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Document 52020XC0417(07)
Communication from the Commission COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement 2020/C 126/02
Comunicazione della Commissione Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento 2020/C 126/02
Comunicazione della Commissione Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento 2020/C 126/02
C/2020/2516
GU C 126 del 17.4.2020, p. 12–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 126/12 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento
(2020/C 126/02)
La diffusione in tutto il mondo del virus responsabile della Covid-19 ha portato all'adozione di varie misure intese a rallentare il ritmo dei contagi. Il 10 marzo 2020 i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione europea hanno evidenziato la necessità di un approccio europeo comune e di uno stretto coordinamento con la Commissione (1). In particolare, i ministri della Salute e dell'Interno sono stati invitati ad assicurare un adeguato coordinamento e perseguire un orientamento europeo comune.
L'entità della minaccia che colpisce attualmente il mondo intero sottolinea l'assoluta necessità di un coordinamento a livello dell'UE volto a massimizzare l'impatto potenziale delle misure adottate a livello nazionale.
È in questo contesto che il 16 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio in cui ha chiesto una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a motivo della Covid-19 (2). L'esenzione da tale restrizione temporanea si estende alle persone che necessitano di protezione internazionale o che devono essere ammesse nel territorio degli Stati membri per altri motivi umanitari. Le misure prese dagli Stati membri per contenere e limitare l'ulteriore diffusione della Covid-19 dovrebbero essere basate su valutazioni del rischio e pareri scientifici e devono rimanere proporzionate. Qualsiasi restrizione nel settore dell'asilo, del rimpatrio e del reinsediamento deve essere proporzionata e attuata in modo non discriminatorio e tenere conto del principio di non respingimento (non-refoulement) e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale.
La pandemia ha conseguenze dirette sul modo in cui gli Stati membri stanno attuando le norme dell'UE in materia di asilo e rimpatrio e un effetto perturbatore sul reinsediamento. La Commissione riconosce pienamente le difficoltà che, nel contesto attuale, gli Stati membri incontrano nell'attuare le pertinenti norme dell'UE al riguardo. Qualsiasi misura in materia di asilo, reinsediamento e rimpatrio dovrebbe tenere pienamente conto anche delle misure di protezione sanitaria introdotte dagli Stati membri nel loro territorio per prevenire e contenere la diffusione della Covid-19.
In tale contesto, per sostenere gli Stati membri la Commissione, con il supporto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), ha elaborato le presenti linee guida ("le linee guida"), fermo restando il principio che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autentiche del diritto dell'Unione.
Le linee guida illustrano le modalità per assicurare il più possibile la continuità delle procedure e nel contempo garantire pienamente la protezione della salute delle persone e dei loro diritti fondamentali conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ricordano inoltre i principi fondamentali che devono continuare ad essere applicati in modo che l'accesso alla procedura di asilo prosegua il più possibile durante la pandemia di Covid-19. In particolare, tutte le domande di protezione internazionale devono essere registrate e trattate, anche se con un certo ritardo. Devono essere garantite le cure urgenti ed essenziali delle malattie, compresa la Covid-19.
A tale riguardo, le linee guida forniscono consigli utili e individuano strumenti, tra l'altro segnalando le migliori prassi emergenti negli Stati membri per proseguire le procedure di asilo e di rimpatrio e le attività di reinsediamento nelle circostanze attuali, dato che la normativa vigente non prevede le conseguenze specifiche di una pandemia.
Per prevenire e contenere la diffusione della Covid-19, le misure di salute pubblica quali lo screening medico, il distanziamento interpersonale, la quarantena e l'isolamento dovrebbero essere applicate, ove necessario, ai cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti protezione internazionale, le persone reinsediate e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, purché tali misure siano ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie.
Le indicazioni pratiche fornite nel presente documento intendono presentare esempi di ciò che è possibile fare entro i limiti dell'acquis, ai quali gli Stati membri possono ricorrere se opportuno, tenendo conto delle prassi già in uso a livello nazionale e delle risorse disponibili.
Le linee guida riguardano in particolare:
in materia di asilo, la registrazione e la presentazione delle domande, le modalità di svolgimento dei colloqui e questioni relative alle condizioni di accoglienza, nonché le procedure previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 ("regolamento Dublino");
in materia di reinsediamento, le modalità pratiche per proseguire, per quanto fattibile, le operazioni preparatorie in modo da consentire, non appena possibile, la regolare ripresa dei reinsediamenti;
in materia di rimpatrio, le misure pratiche che potrebbero facilitare le procedure di rimpatrio nelle circostanze attuali, sostenendo il rimpatrio volontario e la reintegrazione, proteggendo i migranti dalle conseguenze indesiderate delle misure restrittive sui viaggi internazionali, garantendo l'accesso a servizi essenziali adeguati e chiarendo in quali condizioni è ragionevole e proporzionato porre i migranti irregolari in stato di trattenimento.
