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Document 32011R1016

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011 , che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell’anno precedente

    GU L 270 del 15.10.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1016/oj

    15.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 270/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 23 settembre 2011

    che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell’anno precedente

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I contingenti di pesca per l’anno 2010 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

    regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2),

    regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3),

    regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (4),

    regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (5).

    (2)

    I contingenti di pesca per l’anno 2011 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

    regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (6),

    regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (7),

    regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (8),

    regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (9).

    (3)

    A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

    (4)

    L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

    (5)

    Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2010. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2011 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

    (6)

    Il regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione (10) ha adeguato alcuni contingenti di pesca per il 2010. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano state superiori ai contingenti loro assegnati per il 2010 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 e, se del caso, ai contingenti successivi.

    (7)

    Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 conformemente ai seguenti regolamenti:

    regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (11),

    regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio (12),

    regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (13), e

    regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca disponibile per il 2011 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente (14),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (UE) n. 1124/2010 (UE) n. 1225/2009, (UE) n. 1256/2010 e (UE) n. 57/2011 per il 2011 sono ridotti come indicato in allegato.

    Articolo 2

    I contingenti di pesca che possono essere assegnati agli Stati membri nel 2012 e, se del caso, per gli anni successivi sono ridotti come indicato in allegato.

    Articolo 3

    Gli articoli 1 e 2 si applicano fatte salve le riduzioni previste nei regolamenti (CE) n. 147/2007, (CE) n. 635/2008, (UE) n. 165/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

    (4)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

    (5)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

    (6)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

    (7)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

    (8)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

    (9)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

    (10)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.

    (11)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

    (12)  GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8.

    (13)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.

    (14)  Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    Detrazioni in seguito al superamento dei contingenti e alle rimanenze del 2010

    Stato membro

    Codice della specie

    Codice della zona

    Nome della specie

    Nome della zona

    Contingente iniziale 2010

    Sbarchi consentiti 2010

    (Totale quantitativo modificato) (6)

    Totale delle catture 2010

    Superamento contingenti relativi agli sbarchi consentiti

    (%)

    Superamento contingenti relativi agli sbarchi consentiti

    (quantità in t)

    Fattore di moltiplicazione articolo 105, paragrafo 2

    Fattore di moltiplicazione articolo 105, paragrafo 3

    Detrazioni 2011

    Detrazioni rimanenti dal 2010

    (reg. 1004/2010)

    Quantitativo iniziale 2011

    Quantitativo riveduto 2011

    Quantitativo residuo

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    (16)

    (17)

    BEL

    SRX

    2AC4-C

    Razze

    Acque UE delle zone IIa e IV

    235,00 (1)

    299,00

    304,80

    1,94

    5,80

    1

    1

    –5,80

     

    235,00 (4)

    229,20

     

    BEL

    WHG

    2AC4.

    Merlano

    Acque UE delle zone IIa e IV

    250,00 (1)

    129,00

    139,10

    7,83

    10,10

    1

    1

    –10,10

     

    286,00 (4)

    275,90

     

    DNK

    DGS

    03A-C.

    Spinarolo/gattuccio

    Acque UE della zona IIIa

    0,00 (1)

    0,00

     

     

     

     

     

     

    –12,00

    0,00

    0,00

    12,00

    DNK

    WHG

    2AC4.

    Merlano

    Acque UE delle zone IIa e IV

    1 082,00 (1)

    154,00

    156,40

    1,56

    2,40

    1

    1

    –2,40

     

    1 236,00 (4)

    1 233,60

     

    DEU

    COD

    3BC + 24

    Merluzzo bianco

    Acque UE delle sottodivisioni 22-24

    3 777,00 (2)

    4 232,00

    4 256,50

    0,58

    24,50

    1

    1,5

    –36,75

     

    4 012,00 (4)

    3 975,25

     

    DEU

    HAD

    2AC4.

