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Document 62017CA0149

Causa C-149/17: Sentenza della Corte (TerzaSezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Michael Strotzer (Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48/CE — Risarcimento in caso di condivisione di file in violazione del diritto d’autore — Connessione internet accessibile ai familiari del titolare — Esclusione della responsabilità del titolare, senza che sia necessario precisare la natura dell’utilizzo della connessione da parte del familiare — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 7)

GU C 455 del 17.12.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 455/10


Sentenza della Corte (TerzaSezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Michael Strotzer

(Causa C-149/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Risarcimento in caso di condivisione di file in violazione del diritto d’autore - Connessione internet accessibile ai familiari del titolare - Esclusione della responsabilità del titolare, senza che sia necessario precisare la natura dell’utilizzo della connessione da parte del familiare - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 7))

(2018/C 455/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti

Ricorrente: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

Convenuto: Michael Strotzer

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della stessa, da un lato, e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata dal giudice nazionale competente, in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi almeno un suo familiare che avesse la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura dell’utilizzo che quest’ultimo ne abbia fatto.


(1)  GU C 213 del 3.7.2017.


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