Formulare linee guida è un processo dinamico che potrebbe evolvere, e sarà integrato dalle attività delle competenti agenzie dell'UE mediante apposite riunioni tematiche (3) intese ad assistere gli Stati membri con ulteriori consulenze pratiche e a facilitare la condivisione delle migliori prassi. Sono inoltre disponibili orientamenti generali dell'EASO su varie questioni chiave trattate nelle presenti linee guida (4).
1. Asilo
Le misure prese a livello nazionale per limitare l'interazione sociale tra il personale competente e i richiedenti asilo hanno un impatto sulle procedure di asilo. Le autorità sanitarie nazionali possono prendere le misure necessarie, sulla base di valutazioni del rischio e pareri scientifici, per contenere e limitare l'ulteriore diffusione della Covid-19, ma tali misure dovrebbero essere proporzionate e in linea con il diritto dell'UE, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, i cittadini di paesi terzi che intendono chiedere protezione internazionale devono poter presentare la domanda e le autorità sono tenute a registrarla, anche se con ritardi. Occorre prestare particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili, delle famiglie e dei minori (compresi i minori non accompagnati), e tutti i richiedenti protezione internazionale devono essere trattati con dignità e poter, come minimo, essere informati dei loro diritti di base ed esercitarli.
Per quanto riguarda le procedure di asilo, considerato che la direttiva 2013/32/UE ("direttiva procedure") non contempla nessuna situazione come quella risultante dalla pandemia di Covid-19, può essere presa in considerazione l'applicazione di norme derogatorie come quelle stabilite nella direttiva nel caso di un numero elevato di domande simultanee (5). Inoltre il regolamento (UE) n. 603/2013 ("regolamento Eurodac") prevede specificamente la possibilità di posticipare il rilevamento delle impronte digitali a causa di misure prese per tutelare la salute pubblica (6).
Per quanto concerne la competenza per l'esame delle domande, il regolamento Dublino lascia un margine di flessibilità per quanto riguarda in particolare i colloqui personali, le procedure di ricongiungimento familiare per i minori non accompagnati e l'applicazione delle clausole discrezionali.
Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza, gli Stati membri possono avvalersi della possibilità prevista dalla direttiva 2013/33/UE ("direttiva accoglienza") di stabilire, in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle normalmente richieste (7). Tali modalità devono in ogni caso garantire che si provveda alle esigenze essenziali, compresa l'assistenza sanitaria. Le misure di quarantena o di isolamento per la prevenzione della diffusione della Covid-19 non sono disciplinate dall'acquis dell'UE in materia di asilo. Tali misure possono essere imposte anche ai richiedenti asilo conformemente alla normativa nazionale, a condizione che siano necessarie, proporzionate e non discriminatorie.
1.1. Procedure di asilo
Per quanto riguarda l'accesso alla procedura di protezione internazionale, diversi Stati membri hanno segnalato la chiusura delle amministrazioni competenti o l'accesso alle stesse solo previa notifica telefonica o elettronica, a causa della necessità di applicare il distanziamento interpersonale e della carenza di personale. Gli Stati membri hanno inoltre segnalato restrizioni dei servizi in relazione alla registrazione delle domande di protezione internazionale. Alcuni Stati membri hanno precisato che la registrazione delle domande è in generale sospesa o consentita solo in casi eccezionali e/o per le persone vulnerabili.
L'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva procedure consente agli Stati membri di prorogare il termine per la registrazione delle domande di dieci giorni lavorativi qualora le domande simultanee da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all'atto pratico il suo rispetto. Considerato che la normativa vigente non prevede le circostanze specifiche risultanti da una pandemia, gli Stati membri dovrebbero poter applicare tale norma derogatoria per un periodo limitato quando le loro autorità nazionali trovano molto difficile all'atto pratico rispettare il termine di tre o sei giorni per la registrazione in seguito alla situazione della Covid-19, che potrebbe avere un impatto analogo, alla luce dell'obiettivo generale della normativa e degli interessi in gioco, a quello di una difficoltà derivante da un numero elevato di domande simultanee. In ogni caso, qualsiasi ulteriore ritardo nella registrazione delle domande non dovrebbe incidere sui diritti dei richiedenti a norma della direttiva accoglienza, che si applicano a partire dalla presentazione della domanda.
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva procedure, gli Stati membri dovrebbero garantire che al personale delle autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale (quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento) siano fornite informazioni sulle modifiche apportate in relazione alla registrazione e alla presentazione delle domande, in modo che possa deferire i casi di registrazione e informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.
