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Document 31975R2498
Regulation (EEC) No 2498/75 of the Commission of 30 September 1975 laying down detailed rules for the payment of financial compensation for certain Community citrus fruit
Regolamento (CEE) n. 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari
Regolamento (CEE) n. 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari
GU L 254 del 1.10.1975, p. 38–39
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31970R0193 | abrogazione | 01/10/1975 | ||
Implicit repeal | 31973D0101(01) | abrogazione parziale | 01/10/1975 | ||
Derogation | 31977R0223 | deroga | articolo 12.3 | 15/10/1984 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31977R1234 | modifica | articolo 3.2 | 01/01/1977 | |
Modified by | 31980R3481 | complemento | articolo 3.2 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31984R2794 | sostituzione | articolo 3 | 15/10/1984 | |
Modified by | 31985R3811 | complemento | articolo 3 | 01/03/1986 |
Regolamento (CEE) n. 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 01/10/1975 pag. 0038 - 0039
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0144
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0154
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2498/75 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1975 che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari $LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2482/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2511/69 del Consiglio , del 9 dicembre 1969 , che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2481/75 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 , considerando che , ai fini della corretta applicazione del regime di conpensizioni finanziarie per le arance , i mandarini , le clementine e i limoni comunitari commercializzati negli altri Stati membri , occorre definire le indicazioni minime che dovono figurare nelle domande di conpensazione ; che è inoltre opportuno sottoporre ogni spedizione al controllo di conformità di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 ; considerando che , a norma dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 la compensazione finanziaria viene versata non appena è fornita la prova che i relativi prodotti sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell ' acquirente ; che tale prova può essere rilasciata dall ' ufficio doganale di partenza che abbia ottenuto , in conformità del regolamento ( CEE ) n . 542/69 del Consiglio , del 18 marzo 1969 , relativo al transito comunitario ( 5 ) , modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del 1 gennaio 1973 ( 6 ) , la prova che i prodotti sono stati presentati ed un ufficio doganale di destinazione in un altro Stato membro e introdotti in quest ' ultimo ; considerando che , ove all ' ufficio doganale di partenze non debba essere fornita alcuna prova dell ' arrivo in un altro Stato membro , l ' avvenuta introduzione in tale Stato può essere dimostrata sulla scorta dell ' esemplare di controllo del documento di transito comunitario compilato in conformità , del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 della Commissione , del 19 novembre 1969 , relativo all ' impiegio dei documenti di transito comunitario per l ' applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione delle merci ( 7 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 690/73 ( 8 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il versamento della compensazione finanziaria è subordinato al fatto che ciascun invio vi sia stato alla partenza della zone di spedizione il controllo previsto dall ' articolo 8 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 e inoltre dalle disposizioni adottate per la sua applicazione . Articolo 2 La domanda di concessione della compensazione finanziaria di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 deve recare in particolare le seguenti indicazioni : a ) il nome del venditore , b ) i quantitativi totali commercializzati e, espressi in peso netto e distinti all ' occorrenza per prodotto e , per quando riguarda le arance , per varietà , c ) Per ciascun invio , la data il mezzo di trasporto utilizzato , i quantitativi di prodotti espressi in peso netto e ripartiti , all ' occorrenza , per prodotto o , per quanto riguarda le arance , per varietà . Per ogni spedizione effettuata , la domanda deve essere accompagnata da un esemplare del certificato di controllo previsto dal regolamento ( CEE ) n . 2638/69 della Commissione , del 24 dicembre 1969 , relativa a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all ' interno della Comunità ( 9 ) . Il certificato deve recare menzione del peso netto della merce , peso che , per le arance , deve essere indicato per varietà . Articolo 3 1 . Per i prodotti direttamente verso un altro Stato membro con un documento di transito comunitario interno T2 , la prova di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 viene rilasciata , a richiesta dell ' interessato , dall ' ufficio di partenza dopo che quest ' ultimo ha ricevuto l ' esemplari di rinvio del documento T2 . Per i prodotti spediti direttamente verso un altro Stato membro con una lettera di vettura internazionale o una bolletta di spedizione collo espresso internazionale equiparata al documento T2 , la prova è rilasciata , a richiesta dell ' interessato , dall ' ufficio di partenza dopo che quest ' ultimo ha preso visione della lettera di vettura o della bolletta di spedizione dalla quale risulti che i relativi prodotti sono stati accettati per il trasporto dall ' amministrazione delle ferrovie . L ' ufficio di partenza non può autorizzare una modifica del contratto di trasporto intesa a far terminare il trasporto nello Stato membro speditore o all ' esterno della Comunità che se la prova non è stata o non sarà rilasciata . 2 . Per i prodotti che non, sono spediti direttamente verso un altro Stato membro in conformità del disposto del paragrafo precedente , la prova di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 è costituita esclusivamente dall ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 . Debbono essere compilate le caselle 101 , 103 e 104 dell ' esemplare di controllo . La casella 104 è compilata cancellando la dicitura del primo trattino e completando quella del secondo trattino con una delle diciture seguenti : « Prodotti destinati ad essere introdotti in ... ( Stato membro d ' importazione conformemente al regolamento ( CEE ) n . 2498/75 » Allorchù i prodotti destinati ad un altro Stato membro vengono spediti secondo la procedura di transito comunitario o verso un ufficio di destinazione svizzero o austriaco dal quale verranno spediti verso quest ' altro Stato membro , l ' esemplare di controllo accompagna i prodotti in deroga al disposto dell ' articolo 5 , paragrafo 3 del paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 , sino all ' ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione . Articolo 4 Il regolamento ( CEE ) n . 193/70 è abrogato . Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 30 settembre 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 2 ) Vedasi pag . 3 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 1 . ( 4 ) Vedasi pag . 1 . della presente Gazzetta ufficiale . ( 5 ) GU n . L 77 del 29 . 3 .0 1969 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 2 del 1 . 1 . 1973 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 295 del 24 . 11 . 1969 , pag . 14 . ( 8 ) GU n . L 66 del 13 . 3 . 1973 , pag . 23 . ( 9 ) GU n . L 327 del 30 . 12 . 1969 , pag . 33 .