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Document 32001R0965

Regolamento (CE) n. 965/2001 della Commissione, del 17 maggio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2001 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97

GU L 136 del 18.5.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/965/oj

32001R0965

Regolamento (CE) n. 965/2001 della Commissione, del 17 maggio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2001 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 18/05/2001 pag. 0008 - 0009


Regolamento (CE) n. 965/2001 della Commissione

del 17 maggio 2001

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2001 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2731/1999(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo.

(2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di maggio 2001 è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2001 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per il lotto successivo sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 135 del 23.12.1997, pag. 22.

(2) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 39.

ALLEGATO

Regolamento (CE) n. 2603/97

>SPAZIO PER TABELLA>

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