Indicazioni pratiche
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Presentazione delle domande:
in alcuni Stati membri è possibile presentare la domanda di protezione internazionale per posta. La Commissione raccomanda che, ove necessario, sia possibile presentare la domanda inviando un modulo per posta o preferibilmente online. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva procedure, la domanda si considererà presentata quando il modulo sarà pervenuto alle autorità competenti.
Indicazioni pratiche
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Colloqui personali
Molti Stati membri hanno posticipato i colloqui personali. Altri stanno organizzando i colloqui con modalità specifiche, segnatamente la videoconferenza o l'installazione di vetri di sicurezza. La Commissione raccomanda agli Stati membri di ricorrere per quanto possibile a tali modalità specifiche temporanee, a condizione che siano prese le disposizioni necessarie relative alle strutture e che le autorità competenti garantiscano servizi di interpretazione e l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali.
Gli Stati membri possono avvalersi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva procedure e omettere il colloquio personale, a seconda delle circostanze, in particolare se esistono ragionevoli indizi che un richiedente possa aver contratto la Covid-19. In tali casi, occorre fare quanto ragionevolmente possibile per consentire al richiedente di fornire ulteriori informazioni. L'omissione del colloquio personale non pregiudica la decisione dell'autorità accertante.
Inoltre, ove la normativa nazionale lo consenta, si può effettuare l'esame preliminare dell'ammissibilità di una domanda reiterata basandosi unicamente su osservazioni scritte, conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), della direttiva procedure.
Indicazioni pratiche
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Termine per l'espletamento della procedura d'esame
L'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della direttiva procedure consente agli Stati membri di prorogare il termine di sei mesi per l'espletamento della procedura d'esame per un periodo massimo di ulteriori nove mesi se un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all'atto pratico concludere la procedura entro detto termine. Considerato che i colegislatori non hanno previsto le circostanze specifiche risultanti da una pandemia, gli Stati membri dovrebbero poter applicare tale norma derogatoria temporanea quando trovano molto difficile all'atto pratico rispettare il termine di sei mesi per l'esame della domanda in seguito alla situazione della Covid-19, che potrebbe avere un impatto analogo, alla luce dell'obiettivo generale della normativa e degli interessi in gioco, a quello di una difficoltà derivante da un numero elevato di domande simultanee.
1.2 Dublino
Trasferimenti Dublino:
l'EASO ha inviato un'interrogazione (8) agli Stati membri in merito all'attuazione dei trasferimenti Dublino e la Commissione ha dato seguito richiedendo dati specifici. Dalle risposte degli Stati membri risulta che dal 25 febbraio 2020 al 30 marzo 2020 i casi in cui l'attuale incapacità di trasferire i richiedenti verso lo Stato membro competente a causa della Covid-19 ha comportato un passaggio della competenza a un altro Stato membro sono al massimo poco più di 1 000 (9) e riguardano 6 Stati membri.
In base alle risposte degli Stati membri si stima che 25 di essi avranno al massimo 6 000 casi in cui la competenza può passare a un altro Stato membro prima del 1o giugno 2020 se i trasferimenti non verranno ripresi a causa della Covid-19. Tuttavia alcuni Stati membri, compresi Stati membri con un alto numero di casi Dublino, non sono stati in grado di sottrarre i casi in cui la persona è fuggita o quelli ancora pendenti a livello amministrativo o giurisdizionale né di individuare le scadenze dei singoli termini, e di conseguenza hanno indicato il numero di casi in cui la competenza può passare a un altro Stato membro basandosi su stime. Pertanto il numero previsto di casi in cui la competenza può passare a un altro Stato membro a causa della Covid-19 nei prossimi due mesi sarà significativamente inferiore.
Affinché il sistema Dublino funzioni, è di fondamentale importanza che gli Stati membri cooperino strettamente. La Commissione incoraggia tutti gli Stati membri a riprendere i trasferimenti non appena ciò sia materialmente possibile tenuto conto dell'evoluzione delle circostanze. La Commissione e l'EASO sono pronti a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, compresa la cooperazione bilaterale, se necessario.
Prima di procedere a qualsiasi trasferimento gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la situazione relativa alla Covid-19, anche in seguito alla forte pressione esercitata sul sistema sanitario, nello Stato membro competente. Inoltre gli Stati membri dovrebbero impegnarsi debitamente a non ritardare l'esame delle domande, tenuto conto della situazione attuale.
Se un trasferimento allo Stato membro competente non viene effettuato entro il termine prescritto, la competenza passa allo Stato membro che ha richiesto il trasferimento a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino. Nessuna disposizione del regolamento consente di derogare a questa norma in una situazione come quella derivante dalla pandemia di Covid-19.
