EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0550

Regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione del 12 febbraio 2020 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia

C/2020/673

GU L 127 del 22.4.2020, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/550/oj

22.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 127/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/550 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2020

che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il Regno di Cambogia («Cambogia») beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati «Tutto tranne le armi» (Everything But Arms — «EBA») di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 978/2012 («regolamento SPG»). La Cambogia figura inoltre nell’elenco dei paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento SPG. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SPG, il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati consiste nella sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata originari della Cambogia, esclusi quelli di cui al capitolo 93, ossia armi e munizioni.

(2)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni elencate nell’allegato VIII, parte A, del regolamento SPG (le «convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro»).

(3)

L’11 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione contenente un allegato («l’avviso di apertura») (2) che apre, a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento SPG, la procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse alla Cambogia («procedura di revoca temporanea»). Lo stesso giorno la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione di esecuzione.

(4)

Gli elementi di cui disponeva la Commissione in quel momento indicavano l’esistenza di motivi sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura di revoca temporanea. In particolare il considerando 3 della decisione di esecuzione e il punto 5 dell’avviso di apertura facevano riferimento a elementi indicanti l’esistenza di violazioni gravi e sistematiche, da parte della Cambogia, dei principi stabiliti nelle seguenti quattro convenzioni essenziali dell’ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro:

Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966) «ICCPR»);

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948) (la «convenzione 87 dell’OIL»);

Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949) (la «convenzione 98 dell’OIL»); nonché

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966) («ICESCR»).

(5)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato la Cambogia e i terzi a comunicare le loro osservazioni alla Commissione. Tredici terzi si sono registrati entro il termine fissato nell’avviso di apertura e hanno presentato osservazioni scritte alla Commissione.

(6)

In seguito all’apertura della procedura di revoca temporanea, la Commissione ha controllato e valutato l’attuazione, da parte della Cambogia, delle quattro convenzioni figuranti nell’avviso di apertura. Conformemente all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento SPG, il periodo di controllo e valutazione è terminato il 12 agosto 2019.

(7)

La Commissione ha raccolto tutte le informazioni necessarie in conformità all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento SPG, comprese le valutazioni disponibili degli organi di controllo competenti e i pareri della Cambogia. Nel giugno 2019 la Commissione ha effettuato una missione di controllo in Cambogia.

(8)

Durante il periodo di controllo e valutazione la Commissione ha offerto alla Cambogia ogni possibilità di cooperare, presentare osservazioni ed essere sentita. Ad esempio, il 24 luglio 2019 la Commissione ha invitato la Cambogia a comunicare per iscritto la propria posizione sulle constatazioni che hanno portato all’apertura della procedura di revoca temporanea. La Cambogia ha risposto alla Commissione il 12 agosto 2019 contestando i motivi della decisione della Commissione di aprire la procedura di revoca temporanea. Nella sua risposta la Cambogia ha inoltre messo in evidenza una serie di azioni correttive previste o intraprese prevalentemente prima dell’apertura della procedura di revoca temporanea.

(9)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento SPG, il 12 novembre 2019 la Commissione ha presentato alla Cambogia una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni (la «relazione»). La relazione si fondava sull’insieme delle prove raccolte dalla Commissione fino al 31 ottobre 2019 per quanto riguarda il rispetto dei principi stabiliti nelle quattro convenzioni essenziali dell’ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro, compresi gli elementi di prova e le informazioni presentate dalla Cambogia e dai terzi interessati dalla procedura.

(10)

Il 12 dicembre 2019 la Cambogia ha presentato le proprie osservazioni sulla relazione.

(11)

Il presente regolamento delegato si basa sulle constatazioni contenute nella relazione e sugli elementi di prova che le suffragano, sulle valutazioni successive alla luce della risposta della Cambogia nonché sui fatti e sugli sviluppi verificatisi dopo il 12 dicembre 2019.

2.   VIOLAZIONI GRAVI E SISTEMATICHE DEI PRINCIPI SANCITI DALL’ICCPR

2.1.    Diritto alla partecipazione politica (articolo 25 dell’ICCPR)

(12)

L’articolo 25 dell’ICCPR dispone che ogni cittadino ha il diritto e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all’articolo 2 dell’ICCPR e senza restrizioni irragionevoli:

a)

di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

b)

di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;

c)

di accedere, in condizioni generali di uguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.

2.1.1.    Constatazioni

(13)

La Cambogia ha intrapreso una serie di azioni repressive nei confronti del principale partito di opposizione, il partito per la salvezza nazionale della Cambogia («CNRP»), limitando la partecipazione politica e i diritti elettorali nel paese. Tali azioni comprendevano, in particolare, modifiche della legge sui partiti politici («LPP»), l’arresto del presidente del CNRP Kem Sokha e lo scioglimento del CNRP per ordine degli organi giurisdizionali.

(14)

Nel marzo e nel luglio 2017 l’Assemblea nazionale della Cambogia ha apportato una serie di modifiche alla LPP in base alle quali è divenuto illegale guidare un partito politico per chiunque sia stato oggetto di una condanna penale. La LPP modificata ha inoltre conferito al ministero dell’Interno un ampio potere discrezionale che consente di sospendere le attività dei partiti politici e di sottoporre alla decisione della Corte suprema richieste di scioglimento dei partiti. Nell’ottobre 2017 l’Assemblea nazionale ha approvato ulteriori modifiche di una serie di leggi elettorali che stabiliscono la procedura per la riassegnazione dei seggi vinti da un partito sciolto.

(15)

Il 3 settembre 2017 Kem Sokha, leader del partito CNRP, è stato arrestato con l’accusa di tradimento e di cospirazione per rovesciare il governo cambogiano con l’aiuto di una potenza straniera (3).

(16)

Dopo più di un anno di custodia cautelare, il 10 settembre 2018 Kem Sokha è stato rimesso in libertà condizionale e posto sotto sorveglianza giudiziaria, successivamente revocata il 10 novembre 2019. Resta tuttavia soggetto al divieto di svolgere attività politiche in attesa dell’esito del processo (4).

