di istruzione conseguito |
ISCED 2011 |
|
|
● |
● |
|
|
● |
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● |
● |
||||||||
Regione |
NUTS 2 |
|
|
|
|
● |
● |
● |
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|
Specifiche per la serie di dati trimestrale di elevato valore sulla disoccupazione
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Variabili principali Disaggregazioni |
Tasso di disoccupazione delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni |
Tasso di disoccupazione di lunga durata delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni |
||||||||||||||
Sesso |
|
Maschio/femmina |
● |
● |
|
● |
● |
|
||||||||
Età |
|
15-24 anni, 25-54 anni, 55-74 anni |
● |
|
● |
● |
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● |
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Livello di istruzione conseguito (81) |
ISCED 2011 |
|
|
● |
● |
|
● |
● |
Tabella 18
Specifiche per la serie di dati annuale di elevato valore sulla forza lavoro potenziale
Nota: le disaggregazioni indicate simultaneamente in una colonna dovrebbero essere offerte per la tabulazione incrociata di tutte le variabili interessate.
Variabili principali Disaggregazioni |
Percentuale di persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni in cerca di lavoro ma non immediatamente disponibili |
Percentuale di persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni disponibili a lavorare ma che non cercano un impiego |
|
Sesso |
Maschio/femmina |
● |
● |
Età |
15-24 anni, 25-54 anni, 55-74 anni |
● |
● |
4.2. Modalità di pubblicazione e riutilizzo
a) |
Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:
|
b) |
I metadati che descrivono la serie di dati sono disponibili sotto forma di file strutturato ben sviluppato contenente almeno una descrizione di dati statistici, concetti statistici, metodologie e informazioni sulla qualità dei dati. |
c) |
Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati. |
d) |
Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili. |
5. DATI RELATIVI ALLE IMPRESE E ALLA PROPRIETÀ DELLE IMPRESE
5.1. Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione
La categoria tematica «dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese» comprende serie di dati contenenti le informazioni di base sull'impresa e i documenti e i conti aziendali a livello di singola impresa, con gli attributi chiave elencati nella tabella seguente.
Serie di dati |
Informazioni di base sull'impresa: attributi chiave |
Documenti e conti aziendali Le descrizioni delle serie di dati e dei loro attributi chiave sono intese conformemente agli articoli 4, 5, da 9 a 19 bis, 24, da 28 a 29 bis, 31, 35, 36, 39, 40, 43 e 48 quater della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (82) e agli articoli da 4 a 6 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (83). |
||||||||||||||||||||||
|
|
Documenti contabili, tra cui:
|
5.2. Modalità di pubblicazione e riutilizzo
a) |
Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:
|
b) |
Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati. |
c) |
Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili, come il Core Business Vocabulary (86). |
6. DATI RELATIVI ALLA MOBILITÀ
6.1. Serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione
La categoria tematica «dati relativi alla mobilità» comprende serie di dati rientranti nell'ambito di applicazione della categoria tematica di dati Inspire «Reti di trasporto» di cui all'allegato I della direttiva 2007/2/CE, a tutti i livelli di generalizzazione disponibili fino alla scala 1:5 000, che coprono l'intero Stato membro se combinate. Se non sono disponibili nella scala 1:5 000, ma sono disponibili a una risoluzione spaziale più elevata (87), le serie di dati sono fornite alla risoluzione spaziale disponibile. Le serie di dati comprendono come attributi chiave il codice di identificazione nazionale, la posizione geografica e i collegamenti con le reti transfrontaliere, se disponibili.
CATEGORIA TEMATICA INSPIRE (quale definita nell'allegato I della direttiva 2007/2/CE) |
Reti di trasporto |
Per gli Stati membri cui si applica la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (88), questa categoria comprende anche le serie di dati di cui alla tabella seguente; le serie di dati sono intese come descritto nella direttiva 2005/44/CE.
Serie di dati sulle vie navigabili interne |
Tipologia di dati |
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|
Dati statici |
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|
Dati dinamici |
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Carte nautiche elettroniche per la navigazione interna (ENC interne secondo la norma per il sistema ECDIS interno) |
6.2. Modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati sulle reti di trasporto
a) |
Le serie di dati sulle reti di trasporto sono messe a disposizione per il riutilizzo:
|
b) |
I metadati che descrivono le serie di dati sulle reti di trasporto contengono almeno gli elementi di metadati definiti nel regolamento (CE) n. 1205/2008. |
c) |
Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati. |
d) |
Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall'Unione o a livello internazionale, se disponibili. |
6.3. Modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati sulle vie navigabili interne
a) |
Le serie di dati sulle vie navigabili interne sono messe a disposizione per il riutilizzo:
|
b) |
I metadati che descrivono le serie di dati sulle vie navigabili interne sono completi e disponibili sul web in un formato aperto leggibile meccanicamente e riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale. |
c) |
La documentazione delle serie di dati sulle vie navigabili interne è conforme alla direttiva 2005/44/CE e alle misure e norme di attuazione basate sulla direttiva 2005/44/CE. |
Serie di dati |
Statici |
Dinamici/urgenti |
Carte nautiche elettroniche |
Frequenza e tempestività di aggiornamento |
Quando necessario |
Da giornaliera a (quasi) in tempo reale |
Ogni tre mesi, in caso di modifiche della serie di dati |
Granularità |
Livello del singolo chilometro di via navigabile o miglio nautico; livello di ettometro della via navigabile, ove applicabile |
Rete nazionale delle vie navigabili e nodi transfrontalieri |
(1) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
(3) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
(5) Risoluzione spaziale quale definita nell'allegato, parte B, sezione 6.2, del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).
(6) Nel presente allegato, per geometria si intendono almeno due dimensioni.
(7) Le unità fondiarie di base sono messe a disposizione dagli Stati membri nei quali i riferimenti catastali unici sono forniti unicamente per le unità fondiarie di base ma non per le parcelle.
(8) La superficie agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
(9) Indica se la parcella è gestita avvalendosi di pratiche biologiche.
(10) Definiti come livello di riferimento per le aree di interesse ecologico nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) [articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013].
(11) Come i servizi per lo scaricamento (download) con accesso diretto sulla base della direttiva 2007/2/CE.
(12) Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).
(13) Risoluzione spaziale quale definita nell'allegato, parte B, sezione 6.2, del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).
(14) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(15) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
(16) Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).
(17) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(18) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).
(19) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(20) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(21) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(22) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).
(23) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(24) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(25) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(26) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
(27) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
(28) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(29) Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).
(30) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
(31) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(32) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
(33) Raccomandazione della Commissione, del 22 gennaio 2014, sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 72).
(34) Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).
(35) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(36) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(37) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(38) Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
(39) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(40) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
(41) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(42) Come i servizi per lo scaricamento (download) con accesso diretto sulla base della direttiva 2007/2/CE.
(43) Ad esempio, la specifica Inspire dei dati sulle condizioni atmosferiche e le caratteristiche geografiche meteorologiche (https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AC-MF_v2.0.pdf) fornisce approcci e casi d'uso per rappresentare e documentare le serie di dati meteorologici.
(44) Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).
(45) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1).
(46) Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17).
(47) Regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 1).
(48) Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).
(49) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(50) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
(51) Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).
(52) Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).
(53) Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
(54) Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10).
(55) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
(56) Regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37).
(57) Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 1).
(58) Regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 22).
(59) Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 3).
(60) 93/704/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).
(61) Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).
(62) Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).
(63) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 8).
(64) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 16).
(65) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, definisce i formati tecnici e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 133).
(66) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 59).
(67) Le statistiche univariate e multivariate sono richieste solo per le combinazioni che presentano una dimensione del campione sufficientemente ampia da consentire la presentazione di stime precise.
(68) Cfr. l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e il regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione, del 1o agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II.
(69) Le modalità di prenotazione sono un modulo triennale — questa disaggregazione è richiesta solo su base triennale (non su base annuale).
(70) Le statistiche specifiche per città sono richieste solo per città specifiche.
(71) Classificazione internazionale standard dell'istruzione.
(72) Disaggregazioni previste dal regolamento (UE) n. 549/2013 su base obbligatoria.
(73) Concetto, livello di dettaglio, frequenza, tempestività e serie storiche quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013.
(74) Frequenza e destagionalizzazione come prescritto dal regolamento (UE) n. 549/2013.
(75) Per B.1*g non sono richieste disaggregazioni regionali per il volume o i tassi di crescita derivati.
(76) NACE A*10
(77) Concetto, livello di dettaglio, frequenza, tempestività e serie storiche quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013.
(78) Concetto, livello di dettaglio, frequenza, tempestività e serie storiche quali definiti nel regolamento (UE) n. 549/2013.
(79) Quali definite nel regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, 8.100, e capitolo 20.
(80) Quali definite nel regolamento (UE) n. 549/2013.
(81) Secondo l'ISCED 2011.
(82) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(83) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(84) Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).
(85) Regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione (GU L 234 del 31.8.2016, pag. 1).
(86) https://joinup.ec.europa.eu/collection/registered-organization-vocabulary/solution/core-business-vocabulary/release/200.
(87) Risoluzione spaziale quale definita nell'allegato, parte B, sezione 6.2, del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).
(88) Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).
(89) Come i servizi per lo scaricamento (download) con accesso diretto sulla base della direttiva 2007/2/CE.