Per quanto riguarda i minori non accompagnati, la procedura per il ricongiungimento familiare con un familiare, un fratello/una sorella o un parente potrebbe proseguire dopo la scadenza dei termini per il trasferimento di cui all'articolo 29 se ciò è nell'interesse superiore del minore e se il mancato rispetto dei termini è imputabile alla durata della procedure per l'affidamento del minore, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento relativo alle modalità di applicazione di Dublino (10).
Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino, uno Stato membro può, in ogni momento prima che sia adottata una decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente in linea di principio. Tale norma potrebbe applicarsi anche nei casi in cui i criteri vincolanti relativi al ricongiungimento familiare erano applicabili, ma l'impossibilità di effettuare un trasferimento a causa della Covid-19 ha comportato il mancato rispetto dei termini per il trasferimento.
Considerato che i colegislatori non hanno previsto le circostanze specifiche risultanti da una pandemia, gli Stati membri dovrebbero poter applicare tale clausola discrezionale, anche quando l'obiettivo non è quello di procedere al ricongiungimento di persone legate da un vincolo di parentela.
Gli Stati membri possono concordare a livello bilaterale e caso per caso che, dopo la ripresa dei trasferimenti Dublino, gli Stati membri competenti per i richiedenti prima della sospensione accettano di diventare nuovamente competenti per i richiedenti in questione.
L'applicazione di tale norma richiederebbe il consenso del richiedente, come richiesto dall'articolo 17, paragrafo 2.
Procedure Dublino
Colloqui: a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento Dublino, gli Stati membri possono non effettuare il colloquio personale qualora il richiedente abbia ricevuto informazioni pertinenti sull'attuazione di tale regolamento (11) e abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Fatto salvo il rispetto di tali condizioni, la decisione di non effettuare il colloquio può essere considerata una misura appropriata, in particolare se esiste il sospetto che il richiedente abbia contratto la Covid-19. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio sono tenuti ad offrire al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferimento.
Accordare priorità ai minori non accompagnati e all'unità del nucleo familiare: in un contesto in cui le amministrazioni degli Stati membri adeguano le prassi di lavoro in modo tale da poter compromettere la capacità di espletare per tempo tutti i casi rientranti nel regolamento Dublino, gli Stati membri dovrebbero dare priorità al trattamento dei casi riguardanti minori non accompagnati, altre persone vulnerabili o l'unità del nucleo familiare.
Connettività IT: considerato che gli Stati membri sono tenuti a comunicare tra loro tramite DubliNet, e in un contesto in cui molti Stati membri hanno adattato le loro prassi di lavoro, gli Stati membri dovrebbero esaminare in via prioritaria le modalità per mantenere o mettere a disposizione il collegamento a DubliNet nell'ambito delle disposizioni in materia di telelavoro, per consentire il proseguimento del trattamento dei casi Dublino, garantendo nel contempo la protezione dei dati conformemente al diritto dell'UE.
Indicazioni pratiche
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1.3 Garantire le condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo
Screening sanitario: molti Stati membri hanno introdotto screening medici più rigorosi per i richiedenti e test obbligatori per la Covid-19 per i nuovi arrivati. Conformemente all'articolo 13 della direttiva accoglienza, gli Stati membri possono disporre che i richiedenti protezione internazionale siano sottoposti a esame medico per ragioni di salute pubblica al fine di individuare le misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione.
Assistenza sanitaria: l'articolo 19 della direttiva accoglienza prevede che i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tale assistenza sanitaria comprenda, ove necessario, il trattamento della Covid-19.
Quarantena/isolamento: molti Stati membri applicano misure di quarantena o isolamento per prevenire la diffusione della Covid-19. Tali misure non sono disciplinate dalla direttiva accoglienza. Le misure di quarantena o isolamento possono essere applicate nei confronti dei richiedenti protezione internazionale in base al diritto nazionale, purché tali misure siano ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie. Ciò significa, in particolare, che uno Stato membro potrebbe applicare misure di quarantena o di isolamento nei confronti dei richiedenti protezione internazionale che arrivano alle sue frontiere purché applichi misure di questo tipo, non necessariamente identiche, nei confronti di tutte le persone provenienti da zone colpite dalla pandemia, e misure appropriate nei confronti di persone già presenti sul suo territorio.
Indicazioni pratiche
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Condizioni materiali di accoglienza:
alcuni Stati membri hanno chiuso determinate strutture, ad esempio i centri di prima accoglienza, ma ne hanno aperto altre, ad esempio alloggi di emergenza. Alcuni Stati membri stanno inoltre riducendo il tasso di utilizzazione delle strutture e stanno limitando l'accesso o le visite nelle strutture stesse per evitare la circolazione delle persone.
A norma del diritto dell'Unione, a partire dal momento della presentazione di una domanda, gli Stati membri devono provvedere a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino ai richiedenti un'adeguata qualità di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.
