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Document 31986D0559
86/559/EEC: Council Decision of 15 September 1986 on the conclusion of the Agreements in the form of Exchanges of Letters between the European Economic Community and the Swiss Confederation concerning agriculture and fisheries
86/559/CEE: Decisione del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca
86/559/CEE: Decisione del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca
GU L 328 del 22.11.1986, p. 98–98
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/559/oj
86/559/CEE: Decisione del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/11/1986 pag. 0098 - 0098
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 settembre 1986 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca (80/559/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la raccomandazione della Commissione, considerando che occorre approvare gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca, per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, DECIDE: Articolo 1 Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca. I testi degli scambi di lettere sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impe- gnare la Comunità. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE