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Document 31990D0315
90/315/EEC: Commission Decision of 20 December 1989 on the establishment of the Community support framework for Community structural assistance in the areas eligible for Objective 2 in north-east England in the United Kingdom (Only the English text is authentic)
90/315/CEE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1989 concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata North East England (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
90/315/CEE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1989 concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata North East England (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 158 del 23.6.1990, p. 65–66
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
90/315/CEE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1989 concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata North East England (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 23/06/1990 pag. 0065 - 0066
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 concernente la definizione del quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della regione denominata North East England (Regno Unito) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (90/315/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 9, considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari; considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare le linee prioritarie scelte per l'intervento, le forme dell'intervento, il programma indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, e la durata degli stessi; considerando che il titolo III, articolo 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (2), stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno; considerando che il 30 maggio 1989 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione il programma di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone della regione denominata North East England interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 ed oggetto della decisione 89/288/CEE della Commissione (3), adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento; considerando che nel programma presentato dallo Stato membro figurano una descrizione delle linee prioritarie scelte per gli interventi e un'indicazione della destinazione assegnata, nell'ambito della realizzazione del programma medesimo, al contributo fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dagli altri strumenti finanziari; considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88; considerando che la Banca europea per gli investimenti è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità con le sue disposizioni statutarie; considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina ad essi applicabile, al finanziamento di questi quadri di sostegno; considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo; considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione dev'essere inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione; considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo concesso dai Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno sono stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione con cui sono approvati gli interventi medesimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità nelle zone della regione denominata North East England interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, relativo al perido dal 1o gennaio 1989 al 31 dicembre 1991. La Commissione dichiara che essa intende contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno, nel rispetto delle specifiche disposizioni ad esso riferibili ed in conformità con le norme di gestione e con gli orientamenti dei Fondi. Articolo 2 Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali: a) un'indicazione delle scelte prioritarie per l'azione congiunta: - miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo di attività produttive; - miglioramento delle reti stradale, ferroviaria e di navigazione interna nonché delle strutture dei trasporti pubblici, in modo da incentivare l'attività economica e il turismo; - interventi per lo sviluppo di attività economiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; - miglioramento dell'immagine della regione mediante interventi nei luoghi che presentano un evidente potenziale di richiamo per insediamenti industriali o del terziario, ovvero per il turismo; - sviluppo del turismo; - sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e alla formazione professionale; b) uno schema delle forme di intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi; c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989, che specifica sia il costo totale delle iniziative corrispondenti alle scelte prioritarie per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, vale a dire 471,6 milioni di ecu per l'intero periodo, sia gli stanziamenti previsionali relativi ai contributi di bilancio della Comunità, così ripartiti: (in milioni di ecu) 1.2 // // // FESR // 114,0 // FSE // 42,0 // // // Totale dei Fondi strutturali // 156,0 // // Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari all'incirca a 237 milioni di ecu per il settore pubblico e a 78 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti creditizi. Articolo 3 Il Regno Unito è destinatario della presente dichiarazione di intenzione. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989. Per la Commissione Bruce MILLAN Membro della Commissione (1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.