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Document 31979R2960
Council Regulation (EEC) No 2960/79 of 20 December 1979 amending Regulation (EEC) No 352/79 authorizing the coupage of German red wines with imported red wines
Regolamento (CEE) n. 2960/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati
Regolamento (CEE) n. 2960/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati
GU L 336 del 29.12.1979, p. 8–8
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 31979R0352 | proroga | 29/02/1980 | ||
Modifies | 31979R0352 | DATE articolo 2 |
Regolamento (CEE) n. 2960/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0008 - 0008
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2960/79 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1979 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2594/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 43 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione , considerando che , a norma dell ' articolo 43 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , è vietato il taglio di un vino importato con un vino della Comunità , salvo deroga decisa dal Consiglio ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 352/79 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2593/79 ( 4 ) , autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati soltanto a condizioni severe e fino al 31 dicembre 1979 ; che è prevista una modifica di questo regime nell ' ambito del programma di azione 1979-1985 in vista della progressiva realizzazione dell ' equilibrio del mercato vitivinicolo ( 5 ) che deve formare oggetto di decisioni formali del Consiglio entro breve termine ; che conviene pertanto prorogare fino al 29 febbraio 1980 il regime di autorizzazione del taglio dei vini rosi tedeschi con vini rossi importati , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 352/79 la data del « 31 dicembre 1979 » è sostituita dalla data del « 29 febbraio 1980 » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . TUNNEY ( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 93 . ( 4 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 3 . ( 5 ) GU n . C 209 del 2 . 9 . 1978 , pag . 3 e GU n . C 232 del 30 . 9 . 1978 , pag . 4 .