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Document 62020CA0055

Causa C-55/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie — Polonia) — Procedimento promosso dal Minister Sprawiedliwości (Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di «giurisdizione nazionale» – Tribunale disciplinare dell’ordine forense – Indagine disciplinare avviata nei confronti di un avvocato – Decisione del delegato alla disciplina che dichiara l’insussistenza di un illecito disciplinare e archivia l’indagine – Ricorso del Ministro della Giustizia dinanzi al tribunale disciplinare dell’ordine forense – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 4, punto 6, e articolo 10, paragrafo 6 – Regime di autorizzazione – Ritiro dell’autorizzazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità)

GU C 109 del 7.3.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 109 del 7.3.2022, p. 3–3 (GA)

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie — Polonia) — Procedimento promosso dal Minister Sprawiedliwości

(Causa C-55/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione nazionale» - Tribunale disciplinare dell’ordine forense - Indagine disciplinare avviata nei confronti di un avvocato - Decisione del delegato alla disciplina che dichiara l’insussistenza di un illecito disciplinare e archivia l’indagine - Ricorso del Ministro della Giustizia dinanzi al tribunale disciplinare dell’ordine forense - Direttiva 2006/123/CE - Servizi nel mercato interno - Articolo 4, punto 6, e articolo 10, paragrafo 6 - Regime di autorizzazione - Ritiro dell’autorizzazione - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Inapplicabilità)

(2022/C 109/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Minister Sprawiedliwości

con l’intervento di: Prokurator Krajowy — Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso non ha l’effetto di rendere applicabile l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a un procedimento di impugnazione promosso da una pubblica autorità dinanzi a un tribunale disciplinare dell’ordine forense e volto ad ottenere l’annullamento di una decisione con la quale un delegato alla disciplina ha archiviato un’indagine avviata nei confronti di un avvocato dopo aver ritenuto che non sussistesse alcun illecito disciplinare imputabile a quest’ultimo e, in ipotesi di annullamento di detta decisione, il rinvio del fascicolo dinanzi a detto delegato alla disciplina.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


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