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Document 32001R0965
Commission Regulation (EC) No 965/2001 of 17 May 2001 on the issue of import licences for rice originating in the ACP States and the overseas countries and territories against applications submitted in the first five working days of May 2001 pursuant to Regulation (EC) No 2603/97
Regolamento (CE) n. 965/2001 della Commissione, del 17 maggio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2001 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97
Regolamento (CE) n. 965/2001 della Commissione, del 17 maggio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2001 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97
GU L 136 del 18.5.2001, p. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 965/2001 della Commissione, del 17 maggio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2001 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 18/05/2001 pag. 0008 - 0009
Regolamento (CE) n. 965/2001 della Commissione del 17 maggio 2001 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2001 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2731/1999(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo. (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di maggio 2001 è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2001 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato. 2. Le quantità disponibili per il lotto successivo sono fissate nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 135 del 23.12.1997, pag. 22. (2) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 39. ALLEGATO Regolamento (CE) n. 2603/97 >SPAZIO PER TABELLA>