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Document 32014D0467
2014/467/EU: Council Decision of 14 July 2014 extending the validity of Decision 2011/492/EU and suspending the application of its appropriate measures
2014/467/UE: Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2014 , che proroga la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio e sospende l'applicazione delle relative misure appropriate
2014/467/UE: Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2014 , che proroga la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio e sospende l'applicazione delle relative misure appropriate
GU L 212 del 18.7.2014, p. 12–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2015; abrogato da 32015D0541
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32011D0492 | 19/07/2015 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32015D0541 |
18.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 212/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2014
che proroga la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio e sospende l'applicazione delle relative misure appropriate
(2014/467/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2), in particolare l'articolo 96,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE (3), in particolare l'articolo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2011/492/UE (4) del Consiglio sono state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate le misure appropriate specificate nell'allegato di tale decisione. |
(2) |
Con decisione 2013/385/UE (5) del Consiglio la decisione 2011/492/UE del Consiglio è stata modificata prorogando il periodo di applicazione delle misure appropriate di un anno, fino al 19 luglio 2014. |
(3) |
Gli elementi essenziali menzionati nell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE continuano a essere violati e le attuali condizioni nella Guinea-Bissau non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto. È quindi opportuno prorogare di un anno la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio. |
(4) |
Tenendo tuttavia in considerazione lo svolgimento di elezioni pacifiche, libere e credibili il 13 aprile 2014 e il 18 maggio 2014, che rappresentano un importante passo avanti verso una maggiore democrazia e stabilità, e per impegnarsi nei confronti delle autorità democraticamente elette e offrire loro sostegno diretto negli sforzi volti a consolidare le istituzioni democratiche, conciliare la società e promuovere lo sviluppo socioeconomico della Guinea-Bissau, le misure appropriate definite nell'allegato della decisione 2011/492/UE del Consiglio dovrebbero essere sospese. |
(5) |
La presente decisione dovrebbe essere oggetto di un riesame sei mesi dopo l'entrata in vigore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La validità della decisione 2011/492/UE e delle relative misure appropriate è prorogata fino al 19 luglio 2015. È tuttavia sospesa l'applicazione delle misure appropriate.
Le misure appropriate sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Guinea-Bissau dovesse aggravarsi severamente. Tali misure sono comunque riesaminate sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La lettera di cui all'allegato alla presente decisione è trasmessa alle autorità della Guinea-Bissau.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dall'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48).
(4) Decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 2).
(5) Decisione 2013/385/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla Guinea-Bissau e che modifica tale decisione (GU L 194 del 17.7.2013, pag. 6).
ALLEGATO
Signor presidente della Repubblica di Guinea-Bissau,
Signor Primo ministro della Repubblica di Guinea-Bissau,
Signori ambasciatori,
in seguito alle consultazioni che si sono svolte a Bruxelles il 29 marzo 2011 a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, il 18 luglio 2011 l'Unione europea ha deciso, con decisione 2011/492/UE del Consiglio, di adottare misure appropriate, tra cui un programma di impegni reciproci per la graduale ripresa della cooperazione con l'Unione europea.
Con decisione 2013/385/UE del Consiglio, la decisione 2011/492/UE del Consiglio è stata prorogata di un anno ed è valida fino al 19 luglio 2014.
Negli ultimi dodici mesi, durante i quali erano in carica le autorità ad interim, non sono stati compiuti i progressi in termini di rispetto dei diritti umani, lotta contro l'impunità, riforma del settore sicurezza o lotta al traffico illegale, in particolare di stupefacenti, che erano previsti dal programma di impegni reciproci per la ripresa della cooperazione con l'Unione europea.
L'Unione europea trova tuttavia incoraggiante lo svolgimento, il 13 aprile 2014 e il 18 maggio 2014, di elezioni legislative e presidenziali libere, pacifiche e credibili che hanno rappresentato un importante passo avanti verso una maggiore democrazia e stabilità nel paese. L'Unione europea ha quindi deciso di sospendere le misure applicate a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, quali definite nella decisione 2011/492/UE del Consiglio, al fine di potersi impegnare nei confronti delle autorità democraticamente elette e offrire loro sostegno diretto negli sforzi volti a consolidare, riconciliare e sviluppare il paese, in collaborazione con altri partner internazionali.
L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou, dato che il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto sono la base fondamentale su cui poggiano le relazioni fra l'Unione europea e la Guinea-Bissau. L'Unione europea continuerà a seguire da vicino la situazione in Guinea-Bissau.
Le sfide politiche e socioeconomiche che il paese deve affrontare sono significative ma l'Unione europea è fiduciosa che la Guinea-Bissau si adopererà per adottare, nell'ambito di un dialogo con tutti i gruppi politici, le decisioni necessarie, a livello economico e finanziario oltre che nei settori fondamentali della riforma del settore della sicurezza e della lotta contro l'impunità.
L'Unione europea mantiene il suo fermo impegno nei confronti del partenariato con il popolo della Guinea-Bissau. La presente decisione dell'Unione europea di sospendere l'applicazione delle misure appropriate e di riprendere il dialogo e la cooperazione con le legittime autorità mira a dare nuovo impulso alle relazioni tra l'UE e la Guinea-Bissau al fine di normalizzare le relazioni bilaterali. Gli impegni assunti dalla Guinea-Bissau nell'ambito delle consultazioni a titolo dell'articolo 96 restano tuttavia applicabili e l'Unione europea si aspetta che il governo del paese prenda i provvedimenti necessari per realizzarli in via prioritaria.
L'Unione europea invita tutte le parti a cogliere l'occasione per assicurare la transizione del paese verso la stabilità democratica, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo socioeconomico.
Vogliate gradire, signor presidente della Repubblica e Signor Primo ministro, i nostri distinti saluti.
Per il Consiglio
C. ASHTON
Alta rappresentante
Per la Commissione
A. PIEBALGS
Commissario