Laddove le condizioni di accoglienza siano attuate in strutture di accoglienza collettive, la Commissione raccomanda che sia utilizzata la piena capacità di accoglienza degli Stati membri per assicurare, nella misura del possibile, un sufficiente distanziamento interpersonale tra i richiedenti e, nel contempo, isolare coloro che sono a rischio. Tali misure potrebbero servire a fini preventivi, ma anche come misure reattive nei confronti di coloro che sono risultati positivi ai test, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti con disabilità, gli anziani o i residenti che presentano altri problemi di salute.
Indicazioni pratiche
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Misure preventive e igieniche:
tutti gli Stati membri hanno già adottato speciali misure d'igiene ed eseguono regolarmente disinfezioni all'interno delle strutture di accoglienza. La Commissione raccomanda che tali misure preventive e igieniche siano mantenute e rivolte sia ai residenti sia al personale delle strutture collettive.
Indicazioni pratiche
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Diverse modalità applicabili alle condizioni materiali di accoglienza:
alcuni Stati membri forniscono un servizio più limitato nelle strutture di accoglienza, ad esempio sospendendo le attività di gruppo e la consulenza in praesentia.
Se, a causa della Covid-19, l'autorità di accoglienza non dispone di personale o risorse sufficienti per garantire l'adeguato funzionamento delle strutture di accoglienza disponibili, gli Stati membri possono avvalersi dell'articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva accoglienza al fine di prevedere, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo ragionevole che deve essere il più breve possibile, modalità diverse da quelle solitamente previste per attuare le condizioni materiali di accoglienza. Le suddette diverse modalità devono in ogni caso soddisfare le necessità di base dei richiedenti, in particolare l'assistenza sanitaria e il sostentamento, come pure la sicurezza fisica e la dignità.
Indicazioni pratiche
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Istruzione dei minori:
a norma dell'articolo 14 della direttiva accoglienza, gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini.
Fornire un accesso ininterrotto all'istruzione potrebbe essere problematico per le autorità nazionali a causa delle misure introdotte per prevenire e contenere la diffusione della Covid-19. In tale contesto, diversi Stati membri hanno predisposto la didattica a domicilio o altre modalità di apprendimento a distanza. Nella misura in cui tali modalità sono state messe a disposizione dei cittadini nazionali, le misure adottate al riguardo dovrebbero tener conto dell'interesse superiore del minore, in linea con l'articolo 23 della direttiva accoglienza e, nei limiti del possibile, dell'età e delle esigenze dei minori interessati. L'istruzione può essere fornita in praesentia nei centri di accoglienza, ove ciò sia compatibile con le regole di distanziamento interpersonale.
Indicazioni pratiche
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Richiedenti trattenuti in conformità della direttiva accoglienza
: per quanto riguarda i richiedenti trattenuti in base ai motivi indicati nella direttiva accoglienza, conformemente all'articolo 11 di detta direttiva "[l]o stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali" (ad esempio nel caso della Covid-19).
Indicazioni pratiche
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1.4 Regolamento Eurodac
Rilevamento e trasmissione delle impronte digitali
L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento Eurodac dispone che, quando non è possibile rilevare le impronte digitali di un richiedente a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali impronte digitali quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.
Le impronte digitali di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali dovrebbero essere rilevate non appena possibile, garantendo nel contempo la protezione della salute pubblica.
2. Reinsediamento
L'insorgenza della crisi della Covid-19 ha causato gravi perturbazioni delle operazioni di reinsediamento: gli Stati membri, l'UNHCR e l'OIM hanno temporaneamente sospeso le operazioni di reinsediamento. Inoltre, l'UNHCR ha sospeso le evacuazioni di emergenza a fini umanitari in vista di un successivo reinsediamento. Per gli stessi motivi, è attualmente impedito l'accesso ai paesi terzi che ospitano profughi.
La Commissione riconosce questo difficile contesto e le conseguenze che ne derivano per l'attuazione pratica degli impegni assunti dagli Stati membri, corrispondenti a 29 500 posti di reinsediamento per il 2020. La Commissione incoraggia nondimeno gli Stati membri a continuare a dimostrare solidarietà nei confronti delle persone bisognose di protezione internazionale e dei paesi terzi che ospitano un gran numero di profughi. L'impatto della Covid-19 sulla situazione in questi paesi terzi può rendere le necessità di reinsediamento ancora più pressanti.
La Commissione incoraggia gli Stati membri, nella misura del possibile in linea con le misure sanitarie di emergenza adottate, a proseguire le attività attinenti ai reinsediamenti durante il periodo di crisi in modo da essere pronti a riprendere i reinsediamenti in condizioni di sicurezza per tutti gli interessati, quando la situazione lo permetterà di nuovo.