    Eglefino

    Acque UE delle zone IIa e IV

    876,00 (1)

    634,00

    637,90

    0,62

    3,90

    1

    1

    –3,90

     

    858,00 (4)

    854,10

     

    DEU

    HER

    4AB.

    Aringa

    Acque UE delle zona IV a nord di 53° 30′ N

    14 147,00 (1)

    2 455,00

    2 477,60

    0,92

    22,60

    1

    1

    –22,60

     

    17 423,00 (4)

    17 400,40

     

    DEU

    SAN

    2A3A4.

    Cicerello

    Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV

    166,00 (1)

    12 975,00

    13 015,10

    0,31

    40,10

    1

    1

    –40,10

     

    511,00 (4)

    470,90

     

    EST

    COD

    N3M.

    Merluzzo bianco

    NAFO 3M

    61,00 (1)

    30,00

    42,20

    40,67

    12,20

    1

    1

    –12,20

     

    111,00 (4)

    98,80

     

    IRL

    COD

    7XAD34

    Merluzzo bianco

    VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE delle zone COPACE 34.1.1

    825,00 (1)

    917,00

    927,80

    1,18

    10,80

    1

    1,5

    –16,20

     

    825,00 (4)

    808,80

     

    IRL

    HER

    07A/MM

    Aringa

    VIIa

    1 250,00 (1)

    0,00

    16,00

    n.d.

    16,00

    1

    1

    –16,00

     

    1 374,00 (4)

    1 358,00

     

    IRL

    WHB

    1X14

    Melù

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    7 843,00 (1)

    8 279,00

    8 324,00

    0,54

    45,00

    1

    1

    –45,00

     

    1 187,00 (4)

    1 142,00

     

    ESP

    BLI

    67-

    Molva azzurra

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

    67,00 (1)

    0,00

     

     

     

     

     

     

    – 103,00

    62,00 (4)

    0,00

    41,00

    ESP

    COD

    N3M.

    Merluzzo bianco

    NAFO 3M

    796,00 (1)

    916,00

    919,30

    0,36

    3,30

    1

    1

    –3,30

     

    1 448,00 (4)

    1 444,70

     

    ESP

    RED

    N3M.

    Scorfano

    NAFO 3M

    233,00 (1)

    846,00

    891,20

    5,34

    45,20

    1

    1

    –45,20

     

    233,00 (4)

    187,80

     

    ESP

    USK

    567EI.

    Brosmio

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    14,00 (1)

    16,00

    19,70

    23,13

    3,70

    1

    1

    –3,70

     

    14,00 (4)

    10,30

     

    FRA

    HER

    4CXB7D

    Aringa

    VIId; IVc

    5 235,00 (1)

    6 560,00

    6 747,40

    2,86

    187,40

    1

    1

    – 187,40

     

    6 447,00 (4)

    6 259,60

     

    FRA

    SBR

    678-

    Occhialone

    Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII e VIII

    9,00 (3)

    66,00

    85,40

    29,39

    19,40

    1

    1

    –19,40

     

    9,00 (5)

    0,00

    10,40

    FRA

    WHG

    2AC4.

    Merlano

    Acque UE delle zone IIa e IV

    1 627,00 (1)

    2 367,00

    2 593,40

    9,56

    226,40

    1,1

    1

    – 249,04

     

    1 857,00 (4)

    1 607,96

     

    LTU

    PRA

    N3L.

    Gamberello boreale

    NAFO 3L

    334,00 (1)

    334,00

    339,90

    1,77

    5,90

    1

    1

    –5,90

     

    214,00 (4)

    208,10

     

    NLD

    BSF

    56712-

    Pesce sciabola nero

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

     

    0,00

     

     

     

     

     

     

    –5,00

    0,00

    0,00

    5,00

    NLD

    SBR

    678-

    Occhialone

    Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

     

    0,00

     

     

     

     

     

     

    –6,00

    0,00

    0,00

    6,00

    POL

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

     

    0,00

     

     

     

     

     

     

    –1,00

    0,00

    0,00

    1,00

    POL

    COD

    1N2AB.

