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Document 32018R0286

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    GU L 55 del 27.2.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/286/oj

    27.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 55/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/286 DEL CONSIGLIO

    del 26 febbraio 2018

    che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

    (2)

    L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 elenca le navi che devono essere oggetto di sequestro, se stabilito dal comitato per le sanzioni. Elenca inoltre le navi a cui è vietato l'accesso ai porti nel territorio dell'Unione, se stabilito dal comitato per le sanzioni.

    (3)

    Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/293 (2), che modifica la struttura dell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (3) che elenca le navi designate dal comitato per le sanzioni.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

    (2)  Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).


    ALLEGATO

    L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è sostituito dal seguente:

    «

    ALLEGATO XIV

    Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g), e misure applicabili stabilite dal comitato per le sanzioni

    A.

    Navi oggetto di sequestro

    B.

    Navi a cui è vietato l'accesso ai porti

    1.

    Nome: PETREL 8

    Informazioni aggiuntive

    IMO: 9562233. MMSI: 620233000

    2.

    Nome: HAO FAN 6

    Informazioni aggiuntive

    IMO: 8628597. MMSI: 341985000

    3.

    Nome: TONG SAN 2

    Informazioni aggiuntive

    IMO: 8937675. MMSI: 445539000

    4.

    Nome: JIE SHUN

    Informazioni aggiuntive

    IMO: 8518780. MMSI: 514569000

    5.

    Nome: BILLIONS NO. 18

    Informazioni aggiuntive

    IMO: 9191773

    6.

    Nome: UL JI BONG 6

    Informazioni aggiuntive

    IMO: 9114556

    7.

    Nome: RUNG RA 2

    Informazioni aggiuntive

    IMO: 9020534

    8.

    Nome: RYE SONG GANG 1

    Informazioni aggiuntive

    IMO: 7389704

    ».

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