Date le attuali interruzioni delle operazioni di reinsediamento, la Commissione sosterrà gli Stati membri nell'attuazione dei loro impegni per il 2020 e sarà in particolare flessibile per quanto riguarda il periodo di attuazione post-2020 affinché gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per onorare in pieno gli impegni assunti nel quadro dell'esercizio 2020.
Indicazioni pratiche
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3. Rimpatrio
Nella presente sezione sono formulate linee guida per aiutare le autorità nazionali a individuare le misure che potrebbero essere adottate per garantire la continuità e la sicurezza delle procedure di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi nei paesi di origine o di transito nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19.
Nell'effettuare le operazioni e le procedure di rimpatrio, le autorità competenti degli Stati membri devono tenere pienamente conto delle misure nazionali di protezione sanitaria volte a prevenire e contenere la diffusione della Covid-19 e applicarle in modo proporzionato e non discriminatorio a tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla situazione e alle esigenze delle persone vulnerabili. Si dovrebbe inoltre tenere conto della situazione specifica del paese terzo per quanto riguarda le misure nazionali di protezione sanitaria e l'impatto della Covid-19.
Le misure adottate a livello mondiale per contenere la pandemia di Covid-19 stanno avendo ripercussioni significative sul rimpatrio dei migranti irregolari. Gli Stati membri incontrano difficoltà pratiche nello svolgimento delle attività e operazioni di rimpatrio nei paesi terzi, anche a causa della ridotta disponibilità di personale delle autorità competenti in materia di immigrazione, che può anche essere impiegato nell'attuazione di misure di salute pubblica. Queste difficoltà sono legate principalmente ai problemi di attuazione delle misure sanitarie e di sicurezza destinate a proteggere sia i cittadini di paesi terzi in posizione irregolare sia il personale addetto ai rimpatri.
Esse sono dovute anche alla significativa riduzione della disponibilità di voli commerciali e di altri mezzi di trasporto e alle restrizioni di ingresso introdotte dai paesi terzi al fine di contenere la diffusione della Covid-19. Con l'applicazione di gestione integrata dei rimpatri (Integrated Return Management Application, IRMA) Frontex fornisce aggiornamenti periodici sulle misure adottate dai vettori aerei e dai paesi terzi. Al riguardo, è fondamentale prendere tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi per la salute dei partecipanti alle operazioni, alle procedure e alle attività di rimpatrio.
Nonostante le perturbazioni temporanee causate da queste misure necessarie, occorre proseguire i lavori per il rimpatrio, in particolare le attività che possono essere svolte nonostante le misure restrittive (ad esempio l'identificazione, il rilascio di nuovi documenti, l'iscrizione ai programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione), in modo da essere pronti per l'esecuzione delle operazioni di rimpatrio. Le procedure di rimpatrio dovrebbero continuare nella misura del possibile e gli Stati membri dovrebbero essere pronti, anche con il sostegno di Frontex, a riavviare tali procedure e a smaltire l'arretrato quando saranno superate le perturbazioni causate dalle misure restrittive. La Commissione e Frontex sosterranno le autorità nazionali nel coordinare gli sforzi.
Si dovrebbe continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari che hanno scelto di lasciare volontariamente il territorio dell'UE, adottando allo stesso tempo tutte le precauzioni sanitarie necessarie. Più che mai, i rimpatri volontari dovrebbero avere la precedenza in quanto riducono i rischi sanitari e di sicurezza legati alle operazioni di rimpatrio, anche in ragione del fatto che minimizzano i rischi per i migranti in posizione irregolare e il personale di accompagnamento.
Le autorità nazionali hanno difficoltà pratiche ad attuare le misure di prevenzione e protezione contro il rischio di contagio e di diffusione della Covid-19 nella gestione del trattenimento ai fini dell'allontanamento.
È opportuno mantenere un'attiva cooperazione e stretti contatti con i paesi terzi in relazione all'identificazione, al rilascio di nuovi documenti e al rimpatrio dei loro cittadini, riconoscendo pienamente, allo stesso tempo, le loro preoccupazioni e le misure restrittive da loro adottate e prendendo tutte le precauzioni sanitarie necessarie. I paesi terzi continuano ad avere l'obbligo, a norma del diritto internazionale, di riammettere i propri cittadini. Molti paesi terzi stanno cercando di facilitare e organizzare il rimpatrio dei loro cittadini bloccati all'estero, adottando allo stesso tempo misure di protezione sanitaria da applicare all'arrivo. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con le autorità dei paesi terzi per garantire che tali misure di salute pubblica siano pienamente rispettate quando i migranti in posizione irregolare ritornano nel loro paese di origine, in modo da effettuare il maggior numero possibile di operazioni di rimpatrio. La Commissione è pronta a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione.