(17)

Il 16 novembre 2017 la Corte suprema della Cambogia ha disposto lo scioglimento del CNRP e l’interdizione di 118 dei suoi alti funzionari dalle attività politiche per cinque anni. La sentenza della Corte suprema si basa in particolare sulle modifiche apportate all’articolo 44 della LPP, che consente alla Corte suprema di sciogliere o sospendere per cinque anni un partito politico che violi l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7 della LPP. Lo scioglimento del CNRP da parte della Corte suprema è stato in parte fondato sulle stesse accuse formulate dal giudice istruttore per la causa pendente nei confronti di Kem Sokha (5).

(18)

Lo scioglimento del CNRP ha determinato inoltre la rimozione dalle loro funzioni di 5 007 consiglieri comunali e locali eletti nel giugno 2017. I membri dell’Assemblea nazionale appartenenti al CNRP sono stati sostituiti da persone non elette. Nelle successive elezioni indirette del Senato tenutesi il 25 febbraio 2018, il partito al governo, ossia il Partito popolare cambogiano («CPP»), ha ottenuto tutti i seggi da attribuire (6). Lo scioglimento del CNRP ha lasciato il paese senza un’opposizione credibile in vista delle elezioni nazionali del 29 luglio 2018, in cui il CPP ha ottenuto tutti i 125 seggi dell’Assemblea nazionale, creando di fatto uno Stato monopartitico senza alcuna opposizione parlamentare.

2.1.2.    Posizione della Cambogia

(19)

La Cambogia sostiene che la LPP modificata si applica indistintamente a tutti i partiti politici, soddisfa tutti i requisiti di base che tutti i paesi democratici dovrebbero rispettare e mira a prevenire abusi non conformi ai principi democratici fondamentali.

(20)

La Cambogia giustifica l’arresto di Kem Sokha invocando l’articolo 443 del codice penale, che condanna il reato di cospirazione con una potenza straniera, e si basa su presunte prove della cospirazione posta in essere dal signor Kem Sokha per rovesciare il governo (7). Secondo quanto sostiene la Cambogia, poiché il signor Sokha era il presidente del CNRP, l’atto di tradimento da questi compiuto ha coinvolto il suo partito, determinandone lo scioglimento forzato.

(21)

La Cambogia sostiene inoltre che l’atto con cui il 16 novembre 2017 la Corte suprema ha ordinato lo scioglimento del CNRP rappresenta la decisione di uno Stato sovrano, e che l’applicazione delle sentenze nazionali rappresenta una questione interna di uno paese sovrano che rispetta lo Stato di diritto.

(22)

In relazione alle elezioni del 29 luglio 2018, la Cambogia sottolinea che la registrazione di 20 partiti politici e la partecipazione di 6 956 900 elettori dimostrano chiaramente che le modifiche della LPP e la conseguente ridistribuzione dei seggi non hanno privato i cambogiani del loro diritto di partecipare alla direzione degli affari politici. Il concetto di violazione dell’articolo 25 dell’ICCPR non è pertanto giustificato.

2.1.3.    Valutazione

Modifiche della legge sui partiti politici (LPP)

(23)

Le modifiche apportate nel 2017 alla LPP prevedono disposizioni che consentono un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda lo scioglimento dei partiti politici e il divieto per i leader dei partiti di svolgere attività politiche a tempo indeterminato senza un giusto processo (8).

(24)

A norma dell’articolo 38 della LPP, il ministero dell’Interno ha ampi poteri decisionali sui partiti politici e agisce di fatto come amministratore di questi ultimi. Può decidere ad esempio di sospenderne le attività e sottoporre alla Corte suprema richieste di scioglimento di tali partiti. Poiché l’articolo 38 della LPP non prevede criteri chiari e trasparenti per tali richieste, il ministero dell’Interno dispone di un ampio potere discrezionale per proporre lo scioglimento di un partito.

(25)

Secondo l’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani («OHCHR») in Cambogia, l’attribuzione al ministero dell’Interno di poteri di amministrazione dei partiti politici è contraria alle norme internazionali in virtù delle quali gli organismi di regolamentazione devono essere indipendenti dal potere esecutivo al fine di garantire parità di condizioni a livello politico. (9) In aggiunta, come ha sottolineato il relatore speciale delle Nazioni Unite, le modifiche della LPP e la conseguente ridistribuzione dei seggi hanno privato milioni di cambogiani del loro diritto alla partecipazione politica. Per coloro che hanno votato a favore del CNRP nelle circoscrizioni in cui tale partito ha vinto, i candidati da essi votati nelle elezioni dell’Assemblea nazionale del 2013 e nelle elezioni comunali del 2017 sono stati sostituiti da persone diverse che rappresentano altri partiti politici, il che a sua volta ha avuto ripercussioni sull’elezione dei senatori. Ciò costituisce una palese violazione del diritto dei cambogiani di partecipare alla direzione degli affari politici, che implica il diritto di essere rappresentati dalle persone a tal fine designate. (10)

(26)

Nel gennaio 2019 la Cambogia ha modificato l’articolo 45 della LPP introducendo la possibilità per gli individui interdetti dalle attività politiche di ottenere dal re, su richiesta del primo ministro, la reintegrazione nei loro diritti politici. Tale modifica non consente tuttavia la piena reintegrazione delle persone interdette nei loro diritti politici, dato che tali individui non possono effettivamente riprendere le loro attività politiche fino a quando perdura lo scioglimento del CNRP nel suo complesso. Inoltre la decisione di reintegrarli nei loro diritti politici spetta ai loro avversari politici, non a un organo indipendente. Infine la modifica dell’articolo 45 della LPP non risolve in alcun modo il problema della rimozione dei 5 007 consiglieri comunali del CNRP eletti (11).

(27)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la LPP, quale modificata nel 2017, contenga disposizioni che violano i principi stabiliti all’articolo 25 dell’ICCPR.

