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Document 32006D0997

2006/997/CE: Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2006 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay

GU L 406 del 30.12.2006, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/997/oj

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30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 406/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay

(2006/997/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay. È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

Ginevra,

Signor …,

a seguito dell’avvio dei negoziati tra la Comunità europea (CE) e l’Uruguay a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e l’Uruguay convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT.

La CE integrerà nel suo elenco CLX, per il territorio doganale della CE 25, le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

La CE adeguerà la definizione del contingente tariffario comunitario di 4 000 tonnellate per le «carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate» assegnato all’Uruguay.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato secondo le rispettive procedure.

Per la Comunità europea

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(luogo)

Signor …,

In riferimento alla Sua lettera, così redatta:

«A seguito dell’avvio dei negoziati tra la Comunità europea (CE) e l’Uruguay a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e l’Uruguay convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT.

La CE integrerà nel suo elenco CLX, per il territorio doganale della CE 25, le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

La CE adeguerà la definizione del contingente tariffario comunitario di 4 000 tonnellate per le “carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate” assegnato all’Uruguay.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato secondo le rispettive procedure.»

Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo.

A nome dell’Uruguay

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