Frontex è pronta ad assistere gli Stati membri nell'organizzazione di tutte le operazioni di rimpatrio per via aerea nei paesi terzi, in particolare nel facilitare il rimpatrio sia volontario che forzato con voli di linea o charter, e nell'offrire alle autorità nazionali l'assistenza che potrebbe essere richiesta.
Nonostante ogni ragionevole sforzo, vi saranno casi in cui i rimpatri non potranno essere effettuati a causa delle misure adottate per contenere la pandemia di Covid-19. In tali casi, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per concedere il permesso di soggiorno o altra autorizzazione così da riconoscere ai migranti irregolari il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE ("direttiva rimpatri").
Procedure di rimpatrio
Le misure nazionali introdotte per prevenire e contenere la diffusione della Covid-19 limitano le possibilità per le autorità di rimpatrio di avere contatti diretti con i rimpatriandi e con le autorità dei paesi terzi.
È necessario attenuare le conseguenze di tali restrizioni, per garantire che le misure adottate dalle autorità competenti nelle procedure amministrative siano fondate sulle circostanze individuali di ciascun migrante in posizione irregolare e ne tengano debitamente conto, e garantiscano il suo diritto di essere ascoltato, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero pertanto utilizzare strumenti alternativi che non impongano o che riducano la presenza fisica del cittadino di paese terzo.
Un approccio analogo è inoltre fortemente incoraggiato al fine di mantenere aperti i canali di comunicazione e di cooperazione con le autorità dei paesi terzi, in un momento in cui, a causa delle misure restrittive, si è ridotta anche la disponibilità del personale consolare di molti paesi terzi per le procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti. Ciò consentirebbe di chiarire e di mandare avanti le procedure nei singoli casi, permettendo, in tal modo, di eseguire il rimpatrio quando la situazione lo consentirà.
Nonostante le attuali limitazioni, i rimpatri volontari rimangono l'opzione più valida per sostenere la partenza dei migranti irregolari. È pertanto essenziale promuovere le possibilità di rimpatrio volontario, comprese le opportunità di assistenza alla reintegrazione, e garantire la continuità dei programmi nazionali di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione, tenendo allo stesso tempo conto dell'impatto della Covid-19 sui paesi terzi. I cittadini di paesi terzi disposti a partecipare a tali programmi dovrebbero poter continuare a farlo, e le attività di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione dovrebbero proseguire il più possibile con l'ausilio di strumenti che riducono o che non richiedono la prossimità fisica.
Indicazioni pratiche
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Termine per la partenza volontaria
A causa delle restrizioni significative sui voli commerciali e delle misure restrittive adottate dai paesi terzi sugli arrivi dall'Europa, i cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio le quali concedono un periodo per la partenza volontaria possono non essere in grado di conformarsi a tali decisioni entro il termine stabilito, nonostante tutti gli sforzi e le migliori intenzioni. Di conseguenza, i cittadini di paesi terzi possono essere soggetti a un divieto di ingresso a causa del mancato rispetto della decisione di rimpatrio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva rimpatri. Tuttavia, i migranti in posizione irregolare non possono essere ritenuti responsabili e subire le conseguenze negative di una situazione che sfugge al loro controllo.
Per evitare una simile situazione, gli Stati membri dovrebbero avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva rimpatri e prorogare il termine della partenza volontaria di un congruo lasso di tempo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, della durata e della natura delle misure restrittive e della disponibilità di mezzi di trasporto verso il paese terzo di rimpatrio.
Per la partenza volontaria gli Stati membri dovrebbero concedere un periodo superiore a 30 giorni dal momento dell'adozione della decisione di rimpatrio se, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso e in particolare della disponibilità di mezzi di trasporto verso il paese terzo di rimpatrio, è chiaro fin dall'inizio che il cittadino di paese terzo interessato non potrà lasciare il loro territorio entro 30 giorni.
In caso di proroga del periodo per la partenza volontaria e di sospensione temporanea dell'esecuzione della decisione, i migranti in posizione irregolare dovrebbero ricevere una conferma scritta, a norma della direttiva rimpatri (articolo 14).
Se il periodo per la partenza volontaria non può essere rispettato a causa della mancanza di mezzi di trasporto verso il paese terzo di rimpatrio o per qualsiasi altro motivo indipendente dalla volontà della persona e legato alle misure restrittive, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'emanare un divieto di ingresso o dovrebbero revocare quello emesso.
Indicazioni pratiche
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Istruzione dei minori
La direttiva rimpatri stabilisce che ai minori deve essere garantito l'accesso al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno, sia durante il periodo per la partenza volontaria sia durante i periodi per i quali l'allontanamento è stato differito (articolo 14), nonché durante il trattenimento (articolo 17).