    Merluzzo bianco

    Acque norvegesi delle zone I e II

     

    1 390,00

    1 389,10

     

     

     

     

     

    –2,00

    0,00

    0,00

    2,00

    POL

    RED

    514GRN

    Scorfano

    Acque della Groenlandia delle zone V e XIV

     

    0,00

     

     

     

     

     

     

    –1,00

    0,00

    0,00

    1,00

    POL

    HAD

    2AC4

    Eglefino

    IV; Acque UE delle zone IIa e IV

     

    1,00

     

     

     

     

     

     

    –16,00

    0,00

    0,00

    16,00

    POL

    WHB

    1X14

    Melù

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

     

    0,00

     

     

     

     

     

     

    –8,00

    0,00

    0,00

    8,00

    POL

    MAC

    2A34

    Sgombro

    IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

     

    0,00

     

     

     

     

     

     

    –5,00

    0,00

    0,00

    5,00

    PRT

    ALF

    3X14-

    Berici

    Acque dell’UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    214,00 (3)

    224,00

    231,90

    3,53

    7,90

    1

    1

    –7,90

     

    214,00 (5)

    206,10

     

    PRT

    ANF

    8C3411

    Rana pescatrice

    VIIIc, IX e X; Acque UE della zona COPACE 34.1.1

    248,00 (1)

    277,00

    280,80

    1,37

    3,80

    1

    1

    –3,80

     

    260,00 (4)

    256,20

     

    PRT

    BFT

    AE045W

    Tonno rosso

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo

    237,66 (1)

    57,70

    63,30

    9,71

    5,60

    1

    1,5

    –8,40

     

    226,84 (4)

    218,44

     

    PRT

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

     

    0,00

     

     

     

     

     

     

    –11,00

    0,00

    0,00

    11,00

    PRT

    HAD

    1N2AB.

    Eglefino

    Acque norvegesi delle zone I e II

    0,00

    200,00

    64,90

     

     

     

     

     

    – 458,00

    0,00

    0,00

    458,00

    PRT

    POK

    1N2AB

    Merluzzo carbonaro

    Acque norvegesi delle zone I e II

     

    0,00

     

     

     

     

     

     

    – 294,00

     

    0,00

    294,00

    PRT

    RED

    51214. (Nuovo Codice 51214D)

    Scorfano

    UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV.

    896,00 (1)

    1 416,00

    1 420,00

    0,28

    4,00

    1

    1

    –4,00

     

    757,00 (4)

    753,00

     

    GBR

    BET

    ATLANT

    Tonno obeso

    Oceano Atlantico

     

    0,00

     

     

     

     

     

     

    –10,00

    0,00 (4)

    0,00

    10,00

    GBR

    BLI

    245- (nuovo codice 24-)

    Molva azzurra

    Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V

    15,00 (3)

    16,00

    33,00

    106,25

    17,00

    1

    1

    –17,00

     

    15,00 (5)

    0,00

    2,00

    GBR

    DWS

    56789-

    Squali di acque profonde

    Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX

    0,00 (3)

    18,70

    20,00

    6,95

    1,30

    1

    1

    –1,30

     

    5,60 (5)

    4,30

     

    GBR

    WHG

    2AC4.

    Merlano

    Acque UE delle zone IIa e IV

    4 317,00 (1)

    7 782,00

    7 798,10

    0,21

    16,10

    1

    1

    –16,10

     

    8 933,00 (4)

    8 916,90

     


    (1)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 53/2010.

    (2)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1226/2009.

    (3)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1359/2008.

    (4)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 57/2011.

    (5)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1225/2010.

    (6)  Contingenti assegnati ad uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, dopo avere considerato gli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, i trasferimenti di contingenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio e/o la riassegnazione e la detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.


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