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Document 62019CA0800

    Causa C-800/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Mittelbayerischer Verlag KG / SM [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità derivante dalla pubblicazione di un articolo su Internet – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona]

    GU C 310 del 2.8.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 310/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Mittelbayerischer Verlag KG / SM

    (Causa C-800/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 7, punto 2 - Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire - Persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità derivante dalla pubblicazione di un articolo su Internet - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Centro degli interessi di tale persona)

    (2021/C 310/04)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Apelacyjny w Warszawie

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Mittelbayerischer Verlag KG

    Convenuto: SM

    Dispositivo

    L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona che sostiene che i suoi diritti della personalità sono stati violati da un contenuto messo in rete su un sito Internet è competente a conoscere, per la totalità del danno lamentato, di un’azione di risarcimento intentata da tale persona solo qualora tale contenuto contenga informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, tale persona in quanto individuo.


    (1)  GU C 27 del 27.1.2020.


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