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Document 32022R1916

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1916 della Commissione del 7 ottobre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Juglans regia L. originarie della Moldova

    C/2022/7022

    GU L 263 del 10.10.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1916/oj

    10.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 263/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1916 DELLA COMMISSIONE

    del 7 ottobre 2022

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Juglans regia L. originarie della Moldova

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

    (3)

    A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra i quali figura il genere Juglans L., sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.

    (4)

    Il 4 marzo 2020 la Moldova ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di uno-due anni, innestate, e di portainnesti, di Juglans regia L., a radice nuda, in riposo vegetativo e privi di foglie. La richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

    (5)

    Il 25 marzo 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Juglans regia L. originarie della Moldova (4). L'Autorità non ha individuato alcun organismo nocivo pertinente per dette piante da impianto.

    (6)

    Il 23 giugno 2022 l'Autorità ha modificato il parere scientifico per includervi lo Xiphinema rivesi (popolazioni non UE) quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per detto organismo nocivo e ha stimato la probabilità che le summenzionate piante da impianto siano indenni da tale organismo nocivo. Lo Xiphinema rivesi (popolazioni non UE) figura nell'allegato II, parte A, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) quale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

    (7)

    Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione di piante da impianto, fino a due anni, innestate, e di portainnesti, di Juglans regia L., a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, originari della Moldova, è considerato accettabile, purché siano rispettate le rispettive prescrizioni in materia di importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

    (8)

    Di conseguenza, le piante da impianto, fino a due anni, innestate, e i portainnesti, di Juglans regia L., a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, originari della Moldova, non dovrebbero più essere considerati piante ad alto rischio.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

    (10)

    Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (6), l'importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

    (4)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2021. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Juglans regia L. originarie della Moldova. EFSA Journal 2021;19(5):6570, 27 pagg. (https://doi. org/10.2903/j.efsa.2021.6570).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

    (6)  Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) (adottato il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1995; UNTS, vol. 1867, pag. 493); Organizzazione mondiale del commercio (https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm).


    ALLEGATO

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

    Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, seconda colonna della tabella, «Descrizione», il testo della voce relativa a Juglans L. è sostituito dal seguente:

    «Juglans L., escluse:

    le piante da impianto, fino a due anni, di Juglans regia L., a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, originarie della Turchia; e

    le piante da impianto, fino a due anni, innestate, e i portainnesti, di Juglans regia L., a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, originari della Moldova».


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