A causa delle misure dirette a prevenire e contenere la diffusione della Covid-19, le autorità nazionali possono avere problemi a garantire l'accesso dei minori soggetti alle procedure di rimpatrio a un sistema educativo di base. In questo contesto, diversi Stati membri hanno messo in atto la didattica a domicilio o altre modalità di apprendimento a distanza. Nella misura in cui tali modalità sono state messe a disposizione dei cittadini, le misure adottate dovrebbero tenere pienamente conto dell'interesse superiore del minore (articolo 5) e, per quanto possibile, dell'età e delle esigenze dei minori interessati.
Indicazioni pratiche
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Assistenza sanitaria
La direttiva rimpatri prevede che i cittadini di paesi terzi abbiano accesso, per quanto possibile, alle prestazioni sanitarie di urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel quadro delle prestazioni sanitarie di urgenza e dei trattamenti essenziali delle malattie, i rimpatriandi abbiano accesso all'assistenza sanitaria necessaria per il trattamento della Covid-19.
Indicazioni pratiche
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Screening sanitario
Sulla base della normativa nazionale, gli Stati membri possono effettuare lo screening medico dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare per motivi di salute pubblica, nel rispetto del principio di non discriminazione e dei diritti fondamentali, al fine di individuare le opportune misure precauzionali da attuare. Ciò garantirebbe che le condizioni di salute dei cittadini di paese terzi siano tenute in debito conto nelle procedure di rimpatrio, in linea con l'acquis dell'UE.
I test e gli screening medici per la Covid-19 dei migranti in posizione irregolare possono inoltre facilitare la riammissione fornendo rassicurazioni alle autorità dei paesi terzi sul ridotto rischio di contagio, al pari del ricorso alle possibilità di quarantena nei paesi terzi, agevolate da partner internazionali quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
Indicazioni pratiche
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Trattenimento
L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva rimpatri prescrive che il trattenimento ai fini dell'allontanamento cessi immediatamente quando risulta che nel caso individuale non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento. Le restrizioni temporanee introdotte dagli Stati membri e dai paesi terzi per prevenire e contenere la diffusione della Covid-19 non dovrebbero essere automaticamente interpretate nel senso che in tutti i casi non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento. Possono essere presi in considerazione diversi elementi per stabilire se, nei singoli casi, sussista ancora una prospettiva ragionevole di allontanamento.
Indicazioni pratiche
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Uso degli appositi centri di trattenimento, condizioni di trattenimento e distanziamento interpersonale
Per proteggere le persone dalla diffusione della Covid-19, le autorità nazionali applicano sempre di più il distanziamento interpersonale e altre misure precauzionali. Lo stesso avviene nei centri di trattenimento, dove possono essere a rischio anche la salute e la sicurezza dei migranti trattenuti e del personale, che devono perciò essere protetti. Di conseguenza, la capacità massima effettiva degli appositi centri di trattenimento può essere ridotta in misura significativa al fine di evitare le contaminazioni.
Se, per tali motivi, non sono in grado di fornire accoglienza negli appositi centri di trattenimento, gli Stati membri possono utilizzare altre strutture appropriate, nel rispetto delle salvaguardie previste dalla direttiva rimpatri, purché siano garantiti il distanziamento interpersonale e altre misure preventive e igieniche. Gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto del diritto alla vita familiare delle coppie e delle famiglie con figli, nonché della situazione delle persone vulnerabili.
Indicazioni pratiche
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(1) https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/
(2) COM (2020) 2050 final.
(3) Il 2 aprile 2020 la rete EASO per le procedure di asilo ha tenuto una riunione tematica online sull'organizzazione dei colloqui personali a distanza e l'8 aprile 2020 ne ha tenuta un'altra sulla presentazione a distanza delle domande di asilo. Inoltre la rete EASO per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria ha tenuto una riunione online per discutere l'impatto della Covid-19 sulle operazioni di reinsediamento negli Stati membri.
(4) EASO Practical Guide: Personal Interview e EASO Guidance on asylum procedure: operational standards and indicators and EASO Guidance on contingency planning in the context of reception
(5) Articoli 6 e 31 della direttiva 2013/32/UE.
(6) Articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013.
(7) Articolo 18 della direttiva 2013/33/UE.
(8) "Practical/technical level to provide overview on the impact of COVID19 on the Dublin practice".
(9) Alcuni Stati membri hanno potuto fornire solo una stima.
(10) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1).
(11) Di cui all'articolo 4 del regolamento Dublino.
(12) Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: colloquio e valutazione delle prove.
(13) Guida dell'EASO sulla procedura di Dublino: standard e indicatori operativi.
(14) Disponibile al seguente indirizzo: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities.