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Document 32013D0266

    2013/266/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 giugno 2013 , che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una sesta e in una settima regione

    GU L 154 del 6.6.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/266/oj

    6.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 154/8


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 giugno 2013

    che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una sesta e in una settima regione

    (2013/266/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/274/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) (2), la sesta regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende Comore, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Madagascar, Maurizio, Seychelles, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Tanzania e Uganda; mentre la settima regione comprende Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Swaziland, Zambia e Zimbabwe.

    (2)

    Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS riguardanti tutte le domande in tali regioni, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

    (3)

    La condizione di cui alla prima frase dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS risulta pertanto soddisfatta; è quindi necessario stabilire ora la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella sesta e nella settima regione.

    (4)

    In considerazione della necessità di stabilire la data d’inizio del VIS nell’immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (5)

    Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

    (6)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

    (7)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

    (8)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

    (9)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

    (10)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

    (11)

    Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

    (12)

    Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il sistema di informazione visti entra in funzione a partire dal 6 giugno 2013 nella sesta e nella settima regione determinate con decisione di esecuzione 2012/274/UE.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

    (2)  GU L 134 del 24.5.2012, pag. 20.

    (3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

    (4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    (5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

    (9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.


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