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Document 32018R0686
Commission Regulation (EU) 2018/686 of 4 May 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl and triclopyr in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2018/686 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2018/686 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2018/2654
GU L 121 del 16.5.2018, p. 30–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | aggiunta | allegato II testo | 05/12/2018 | |
Modifies | 32005R0396 | sostituzione | allegato II testo | 05/12/2018 | |
Modifies | 32005R0396 | abrogazione | allegato III pag. A testo | 05/12/2018 | |
Modifies | 32005R0396 | abrogazione | allegato III pag. B testo | 05/12/2018 |
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/30 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/686 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2018
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze clorpirifos e clorpirifos metile sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza triclopir gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Per la sostanza clorpirifos l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l’Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo (2). L’Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per le uve da vino. È pertanto opportuno ridurre tale LMR. L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per cotogne, nespole, albicocche, ciliege, zucche, mais dolce, cavoli broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli ricci, cavoli rapa, lattughe e insalate, spinaci, legumi, asparagi, carciofi, legumi secchi, semi di papavero, semi di girasole, semi di colza, semi di senape, semi di camelina, olive da olio, grano saraceno, miglio, chicchi di caffè e pollame (muscolo, grasso e fegato). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per mandorle dolci, nocciole, noci di pecàn, noci comuni, mele, pere, uve da tavola, bietole, ravanelli, aglio, scalogni, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, peperoni, melanzane, cavoli cinesi/pe-tsai, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, rucola, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello), asparagi, carciofi, fagioli, piselli, lupini/semi di lupini, semi di papavero, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di camelina/dorella, olive da olio, grano saraceno e altri pseudo-cereali, miglio, tè, spezie (semi, frutta, radici e rizomi), suini (muscolo e grasso), bovini (muscolo e grasso), ovini (muscolo e grasso), caprini (muscolo e grasso), pollame (muscolo e grasso) e latte (bovini, ovini e caprini), essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Per la sostanza clorpirifos metile l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di clorpirifos metile e clorpirifos metile desmetile per i cereali. Ha inoltre proposto di ridurre gli LMR per fragole, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), kiwi, patate, mais/granturco, segale, sorgo, frumento, suini (fegato e rene), bovini (fegato e rene), ovini (fegato e rene), caprini (fegato e rene), pollame (muscolo, grasso, fegato e rene). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L’Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per spezie (semi, frutta, radici e rizomi), orzo, avena, riso, suini (carne, grasso, fegato e rene), bovini (carne, grasso, fegato e rene), ovini (carne, grasso, fegato e rene), caprini (carne, grasso, fegato e rene), pollame (carne, grasso, fegato e rene), latte (bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. I dati di monitoraggio mostrano che su legumi secchi, semi oleaginosi e cereali non trattati sono presenti residui a un livello superiore al nuovo limite di determinazione (LOD) identificato dall’Autorità, ma inferiore rispetto all’attuale LOD. Si tratta di residui provenienti da una contaminazione incrociata con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Dato che la valutazione ha dimostrato che non sussiste alcun rischio inaccettabile per i consumatori o per gli animali all’attuale LOD, gli LMR di tali colture dovrebbero essere temporaneamente fissati al livello degli attuali LOD. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per quanto riguarda il triclopir, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, albicocche, pesche, riso, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), rene di bovini, rene di ovini, rene di caprini e latte (bovini, ovini e caprini). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, mandarini, mele, pere, albicocche, pesche e riso essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(7) |
In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l’LMR vigente, il limite per il clorpirifos di 0,01 mg/kg per le uve da vino dovrebbe valere a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(11) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(12) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive clorpirifos metile e triclopir in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 5 dicembre 2018.
Per quanto riguarda la sostanza attiva clorpirifos in e su tutti i prodotti, a eccezione delle uve da vino, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 5 dicembre 2018.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 5 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il clorpirifos in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2017;15(3):4733.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il clorpirifos metile in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2017;15(3):4734.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triclopir in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2017;15(3):4735.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l’allegato II è così modificato:
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2) |
l’allegato III è così modificato:
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(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Clorpirifos (F)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo e delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo e delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Clorpirifos metile (F) (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:
Clorpirifos metile - codice 500000: somma di clorpirifos metile e clorpirifos metile desmetile
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di legumi non trattati può verificarsi con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 16 maggio 2022, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di semi oleaginosi può verificarsi con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 16 maggio 2022, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di cereali può verificarsi con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 16 maggio 2022, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di cereali può verificarsi con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 16 maggio 2022, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle condizioni di magazzinaggio dei campioni nell'ambito degli studi sull'alimentazione del bestiame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(*2) Limite di determinazione analitica
(*3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Triclopir
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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