Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0003

Direttiva 2008/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia

GU L 17 del 22.1.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/3/oj

22.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/6


DIRETTIVA 2008/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55 e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Durante il negoziato di adesione, l’Estonia ha invocato le specificità del suo settore elettrico per richiedere un periodo transitorio per l’applicazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (3).

(2)

Nell’allegato VI dell’atto di adesione del 2003 è stato concesso all’Estonia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 per l’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, relativo all’apertura graduale del mercato.

(3)

Nella dichiarazione n. 8 allegata all’atto finale del trattato di adesione del 2003 si riconosceva peraltro che la situazione specifica relativa alla riforma del settore dell’argillite petrolifera in Estonia avrebbe richiesto sforzi particolari fino alla fine del 2012.

(4)

La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (4), che doveva essere attuata entro il 1o luglio 2004 e che è servita ad accelerare l’apertura del mercato dell’energia elettrica.

(5)

Con lettera del 17 settembre 2003, l’Estonia ha trasmesso una richiesta di non applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE, relativo all’apertura del mercato ai clienti non civili, fino al 31 dicembre 2012. Con lettera complementare del 5 dicembre 2003, l’Estonia ha comunicato l’intenzione di procedere all’apertura completa del mercato prevista all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), alla data del 31 dicembre 2015.

(6)

La richiesta dell’Estonia si basava su un piano di ristrutturazione credibile del settore dell’argillite petrolifera fino al 31 dicembre 2012.

(7)

L’argillite petrolifera costituisce l’unica vera risorsa energetica autoctona dell’Estonia e la produzione nazionale rappresenta quasi l’84 % della produzione mondiale. Il 90 % dell’elettricità prodotta nel paese proviene da questo combustibile solido. Si tratta pertanto di un settore di grande importanza strategica per la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Estonia.

(8)

La concessione di una deroga complementare per il periodo 2009-2012 era necessaria per garantire la sicurezza degli investimenti nelle centrali di produzione, nonché la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Estonia consentendo, al tempo stesso, di risolvere i gravi problemi ambientali creati da queste centrali.

(9)

Il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato la direttiva 2004/85/CE, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia (5), con la quale è stata concessa la deroga richiesta.

(10)

Con sentenza del 28 novembre 2006 nella causa C-413/04, Parlamento c. Consiglio (6), la Corte di giustizia ha annullato la direttiva 2004/85/CE, in quanto prevedeva a favore dell’Estonia una deroga all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b), e c), della direttiva 2003/54/CE che andava oltre il 31 dicembre 2008 nonché un obbligo correlativo di garantire un’apertura solamente parziale del mercato rappresentante il 35 % del consumo al 1o gennaio 2009 ed un obbligo di comunicazione annuale delle soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale.

(11)

Tale annullamento parziale non si fondava su motivi inerenti al contenuto della direttiva 2004/85/CE, ma su un errore nella scelta della base giuridica.

(12)

Dal momento che le ragioni per concedere all’Estonia una deroga all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2003/54/CE che vada oltre il 31 dicembre 2008 sono tuttora valide, occorre modificare di conseguenza detta direttiva, mantenendo la formulazione della direttiva 2004/85/CE, ma scegliendo la base giuridica corretta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2004/85/CE è sostituito dal seguente:

«3.   L’Estonia beneficia di una deroga temporanea all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b), e c), fino al 31 dicembre 2012. L’Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l’apertura del suo mercato dell’energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un’apertura completa entro il 1o gennaio 2013. Al 1o gennaio 2009 l’apertura minima del mercato deve rappresentare almeno il 35 % del consumo. L’Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 gennaio 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(3)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. Direttiva abrogata dalla direttiva 2003/54/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2006/653/CE (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).

(5)  GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10.

(6)  Racc. 2006, pag. I-11221.


Top