Scioglimento del CNRP e arresto di Kem Sokha

(28)

La Cambogia sostiene che lo scioglimento del CNRP derivi dal fatto che il suo leader, Kem Sokha, ha commesso il reato di cospirazione con una potenza straniera. La Commissione osserva tuttavia che il CNRP è stato sciolto prima dell’inizio del processo di Kem Sokha. Va rilevato che il relatore speciale delle Nazioni Unite ha sollevato serie preoccupazioni in merito alla base probatoria su cui si è fondata la decisione della Corte suprema di sciogliere il CNRP (12) e alla gravità dell’accusa fondata su tali elementi di prova (13).

(29)

Secondo il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria («UNWGAD»), Kem Sokha è stato privato della propria libertà per ragioni politiche (14) e per aver esercitato i propri diritti alla libertà di opinione e di espressione, nonché il diritto di partecipare al governo del suo paese e alla direzione degli affari pubblici. Di conseguenza tale privazione di libertà si è posta in contrasto, tra l’altro, con gli articoli 19 e 25 dell’ICCPR (15). Analogamente, il relatore speciale delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per il fatto che l’arresto di Kem Sokha sia stato motivato da ragioni politiche e sia avvenuto prima delle elezioni generali previste per il 2018 (16).

(30)

La dissoluzione del CNRP ha avuto l’effetto di limitare il diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici per 118 dei suoi membri, per 55 membri dell’Assemblea nazionale appartenenti al CNRP e per 5 007 consiglieri eletti a livello locale e comunale che sono stati rimossi dalle loro funzioni. Come ha osservato il relatore speciale delle Nazioni Unite, lo scioglimento del CNRP e l’interdizione dei suoi membri dalle attività politiche mettono in discussione la regolarità delle elezioni generali del 29 luglio 2018 (17).

(31)

Gli organi di controllo delle Nazioni Unite hanno espresso all’unanimità le loro preoccupazioni in merito a tale situazione, osservando che la ridistribuzione dei seggi del CNRP ad altri partiti, in particolare a livello comunale, priva i cambogiani del loro diritto alla partecipazione politica (18). Anche la relazione del 2018 del relatore speciale delle Nazioni Unite conclude che la regressione dei diritti politici in Cambogia, comprendente le modifiche della Costituzione per introdurre una legge di lesa maestà, rappresenta una deriva grave finalizzata alla repressione del dissenso e alla limitazione delle libertà fondamentali (19).

(32)

Dall’apertura della procedura di revoca temporanea nel febbraio 2019 sono stati compiuti pochi progressi per quanto riguarda la situazione dei diritti politici in Cambogia. La repressione dei diritti politici continua a dominare lo scenario politico in Cambogia. Permane il divieto di ricostituire il CNRP, i cui sostenitori e membri continuano a vedersi negati i propri diritti politici, mentre il CPP ha consolidato il proprio dominio incontrastato sulle istituzioni dello Stato (20). Le funzioni dei sindaci e dei consiglieri comunali appartenenti al CNRP sono state quasi interamente trasferite a persone non elette appartenenti al CPP (21). Sebbene il 10 novembre 2019 sia stata revocata la sorveglianza giudiziaria cui era soggetto Kem Sokha, quest’ultimo è tuttora accusato di illeciti penali in quanto il suo caso non è stato chiuso. Inoltre gli è vietato svolgere qualsiasi attività politica.

2.1.4.    Conclusioni sull’articolo 25 dell’ICCPR

(33)

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che le azioni intraprese dalla Cambogia a partire dal 2017, in particolare le modifiche della LPP, lo scioglimento del CNRP e la conseguente ridistribuzione dei seggi del CNRP in seno all’Assemblea nazionale e nei consigli locali, abbiano ripercussioni fortemente negative sulla democrazia, sulla partecipazione politica e sul pluralismo in Cambogia. Tali azioni indicano un sistema ispirato a motivazioni politiche e basato su interventi legislativi, amministrativi e giudiziari intesi a limitare la partecipazione politica e i diritti elettorali, in particolare prima delle elezioni generali del luglio 2018. Tali azioni hanno ostacolato il pieno godimento dei diritti politici da parte dei cambogiani, compreso il diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici, di votare e di essere eletti in elezioni periodiche e regolari e di avere accesso, in condizioni generali di uguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese, come previsto dall’articolo 25 dell’ICCPR.

(34)

La Commissione conclude che la natura dei diritti violati nonché la durata, la portata e l’impatto delle violazioni riscontrate dimostrano l’esistenza di gravi e sistematiche violazioni, da parte della Cambogia, dei principi sanciti dall’articolo 25 dell’ICCPR ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG.

2.2.    Diritto alla libertà di espressione (articolo 19 dell’ICCPR)

(35)

L’articolo 19 dell’ICCPR stabilisce quanto segue:

«1.

Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2.

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3.

L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere, pertanto, sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

a)

al rispetto dei diritti o della reputazione altrui,

b)

alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.»

(36)

Nell’osservazione generale n. 34 sull’ICCPR, il comitato per i diritti umani (CDU) ha affermato che le libertà di opinione e di espressione sono diritti strettamente correlati, sono essenziali per qualsiasi società e costituiscono i fondamenti di una società democratica e libera (22). Presuppongono inoltre la libertà di stampa e la possibilità per altri media di esprimersi su questioni pubbliche senza censura o restrizioni e di informare l’opinione pubblica.

2.2.1.    Constatazioni

(37)

Le leggi cambogiane contengono una serie di disposizioni che violano gli obblighi assunti dalla Cambogia a norma dell’articolo 19 dell’ICCPR, in particolare mediante disposizioni formulate in modo generico e vago che consentono alle autorità cambogiane di esercitare un ampio margine di discrezionalità nell’attuazione di tali disposizioni legislative e regolamentari e di formulare capi di imputazione per reati connessi all’esercizio della libertà di espressione. Tali leggi comprendono: le modifiche del 2018 della costituzione cambogiana, l’articolo del codice penale sul reato di lesa maestà, la legge sulla stampa, la legge elettorale, la legge sulle telecomunicazioni, la legge sulle associazioni e sulle organizzazioni non governative (LANGO), la legge sui partiti politici, la legge sui sindacati e la prakas (ordinanza interministeriale) n. 170 dal titolo «Publication Controls of Website and Social MEDIA Processing via Internet» (Controlli sulle pubblicazioni dei siti web e dei social media via internet nel Regno di Cambogia).

(38)

La Commissione prende atto anche della situazione dei giornalisti esposti ad arresti, accuse e condanne, della chiusura del giornale Cambogia Daily in seguito ad una verifica fiscale, della chiusura delle filiali locali delle emittenti Radio Free Asia e Voice of America, nonché della chiusura di altre frequenze radio. Sono stati accusati o detenuti giornalisti senza alcun motivo apparente se non il fatto che, secondo quanto asserito, si sarebbero espressi contro il governo cambogiano o avrebbero partecipato ad attività di sensibilizzazione.

(39)

Tale situazione è stata rilevata con preoccupazione anche da vari organi internazionali di controllo. Nella dichiarazione di fine missione del 5 maggio 2019 sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, il relatore speciale delle Nazioni Unite ha invitato la Cambogia a concedere maggiori spazi alla libertà di stampa e all’indipendenza dei giornalisti. La relazione 2019 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull’esame periodico universale (UPR) ha esortato la Cambogia a: rimettere immediatamente in libertà qualunque persona detenuta per l’esercizio pacifico delle libertà di espressione e di riunione; proteggere i giornalisti, i difensori dei diritti umani, i membri dell’opposizione politica e i membri dei sindacati da vessazioni, arresti arbitrari e attacchi fisici; garantire uno spazio civico libero, sia online sia offline, in cui ci si possa esprimere liberamente senza il timore di essere perseguiti ai sensi del codice penale e della legge sulle telecomunicazioni (23). Il 18 aprile 2019 la Cambogia ha accettato la maggior parte di tali raccomandazioni.

(40)

L’impennata delle azioni legali intraprese nel 2019 nei confronti di ex membri del CNRP illustra l’abuso grave e sistematico delle leggi per colpire, intimidire e vessare i singoli per l’esercizio delle loro libertà fondamentali, in particolare il diritto di non essere molestati per le proprie opinioni e il diritto alla libertà di espressione. I cittadini cambogiani che esprimono il loro dissenso sono ridotti al silenzio e privati della libertà di espressione: ciò accade sempre più spesso sui social media e sulle piattaforme online. Essi vengono minacciati, intimiditi o accusati di illeciti penali ogni volta che esprimono il loro dissenso, anche mediante il ricorso alla disposizione sul reato di lesa maestà introdotto nel codice penale poco più di un anno fa (24).

2.2.2.    Posizione della Cambogia

(41)

La Cambogia ritiene che le citate azioni intraprese contro i giornalisti e i media siano giustificate dall’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia fiscale e di licenze per la radiodiffusione. Sottolinea il gran numero di organizzazioni operanti nel settore dei media attualmente registrate e attive in Cambogia. Rileva inoltre di aver autorizzato diverse stazioni radiofoniche a riprendere le attività e di aver permesso alle emittenti radio di mettere a disposizione tempo di trasmissione.

(42)

La Cambogia fa inoltre riferimento ai recenti sviluppi legislativi, tra cui l’istituzione di una commissione per valutare possibili modifiche della legge sulla stampa e i lavori in corso a livello interministeriale su un progetto di legge sull’accesso alle informazioni.

2.2.3.    Valutazione

(43)

L’uso delle leggi per limitare il diritto alla libertà di espressione è motivo di grave preoccupazione. Il 19 giugno 2019 esperti delle Nazioni Unite, tra cui il relatore speciale sulla promozione e sulla tutela del diritto alle libertà di opinione e di espressione, hanno espresso preoccupazioni in merito all’uso del diritto penale per colpire la libertà di espressione, sia offline sia online, e hanno ricordato alla Cambogia che il diritto alla libertà di espressione è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e giusta e che le restrizioni alla libertà di espressione devono essere limitate e rigorosamente definite. Inoltre le azioni legali intraprese dalle autorità cambogiane nei confronti di persone che si sono limitate a formulare dichiarazioni di sostegno ai leader politici sono vietate a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, dell’ICCPR e costituiscono pertanto restrizioni ingiustificate. La posizione della Cambogia, in particolare la sua descrizione del panorama mediatico nel paese, è in netto contrasto con il fatto che tale paese occupa la posizione n. 143 nella classifica dell’indice sulla libertà di stampa nel mondo. L’8 novembre 2019 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia ha ricordato a tale paese che non sono consentiti arresti basati sull’esercizio delle libertà di opinione e di espressione attraverso il discorso politico e il commento sugli affari pubblici.

(44)

In linea con le numerose relazioni disponibili di organizzazioni della società civile e di organismi internazionali per la difesa dei diritti umani, anche la Commissione ritiene che la Cambogia abbia limitato il diritto alla libertà di espressione facendo ricorso a disposizioni legislative e ad azioni amministrative e giudiziarie, rivolte in particolare contro i giornalisti, la stampa e altri media, le ONG e i singoli individui, compresi i difensori dei diritti umani. Le azioni della Cambogia per porre rimedio a queste carenze non si sono concretizzate; in aggiunta, nonostante abbia accettato le raccomandazioni dell’UPR relative all’indipendenza dei media e alla libertà di espressione dei giornalisti, la Cambogia non ha adottato alcuna misura per dare attuazione effettiva a tali raccomandazioni (25).

(45)

Sebbene la Cambogia si sia impegnata a rivedere e/o modificare una serie di leggi, anche in occasione dell’UPR del 2019, e benché dall’apertura della procedura di revoca temporanea abbia adottato una serie di provvedimenti amministrativi per rendere possibili tali modifiche e revisioni, tutto ciò non ha finora portato a risultati tangibili nell’allineamento delle leggi cambogiane agli obblighi internazionali assunti da tale paese in materia di diritti umani, in particolare all’articolo 19 dell’ICCPR.

(46)

La Commissione ricorda che, sebbene il diritto alla libertà di espressione possa essere soggetto a talune restrizioni, queste ultime devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 3, dell’ICCPR, compresa quella di essere proporzionate e necessarie in una società democratica. La Commissione ritiene tuttavia che la Cambogia non abbia dimostrato in modo sufficiente che le restrizioni della libertà di espressione contenute nel suo quadro giuridico e nella relativa attuazione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 19 dell’ICCPR.

2.2.4.    Conclusioni sull’articolo 19 dell’ICCPR

(47)

Tenuto conto della natura dei diritti violati nonché della durata, della portata e dell’impatto delle violazioni, a parere della Commissione il fatto che la Cambogia sia ricorsa alla sua legislazione e ad azioni amministrative e giudiziarie per restringere la libertà di espressione ed abbia omesso di adottare le misure necessarie per garantire uno spazio civico libero costituisce una grave e sistematica violazione dei principi stabiliti dall’articolo 19 dell’ICCPR, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG.

2.3.    Diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica (articoli 21 e 22 dell’ICCPR)

(48)

L’articolo 21 dell’ICCPR prevede il riconoscimento del diritto di riunione pacifica. L’esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni diverse da quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o dell’ordine pubblico, per la tutela della sanità o della morale pubbliche o per la difesa dei diritti e delle libertà altrui.

(49)

L’articolo 22 dell’ICCPR stabilisce quanto segue:

«1.

Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2.

L’esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3.

Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio — o applicare la legge in modo da causare pregiudizio — alle garanzie previste dalla detta Convenzione.»

2.3.1.    Constatazioni

(50)

In Cambogia vige una legge sulle organizzazioni non governative (di seguito «LANGO») che impone una serie di restrizioni alla registrazione delle associazioni e alle loro attività, nonché obblighi di informazione di ampia portata. Più specificamente, l’articolo 8 della LANGO contiene ampi motivi per limitare la registrazione delle organizzazioni della società civile («OSC»). L’articolo 9 della LANGO impone a tali organizzazioni l’obbligo di registrazione per poter esercitare qualsiasi attività. L’articolo 25 della LANGO, in combinato disposto con l’articolo 30 della medesima, impone obblighi di informazione, alcuni dei quali non sono chiari, assoggettando le OSC a restrizioni che vanno oltre quanto ammissibile a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, dell’ICCPR. Inoltre il requisito della neutralità (26) di cui all’articolo 24 della LANGO non è definito e la sua applicazione non è chiara. La LANGO consente infine la sospensione o la rimozione di una OSC dal registro per il mancato rispetto del suo statuto anche quando tale omissione non costituisce un reato ai sensi della legislazione cambogiana.

(51)

All’imprecisione e alla mancanza di chiarezza del quadro giuridico derivante dalla LANGO si aggiunge il fatto che la Cambogia ha intrapreso una serie di azioni per reprimere l’esercizio della libertà di associazione. In particolare, gli arresti e le detenzioni di importanti esponenti della società civile, attivisti ambientali e difensori dei diritti fondiari hanno portato alla riduzione dello spazio della società civile (27), malgrado la sospensione delle condanne o la grazia concessa dal re. Nonostante il preavviso di tre giorni, obbligatorio per gli eventi della società civile, sia stato abrogato nel novembre 2018, le OSC hanno informato la Commissione, anche in occasione di una missione in Cambogia svoltasi nel giugno 2019, che continuano a subire un monitoraggio invasivo e vessazioni da parte della polizia locale, dell’esercito e del potere giudiziario. Alcune OSC hanno segnalato che i loro familiari sono tenuti sotto controllo dal governo.

(52)

Questa situazione è confermata dalle conclusioni e dalle raccomandazioni della relazione del luglio 2019 sul ruolo e sui risultati dell’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani (OHCHR) in Cambogia (28), in cui l’OHCHR conferma le segnalazioni relative allo stretto monitoraggio delle attività delle OSC da parte della polizia ed esorta la Cambogia ad ampliare lo spazio per le OSC. Simili preoccupazioni si riflettono anche nella relazione sull’esame periodico universale («UPR») del 2019. La Cambogia ha accettato le raccomandazioni dell’UPR che esortano il paese a porre fine a ogni tipo di vessazione, intimidazione, uso della forza e ingerenza arbitraria nel diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica (29).

2.3.2.    Posizione della Cambogia

(53)

La Cambogia giustifica le sue azioni adducendo l’esigenza per le autorità locali di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico e affermando che le OSC in questione svolgevano attività che eccedevano i poteri loro riconosciuti o trasmettevano messaggi contrari alla legge.

(54)

La Cambogia conferma il suo impegno a riesaminare la LANGO e afferma che sono in corso consultazioni con le OSC e che in qualsiasi paese democratico un simile processo richiede tempo.

(55)

La Cambogia aggiunge che sono in corsi i lavori preparatori per un progetto di legge sull’accesso alle informazioni, e che tali lavori si svolgono in piena cooperazione con le organizzazioni delle Nazioni Unite quali l’OHCHR e l’ufficio dell’Unesco a Phnom Penh. La Cambogia ha inoltre prorogato i termini per la registrazione e l’adempimento degli obblighi fiscali a carico delle OSC.

2.3.3.    Valutazione

(56)

L’OHCHR e il portavoce dell’OHCHR avevano già espresso, rispettivamente nel 2015 e nell’agosto del 2017, le loro preoccupazioni quanto alla legge LANGO e alle sue implicazioni sulla capacità delle OSC e dei singoli di agire in difesa dei diritti umani e di promuovere la trasparenza e la responsabilità. Le carenze della LANGO sono state sollevate dalla Commissione e dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), anche durante la missione di controllo del 2018, nonché dalla comunità internazionale, ad esempio nell’UPR del 2019, dal segretario generale delle Nazioni Unite e dal relatore speciale delle Nazioni Unite.

(57)

Nonostante l’adozione di alcune misure positive da parte della Cambogia, come l’avvio di un processo di revisione della LANGO, l’organizzazione di dialoghi con le OSC e l’abrogazione dell’obbligo di un preavviso di tre giorni per gli eventi della società civile, la Commissione ritiene, sulla base delle sue constatazioni, che tali misure siano insufficienti per colmare le lacune esistenti. In particolare il quadro giuridico della Cambogia rimane invariato e non vi è alcuna attuazione concreta delle politiche e delle dichiarazioni riguardanti la promozione e la protezione dello spazio della società civile. Proseguono inoltre le segnalazioni riguardanti il monitoraggio, la sorveglianza, le vessazioni, gli arresti e le detenzioni di attivisti e rappresentanti della società civile (30).

(58)

Il 3 dicembre 2018 la Cambogia ha rilasciato una dichiarazione in cui si impegnava a promuovere un vero partenariato con le OSC. Tuttavia nel luglio 2019 il segretario generale delle Nazioni Unite ha continuato a esortare la Cambogia a rafforzare le garanzie per quanto riguarda la rimozione degli ostacoli alle attività delle OSC e il consolidamento e l’ampliamento dello spazio riservato al funzionamento di tali organizzazioni. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha inoltre sottolineato l’importanza del riesame della LANGO a tale proposito (31).

(59)

Sulla base della legislazione internazionale sui diritti umani e della giurisprudenza del comitato per i diritti umani (CDU), la Commissione ritiene che gli articoli 8 e 25 della LANGO, in combinato disposto con l’articolo 30 della medesima legge, violino l’articolo 22, paragrafo 2, dell’ICCPR. Anche gli articoli 9, 20 e 24 della LANGO violano l’articolo 22, paragrafo 2, dell’ICCPR in ragione delle serie preoccupazioni riguardanti la loro applicazione (32).

(60)

Più specificamente la Commissione ritiene che i motivi per limitare la registrazione delle associazioni a norma dell’articolo 8 della LANGO vadano oltre quanto consentito dall’articolo 22, paragrafo 2, dell’ICCPR. La Commissione ritiene inoltre che l’articolo 25 della LANGO, in combinato disposto con l’articolo 30 della medesima, imponga alle OSC obblighi di informazione che vanno al di là di quanto ammissibile a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, dell’ICCPR. Inoltre la formulazione vaga e l’applicazione poco chiara dell’obbligo di neutralità di cui all’articolo 24 della LANGO non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’ICCPR.

2.3.4.    Conclusioni sugli articoli 21 e 22 dell’ICCPR

(61)

Tenuto conto della natura dei diritti violati nonché della durata, della portata e dell’impatto delle violazioni, a parere della Commissione il fatto che la Cambogia sia ricorsa alla sua legislazione e ad azioni amministrative e giudiziarie per restringere i diritti alla libertà di associazione e di riunione pacifica ed abbia omesso di adottare misure efficaci per garantire uno spazio civico libero costituisce una grave e sistematica violazione dei principi stabiliti dagli articoli 21 e 22 dell’ICCPR, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG.

(62)

La Commissione ricorda che, sebbene il diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica possa essere soggetto a talune restrizioni, queste ultime devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’ICCPR, compresa quella di essere proporzionate e necessarie in una società democratica. La Commissione ritiene tuttavia che la Cambogia non abbia dimostrato in modo sufficiente che le restrizioni della libertà di associazione e di riunione pacifica imposte o stabilite dalla sua legislazione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 dell’ICCPR (33).

3.   ALTRE QUESTIONI IN SOSPESO NELL’AMBITO DELLE CONVENZIONI 87 E 98 DELL’OIL E DEL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI (ICESCR)

3.1.    Diritti dei lavoratori — libertà sindacale, diritto di organizzazione e contrattazione collettiva (articoli 2, 3, 4 e 7 della convenzione 87 dell’OIL; articoli 1 e 3 della convenzione 98 dell’OIL; articoli 19, 21 e 22 dell’ICCPR) articoli 7 e 8 dell’ICESCR).

(63)

La Commissione prende atto delle informazioni e dell’aggiornamento forniti dalla Cambogia riguardo alle questioni inerenti ai diritti dei lavoratori indicate nell’avviso di apertura.

(64)

La Commissione osserva che le azioni intraprese dalla Cambogia in seguito all’apertura della procedura di revoca temporanea nel febbraio 2019 mostrano che sono stati compiuti alcuni progressi in relazione alle questioni inerenti ai diritti dei lavoratori. Permangono tuttavia gravi carenze e violazioni in relazione a due questioni, ossia la conclusione delle cause civili e penali avviate nei confronti di leader sindacali e le indagini sugli omicidi di leader sindacali, secondo quanto raccomandato dall’OIL.

(65)

La Commissione ritiene che, a prescindere dai notevoli progressi compiuti nella risoluzione delle numerose cause civili e penali e delle controversie non risolte in materia di lavoro riguardanti leader sindacali, attivisti e lavoratori, tutti i casi che rimangono aperti debbano essere risolti senza indugio. Il fatto che molte controversie siano state risolte, pur se lodevole, non basta a cancellare gli arresti arbitrari, anche di breve durata, verificatisi in precedenza.

(66)

La Commissione rileva la mancanza di risultati concreti nelle indagini sugli omicidi di leader sindacali commessi nel 2004 e nel 2007. Inoltre, nonostante l’impegno della Cambogia di consegnare i responsabili alla giustizia quanto prima e l’organizzazione della riunione tripartita ad hoc convocata dalla Commissione nazionale per la revisione dell’applicazione delle convenzioni internazionali sul lavoro ratificate dalla Cambogia nel gennaio 2019 e della riunione interministeriale del febbraio 2019, tali indagini sono ancora aperte.

(67)

La Commissione constata che i procedimenti civili e penali non risolti pendenti nei confronti dei leader sindacali e la mancata conclusione delle indagini indipendenti sugli omicidi di leader sindacali costituiscono una grave violazione dei principi inerenti al diritto alla libertà di associazione sancito dalle convenzioni fondamentali 87 e 98 dell’OIL nonché degli articoli 19, 21 e 22 dell’ICCPR.

(68)

La Commissione ritiene inoltre che occorra avviare senza indugio una nuova serie di negoziati con le parti sociali per proseguire la revisione della legge sui sindacati. La revisione dovrebbe avere come priorità l’ampliamento del campo di applicazione della legge sui sindacati fino a ricomprendervi tutti i lavoratori e i funzionari pubblici, l’inserimento di disposizioni aggiuntive per agevolare la registrazione dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro e la protezione da qualunque atto di discriminazione antisindacale al fine di garantire la piena conformità della legge sui sindacati alle convenzioni 87 e 98 dell’OIL.

3.2.    Diritto alla non discriminazione, diritto fondiario e diritto all’abitazione (articolo 2, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 1, dell’ICESCR)

(69)

La Commissione prende atto delle informazioni e dell’aggiornamento forniti dalla Cambogia riguardo ai titoli di proprietà fondiaria, compreso il riconoscimento della situazione dei popoli indigeni nel paese. La Commissione osserva che in seguito all’apertura della procedura di revoca temporanea la Cambogia ha compiuto progressi tangibili nella risoluzione delle controversie fondiarie riguardanti le concessioni fondiarie per ragioni economiche nel settore dello zucchero. Permangono tuttavia carenze per quanto riguarda la registrazione fondiaria, le disposizioni sull’assegnazione dei titoli e la mancanza di un riesame adeguato ed imparziale, oltre alla necessità di affrontare le questioni relative ai diritti della comunità indigene. Occorrono ulteriori sforzi per istituire un quadro giuridico adeguato che garantisca meccanismi trasparenti e inclusivi per la risoluzione delle controversie fondiarie.

4.   CONCLUSIONI

(70)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, le preferenze tariffarie nell’ambito dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento possono essere temporaneamente revocate a motivo di una violazione grave e sistematica dei principi stabiliti nelle convenzioni essenziali dell’ONU e dell’OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro.

(71)

Dati i fatti e le considerazioni illustrati nelle sezioni 2.1, 2.2 e 2.3, la natura dei diritti violati e la durata, la portata e l’impatto delle azioni e delle omissioni della Cambogia, la Commissione rileva gravi e sistematiche violazioni dei principi sanciti dagli articoli 19, 21, 22 e 25 dell’ICCPR da parte della Cambogia.

(72)

Di conseguenza, dopo aver tenuto conto delle osservazioni e delle opinioni espresse dalla Cambogia, la Commissione ritiene che il regime preferenziale concesso alla Cambogia debba essere temporaneamente revocato finché non sia stato deciso che non sussistono più le ragioni che ne giustificano la revoca.

(73)

Nel valutare quali prodotti debbano essere interessati, la Commissione tiene conto delle esigenze di sviluppo economico della Cambogia e degli obiettivi del regolamento SPG, compresa la necessità della Cambogia di diversificare la propria base di esportazione. La Commissione tiene inoltre conto degli effetti socioeconomici della revoca, compreso l’impatto sui lavoratori e sulle industrie.

(74)

La Commissione tiene in considerazione anche i progressi compiuti dalla Cambogia in seguito all’avvio della procedura di revoca temporanea. Infine la Commissione prende atto della cooperazione positiva con la Cambogia per tutta la durata del processo.

(75)

La Commissione conclude pertanto che le preferenze tariffarie nel quadro del regolamento SPG debbano essere revocate per alcuni prodotti originari della Cambogia. Tali prodotti rientrano nei seguenti codici del sistema armonizzato (SA): 1212 93, 4201 00, 4202, 4203, 4205 00, 4206 00, 6103 41, 6103 43, 6103 49, 6105, 6107, 6109, 6115 10, 6115 21, 6115 22, 6115 29, 6115 95, 6115 96, 6115 99, 6203 41, 6203 43, 6203 49, 6205, 6207, 6211 32, 6211 33, 6211 39, 6211 42, 6211 43, 6211 49, 6212, 6403 19, 6403 20, 6403 40, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6405 e 6406.

(76)

La Commissione continuerà a monitorare la situazione in Cambogia, anche per quanto riguarda i diritti civili e politici, i diritti dei lavoratori e i diritti fondiari e all’abitazione. La Commissione può modificare la revoca delle preferenze tariffarie. Qualora la Cambogia risolva integralmente le questioni sollevate nel presente regolamento delegato, la Commissione può ripristinare le preferenze tariffarie in conformità all’articolo 20 del regolamento SPG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

1)

nell’allegato II, sotto il titolo «Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi», il testo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

Colonna B: nome

Colonna C: codici SA dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sono state temporaneamente revocate

A

B

C

KH

Cambogia

4201 00 , 4202, 4203, 4205 00 , 4206 00 , 6103 41 , 6103 43 , 6103 49 , 6105, 6107, 6109, 6115 10 , 6115 21 , 6115 22 , 6115 29 , 6115 95 , 6115 96 , 6115 99 , 6203 41 , 6203 43 , 6203 49 , 6205, 6207, 6211 32 , 6211 33 , 6211 39 , 6211 42 , 6211 43 , 6211 49 , 6212, 6403 19 , 6403 20 , 6403 40 , 6403 51 , 6403 59 , 6403 91 , 6403 99 , 6405, 6406»

2)

nell’allegato IV, dopo la prima tabella sotto il titolo «Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c)», il testo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione

Colonna B: nome

Colonna C: codici SA dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono state temporaneamente revocate:

A

B

C

KH

Cambogia

1212 93 , 4201 00 , 4202, 4203, 4205 00 , 4206 00 , 6103 41 , 6103 43 , 6103 49 , 6105, 6107, 6109, 6115 10 , 6115 21 , 6115 22 , 6115 29 , 6115 95 , 6115 96 , 6115 99 , 6203 41 , 6203 43 , 6203 49 , 6205, 6207, 6211 32 , 6211 33 , 6211 39 , 6211 42 , 6211 43 , 6211 49 , 6212, 6403 19 , 6403 20 , 6403 40 , 6403 51 , 6403 59 , 6403 91 , 6403 99 , 6405, 6406»

Articolo 2

La revoca temporanea di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, non si applica alle importazioni di prodotti già avviati verso l’Unione in data 12 agosto 2020, a condizione che la destinazione di tali prodotti non possa essere modificata. In tal caso sarà richiesto un documento giustificativo valido sotto forma di polizza di carico.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  GU C 55 del 12.2.2019, pag. 11.

(3)  Tali accuse si basavano su una registrazione video del 2013, nella quale Kem Sokha discuteva di una strategia per ottenere voti con l’aiuto di esperti stranieri. Cfr. UA KHM 5/2017 dell’8 settembre 2017. Cfr. anche A/HRC/39/73/Add.1 del 7 settembre 2018.

(4)  Il 9 dicembre 2019 un tribunale della Cambogia ha annunciato l’avvio del processo di Kem Sokha il 15 gennaio 2020.

(5)  A/HRC/39/73/Add.1, punto 20.

(6)  Dei 62 seggi del Senato, 58 sono eletti indirettamente dai membri dei consigli comunali. Altri quattro seggi del Senato sono nominati dal re e dall’Assemblea nazionale.

(7)  La Cambogia afferma che la prova degli atti compiuti da Kem Sokha risiede in un video in cui quest’ultimo avrebbe ammesso di aver agito per ordine di una potenza straniera e di essersi prefisso come obiettivo ultimo la sostituzione del leader del governo al livello più elevato.

(8)  Cfr. la Relazione congiunta dell’UNCT in Cambogia nel contesto del terzo ciclo dell’UPR della Cambogia, punto 11.

(9)  OHCHR, A human rights analysis of the amended law on political parties (Un’analisi della legge modificata sui partiti politici in relazione ai diritti umani), 28 marzo 2017.

(10)  Consiglio dei diritti umani, relazione del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, A/HRC/39/73, punto 76 (2018).

(11)  A/HRC/42/60, punto 7.

(12)  A/HRC/39/73/Add.1, punto 20.

(13)  UA KHM 5/2017, 8 settembre 2017.

(14)  Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, pareri adottati dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria nel corso dell’ottantunesima sessione, 17–26 aprile 2018, A/HRC/WGAD/2018/9, punto 57.

(15)  A/HRC/WGAD/2018/9, punti 47 e 61.

(16)  UA KHM 5/2017, 8 settembre 2018.

(17)  A/HRC/39/73/Add.1, 15 agosto 2018, punto 87.

(18)  Id., punti 23 e 87.

(19)  A/HRC/39/73, punto 89.

(20)  Cfr. anche A/HRC/42/60, 27 agosto 2019, punto 71.

(21)  Id., punto 5.

(22)  Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU), Osservazione generale n. 34, articolo 19, libertà di opinione e di espressione, CCPR/C/GC/34, 11 (12 settembre 2011).

(23)  Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Relazione del gruppo di lavoro sull’esame periodico universale: Cambogia, A/HRC/41/17, pag. 11 e seguenti; cfr., tra le altre, le raccomandazioni 110.12, 110.27, 110.29, 110.81, 110.83, 110.85, 110.87, 110.91, 110.93, 110.94, 110.96, 110.98 e 110.99 (5 aprile 2019).

(24)  Cfr. a tale proposito la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite dell’8 novembre 2019.

(25)  A/HRC/41/17/Add. 1.

(26)  L’articolo 24 della LANGO impone alle OSC l’obbligo di mantenersi neutrali nei confronti dei partiti politici nel Regno di Cambogia.

(27)  A/HRC/39/73/Add.1, pag. 9.

(28)  OHCHR (31 luglio 2019) — Relazione annuale dell’OHCHR sulle sue attività in Cambogia.

(29)  Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Relazione del gruppo di lavoro sull’esame periodico universale: Cambogia, A/HRC/41/17, acronimi aggiunti. L’UPR raccomanda in particolare di: modificare la LANGO per allinearla agli obblighi assunti dagli Stati nel quadro dell’ICCPR e istituire un ambiente sicuro e favorevole per la società civile e i sindacati; (tra le altre, raccomandazioni 110.12, 110.25 e 110.102); proteggere le ONG e garantire che le disposizioni amministrative della LANGO non siano utilizzate per chiudere o sospendere le ONG, oppure per nuocere in altro modo a tali organizzazioni (raccomandazione 110.28); adottare tutte le misure per proteggere e sostenere i giornalisti, i difensori dei diritti umani, i lavoratori dei sindacati, gli attivisti ambientali e i sostenitori dei diritti fondiari nonché gli altri lavoratori della società civile (raccomandazione 110.85), e adottare le misure necessarie per garantire che il diritto alla libertà di riunione e di associazione non sia ostacolato da restrizioni arbitrarie e/o da un uso eccessivo della forza (raccomandazione 110.107).

(30)  Cfr. a questo proposito la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite, dell’8 novembre 2019, che invita il governo a rispettare i diritti alla libertà di opinione, di espressione e di riunione. Cfr. anche la lettera congiunta della società civile al primo ministro della Cambogia, dell’8 dicembre 2019, che esprime preoccupazione per la repressione, che mette a tacere le voci indipendenti e critiche, e per l’attuale situazione in cui si trovano i difensori dei diritti dei lavoratori, i leader sindacali e gli attivisti della società civile.

(31)  A/HRC/42/31 del 31 luglio 2019.

(32)  Dal 2015 è disponibile sul sito web dell’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani in Cambogia un’analisi della LANGO in relazione agli standard in materia di diritti umani. Cfr. ad esempio le conclusioni dell’OHCHR alle pagine 17 e 18, secondo cui l’articolo 24 viola la libertà di espressione e altri diritti umani, mentre l’articolo 25, in combinato disposto con l’articolo 30, limita il diritto di libertà di associazione al di là di quanto ammissibile a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, dell’ICCPR.

(33)  Id.


Top